1 Le persone e istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone sottoposte a un provvedimento di blocco di cui all'articolo 3 devono notificare senza indugio tali valori patrimoniali all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione).
2 Le persone e istituzioni che, pur non detenendo né gestendo in Svizzera tali valori patrimoniali, ne hanno conoscenza in virtù delle loro funzioni, devono notificarli senza indugio all'Ufficio di comunicazione.
3 In base alle indicazioni ricevute conformemente al capoverso 2, l'Ufficio di comunicazione può chiedere informazioni concernenti valori patrimoniali oggetto di un blocco disposto conformemente alla presente legge a qualsiasi persona e istituzione che potrebbe detenere o gestire tali valori.
4 Le persone e istituzioni di cui ai capoversi 1-3 devono inoltre, su richiesta dell'Ufficio di comunicazione, fornire tutte le informazioni e tutti i documenti relativi ai valori patrimoniali annunciati necessari all'esecuzione della presente legge, sempre che dispongano di tali informazioni.
5 Gli avvocati e i notai non sono sottoposti all'obbligo di notifica e di informazione nella misura in cui sono soggetti al segreto professionale ai sensi dell'articolo 321 del Codice penale4.
6 L'Ufficio di comunicazione trasmette al DFAE e all'Ufficio federale di giustizia (UFG) le informazioni ricevute conformemente ai capoversi 1-3. Il Consiglio federale disciplina le modalità di collaborazione nell'ambito della presente legge tra il DFAE, l'UFG e l'Ufficio di comunicazione.