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Regolamento
sulle tasse amministrative
del Tribunale amministrativo federale

(TA-TAF)

del 21 febbraio 2008 (Stato 1° giugno 2008)

Il Tribunale amministrativo federale,

visto l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge federale del 17 giugno 20051
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF),

adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Principio

1 Il Tribunale amministrativo federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria, dei servizi scientifici o amministrativi e conteggia i disborsi.

2 Sono riservate le spese processuali prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale giusta il regolamento del 21 febbraio 20082 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Art. 2 Assoggettamento alla tassa

1 Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono riservate le disposizioni derogatorie contemplate dal diritto federale.

2 Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente.

Art. 3 Esenzione e riduzione

1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento della tassa e dei disborsi quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.

2 I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell'ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale amministrativo federale.

3 Le tasse e i disborsi possono essere ridotti o condonati se sussistono motivi importanti, segnatamente se la persona assoggettata è indigente.

Art. 4 Calcolo delle tasse

1 Sono prelevate le seguenti tasse:

a.
riproduzione di documenti:

per fotocopie formato A4:
50 centesimi per ogni pagina,

per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma al minimo
2 franchi;

b.
altre riproduzioni:

in base al costo effettivo;

c.
ricerche effettuate negli atti di una causa liquidata e che eccedono la determinazione dei documenti archiviati e la concessione della consultazione nel Tribunale amministrativo federale:

50 franchi per ogni mezz'ora di lavoro iniziata;

la tassa può essere prelevata
interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell'ordinario;

d.
altre ricerche, compilazioni, esami particolari e simili:

60 franchi per ogni mezz'ora di lavoro iniziata;

e.
consegna di sentenze a terzi:

40 franchi;

f.
attestazione di passaggio in giudicato:

40 franchi;

g.
autenticazione di una firma:

40 franchi; se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi 10 franchi per ogni firma supplementare;

h.
attestazione di conformità all'originale di un estratto, di una copia, di una fotocopia e simili:

40 franchi; se il documento comprende più pagine, sono riscossi 2 franchi per ogni pagina supplementare;

i.
utilizzazione di una sala di udienza o di conferenza del Tribunale amministrativo federale:

100 franchi per ogni mezza giornata.

2 Alle prestazioni previste dalla legge sulla trasparenza del 17 dicembre 20043 si applica la tariffa di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 20064.

3 Per quanto concerne le prestazioni previste dalla legge federale del 25 settembre 20205 sulla protezione dei dati, è fatto salvo l'articolo 19 dell'ordinanza del 31 agosto 20226 sulla protezione dei dati.7

3 RS 152.3

4 RS 152.31

5 RS 235.1

6 RS 235.11

7 I rimandi sono stati adeguati in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° set. 2023.

Art. 5 Supplemento

Se la prestazione, su richiesta, è fornita d'urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

Art. 6 Disborsi

Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:

a.
le spese sostenute per procurarsi le informazioni necessarie, in particolare i documenti;
b.
le spese di porto e di telefono;
c.
le spese per la trasmissione di un atto scritto via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all'estero;
d.
i costi effettivi per i supporti informatici;
e.
le spese di sollecitazione: 10 franchi per la prima, 20 franchi dalla seconda.
Art. 7 Preavviso

Se la tassa, inclusi i disborsi, supera i 200 franchi, l'importo presumibile è previamente comunicato.

Art. 8 Anticipo

In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all'estero o deve ancora pagare spese arretrate al Tribunale, può essere chiesto un anticipo.

Art. 10 Esigibilità e prescrizione

1 La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante la relativa decisione.

2 Il termine di pagamento è di 20 giorni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili.

3 La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all'esazione del credito.

Art. 11 Modalità di pagamento

1 Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene inviata una fattura.

2 Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.