01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
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01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2003 - 30.06.2005
01.04.2002 - 31.12.2002
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1

Ordinanza

concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) del 29 novembre 2002 (Stato 1° gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19581
sulla circolazione stradale; visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,3 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza disciplina il trasporto di sostanze e oggetti pericolosi (merci pericolose) eseguito mediante autoveicoli e rimorchi oppure con altri mezzi di trasporto su strade aperte a siffatti veicoli.

2

La presente ordinanza si applica: a. ai produttori di merci pericolose; b. agli speditori o ai destinatari di merci pericolose; c. alle persone che trasportano e manipolano merci pericolose; d. ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose.


Art. 2

Delimitazione con l'OSAS Per quanto riguarda la designazione, i compiti, la formazione e l'esame degli addetti alla sicurezza, le imprese che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose sottostanno inoltre alle disposizioni contenute nell'ordinanza del 15 giugno 20014 sugli addetti alla sicurezza (OSAS).

RU 2002 4212 1 RS

741.01

2 RS

172.010

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535).

4 RS

741.622

741.621

Circolazione stradale 2

741.621


Art. 3

Abbreviazioni Nella presente ordinanza e nei suoi allegati sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: a. ONC per l'ordinanza del 13 novembre 19625 sulle norme della circolazione stradale; b. OSStr

per l'ordinanza del 5 settembre 19796 sulla segnaletica stradale; c. OAV

per l'ordinanza del 20 novembre 19597 sull'assicurazione dei veicoli; d. OETV

per l'ordinanza del 19 giugno 19958 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; e. ADR

per l'Accordo europeo del 30 settembre 19579 concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada e per i suoi allegati;

Art. 4

Diritto internazionale

1

Per il trasporto di merci pericolose su strada le disposizioni dell'ADR10 sono applicabili anche al traffico nazionale. Gli allegati A e B dell'ADR sono parte integrante della presente ordinanza.

2

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) tiene un elenco degli altri accordi internazionali ai quali la Svizzera ha aderito nel quadro dell'ADR.11


Art. 5

Eccezioni e deroghe

1

L'appendice 1 disciplina le eccezioni e deroghe all'ADR12, come pure le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali.

2

L'USTRA 13 può consentire, in casi particolari, ulteriori eccezioni alle singole disposizioni, sempreché il loro scopo sia mantenuto.

3

Esso può convenire con le autorità competenti di altre Parti contraenti l'ADR deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 dell'ADR.14 5

RS 741.11

6

RS 741.21

7

RS 741.31

8

RS 741.41

9

RS 0.741.621 10 RS

0.741.621

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

12 RS

0.741.621

13 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535).

Trasporto di merci pericolose su strada. O 3

741.621


Art. 6

Deroghe per trasporti per conto proprio su strade pubbliche D'intesa con l'USTRA, l'autorità cantonale può autorizzare i trasporti entro un breve raggio senza che siano applicate tutte le disposizioni della presente ordinanza - specie quelle riguardanti l'imballaggio, l'etichettatura, i divieti di carico in comune, il modo di trasportare la merce e i veicoli utilizzati - sempreché lo scopo della relativa disposizione sia mantenuto.


Art. 7

Spedizione della merce 1

Chi spedisce una merce pericolosa deve accertarsi che il trasporto sia eseguito nelle condizioni richieste dalla presente ordinanza.

2

Lo speditore deve accertarsi che gli imballaggi forniti da destinatari o vettori siano conformi alle norme. Se non è in grado di farlo, può utilizzarli soltanto se sono in buono stato e se il destinatario o il vettore si assume la responsabilità di tali imballaggi.

3

Se le merci sono state trasportate nel rispetto delle norme legali conformemente a un disciplinamento internazionale sul trasporto di merci pericolose, il destinatario o, all'occorrenza, il vettore assume gli stessi obblighi che incombono allo speditore se prende egli stesso in consegna la merce o ne continua il trasporto. Non è tuttavia tenuto a sostituire gli imballaggi non regolamentari se sono in buono stato.


Art. 8

Formazione dei

conducenti

1

Le autorità cantonali organizzano la formazione prescritta nonché i relativi esami per i conducenti che eseguono trasporti di merci pericolose.15 2 La Confederazione provvede autonomamente alla formazione dei conducenti da essa assunti.16


Art. 9

Istruzione dei conducenti I detentori dei veicoli e i vettori devono assicurarsi che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose siano istruiti sulle particolarità di tali trasporti.


Art. 10

Ulteriori obblighi e diritti dei conducenti 1

Prima di iniziare il trasporto di una merce pericolosa il conducente deve prendere conoscenza dei documenti prescritti.

2

...17

3

I conducenti, ai quali è stata affidata una merce che ritengono pericolosa, possono esigere dallo speditore o dal vettore un'attestazione scritta in cui è precisato che tale merce non è pericolosa.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2719).

17 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4711).

Circolazione stradale 4

741.621


Art. 11

Carico e scarico fuori della strada pubblica Le prescrizioni relative al carico e allo scarico di merci pericolose e alla pulizia dei veicoli si applicano anche fuori della strada pubblica.


Art. 12

Riempimento e svuotamento delle cisterne 1

Le operazioni di riempimento e di svuotamento delle cisterne devono essere eseguite sotto sorveglianza permanente.

2

Combustibili e carburanti liquidi come pure altri liquidi nocivi alle acque non devono essere travasati in aree da cui potrebbero raggiungere facilmente un corso di acque superficiali o sotterranee o riversarsi direttamente in una canalizzazione.

Qualora tali operazioni siano eseguite regolarmente sulla stessa area e riguardino ingenti quantità di liquido, occorre inoltre osservare le prescrizioni sulla protezione delle acque.

3

Sia gli speditori sia coloro che effettuano l'operazione di riempimento sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni all'atto del riempimento delle cisterne.


Art. 13

Limitazioni del traffico 1

Talune merci pericolose possono essere trasportate soltanto a condizioni particolari.

L'elenco di tali merci e le condizioni particolari figurano nell'appendice 3 della presente ordinanza.

2

I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr18) o possono farlo solo con talune limitazioni. Tali tratti stradali con le relative limitazioni figurano nell'appendice 2 della presente ordinanza.19 2bis Per i tratti stradali di cui al capoverso 2 possono essere rilasciati permessi speciali: a. dall'USTRA quando di tratta di strade nazionali; b. dall'autorità cantonale, d'intesa con l'USTRA, quando si tratta di altre strade sul territorio cantonale.20 3

Nelle gallerie munite del segnale «Galleria» (4.07; art. 45 cpv. 3 OSStr) i veicoli soggetti all'obbligo del contrassegno, che trasportano merci pericolose, devono circolare esclusivamente sulla corsia di destra.


Art. 14

Assicurazione Tutti i veicoli a motore e gli autotreni necessitano, per il trasporto di merci pericolose non esenti da autorizzazione, della speciale copertura assicurativa prescritta nell'articolo 12 capoverso 1 OAV21.

18 RS

741.21

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

21 RS

741.31

Trasporto di merci pericolose su strada. O 5

741.621


Art. 15

Iscrizione nella licenza di circolazione La speciale copertura assicurativa è iscritta nella licenza di circolazione.


Art. 16

Obbligo d'informare

Le persone che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza devono fornire alle autorità d'esecuzione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli; inoltre devono consentire a dette autorità l'accesso all'azienda per i necessari sopralluoghi.

Sezione 2:

Comunicazioni obbligatorie delle autorità e collaborazione con l'UE

Art. 17


22

Comunicazioni di infrazioni e collaborazione con l'UE Le comunicazioni e la collaborazione con l'UE sono rette dall'ordinanza del 28 marzo 200723 sul controllo della circolazione stradale.


Art. 18


24

Comunicazioni a scopi statistici I rapporti sono retti dall'ordinanza del 28 marzo 200725 sul controllo della circolazione stradale.

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 19

Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce È punito con la multa26 chiunque: a. affida al trasporto o trasporta una merce pericolosa che l'ordinanza non permette di trasportare; b. affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo le condizioni fissate nella presente ordinanza; c. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi richiesti;

d. fa trasportare merci pericolose senza informare il vettore o il conducente circa il loro stato e la loro natura.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

23 RS

741.013

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

25 RS

741.013

26 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Circolazione stradale 6

741.621


Art. 20

Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce È punito con la multa chiunque: a. carica, scarica, imballa o manipola merci pericolose, senza aver osservato gli obblighi necessari. La stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell'adempimento di tali obblighi; b. preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all'ambiente.


Art. 21

Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce È punito con la multa chiunque: a. trasporta o fa trasportare merci pericolose con un veicolo o con una cisterna non rispondenti alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l'equipaggiamento, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme; b. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica e di documentazione nonché gli altri obblighi;

c. alla guida di un veicolo sul quale si trovano merci pericolose, viola le norme della circolazione prescritte nella presente ordinanza, contravviene al divieto di consumare bevande alcoliche, di fumare o di prendere passeggeri a bordo o disattende le prescrizioni relative all'obbligo di prendere conoscenza e di recare con sé tutti i documenti necessari nonché le altre prescrizioni relative all'equipaggio e alla sorveglianza dei veicoli; d. disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all'identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa.


Art. 22

Infrazioni commesse dal vettore e dal detentore del veicolo È punito con la multa chiunque: a. in qualità di vettore o detentore di un veicolo, lascia o fa trasportare merci pericolose da un conducente che non possiede la formazione speciale richiesta. Al conducente è applicabile la stessa pena; b. non ottempera ai controlli obbligatori.


Art. 23


27



Art. 24

Preminenza della disposizione penale più severa Se, per un reato contemplato nella presente ordinanza, una legge federale commina una pena più grave, il colpevole è giudicato in base alla norma più severa.

27 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

Trasporto di merci pericolose su strada. O 7

741.621

Sezione 4: Esecuzione

Art. 25

Esecuzione 1 Le autorità cantonali assicurano l'applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.

2

Il controllo delle merci pericolose sulla strada e nelle aziende è retto dall'ordinanza del 28 marzo 200728 sul controllo della circolazione stradale.29 3 All'Ispettorato federale della sicurezza nucleare compete l'approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose.30 3bis L'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità competente ai sensi dell'ADR per l'immissione in commercio, la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali, nonché per la sorveglianza sul mercato dei mezzi di contenimento secondo l'ordinanza del 31 ottobre 201231 sui mezzi di contenimento per merci pericolose.32 4 In occasione dei controlli annuali prescritti per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (cfr. art. 33 OETV)33, le cisterne fisse, come pure i loro equipaggiamenti menzionati nella licenza di circolazione, devono essere controllati visualmente.


Art. 26

Comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose I Cantoni trasmettono all'USTRA le comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose.


Art. 27


34



Art. 28

Adattamento e istruzioni 1

Le appendici della presente ordinanza possono essere emanate e modificate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

2

Il Dipartimento può emanare istruzioni per l'applicazione della presente ordinanza.

28 RS

741.013

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6537).

31 RS

930.111.4

32 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6537).

33 RS 741.41 34 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

Circolazione stradale 8

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Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 29

Abrogazione e modifica del diritto previgente 1

L'ordinanza del 17 aprile 198535 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è abrogata.

2

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …36


Art. 30

Disposizione transitoria

Iscrizioni nelle licenze di circolazione di veicoli cisterna secondo l'articolo 1537 dell'ordinanza del 17 aprile 198538 concernente il trasporto di merci pericolose su strada sostituiscono il certificato d'ammissione richiesto in virtù dell'ADR fino al successivo cambio di detentore o al successivo esame del veicolo.


Art. 31

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

35 [RU

1985 620, 1989 2482, 1994 3006 art. 36 n. 3, 1995 4425 all. 1 n. II 11 4866, 1997 422 n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6 , 1999 751 n. II, 2002 1183 419].

36 Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 4212.

37 RU

1994 3006

38 [RU

1985 620]

Trasporto di merci pericolose su strada. O 9

741.621

Appendice 139 Appendice 240 Appendice 341 39 Il testo dell'appendice, e le relative mod., non é pubblicato né nella RU né nella RS (vedi RU 2002 4224, 2005 2351, 2006 4905, 2008 5087, 2009 4735, 2010 4283, 2012 6533). Gli estratti sono ottenibili presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch 40 Il testo dell'appendice non é pubblicato nella RS (vedi RU 2002 4224, 2005 2351, 2006 4905, 2007 6829, 2008 5087, 2009 4735, 2012 6533, 2013 4711). Gli estratti sono ottenibili presso l'UFCL, Vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch 41 Il testo dell'appendice, e le relative mod., non é pubblicato né nella RU né nella RS (vedi RU 2002 4224, 2008 5087). Gli estratti sono ottenibili presso l'UFCL), Vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch

Circolazione stradale 10

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