13.02.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 12.02.2024
01.07.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.02.2018 - 31.12.2020
17.03.2014 - 31.01.2018
01.07.2013 - 16.03.2014
01.05.2013 - 30.06.2013
01.01.2013 - 30.04.2013
03.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 02.07.2012
01.01.2009 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2008
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1

Regolamento

del Tribunale federale (RTF) del 20 novembre 2006 (Stato 27 dicembre 2006) il Tribunale federale, fondandosi sull'articolo 13 e sull'articolo 15 capoverso 1 lettera a
della legge federale del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale (LTF), adotta il regolamento seguente: Titolo 1: Disposizioni generali di organizzazione Capitolo 1: Organi direttivi Capo 1: Presidenza

Art. 1

Presidente2 (art. 10 cpv. 2, 14 cpv. 3 LTF) Il presidente del Tribunale federale: a. svolge i compiti previsti dall'articolo 10 capoverso 2 e dall'articolo 14 capoverso 3 LTF;

b. convoca la Corte plenaria e la Commissione amministrativa; c. decide sul ricorso alla procedura per circolazione degli atti per le decisioni della Corte plenaria; rimane riservato l'articolo 7 capoverso 2 di questo regolamento.


Art. 2

Vicepresidente (art. 14 cpv. 4 LTF)

Il vicepresidente rappresenta e aiuta il presidente.

RU 2006 5635 1

RS 173.110

2

Le designazioni delle funzioni contenute in questo Reg. valgono indistintamente per le persone dei due sessi.

173.110.131

Autorità giudiziarie federali 2

173.110.131

Capo 2: Corte plenaria

Art. 3

Compiti (art. 15 cpv. 1 LTF)

1

La Corte plenaria svolge i compiti previsti dall'articolo 15 capoverso 1 LTF.

2

Essa propone all'Assemblea federale quale presidente un giudice ordinario di una corte della sede del Tribunale federale a Losanna e quale vicepresidente, di regola, un giudice ordinario di una corte con sede a Lucerna.

3

Essa nomina il terzo membro della Commissione amministrativa.

4

Su proposta della Commissione amministrativa, essa designa le corti e nomina i loro presidenti. Questi non possono essere contemporaneamente membri della Commissione amministrativa.

5

Essa nomina su proposta della Commissione amministrativa i membri della Commissione di ricorso. Questi non possono essere contemporaneamente membri della Commissione amministrativa o della Conferenza dei presidenti.


Art. 4

Scadenze (art. 14 cpv. 2, 15 cpv. 1 lett. e, 17 cpv. 3 LTF) 1

La Corte plenaria decide le proposte secondo l'articolo 3 capoverso 2 e le nomine secondo l'articolo 3 capoversi 3-5 del presente regolamento entro il 15 ottobre dell'anno in cui si svolge l'elezione.

2

I membri degli organi di direzione e quelli della commissione di ricorso comunicano alla Commissione amministrativa entro il 31 agosto dell'anno in cui si svolge l'elezione se si ripresentano. La Commissione amministrativa ne informa senza indugio tutti i giudici.

3

Essa invita contemporaneamente i giudici ordinari ad inoltrare per iscritto entro il 20 settembre ulteriori candidature.


Art. 5

Procedura di voto (art. 21 LTF) 1

La Corte plenaria decide separatamente e a scrutinio segreto su ogni proposta all'Assemblea federale per l'elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale federale; essa nomina poi nello stesso modo il terzo membro della Commissione amministrativa.

2

È nominato chi ha ricevuto più della metà dei voti validi.

3

Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono considerate né le schede bianche né quelle nulle. Per il resto, è applicabile per analogia l'articolo 131 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

4

Se vi sono più di due candidati, colui che ha ottenuto il minor numero di voti viene eliminato dopo ogni turno di scrutinio.

3 RS

171.10

Regolamento del Tribunale federale 3

173.110.131


Art. 6

Convocazione (art. 15 LTF)

1

Possono esigere la convocazione della Corte plenaria: a. la Commissione amministrativa; b. una corte;

c. almeno cinque membri della Corte plenaria; 2

La Corte plenaria viene convocata dal presidente del Tribunale federale.

3

I membri della Corte plenaria vengono convocati per iscritto alle sedute.

4

La convocazione deve di regola essere inviata almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. Essa contiene l'ordine del giorno. Eventuale documentazione va allegata all'invito o messa a disposizione per consultazione.


Art. 7

Decisioni (art. 15 cpv. 2, 21 LTF) 1

La Corte plenaria prende le sue decisioni di regola con la procedura per circolazione degli atti.

2

La procedura per circolazione degli atti è esclusa se una corte o almeno cinque membri della Corte plenaria chiedono la discussione di un affare.


Art. 8

Nomine e votazioni a scrutinio segreto (art. 21 LTF) Le nomine e votazioni effettuate alle sedute della Corte plenaria avvengono a scrutinio segreto, se così richiesto dalla Commissione amministrativa o da almeno cinque membri della Corte plenaria.

Capo 3: Conferenza dei presidenti

Art. 9

Compiti (art. 16 LTF)

1

La Conferenza dei presidenti svolge i compiti previsti dall'articolo 16 LTF.

2

Essa coordina la giurisprudenza fra le corti, nella misura in cui ciò non compete alle corti riunite in virtù dell'art. 23 LTF (art. 37 di questo regolamento).

3

I giudici ordinari segnalano alla Conferenza dei presidenti le questioni giuridiche che necessitano di coordinazione.


Art. 10

Collaborazione con altri organi (art. 16 cpv. 2, 17 cpv. 4 LTF) 1

La Conferenza dei presidenti sottopone alla Commissione amministrativa e al segretariato generale le esigenze comuni delle corti.

Autorità giudiziarie federali 4

173.110.131

2

Il presidente del Tribunale federale può partecipare alle sedute della Conferenza dei presidenti con voto consultivo.

Capo 4: Commissione amministrativa

Art. 11

Composizione (art. 17 cpv. 1 LTF)

1

La Commissione amministrativa è composta: a. del presidente del Tribunale federale; b. del vicepresidente del Tribunale federale; c. di un altro giudice ordinario.

2

I membri della Commissione amministrativa vengono sgravati in misura sufficiente dal lavoro in seno alle corti.


Art. 12

Compiti (art. 15 cpv. 1 lett. d e f, 17 cpv. 4 LTF) 1

La Commissione amministrativa svolge i compiti previsti dall'articolo 15 capoverso 1 lettere d e f LTF, dall'articolo 17 capoverso 4 LTF e dall'articolo 36 capoverso 4 di questo regolamento. Essa è competente per adottare misure di sgravio temporanee, in particolare per:

a. ordinare il concorso di un giudice in una corte diversa dalla sua per un impiego che oltrepassa il singolo caso (art. 18 cpv. 3 LTF); b. attribuire giudici non di carriera e cancellieri ad un'altra corte anche al di fuori del periodo ordinario d'organizzazione di due anni; c. trasferire una materia ad un'altra corte.

2

Prima di prendere le decisioni secondo il capoverso 1, la Commissione amministrativa sente la Conferenza dei presidenti. Sente inoltre la persona interessata prima di prendere una decisione secondo il capoverso 1 lettere a e b.

3

La Commissione amministrativa prepara il rapporto di gestione destinato alla Corte plenaria.

Capo 5: Assistenza agli organi direttivi

Art. 13

Segretario generale

(art. 17 cpv. 2, 26 LTF) 1

Il segretario generale dirige i segretariati della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa.

2

Egli partecipa alle sedute di questi tre organi direttivi con voto consultivo.

Regolamento del Tribunale federale 5

173.110.131

3

Egli prepara le decisioni degli organi direttivi e le esegue nella misura in cui ciò non competa alle corti.

4

Il segretario generale e il suo sostituto prestano, davanti alla Commissione amministrativa, il giuramento di adempiere fedelmente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito da una promessa solenne.

Capo 6: Firma e verbali

Art. 14

Firma (art. 13 LTF)

1

Il presidente del Tribunale federale e il segretario generale firmano congiuntamente negli affari che rientrano nella competenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa.

2

Il presidente della Conferenza dei presidenti e il segretario generale firmano congiuntamente negli affari che rientrano nella competenza della Conferenza dei presidenti.

3

Il Presidente del Tribunale federale firma da solo negli affari di sua esclusiva competenza.


Art. 15

Verbali (art. 13 LTF)

I verbali delle sedute della Corte plenaria, della Commissione amministrativa e della Conferenza dei presidenti possono essere consultati in ogni momento dai giudici ordinari.

Capitolo 2: Giudici non di carriera

Art. 16

Assegnazione e impiego (art. 22 LTF) 1

I giudici non di carriera sono assegnati alle corti in base alle loro specifiche conoscenze, alla loro lingua ufficiale, al carico di lavoro e alle esigenze delle corti.

2

Nell'assegnazione viene tenuto adeguatamente conto della presenza dei sessi nelle corti e della disponibilità dei giudici non di carriera.

3

L'impiego dei giudici non di carriera nelle singole corti viene stabilito dal presidente della corte.

Autorità giudiziarie federali 6

173.110.131


Art. 17

Retribuzione (art. 13 LTF)

1

Per la retribuzione dei giudici non di carriera si applica l'ordinanza dell'Assemblea federale concernente le diarie dei giudici federali non di carriera e i rimborsi per le trasferte ufficiali dei giudici federali4.

2

La Commissione amministrativa disciplina i particolari in una direttiva.

Capitolo 3: Attività accessorie dei giudici ordinari

Art. 18

Principi (art. 6, 7 LTF)

1

I giudici ordinari possono esercitare attività accessorie, nella misura in cui queste non pregiudicano l'indipendenza e la dignità del Tribunale e del giudice interessato.

2

Le attività accessorie non devono in alcun modo pregiudicare l'adempimento della funzione.


Art. 19

Obbligo di autorizzazione (art. 7 cpv. 2 LTF) 1

Le seguenti attività accessorie possono essere autorizzate: a. partecipazione in collegi arbitrali, in organi giudicanti e commissioni d'esperti, nonché mandati nel campo della mediazione e di pareri giuridici, nella misura in cui sussiste un interesse pubblico; b. mandati di insegnamento puntuali, cura di commenti, collane e riviste specializzate;

c. partecipazione in organi di associazioni, fondazioni e altre organizzazioni senza natura economica.

2

Non necessita di un'autorizzazione chi intende redigere libri o articoli, tenere conferenze o partecipare a congressi e giornate di studio.


Art. 20

Procedura di autorizzazione (art. 17 cpv. 4 lett. h LTF) 1

Il giudice che intende svolgere un'attività accessoria che soggiace ad autorizzazione inoltra al presidente della corte una domanda di autorizzazione.

2

La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie sul tipo e l'oggetto dell'attività accessoria come pure sul dispendio di tempo che sarà presumibilmente con questa connesso.

4

Messaggio del CF del 8 dic. 2006 relativo all'O dell'AF sulle diarie dei giudici federali non di carriera e sul rimborso delle spese per le trasferte ufficiali dei giudici federali (FF 2007 187).

Regolamento del Tribunale federale 7

173.110.131

3

Il presidente della corte trasmette la domanda per preavviso alla Conferenza dei presidenti e per decisione alla Commissione amministrativa.


Art. 21

Controllo (art. 13 LTF)

1

Il segretario generale tiene una lista delle autorizzazioni accordate.

2

La Commissione amministrativa può richiedere ai giudici informazioni sul dispendio di tempo e sulle indennità percepite.

3

La fine dell'attività accessoria dev'essere comunicata alla Commissione amministrativa e al presidente della corte.


Art. 22

Emolumento per le prestazioni di servizio (art. 13 LTF) 1

Un adeguato emolumento viene percepito per prestazioni del Tribunale.

2

Il segretario generale fissa l'emolumento nei singoli casi.


Art. 23

Obbligo di cessione (art. 13 LTF) Se il totale delle indennità, inclusi i rimborsi spese, provenienti da attività accessorie autorizzate o non soggette ad autorizzazione supera 10 000 franchi annui, l'eccedenza dev'essere versata alla cassa del Tribunale federale.

Capitolo 4: Composizione di controversie

Art. 24

Composizione interna

(art. 15 cpv. 1 lett. a LTF) 1

Per quanto possibile, controversie fra giudici vengono composte internamente.

2

In caso di controversia gli interessati cercano dapprima il dialogo fra di loro e poi all'interno delle corti toccate.

3

In caso di insuccesso, la questione viene sottoposta al presidente del Tribunale federale, che coinvolge se del caso la Commissione amministrativa. Questa prende i necessari provvedimenti.


Art. 25

Alta vigilanza

(art. 3 cpv. 1 LTF) Se falliscono tutti i tentativi di composizione interna della controversia, la Commissione amministrativa informa l'Assemblea federale se si tratta di una questione importante, che può essere rilevante nell'ambito dell'alta vigilanza.

Autorità giudiziarie federali 8

173.110.131

Titolo 2: Organizzazione dell'attività giudiziaria Capitolo 1: Corti Capo 1: Disposizioni generali

Art. 26

Numero e composizione (art. 18 LTF) 1

Il Tribunale federale è composto delle seguenti sette corti: a. due corti di diritto pubblico; b. due corti di diritto civile; c. una corte di diritto penale; d. due corti di diritto sociale.

2

Le due corti di diritto pubblico, le due corti di diritto civile e la corte di diritto penale sono a Losanna. Le due corti di diritto sociale hanno sede a Lucerna.

3

Le corti sono composte di quattro a sei giudici ordinari.

4

Alle due corti di diritto pubblico, alle due corti di diritto civile e alla corte di diritto penale vengono assegnati in quanto possibile due giudici di lingua francese. A ciascuna delle due corti di diritto sociale viene assegnato un giudice di lingua francese. Alla medesima corte non può essere assegnato più di un giudice di lingua italiana.


Art. 27

Organizzazione (art. 18 LTF)

Le corti si organizzano autonomamente, nella misura in cui l'organizzazione non è data dalla LTF e da questo regolamento.


Art. 28

Trasferimenti e

vacanze

(art. 18 LTF)

1

Domande per il trasferimento in un'altra corte sono da inoltrare alla Commissione amministrativa, che invita le corti interessate a determinarsi.

2

Prima della scadenza di un periodo di due anni, il trasferimento in un'altra corte è unicamente possibile in caso di una vacanza o per motivi gravi.

3

Nel caso di vacanze la Commissione amministrativa esamina se il posto divenuto vacante può essere occupato mediante un trasferimento interno. Essa comunica il risultato del suo esame alla Commissione giudiziaria.

Regolamento del Tribunale federale 9

173.110.131

Capo 2: Le sette corti

Art. 29

Prima Corte di diritto pubblico (art. 22 LTF) 1

La prima Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: a. espropriazioni; b. materie concernenti il territorio, segnatamente: 1. pianificazione del territorio e diritto edilizio, 2. protezione dell'ambiente, protezione delle acque, protezione del bosco, della natura e del paesaggio, 3. lavori

pubblici,

4. bonifiche del suolo, 5. promovimento della costruzione legata alla pianificazione del territorio, 6. sentieri; c. diritti

politici;

d. assistenza internazionale in materia penale; e. circolazione stradale;

f.

diritto di cittadinanza; g. personale nel settore pubblico.

2

Nella misura in cui non è possibile collegare la vertenza ad un altro campo del diritto, la prima Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti diritti fondamentali: a. uguaglianza giuridica (art. 8 della Costituzione federale, Cost.5); b. protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede (art. 9 Cost.); c. diritto alla vita e alla libertà personale (art. 10 Cost.); d. protezione della sfera privata, diritto al matrimonio e alla famiglia, libertà d'opinione e d'informazione, libertà dei media (art. 13, 14, 16 e 17 Cost.); e. libertà artistica, libertà di riunione, libertà d'associazione (art. 21 a 23 Cost.); f.

garanzia della proprietà (art. 26 Cost.); g. garanzie procedurali generali, garanzia della via giudiziaria, procedura giudiziaria, privazione della libertà (art. 29 a 31 Cost.).

3

La prima Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia penale contro decisioni incidentali nell'ambito della procedura penale.

5 RS

101

Autorità giudiziarie federali 10

173.110.131

4

Essa tratta su azione conflitti di competenza tra autorità federali e cantonali (art. 120 cpv. 1 lett. a LTF) e le controversie di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF).


Art. 30

Seconda Corte di diritto pubblico (art. 22 LTF) 1

La seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: a. diritto degli stranieri; b. imposte e tributi; c. diritto pubblico economico e altri campi di diritto amministrativo, nella misura in cui essi non rientrino nella competenza di un'altra corte, segnatamente: 1. responsabilità dello Stato (senza le pretese risultanti dall'attività medica e dalle norme di procedura penale sulle indennità), 2. istruzione e formazione, 3. acquisto di fondi da parte di persone all'estero, 4. cinematografia, 5. protezione degli animali, 6. sovvenzioni, 7. concessioni e monopoli, 8. appalti pubblici,

9. energia (fornitura di acqua ed elettricità), 10. autorizzazioni a esercitare in materia di trasporti, 11. trasporti: strada, ferrovia, navigazione aerea, navigazione (eccettuate la pianificazione, l'espropriazione o la costruzione di impianti), 12. posta, 13. radio e televisione, 14. sanità e polizia delle derrate alimentari, 15. diritto pubblico del lavoro, 16. agricoltura, 17. caccia e pesca, 18. lotterie e giochi d'azzardo, 19. vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni, sulle borse, sui cartelli e sorveglianza dei prezzi, 20. commercio con l'estero, 21. libere professioni.

2

Nella misura in cui non è possibile collegare la vertenza ad un altro campo del diritto, la seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti diritti fondamentali:

Regolamento del Tribunale federale 11

173.110.131

a. protezione dei fanciulli e degli adolescenti (art. 11 Cost.6); b. libertà di credo e coscienza (art. 15 Cost.); c. libertà di lingua (art. 18 Cost.); d. diritto all'istruzione scolastica di base (art. 19 Cost.); e. libertà della scienza (art. 20 Cost.); f.

libertà di domicilio (art. 24 Cost.); g. libertà economica (art. 27 Cost.); h. libertà sindacale (art. 28 Cost.).

3

La seconda Corte di diritto pubblico tratta su azione le pretese di risarcimento del danno o di indennità di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c della legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità (art. 120 cpv. 1 lett. c LTF).


Art. 31

Prima Corte di diritto civile (art. 22 LTF) 1

La prima Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: a. diritto delle obbligazioni; b. contratto di assicurazione; c. responsabilità extracontrattuale (anche secondo leggi speciali); d. responsabilità dello Stato per attività medica; e. diritto privato della concorrenza; f. diritti immateriali;

g. arbitrati; h. tenuta dei registri e decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni nonché sull'assistenza giudiziaria in materia civile ai sensi dell'art. 72 capoverso 2 lettera b n. 1 e 2 LTF nei campi secondo le lettere a-g.

2

La prima Corte di diritto civile tratta su azione le controversie di diritto civile tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF) e i ricorsi in materia di diritto pubblico contro atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF) nel suo campo di competenza per materia.


Art. 32

Seconda Corte di diritto civile (art. 22 LTF) 1

La seconda Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

6 RS

101

7 RS

170.32

Autorità giudiziarie federali 12

173.110.131

a. Codice

civile:

1. diritto delle persone, 2. diritto di famiglia, 3. diritto delle successioni, 4. diritti reali;

b. diritto fondiario rurale; c. esecuzione e fallimenti; d. tenuta dei registri e decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni nonché sull'assistenza giudiziaria in materia civile ai sensi dell'art. 72 capoverso 2 lettera b LTF nei campi secondo le lettere a e c di questo capoverso.

2

La seconda Corte di diritto civile tratta su azione le controversie di diritto civile tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF) e i ricorsi in materia di diritto pubblico contro atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF) nel suo campo di competenza per materia.


Art. 33

Corte di diritto penale (art. 22 LTF) La Corte di diritto penale tratta i ricorsi in materia penale, i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: a. diritto penale materiale (inclusa l'esecuzione delle pene e delle misure); b. procedura penale (senza i ricorsi contro decisioni incidentali della procedura penale);

c. ricorsi contro decisioni finali di procedura penale (inclusi i non luogo a procedere).


Art. 34

Prima Corte di diritto sociale (art. 22 LTF) La prima Corte di diritto sociale tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: a. assicurazione per l'invalidità; b. prestazioni complementari;

c. assicurazione contro gli infortuni; d. assicurazione contro la disoccupazione; e. assicurazione sociale cantonale (in particolare assegni familiari e per i figli); f.

assegni familiari nell'agricoltura;

Regolamento del Tribunale federale 13

173.110.131

g. aiuto sociale e aiuto in situazioni di bisogno secondo l'art. 12 Cost.8; h. assicurazione militare.


Art. 35

Seconda Corte di diritto sociale (art. 22 LTF) La seconda Corte di diritto sociale tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: a. assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b. assicurazione per l'invalidità; c. indennità perdita di guadagno (inclusa la maternità); d. assicurazione malattie;

e. previdenza professionale (art. 73 e 74 della LF del 25 giu. 19829 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).

Capo 3: Delimitazioni e collaborazione

Art. 36

Delimitazione delle competenze (art. 22 LTF) 1

La questione di diritto preponderante determina l'attribuzione di un affare a una corte.

2

All'attribuzione regolamentare degli affari può essere derogato nel singolo caso ove la natura dell'affare e la sua connessione con altri affari lo giustifichino. In questi casi i presidenti delle corti interessate si accordano.

3

In caso di disaccordo tra le corti decide il presidente del Tribunale federale.

4

Rimane riservata la temporanea ridistribuzione di interi gruppi d'affari da parte della Commissione amministrativa per equilibrare la suddivisione del lavoro.


Art. 37

Corti riunite

(art. 23 LTF)

1

Il presidente della Conferenza dei presidenti presiede le corti riunite.

2

Egli designa un membro della Conferenza dei presidenti, che allestisce una relazione sulla questione di diritto da giudicare. Egli può designare ulteriori relatori.

3

Nelle corti riunite non è permesso astenersi dal voto. Il presidente partecipa alla votazione se fa parte di una corte interessata.

4

In caso di parità di voti è mantenuta la giurisprudenza esistente. Se la questione di diritto non è mai stata giudicata, è determinante il voto del presidente se egli partecipa alla votazione; altrimenti, la decisione gli spetta.

8 RS

101

9 RS

831.40

Autorità giudiziarie federali 14

173.110.131

5

La Conferenza dei presidenti regola la procedura delle corti riunite in una direttiva.

Capitolo 2: Cancellieri

Art. 38

Posizione e compiti (art. 24 LTF) 1

Ogni giudice ordinario ha diritto a che un cancelliere gli sia attribuito personalmente.

2

I cancellieri prestano, davanti alla corte, il giuramento di adempiere fedelmente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito da una promessa solenne.

3

Essi svolgono i seguenti compiti: a. Partecipano all'istruzione delle cause.

b. Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice.

c. Allestiscono il verbale delle udienze e delle sedute. d. Redigono le sentenze, le decisioni e le ordinanze del Tribunale.

e. Notificano per iscritto il dispositivo, se la sentenza è stata deliberata oralmente (art. 60 cpv. 2 LTF) o se la sentenza non può essere notificata immediatamente dopo essere stata pronunciata.

f. Sorvegliano la cancelleria nell'approntamento delle sentenze, decisioni, ordinanze e dei verbali che hanno redatto e che firmano nei casi previsti.

g. Adattano e anonimizzano le sentenze destinate alla pubblicazione o da consegnare a terzi.

h. Si sostituiscono e si aiutano vicendevolmente. i.

Adempiono altri compiti per le corti o per il Tribunale federale.

4

Il giudice dell'istruzione può autorizzare un cancelliere a firmare in nome del giudice una decisione d'istruzione.


Art. 39

Voto consultivo

(art. 24 cpv. 1 seconda frase LTF) I cancellieri possono esprimere il loro voto consultivo: a. nelle deliberazioni orali, dopo che i giudici si sono espressi una prima volta; b. nella procedura per circolazione degli atti, con osservazioni formulate durante la stesura del rapporto o, se non vi hanno partecipato, dopo che questo ha circolato presso i giudici.

Regolamento del Tribunale federale 15

173.110.131

Capitolo 3:

Collegio giudicante, procedura e funzionamento del Tribunale Capo 1: Collegio giudicante

Art. 40

Composizione del collegio giudicante (art. 20, 22 LTF) 1

Il presidente della corte competente compone il collegio giudicante.

2

Egli tiene conto, oltre che delle disposizioni legali imperative, in particolare dei seguenti criteri e circostanze: a. equilibrio del carico di lavoro dei giudici; a tal proposito prende in considerazione il carico di lavoro causato da altre funzioni (per esempio presidenza del Tribunale federale);

b. lingua; nella misura del possibile, la lingua materna del relatore corrisponde alla lingua del procedimento; c. partecipazione di entrambi i sessi, laddove opportuno per la natura del litigio;

d. conoscenze specifiche in un determinato campo; e. partecipazione a precedenti decisioni nella medesima materia; f.

assenze, in particolare malattia, vacanze, ecc.

3

Il presidente designa contemporaneamente al relatore gli altri giudici che compongono il collegio giudicante.

4

Cause connesse vengono di regola decise dal medesimo collegio giudicante.

5

Se un membro di una corte deve sedere con un'altra corte, il presidente di quest'ultima designa tale membro dopo averlo sentito e con l'accordo del presidente della corte a cui appartiene.


Art. 41

Sentenze di importanza fondamentale della seconda Corte di diritto sociale (art. 13, 18 cpv. 3, 20 cpv. 2 LTF) 1

Un membro della prima Corte di diritto sociale partecipa a turno alle sentenze di principio della seconda Corte di diritto sociale.

2

Questo turno segue l'anzianità e include tutti i membri della corte.


Art. 42

Trasparenza e controllo della composizione dei collegi giudicanti (art. 13 LTF) 1

Il segretario generale tiene una statistica sulla composizione dei collegi giudicanti secondo i criteri dell'articolo 40 capoverso 2 di questo regolamento. La Commissione amministrativa emana direttive sull'allestimento di questa statistica.

2

La statistica può essere consultata da tutti i giudici ordinari. Essa viene loro comunicata, per quanto attiene alla corte a cui appartengono, ogni tre mesi.

Autorità giudiziarie federali 16

173.110.131

3

La Commissione amministrativa allestisce annualmente per la Corte plenaria una relazione sul rispetto dell'articolo 40 capoverso 2 di questo regolamento.

Capo 2: Procedura e funzionamento del Tribunale

Art. 43

Preparazione delle sedute (art. 58 LTF) 1

I presidenti delle corti convocano alle sedute indicando l'ordine del giorno.

2

L'ordine del giorno viene di regola distribuito almeno sei giorni lavorativi prima della seduta.

3

Gli inserti degli affari da trattare debbono essere messi a disposizione dei giudici al più tardi dal momento della convocazione.


Art. 44

Ordine dei posti e deliberazione (art. 58 LTF) 1

Nelle sedute i giudici prendono posto a destra ed a sinistra del presidente, nell'ordine della loro anzianità di servizio; quelli eletti contemporaneamente, secondo la loro età.

2

Durante la deliberazione il presidente dà per primo la parola al relatore, poi agli altri giudici. Egli stesso prende la parola per ultimo.

3

Il giudice che intende fare una controproposta può presentarla immediatamente dopo che è stato esposto il rapporto.


Art. 45

Approvazione della motivazione della sentenza in caso di deliberazione (art. 58 LTF) Se una decisione viene presa in una deliberazione, la motivazione della sentenza viene messa in circolazione presso i giudici per approvazione prima di essere spedita.


Art. 46

Modifiche posteriori al dispositivo e alla motivazione della sentenza nella procedura di circolazione degli atti.

(art. 58 LTF)

1

Dopo la fine della circolazione possono essere effettuate modifiche al dispositivo e alla motivazione della sentenza unicamente con l'accordo di tutti i giudici coinvolti; sono riservate modifiche redazionali di poco conto.

2

In casi semplici o in caso di particolare urgenza, basta l'approvazione del relatore e del presidente.

3

A domanda di un giudice o del cancelliere, l'intero collegio giudicante decide sulle domande di modifica.

Regolamento del Tribunale federale 17

173.110.131


Art. 47

Notificazione delle sentenze, firma e sostituzione (art. 60 LTF) 1

Le sentenze e i dispositivi, nella misura in cui quest'ultimi vengono inviati, sono notificati per iscritto alle parti.

2

Le sentenze vengono firmate: a. dal presidente della corte o dal giudice che ha presieduto il collegio giudicante; e

b. dal

cancelliere.

3

I dispositivi vengono firmati dal cancelliere.

4

In caso di impedimento firmano il membro del collegio giudicante con la maggiore anzianità di servizio e il cancelliere con diritto di rappresentanza.


Art. 48

Tenuta (art. 59 LTF)

I giudici e i cancellieri partecipano alle sedute pubbliche del Tribunale in abito nero; ai dibattimenti, l'abito nero è d'obbligo pure per i rappresentanti delle parti.

Titolo 3: Amministrazione del Tribunale e Commissione di ricorso Capitolo 1: Segretariato generale e servizi

Art. 49

Segretario generale

(art. 26 LTF)

1

Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale compresi i servizi scientifici.

2

Rientrano segnatamente nella sua competenza: a. la preparazione del preventivo, del piano finanziario e del consuntivo per la Commissione amministrativa e il controllo delle finanze; b. la coordinazione e il controllo dei servizi scientifici e amministrativi; c. la gestione degli edifici (manutenzione, utilizzazione, costruzione, locazione) in collaborazione con i competenti servizi dell'amministrazione federale;

d. la

sicurezza;

e. l'emanazione di direttive e norme uniformi per l'allestimento e la conservazione degli incarti;

f. le pubblicazioni del Tribunale, l'informazione e le relazioni pubbliche in base al regolamento sulle informazioni nonché l'organizzazione di manifestazioni;

Autorità giudiziarie federali 18

173.110.131

g. l'emanazione di decisioni relative al personale secondo l'ordinanza del 27 agosto 200110 sul personale del Tribunale federale e la preparazione delle decisioni relative al personale di competenza della Commissione amministrativa; h. l'autenticazione di firme, di sentenze e di copie nonché di estratti da verbali e atti;

i. tutti gli altri affari che gli vengono attribuiti mediante ordinanza o regolamento o assegnati dagli organi direttivi.

3

Può delegare singole incombenze o settori ai quadri.


Art. 50

Sostituto (art. 15 cpv. 1 lett. f, 26 LTF) Il sostituto coadiuva il segretario generale e svolge i compiti assegnatigli.


Art. 51

Servizi (art. 25 cpv. 2 LTF)

1

In entrambe le ubicazioni del Tribunale federale vengono allestiti i necessari servizi scientifici e amministrativi.

2

I servizi vengono diretti in modo centralizzato dalla sede del Tribunale federale.


Art. 52

Firma (art. 13, 26 LTF)

1

In affari amministrativi che sono attribuiti al segretariato generale per disbrigo, il segretario generale firma da solo.

2

Egli può delegare la facoltà di firma per determinati affari ad altre persone.


Art. 53

Vigilanza sul personale (art. 26 LTF) Il segretario generale e i quadri sono responsabili per la vigilanza sul personale, nella misura in cui questa non competa ai presidenti delle corti.

10 RS

172.220.114

Regolamento del Tribunale federale 19

173.110.131

Capitolo 2: Commissione di ricorso

Art. 54

Composizione (art. 35 cpv. 1 LPers11, art. 28 cpv. 2 LTF) 1

La Commissione di ricorso è composta di tre giudici ordinari.

2

Con riferimento ai ricorsi previsti all'articolo 81 dell'ordinanza del 27 agosto 200112 sul personale del Tribunale federale la Commissione di ricorso è composta di tre giudici e di due rappresentanti nominati dal personale.

3

È presieduta dal giudice con la maggiore anzianità di servizio.


Art. 55

Competenza (art. 35 cpv. 1 LPers13, art. 13, 28 cpv. 2 LTF) La Commissione di ricorso decide sulle controversie previste dalle seguenti norme: a. articolo 81 dell'ordinanza del 27 agosto 200114 sul personale del Tribunale federale;

b. articolo 28 LTF e articolo 64 di questo regolamento concernenti il principio della trasparenza nell'amministrazione; c. articolo 16 dell'ordinanza del Tribunale federale del 27 settembre 199715 relativa all'applicazione della legge sull'archiviazione; d. articolo 19 delle direttive del 6 novembre 200616 concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale federale.


Art. 56

Procedura (art. 13 LTF)

La procedura di ricorso è retta dalla disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196817 sulla procedura amministrativa (art. 1 cpv. 2 lett. b e 44 segg.).

11 L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) 12 RS

172.220.114

13 L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) 14 RS

172.220.114

15 RS

152.21

16 RS 173.110.133 17 RS

172.021

Autorità giudiziarie federali 20

173.110.131

Titolo 4: Informazione

Art. 57

Principio (art. 27 LTF)

1

Il Tribunale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza con i seguenti mezzi:

a. raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero (raccolta ufficiale, DTF);

b. internet; c. messa a disposizione del pubblico delle sentenze; d. comunicazioni ai

media.

2

Informa i media in modo appropriato sugli affari correnti e su avvenimenti particolari.


Art. 58

Raccolta ufficiale

(art. 27 LTF)

1

Sentenze di importanza fondamentale vengono pubblicate nella raccolta ufficiale.

2

La corte competente decide la pubblicazione nella raccolta ufficiale.

3

La raccolta ufficiale viene resa accessibile con un repertorio.


Art. 59

Internet (art. 27 LTF)

1

In internet vengono pubblicate: a. tutte le decisioni della raccolta ufficiale; b. tutte le decisioni finali e parziali nonché le decisioni pregiudiziali ed incidentali indicate dal presidente della corte.

2

Il presidente della corte prende le misure appropriate per la protezione della personalità delle parti.


Art. 60

Messa a disposizione del pubblico (art. 59 cpv. 3 LTF) Il rubrum e il dispositivo di tutte le sentenze vengono messi a disposizione del pubblico in forma non anonimizzata per 30 giorni alla sede del Tribunale federale, nella misura in cui la legge non richieda un'anonimizzazione.


Art. 61

Media (art. 27 LTF)

1

Il segretario generale accredita per un periodo determinato, su domanda, le persone attive nei mass media che vogliono riferire sulla cronaca giudiziaria per i mass media che appaiono o hanno sede in Svizzera.

Regolamento del Tribunale federale 21

173.110.131

2

La Commissione amministrativa disciplina tramite direttive i particolari dell'accreditamento, le prestazioni del Tribunale federale e l'accesso all'informazione.

3

I comunicati stampa concernenti sentenze e altre decisioni vengono allestiti dal cancelliere in collaborazione con l'incaricato dei contatti con i media e approvati dal collegio giudicante di regola assieme alla redazione della sentenza.


Art. 62

Riprese e registrazioni (art. 59, 60 LTF) 1

Riprese e registrazioni sono vietate durante le udienze e le deliberazioni.

2

Chi presiede può permettere riprese e registrazioni all'inizio dell'udienza e al momento della pronunzia della sentenza.


Art. 63

Incaricato della comunicazione e dei contatti con i media (art. 27 LTF) L'incaricato della comunicazione e dei contatti con i media consiglia e coadiuva la presidenza e le corti nella comunicazione interna e esterna.


Art. 64

Principio di trasparenza (art. 28 LTF) 1

Il servizio competente per l'emanazione di un documento ufficiale amministrativo può garantire l'accesso al medesimo conformemente alla legge del 17 dicembre 200418 sulla trasparenza.

2

Di regola viene risposto oralmente a domande orali e per iscritto a domande scritte.

3

Se l'accesso a un documento dev'essere limitato, differito o negato, la domanda è trasmessa senza indugio al segretariato generale.

4

Non ha luogo alcuna procedura di conciliazione.

5

Il segretariato generale prende posizione sulle domande scritte tramite una decisione impugnabile ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa.

6

Autorità di ricorso è la Commissione di ricorso del Tribunale federale. La sua decisione è definitiva.

7

Consulente e responsabile per l'esecuzione della legge 17 dicembre 2004 sulla trasparenza ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza del 24 maggio 200620 sulla trasparenza è la persona incaricata della protezione dei dati del Tribunale federale. È pure di sua competenza la redazione del rapporto.

8

La riscossione degli emolumenti è retta dal regolamento del 31 marzo 200621 sulle tasse amministrative del Tribunale federale. Nella misura in cui quest'ultima non 18 RS

152.3

19 RS

172.021

20 RS

152.31

21 RS

173.110.210.2

Autorità giudiziarie federali 22

173.110.131

preveda alcuna disposizione, gli emolumenti vengono fissati secondo la tariffa degli emolumenti nell'allegato 1 dell'ordinanza 24 maggio 2006 sulla trasparenza.

9

Per il resto si applica per analogia l'ordinanza 24 maggio 2006 sulla trasparenza.

Titolo 5: Disposizioni finali

Art. 65

Abrogazione del diritto previgente I seguenti regolamenti sono abrogati: 1. Regolamento del 14 dicembre 197822 del Tribunale federale; 2. Regolamento del 16 novembre 199923 del Tribunale federale delle assicurazioni;

3. Regolamento del 22 febbraio 199324 delle attività accessorie dei membri del Tribunale federale;

4. Regolamento del 16 marzo 199325 delle attività accessorie dei membri del Tribunale federale delle assicurazioni.


Art. 66

Disposizioni transitorie

1

Le autorizzazioni per attività accessorie dei giudici ordinari accordate prima dell'entrata in vigore di questo regolamento rimangono valide.

2

Le attività accessorie incompatibili con il nuovo diritto devono essere terminate al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore di questo regolamento.


Art. 67

Entrata in

vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

22 [RU

1979 46, 1991 378, 1993 3165, 1994 80 294, 2000 2191, 2001 3258 art. 88 n. 1, 2004 2343, 2005 483] 23 [RU

1999 3019, 2001 965 3287 art. 13] 24 [RU

1993 1352]

25 [RU

1993 1355]