01.08.2021 - * / In vigore
01.01.1997 - 31.07.2021
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Fedlex DEFRITRMEN
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281.32

Regolamento
concernente l'amministrazione degli uffici
dei fallimenti1

(RUF)2

del 13 luglio 1911 (Stato 1° gennaio 1997)

1 RU 1996 3490

2 Abbreviazione introdotta dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884 3490).

Il Tribunale federale svizzero,

in applicazione dell'articolo 15 della legge federale sull'esecuzione
e sul fallimento3 (LEF),4

decreta:

3 RS 281.1

4 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

A. Protocollo, atti e contabilità

I. Disposizioni generali

Art. 15

Gli uffici dei fallimenti devono tenere a giorno i seguenti elenchi e libri:

1.
un elenco dei fallimenti e delle rogatorie di altri uffici relative ad operazioni di fallimento;
2.
un libro di cassa;
3.
un mastro;
4.
un registro dei bilanci.

5 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 2

Si dovrà far uso di formulari uniformi per gli atti seguenti:

1.
Protocollo delle operazioni del fallimento.
2.
Inventario.
3.
Elenco delle insinuazioni dei creditori.
4.
Invito all'assemblea dei creditori.
5.
Graduatoria.
6.
Cessione di pretese della massa in base all'articolo 260 LEF.
7.6
Pubblicazione degli incanti ai sensi dell'articolo 257 LEF.
8.
Conto finale e stato di riparto.
9.
Avviso di deposito dello stato di riparto ai creditori ed al fallito.
10.
Atto di carenza di beni.
11.
Conto tasse e spese.
12.7
13.
Pubblicazioni relative all'apertura del fallimento, al deposito della graduatoria, alla revoca del fallimento, alla sospensione e alla chiusura del fallimento.

6 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

7 Abrogato dal n. I del D del TF del 16 dic. 1988, con effetto dal 16 dic. 1988 (RU 1989 262).

Art. 3

1 I libri, elenchi e formulari indicati negli articoli 1 e 2 devono essere tenuti in conformità dei moduli stabiliti nel supplemento annesso8 al presente regolamento.

2 I Cantoni potranno permettere o prescrivere altri formulari (per ver­bali d'incanto, avvisi, ecc.).

8 Non pubblicato nella RU.

Art. 49

Le iscrizioni nell'elenco dei fallimenti si fanno in ordine cronologico, secondo la data della notifica all'ufficio, e vengono numerate progres­sivamente. La numerazione progressiva dovrà essere cominciata ogni anno. Alla fine d'ogni anno l'elenco è chiuso. I fallimenti non liquidati dell'anno precedente saranno indicati succintamente nell'elenco del­l'anno successivo. In fine all'elenco dovrà aggiungersi un registro dei nomi dei falliti in ordine alfabetico.

9 Nel testo tedesco e francese l'ultimo per. costituisce un cpv. 2.

Art. 5

1 L'ufficio dovrà unire agli atti una copia di tutte le comunicazioni da esso fatte.10

2 Per ogni invio di danaro o di valori, come pure per ogni lettera rac­comandata deve essere richiesta una ricevuta da unirsi agli atti, oppu­re iscritta in un libretto postale.

3 Se la comunicazione viene fatta mediante iscrizione in un pubblico foglio, un esemplare di esso, oppure un ritaglio portante la data della pubblicazione dovrà essere unito agli atti del fallimento.

10 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 6

1 Se l'ufficiale di fallimento non può funzionare per causa di legale impedimento, trasmetterà senza indugio gli atti al suo supplente. Ove anche questi non possa funzionare, e debba per ciò essere nominato un supplente straordinario, l'ufficiale dei fallimenti inviterà la compe­tente autorità cantonale a procedere a tale nomina.

2 I fallimenti liquidati dal supplente vengono sempre iscritti nell'elenco dei fallimenti tenuto dall'ufficio competente. Nella colonna «osserva­zioni» si accennerà al fatto che il fallimento fu liquidato dal supplente ordinario o straordinario, indicando la causa dell'impedimento dell'uf­ficiale.

3 Il supplente deve indicare la sua qualità di supplente in tutti gli atti per i quali occorre la sua firma. Dopo la liquidazione del fallimento, trasmetterà il processo verbale e gli atti all'ufficio competente.

Art. 7

1 Ad ogni cambiamento di ufficiale dovrà essere fatta regolare conse­gna dell'ufficio al nuovo titolare sotto la direzione di un funzionario da nominarsi dall'autorità cantonale di vigilanza. Tutti i libri verran­no chiusi e firmati di proprio pugno dal titolare scaduto. Si procederà pure all'esame della contabilità, verificando se l'esistenza di cassa cor­risponde all'ammontare dei saldi dei diversi conti correnti, dedotte le somme depositate alla Cassa dei depositi. La data in cui ebbe ter­mine la gestione del titolare scaduto, nonchè quella dell'inizio della gestione del nuovo titolare saranno indicate nei registri.

2 Dell'atto di consegna dovrà essere steso processo verbale firmato da tutte le persone che vi assistettero.

II. Tenuta del protocollo del fallimento

Art. 811

Gli ufficiali dei fallimenti devono tenere un protocollo per ogni falli­mento anche se sospeso per mancanza di attivo, nonchè per ogni ri­chiesta di operazioni di fallimento proveniente da altro ufficio. Il pro­tocollo verrà iniziato appena ricevuto il decreto di fallimento o la ri­chiesta, e dovrà essere tenuto costantemente a giorno, iscrivendovi immediatamente e per ordine cronologico tutte le operazioni come pure i fatti che possono avere influenza sulla procedura di fallimento.

11 Nel testo francese il secondo per. costituisce un cpv. 2.

Art. 9

Le iscrizioni devono indicare soltanto il contenuto essenziale di ogni singola operazione o fatto, nella misura necessaria per l'intelligenza del protocollo o per la prova. Le notifiche fatte allo ufficio sono da annotarsi solo in quanto il loro contenuto possa avere una importanza giuridica. Per i provvedimenti, i decreti e le sentenze dell'autorità giudiziaria, basterà l'iscrizione sommaria del dispositivo. Ogni iscri­zione dovrà rinviare agli atti relativi sotto la rubrica loro destinata.

Art. 10

1 Il protocollo viene tenuto sopra fogli volanti che devono poi essere numerati e legati mediante una copertina portante l'intitolazione pre­vista dal relativo formulario. Il protocollo vien munito in fine della firma dell'ufficiale e del bollo dell'ufficio.

212

3 A questo volume vanno uniti come parte integrante: l'inventario, l'elenco delle dichiarazioni dei crediti, il conto finale, i verbali delle assemblee e della delegazione dei creditori, i rapporti dell'ammini­strazione del fallimento e le decisioni dell'autorità giudiziaria in meri­to alla chiusura od alla revoca del fallimento.13

4 Se trattasi di rogatoria, tutti gli atti verranno trasmessi all'ufficio ri­chiedente, appena liquidate le operazioni richieste.14

12 Abrogato dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

13 Nuovo testo giusta l'art. 5 dell'O del TF del 14 mar. 1938 sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti, in vigore dal 30 mar. 1938 (RU 54 123).

14 Originario cpv. 3.

15 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 1116

Gli atti principali, cioè il protocollo e gli annessi costituenti parte in­tegrante dello stesso a stregua dell'articolo 10, non potranno, di regola generale, essere consegnati a terzi od all'autorità giudiziaria se non nel caso in cui, per speciali circostanze, torni impossibile surrogarli con copie autentiche o coll'audizione dell'amministratore del fallimento.

16 Originario art. 12.

III. Elaborazione elettronica dei dati17

17 Introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 1218

La tenuta a giorno degli elenchi e registri indicati nell'articolo 1, l'allestimento degli atti menzionati nell'articolo 2 e le comunicazioni ai sensi dell'articolo 5 possono essere effettuati, con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza cantonale, per mezzo dell'elaborazione elet­tronica dei dati.

18 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

IV. Ordinamento e conservazione degli atti19

19 Originairo n. III.

Art. 13

1 L'ufficiale deve tosto apporre sugli atti che gli pervengono la data del loro arrivo.

2 Sotto riserva delle speciali disposizioni degli articoli 21 e 24 capoverso 2 circa le quietanze e i documenti giustificativi degli sborsi, gli atti d'ogni fallimento devono essere ordinati per gruppi secondo le materie (inventario, rivendicazioni, oggetti impignorabili, graduatorie ecc.), numerati, per ciascun gruppo, in ordine alfabetico o cronolo­gico, e poi riuniti in un classificatore coll'intestazione del fallimento.20

3 Le pezze giustificative prodotte dai creditori porteranno il numero dell'insinuazione, alla quale si riferiscono e saranno contrassegnate con lettere dell'alfabeto.21

20 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

21 Originario cpv. 2.

Art. 1422

1 I documenti possono essere distrutti dieci anni dopo la chiusura del fallimento. Possono pure essere distrutti, dieci anni dopo la loro chiu­sura, i libri di cassa coi documenti giustificativi, i mastri e i registri dei bilanci.

2 L'elenco dei fallimenti va conservato durante quarant'anni a contare dalla chiusura del fallimento.

22 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 15

Per quanto concerne la conservazione dei libri di commercio e delle carte d'affari appartenenti al fallito e presi in custodia dall'ufficio, val­gono le seguenti norme:

1.
Se l'azienda del fallito viene nel corso della liquidazione alienata con tutte le attività e passività, i libri di commercio e le carte d'af­fari devono essere consegnati all'acquirente, se ne fa richie­sta.
2.
Non avvenendo l'alienazione dell'azienda e la conseguente con­segna dei libri all'acquirente, si procederà nel modo seguente:23
a.24
Ove trattisi del fallimento di una ditta individuale, i libri e le carte saranno, appena chiuso il fallimento, restituiti al fallito, cui incombe in seguito l'obbligo della conser­vazione durante il termine di dieci anni prescritto dal­l'articolo 962 del Codice delle obbligazioni25.
b.
In caso di fallimento di una società in nome collettivo od in accomandita, la restituzione dei libri e delle carte verrà fatta al socio illimitatamente responsabile, designato dagli altri soci come depositario. In difetto d'accordo fra i soci, i libri e le carte restano depositati presso l'ufficio dei fallimenti fino a che intervenga un decreto dell'autorità giudiziaria che li attribuisca ad uno di essi, oppure sia trascorso il termine le­gale di dieci anni dalla data del­l'ultima registrazione.
c.26
I libri di commercio e le carte d'affari di società anonime od associazioni devono, anche dopo la chiusura del falli­mento, essere conservati presso l'ufficio fino a che l'auto­rità pre­posta al registro di commercio, agendo in con­formità dell'ar­ticolo 747 del Codice delle obbligazioni, abbia determinato un altro luogo sicuro ove debbano essere conservati per la durata di dieci anni.
3.
Qualora non sia possibile affidare al fallito i libri di commer­cio e le carte d'affari, la loro conservazione incombe all'ufficio dei fal­limenti.
4.
Le autorità cantonali di vigilanza prenderanno gli opportuni provvedimenti affinchè quegli uffici i cui locali non si prestano alla conservazione dei libri e delle carte affidate loro a norma delle precedenti disposizioni, abbiano modo di depositarli in un archivio situato in una località centrale.

23 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

24 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

25 RS 220

26 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

27 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 15a28

1 Con l'accordo dell'autorità cantonale di vigilanza, i documenti che devono essere conservati possono essere registrati su supporti d'imma­gini o di dati; gli originali possono in seguito essere distrutti.29

2 L'autorità cantonale di vigilanza provvede a che siano rispettati i fini perseguiti dal Consiglio federale nella sua ordinanza del 2 giugno 197630 concernente la registrazione di documenti da conservare.

28 Introdotto dal n. I del D del TF del 18 mag. 1979, in vigore dal 1° lug. 1979 (RU 1979 813).

29 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

30 [RU 1976 1334. RU 2002 1399 art. 11]. Vedi ora l'O del 24 apr. 2002 sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio (RS 221.431).

V. Tenuta dei libri, cassa e contabilità31

31 Originario n. IV.

Art. 16

1 Nel libro di cassa devono registrarsi senza indugio ed in ordine di data tutti i versamenti fatti all'ufficio ed i pagamenti fatti da esso per conto d'ogni liquidazione, in particolar modo le spese di liquidazione (anticipazioni e saldi), il numerario inventariato, l'importo di crediti incassati, pigioni e canoni d'affitto, il ricavo d'incanti, i pagamenti ri­cevuti in conto spese e competenze, i versamenti e ritiri di somme alla Cassa dei depositi, il pagamento di dividendi o di acconti.

2 Ogni iscrizione deve contenere: la data del pagamento, l'indicazione del fallimento, il nome ed il domicilio di chi fa o riceve il pagamento, l'importo della somma incassata o versata (il primo al Dare ed il secondo all'Avere), ed infine il numero della scrittura corrispondente nel mastro.

3 Il libro di cassa deve essere chiuso ogni mese riportando il saldo a conto nuovo.

Art. 17

1 Nel libro mastro dovrà aprirsi ad ogni fallimento uno speciale conto corrente contenente un chiaro riassunto di tutte le operazioni di cassa in ordine cronologico, sulla base delle scritture figuranti al libro di cassa e che verrà chiuso appena ultimata la liquidazione.

2 Le iscrizioni devono contenere: la data del pagamento, il nome ed il domicilio di chi fa o riceve il pagamento, l'indicazione sommaria della natura del pagamento, il riferimento al numero corrispondente della scrittura nel libro di cassa ed infine l'importo delle somme incassate o versate (il primo all'Avere ed il secondo al Dare). Se una sola posta complessiva del libro di cassa comprende diverse poste parziali, do­vranno essere iscritte le poste parziali.

Art. 18

1 Nel mastro dovrà inoltre aprirsi un conto speciale per le operazioni colla Cassa dei depositi. In questo conto l'ufficio registrerà tutte le somme depositate e ritirate (le prime al Dare, le seconde all'Avere), nonchè i relativi interessi, indicando per conto di quale fallimento sono state fatte le singole operazioni.

2 I versamenti verranno iscritti alla Cassa dei depositi non al nome dell'ufficio, ma bensì al nome del fallimento al quale si riferiscono. La Cassa dei depositi dovrà quindi aprire un conto speciale ad ogni falli­mento.

Art. 19

1 I conti mensili di cassa, quali risultano da ogni chiusura del libro cassa (art. 16 cpv. 3) devono essere iscritti nel registro dei bilanci e firmati dall'ufficiale. Il bilancio ha per iscopo di stabilire la concor­danza fra le scritture del libro cassa e quelle del libro mastro, come pure la concordanza dell'importo del numerario in cassa e dei versa­menti alla Cassa dei depositi, colle scritture del libro cassa e del ma­stro.

2 La concordanza fra le scritture del libro cassa e quelle del mastro ri­sulta provata, quando l'importo dei saldi dei singoli conti correnti fi­guranti al mastro, diminuito del saldo del conto depositi, corrisponde al saldo di cassa. Eventuali errori nelle scritture devono essere ricer­cati e corretti, prima di riportare il saldo a conto nuovo.

Art. 20

Le iscrizioni al libro cassa, al mastro ed al registro dei bilanci do­vran­no farsi con bella calligrafia, senza abrasioni, cancellature, inter­linee o spazi in bianco. Gli errori incorsi nelle scritture si correggono median­te aggiunte o storni.

Art. 2132

Per le quietanze (art. 16) l'ufficio potrà o classificare separatamente le quietanze riferentisi ad ogni fallimento, numerandole per ordine di data e riunendole poi in un involto che dovrà portare l'intestazione del fallimento ed essere annesso agli altri atti del fallimento, appena ter­minata la liquidazione; oppure numerare le quietanze progressi­vamente secondo l'ordine delle registrazioni al libro cassa, ricomin­ciando ogni anno la numerazione col n. 1, e riunirle poi in fascicoli classificati anno per anno. Il numero d'ordine iscritto sopra ogni quie­tanza viene, nel primo caso, riportato sul libro mastro, nel secondo caso, sul libro di cassa.

32 Nel testo francese la seconda frase (; oppure…) e il secondo per. costituiscono dei cpv. 2 e 3.

Art. 22

1 L'ufficio ha l'obbligo di depositare alla Cassa dei depositi, al più tardi entro il quarto giorno dalla loro ricevuta, tutte le somme di qual­che importanza, nonchè i titoli di credito e gli oggetti preziosi (art. 9 e 24 LEF). Esso può però trattenere il danaro necessario per far fronte ad imminenti spese. Il deposito del numerario deve effet­tuarsi anche se non vengono corrisposti interessi.

2 In caso di rogatoria, l'ufficio richiesto deve trasmettere all'ufficio re­quirente il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi che gli sono affidati, subito dopo averli ricevuti.

Art. 23

Agli uffici dei fallimenti è vietato:

a.
di mescolare il danaro appartenente all'ufficio con quello di loro privata proprietà, sia nei rapporti colla cassa dell'ufficio, sia nei rapporti colla Cassa dei depositi;
b.
ove essi coprano altre pubbliche cariche, di introdurre nel ma­stro o nel libro di cassa scritture non concernenti l'ufficio dei falli­menti, a meno che tali registrazioni siano fatte in colonne specia­li;
c.
d'impiegare anche solo provvisoriamente il danaro proveniente da una massa per soddisfare gl'impegni di un'altra massa. Le antici­pazioni personali fatte dall'ufficiale a favore d'una deter­minata massa, dovranno tosto essere da lui registrate come tali.
Art. 24

1 Per ogni fallimento e per ogni rogatoria l'ufficio terrà, fin dall'inizio delle operazioni, uno speciale conto particolareggiato delle tasse e spese dell'ufficio, quanto dei membri della delegazione dei creditori.

2 I documenti giustificativi per gli sborsi (spese della massa) saranno numerati progressivamente per ordine di data, riuniti in un fascicolo e conservati insieme con gli altri atti del fallimento, dopo la sua chiu­sura.

Art. 24a33

Nella misura in cui adempie i predetti requisiti, l'autorità cantonale di vigilanza può autorizzare un'altra forma di organizzazione per la tenu­ta dei libri, cassa e contabilità.

33 Introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

B. Procedura da seguire nei diversi stadi del fallimento34

34 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

I. Determinazione dell'attivo e della procedura35

35 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

(art. 221 a 231 LEF)

Art. 25

1 Nell'inventario devono figurare in sezioni speciali, ma con nume­razione progressiva ininterrotta: i fondi, le carte-valori, i crediti ed altri diritti ed il danaro contante. In fine dell'inventario sarà fatto un riassunto dei valori di stima di ogni categoria. Se non furono rinvenuti enti appartenenti all'una o all'altra categoria, ne sarà fatta menzione nel riassunto.36

2 È però concessa all'ufficiale la facoltà di elencare nell'inventario i diversi beni l'uno dopo l'altro, senza suddividerli in categorie distinte.

3 Per ogni ente inventariato dovrà essere indicato il luogo dove si trova (circondario di fallimento, Comune, località).

36 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 2637

1 I fondi saranno iscritti nell'inventario in base ad un estratto del registro fondiario coll'indicazione dei diritti reali spettanti a terzi. Basterà però anche un semplice riferimento all'estratto del registro fondiario.

2 Per i fondi locati o affittati l'inventario dovrà inoltre indicare le per­sone dei locatari od affittuari, la durata del contratto e l'ammontare del canone locatizio colla relativa scadenza. Tali indicazioni potranno an­che essere fatte sopra una lista speciale.

37 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).



Art. 27

1 I beni situati all'estero saranno iscritti nell'inventario senza aver ri­guardo alla possibilità, o meno, di avocarli alla massa del fallimento aperto in Isvizzera.

2 I diritti che potessero spettare alla massa in base agli articoli 214 e 285 e segg. LEF, saranno pure elencati nell'inventario, dando loro un valore approssimativo per il caso che l'azione rivocatoria sor­tisse esito favorevole.

Art. 2838

I titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi di proprietà del fallito, che fossero trovati in suo possesso, non sono inventariati come enti attivi, ma s'iscriveranno nell'inventario solo pro memoria e verranno presi in custodia dall'ufficio (vedi art. 75).

38 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).


Art. 29

1 L'inventario deve portare la data ed indicare la durata delle opera­zioni, nonchè i nomi di tutte le persone che vi hanno preso parte.

2 L'ufficiale ed i periti da lui assunti devono apporre la firma sull'in­ventario.39

3 Prima di chiudere l'inventario l'ufficiale dovrà interpellare il fallito, se lo riconosce come esatto e completo, richiamando espressamente la sua attenzione sulle conseguenze penali di una dichiarazione in­veri­tiera.

4 Le dichiarazioni del fallito devono venir trascritte sull'inventario in relazione ad ogni categoria di beni ed esser firmate dal fallito stesso.

39 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 30 40

Se il fallito è morto o latitante, sono tenute a fare le dichiarazioni, di cui all'articolo 29 capoversi 3 e 4, le persone adulte con lui convi­venti. Ove trattisi del fallimento di una società in nome collettivo od in accomandita, tali dichiarazioni saranno fatte da tutti i soci illimita­tamente responsabili che sono presenti all'inventario ed hanno il dirit­to di amministrare la società. In caso di fallimento di una società anonima od associazione, le dichiarazioni incombono ai suoi organi. Quando non sia possibile di ottenere tali dichiarazioni, se ne indi­cherà il motivo nell'inventario.

40 Nei testi tedesco e francese il quarto per. costituisce un cpv. 2.


Art. 31

1 Gli oggetti non pignorabili, compresi gli asili di famiglia (art. 349 e segg. del Codice civile svizzero 41), saranno elencati a parte in fine dell'inventario, con rife­rimento al numero che ogni singolo oggetto porta nel corpo dell'in­ventario stesso.

2 Dell'elenco sarà data comunicazione al fallito all'atto del riconosci­mento dell'inventario o posteriormente mediante avviso scritto.

3 Se il fallito rinuncia ai suoi diritti sopra tutti o parte di tali oggetti a favore della massa, si iscriverà nell'inventario analoga dichiarazione, la quale dovrà essere da lui firmata.

41 RS 210

Art. 32

1 Il provvedimento preso dall'ufficio circa gli oggetti non pignorabili sarà comunicato, mediante presentazione dell'inventario, ai creditori che interverranno alla prima adunanza. Da questo punto comincia a decorrere per i creditori il termine di ricorso all'autorità di vigilanza contro siffatto provvedimento. Decorso questo termine, i creditori non saranno più ammessi ad impugnarlo.

2 Quando non è possibile di prendere una decisione in merito avanti la prima assemblea, oppure quando il fallimento vien liquidato se­condo la procedura sommaria, la comunicazione del deposito dell'in­ventario si farà congiuntamente a quella del deposito della graduato­ria. In questi casi il termine per ricorrere contro l'inventario decorre dal gior­no dell'avvenuto deposito.

Art. 3342

Il ricavo dei frutti naturali e l'importo dei frutti civili prodotti dai fondi durante il fallimento, si registreranno man mano nell'inventario sotto una rubrica speciale.

42 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 34

1 Anche le rivendicazioni da parte di terzi (art. 242 LEF) verranno re­gistrate in un capitolo speciale in ordine progressivo, coll'indicazione del rivendicante, del numero attribuito nell'inventario all'oggetto ri­vendicato, e dei relativi documenti giustificativi. Delle avvenute ri­vendicazioni si farà cenno anche nel corpo dell'inventario stesso, nella colonna «osservazioni», a fianco d'ogni oggetto rivendicato.

2 In calce a questo titolo speciale saranno registrate succintamente le dichiarazioni del fallito, come pure le ulteriori decisioni dell'ammi­nistrazione del fallimento in merito alle avvenute rivendicazioni, e l'esito di eventuali processi.

Art. 35

1 Se il decreto di fallimento non ha posto a carico del debitore o del creditore richiedente il fallimento l'obbligo di anticipare le spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi o alla pubblicazione e convocazione dei creditori comprese, l'ufficio avrà il diritto di esigere tale anticipazione da chi è tenuto a farla in base all'articolo 169 LEF.43

2 L'esercizio di questo diritto non potrà però ritardare in verun modo la compilazione dell'inventario.

43 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1996 2884).

Art. 36

Qualora l'azienda commerciale del fallito venga continuata fino alla prima assemblea, i libri dovranno essere chiusi col giorno dell'aper­tura del fallimento e continuati da questo giorno in avanti per conto della massa, a meno che l'amministrazione del fallimento non istitui­sca una contabilità separata.

Art. 37

Durante le operazioni d'inventario, l'ufficio è tenuto di procedere ad un interrogatorio del fallito, interpellandolo sui punti seguenti:

a.
nome e domicilio dei creditori conosciuti, che non figurano sui libri;
b.
esistenza di processi a' sensi dell'articolo 207 capoverso 1 LEF;
c.
esistenza di contratti di assicurazione contro i danni o sulla vita (vedi art. 54 e 55 della legge federale 2 aprile 190844 sul con­tratto d'assicurazione);
d.
se vi sono figli o pupilli soggetti alla sua potestà patria o tutoria, e se esistono a loro favore diritti di proprietà o crediti;
e.45
se è sottufficiale, ufficiale o ufficiale specialista (soldato, appun­tato o sottufficiale con funzioni di ufficiale) dell'esercito.

44 RS 221.229.1

45 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 3846

Gli uffici dei fallimenti hanno il diritto di chiedere alla competente direzione postale di circondario l'esibizione o la consegna d'invii pos­tali e di fondi provenienti da assegni postali indirizzati al fallito o da lui spediti, come pure di domandarle informazioni sulle relazioni pos­tali del fallito (vedi art. 14 e 18 dell'O 1 della legge sul servizio delle poste del 1° settembre 196747); e ciò per tutta la durata del fallimento. Il fallito ha però il diritto di assistere all'apertura degli invii.

46 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

47 [RU 1967 1440, 1968 997 1004, 1969 385 1120, 1970 480 714, 1971 683 1712, 1972 2675, 1974 578 1977 2050, 1975 2033, 1976 962, 1977 2122, 1979 287 1180, 1980 2 777, 1981 1863, 1983 1656, 1986 39 991 1991 art. 45 n. 2, 1987 440, 1988 370, 1989 565 764 1899, 1990 1448, 1992 94 1243, 1993 62 2473, 1994 1442 2788, 1995 5491, 1996 14 470, 1997 270 1435. RU 1997 2461 art. 13 lett. a]. Vedi ora l'O del 29 ago. 2012 sulle poste (RS 783.01).

Art. 3948

1 Nell'esame della questione, se il prodotto della vendita dei beni inventariati sarà presumibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria (art. 231 cpv. 1 n. 1 LEF), l'ufficio dovrà tener presente che il prodotto della vendita dei beni gravati da diritti di pe­gno può servire a copertura delle spese generali del fallimento soltanto in quanto ecceda l'ammontare dei crediti garantiti da pegno (art. 262 LEF).

2 Se questa prevedibile eccedenza, aggiunta al ricavo dei beni non gravati da pegno, è, a giudizio dell'ufficiale, insufficiente per coprire le presumibili spese della procedura ordinaria, egli dovrà proporre al giudice del fallimento che la massa sia liquidata con la procedura sommaria, oppure che venga pronunciata la sospensione della proce­dura; se il caso è semplice egli dovrà proporre che la massa sia liqui­data con la procedura sommaria.

48 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

II. Appello ai creditori (grida)49

49 Originariamente avanti l'art. 39.

(art. 231 a 234 LEF)

50 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 40

1 Negli avvisi speciali di cui all'articolo 233 LEF, bisogna indi­care il contenuto della pubblicazione relativa alla dichiarazione di fal­limento. Bisogna inoltre ingiungere ai creditori pignoratizi, nonchè ai terzi cui fossero stati successivamente costituiti in pegno i titoli, di consegnarli all'ufficio.

2 Siffatti avvisi saranno, nella procedura ordinaria, spediti:

a.
a tutti i creditori, dei quali siano conosciuti il nome e la dimora;
b.
al tribunale, davanti al quale pende una causa civile ai sensi dell'articolo 207 capoverso 1 LEF, e all'autorità, davanti alla quale pende un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 207 cpv. 2 LEF;
c.
alla società di assicurazione, colla quale il fallito ha conchiuso un contratto di assicurazione contro i danni o sulla vita;
d.
alla competente autorità tutoria, se vi sono figli o pupilli sog­getti alla potestà patria o tutoria del fallito;
e.
agli uffici del registro fondiario degli altri circondari di falli­men­to, nei quali il fallito possedeva immobili, a tenore del­l'inven­tario.51

3 I nomi dei creditori, ai quali sono stati spediti speciali avvisi, ver­ranno iscritti dall'ufficiale nel processo verbale del fallimento od in una lista separata, da lui firmata.

51 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 4152

I mezzi di prova sono, se la domanda di restituzione dei creditori non è giustificata da motivi speciali, conservati negli atti del fallimento e restituiti soltanto dopo che è trascorso il termine per impugnare la graduatoria.

52 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

III. Amministrazione della massa

(art. 235 a 243 LEF)

Art. 42

1 L'ufficiale terrà un verbale particolareggiato di ogni assemblea di creditori, iscrivendovi i nomi di tutti i creditori o dei loro rappresen­tanti intervenuti all'assemblea riferendosi, se occorre, ad un elenco speciale dei creditori conosciuti, allestito dall'ufficiale e munito aella sua firma e di quella dei membri dell'ufficio presidenziale. Nel ver­bale si dovrà sempre indicare se l'assemblea era in numero per poter deli­berare (art. 236 e 254 LEF).

2 La relazione dell'ufficio, di cui agli articoli 237 capoverso 1, e arti­colo 253 capoverso 1 LEF, può essere presentata per iscritto, o verbalmente. Nel primo caso, essa verrà firmata dall'ufficiale ed an­nessa agli atti del fallimento, facendone menzione a verbale. Nel se­condo caso, se ne registreranno al verbale i punti essenziali.

3 Il verbale dovrà inoltre contenere tutte le proposte fatte e le decisioni prese, senza riprodurre le discussioni; esso verrà firmato dall'ufficiale e dai membri dell'ufficio presidenziale.53

53 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

54 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 43

1 Qualora l'assemblea dei creditori nomini un'amministrazione specia­le (art. 237 cpv. 2, e 253 cpv. 2 LEF), l'ufficio trasmetterà a quest'ul­tima gli atti ed il verbale, dandone comunicazione all'autorità di vigilanza, alla quale indicherà anche il nome, la professione ed il domicilio dei membri di tale amministrazione, e consegnerà un estrat­to del verbale dell'assemblea dei creditori.

2 Se il fallito è iscritto nel registro di commercio, l'ufficio comunica l'amministrazione speciale del fallimento anche all'ufficio del registro di commercio.55

55 Introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 4456

Se viene nominata una delegazione dei creditori verrà tenuto verbale delle decisioni prese. Chiuso il fallimento, detto verbale verrà annesso al protocollo del fallimento (art. 10).

56 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 45

Le decisioni relative alla restituzione di cose che si trovano nella de­tenzione della massa e sono rivendicate da un terzo (art. 242 LEF, art. 34 del presente R), devono esser prese dopo decorso il termine per l'insinuazione dei crediti (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF), sia che la ri­vendi­cazione sia stata fatta dal terzo o da altri in suo nome o che la cosa sia stata indicata dal fallito come proprietà del terzo. Una deci­sione de­v'essere presa, anche se la pretesa del terzo viene notificata dopo la vendita, ma prima del riparto del ricavo della vendita.

Art. 46

L'avviso, con cui vien fissato al terzo rivendicante il termine per pro­muovere l'azione a' sensi dell'articolo 242 capoverso 2 LEF, deve contenere un'esatta descrizione dell'oggetto in contestazione, come pure la comminatoria che, non osservando questo termine, il ri­vendicante sarà considerato come decaduto dal suo diritto.

Art. 47

1 Se l'amministrazione del fallimento intende di riconoscere la pretesa del terzo, deve aspettare a dargliene comunicazione ed a restituirgli la cosa rivendicata fino a che consti che la seconda assemblea dei credi­tori non ha preso una contraria decisione in proposito, e che nes­sun creditore ha chiesto la cessione dei diritti della massa sulla cosa ri­vendicata, in conformità dell'articolo 260 LEF.

2 Le spese di custodia sono a carico della massa, dopo una cessione delle pretese ai sensi dell'articolo 260 LEF esse sono poste a carico del cessionario. L'amministrazione del fallimento può fissare al cessionario, con la comminatoria di procedere immediatamente alla restituzione della cosa al terzo, un termine per dichiarare incondi­zionatamente di rispondere delle spese per l'ulteriore custodia come pure per prestare garanzia per tali spese.57

57 Introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 48

1 Per ottenere tale scopo, l'amministrazione del fallimento è tenuta ad inserire nell'avviso di convocazione dei creditori alla seconda as­semblea una clausola nel senso che le domande di cessione di pretese in base all'articolo 260 LEF devono, sotto pena di perenzione, essere presentate all'assemblea stessa, oppure entro 10 giorni, al più tardi, dalla data dell'assemblea.

2 Ove però le speciali circostanze del caso consiglino di liquidare una rivendicazione prima che si raduni la seconda assemblea dei credi­tori, si potrà convocare un'assemblea straordinaria, oppure fissare ai cre­ditori, mediante circolare, un congruo termine, entro il quale essi dovranno, sotto pena di perenzione, notificare all'amministrazione del fallimento, se intendono contestare in luogo della massa le pretese del terzo, conformemente all'articolo 260 capoverso 1 LEF.

Art. 49

Quando la liquidazione avviene secondo la procedura sommaria, la fissazione del termine di cui sopra avrà luogo solo nei casi più impor­tanti, e sarà resa pubblica unitamente al deposito della graduatoria.

Art. 50

Qualora si tratti di rivendicazioni fatte dopo la vendita, l'amministra­zione del fallimento le notificherà, nei casi più importanti, ai credi­tori mediante pubblicazione ufficiale, o mediante circolare; in caso di bi­sogno, convocherà un'assemblea straordinaria dei creditori.

Art. 51

Non sono applicabili le disposizioni degli articoli 47 a 50, quando il diritto di proprietà del rivendicante appare fin dal principio come pro­vato, o quando la restituzione immediata della cosa risulta essere di evidente interesse per la massa, ed infine quando il rivendicante presta sufficiente garanzia.

Art. 52

Quando uno o più creditori abbiano chiesto ed ottenuto la cessione di pretese della massa, l'amministrazione del fallimento rilascerà loro analoga dichiarazione di cessione, e fisserà in seguito al terzo riven­dicante il termine previsto all'articolo 242 capoverso 2 LEF per promuovere l'azione indicando i nomi dei creditori cessionari contro i quali dovranno essere diretti gli atti giudiziari nella loro qualità di rap­presentanti della massa.

Art. 53

Qualora sopra la cosa rivendicata da un terzo qualche creditore del fallimento faccia valere un diritto di pegno o di ritenzione, si dovrà procedere nel modo seguente:

-
Se l'amministrazione del fallimento riconosce come fondata la ri­vendicazione, essa non ha da occuparsi della lite che potesse eventualmente insorgere fra il terzo che ha rivendicato la pro­prietà della cosa ed il creditore che vanta sopra di essa un diritto di pe­gno.
-
Se invece la rivendicazione conduce ad un processo, l'am­ministra­zione non potrà pronunciarsi sul diritto di pegno, se non dopo che sarà stata respinta l'azione di rivendicazione del terzo mediante sen­tenza passata in giudicato. La decisione si farà allora sotto forma di aggiunta alla graduatoria.
Art. 54

1 Qualora vengano fatti valere dei diritti di pegno contrattuali sopra oggetti non pignorabili, e questi diritti siano riconosciuti nella proce­dura di contestazione della graduatoria, detti oggetti dovranno essere avocati alla massa e realizzati a favore dei creditori pignoratizi. Re­stando un'eccedenza, questa verrà attribuita al fallito.

2 Ove un oggetto rivendicato da un terzo venga dalla massa ricono­sciuto come oggetto non pignorabile, non si potrà far capo alla proce­dura dell'articolo 242 LEF, ma si avvertirà il terzo ch'egli deve far valere la sua pretesa contro il fallito all'infuori della procedura di fallimento.

IV. Verificazione dei crediti e graduazione dei creditori

(art. 241 a 251 LEF)

Art. 55

Le dichiarazioni del fallito in merito ai singoli crediti insinuati al fal­limento (art. 244 LEF) devono essere trascritte nell'elenco delle insi­nuazioni, oppure in uno speciale protocollo, e venir firmate dal fallito. Se questi è morto od assente, si terrà nota di questa circostan­za. Sono anche qui applicabili le norme sancite dall'articolo 30 per le società in nome collettivo ed in accomandita, per le società anonime e le asso­ciazioni.

Art. 56

1 La graduatoria deve essere allestita nell'ordine seguente:

a.
crediti garantiti da pegno (vedi art. 37 LEF):
1.
crediti garantiti da pegno immobiliare;
2.
crediti garantiti da pegno manuale;
b.
crediti non garantiti da pegno: classi I a III (art. 219 LEF).58

2 Se non esistono crediti da iscrivere in qualcheduna delle suddette categorie o classi, ne sarà fatta menzione nella graduatoria.

58 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 5759

Eventuali modificazioni alla graduatoria durante il termine per impugnarla, eventuali aggiunte complementari e delucidazioni potran­no farsi solo mediante annotazione in margine, firmata da chi rappre­senta l'amministrazione, e sono da pubblicare di nuovo.

59 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 58

1 Ogni credito insinuato al fallimento sarà iscritto in graduatoria nella classe e secondo il grado che gli viene assegnato dall'amministrazione del fallimento o dalla delegazione dei creditori.

2 Per ogni insinuazione si dovrà annotare la decisione, con cui l'am­ministrazione del fallimento l'ammette o la respinge; in caso di ri­get­to, se ne indicherà succintamente il motivo. La decisione deve esten­dersi anche ai diritti reali frazionari (diritti di pegno e d'abitazione, usufrutti, servitù prediali), indicandone l'esistenza, l'estensione ed il grado.

Art. 5960

1 Qualora un'insinuazione non sembri sufficientemente documentata, l'amministrazione può respingerla, oppure fissare al creditore un ter­mine per presentare ulteriori mezzi di prova.

2 Non si può ammettere o respingere un'insinuazione soltanto in modo provvisorio, eccetto il caso in cui viene chiesta la rivocazione dell'es­tinzione di una pretesa, che fa rientrare il creditore nei suoi diritti in caso di restituzione di quanto gli fu pagato e la cui esistenza è pacifica (art. 291 cpv. 2 LEF).

3 Ove non sia possibile pronunciarsi definitivamente sull'ammissione o il rigetto, l'amministrazione dovrà o sospendere il deposito della gra­duatoria, o completarla successivamente, rinnovandone il deposito e la relativa pubblicazione.

60 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 60

1 Le insinuazioni vanno munite di numeri progressivi.

2 Di ogni singolo credito deve essere indicata la causa, con riferi­mento al numero ch'esso porta nell'elenco delle insinuazioni.

3 Per ogni pretesa di pegno la graduatoria indicherà esattamente l'og­getto al quale il pegno di riferisce; trattandosi di fondi indicherà inol­tre con precisione i frutti e i redditi come anche gli accessori, che sono compresi nel pegno, nonché l'importo degli interessi ai quali si estende il diritto su crediti; il tutto con riferimento alle registrazioni contenute nell'inventario. Se il debitore del credito garantito da pegno è un terzo, anche il nome di quest'ultimo sarà menzionato nella graduatoria.61

61 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 61

1 I crediti garantiti in tutto od in parte sopra beni appartenenti a terzi, s'iscrivono per il loro integrale ammontare (riconosciuto) nella cate­goria dei crediti non garantiti da pegno, senza riguardo al pegno, ma con un accenno all'esistenza dello stesso.

2 Se la realizzazione è già avvenuta prima della distribuzione del dividendo al creditore pignoratizio, il proprietario del pegno ha diritto di pretendere il dividendo in luogo del creditore nella misura in cui è surrogato nei diritti del creditore, a stregua delle disposizioni del dirit­to civile. Se la surrogazione è contestata, il dividendo dev'essere depo­sitato.62

62 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 62

Se i beni gravati dal diritto di pegno appartengono al fallito, ma si trovano all'estero, e non è possibile di avocarli alla massa secondo il diritto applicabile nel caso concreto, il dividendo spettante al credito sarà trattenuto fino a che non sia avvenuta la realizzazione del pegno all'estero, e lo stesso verrà versato al creditore soltanto nella misura in cui il suo credito non sarà stato coperto col ricavo di tale realizzazione. Il dividendo da distribuire viene determinato in base al credito che non è stato coperto col ricavo della realizzazione.63

63 Secondo per. introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 63

1 I crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti l'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento, vengono dappri­ma registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza farne og­getto di speciale decisione da parte dell'amministrazione.

2 Se il processo non viene continuato nè dalla massa, nè da qualche creditore a' sensi dell'articolo 260 LEF, il credito si considera come riconosciuto, ed i creditori non hanno più diritto d'impugnare il rango loro assegnato in graduatoria, a stregua dell'articolo 250 LEF.

3 Se invece il processo viene continuato, il credito sarà, secondo l'esito del processo, cancellato o collocato definitivamente in graduat­oria, senza che i creditori abbiano più alcun diritto di sollevare con­testa­zioni al riguardo.

4 Per le deliberazioni circa la continuazione del processo si applica analogamente l'articolo 48.

Art. 64

1 Ove sia stata nominata una delegazione di creditori, le decisioni della stessa devono venir iscritte nella graduatoria.

2 Nella graduatoria si farà parimenti cenno dei processi, a cui essa ha dato luogo, come pure del modo con cui vennero liquidati.

Art. 6564

1 Durante il termine di contestazione della graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte potranno essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa o contro un altro creditore.

2 La modificazione deve far oggetto di una nuova pubblicazione (art. 67 cpv. 3)

64 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 66

1 Se l'amministrazione del fallimento non crede opportuno di provo­care una decisione dell'autorità giudiziaria nella causa per contesta­zione di graduatoria ad essa intentata ma intende di riconoscere in tutto o in parte la pretesa dell'attore, essa potrà iscrivere tale ricono­scimento nella graduatoria solo alla condizione di riservare il diritto spettante ai creditori, in base all'articolo 250 LEF di contestare da parte loro l'ammissione del credito od il nuovo grado ad esso attri­buito.

2 A tale scopo l'amministrazione dovrà depositare e pubblicare nuo­vamente la graduatoria modificata in forza dell'intervenuto riconosci­mento.

3 Resta salva la facoltà accordata alla delegazione dei creditori, giusta l'articolo 237 capoverso 3 numero 3 LEF, di concludere o ratifi­care transazioni. In questi casi non è necessario un nuovo deposito ed una nuova pubblicazione della graduatoria modificata in seguito alla transazione.

Art. 67

1 La pubblicazione relativa al deposito della graduatoria dev'essere fatta sugli stessi giornali, sui quali è stato pubblicato il fallimento.

2 Al momento in cui avviene il deposito della graduatoria, devono fi­gurare in quest'ultima tutte le contestazioni formulate dalla ammini­strazione del fallimento o dalla delegazione dei creditori.

3 Se vengono introdotte nella graduatoria successive modificazioni (art. 65), non basterà di comunicarle con semplice avviso ai creditori, ma bisognerà, entro il termine per le opposizioni, revocare la pubbli­cazione già fatta e ripetere il deposito e la pubblicazione della grad­uatoria nuovamente allestita o modificata.

Art. 6865

Negli avvisi speciali di cui all'articolo 249 capoverso 3 LEF, bisogna indicare il motivo del rigetto, aggiungendo che il termine di venti giorni per promuovere l'azione (art. 250 LEF) comincia a decor­rere dal giorno della pubblicazione del deposito della graduatoria.

65 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 69

La decisione concernente un credito insinuato dopo il deposito della graduatoria, vien pubblicata soltanto se essa ammette in tutto o in parte il credito. Quando il credito viene respinto completamente, ba­sta un semplice avviso al creditore. Restano riservate le disposizioni degli articoli 65 e 66.

Art. 70

La graduatoria, deve essere allestita anche se il fallimento vien liqui­dato secondo la procedura sommaria. Circa il modo di compilare la graduatoria, il deposito, la pubblicazione e la contestazione della stes­sa sono applicabili le norme della LEF e del presente regola­mento.

V. Liquidazione della massa

(art. 252 a 260 LEF 66)

Art. 7167

L'avviso speciale, di cui all'articolo 257 LEF deve essere dato non soltanto ai creditori ipotecari, ma anche ai creditori a cui favore vennero costituiti in pegno i crediti gravanti sul fondo (vedi art. 40 cpv. 1).

67 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 72 68

Per ogni incanto devesi tenere uno speciale verbale, in cui saranno indicati: le persone che hanno diretto l'incanto, la data e la durata, co­me pure il luogo della vendita e la somma ricavata da ogni oggetto venduto separatamente. Il verbale deve essere firmato dal funzionario che ha presieduto alla vendita. Per le cartevalori ed i crediti, biso­gnerà iscrivere nel verbale anche il nome del deliberatario. Per gli altri beni mobili, l'indicazione del deliberatario è prescritta solo quando gli stessi vengono deliberati in blocco ad una sola persona. Qualora l'in­canto venga fatto da altra pubblica autorità, tale circo­stanza dovrà pa­rimenti risultare dal verbale.

68 Nei testi tedesco e francese l'ultimo per. costituisce un cpv. 2.

Art. 73

Il verbale d'incanto di beni immobili deve inoltre contenere: la dichia­razione del funzionario che presiede all'asta: «L'immobile viene ag­giudicato per il prezzo di fr. …… ad N. N.» nonchè la firma dell'ac­quirente, il quale si qualificherà come «deliberatario». Se non vi fu delibera, dovrà figurare in calce al verbale la menzione: «L'immobile non fu aggiudicato», coll'indicazione del motivo per cui non seguì la delibera. Se l'aggiudicazione avvenne a determinate condizioni, que­ste devono essere indicate in modo preciso nel verbale.

Art. 74

1 Nella vendita di immobili, l'amministrazione del fallimento ha l'ob­bligo di far cancellare o modificare nel registro fondiario quei pe­gni immobiliari che restano estinti in tutto od in parte per effetto della vendita, anche se non le vengono presentati i relativi titoli.

2 L'avvenuta cancellazione o modificazione sarà pubblicata una sola volta sul Foglio ufficiale. Ove siano noti il nome ed il domicilio del creditore, questi ne sarà avvisato mediante lettera raccomandata, coll'avvertenza che verrà punita come frode sia l'alienazione o costi­tuzione in pegno del titolo completamente estinto, sia l'alienazione o costituzione in pegno del titolo parzialmente estinto per un importo superiore al valore ch'esso attualmente possiede.

3 Qualora il possessore del titolo non sia noto, la cancellazione o la modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà resa di pubblica ragione per cura dell'ufficio di esecuzione, che menzionerà nella pubblicazione la comminatoria di cui all'alinea precedente.69

69 Nuovo testo giusta gli art. 69 cpv. 3 e 136 cpv. 2 del R del TF del 23 apr. 1920 concernente la realizzazione forzata di fondi, in vigore dal 1° gen. 1921 (RU 36 469).

Art. 7570

I titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi di proprietà del fallito che si trovassero in suo possesso, come pure i posti vacanti, non sono presi in considerazione, giusta il disposto dell'articolo 815 del Codice civile svizzero71, per fissare le condizioni d'incanto. Tali titoli devono essere senz'altro annullati ed i posti vacanti cancellati nel registro fondiario, dopo la vendita.

70 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

71 RS 210

Art. 7672

I titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi del fallito, che questi avesse costituito in pegno manuale a terzi, non possono essere venduti separatamente. Nelle condizioni d'incanto per la vendita dei beni cui si riferiscono si dovrà esigere il pagamento in contanti dei crediti assistiti da siffatti diritti di pegno, e procedere, dopo la vendita, all'annulla­mento dei titoli.

72 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 77

1 Se gli oggetti messi in vendita sono assicurati (vedi art. 37 e 40 cpv. 2), bisognerà, all'atto della vendita, far cenno dell'assicurazione. Qua­lora gli oggetti assicurati vengano aggiudicati in blocco ad una sola persona, si dovrà annunciare subito il trapasso della proprietà alla so­cietà di assicurazione.

2 Per la vendita all'incanto od a trattative private di una polizza d'as­sicurazione sulla vita si applicheranno le disposizioni degli articoli 10 e 15 a 21 dell'ordinanza del 10 maggio 1910 73 concernente il pi­gno­ramento, il sequestro e la realizzazione di diritti derivanti da po­lizze d'assicurazione.

Art. 7874

In caso di vendita di bestiame, si dovranno osservare le prescrizioni della legge federale del 1° luglio 196675 sulle epizoozie (art. 14), non­ché quelle dell'ordinanza del 27 giugno 199576 sulle epizoozie (art. 11) concernenti il certificato di trasloco.

74 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

75 RS 916.40

76 RS 916.401

Art. 7977

77 Abrogato dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 80

1 La cessione di pretese della massa ad uno o più creditori in base all'articolo 260 LEF è fatta alle condizioni stabilite nel relativo formulario.

2 Le spese occorrenti per la realizzazione di beni aggiudicati dalla sentenza definitiva non potranno mai essere poste a carico della massa.

Art. 8178

78 Abrogato dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

66 Ora: art. 252 a 260bis LEF.

VI. Ripartizione

(art. 261 a 267 LEF)

Art. 82

1 Prima di procedere a ripartizioni provvisorie (art. 237 cpv. 3 n. 5, e 266 LEF), l'ufficio allestirà uno stato provvisorio di riparto, il quale verrà depositato per dieci giorni presso l'ufficio dei fallimenti. Il de­posito è notificato a ciascun creditore (art. 263 LEF).

2 L'amministrazione tratterrà presso di sè i dividendi concernenti crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza incerta (art. 264 cpv. 3 LEF), crediti dipendenti da garanzie prestate dal fallito a favore di terzi, od insinuati tardivamente, ma prima che abbiano avuto luogo i riparti provvisori (art. 251 cpv. 3 LEF).

Art. 83

1 Lo stato definitivo di riparto potrà venir compilato soltanto dopo che saranno stati liquidati tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa.

2 Non si avrà invece riguardo ai processi iniziati da singoli creditori in base all'articolo 260 LEF, qualora sia assodato in anticipazione, che non si può sperare in una eccedenza a favore della massa (vedi art. 95).

Art. 8479

Ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 dell'ordinanza del 23 settembre 199680 sulle tasse previste dalla LEF, dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di ri­parto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondersi.

79 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

80 RS 281.35

Art. 8581

La compilazione dello stato di riparto ha luogo secondo le seguenti norme:

-
In prima linea si deve esporre con esattezza, per ogni singolo ente gravato da diritti di pegno, la somma ricavata dalla vendita, nonché le spese occorse per la sua inventarizzazione, amministrazione e re­alizzazione. L'importo di queste spese speciali verrà dedotto dalla somma ricavata dalla vendita.
-
Se, fatta la deduzione delle spese, e coperti tutti i crediti assi­stiti da diritto di pegno, rimane ancora un'eccedenza, questa viene aggiunta alla somma ricavata dalla realizzazione dei beni non gravati da diritti di pegno. Se il ricavo della vendita non basta per soddisfare tutti i creditori aventi diritti di pegno sull'ente venduto, l'importo ri­masto scoperto dei loro crediti viene iscritto nelle classi prima a terza fra i crediti non garantiti da pegno, sempre che il fallito sia personalmente tenuto al pagamento di detti crediti.
-
La somma ricavata dalla vendita dei beni non gravati da diritti di pegno, aggiunta all'eccedenza risultante dalla realizzazione dei beni gravati da diritti di pegno, serve anzitutto a coprire le altre spese di liquidazione (spese generali), comprese quelle di un eventuale in­ventario pubblico antecedente al fallimento; la rimanenza viene ripartita fra i creditori non aventi diritti di pegno, in conformità della graduatoria.

81 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 86

Qualora le cause iniziate da singoli creditori, in base all'articolo 260 LEF, abbiano avuto un esito favorevole, si dovrà indicare nello stato di riparto od in uno speciale supplemento allo stesso anche la ripartizione del ricavo fra i creditori cessionari e la massa.

Art. 87

1 L'avviso ai singoli creditori ed al fallito del deposita dello stato di ri­parto vien fatto mediante lettera raccomandata (art. 34 LEF).

2 Questo avviso dev'essere dato anche in caso di modificazione dello stato di riparto, a meno che la modificazione sia stata ordinata dall'au­torità di vigilanza.

Art. 88

Prima di procedere alla distribuzione del prodotto della liquidazione fra i creditori, l'amministrazione del fallimento deve accertarsi che, entro il termine legale di dieci giorni, non è stato avanzato alcun re­clamo all'autorità di vigilanza. Se vi sono reclami, essa dovrà aspet­tarne l'esito.

82 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 89

Se il fallito, al momento del rilascio degli attestati di carenza di beni, è proprietario di un fondo o di una casa costituita come asilo di fa­miglia (art. 349 e segg. del Codice civile svizzero 83 ed art. 31 del presente R) ne sarà fatta menzione nei certificati, indicando il prezzo di stima dell'asilo e gli oneri fondiari che lo gravano. Sui certificati di carenza di beni de­vonsi inoltre trascrivere le prescrizioni del Codice civile svizzero e delle leggi cantonali relative all'amministrazione d'ufficio ed al soddi­sfacimento dei creditori.

83 RS 210

Art. 9084

84 Abrogato dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 91 85

85 Abrogato dal D del TF del 23 apr. 1926, con effetto dal 19 dic. 1923 (RU 42 266).

VII. Chiusura del fallimento

(art. 268 a 270 LEF)

Art. 92

1 La relazione finale dell'amministrazione (art. 268 LEF) deve sempre essere fatta per iscritto e venir trasmessa al giudice del fallimento, uni­tamente all'incarto degli atti ed ai documenti giustificativi, comprese le quietanze dei creditori comprovanti il pagamento dei dividendi. Una copia di questa relazione sarà conservata negli atti del fallimento.

2 La relazione deve contenere un riassunto delle operazioni. Essa in­dicherà soprattutto in modo succinto le cause del fallimento, l'attivo ed il passivo, nonchè l'ammontare complessivo delle perdite e le somme che fossero state depositate alla Cassa dei depositi, in con­formità dell'articolo 264 capoverso 3 LEF.

Art. 93

La relazione finale e la pubblicazione finale della chiusura del falli­mento sono obbligatorie anche per le liquidazioni fatte secondo la procedura sommaria. La predetta pubblicazione non è invece neces­saria, quando la procedura vien sospesa a tenore dell'articolo 230 ca­poverso 2 LEF.

Art. 9486

86 Abrogato dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

87 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 95

In caso di cessione di pretese della massa a' sensi dell'articolo 260 LEF, se vi ha motivo di ritenere che dalle pratiche iniziate per la realizzazione dei diritti ceduti non sarà per risultare alcuna ecce­denza a favore della massa, l'ufficio trasmetterà gli atti al giudice del falli­mento col suo preavviso circa l'opportunità di pronunciare subito la chiusura del fallimento, oppure di differire la decisione in proposi­to fino a che siano esaurite le pratiche in corso.

VIII. Procedura sommaria

Art. 9688

Per la procedura sommaria valgono, oltre le norme contenute negli articoli 32, 49, 70, 93, le seguenti prescrizioni speciali:

a.
si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea dei cre­ditori quando il fallito faccia una proposta di concordato e anticipi le spese occorrenti;
b.
agli incanti di fondi sono applicabili le disposizioni degli arti­coli 134 a 137 e 143 LEF; non si può però concedere un ter­mine maggiore di tre mesi per il pagamento. Del resto valgono per la realizzazione le regole contenute negli articoli 71 a 78 e 80 del presente regolamento89;
c.
per il riparto si deve allestire uno stato in conformità degli articoli 262 e 264 capoverso 3 LEF, nonché degli articoli 83 e 85 del presente regolamento90 . Non si fa luogo a riparti provvisori: sono invece da rilasciarsi gli attestati di carenza di beni ai sensi dell'articolo 265 LEF. È da applicarsi per analogia anche l'articolo 150 LEF.

88 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

89 RU 1996 3490

90 RU 1996 3490

C. Gestione da parte di un'amministrazione speciale del fallimento

Art. 9791

Le prescrizioni contenute negli articoli 1 numeri 2 a 4, 2, 3, 5, 8 a 10, 13, 15 a 34, 36, 38, 41, 44 a 69, 71 a 78, 80, 82 a 89, 92, 93 e 95 del presente regolamento92 valgono anche per l'amministrazione speciale del fallimento nominata dai creditori (art. 241 LEF ed art. 43 di questo R)

91 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

92 RU 1996 3490

Art. 98

1 Il deposito della graduatoria, delle condizioni d'incanto e dello stato di riparto col conto finale deve effettuarsi presso il competente ufficio dei fallimenti anche nel caso, in cui vien nominata una speciale am­ministrazione del fallimento. 93

2 I Cantoni possono stabilire che gli incanti debbano essere tenuti dal­l'ufficio di fallimento o da altro pubblico ufficio o col loro inter­vento. 94

3 Chiuso il fallimento, l'amministrazione trasmetterà il protocollo in un cogli atti all'ufficio dei fallimenti, perchè li conservi nel suo ar­chivio.

495

93 Nei testi tedesco e francese i cpv. 1 e 2 costituiscono il cpv. 1.

94 Nei testi tedesco e francese i cpv. 1 e 2 costituiscono il cpv. 1.

95 Abrogato dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

D. Disposizioni finali

Art. 99

1 Il presente regolamento entra in vigore col 1° gennaio 1912.

296

96 Disp. trans. priva d'oggetto.

Art. 100

1 Tutte le disposizioni e circolari incompatibili col presente regola­mento sono abrogate.

2 È in ispecial modo modificato dall'articolo 61 di questo regolamento l'articolo 12 dell'ordinanza del 10 maggio 1910 97 concernente il pi­gnoramento, il sequestro e la realizzazione di diritti derivanti da po­lizze d'assicurazione.