01.04.2010 - * / In vigore
01.06.2008 - 31.03.2010
01.01.2007 - 31.05.2008
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1

Regolamento

sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) dell'11 dicembre 2006 (Stato 19 dicembre 2006) La direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale, visto l'articolo 3 capoverso 3 lettera a della legge federale del 18 marzo 20051
sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale, adotta il seguente regolamento: Capitolo 1: Tasse

Art. 1

Spese processuali

1

Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.

2

La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.

3

Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.


Art. 2

Calcolo della tassa di giustizia 1

La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.

Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. 2 In caso di procedimenti temerari, la tassa di giustizia può essere aumentata.

L'importo massimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 non può essere superato.

3

In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.

RU 2006 5305 1 [RU

2005 4603]

173.320.2

Autorità giudiziarie federali 2

173.320.2


Art. 3

Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: a. tra 200 e 3 000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; b. tra 200 e 5 000 franchi negli altri casi.


Art. 4

Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: Valore litigioso in franchi Tassa in franchi

0010 00000

200 - 5 000

10 000020 000

500 - 5 000

20 00050 000

1 000 - 5 000

50 000 - 100 000

1 500 - 5 000

100 000200 000

2 000 - 8 000

200 000 - 500 000

3 000 - 12 000

500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000

1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000

oltre 5 000 000

15 000 - 50 000


Art. 5

Spese per le cause prive di oggetto Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.


Art. 6

Rinuncia alle spese processuali Le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto all'articolo 65 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa, qualora: a. un ricorso sia regolato da una rinuncia senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale;

b. per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte.

2 RS

172.021

Tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale 3

173.320.2

Capitolo 2: Spese ripetibili e indennità Sezione 1: Ripetibili accordate alle parti e indennità concesse ai patrocinatori d'ufficio


Art. 7

Principio 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.

2

Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.

3

Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. 4 Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.


Art. 8

Spese ripetibili

Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi necessari di parte.


Art. 9

Spese di rappresentanza e di patrocinio 1

Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: a. l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati;

b. i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, di viaggio e di vitto, le spese di porto e le spese telefoniche; c. l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata.

2

Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte.


Art. 10

Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati 1

L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.

2

La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe.

Autorità giudiziarie federali 4

173.320.2

3

Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati.


Art. 11

Disborsi 1 I disborsi sono rimborsati in funzione dei costi effettivamente sostenuti. Al massimo sono rimborsati:

a. per i viaggi, le spese sostenute per l'utilizzazione dei trasporti pubblici in prima classe;

b. per il pranzo e la cena, 25 franchi a pasto.

2

Per le fotocopie si possono conteggiare 50 centesimi a pagina.


Art. 12

Avvocati d'ufficio

Per quanto concerne gli avvocati d'ufficio, valgono le medesime tariffe previste per la rappresentanza contrattuale.


Art. 13

Altri disborsi necessari di parte Gli altri disborsi necessari che danno diritto a rimborso sono: a. i disborsi di parte in quanto superino 100 franchi; b. la perdita di guadagno, in quanto superiore alla retribuzione di una giornata lavorativa e sempreché la parte abbia un tenore di vita finanziariamente modesto.


Art. 14

Determinazione delle spese ripetibili 1

Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.

2

Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.


Art. 15

Spese ripetibili nelle cause prive di oggetto Se una causa diviene priva d'oggetto, il Tribunale esamina se devono essere accordate alla parte delle spese ripetibili. L'articolo 5 si applica per analogia alla fissazione delle ripetibili.

Tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale 5

173.320.2

Sezione 2:

Indennità per i testimoni e le persone informate sui fatti

Art. 16

Principio I testimoni hanno diritto a un'indennità e al rimborso delle spese necessarie e comprovate.


Art. 17

Indennità per i testimoni 1

I testimoni ricevono un'indennità: a. tra 30 e 100 franchi se il tempo consacrato al processo, compreso quello necessario per la trasferta, non è superiore alla mezza giornata;

b. tra 50 e 150 franchi al giorno se il tempo consacrato al processo è superiore alla mezza giornata.

2

L'indennità per la perdita di guadagno oscilla di regola fra i 25 ed i 150 franchi l'ora. Se circostanze particolari lo giustificano, l'indennità può corrispondere alla perdita di guadagno effettiva. Una perdita di guadagno straordinariamente elevata non sarà considerata.


Art. 18

Spese necessarie

1

L'indennità per le spese necessarie sostenute dai testimoni è retta dall'articolo 11 capoverso 1.

2

Un testimone che, a causa di malattia, d'infermità, dell'età o di altri motivi, deve servirsi di un mezzo di trasporto particolare, ha diritto al rimborso delle spese sostenute a tal fine.

3

Se, a causa di circostanze particolari, un testimone necessita d'essere accompagnato, l'accompagnatore ha diritto all'indennità prevista per i testimoni.


Art. 19

Indennità per le persone informate sui fatti Le persone informate sui fatti e le altre persone toccate da provvedimenti di natura probatoria hanno diritto all'indennità prevista per i testimoni.

Sezione 3:

Indennità per i periti, gli interpreti e i traduttori

Art. 20

Indennità per i periti 1

I periti incaricati dal Tribunale ricevono un'indennità in funzione del tempo impiegato.

2

La tariffa dipende dalle conoscenze specialistiche necessarie e dalla difficoltà della prestazione richiesta; se il perito è un libero professionista, l'indennità corrisponde di regola alle tariffe in uso nel ramo oppure è stabilita secondo accordo.

Autorità giudiziarie federali 6

173.320.2

3

L'indennità è fissata sulla base della nota particolareggiata delle spese presentata dal perito.

4

In caso d'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare dell'imposta dovuta dal perito è aggiunta all'indennità.

5

Prima di affidare un mandato peritale, il Tribunale può esigere un preventivo di spesa.

6

Salvo diverso accordo, l'indennità per i disborsi e le spese è retta dall'articolo 11.


Art. 21

Indennità per gli interpreti e i traduttori 1

Gli interpreti ricevono di regola un'indennità compresa tra 60 e 120 franchi l'ora.

La tariffa dipende dalla formazione e dall'esperienza professionale. 2 I traduttori ricevono un'indennità corrispondente alle tariffe in uso nel ramo.

3

In caso d'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare dell'imposta dovuta dall'interprete o dal traduttore è aggiunta all'indennità.

4

Salvo diverso accordo, l'indennità per i disborsi e le spese è retta dall'articolo 11.

Capitolo 3: Entrata in vigore

Art. 22

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.