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Regolamento del Tribunale federale concernente la vigilanza sul Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale (Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale, RVTF) dell'11 settembre 2006 (Stato 27 dicembre 2006) Il Tribunale federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 1 lettera a e 17 capoverso 4 lettera g della legge
del 17 giugno 2005
1F
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sul Tribunale federale (LTF), adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Competenza 1 La vigilanza amministrativa compete alla Commissione amministrativa del Tribunale federale. Essa è assistita dal Segretariato generale del Tribunale federale.
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La Commissione amministrativa può affidare a un membro del Tribunale che non fa parte della stessa i lavori preliminari e le inchieste necessari per l'esercizio della vigilanza.
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L'alta vigilanza del Parlamento resta riservata.
Art. 2
Oggetto e scopo della vigilanza 1
Sottostanno alla vigilanza tutti gli aspetti della gestione, in particolare la direzione del tribunale, l'organizzazione, il disbrigo degli incarti come pure le questioni riguardanti il personale e le finanze.
2
La giurisprudenza non è sottomessa alla vigilanza.
3
La vigilanza ha quale scopo l'adempimento conforme alla legge, efficace ed economico dei compiti affidati ai Tribunali ad essa sottoposti.
Art. 3
Strumenti di vigilanza La Commissione amministrativa esercita la vigilanza segnatamente per mezzo degli strumenti seguenti: a. esame del rapporto sulla gestione; b. discussione con le direzioni dei tribunali e controllo dell'andamento degli affari;
c. vigilanza sulle finanze; RU 2006 5659
1 RS
173.110
173.110.132
Autorità giudiziarie federali 2
173.110.132
d. inchieste; e. comunicazioni all'autorità di alta vigilanza; f.
disbrigo delle istanze indirizzate all'autorità di vigilanza.
Art. 4
Rapporti sulla gestione 1
Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale presentano al Tribunale federale i rispettivi rapporti sulla gestione.
2
Il rapporto informa in merito alla composizione dei collegi giudicanti, al tipo e al volume dei casi evasi, come pure su altri temi pertinenti alla vigilanza.
Art. 5
Riunioni e controlli
1
La Commissione amministrativa organizza periodicamente delle riunioni e dei controlli con il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale, ove sono discussi l'andamento degli affari e le questioni di interesse comune.
2
I Tribunali devono fornire le informazioni necessarie.
3
Essi comunicano alla Commissione amministrativa gli avvenimenti che concernono la vigilanza.
Art. 6
Vigilanza sulle
finanze
La vigilanza sulle finanze è effettuata tramite: a. una pianificazione finanziaria comune su più anni; b. l'esame e la discussione dei progetti di preventivo e consuntivo; c. direttive tecniche per la stesura del preventivo e dei conti.
Art. 7
Inchieste 1 Per chiarire una fattispecie la Commissione amministrativa può ordinare un'inchiesta. 2
I membri e gli impiegati del Tribunale interessato hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste.
3
Il risultato dell'inchiesta fa oggetto di un rapporto; il Tribunale interessato e, se si dà il caso, le persone interessate possono prendere posizione in merito a tale rapporto.
Art. 8
Comunicazioni all'autorità di alta vigilanza 1
Nel caso in cui dovesse entrare in considerazione la destituzione di un membro del Tribunale, la Commissione amministrativa può ordinare un'inchiesta preliminare.
Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale 3
173.110.132
2
Se, in base a constatazioni nell'ambito dell'esercizio della sorveglianza oppure ai risultati di un'inchiesta preliminare, dovesse apparire necessario l'avvio di una procedura di destituzione, la Commissione amministrativa si rivolge alla competente Commissione parlamentare.
Art. 9
Istanze indirizzate all'autorità di vigilanza 1
La Commissione amministrativa si occupa delle istanze con cui si critica l'andamento degli affari del Tribunale penale federale o del Tribunale amministrativo federale.
2
L'introduzione di un'istanza di vigilanza non conferisce alcun diritto di parte.
3
È riservata la procedura per denegata e ritardata giustizia per decisioni impugnabili giusta l'articolo 94 LTF.
Art. 10
Direttive 1 La Commissione amministrativa emana le direttive necessarie al regolare esercizio della vigilanza.
2
Le direttive concernono in particolare i seguenti campi: a. la
statistica;
b. il
personale;
c. il rapporto sulla gestione; d. il preventivo e il consuntivo; e. il disbrigo degli incarti.
3
Prima di emanare le direttive, i Tribunali vengono interpellati.
Art. 11
Collaborazione dei
servizi
1
La Commissione amministrativa controlla che i servizi dei Tribunali federali collaborino adeguatamente e operino in sinergia in ambito amministrativo, in particolare per quel che concerne l'informatica, la statistica, il «benchmarking», l'amministrazione del Tribunale e la gestione del personale.
2
Il Segretario generale 2F
2
del Tribunale federale presenta annualmente un rapporto su questa collaborazione.
3
Il Tribunale federale rappresenta i Tribunali federali nella Conferenza delle risorse umane della Confederazione.
Art. 12
Rapporto Il Tribunale federale informa sul suo esercizio della vigilanza nel suo rapporto sulla gestione.
2
Le designazioni delle funzioni contenute in questo regolamento valgono indistintamente per le persone dei due sessi.
Autorità giudiziarie federali 4
173.110.132
Art. 13
Procedura Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, la legge federale del 20 dicembre 1968 3F
3
sulla procedura amministrativa è applicabile per analogia.
Art. 14
Entrata in
vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
3 RS
172.021