01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.12.2022
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1

Ordinanza

concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) del 29 novembre 2002 (Stato 1° gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19581
sulla circolazione stradale, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza disciplina il trasporto di sostanze e oggetti pericolosi (merci pericolose) eseguito mediante autoveicoli e rimorchi oppure con altri mezzi di trasporto su strade aperte a siffatti veicoli.

2

La presente ordinanza si applica: a. ai produttori di merci pericolose; b. agli speditori o ai destinatari di merci pericolose; c. alle persone che trasportano e manipolano merci pericolose; d. ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose.


Art. 2

Delimitazione con l'OSAS Per quanto riguarda la designazione, i compiti, la formazione e l'esame degli addetti alla sicurezza, le imprese che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose sottostanno inoltre alle disposizioni contenute nell'ordinanza del 15 giugno 20012 sugli addetti alla sicurezza (OSAS).


Art. 3

Abbreviazioni Nella presente ordinanza e nei suoi allegati sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: a. ONC per l'ordinanza del 13 novembre 19623 sulle norme della circolazione stradale; RU 2002 4212

1

RS 741.01

2 RS

741.622

3

RS 741.11

741.621

Circolazione stradale 2

741.621

b. OSStr

per l'ordinanza del 5 settembre 19794 sulla segnaletica stradale; c. OAV

per l'ordinanza del 20 novembre 19595 sull'assicurazione dei veicoli; d. OETV

per l'ordinanza del 19 giugno 19956 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; e. ADR

per l'Accordo europeo del 30 settembre 19577 concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada e per i suoi allegati;

Art. 4

Diritto internazionale

1

Per il trasporto di merci pericolose su strada le disposizioni dell'ADR8 sono applicabili anche al traffico nazionale. Gli allegati A e B dell'ADR sono parte integrante della presente ordinanza.

2

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) tiene un elenco degli altri accordi internazionali ai quali la Svizzera ha aderito nel quadro dell'ADR.9


Art. 5

Eccezioni e deroghe

1

L'appendice 1 disciplina le eccezioni e deroghe all'ADR10, come pure le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali.

2

L'USTRA 11 può consentire, in casi particolari, ulteriori eccezioni alle singole disposizioni, sempreché il loro scopo sia mantenuto.


Art. 6

Deroghe per trasporti per conto proprio su strade pubbliche D'intesa con l'USTRA, l'autorità cantonale può autorizzare i trasporti entro un breve raggio senza che siano applicate tutte le disposizioni della presente ordinanza - specie quelle riguardanti l'imballaggio, l'etichettatura, i divieti di carico in comune, il modo di trasportare la merce e i veicoli utilizzati - sempreché lo scopo della relativa disposizione sia mantenuto.


Art. 7

Spedizione della merce 1

Chi spedisce una merce pericolosa deve accertarsi che il trasporto sia eseguito nelle condizioni richieste dalla presente ordinanza.

4

RS 741.21

5

RS 741.31

6

RS 741.41

7

RS 0.741.621 8 RS

0.741.621

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

10 RS

0.741.621

11 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Trasporto di merci pericolose su strada 3

741.621

2

Lo speditore deve accertarsi che gli imballaggi forniti da destinatari o vettori siano conformi alle norme. Se non è in grado di farlo, può utilizzarli soltanto se sono in buono stato e se il destinatario o il vettore si assume la responsabilità di tali imballaggi.

3

Se le merci sono state trasportate nel rispetto delle norme legali conformemente a un disciplinamento internazionale sul trasporto di merci pericolose, il destinatario o, all'occorrenza, il vettore assume gli stessi obblighi che incombono allo speditore se prende egli stesso in consegna la merce o ne continua il trasporto. Non è tuttavia tenuto a sostituire gli imballaggi non regolamentari se sono in buono stato.


Art. 8

Formazione dei

conducenti

1

Le autorità cantonali organizzano, in collaborazione con le associazioni interessate, la formazione prescritta e gli esami per i conducenti che eseguono trasporti di merci pericolose.

2

La Confederazione provvede autonomamente alla formazione dei conducenti da essa assunti.12


Art. 9

Istruzione dei conducenti I detentori dei veicoli e i vettori devono assicurarsi che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose siano istruiti sulle particolarità di tali trasporti.


Art. 10

Ulteriori obblighi e diritti dei conducenti 1

Prima di iniziare il trasporto di una merce pericolosa il conducente deve prendere conoscenza dei documenti prescritti.

2

Ai conducenti che trasportano merci pericolose è vietato il consumo di bevande alcoliche durante il lavoro e nelle sei ore che ne precedono l'inizio.

3

I conducenti, ai quali è stata affidata una merce che ritengono pericolosa, possono esigere dallo speditore o dal vettore un'attestazione scritta in cui è precisato che tale merce non è pericolosa.


Art. 11

Carico e scarico fuori della strada pubblica Le prescrizioni relative al carico e allo scarico di merci pericolose e alla pulizia dei veicoli si applicano anche fuori della strada pubblica.


Art. 12

Riempimento e svuotamento delle cisterne 1

Le operazioni di riempimento e di svuotamento delle cisterne devono essere eseguite sotto sorveglianza permanente.

2

Combustibili e carburanti liquidi come pure altri liquidi nocivi alle acque non devono essere travasati in aree da cui potrebbero raggiungere facilmente un corso di acque superficiali o sotterranee o riversarsi direttamente in una canalizzazione.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2005 (RU 2005 2719).

Circolazione stradale 4

741.621

Qualora tali operazioni siano eseguite regolarmente sulla stessa area e riguardino ingenti quantità di liquido, occorre inoltre osservare le prescrizioni sulla protezione delle acque.

3

Sia gli speditori sia coloro che effettuano l'operazione di riempimento sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni all'atto del riempimento delle cisterne.


Art. 13

Limitazioni del traffico 1

Talune merci pericolose possono essere trasportate soltanto a condizioni particolari.

L'elenco di tali merci e le condizioni particolari figurano nell'appendice 3 della presente ordinanza.

2

I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr13) o possono farlo solo con talune limitazioni. Tali tratti stradali con le relative limitazioni figurano nell'appendice 2 della presente ordinanza.14 2bis Per i tratti stradali di cui al capoverso 2 possono essere rilasciati permessi speciali: a. dall'USTRA quando di tratta di strade nazionali; b. dall'autorità cantonale, d'intesa con l'USTRA, quando si tratta di altre strade sul territorio cantonale.15 3

Nelle gallerie munite del segnale «Galleria» (4.07; art. 45 cpv. 3 OSStr) i veicoli soggetti all'obbligo del contrassegno, che trasportano merci pericolose, devono circolare esclusivamente sulla corsia di destra.


Art. 14

Assicurazione Tutti i veicoli a motore e gli autotreni necessitano, per il trasporto di merci pericolose non esenti da autorizzazione, della speciale copertura assicurativa prescritta nell'articolo 12 capoverso 1 OAV16.


Art. 15

Iscrizione nella licenza di circolazione La speciale copertura assicurativa è iscritta nella licenza di circolazione.


Art. 16

Obbligo d'informare

Le persone che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza devono fornire alle autorità d'esecuzione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli; inoltre devono consentire a dette autorità l'accesso all'azienda per i necessari sopralluoghi.

13 RS

741.21

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

16 RS

741.31

Trasporto di merci pericolose su strada 5

741.621

Sezione 2:

Comunicazioni obbligatorie delle autorità e collaborazione con l'UE

Art. 17


17

Comunicazioni di infrazioni e collaborazione con l'UE Le comunicazioni e la collaborazione con l'UE sono rette dall'ordinanza del 28 marzo 200718 sul controllo della circolazione stradale.


Art. 18


19

Comunicazioni a scopi statistici I rapporti sono retti dall'ordinanza del 28 marzo 200720 sul controllo della circolazione stradale.

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 19

Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce È punito con la multa21 chiunque: a. affida al trasporto o trasporta una merce pericolosa che l'ordinanza non permette di trasportare; b. affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo le condizioni fissate nella presente ordinanza; c. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi richiesti; d. fa trasportare merci pericolose senza informare il vettore o il conducente circa il loro stato e la loro natura.


Art. 20

Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce È punito con la multa chiunque: a. carica, scarica, imballa o manipola merci pericolose, senza aver osservato gli obblighi necessari. La stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell'adempimento di tali obblighi; b. preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all'ambiente.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

18 RS

741.013

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

20 RS

741.013

21 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Circolazione stradale 6

741.621


Art. 21

Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce È punito con la multa chiunque: a. trasporta o fa trasportare merci pericolose con un veicolo o con una cisterna non rispondenti alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l'equipaggiamento, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme; b. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica e di documentazione nonché gli altri obblighi;

c. alla guida di un veicolo sul quale si trovano merci pericolose, viola le norme della circolazione prescritte nella presente ordinanza, contravviene al divieto di consumare bevande alcoliche, di fumare o di prendere passeggeri a bordo o disattende le prescrizioni relative all'obbligo di prendere conoscenza e di recare con sé tutti i documenti necessari nonché le altre prescrizioni relative all'equipaggio e alla sorveglianza dei veicoli; d. disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all'identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa.


Art. 22

Infrazioni commesse dal vettore e dal detentore del veicolo È punito con la multa chiunque: a. in qualità di vettore o detentore di un veicolo, lascia o fa trasportare merci pericolose da un conducente che non possiede la formazione speciale richiesta. Al conducente è applicabile la stessa pena; b. non ottempera ai controlli obbligatori.


Art. 23


22



Art. 24

Preminenza della disposizione penale più severa Se, per un reato contemplato nella presente ordinanza, una legge federale commina una pena più grave, il colpevole è giudicato in base alla norma più severa.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 25

Esecuzione 1 Le autorità cantonali assicurano l'applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.

2

Il controllo delle merci pericolose sulla strada e nelle aziende è retto dall'ordinanza del 28 marzo 200723 sul controllo della circolazione stradale.24 22 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

23 RS

741.013

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

Trasporto di merci pericolose su strada 7

741.621

3

Gli imballaggi, i recipienti a pressione, le cisterne e i loro impianti come pure le spedizioni di materiali radioattivi devono essere ammessi dalle seguenti autorità, stazioni di prova o periti riconosciuti: a. per i controlli periodici dei recipienti per acetilene: l'Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS) a Basilea; b.25 per i modelli di colli e la spedizione di materiali radioattivi: l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN); c. per tutti gli altri casi: l'Ispettorato federale delle merci pericolose (EGI) a Wallisellen sotto la sorveglianza dell'USTRA o, in luogo e vece dell'EGI, un perito designato da quest'ultimo d'intesa con l'USTRA.

4

In occasione dei controlli annuali prescritti per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (cfr. art. 33 OETV)26, le cisterne fisse, come pure i loro equipaggiamenti menzionati nella licenza di circolazione, devono essere controllati visualmente.


Art. 26

Comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose I Cantoni trasmettono all'USTRA le comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose.


Art. 27


27



Art. 28

Adattamento e istruzioni 1

Le appendici della presente ordinanza possono essere emanate e modificate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

2

Il Dipartimento può emanare istruzioni per l'applicazione della presente ordinanza.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 29

Abrogazione e modifica del diritto previgente 1

L'ordinanza del 17 aprile 198528 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è abrogata.

2

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: ...29

25 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).

26 RS 741.41 27 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

28 [RU

1985 620, 1989 2482, 1994 3006 art. 36 n. 3, 1995 4425 all. 1 n. II 11 4866, 1997 422 n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6 , 1999 751 n. II, 2002 1183 419].

29 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2002 4212.

Circolazione stradale 8

741.621


Art. 30

Disposizione transitoria

Iscrizioni nelle licenze di circolazione di veicoli cisterna secondo l'articolo 1530 dell'ordinanza del 17 aprile 198531 concernente il trasporto di merci pericolose su strada sostituiscono il certificato d'ammissione richiesto in virtù dell'ADR fino al successivo cambio di detentore o al successivo esame del veicolo.


Art. 31

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

30 RU

1994 3006

31 [RU

1985 620]

Trasporto di merci pericolose su strada 9

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Appendice 132 Appendice 233

Appendice 334 32 Il testo dell'appendice e le relative modifiche non sono pubblicati né nella RU né nella RS.

Gli estratti sono ottenibili presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch.

(RU 2002 4224, 2005 2351, 2006 4905, 2008 5087, 2009 4735, 2010 4283).

33 Il testo dell'appendice, e le relative modifiche, non é pubblicato né nella RU né nella RS.

Gli estratti sono ottenibili presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch (RU 2002 4224, 2005 2351, 2006 4905, 2007 6829, 2008 5087, 2009 4735).

34 Il testo dell'appendice, e le relative modifiche, non é pubblicato né nella RU né nella RS.

Gli estratti sono ottenibili presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch (RU 2002 4224, 2008 5087).

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