01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2012 - 31.08.2023
01.01.2007 - 31.12.2011
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1

Regolamento del Tribunale federale concernente la vigilanza sul Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale (Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale, RVTF) dell'11 settembre 2006 (Stato 27 dicembre 2006) Il Tribunale federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 1 lettera a e 17 capoverso 4 lettera g della legge
del 17 giugno 2005

1F

1

sul Tribunale federale (LTF), adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Competenza 1 La vigilanza amministrativa compete alla Commissione amministrativa del Tribunale federale. Essa è assistita dal Segretariato generale del Tribunale federale.

2

La Commissione amministrativa può affidare a un membro del Tribunale che non fa parte della stessa i lavori preliminari e le inchieste necessari per l'esercizio della vigilanza.

3

L'alta vigilanza del Parlamento resta riservata.


Art. 2

Oggetto e scopo della vigilanza 1

Sottostanno alla vigilanza tutti gli aspetti della gestione, in particolare la direzione del tribunale, l'organizzazione, il disbrigo degli incarti come pure le questioni riguardanti il personale e le finanze.

2

La giurisprudenza non è sottomessa alla vigilanza.

3

La vigilanza ha quale scopo l'adempimento conforme alla legge, efficace ed economico dei compiti affidati ai Tribunali ad essa sottoposti.


Art. 3

Strumenti di vigilanza La Commissione amministrativa esercita la vigilanza segnatamente per mezzo degli strumenti seguenti: a. esame del rapporto sulla gestione; b. discussione con le direzioni dei tribunali e controllo dell'andamento degli affari;

c. vigilanza sulle finanze; RU 2006 5659

1 RS

173.110

173.110.132

Autorità giudiziarie federali 2

173.110.132

d. inchieste; e. comunicazioni all'autorità di alta vigilanza; f.

disbrigo delle istanze indirizzate all'autorità di vigilanza.


Art. 4

Rapporti sulla gestione 1

Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale presentano al Tribunale federale i rispettivi rapporti sulla gestione.

2

Il rapporto informa in merito alla composizione dei collegi giudicanti, al tipo e al volume dei casi evasi, come pure su altri temi pertinenti alla vigilanza.


Art. 5

Riunioni e controlli

1

La Commissione amministrativa organizza periodicamente delle riunioni e dei controlli con il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale, ove sono discussi l'andamento degli affari e le questioni di interesse comune.

2

I Tribunali devono fornire le informazioni necessarie.

3

Essi comunicano alla Commissione amministrativa gli avvenimenti che concernono la vigilanza.


Art. 6

Vigilanza sulle

finanze

La vigilanza sulle finanze è effettuata tramite: a. una pianificazione finanziaria comune su più anni; b. l'esame e la discussione dei progetti di preventivo e consuntivo; c. direttive tecniche per la stesura del preventivo e dei conti.


Art. 7

Inchieste 1 Per chiarire una fattispecie la Commissione amministrativa può ordinare un'inchiesta. 2

I membri e gli impiegati del Tribunale interessato hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste.

3

Il risultato dell'inchiesta fa oggetto di un rapporto; il Tribunale interessato e, se si dà il caso, le persone interessate possono prendere posizione in merito a tale rapporto.


Art. 8

Comunicazioni all'autorità di alta vigilanza 1

Nel caso in cui dovesse entrare in considerazione la destituzione di un membro del Tribunale, la Commissione amministrativa può ordinare un'inchiesta preliminare.

Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale 3

173.110.132

2

Se, in base a constatazioni nell'ambito dell'esercizio della sorveglianza oppure ai risultati di un'inchiesta preliminare, dovesse apparire necessario l'avvio di una procedura di destituzione, la Commissione amministrativa si rivolge alla competente Commissione parlamentare.


Art. 9

Istanze indirizzate all'autorità di vigilanza 1

La Commissione amministrativa si occupa delle istanze con cui si critica l'andamento degli affari del Tribunale penale federale o del Tribunale amministrativo federale.

2

L'introduzione di un'istanza di vigilanza non conferisce alcun diritto di parte.

3

È riservata la procedura per denegata e ritardata giustizia per decisioni impugnabili giusta l'articolo 94 LTF.


Art. 10

Direttive 1 La Commissione amministrativa emana le direttive necessarie al regolare esercizio della vigilanza.

2

Le direttive concernono in particolare i seguenti campi: a. la

statistica;

b. il

personale;

c. il rapporto sulla gestione; d. il preventivo e il consuntivo; e. il disbrigo degli incarti.

3

Prima di emanare le direttive, i Tribunali vengono interpellati.


Art. 11

Collaborazione dei

servizi

1

La Commissione amministrativa controlla che i servizi dei Tribunali federali collaborino adeguatamente e operino in sinergia in ambito amministrativo, in particolare per quel che concerne l'informatica, la statistica, il «benchmarking», l'amministrazione del Tribunale e la gestione del personale.

2

Il Segretario generale 2F

2

del Tribunale federale presenta annualmente un rapporto su questa collaborazione.

3

Il Tribunale federale rappresenta i Tribunali federali nella Conferenza delle risorse umane della Confederazione.


Art. 12

Rapporto Il Tribunale federale informa sul suo esercizio della vigilanza nel suo rapporto sulla gestione.

2

Le designazioni delle funzioni contenute in questo regolamento valgono indistintamente per le persone dei due sessi.

Autorità giudiziarie federali 4

173.110.132


Art. 13

Procedura Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, la legge federale del 20 dicembre 1968 3F

3

sulla procedura amministrativa è applicabile per analogia.


Art. 14

Entrata in

vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

3 RS

172.021