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schränkungen. Das Gemeinschaftsunternehmen wird in keiner Weise bevorzugt behandelt.

Die anderen konzessionierten Transportunternehmen verfügen nicht über eine derartige Reglementierung und setzen Sicherheitswärter entsprechend eigener Grundlagen ein.

Beim Bereich für Sicherheit für Bahnbaustellen handelt es sich um einen sehr kleinen Markt. Dadurch, dass der Grossteil der Dienste durch die Bau- und Bahnunternehmen in Eigenregie vorgenommen wird, werden nur sehr wenig Aufträge an Dritte vergeben. Angesichts dieses Umstandes ist ein Marktzutritt für Unternehmen, welche nicht bereits als Bauunternehmen im Bereich des Gleisbaus tätig sind, relativ schwierig. Mit den erwähnten Gleisbauunternehmen besteht jedoch starke aktuelle Konkurrenz.

Ergebnis Zusammenfassend ergeben sich aufgrund der vorliegenden Angaben zur aktuellen und potenziellen Konkurrenz keine Anhaltspunkte, wonach das Zusammenschlussvorhaben der SBB und der Securitas in Sachen Securitrans eine marktbeherrschende Stellung begründen oder verstärken würde. Die Voraussetzungen zur Einleitung einer Prüfung gemäss Artikel 10 KG sind daher nicht erfüllt.

B 2.3

4.

The Chase Manhattan Corporation et J.P.

Morgan & Co. Incorporated

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 4 Definizioni
1    Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.
2    Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).9
2bis    Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.10
3    Per concentrazioni di imprese si intendono:
a  la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre;
b  ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.
, art. 10 et 32 al. 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 32 Avvio della procedura di esame
1    Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commissione della concorrenza decide in merito all'opportunità di un esame del progetto di concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione la Commissione deve notificare alle imprese interessate l'avvio della procedura di esame. Se l'avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interessate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.
2    Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.
LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 4 Definizioni
1    Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.
2    Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).9
2bis    Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.10
3    Per concentrazioni di imprese si intendono:
a  la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre;
b  ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.
, art. 10 e 32 cpv. 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 32 Avvio della procedura di esame
1    Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commissione della concorrenza decide in merito all'opportunità di un esame del progetto di concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione la Commissione deve notificare alle imprese interessate l'avvio della procedura di esame. Se l'avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interessate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.
2    Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.
LCart Le 9 novembre 2000, le secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après secrétariat) a reçu la notification concernant la fusion entre The Chase Manhattan Corporation (Chase) et J.P. Morgan & Co.

Incorporated (Morgan).

Après avoir reçu des informations et des documents supplémentaires, la notification a été considérée comme complète seulement le 22 novembre 2000.

1.

Les banques concernées

Chase est une société qui a son siège principal à New York, où elle est cotée à la bourse. Elle est la société faîtière du groupe Chase qui est un groupe bancaire fournissant des services bancaires dans le monde entier. Chase a récemment acquis le capital actions de Robert Flemings Holdings Limited (Flemings) qui est essentiellement active dans la gestion de valeurs mobilières, société présente dans le monde entier.

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126

Chase est active en Suisse par le biais de: · T ? he Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), dont le siège est à Genève; · l?a succursale de Genève avec agence à Zurich de The Chase Manhattan Bank, une société dont le siège est à New York et · ?Robert Flemings (Schweiz) AG, dont le siège est à Zurich.

Morgan est aussi une société qui a son siège principal à New York et elle est cotée à la bourse de la même ville. Elle est la société faîtière du groupe Morgan qui, à l'instar du groupe Chase, fournit des services bancaires dans le monde entier.

La présence de Morgan en Suisse est garantie par le biais de: · ?J.P. Morgan (Suisse) SA, à Genève et · l?a succursale de Zurich de J.P. Morgan Securities Ltd, dont le siège est à Londres.

2.

La concentration

Chase et Morgan ont conclu le 12 septembre 2000 un accord "Agreement and Plan of Merger" qui prévoit la fusion par absorption de Morgan dans Chase. L'entité qui naîtra de la fusion s'appellera J.P.

Morgan Chase & Co.

L'objectif de la fusion est d'offrir à la clientèle un spectre de produits et de services plus large afin de suivre la rapide évolution du secteur bancaire.

Pratiquement la fusion s'opérera par une conversion des actions ordinaires et à droit préférentiel de Morgan en actions ordinaires et à droit préférentiel de Chase.

3.

La concentration et les valeurs seuils

La concentration entre Chase et Morgan est à considérer comme une fusion conformément à l'article 4 alinéa 3
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 4 Definizioni
1    Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.
2    Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).9
2bis    Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.10
3    Per concentrazioni di imprese si intendono:
a  la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre;
b  ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.
lettre a LCart.

Le bilan consolidé selon l'article 9 alinéa 3
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
LCart attribuable à la Suisse est au 31 décembre 1999 pour Chase (y compris Flemings) de CHF [...]

mia. et pour Morgan de CHF [...] mia. Ces chiffres dépassent les seuils prévus par l'article 9 alinéa 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
lettre a LCart. Même les valeurs seuils selon l'article 9 alinéa 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
lettre b LCart sont atteintes, vu que les entreprises qui participent à la concentration dépassent chacune par leur chiffre d'affaires le montant de CHF 100 mio. La fusion doit donc être notifiée conformément à l'article 9 alinéa 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
LCart.

4.

Les marchés affectés

Le marché des produits peut être défini comme celui des services du Private Banking (gestion de la fortune, conseils de placement, opérations fiduciaires ainsi que d'autres services y relatifs), étant

RPW/DPC

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127

donné que Chase et Morgan sont principalement actives dans ce domaine.

Selon la pratique développée jusqu'ici par la Commission de la concurrence (cf. Crédit Suisse Groupe/Winterthur Versicherungen, RPW 1997/4, p. 527 ss., chiff. 17 et 20), le marché géographique est suisse.

4.1 Gestion de fortune Les entreprises participantes ont toutes deux concentré leurs activités en Suisse dans le domaine de la gestion de fortune.

Les actifs sous gestion des entités Chase en Suisse se montent à environ CHF [...] mia. Les actifs sous gestion de J.P. Morgan en Suisse représentent au total environ CHF [...] mia. Au total, la gestion de fortune des deux entités se monte à CHF [...] mia.

Dans la même activité, les chiffres correspondants pour UBS AG dans le domaine du Private Banking représentent CHF 731 mia. (au total UBS AG atteint les CHF 1'744 mia). Le Private Banking pour le CS représente CHF 477 mia. (le CS groupe: CHF 1'180 mia). Selon les statistiques les plus récentes de la BNS (Die Banken in der Schweiz 1999), le total des fortunes gérées en Suisse à la fin de 1999 se montaient à CHF 3'522 mia.

Par rapport à ces chiffres, la fortune gérée par les deux banques en Suisse est faible.

4.2 Opérations fiduciaires Selon les chiffres publiés par l'Association suisse des banquiers (Le secteur bancaire suisse en chiffre, février 2000), les banques étrangères atteignaient en 1998 une part de marché de 51,5% du volume total des opérations fiduciaires.

La fortune gérée par J.P. Morgan (31.12.99) en Suisse se monte à CHF [...] mia. et pour Chase à CHF [...] mia. (31.12.99). Selon les chiffres du rapport de la BNS (Die Banken in der Schweiz, 1999), le volume des opérations fiduciaires atteignait à fin 1999 un total de CHF 367,3 mia.

Le volume cumulé des opérations fiduciaires des banques concernées représente donc le [...]% du total.

4.3 Autres activités Les autres activités des entreprises participantes en Suisse sont de moindre importance. Une partie d'entre elles concerne des services rendus à d'autres entités du même groupe. Les autres activités annexes s'expliquent pour une large part par le caractère global des deux entreprises participantes. Celles-ci sont en effet organisées de façon à rendre service à des clients dans le monde entier.

S'agissant des activités accessoires, la part des deux entreprises participantes en Suisse peut être considérée comme marginale.

RPW/DPC 5.

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128

Conclusions

Bien que le nouvel ensemble qui résultera de la fusion constituera un concurrent de premier plan sur la place bancaire mondiale, l'effet en Suisse sera limité: d'une part, l'essentiel des activités des entreprises participantes est réalisé à l'étranger (aux Etats-Unis et en Angleterre) et, d'autre part, les banques étrangères ont, pour la plupart des produits, des parts de marché assez réduites en Suisse.

Au vu de ce qui précède et sur la base des résultats de l'examen préalable, il y a suffisamment d'éléments qui démontrent que la concentration entre J.P. Morgan et Chase n'est pas problématique vu qu'elle ne crée ni renforce une position dominante. Cette concentration ne demande pas l'ouverture d'une procédure d'examen.

B 2.3

5.

Presse Publications SR SA/Senger Media AG

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 4 Definizioni
1    Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.
2    Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).9
2bis    Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.10
3    Per concentrazioni di imprese si intendono:
a  la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre;
b  ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.
, art. 10 et 32 al. 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 32 Avvio della procedura di esame
1    Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commissione della concorrenza decide in merito all'opportunità di un esame del progetto di concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione la Commissione deve notificare alle imprese interessate l'avvio della procedura di esame. Se l'avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interessate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.
2    Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.
LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 4 Definizioni
1    Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.
2    Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).9
2bis    Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.10
3    Per concentrazioni di imprese si intendono:
a  la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre;
b  ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.
, art. 10 e 32 cpv. 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 32 Avvio della procedura di esame
1    Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commissione della concorrenza decide in merito all'opportunità di un esame del progetto di concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione la Commissione deve notificare alle imprese interessate l'avvio della procedura di esame. Se l'avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interessate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.
2    Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.
LCart Le 27 décembre 2000, le secrétariat de la Commission de la concurrence a reçu une notification complète de l'opération de concentration Presse Publications SR SA/Senger Media AG.

Presse Publications SR SA, une entité contrôlée par Edipresse SA (Edipresse), projette d'acquérir la totalité du capital-actions de la société Senger Media AG (Senger Media).

Senger Media est une société anonyme dont le siège se trouve à Zurich. Le capital-actions de Senger Media est aujourd'hui détenu à raison de 60% par la famille de Senger et de 40% par le groupe français Havas. Senger Media est une régie publicitaire qui a pour activité essentielle l'affermage publicitaire des magazines Bilan, Animan et Femina, qui sont des magazines édités par le groupe Edipresse. 2/3 du chiffre d'affaires de Senger Media est réalisé par l'affermage de ces trois magazines.

Au terme de la procédure engagée en vertu de la LCart , il a été établi que Edipresse occupe en Suisse une position dominante sur le marché des journaux quotidiens des régions de Genève et de Lausanne (DPC 1998/1, p. 40). Étant donné que le projet de concentration en question concerne un marché voisin, l'opération est soumise à l'obligation de notifier en vertu de l'article 9 alinéa 4
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
LCart.

Senger Media est une agence de publicité, dont le rôle essentiel consiste dans l'affermage de la publicité de magazines. Elle n'a aucune

Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2001-1-B-2.3.4
Data : 01. gennaio 2001
Pubblicato : 31. marzo 2001
Sorgente : DPC-decisioni
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto e politica della concorrenza (DPC; COMCO)
Oggetto : The Chase Manhattan Corporation et J.P. Morgan & Co. Incorporated Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs....


Registro di legislazione
LCart: 4 
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 4 Definizioni
1    Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.
2    Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).9
2bis    Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.10
3    Per concentrazioni di imprese si intendono:
a  la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre;
b  ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.
9 
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
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SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 32 Avvio della procedura di esame
1    Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commissione della concorrenza decide in merito all'opportunità di un esame del progetto di concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione la Commissione deve notificare alle imprese interessate l'avvio della procedura di esame. Se l'avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interessate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.
2    Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.
Parole chiave
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gestione patrimoniale • capitale azionario • stampa • commissione della concorrenza • cifra d'affari • posizione dominante • succursale • sede principale • società anonima • giornale • fusione • bilancio • notizie • attività accessoria • losanna • gruppo bancario • vicino
DPC
1997/4 • 1998/1 • 2001/1