173.320.3
Regolamento
sulle tasse amministrative
del Tribunale amministrativo federale
(TA-TAF)
del 21 febbraio 2008 (Stato 1° giugno 2008)
Il Tribunale amministrativo federale,
visto l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge federale del 17 giugno 20051
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF),
adotta il seguente regolamento:
1 Il Tribunale amministrativo federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria, dei servizi scientifici o amministrativi e conteggia i disborsi.
2 Sono riservate le spese processuali prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale giusta il regolamento del 21 febbraio 20082 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
1 Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono riservate le disposizioni derogatorie contemplate dal diritto federale.
2 Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente.
1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento della tassa e dei disborsi quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.
2 I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell'ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale amministrativo federale.
3 Le tasse e i disborsi possono essere ridotti o condonati se sussistono motivi importanti, segnatamente se la persona assoggettata è indigente.
1 Sono prelevate le seguenti tasse:
- a.
- riproduzione di documenti:
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per fotocopie formato A4:
50 centesimi per ogni pagina,
per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma al minimo
2 franchi;
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- b.
- altre riproduzioni:
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in base al costo effettivo;
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- c.
- ricerche effettuate negli atti di una causa liquidata e che eccedono la determinazione dei documenti archiviati e la concessione della consultazione nel Tribunale amministrativo federale:
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50 franchi per ogni mezz'ora di lavoro iniziata;
la tassa può essere prelevata
interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell'ordinario;
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- d.
- altre ricerche, compilazioni, esami particolari e simili:
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60 franchi per ogni mezz'ora di lavoro iniziata;
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- e.
- consegna di sentenze a terzi:
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40 franchi;
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- f.
- attestazione di passaggio in giudicato:
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40 franchi;
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- g.
- autenticazione di una firma:
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40 franchi; se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi 10 franchi per ogni firma supplementare;
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- h.
- attestazione di conformità all'originale di un estratto, di una copia, di una fotocopia e simili:
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40 franchi; se il documento comprende più pagine, sono riscossi 2 franchi per ogni pagina supplementare;
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- i.
- utilizzazione di una sala di udienza o di conferenza del Tribunale amministrativo federale:
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100 franchi per ogni mezza giornata.
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2 Alle prestazioni previste dalla legge sulla trasparenza del 17 dicembre 20043 si applica la tariffa di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 20064.
3 Per quanto concerne le prestazioni previste dalla legge federale del 25 settembre 20205 sulla protezione dei dati, è fatto salvo l'articolo 19 dell'ordinanza del 31 agosto 20226 sulla protezione dei dati.7
Se la prestazione, su richiesta, è fornita d'urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.
Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:
- a.
- le spese sostenute per procurarsi le informazioni necessarie, in particolare i documenti;
- b.
- le spese di porto e di telefono;
- c.
- le spese per la trasmissione di un atto scritto via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all'estero;
- d.
- i costi effettivi per i supporti informatici;
- e.
- le spese di sollecitazione: 10 franchi per la prima, 20 franchi dalla seconda.
Se la tassa, inclusi i disborsi, supera i 200 franchi, l'importo presumibile è previamente comunicato.
In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all'estero o deve ancora pagare spese arretrate al Tribunale, può essere chiesto un anticipo.
Il servizio competente determina la tassa e i disborsi al momento in cui è effettuata la prestazione.
1 La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante la relativa decisione.
2 Il termine di pagamento è di 20 giorni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili.
3 La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all'esazione del credito.
1 Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene inviata una fattura.
2 Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.
Il regolamento del Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 20068 sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2008.