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Regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale

(TS-TAF)

del 21 febbraio 2008 (Stato 1° aprile 2010)

Il Tribunale amministrativo federale,

visto l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge federale del 17 giugno 20051
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF),

adotta il seguente regolamento:

Capitolo 1: Tasse

Art. 1 Spese processuali

1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.

2 La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.

3 Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.

Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia

1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.

2 Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2

3 In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).

Art. 43 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario

Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:

Valore litigioso in franchi

Tassa in franchi

0 - 10 000

200 - 5 000

10 000 - 20 000

500 - 5 000

20 000 - 50 000

1 000 - 5 000

50 000 - 100 000

1 500 - 7 000

100 000 - 200 000

2 000 - 10 000

200 000 - 500 000

3 000 - 14 000

500 000 - 1 000 000

5 000 - 20 000

1 000 000 - 5 000 000

7 000 - 40 000

plus de 5 000 000

15 000 - 50 000

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).

Art. 5 Spese per le cause prive di oggetto

Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.

Art. 6 Rinuncia alle spese processuali

Le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto all'articolo 65 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa, qualora:

a.5
un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale;
b.
per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte.

4 RS 172.021

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).

Art. 6a6 Pluralità delle parti

Salvo disposizione contraria, le spese processuali addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti uguali e con responsabilità solidale.

6 Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).

Capitolo 2: Spese ripetibili e indennità

Sezione 1: Ripetibili accordate alle parti e indennità concesse ai patrocinatori d'ufficio

Art. 7 Principio

1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.

2 Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.

3 Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.

4 Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.

5 L'articolo 6a è applicabile per analogia.7

7 Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).

Art. 88 Spese ripetibili

1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.

2 Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).

Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio

1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono:

a.
l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati;
b.9
i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche;
c.
l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata.

2 Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).

Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati

1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.

2 La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe.

3 Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati.

Art. 1110 Disborsi

1 I disborsi sono rimborsati in funzione dei costi effettivamente sostenuti. Al massimo sono rimborsati:

a.
per i viaggi, le spese sostenute per l'utilizzazione dei trasporti pubblici in prima classe;
b.
per i viaggi in aereo dall'estero, il biglietto del volo in classe economica a una tariffa vantaggiosa;
c.
per il pranzo e per la cena, 25 franchi per pasto;
d.
per il pernottamento, prima colazione compresa, 170 franchi.

2 Invece del rimborso del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato. Tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200111 concernente l'ordinanza sul personale federale.

3 Se circostanze particolari lo giustificano, invece delle spese effettive di cui ai capoversi 1 e 2 può essere rimborsato un adeguato importo forfettario.

4 Per le fotocopie possono essere fatturati 50 centesimi a pagina.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).

11 RS 172.220.111.31

Art. 1212 Avvocati d'ufficio

Gli articoli 8-11 sono applicabili per analogia agli avvocati d'ufficio.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).

Art. 13 Altri disborsi necessari di parte

Gli altri disborsi necessari che danno diritto a rimborso sono:

a.13
i disborsi di parte conformemente all'articolo 11 capoversi 1-4, in quanto superino 100 franchi;
b.
la perdita di guadagno, in quanto superiore alla retribuzione di una giornata lavorativa e sempreché la parte abbia un tenore di vita finanziariamente modesto.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).

Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili

1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.

2 Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.

Sezione 2: Indennità per i testimoni e le persone informate sui fatti

Art. 16 Principio

I testimoni hanno diritto a un'indennità e al rimborso delle spese necessarie e comprovate.

Art. 17 Indennità per i testimoni

1 I testimoni ricevono un'indennità:

a.
tra 30 e 100 franchi se il tempo consacrato al processo, compreso quello necessario per la trasferta, non è superiore alla mezza giornata;
b.
tra 50 e 150 franchi al giorno se il tempo consacrato al processo è superiore alla mezza giornata.

2 L'indennità per la perdita di guadagno oscilla di regola fra i 25 ed i 150 franchi l'ora. Se circostanze particolari lo giustificano, l'indennità può corrispondere alla perdita di guadagno effettiva. Una perdita di guadagno straordinariamente elevata non sarà considerata.

Art. 18 Spese necessarie

1 L'indennità per le spese necessarie è retta dall'articolo 11 capoversi 1-3.14

2 Un testimone che, a causa di malattia, d'infermità, dell'età o di altri motivi, deve servirsi di un mezzo di trasporto particolare, ha diritto al rimborso delle spese sostenute a tal fine.

3 Se, a causa di circostanze particolari, un testimone necessita d'essere accompagnato, l'accompagnatore ha diritto all'indennità prevista per i testimoni.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).

Sezione 3: Indennità per i periti, gli interpreti e i traduttori

Art. 20 Indennità per i periti

1 I periti incaricati dal Tribunale ricevono un'indennità in funzione del tempo impiegato.

2 La tariffa dipende dalle conoscenze specialistiche necessarie e dalla difficoltà della prestazione richiesta; se il perito è un libero professionista, l'indennità corrisponde di regola alle tariffe in uso nel ramo oppure è stabilita secondo accordo.

3 L'indennità è fissata sulla base della nota particolareggiata delle spese presentata dal perito.

4 In caso d'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare dell'imposta dovuta dal perito è aggiunta all'indennità.

5 Prima di affidare un mandato peritale, il Tribunale può esigere un preventivo di spesa.

6 Salvo diverso accordo, l'indennità per i disborsi e le spese è retta dall'articolo 11.

Art. 21 Indennità per gli interpreti e i traduttori

1 Gli interpreti ricevono di regola un'indennità compresa tra 60 e 120 franchi l'ora. La tariffa dipende dalla formazione e dall'esperienza professionale.

2 I traduttori ricevono un'indennità corrispondente alle tariffe in uso nel ramo.

3 In caso d'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare dell'imposta dovuta dall'interprete o dal traduttore è aggiunta all'indennità.

4 Salvo diverso accordo, l'indennità per i disborsi e le spese è retta dall'articolo 11.

Capitolo 3: Disposizioni finali