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748.411

Ordinanza
sul trasporto aereo

(OTrA)

del 17 agosto 2005 (Stato 1° novembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6a e 75 della legge federale del 21 dicembre 19481
sulla navigazione aerea;
in applicazione della Convenzione del 28 maggio 19992 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal)3,4

decreta:

1 RS 748.0

2 RS 0.748.411

3 La presente O tiene parimenti conto del Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso d'incidente, nell'edizione vincolante per la Svizzera secondo il numero 7 dell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68), del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, nell'edizione vincolante per la Svizzera secondo il numero 1 dell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo, e del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, nell'edizione vincolante per la Svizzera secondo il numero 7 dell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1 Sempre che non si applichi la Convenzione di Montreal, la presente ordinanza si applica ad ogni trasporto interno o internazionale di persone, bagagli o merci effettuato con aeromobile:

a.
a titolo oneroso;
b.
a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo titolare di un'autorizzazione di esercizio.
2 Il capoverso 1 si applica anche ai trasporti effettuati dalla Confederazione o da altre persone giuridiche di diritto pubblico. I trasporti interni effettuati dalla Confederazione non rientrano invece sotto la presente ordinanza.
3 Essa non si applica:
a.5
ai trasporti disciplinati dalla legislazione sul servizio postale, da accordi internazionali sul servizio postale o da accordi speciali conclusi fra La Posta svizzera e le imprese di trasporto aereo, ad eccezione dei trasporti di merci pericolose di cui all'articolo 16, compresa la formazione in tale ambito (artt. 16b e 16c);
b.
agli alianti da pendio e ai paracaduti.

4 Ai fini della presente ordinanza il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un'unica operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti. Il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).

Art. 2 Disposizioni complementari

Le seguenti disposizioni della Convenzione di Montreal si applicano al campo di applicazione della presente ordinanza:

a.
articoli 6, 10-16, 22 capoversi 4 e 6, 23, 25-27, 29, 30, 32, 36, 37 e 49-52;
b.
le disposizioni contenute negli articoli 9 capoverso 4, 19 capoverso 2 e 20 capoverso 4 della presente ordinanza.
Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a.
bagagli: i bagagli registrati e quelli non registrati;
b.
diritti speciali di prelievo: i diritti speciali di prelievo definiti dal Fondo monetario internazionale;
c.
merci: le merci, gli animali e i cadaveri;
d.
trasporto: il trasporto di persone, bagagli o merci effettuato mediante aeromobile; il trasporto dei passeggeri comprende il tempo tra l'inizio dell'imbarco sull'aeronave e la fine dello sbarco; il trasporto di bagagli o merci comprende il tempo tra il momento in cui il vettore li ha ricevuti per il trasporto e quello in cui li ha consegnati agli aventi diritto;
e.
trasporto internazionale: ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati o sul territorio di un solo Stato se uno scalo è previsto sul territorio di un altro Stato;
f.
trasporto interno: ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo sono situati in Svizzera o all'aeroporto di Basilea-Mulhouse senza scalo intermedio previsto all'estero;
g.
vettore: chiunque accetta di trasportare persone, bagagli o merci mediante aeromobile.
Art. 4 Condizioni di trasporto

1 Le condizioni di trasporto delle imprese svizzere di trasporto aereo titolari di una concessione sono soggette all'approvazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).6

2 Esse sono approvate se non sono in contraddizione con le disposizioni tassative del diritto svizzero e delle convenzioni internazionali cui la Svizzera è vincolata.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).

Sezione 2:
Documentazione e obblighi delle parti in materia di trasporto di passeggeri, bagagli e merci

Art. 5 Passeggeri e bagagli

1 Il vettore rilascia ai passeggeri:

a.
un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente:
1.
l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
2.
se i punti di partenza o di destinazione sono situati in Svizzera e se sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali;
b.
uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato.

2 Esso specifica per scritto in che misura è limitata la responsabilità del vettore per morte o lesioni personali, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio, come pure per ritardo.

3 Al posto dei titoli di trasporto stampati, il vettore può utilizzare supporti elettronici. In tal caso rilascia al passeggero, su richiesta di quest'ultimo, un documento scritto con le indicazioni menzionate al capoverso 1 lettera a.

4 L'inosservanza delle disposizioni di cui ai capoversi 1-3 non tange l'esistenza o la validità del contratto di trasporto.

Art. 6 Merci

1 Il mittente emette una lettera di trasporto aereo per il trasporto delle merci.

2 La lettera di trasporto aereo deve contenere:

a.
l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
b.
se i punti di partenza o di destinazione sono situati in Svizzera e se sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali;
c.
l'indicazione del peso complessivo della merce trasportata.

3 La lettera di trasporto aereo è emessa in tre esemplari originali:

a.
il primo originale è firmato dal mittente e porta l'indicazione «per il vet-tore»;
b.
il secondo originale è firmato dal mittente e dal vettore e porta l'indicazione «per il destinatario»;
c.
il terzo originale è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna la merce.
4 La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.
5 Al posto della lettera di trasporto aereo, il vettore può utilizzare supporti elettronici. In tal caso rilascia al mittente, su richiesta di quest'ultimo, una ricevuta di carico che permetta l'identificazione della spedizione e l'accesso alle indicazioni menzionate al capoverso 2.
6 Quando vi sono più colli:
a.
il vettore può chiedere al mittente di emettere lettere di trasporto aereo distinte;
b.
il mittente può chiedere al vettore di rilasciargli ricevute di carico distinte qualora vengano utilizzati supporti elettronici.

Sezione 3: Responsabilità del vettore e risarcimento per danni

Art. 7 Morte o lesione personale dei passeggeri

1 Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale di un passeggero a seguito di un incidente avvenuto a bordo dell'aeromobile oppure durante le operazioni di imbarco e di sbarco.

2 Il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità per i danni che non superano il valore di 128 821 diritti speciali di prelievo per passeggero.7

3 Il vettore non è responsabile dei danni che superano il valore di 128 821 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora provi che:8

a.
il danno non è dovuto alla negligenza o a un altro atto oppure omissione pregiudizievole del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati; o
b.
il danno è dovuto unicamente alla negligenza o a un altro atto oppure omissione pregiudizievole di terzi.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).

Art. 8 Distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli

1 Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati se il danno si è verificato a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati.

2 La responsabilità del vettore è esclusa se il danno deriva dalla natura o da un vizio proprio dei bagagli.

3 Se il vettore ammette di aver perso i bagagli oppure se i bagagli non giungono a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto.

4 Per i bagagli non consegnati e gli effetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.

5 La responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli e degli effetti personali è limitata alla somma di 1288 diritti speciali di prelievo per passeggero, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.9

6 Le disposizioni del capoverso 5 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto oppure di omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).

Art. 9 Distruzione, perdita o deterioramento della merce

1 Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento della merce se il danno si è verificato durante il trasporto aereo.

2 La responsabilità del vettore è limitata alla somma di 22 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un'eventuale tassa supplementare.10 In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.11

3 Il vettore non è responsabile se risulta che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva da uno o alcuni dei seguenti fatti:

a.
natura o vizio intrinseco della merce;
b.
imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;
c.
un evento bellico o un conflitto armato;
d.
un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce.

4 Il trasporto aereo ai sensi del capoverso 1 comprende il periodo nel corso del quale la merce si trova sotto la custodia del vettore. L'articolo 18 paragrafo 4 della Convenzione di Montreal si applica per analogia al periodo del trasporto.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 743).

Art. 10 Ritardo

1 Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci.

2 La responsabilità del vettore è limitata:

a.
alla somma di 5346 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di ritardo nel trasporto di passeggeri;
b.
alla somma di 1288 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di ritardo nel trasporto di bagagli, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un'eventuale tassa supplementare; in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del passeggero alla consegna a destinazione;
c.
alla somma di 22 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di ritardo nel trasporto di merci, a meno che al momento della consegna il mittente abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un'eventuale tassa supplementare; in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.12

3 Il vettore non è responsabile del danno dovuto a ritardo se dimostra che lui o i suoi dipendenti o incaricati hanno adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per evitare il danno oppure che non è stato loro possibile adottarle.

4 Le disposizioni del capoverso 2 lettere a e b non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni.

5 Sono riservate le disposizioni di diritto internazionale concernenti i ritardi nel trasporto aereo di passeggeri che si applicano in Svizzera.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).

Art. 11 Risarcimento e riparazione

1 In caso di decesso o di lesione corporale del passeggero la qualità di avente diritto, la forma e le modalità di calcolo del risarcimento e della riparazione sono determinate in base alle disposizioni del Codice delle obbligazioni13.

2 Se in caso di decesso o di lesione corporale dello stesso passeggero, parecchi aventi diritto possono pretendere il versamento di indennità per un importo complessivo superiore a 128 821 diritti speciali di prelievo, il giudice riduce le indennità in proporzione al rapporto fra questo valore massimo e l'importo complessivo.14

3 Per il calcolo della riparazione, in caso di danno materiale, sono applicabili a titolo complementare le disposizioni del Codice delle obbligazioni sul contratto di trasporto.

13 RS 220

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).

Art. 12 Liberazione dalla responsabilità

1 Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito.

2 Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione.

Art. 13 Termini per la presentazione di reclami

1 Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto.

2 In caso di danno ai bagagli registrati o alle merci, il destinatario deve, appena constatato il danno, presentare reclamo scritto al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro 14 giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce.

3 In caso di ritardo nella ricezione dei bagagli registrati o di merci, il destinatario deve presentare reclamo scritto al vettore entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.

4 In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest'ultimo.

Art. 14 Prescrizione

Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine di due anni a decorrere dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

Art. 15 Anticipi di pagamento

1 In caso di incidente aereo che provoca la morte o il ferimento del passeggero, il vettore provvede agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. Gli anticipi devono essere versati entro 15 giorni dall'identificazione delle persone fisiche che hanno diritto a un'indennità.

2 In caso di decesso l'anticipo non può essere inferiore alla somma di 16 000 diritti speciali di prelievo.

3 Gli anticipi non equivalgono a un riconoscimento della responsabilità. Essi possono essere dedotti dagli importi versati successivamente a titolo d'indennizzo.

4 Il presente articolo si applica anche al campo d'applicazione della Convenzione di Montreal.

Sezione 4: Casi particolari

Art. 16 Trasporto di merci pericolose

1 Per il trasporto aereo di merci pericolose su voli interni e internazionali sono direttamente applicabili le norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale recate nell'allegato 18 alla Convenzione del 7 dicembre 194415 relativa all'aviazione civile internazionale (Annesso 18 ICAO), nonché le prescrizioni tecniche pertinenti (Technical Instructions - T.I.)16. Sono fatte salve le deroghe notificate secondo l'articolo 38 di tale Convenzione.17

2 Il presente articolo si applica anche ai trasporti non commerciali effettuati a titolo gratuito.

3 In circostanze particolari l'UFAC18 può autorizzare eccezioni per particolari tipi di trasporti nel singolo caso e, se del caso, per una durata determinata. Per voli internazionali spetta alla richiedente procurarsi l'approvazione degli Stati da sorvolare.

4 L'approvazione dei modelli d'imballaggio e degli invii di materiali radioattivi ai sensi delle disposizioni menzionate al capoverso 1 è di competenza dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare.19

15 RS 0.748.0. Questo all. viene pubblicato nella RU e nella RS tramite rimando corrispondente. Può essere consultato gratuitamente all'indirizzo www.bazl.admin.ch > Temi > Basi legali, o acquistato presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999 rue de l'Université, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int).

16 Le norme e le prescrizioni tecniche non vengono pubblicate nella RU né nella RS. Possono essere consultate in lingua francese o inglese presso l'UFAC e i servizi d'informazione degli aeroporti nazionali; esse non sono tradotte né in tedesco né in italiano.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).

18 Nuova espr. giusta dal n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

19 Nuovo testo giusta il n. 21 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).

Art. 16b21 Programmi di addestramento e obbligo di approvazione

1 Il datore di lavoro del personale incaricato di attività volte a garantire la conformità del trasporto di merci pericolose ai requisiti di cui all'articolo 16 capoverso 1 deve definire un programma di addestramento e tenerlo aggiornato.

2 Il programma di addestramento deve comprendere i seguenti elementi:

a.
risultati dell'analisi del bisogno formativo;
b.
piano di addestramento;
c.
piano di valutazione;
d.
piano di misure per il monitoraggio dell'efficacia.

3 I programmi di addestramento delle seguenti imprese sono subordinati all'approvazione dell'UFAC:

a.
imprese soggette all'obbligo di approvazione ai sensi delle norme ORO.GEN.110 e NCO.GEN.140 del regolamento (UE) n. 965/201222;
b.
Designated Postal Operators (DPO) secondo Part 1, Chapter 4.7.2 delle T.I. dell'Annesso 18 ICAO.

21 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).

22 Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'edizione vincolante per la Svizzera secondo il numero 3 dell'allegato all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

Art. 16c23 Attestati di qualifica richiesti agli istruttori e agli esaminatori

1 Gli istruttori e gli esaminatori devono poter fornire attestati di qualifica per i seguenti ambiti:

a.
conoscenze specialistiche: attestato delle conoscenze specialistiche acquisite in materia di merci pericolose, almeno negli ambiti che sono oggetto della formazione o degli esami;
b.
esperienza professionale: attestato dell'esperienza maturata in una funzione direttamente correlata al trasporto di merci pericolose in un ambito aziendale oggetto della formazione o degli esami.

2 Gli istruttori devono inoltre sodsfare le seguenti condizioni:

a.
dimostrare di possedere conoscenze di didattica e metodologia;
b.
durata dell'esperienza professionale maturata: almeno 6 mesi negli ultimi cinque anni precedenti il primo corso di formazione da svolgere, ad eccezione degli istruttori che hanno lavorato già tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per un'impresa con sede o filiale in Svizzera e i cui corsi di formazione riguardano lo stesso ambito aziendale in cui hanno lavorato.

3 Le qualifiche sono valide per la seguente durata:

a.
qualifiche di cui al capoverso 1 lettera a e al capoverso 2 lettera a: 24 mesi;
b.
qualifiche di cui al capoverso 1 lettera b: nessun limite temporale, a condizione che l'interruzione dell'attività non superi i cinque anni consecutivi.

4 Per una prorog della validità delle qualifiche devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
per le qualifiche di cui al capoverso 1 lettera a:
1.
negli ultimi 24 mesi l'istruttore ha partecipato a un corso di formazione ricorrente o ha condotto almeno un corso di formazione negli ambiti che sono oggetto della formazione da fornire,
2.
negli ultimi 24 mesi l'esaminatore ha partecipato a un corso di formazione ricorrente o ha condotto almeno una valutazione negli ambiti che sono oggetto della valutazione da fornire;
b.
per le qualifiche di cui al capoverso 2 lettera a: negli ultimi 24 mesi l'istruttore ha fornito almeno una formazione.

5 In presenza di circostanze particolari l'UFAC può concedere in singoli casi e per un periodo di tempo limitato deroghe ai requisiti di cui ai capoversi 3 e 4.

6 Il datore di lavoro del personale di cui all'articolo 16b capoverso 1 è responsabile del rispetto dei requisiti di qualifica di cui ai capoversi 1-4 da parte degli istruttori e degli esaminatori.

23 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).

Art. 16d24 Obbligo di dichiarazione e controllo della dichiarazione

1 Le imprese con sede o filiale in Svizzera indicate come mittenti nella documentazione di trasporto delle merci pericolose di cui alla Part 5, Chapter 4 delle T.I. dell'Annesso 18 ICAO devono disporre di una dichiarazione.

2 La dichiarazione deve essere presentata all'UFAC da una persona dell'impresa con diritto di firma e deve contenere le seguenti informazioni:

a.
dati dell'impresa;
b.
numero di identificazione dell'impresa (numero IDI), come riportato nel registro IDI dell'Ufficio federale di statistica;
c.
contatti;
d.
informazioni sulle classi di merci pericolose da trasportare;
e.
dichiarazione di conformità ai requisiti di legge;
f.
consenso al trattamento e all'utilizzo dei dati; e
g.
dati sulla persona con diritto di firma.

3 Le imprese soggette all'obbligo di dichiarazione sono tenute ad aggiornare le informazioni di cui all'articolo 16d capoverso 2.

4 L'UFAC invita regolarmente le imprese che hanno presentato una dichiarazione a confermare i dati forniti. In mancanza di conferma, la validità della dichiarazione decade automaticamente entro un periodo di tempo comunicato dall'UFAC.

5 Se non è disponibile alcuna dichiarazione, il punto di accettazione merci deve respingere la spedizione di merci pericolose provenienti da imprese soggette all'obbligo di dichiarazione di cui al capoverso 1 al momento della procedura di accettazione merci, conformemente alla Part 7, Chapter 1 delle T.I. dell'Annesso 18 ICAO.

24 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023, ad eccezione del cpv. 5 in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2022 622).

Art. 16e25 Acquisizione, trattamento e utilizzo dei dati

1 Per adempiere al proprio dovere di sorveglianza, l'UFAC tratta i dati ricevuti ai sensi dell'articolo 16d capoverso 2, in particolare ai fini di:

a.
identificazione dei soggetti da sottoporre a vigilanza;
b.
controllo della dichiarazione ai sensi dell'articolo 16d capoverso 1.

2 L'UFAC può trasmettere ai punti di accettazione merci autorizzati i dati necessari per il controllo della dichiarazione.

3 Ai fini del controllo della dichiarazione, il punto di accettazione merci autorizzato può consultare ulteriori dati sulla base di quelli ricevuti in conformità al capoverso 2.

25 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).

Art. 17 Trasporto di animali

Per il trasporto di animali tra uno Stato estero e la Svizzera o in transito attraverso la Svizzera, sono riservate le disposizioni sulle epizoozie.

Art. 18 Trasporto di cadaveri

Per il trasporto di cadaveri tra uno Stato estero e la Svizzera o in transito attraverso la Svizzera, sono riservate le disposizioni della Convenzione internazionale del 10 febbraio 193726 concernente il trasporto dei cadaveri.

26 RS 0.818.61. Vedi anche l'Acc. del 26 ott. 1973 sulla traslazione delle salme (RS 0.818.62).

Art. 19 Trasporto intermodale

1 In caso di trasporto intermodale effettuato in parte per via aerea e in parte con l'impiego di qualsiasi altro mezzo di trasporto, le disposizioni della presente ordinanza si applicano unicamente al trasporto aereo.

2 Sono riservate le disposizioni della Convenzione di Montreal relative al trasporto intermodale delle merci.

Art. 20 Vettore contrattuale e vettore effettivo

1 Salvo disposizioni contrarie, la presente ordinanza si applica al vettore contrattuale per l'intero trasporto e al vettore effettivo per la parte di trasporto che effettua.

2 Per vettore contrattuale s'intende chiunque conclude un contratto di trasporto e, in base a un accordo, fa eseguire integralmente o in parte il trasporto da un altro vettore.

3 Per vettore effettivo si intende chiunque, in base a un accordo, esegue integralmente o in parte il trasporto per conto di un vettore contrattuale.

4 Sono riservate le disposizioni della Convenzione di Montreal relative al trasporto aereo effettuato da una persona diversa dal vettore contrattuale.

Sezione 5: Disposizioni finali

Disposizione transitoria della modifica del 14 maggio 200827

Le autorizzazioni di formazione della categoria 6 rilasciate dall'UFAC in virtù del diritto vigente prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 maggio 2008 mantengono la loro validità al più tardi fino al 30 settembre 2008.

Allegato

(art. 21)

Abrogazione e modifica del diritto previgente

I

Il regolamento di trasporto aereo del 3 ottobre 195228 (RTrA) è abrogato.

II