07.07.2022 - * / In vigore
05.10.2021 - 06.07.2022
27.06.2019 - 04.10.2021
03.07.2017 - 26.06.2019
03.05.2013 - 02.07.2017
10.03.2010 - 02.05.2013
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03.04.2009 - 09.03.2010
01.07.2008 - 02.04.2009
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1

Traduzione1

Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) Concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996 Approvato dall'Assemblea federale il 5 ottobre 20072 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 31 marzo 2008 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2008 (Stato 10 marzo 2010) Le Parti contraenti, desiderose di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti degli
artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, riconoscendo la necessità di nuove norme internazionali che risolvano in maniera adeguata le questioni attinenti agli sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici, riconoscendo quanto profondamente incidano sulla produzione e sull'utilizzazione delle esecuzioni e dei fonogrammi lo sviluppo e la convergenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, riconoscendo la necessità di istituire un equilibrio fra i diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all'informazione, hanno convenuto quanto segue: Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Rapporto con altre convenzioni 1. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione3, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (nel seguito: «Convenzione di Roma»).

RU 2008 2515; FF 2006 3135 1

Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

2

Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 5 ott. 2008 (RU 2008 2497).

3 RS

0.231.171

0.231.171.1

Diritto d'autore

2

0.231.171.1

2. La protezione prevista dal presente trattato lascia intatta la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche e non influisce in alcun modo su di essa.

Di conseguenza, nessuna disposizione del presente trattato potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione.

3. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato e lascia del tutto impregiudicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati.


Art. 2

Definizioni Ai sensi del presente trattato, si intende per: a. «artisti interpreti o esecutori», gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano, interpretano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche o espressioni di folclore; b. «fonogramma», qualunque fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un'opera cinematografica o in altra opera audiovisiva; c. «fissazione», l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo; d. «produttore di fonogrammi», la persona fisica o giuridica che prende l'iniziativa e si assume la responsabilità di fissare, per prima, i suoni di una esecuzione o altri suoni o la rappresentazione di suoni; e. «pubblicazione» di un'esecuzione fissata o di un fonogramma, la messa a disposizione del pubblico, con il consenso del titolare del diritto, di esemplari di tale esecuzione o fonogramma in quantità sufficiente; f.

«radiodiffusione», la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico. Per «radiodiffusione» si intende altresì la trasmissione via satellite. Per «radiodiffusione» si intende anche la trasmissione di segnali in forma criptata qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso; g. «comunicazione al pubblico» di un'esecuzione o di un fonogramma, la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai sensi dell'articolo 15, si intende per «comunicazione al pubblico» anche l'atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma.


Art. 3

Beneficiari della protezione 1. Le Parti contraenti accordano la protezione contemplata dal presente trattato agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi che siano cittadini di altre Parti contraenti.

Interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi. Trattato OMPI 3

0.231.171.1

2. Per cittadini di altre Parti contraenti si intendono gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi che soddisfano i requisiti per la tutela istituita dalla Convenzione di Roma, ove tutte le Parti contraenti del presente trattato siano Stati contraenti della Convenzione stessa. Ai fini della determinazione dei suddetti requisiti, le Parti contraenti si attengono alle definizioni di cui all'articolo 2 del presente trattato.

3. Le Parti contraenti che si avvalgono delle facoltà di cui all'articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione di Roma o che si avvalgono, ai sensi del suo articolo 5, dell'articolo 17 della Convenzione stessa, possono depositare la notifica ivi prevista presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).


Art. 4

Trattamento nazionale

1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini di altre Parte contraenti, secondo la definizione di cui all'articolo 3 paragrafo 2, lo stesso trattamento da essa accordato ai propri cittadini in relazione ai diritti esclusivi specificamente riconosciuti dal trattato e al diritto a un'equa remunerazione di cui all'articolo 15.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica laddove un'altra Parte contraente si avvalga delle riserve ammesse dall'articolo 15 paragrafo 3.

Capo II

Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

Art. 5

Diritti morali

1. Indipendentemente dai diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l'artista interprete o esecutore, per quanto riguarda le esecuzioni dal vivo e le esecuzioni fissate in fonogrammi, conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'esecuzione, salvo che l'omissione sia dettata dal modo d'uso dell'esecuzione stessa, e il diritto di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione che rechi pregiudizio alla sua reputazione.

2. I diritti riconosciuti all'artista interprete o esecutore in forza del paragrafo 1 sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione della Parte contraente in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, le Parti contraenti la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente trattato o dell'adesione ad esso, non contiene disposizioni che assicurano la protezione, dopo la morte dell'artista interprete o esecutore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza del paragrafo precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell'artista.

3. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legislazione della Parte contraente in cui la protezione è richiesta.

Diritto d'autore

4

0.231.171.1


Art. 6

Diritti patrimoniali sulle esecuzioni non fissate Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare, per quanto riguarda le loro esecuzioni: i.

la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione non fissata, salvo quando si tratti di un'esecuzione radiodiffusa; ii. la fissazione della loro esecuzione non fissata.


Art. 7

Diritto di

riproduzione

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi, in qualsiasi maniera e forma.


Art. 8

Diritto di

distribuzione

1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi o di esemplari dello stesso, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.

2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'originale dell'esecuzione fissata o di esemplari dello stesso, con il consenso dell'artista, esauriscono il diritto di cui al paragrafo 1.


Art. 9

Diritto di

noleggio

1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio a scopo di lucro dell'originale delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi o di esemplari dello stesso, a norma della legislazione nazionale delle Parti contraenti, anche dopo la distribuzione dei fonogrammi con il consenso dell'artista.

2. In deroga al paragrafo 1, se al 15 aprile 1994 in una Parte contraente vige un sistema di equa remunerazione degli artisti interpreti o esecutori per il noleggio di esemplari delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi, tale sistema può essere mantenuto, purché il noleggio a scopo di lucro dei fonogrammi non comprometta in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione degli artisti.


Art. 10

Diritto di messa a disposizione Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.

Interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi. Trattato OMPI 5

0.231.171.1

Capo III

Diritti dei produttori di fonogrammi

Art. 11

Diritto di

riproduzione

I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi, in qualsiasi maniera e forma.


Art. 12

Diritto di

distribuzione

1. I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale dei loro fonogrammi o di esemplari dello stesso, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.

2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le condizioni in cui la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà del fonogramma originale o di un esemplare dello stesso, con il consenso del produttore, esauriscono il diritto di cui al paragrafo 1.


Art. 13

Diritto di

noleggio

1. I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio a scopo di lucro dell'originale dei loro fonogrammi o di esemplari dello stesso, anche dopo la distribuzione dei fonogrammi con il consenso del produttore.

2. In deroga al paragrafo 1, se al 15 aprile 1994 in una Parte vige un sistema di equa remunerazione dei produttori di fonogrammi per il noleggio di esemplari dei loro fonogrammi, tale sistema può essere mantenuto, purché il noleggio dei fonogrammi non comprometta in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione dei produttori.


Art. 14

Diritto di messa a disposizione I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, dei loro fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.

Capo IV

Disposizioni comuni

Art. 15

Diritto a un equo compenso per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico 1. Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico.

Diritto d'autore

6

0.231.171.1

2. Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, se il diritto a un compenso equo e unico da parte dell'utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi, ovvero a entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.

3. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI, dichiarare che applicherà le disposizioni del paragrafo 1 solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l'applicazione in altri modi, oppure che non ne applicherà alcuna.

4. Ai fini del presente articolo si reputano pubblicati a fini di commercio i fonogrammi messi a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo tale che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.


Art. 16

Limitazioni e eccezioni 1. Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere nella propria legislazione, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, limitazioni o eccezioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche.

2. Le Parti contraenti impongono le limitazioni o le eccezioni ai diritti contemplati dal presente trattato soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica delle esecuzioni o dei fonogrammi e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'artista interprete o esecutore e del produttore di fonogrammi.


Art. 17

Durata della protezione 1. La durata della protezione da concedere agli artisti interpreti o esecutori in base al presente trattato non potrà essere inferiore a un periodo di 50 anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione è stata fissata su fonogramma.

2. La durata della protezione da concedere ai produttori di fonogrammi in base al presente trattato non potrà essere inferiore a un periodo di 50 anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui è stato pubblicato il fonogramma ovvero, in difetto di pubblicazione entro 50 anni dalla fissazione del fonogramma, a decorrere dalla fine dell'anno della fissazione.


Art. 18

Obblighi in materia di misure tecnologiche Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione delle misure tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori e dai produttori di fonogrammi ai fini dell'esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato e dalla Convenzione di Berna e aventi lo scopo di impedire che vengano commessi, nei confronti delle loro esecuzioni e fonogrammi, atti non autorizzati dai suddetti artisti e produttori o vietati per legge.

Interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi. Trattato OMPI 7

0.231.171.1


Art. 19

Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti 1. Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro chiunque compia deliberatamente uno degli atti sottoindicati sapendo o, in sede di procedimento civile, dovendo ragionevolmente sapere che il suo agire può indurre, consentire, facilitare o occultare una violazione dei diritti contemplati dal presente trattato: i. rimuovere o alterare qualunque informazione elettronica sulla gestione dei diritti, senza previo consenso; ii. distribuire, importare a fini di distribuzione, radiodiffondere, comunicare o mettere a disposizione del pubblico, senza previo consenso, esecuzioni, esemplari di esecuzioni fissate o fonogrammi, sapendo che ne sono state rimosse o alterate informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti.

2. Ai fini del presente articolo, per informazioni sulla gestione dei diritti si intende qualunque informazione che identifichi l'artista interprete o esecutore, il produttore di fonogrammi, il fonogramma e il titolare di diritti sull'esecuzione o sul fonogramma, ovvero qualunque informazione circa le condizioni di utilizzazione dell'esecuzione o del fonogramma e qualunque numero o codice che racchiuda tali informazioni, qualora anche una sola di queste figuri su un esemplare dell'esecuzione fissata o del fonogramma o compaia in una qualche comunicazione o messa a disposizione del pubblico a questi relative.


Art. 20

Formalità Il godimento e l'esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato non sono soggetti a formalità alcuna.


Art. 21

Riserve Fatto salvo l'articolo 15 paragrafo 3, non sono ammesse riserve al presente trattato.


Art. 22

Efficacia temporale

1. Le Parti contraenti applicano, in quanto compatibile, l'articolo 18 della Convenzione di Berna4 ai diritti riconosciuti dal presente trattato agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente ha la facoltà di limitare l'applicazione dell'articolo 5 alle esecuzioni che abbiano avuto luogo dopo che il trattato stesso è entrato in vigore nei confronti di tale Parte.


Art. 23

Applicazione dei diritti 1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l'applicazione del trattato stesso.

4 RS

0.231.12/.15

Diritto d'autore

8

0.231.171.1

2. Le Parti contraenti garantiscono che le loro legislazioni prevedano adeguate procedure di applicazione in modo da consentire l'adozione di provvedimenti efficaci contro qualsiasi violazione dei diritti contemplati dal presente trattato, ivi compresi rimedi rapidi per impedire violazioni e rimedi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni.

Capo V

Disposizioni amministrative e finali

Art. 24

Assemblea 1. a. Le Parti contraenti hanno un'assemblea.

b. Ciascuna Parte è rappresentata da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri e esperti.

c. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che l'ha designata. L'assemblea può chiedere che l'OMPI fornisca l'assistenza finanziaria necessaria ad agevolare la partecipazione di delegazioni di Parti contraenti considerate paesi in via di sviluppo, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o che sono paesi in transizione verso un'economia di mercato.

2. a. L'assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo, nonché l'applicazione del presente trattato.

b. L'assemblea adempie la funzione assegnatale dall'articolo 26 paragrafo 2 concernente i requisiti per l'adesione di talune organizzazioni intergovernative.

c. L'assemblea convoca le conferenze diplomatiche di revisione del presente trattato e impartisce al direttore generale dell'OMPI le direttive concernenti la preparazione di tali conferenze.

3. a. Ciascuna Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio.

b. Ciascuna Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono Parti del presente trattato. Nessuna siffatta organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, ove uno solo dei suoi membri eserciti il diritto di voto e viceversa.

4. L'assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del direttore generale dell'OMPI.

5. L'assemblea adotta il suo regolamento interno, riguardo in particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni del presente trattato, alla maggioranza necessaria per deliberare sulle varie decisioni.

Interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi. Trattato OMPI 9

0.231.171.1


Art. 25

Ufficio internazionale

L'Ufficio internazionale assolve i compiti amministrativi derivanti dal presente trattato.


Art. 26

Requisiti per l'adesione 1. Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare parte del presente trattato.

2. L'assemblea delibera sull'adesione al trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa che si dichiari competente per la materia ivi disciplinata, la cui legislazione vincoli tutti i suoi Stati membri e che sia stata autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del presente trattato.

3. La Comunità europea è Parte del presente trattato, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo durante la conferenza diplomatica di adozione del trattato stesso.


Art. 27

Diritti e

obblighi

Salvo disposizioni contrarie previste dal presente trattato, ciascuna Parte contraente gode dei diritti e si fa carico degli obblighi posti in essere dal trattato stesso.


Art. 28

Firma Il presente trattato rimane aperto alla firma di tutti gli Stati membri dell'OMPI e della Comunità europea fino al 31 dicembre 1997.


Art. 29

Entrata in

vigore

Il presente trattato entra in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui gli Stati hanno depositato i 30 strumenti di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'OMPI.


Art. 30

Data effettiva di adesione Sono vincolati dal presente trattato: i.

i 30 Stati di cui all'articolo 29 dalla data di entrata in vigore del trattato; ii. ogni altro Stato, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento presso il Direttore generale dell'OMPI;

iii. la Comunità europea, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, ove detto strumento sia stato depositato dopo l'entrata in vigore del trattato a norma dell'articolo 29, ovvero allo scadere di tre mesi dalla data di entrata in vigore del trattato, ove lo strumento sia stato depositato prima di tale data; iv. qualunque altra organizzazione intergovernativa che sia ammessa a diventare Parte del presente trattato, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Diritto d'autore

10

0.231.171.1


Art. 31

Denuncia Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di denunciare il presente trattato mediante notifica indirizzata al Direttore generale dell'OMPI. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa.


Art. 32

Lingue 1. Il presente trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, le quali versioni fanno tutte ugualmente fede.

2. Il direttore generale dell'OMPI cura la preparazione di testi ufficiali nelle lingue diverse da quelle citate nel precedente paragrafo su richiesta di una parte interessata e previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente paragrafo, per «parte interessata» si intende qualunque Stato membro dell'OMPI la cui lingua ufficiale (ovvero una delle cui lingue ufficiali) sia interessata, nonché la Comunità europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che sia Parte del presente trattato, ove una delle sue lingue ufficiali sia interessata.


Art. 33

Depositario Depositario del presente trattato è il direttore generale dell'OMPI.

(Seguono le firme)

Interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi. Trattato OMPI 11

0.231.171.1

Dichiarazioni concordate In merito all'art. 1 par. 2
Resta inteso che l'articolo 1 paragrafo 2 chiarisce il rapporto fra i diritti sui fonogrammi contemplati dal presente trattato e il diritto d'autore sulle opere fissate in fonogrammi. Qualora siano necessarie sia l'autorizzazione dell'autore di un'opera siffatta sia quella dell'artista interprete o esecutore o del produttore titolari di diritti sul fonogramma non viene meno la necessità dell'autorizzazione dell'autore per il solo fatto che è richiesta anche quella dell'interprete o esecutore o del produttore e viceversa.

È altesì inteso che l'articolo 1 paragrafo 2 non impedisce in alcun modo alle Parti contraenti di riconoscere agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi altri diritti esclusivi oltre a quelli già contemplati dal presente trattato.

In merito all'art. 2 lett. b Resta inteso che la definizione di fonogramma di cui all'articolo 2 lettera b) non
determina alcun pregiudizio dei diritti sui fonogrammi per effetto della loro fissazione in un'opera cinematografica o altra opera audiovisiva.

In merito all'art. 2 lett. e, 8, 9, 12 e 13
Per «esemplari» e «originale o esemplare degli stessi» oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi dei suddetti articoli si intendono esclusivamente copie fissate che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili.

In merito all'art. 3 Resta inteso che per «cittadino di un altro Stato contraente» di cui all'articolo 5
lettera a) e all'articolo 16 lettera a) punto iv) della Convenzione di Roma, si intende, nel caso di un'organizzazione intergovernativa che è Parte contraente del presente trattato, il cittadino di uno degli Stati membri di detta organizzazione.

In merito all'art. 3 par. 2 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 2, resta inteso che per fissazione si
intende l'approntamento del nastro matrice («bande-mère», «master tape»).

In merito agli art. 7, 11 e 16
Il diritto di riproduzione sancito dagli articoli 7 e 11 e le eccezioni di cui all'articolo 16 si applicano di diritto all'ambiente digitale, in particolare all'utilizzazione di esecuzioni e fonogrammi in formato digitale. Resta inteso che il caricamento su supporto elettronico di esecuzioni o fonogrammi protetti in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi degli articoli citati.

Diritto d'autore

12

0.231.171.1

In merito all'art. 15 Resta inteso che l'articolo 15 non rappresenta la soluzione definitiva circa il livello
di tutela dei diritti di radiodiffusione e comunicazione al pubblico di cui dovrebbero godere il produttore di fonogrammi e l'artista interprete o esecutore nell'epoca digitale. Le delegazioni non sono riuscite a pervenire a un consenso sulle diverse proposte in merito al riconoscimento di taluni diritti di esclusiva in determinate circostanze né sui diritti che devono essere riconosciuti senza possibilità di riserve e hanno pertanto lasciato aperta la questione in attesa di trovare una soluzione in futuro.

Resta inteso che l'articolo 15 non impedisce di conferire il diritto ivi sancito agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi di folclore, qualora detti fonogrammi non siano stati pubblicati a scopo di lucro.

In merito all'art. 16 La dichiarazione concordata in merito all'articolo 10 (Limitazioni e eccezioni) del
trattato OMPI sul diritto d'autore si applica, in quanto compatibile, anche all'articolo 16 (Limitazioni e eccezioni) del presente trattato.

In merito all'art. 19
La dichiarazione concordata in merito all'articolo 12 (Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del trattato OMPI sul diritto d'autore si applica, in quanto compatibile, anche all'articolo 19 (Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del presente trattato.

Interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi. Trattato OMPI 13

0.231.171.1

Campo d'applicazione il 10 marzo 20105 Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

17 maggio

2001 A

20 maggio

2002

Argentina

19 novembre 1999

20 maggio

2002

Armenia

6 dicembre 2004 A

6 marzo

2005

Australia*

26 aprile

2007 A

26 luglio

2007

Austria

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Azerbaigian

11 gennaio

2006 A

11 aprile

2006

Bahrein

15 settembre 2005 A 15 dicembre 2005

Belarus

15 luglio

1998

20 maggio

2002

Belgio*

30 maggio

2006

30 agosto

2006

Benin

16 gennaio

2006 A

16 aprile

2006

Bosnia ed Erzegovina 25 agosto

2009 A

25 novembre 2009

Botswana

27 ottobre

2004 A

27 gennaio

2005

Bulgaria

29 marzo

2001 A

20 maggio

2002

Burkina Faso

19 luglio

1999

20 maggio

2002

Ceca, Repubblica

10 ottobre

2001 A

20 maggio

2002

Cile*

11 aprile

2001

20 maggio

2002

Cina*

a

9 marzo

2007 A

9 giugno

2007

Hong Kong

23 settembre 2008

1° ottobre

2008

Cipro

2 settembre 2005 A

2 dicembre 2005

Colombia

29 novembre 2000

20 maggio

2002

Corea del Sud*

18 dicembre 2008 A

18 marzo

2009

Costa Rica*

23 maggio

2000

20 maggio

2002

Croazia

3 luglio

2000

20 maggio

2002

Danimarca*

12 marzo

2009

14 marzo

2010

Dominicana, Repubblica 10 ottobre

2005 A

10 gennaio

2006

Ecuador

21 giugno

2000

20 maggio

2002

El Salvador

20 ottobre

1998 A

20 maggio

2002

Emirati Arabi Uniti 9 marzo

2005 A

9 giugno

2005

Estonia

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Filippine

4 luglio

2002 A

4 ottobre

2002

Finlandia*

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Francia*

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Gabon

6 dicembre 2001 A

20 maggio

2002

Georgia

4 luglio

2001 A

20 maggio

2002

Germania*

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Giamaica

12 marzo

2002 A

12 giugno

2002

Giappone*

9 luglio

2002 A

9 ottobre

2002

Giordania

24 febbraio

2004 A

24 maggio

2004

Grecia

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Guatemala

8 ottobre

2002 A

8 gennaio

2003

5

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Diritto d'autore

14

0.231.171.1

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Guinea

25 febbraio

2002 A

25 maggio

2002

Honduras

20 febbraio

2002 A

20 maggio

2002

Indonesia

15 novembre 2004

15 febbraio

2005

Irlanda

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Italia

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Kazakstan

12 agosto

2004

12 novembre 2004

Kirghizistan

15 maggio

2002 A

15 agosto

2002

Lettonia

22 marzo

2000 A

20 maggio

2002

Liechtenstein

30 gennaio

2007 A

30 aprile

2007

Lituania

26 gennaio

2001 A

20 maggio

2002

Lussemburgo

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Macedonia*

20 dicembre 2004 A

20 marzo

2005

Mali

22 ottobre

2001 A

20 maggio

2002

Malta

14 dicembre 2009 A

14 marzo

2010

Messico

17 novembre 1999

20 maggio

2002

Moldova

13 marzo

1998

20 maggio

2002

Mongolia

25 luglio

2002

25 ottobre

2002

Montenegro

13 marzo

2003 A

3 giugno

2006

Nicaragua

6 dicembre 2002 A

6 marzo

2003

Oman

20 giugno

2005 A

20 settembre 2005

Paesi Bassi

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Panama

17 marzo

1999

20 maggio

2002

Paraguay

29 novembre 2000 A

20 maggio

2002

Perù

18 aprile

2002 A

18 luglio

2002

Polonia

21 luglio

2003 A

21 ottobre

2003

Portogallo

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Qatar

28 luglio

2005 A

28 ottobre

2005

Regno Unito

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Romania

1° febbraio 2001

20 maggio

2002

Russia*

5 novembre 2008 A

5 febbraio

2009

Saint Lucia

24 novembre 1999 A

20 maggio

2002

Senegal

18 febbraio

2002

20 maggio

2002

Serbia

13 marzo

2003 A

13 giugno

2003

Singapore*

17 gennaio

2005 A

17 aprile

2005

Slovacchia

14 gennaio

2000

20 maggio

2002

Slovenia

19 novembre 1999

20 maggio

2002

Spagna

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Stati Uniti

14 settembre 1999

20 maggio

2002

Svezia*

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Svizzera*

31 marzo

2008

1° luglio

2008

Togo

21 febbraio

2003

21 maggio

2003

Trinidad e Tobago

28 agosto

2008 A

28 novembre 2008

Turchia

28 agosto

2008 A

28 novembre 2008

Ucraina

29 novembre 2001 A

20 maggio

2002

Ungheria

27 novembre 1998

20 maggio

2002

Interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi. Trattato OMPI 15

0.231.171.1

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Unione europea

14 dicembre 2009

14 marzo

2010

Uruguay

28 maggio

2008

28 agosto

2008

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU.

Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: http://www.wipo.int/treaties/fr/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a Il Trattato non si applica a Macao.

Riserve e dichiarazioni Svizzera In conformità all'articolo 3 paragrafo 3 del Trattato, la Svizzera notifica la propria
intenzione di non applicare il criterio della prima fissazione avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 5 capoverso 3 della Convenzione di Roma. Applicherà invece il criterio della prima pubblicazione.

Diritto d'autore

16

0.231.171.1