01.06.2023 - * / In vigore
23.01.2023 - 31.05.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.10.2021 - 30.06.2022
01.01.2021 - 30.09.2021
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2019 - 31.07.2020
01.01.2019 - 31.07.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.12.2017 - 31.12.2017
01.09.2017 - 30.11.2017
01.07.2017 - 31.08.2017
01.07.2016 - 30.06.2017
01.04.2014 - 30.06.2016
01.06.2008 - 31.03.2014
01.01.2007 - 31.05.2008
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Regolamento

del Tribunale amministrativo federale (RTAF) dell'11 dicembre 2006 (Stato 19 dicembre 2006) La direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale, visto l'articolo 3 capoverso 3 lettera a della legge federale del 18 marzo 20051
sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale, adotta il seguente regolamento: Capitolo 1: Organi di direzione

Art. 1

Corte plenaria

La Corte plenaria è competente per: a. l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale amministrativo federale (Tribunale), la ripartizione delle cause, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;

b. la nomina dei membri della Commissione amministrativa che non fanno parte della presidenza;

c. la nomina, su proposta della corte competente per le questioni riguardanti l'espropriazione, dei presidenti delle Commissioni federali di stima, dei loro sostituti e dei membri della Commissione superiore di stima di competenza del Tribunale amministrativo federale; d. la nomina dei membri del Comitato di conciliazione, che non ne fanno parte d'ufficio, e dei supplenti; e. le decisioni concernenti le modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo di carica; f.

l'adozione del rapporto di gestione; g. la costituzione delle Corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa; h. la proposta all'Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;

i. l'assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa; RU 2006 5287

1 [RU

2005 4603]

173.320.1

Autorità giudiziarie federali 2

173.320.1

j.

le decisioni concernenti l'adesione ad associazioni internazionali; k. altri compiti che le sono attribuite dalla legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF).


Art. 2

Convocazione e decisioni della Corte plenaria 1

Il presidente del Tribunale amministrativo federale convoca la Corte plenaria. La convocazione può essere chiesta: a. dalla Commissione amministrativa; b. da una corte; c. da almeno un quinto dei membri della Corte plenaria.

2

I membri della Corte plenaria sono convocati alle sedute per iscritto. La convocazione deve di regola pervenire loro almeno cinque giorni prima della seduta con l'indicazione delle trattande. L'eventuale documentazione va allegata o depositata per consultazione.

3

La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conformemente all'articolo 16 capoversi 2 e 3 e all'articolo 22 LTAF3. La decisione per circolazione degli atti è esclusa se una corte, o almeno un quinto dei membri della Corte plenaria, chiede la discussione di un affare.


Art. 3

Presidenza 1 Il presidente del Tribunale amministrativo federale è incaricato segnatamente di: a. rappresentare il Tribunale verso l'esterno; b. presiedere la Corte plenaria e la Commissione amministrativa; c. convocare la Corte plenaria e la Commissione amministrativa e decidere sull'attuazione della procedura per circolazione.

2

Il vicepresidente rappresenta e coadiuva il presidente e adempie con lui i compiti attribuiti alla presidenza.

3

Il presidente e il vicepresidente sono sgravati dall'attività giurisprudenziale, nella misura in cui lo richiedono le attività presidenziali.


Art. 4

Commissione amministrativa

1

La Commissione amministrativa è composta: a. dal presidente del Tribunale amministrativo federale; b. dal vicepresidente; e c. da altri tre giudici al massimo.

2 RS

173.32

3 RS

173.32

Reg. del Tribunale amministrativo federale 3

173.320.1

2

I membri della Commissione amministrativa non possono esercitare contemporaneamente anche la funzione di presidenti di una corte.

3

La Commissione amministrativa è competente per: a. adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell'Assemblea federale;

b. pianificare la gestione del volume del lavoro; c. decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, sempreché la legge o il presente regolamento non attribuisca tale competenza ad un'altra autorità; d. autorizzare i giudici a svolgere un'attività fuori del Tribunale; e. designare i giudici chiamati a prestare il proprio concorso in un'altra corte; f.

assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte formulate dalle corti medesime; g. prendere tutte le altre decisioni in materia di personale riguardanti i giudici o i cancellieri, riservato l'articolo 1 lettera d; h. assicurare un adeguato perfezionamento professionale del personale; i.

approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi; j.

esercitare la vigilanza sul segretario generale e sul suo sostituto; k. adottare le decisioni di principio riguardanti la registrazione, la gestione delle pratiche e l'archiviazione; l. approvare:

1. l'attribuzione dei giudici alle camere (art. 18 cpv. 2) e la nomina del secondo presidente di camera (art. 18 cpv. 3); 2. le direttive concernenti la ripartizione delle cause tra le camere (art. 19); 3. la chiave di riparto delle cause (art. 24 cpv. 3); m. svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non sono di competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti.

4

La Commissione amministrativa può delegare singoli affari al presidente, al segretariato generale o alle corti; la delegazione è esclusa nei casi di cui al capoverso 3 lettere a, c, d, f e j.

5

I membri della Commissione amministrativa sono sgravati dall'attività giurisprudenziale nella misura in cui lo richiedono i compiti direttivi che sono chiamati a svolgere.


Art. 5

Decisioni della Commissione amministrativa 1

La Commissione amministrativa rende le sue decisioni conformemente all'articolo 22 LTAF4.

4 RS

173.32

Autorità giudiziarie federali 4

173.320.1

2

Decide validamente se almeno tre membri partecipano alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti.


Art. 6

Collaborazione della Commissione amministrativa con altri organi 1

La Commissione amministrativa consulta preliminarmente la Conferenza dei presidenti e, se necessario, anche i collaboratori interessati, prima di prendere decisioni che riguardano la gestione del volume del lavoro, la composizione di tutte le corti o altre questioni rilevanti per l'insieme delle corti.

2

Se le decisioni non riguardano tutte le corti, la Commissione amministrativa consulta preliminarmente la corte o le corti coinvolte e, se necessario, anche i collaboratori interessati.


Art. 7

Conferenza dei

presidenti

1

La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Il presidente del Tribunale amministrativo federale può partecipare alle sedute con voto consultivo.

2

La Conferenza dei presidenti è segnatamente competente per: a. emanare direttive e regole uniformi per la procedura di circolazione, la redazione delle sentenze (citazioni, abbreviazioni e simili) e l'anonimizzazione delle sentenze medesime;

b. coordinare la giurisprudenza tra le corti, riservato l'articolo 25 LTAF5 (modifica della giurisprudenza e precedenti); se sono interessate soltanto singole corti, il coordinamento spetta ai rispettivi presidenti;

c. prendere posizione sui progetti di atti normativi; d. inoltrare alla Commissione amministrativa proposte riguardanti la ripartizione delle cause conformemente all'articolo 17 capoverso 4;

e. nominare i membri della Commissione di redazione.

3

La Conferenza dei presidenti si costituisce autonomamente. In caso d'impedimento di un membro, va prevista una supplenza (art. 20 cpv. 2 LTAF).

4

La Conferenza dei presidenti può delegare singoli affari a uno o più dei suoi membri o al segretariato generale.


Art. 8

Segretariato generale

1

Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, ivi inclusi i servizi scientifici. È competente per la preparazione e l'esecuzione delle decisioni dalla Corte plenaria, della Commissione amministrativa e della Conferenza dei presidenti.

Il segretario generale è segnatamente competente per: a. emanare direttive e regole uniformi, in particolare negli ambiti del personale, della registrazione, della gestione delle pratiche, della sicurezza e dell'archiviazione; 5 RS

173.32

Reg. del Tribunale amministrativo federale 5

173.320.1

b. provvedere alla gestione degli edifici (manutenzione, utilizzazione, costruzione, locazione);

c. preparare il consuntivo, il preventivo e il piano finanziario nonché controllare la gestione finanziaria;

d. informare e provvedere alle relazioni pubbliche conformemente al Regolamento dell'11 dicembre 20066 del Tribunale amministrativo federale concernente l'informazione;

e. preparare ed eseguire le decisioni in materia di personale che riguardano i giudici e i cancellieri del Tribunale; f.

prendere tutte le decisioni in materia di personale che riguardano il resto del personale del Tribunale; le corti vanno debitamente coinvolte nel processo decisionale; g. garantire la sicurezza; h. garantire adeguati servizi informatici; i.

svolgere tutti gli affari che gli sono trasmessi per il disbrigo dagli altri organi di direzione.

2

Il segretario generale partecipa alle sedute della Corte plenaria, della Commissione amministrativa e della Conferenza dei presidenti con voto consultivo e tiene il verbale.

3

Il sostituto coadiuva il segretario generale e svolge assieme a lui i compiti affidati al segretariato generale.


Art. 9

Comitato di conciliazione 1

Per la risoluzione di conflitti tra i giudici è costituito un Comitato di conciliazione.

Esso si compone:

a. del presidente del Tribunale amministrativo federale; b. di due altri membri; e c. di tre supplenti.

2

I membri e i supplenti sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di sei anni.

Essi non fanno parte della Commissione amministrativa e non presiedono una corte.

3

Il Comitato di conciliazione sente le parti nonché eventuali altre persone interessate dal conflitto. Esso può rivolgere raccomandazioni alle parti e sottoporre loro delle proposte di conciliazione.

4

Se la risoluzione di un conflitto richiede provvedimenti che rientrano nelle competenze della Corte plenaria o della Commissione amministrativa, il Comitato di conciliazione presenta la relativa proposta.

5

Il Comitato di conciliazione emana il regolamento riguardante la procedura e lo presenta per approvazione alla Corte plenaria.

6 RS

173.320.4

Autorità giudiziarie federali 6

173.320.1


Art. 10

Firme 1 Il presidente del Tribunale amministrativo federale e il segretario generale firmano collettivamente negli affari di competenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa.

2

Il presidente della Conferenza dei presidenti e il segretario generale firmano collettivamente negli affari di competenza della Conferenza dei presidenti medesima.

3

Il presidente del Tribunale amministrativo federale firma individualmente laddove l'affare è di sua esclusiva competenza.

4

Il segretario generale firma individualmente in tutti gli affari di natura amministrativa. Per determinati affari può delegare il diritto di firma ad altre persone.

Capitolo 2: Organizzazione dell'attività giudiziaria Sezione 1: Corti

Art. 11

Numero e composizione 1

Il Tribunale amministrativo federale consta di cinque corti.

2

Le corti sono composte dai giudici attribuiti loro dalla Corte plenaria.

3

La Commissione amministrativa può ordinare ai giudici di prestare il loro concorso in altre corti.


Art. 12

Costituzione 1 Su proposta della Commissione amministrativa, la Corte plenaria costituisce le corti per due anni e ne rende pubblica la composizione.

2

Le domande di trasferimento ad un'altra corte vanno indirizzate alla Commissione amministrativa. Quest'ultima invita le corti interessate ad esprimersi in merito.

3

Un trasferimento ad un'altra corte prima della scadenza del periodo di due anni è possibile soltanto se un posto è divenuto vacante o se la Commissione amministrativa lo reputa necessario per motivi importanti.


Art. 13

Posti vacanti

Il Tribunale amministrativo federale decide, prima della messa a concorso da parte della Commissione giudiziaria, se il posto di giudice divenuto vacante sia da occupare mediante un trasferimento interno. La procedura è retta dall'articolo 12.


Art. 14

Organizzazione Le corti si organizzano autonomamente nella misura in cui i compiti e l'organizzazione non siano definiti dalla LTAF7 o dal presente regolamento.

7 RS

173.32

Reg. del Tribunale amministrativo federale 7

173.320.1


Art. 15

Corti riunite

1

Nelle cause che devono essere giudicate da più corti riunite (art. 25 LTAF8), la presidenza è assunta dal presidente della corte con più anni di servizio, altrimenti dal più anziano di loro. Se tutte le corti sono interessate, la presidenza è assunta dal presidente del Tribunale amministrativo federale.

2

Il presidente designa un membro del Tribunale che allestisce un rapporto sulla questione di diritto da giudicare. È possibile designare un secondo relatore.

3

L'astensione è esclusa. In caso di parità di voti, quello del presidente è preponderante.


Art. 16

Competenze 1 La prima corte giudica le cause che riguardano principalmente le infrastrutture, l'ambiente, i tributi e il personale. Esercita la vigilanza sull'attività delle Commissioni di stima e dei loro presidenti.

2

La seconda corte giudica le cause che riguardano principalmente l'economia, la concorrenza e la formazione.

3

La terza corte giudica le cause che riguardano principalmente il diritto degli stranieri, le assicurazioni sociali e la sanità.

4

La quarta e la quinta corte giudicano le cause che riguardano il diritto d'asilo.

5

La ripartizione delle cause è regolata dettagliatamente nell'allegato.


Art. 17

Attribuzione ed equa ripartizione delle cause 1

L'attribuzione di una causa ad una corte è determinata dalla natura della questione di diritto preponderante per la risoluzione della medesima.

2

Può essere derogato all'attribuzione delle cause prevista dall'articolo 16 e relativo allegato, se ciò è giustificato dalla natura dell'affare, dalla sua connessione con altri o da un'equa suddivisione del volume del lavoro.

3

I presidenti delle corti s'intendono sull'attribuzione delle cause nei casi di cui al capoverso 1 e 2. In caso di disaccordo, decide il presidente del Tribunale amministrativo federale.

4

La Commissione amministrativa, su proposta della Conferenza dei presidenti, può ripartire temporaneamente anche interi gruppi di cause, in deroga all'articolo 16 e relativo allegato, allo scopo d'equilibrare il volume del lavoro.

8 RS

173.32

Autorità giudiziarie federali 8

173.320.1

Sezione 2: Camere

Art. 18

Numero e composizione 1

Le corti si compongono di due camere. Una suddivisione in più di due camere, o la rinuncia alla costituzione di camere, necessita dell'approvazione della Commissione amministrativa.

2

I giudici delle corti costituiscono le camere secondo l'articolo 19 LTAF9; la costituzione necessita dell'approvazione della Commissione amministrativa.

3

Il presidente di corte è parimenti presidente di una camera. Il secondo presidente della camera è scelto dai giudici della corte giusta l'articolo 20 LTAF; la sua nomina deve essere approvata dalla Commissione amministrativa.

4

La limitazione della durata della carica di un presidente di corte (art. 20 cpv. 3 LTAF) vale anche per i presidenti di camera. Allorquando uno di quest'ultimi è nominato presidente di corte, non è tenuto conto della durata della sua precedente carica di presidente di camera.

5

I presidenti di camera sono competenti per: a. ripartire le cause tra i giudici ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2; b. designare i collegi giudicanti nonché ordinare la composizione di cinque giudici;

c. ordinare un dibattimento pubblico; d. ordinare una deliberazione orale; e. ordinare una deliberazione pubblica; f.

assegnare dei compiti ai cancellieri.


Art. 19

Ripartizione delle cause 1

Le corti emanano direttive sulla ripartizione delle cause tra le camere.

2

Le direttive vanno sottoposte per approvazione alla Commissione amministrativa.

Sezione 3: Giudici

Art. 20

Grado d'occupazione

1

Il grado d'occupazione dei giudici è stabilito al momento dell'elezione da parte dell'Assemblea federale; in caso di modifica durante il periodo della carica, dalla Corte plenaria.

2

Una domanda di modifica del grado d'occupazione durante il periodo della carica va inoltrata alla corte alla quale il giudice è stato attribuito. Quest'ultima trasmette la 9 RS

173.32

Reg. del Tribunale amministrativo federale 9

173.320.1

domanda, con il suo preavviso, alla Commissione amministrativa a destinazione della Corte plenaria.

3

Non vi è alcun diritto alla modifica del grado d'occupazione.


Art. 21

Esercizio di un'attività al di fuori del Tribunale 1

I giudici che intendono esercitare un'attività al di fuori del Tribunale devono presentare una domanda d'autorizzazione alla propria corte.

2

La corte trasmette la domanda, con il proprio preavviso, alla Commissione amministrativa.

3

L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se l'attività, conto tenuto del tempo necessario al suo adempimento, non impedisce al giudice di dedicarsi pienamente ai suoi doveri d'ufficio. In ogni caso, devono essere rispettate le regole sull'incompatibilità (art. 6 LTAF10).

Sezione 4: Cancellieri

Art. 22

Compiti 1 I cancellieri adempiono i compiti previsti dall'articolo 26 capoversi 1 e 2 LTAF11.

2

Essi sono inoltre competenti per: a. tenere i verbali dei dibattimenti e delle deliberazioni; b. approntare e anonimizzare le sentenze destinate alla pubblicazione o ad essere consegnate a terzi;

c. comunicare per iscritto il dispositivo della sentenza nel caso di un dibattimento pubblico;

3

Il giudice dell'istruzione può autorizzare un cancelliere a firmare in suo nome una decisione incidentale d'importanza minore.

4

I presidenti delle corti possono conferire ai cancellieri compiti permanenti interni; è data loro segnatamente facoltà di designare fra i cancellieri un segretario presidenziale.


Art. 23

Attribuzioni e rapporti di subordinazione Le corti regolano l'attribuzione ed i rapporti di subordinazione dei cancellieri.

10 RS

173.32

11 RS

173.32

Autorità giudiziarie federali 10

173.320.1

Capitolo 3: Disbrigo delle cause e procedura

Art. 24

Ripartizione delle cause 1

I presidenti delle corti ripartiscono le cause tra le camere giusta l'articolo 19.

2

I presidenti di camera, nella misura in cui non assumano la direzione del procedimento, attribuiscono le cause ad un giudice ai fini dell'istruzione e dell'evasione.

3

L'attribuzione delle cause ai sensi del capoverso 2 è effettuata secondo una chiave di riparto stabilita in precedenza dalle corti medesime. Questa chiave di riparto è sottoposta alla Commissione amministrativa per approvazione. L'ordine d'entrata delle cause è decisivo per stabilire la chiave di riparto. Occorre inoltre tenere adeguatamente conto delle lingue ufficiali, del grado d'occupazione dei giudici, della mole di lavoro loro occasionata da compiti che sono chiamati a svolgere in seno ad organi del Tribunale, nonché di altri criteri come le competenze specifiche di una camera od eventuali impedimenti derivanti dalle norme sulla prevenzione.


Art. 25

Composizione dei collegi giudicanti 1

Se è stabilito che la causa non rientra nelle competenze del giudice unico, il presidente della camera designa il secondo e il terzo membro del collegio giudicante.

L'articolo 24 capoverso 3 si applica per analogia.

2

Fintanto che la sentenza non è stata pronunciata, ogni membro del collegio giudicante può chiedere che si giudichi nella composizione di cinque giudici. Il presidente della camera decide in merito a questa domanda, conformemente all'articolo 21 capoverso 2 LTAF12, dopo aver sentito il giudice dell'istruzione.

3

Il collegio giudicante di cinque giudici consta: a. dei tre membri del collegio giudicante ordinario; b. del presidente di camera competente, se non fa già parte del collegio giudicante ordinario;

c. del presidente della corte, se non fa già parte del collegio giudicante ordinario;

d. se necessario, di uno o due altri membri della corte, da designare secondo i criteri di cui all'articolo 24 capoverso 3.

4

Il giudice che presiede il collegio giudicante ne comunica la composizione alle parti, se l'urgenza della causa non lo esclude. Alle parti medesime è assegnato un breve termine per formulare una domanda di ricusazione.


Art. 26

Sentenze 1 Può essere giudicato mediante circolazione degli atti o deliberazione orale (art. 41 LTAF13).

12 RS

173.32

13 RS

173.32

Reg. del Tribunale amministrativo federale 11

173.320.1

2

Il giudice dell'istruzione dirige la procedura per circolazione degli atti.

3

Il presidente di corte o di camera, se fa parte del collegio giudicante, dirige i dibattimenti e le deliberazioni orali. Negli altri casi, la direzione spetta al giudice dell'istruzione.

4

Al termine di una deliberazione pubblica, il Tribunale comunica immediatamente alle parti il dispositivo della sentenza.


Art. 27

Approvazione della motivazione della sentenza 1

Se una sentenza è resa in procedura per circolazione degli atti, è possibile modificare la motivazione della sentenza soltanto con il consenso di tutti i giudici interessati, riservate le modifiche di carattere meramente redazionale.

2

Se una sentenza è pronunciata nell'ambito di una deliberazione, la motivazione scritta è messa in circolazione per approvazione presso i membri del collegio giudicante. Il capoverso 1 si applica per analogia.


Art. 28

Firma delle sentenze e delle decisioni 1

Il giudice che presiede il collegio giudicante, o il presidente di corte rispettivamente di camera allorquando fanno parte di detto collegio, firmano le sentenze. In caso d'impedimento, firma un altro membro del collegio giudicante.

2

Le decisioni del giudice unico (art. 23 LTAF14) sono firmate dal giudice che ha statuito e dal cancelliere. In caso d'impedimento del giudice, firma il presidente di corte, o di camera, rispettivamente un altro membro del Tribunale da questi designato.

3

Il giudice dell'istruzione firma le decisioni incidentali, riservato l'articolo 22 capoverso 3. In caso d'impedimento, firma il presidente di corte, o di camera, rispettivamente un altro membro del Tribunale da questi designato.


Art. 29

Tenuta I giudici, i cancellieri e i rappresentanti delle parti assistono alle udienze pubbliche del Tribunale in abito scuro e decoroso.


Art. 30

Riprese e registrazioni 1

Durante le udienze e le deliberazioni sono vietate le riprese e le registrazioni; restano riservate le pronunce pubbliche delle sentenze per le quali il giudice che presiede il collegio giudicante le ha autorizzate.

2

Il segretariato generale determina i locali all'interno dell'edificio del Tribunale che possono essere utilizzati per le riprese e le registrazioni. Per le riprese e le registrazioni al di fuori dei locali espressamente previsti a tal fine è necessaria un'autorizzazione del segretariato generale.

14 RS

173.32

Autorità giudiziarie federali 12

173.320.1

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 31

Disposizione transitoria dell'articolo 1 lettera b 1

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, i membri della direzione provvisoria del Tribunale, che non fanno parte della presidenza, assumono provvisoriamente la carica in seno alla Commissione amministrativa. L'assegnazione della carica deve essere approvata dalla Corte plenaria.

2

Durante il primo periodo di carica della Commissione amministrativa, agli ex membri della Direzione provvisoria non si applica l'articolo 4 capoverso 2 del presente regolamento.


Art. 32

Disposizione transitoria dell'articolo 12 L'attribuzione dei giudici alle Corti da parte della Commissione giudiziaria conformemente all'articolo 173 numero 5 della legge del 13 dicembre 200215 sul Parlamento (disposizione transitoria dell'art. 40a) è vincolante per i primi due anni dall'entrata in vigore della LTAF16. Sono fatti salvi trasferimenti per motivi rilevanti secondo l'articolo 12 capoverso 3.


Art. 33

Disposizione transitoria dell'articolo 24 È possibile derogare alla chiave di riparto di cui all'articolo 24 capoverso 3 per l'attribuzione delle cause che il Tribunale amministrativo federale riprende dalle commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o dai servizi dei ricorsi dei dipartimenti federali conformemente all'articolo 53 capoverso 2 LTAF17.


Art. 34

Entrata in

vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 RS

171.10

16 RS

173.32

17 RS

173.32

Reg. del Tribunale amministrativo federale 13

173.320.1

Allegato

(art. 16 cpv. 5)

Ripartizione delle cause 1 Prima

corte

La prima corte giudica le cause in materia di: responsabilità dello Stato e regresso;

- personale federale (inclusi i controlli di sicurezza delle persone e l'autorizzazione a perseguire penalmente il personale federale); protezione dei dati;

- politecnici

federali;

ginnastica e sport;

protezione della natura e del paesaggio;

- affari

militari;

- materiale

bellico;

protezione della popolazione e protezione civile;

- dogane; - tributi; - imposte; - alcol; - progetti riguardanti

infrastrutture;

pianificazione del territorio;

percorsi pedestri ed escursionistici;

- espropriazioni; - acque; - strade nazionali;

- energia;circolazione e trasporti;

protezione dell'ambiente e delle acque;

poste e telecomunicazioni;

radio e televisione;

- foreste; - caccia;

Autorità giudiziarie federali 14

173.320.1

- assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della prima corte);

rapporti di lavoro dei giudici e dei cancellieri del Tribunale penale federale.

2 Seconda

corte

La seconda corte giudica le cause in materia di: - acquisti

pubblici;

vigilanza sulle fondazioni;

registro di commercio e ragioni sociali;

proprietà intellettuale;

cartelli e sorveglianza dei prezzi;

- formazione

professionale;

promovimento delle scuole universitarie;

fondazione Pro Helvetia;

promovimento della ricerca;

protezione degli animali;

approvvigionamento economico del Paese;

società d'investimento in capitale di rischio;

legislazione sul lavoro;

promozione dell'alloggio, della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla proprietà;

agricoltura, regioni montane;

- epizoozie; - materiale edilizio;

turismo e aiuto agli investimenti;

lotterie, giochi d'azzardo e case da gioco, sempre che non si tratti di tributi;

accreditamento e designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione;

controllo dei metalli preziosi;

- esplosivi;commercio con l'estero (inclusa la promozione delle esportazioni);

Banca nazionale svizzera;

vigilanza sugli istituti di credito e sulle borse;

riciclaggio di denaro;

Reg. del Tribunale amministrativo federale 15

173.320.1

sorveglianza delle assicurazioni private;

- assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della seconda corte).

3 Terza

corte

1

La terza corte giudica le cause in materia di: - cittadinanza; - riconoscimento dell'apolidia;

diritto degli stranieri;

esercizio dei centri di registrazione;

garanzie e conteggi dei conti di garanzia;

assistenza ai sensi della legge del 26 giugno 199818 sull'asilo (LAsi);

rilascio di passaporti svizzeri all'estero;

documenti di viaggio per stranieri;

- archiviazione; - aiuto finanziario ai cittadini svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero;

collocamento in vista d'adozione;

ripartizione dei valori patrimoniali confiscati;

prestazioni della Confederazione per l'esecuzione delle pene e delle misure;

esami federali di maturità;

- cultura; - protezione dei

monumenti;

legislazione sulle armi;

formazione e perfezionamento delle professioni mediche;

- sostanze

terapeutiche;

stupefacenti, prodotti chimici, protezione contro le radiazioni, procreazione medicalmente assistita, derrate alimentari, lotta contro le malattie e le epidemie;

AVS/AI per persone domiciliate all'estero, previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, prestazioni collettive dell'AVS/AI;

assicurazione contro le malattie (incluso l'elenco delle specialità);

assicurazione contro gli infortuni;

18 RS

142.31

Autorità giudiziarie federali 16

173.320.1

assicurazione contro la disoccupazione;

assistenza ai sensi della legge federale del 21 marzo 197319 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero;

- assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della terza corte).

2

Alla terza corte sono inoltre attribuite tutte le cause che secondo il presente allegato non possono essere affidate a un'altra corte.

4

Quarta e quinta corte 1

La quarta e quinta corte giudicano le cause nell'ambito della legislazione in materia d'asilo, in quanto non sia competente la terza corte.

2

La quarta e la quinta corte sono, in particolare, competenti per: la revoca di un'ammissione provvisoria pronunciata nell'ambito della procedura d'asilo;

il diniego provvisorio d'entrata in Svizzera e l'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto;

- l'assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto di competenza della quarta e quinta corte).

3

Le cause sono ripartite, di norma, in egual numero tra le due corti secondo il principio della casualità, fatti salvi determinate esigenze linguistiche e accordi speciali tra le due corti.

19 RS

852.1