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172.220.141.1

Regolamento di previdenza
per gli impiegati e i beneficiari di rendite della
Cassa di previdenza della Confederazione

(RPIC)

del 15 giugno 2007 (Stato 7 febbraio 2024)

L'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPC),

visto l'articolo 32c capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001
sul personale federale,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giugno 20072 alla Cassa di previdenza della Confederazione.

2 Esso disciplina l'assicurazione contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità nel quadro della Cassa di previdenza della Confederazione.

Art. 23 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai datori di lavoro affiliati alla Cassa di previdenza della Confederazione, ai loro impiegati e beneficiari di rendite, alle persone che sono assicurate secondo il presente regolamento sulla base dell'articolo 3 capoverso 3 del regolamento di previdenza del 6 dicembre 20114 per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione, alle persone che continuano a essere affiliate secondo l'articolo 18d e alle persone a cui PUBLICA eroga prestazioni in seguito a divorzio.

3 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

4 RS 172.220.141.2

Art. 35 Piani previdenziali

1 Per i contributi di risparmio (art. 24), i contributi volontari di risparmio (art. 25) e i riscatti (art. 32) sono previsti i seguenti piani previdenziali:

a.
piano standard: per l'assicurazione delle persone impiegate fino alla classe di stipendio 23 compresa;
b.
piano per i quadri: per l'assicurazione delle persone impiegate a partire dalla classe di stipendio 24.

2 Gli impiegati di datori di lavoro che non disciplinano lo stipendio secondo l'OPers sono assicurati nel piano standard o nel piano per i quadri secondo l'ordinanza sul personale del datore di lavoro.6

5 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 25 nov. 2015, approvata dal CF il 3 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 1789).

6 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 19 giu. e dell'8 ott. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4749).

Art. 3a7 Piani previdenziali per le persone appartenenti a particolari categorie di personale

1 Fintanto che percepiscono contributi supplementari di risparmio dal datore di lavoro secondo l'articolo 3 OPPCPers, le persone appartenenti a particolari categorie di personale sono assicurate in un piano di previdenza ai sensi dell'allegato 6a.

2 Il versamento dei contributi di risparmio è retto dall'allegato 6a cifra I, in deroga all'articolo 24 capoverso 2.

3 Il versamento dei contributi volontari di risparmio è retto dall'allegato 6a cifra II, in deroga all'articolo 25 capoversi 1 e 2.8

3bis Le persone appartenenti a partire dal 1° maggio 2019 a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettera b numeri 1, 2 e 4 OPPCPers non possono versare contributi volontari di risparmio. Le altre persone appartenenti a queste categorie che non hanno né compiuto il 50° anno di età né prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020, a partire da tale data non possono versare contributi volontari di risparmio.9

3ter Le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 3 OPPCPers non possono versare contributi volontari di risparmio.10

4 Al riscatto si applica l'allegato 6a cifra III.

7 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 21 mag. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1783).

8 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 25 nov. 2015, approvata dal CF il 3 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 1789).

9 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 21 mar. 2019, approvata dal CF il 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1241).

10 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 21 mar. 2019, approvata dal CF il 10 apr. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1241).

Art. 411 Obiettivo di prestazioni ed età di riferimento

I modelli di calcolo alla base del presente regolamento si fondano sull'età di riferimento secondo l'articolo 13 della legge federale del 25 giugno 198212 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

11 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

12 RS 831.40

Art. 5 Abbreviazioni

Le abbreviazioni utilizzate nel presente regolamento figurano nell'allegato 7.

Art. 6 Unione domestica registrata

L'unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio. Le ripercussioni dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata sono equiparate a quelle del divorzio.

Art. 8 Interesse, interesse di mora

Nella misura in cui il presente regolamento non preveda altrimenti, i tassi di interesse applicabili sono stabiliti ogni anno dalla Commissione della cassa. I tassi di interesse figurano nell'allegato 1.

Art. 10 Obbligo di informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti

1 Le persone impiegate da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti hanno l'obbligo di informare in maniera veritiera su tutti i fatti concernenti le relazioni con PUBLICA e di presentare tutti i documenti necessari.13

2 Gli assicurati e i beneficiari di rendite che hanno diritto a prestazioni di PUBLICA o i loro superstiti devono in particolare comunicare per scritto, senza indugio:

a.
il matrimonio o il nuovo matrimonio nonché l'inizio di una convivenza ai sensi dell'articolo 45, nel caso del diritto a una rendita per coniugi o conviventi;
b.14
...
c.
la conclusione della formazione o il raggiungimento dell'abilità al lavoro di un figlio per il quale sussiste il diritto alla rendita per figli rispettivamente per orfani oltre il 18° anno di età;
d.
il decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita.

3 Gli assicurati e i beneficiari di rendite aventi diritto a prestazioni di invalidità di PUBLICA devono inoltre comunicare spontaneamente per scritto e senza indugio le prestazioni e i proventi computabili ai sensi dell'articolo 77 capoverso 1, le loro modifiche, nonché i cambiamenti del grado di invalidità e dell'entità della rendita.15

4 I diritti nei confronti di altre assicurazioni o di altri responsabili devono essere comunicati spontaneamente per scritto e senza indugio a PUBLICA.

13 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 mar., 7 mag. e 30 set. 2019, approvata dal CF il 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3447).

14 Abrogata dal n. I della Dec. dell'OPC del 13 set. 2022, approvata dal CF il 23 nov. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 748).

15 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2431).

Art. 11 Conseguenze della violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione

1 Le persone impiegate da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti devono compensare a PUBLICA i costi del maggior dispendio che risulta a PUBLICA da indicazioni omesse, inesatte o tardive. I dettagli sono stabiliti nel regolamento dei costi.

2 Si considera che gli obblighi di informazione e di comunicazione sono violati quando l'informazione o la comunicazione non sono fornite tempestivamente o nel caso di un rifiuto di fornire informazioni o comunicazioni.

3 Se la persona assicurata che ha presentato a PUBLICA una richiesta di versamento di prestazioni viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che le incombono, PUBLICA sospende gli accertamenti concernenti il diritto alle prestazioni e decide in merito a tale diritto soltanto ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie.

4 Se la persona assicurata o il beneficiario della rendita che ha diritto alle prestazioni di PUBLICA viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che gli incombono, PUBLICA sospende il pagamento delle prestazioni fino ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie.

5 Le prestazioni sono in ogni caso pagate soltanto se l'avente diritto ha fornito tutti i documenti necessari alla valutazione del diritto alla prestazione. In caso di presentazione tardiva di questi documenti le prestazioni sono pagate senza interesse.

Art. 12 Obbligo di informazione di PUBLICA, certificato di previdenza 16

1 All'atto della sua ammissione a PUBLICA la persona assicurata riceve un certificato di previdenza, nel quale figurano le indicazioni determinanti per la previdenza professionale dell'assicurato. Quest'ultimo riceve almeno una volta all'anno un certificato di previdenza.17

2 PUBLICA informa adeguatamente almeno una volta all'anno le persone assicurate in merito alla propria organizzazione e al proprio finanziamento nonché sulla composizione dell'organo paritetico.

16 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 19 giu. e dell'8 ott. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4749).

17 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 19 giu. e dell'8 ott. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4749).

Art. 13 Obbligo di comunicazione del datore di lavoro

1 Il datore di lavoro comunica a PUBLICA, entro i termini prescritti, le persone impiegate da assicurare nonché i dati indispensabili per la gestione della previdenza professionale, in particolare lo stipendio annuo determinante, il grado di occupazione, lo stato civile, la data del matrimonio come pure i dati rilevanti concernenti i figli per i quali sussiste un diritto alle prestazioni di cui agli articoli 41, 47 e 58. Il datore di lavoro è responsabile della completezza e dell'esattezza delle indicazioni.

2 In caso di comunicazione tardiva di una modifica, il rapporto di assicurazione della persona assicurata è rettificato in funzione del momento in cui la modifica si è effettivamente verificata.

Capitolo 2: Persone assicurate

Art. 14 Condizioni di ammissione nell'assicurazione

1 Le persone impiegate sono assicurate contro i rischi di decesso e di invalidità a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Esse sono anche assicurate per la vecchiaia a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età.

2 Sono assicurate anche le persone occupate a titolo accessorio presso un datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione e già assicurate obbligatoriamente per l'attività lucrativa principale.18

18 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

Art. 15 e 1619

19 Abrogati dal n. I della Dec. dell'OPC del 21 mar., 7 mag. e 30 set. 2019, approvata dal CF il 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3447).

Art. 1720 Persone non ammesse nell'assicurazione

Non sono ammesse nell'assicurazione di PUBLICA le persone impiegate:

a.
per le quali è stato costituito un contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi al massimo; è fatto salvo l'articolo 1k dell'ordinanza del 18 aprile 198421 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2);
b.
occupate soltanto a titolo accessorio da un datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione e che esercitano un'attività indipendente a titolo di professione principale;
c.
invalide nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della legge federale del 19 giugno 195922 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);
d.
che continuano ad essere affiliate provvisoriamente all'istituto di previdenza tenuto a versare loro prestazioni d'invalidità ai sensi dell'articolo 26a LPP23;
e.
che in quanto personale locale all'estero operano come personale non trasferibile del DFAE e per le quali il DFAE non è tenuto a versare contributi all'AVS;
f.
che hanno raggiunto l'età di riferimento; oppure
g.
che esercitano un'attività accessoria presso un datore di lavoro quale organo di direzione nominato o presso una commissione extraparlamentare, se sono già obbligatoriamente assicurate per l'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo di professione principale.

20 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

21 RS 831.411.1

22 RS 831.20

23 RS 831.40

Art. 18 Fine dell'assicurazione

1 L'assicurazione termina:

a.24
con la cessazione del rapporto di lavoro, sempreché in quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità e l'assicurazione non sia mantenuta secondo l'articolo 18d;
b. 25
al raggiungimento dell'età di riferimento26, fatto salvo l'articolo 18b;
c.27
...

2 Per quanto concerne i rischi di decesso e di invalidità l'interessato rimane assicurato presso PUBLICA per la durata di:

a.
un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro;
b.
al massimo dieci mesi dalla fine della continuazione del versamento dello stipendio conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro se il rapporto di lavoro si protrae; in caso di scioglimento contestato del rapporto di lavoro è fatto salvo l'articolo 10 dell'ordinanza del 31 agosto 198328 sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI).29

3 Nei casi di cui al capoverso 2 le prestazioni corrispondono a quelle che erano assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Se entro la scadenza prevista al capoverso 2 lettera a oppure b viene costituito un nuovo rapporto di previdenza, la competenza spetta al nuovo istituto di previdenza.30

24 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

25 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

26 Nuova espressione giusta il n. I cpv. 1 della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

27 Abrogata dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

28 RS 837.02

29 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 13 set. 2022, approvata dal CF il 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 748).

30 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 13 set. 2022, approvata dal CF il 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 748).

Art. 18b32 Mantenimento dell'assicurazione dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

1 Se dopo il raggiungimento dell'età di riferimento il rapporto di lavoro prosegue, su richiesta della persona assicurata la previdenza per la vecchiaia è mantenuta oppure la riscossione della prestazione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 13b LPP33 è differita, in entrambi i casi fino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età.

2 Se la riscossione della prestazione di vecchiaia è differita, l'avere di vecchiaia è rimunerato conformemente all'articolo 36b capoverso 2.

32 Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010 (FF 2010 8025). Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

33 RS 831.40

Art. 18c34 Mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante

1 Se dopo il compimento del 58° anno di età lo stipendio annuo determinante di un assicurato è ridotto al massimo della metà, su richiesta della persona assicurata la previdenza è mantenuta interamente o parzialmente al livello del precedente guadagno assicurato.

2 La previdenza è mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro. Tale copertura previdenziale cessa in ogni caso al raggiungimento dell'età di riferimento.35

34 Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

35 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

Art. 18d36 Mantenimento dell'assicurazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro o di comune intesa

1 Se, dopo il compimento del 58° anno di età e prima del raggiungimento dell'età di riferimento, il rapporto di lavoro di una persona assicurata è risolto dal datore di lavoro o di comune intesa, su richiesta della persona assicurata l'assicurazione è mantenuta secondo l'articolo 47a capoversi 2-6 LPP. La comunicazione relativa al mantenimento dell'assicurazione deve pervenire per scritto a PUBLICA entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

2 La persona assicurata deve pagare le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese e il premio di rischio per l'assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità. Se mantiene anche la previdenza, la persona assicurata deve pagare, oltre ai propri contributi di risparmio, i contributi di risparmio del datore di lavoro; può versare contributi di risparmio volontari.

3 Per il calcolo dei contributi di risparmio e del premio di rischio è determinante il guadagno assicurato nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Se mantiene la previdenza, la persona assicurata può chiedere che per il calcolo dei contributi di risparmio e del premio di rischio sia determinante la metà del precedente guadagno assicurato.

4 Per il rimanente la persona assicurata ha gli stessi diritti di chi è assicurato sulla base di un rapporto di lavoro in essere.

5 Il mantenimento dell'assicurazione termina al verificarsi dei rischi di decesso o di invalidità oppure al raggiungimento dell'età di riferimento. In caso di invalidità parziale, il guadagno assicurato è ridotto in misura corrispondente al diritto alla rendita di invalidità.

6 Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza prima del raggiungimento dell'età di riferimento, la prestazione di uscita è trasferita almeno fino a concorrenza dell'importo che può essere utilizzato per il riscatto di tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza.

7 Se dopo tale trasferimento almeno un terzo della prestazione di uscita resta presso PUBLICA, l'assicurazione è mantenuta. Il guadagno assicurato è ridotto in misura corrispondente alla prestazione di uscita trasferita.

8 Se, dopo il trasferimento, presso PUBLICA resta meno di un terzo della prestazione di uscita, l'assicurazione termina. La parte restante della prestazione di uscita è:

a.
versata come prestazione di vecchiaia alla persona assicurata se quest'ultima ha compiuto il 60° anno di età;
b.
trasferita a un istituto di libero passaggio se la persona assicurata non ha ancora compiuto il 60° anno di età.

9 Se l'assicurazione termina a seguito della disdetta da parte della persona assicurata o da parte di PUBLICA per il mancato pagamento di contributi, la prestazione di uscita è:

a.
versata come prestazione di vecchiaia alla persona assicurata se quest'ultima ha compiuto il 60° anno di età;
b.
trasferita a un istituto di libero passaggio se la persona assicurata non ha ancora compiuto il 60° anno di età.

36 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

Capitolo 3: Basi di calcolo

Art. 19 Stipendio annuo determinante

1 Il datore di lavoro stabilisce lo stipendio annuo determinante per l'assicurazione e lo comunica a PUBLICA.

2 I criteri decisivi per stabilire lo stipendio annuo determinante sono definiti dal datore di lavoro secondo principi uniformi per ogni categoria di assicurati e nell'osservanza delle disposizioni della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione.

3 Lo stipendio annuo determinante non può superare il reddito soggetto ai contributi AVS della persona assicurata. Sono fatti salvi gli articoli 18a e 18c.37

4 Il datore di lavoro può stabilire anticipatamente lo stipendio annuo determinante sulla base degli ultimi stipendi annui conosciuti. In questo caso devono essere prese in considerazione le modifiche già convenute per l'anno in corso. In caso di forti fluttuazioni del grado di occupazione o dell'entità dello stipendio, lo stipendio annuo determinante è stabilito forfetariamente in base allo stipendio medio del pertinente gruppo professionale.

5 In caso di forti fluttuazioni degli stipendi, l'obbligo contributivo è stabilito in base allo stipendio annuo determinate secondo il certificato di salario AVS. Fino al momento del conteggio definitivo il datore di lavoro deve versare acconti di contributi a PUBLICA.

6 Se la persona assicurata è impiegata da meno di un anno, è considerato stipendio annuo determinante lo stipendio che realizzerebbe in caso di occupazione durante l'anno intero.

7 Se la persona assicurata esercita più attività presso lo stesso datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione, per stabilire lo stipendio annuo determinante si considera l'intero stipendio realizzato.38

37 Nuovo testo del per. giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

38 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

Art. 20 Guadagno assicurato

1 Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell'importo di coordinamento.

2 L'importo di coordinamento corrisponde al 30 per cento dello stipendio annuo determinante, ma al massimo all'importo limite inferiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP.

3 Nel caso delle persone assicurate parzialmente invalide per il calcolo del guadagno assicurato si applica per analogia l'articolo 21.39

4 Il guadagno assicurato valido immediatamente prima della riduzione funge da base per il calcolo del guadagno assicurato massimo mantenuto.40

39 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

40 Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 2141 Occupazione a tempo parziale

Nel caso delle persone assicurate occupate a tempo parziale lo stipendio annuo determinante corrisponde allo stipendio che sarebbe realizzato in caso di occupazione al 100 per cento. Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell'importo di coordinamento e convertito nel grado di occupazione determinante per l'assicurazione.

41 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

Art. 22 Guadagno non assicurabile

Il reddito conseguito presso un datore di lavoro non affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione o realizzato tramite un'attività lucrativa indipendente non può essere assicurato presso PUBLICA.

Capitolo 4:
Contributi di risparmio, premio di rischio, prestazioni di uscita apportate e riscatto

Art. 24 Contributi di risparmio

1 I contributi di risparmio sono prelevati a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età. Sono graduati in funzione dell'età e costituiscono gli accrediti di vecchiaia.

2 Ai singoli piani previdenziali si applicano i seguenti contributi di risparmio:

a.
piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23:

Graduazione delle età (classe di contributo)

Contributo di risparmio dell'impiegato
(%)

Contributo di risparmio del datore di lavoro
(%)

Totale degli accrediti di vecchiaia
(%)

22-34

5,85

6,90

12,75

35-44

7,25

9,00

16,25

45-54

9,40

16,60

26,00

55-65

12,50

21,75

34,25

66-70

5,85

5,85

11,70

b.
piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24:

Graduazione delle età (classe di contributo)

Contributo di risparmio dell'impiegato
(%)

Contributo di risparmio del datore di lavoro
(%)

Totale degli accrediti di vecchiaia
(%)

22-34

5,95

6,80

12,75

35-44

7,25

9,00

16,25

45-54

9,70

19,20

28,90

55-65

12,80

24,30

37,10

66-70

5,95

5,95

11,90.42

3 L'età per determinare i contributi di risparmio e quindi gli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita della persona assicurata.

4 Il cambiamento della classe di contributo ai sensi del capoverso 1 è effettuato il 1° gennaio dell'anno in cui viene raggiunta la classe di età corrispondente.

5 ...43

42 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 mar., 7 mag. e 30 set. 2019, approvata dal CF il 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3447).

43 Abrogato dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 25 Contributo volontario di risparmio

1 La persona assicurata può versare contributi volontari di risparmio a titolo di complemento ai contributi di risparmio di cui all'articolo 24.

2 Nel caso di un'assicurazione nel piano standard è possibile optare tra i seguenti contributi volontari di risparmio:

Graduazione delle età (classe di contributo)

Contributo volontario di risparmio (%)

Variante 1

Contributo volontario di risparmio (%)

Variante 2

22-44

1,0

2,0

45-70

2,0

5,0.44

2bis Nel caso di un'assicurazione nel piano per i quadri è possibile optare tra i seguenti contributi volontari di risparmio:

Graduazione delle età (classe di contributo)

Contributo volontario di risparmio (%)

Variante 1

Contributo volontario di risparmio (%)

Variante 2

22-44

1,0

2,0

45-70

3,0

6,0.45

3 ...46

4 Il guadagno assicurato della persona assicurata costituisce la base per determinare il contributo volontario di risparmio.47

5 La persona assicurata comunica al datore di lavoro la decisione riguardante il versamento di contributi volontari di risparmio, la modifica della loro entità o la rinuncia completa a tale versamento. Il datore di lavoro comunica senza indugio a PUBLICA la decisione della persona assicurata.48

6 La mutazione ha di volta in volta effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.49

7 I contributi volontari di risparmio sono accreditati all'avere di risparmio speciale50 (art. 36a).51

44 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2431).

45 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2431).

46 Abrogato dal n. I della Dec. dell'OPC del 25 nov. 2015, approvata dal CF il 3 giu. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 1789).

47 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

48 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

49 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

50 Nuova espr. giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 mag. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1783). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

51 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

Art. 26 Premio di rischio

1 Per l'assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità è riscosso un premio di rischio.

2 Il premio di rischio è pagato dal datore di lavoro.

3 L'obbligo del pagamento del premio insorge con l'ammissione nell'assicurazione. Esso termina:

a.
con il decesso della persona assicurata;
b.
con la cessazione del rapporto di lavoro;
c.
con il raggiungimento dell'età di riferimento della persona assicurata;
d.
in caso di invalidità ai sensi dell'articolo 53.

4 Il premio di rischio non è pagato dal datore di lavoro:

a.
in caso di perdita di lavoro computabile secondo l'articolo 10 OADI52 in combinato disposto con l'articolo 18 capoverso 2 lettera b del presente regolamento;
b.
in caso di mantenimento dell'assicurazione secondo l'articolo 18d capoverso 2.53

52 RS 837.02

53 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020 (RU 2020 5903). Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 13 set. 2022, approvata dal CF il 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 748).

Art. 27 Pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio

1 I contributi di risparmio e il premio di rischio sono dovuti per intero dal datore di lavoro. Essi devono essere trasferiti ogni mese a PUBLICA. Il contributo di risparmio (art. 24 e 25) della persona assicurata è dedotto ogni mese dal suo stipendio.

2 In caso di mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d, i contributi di risparmio e il premio di rischio sono dovuti per intero dalla persona assicurata. Sono fatturati a quest'ultima mensilmente.54

54 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

Art. 28 Obbligo di pagare i contributi e i premi in caso di entrata o uscita nel corso del mese, di congedo non pagato, di riduzione dello stipendio annuo determinante e di decesso55

1 È dovuto l'intero contributo mensile se l'ammissione della persona assicurata nell'assicurazione avviene prima del 15 del mese. Se l'ammissione della persona assicurata avviene il 15 del mese o dopo, i contributi sono dovuti a contare dal 1° giorno del mese successivo.

2 Non è dovuto alcun contributo per il mese corrente se la persona assicurata esce prima del 15 del mese. Se l'uscita della persona assicurata avviene il 15 del mese o dopo, è dovuto l'intero contributo mensile.

3 La normativa ai sensi dei capoversi 1 e 2 si applica per analogia al congedo non pagato (art. 29) e al mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante (art. 29a).56

4 In caso di decesso della persona assicurata è dovuto il contributo per tutto il mese.

55 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

56 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 29 Congedo

1 Senza avviso contrario del datore di lavoro, durante un congedo non pagato o un congedo parzialmente pagato l'assicurazione rimane immutata almeno per due mesi.

2 La persona assicurata può mantenere l'assicurazione a contare dal terzo mese di congedo anche per i soli rischi di decesso e di invalidità. In questo caso l'avere di vecchiaia e un avere di risparmio speciale sono rimunerati sino alla fine del congedo (art. 36b).57

57 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

Art. 29a58 Contributi di risparmio e premio di rischio per il mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante

1 Se in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante la previdenza è mantenuta conformemente all'articolo 18c, la persona assicurata deve pagare, oltre ai propri contributi di risparmio, i contributi di risparmio del datore di lavoro e il premio di rischio (art. 24 e 26) ai fini del mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato.

2 Un'eventuale partecipazione finanziaria del datore di lavoro al mantenimento della previdenza avviene conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.

58 Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 30 Prestazioni di uscita apportate

Le prestazioni di uscita di altri istituti di previdenza e gli averi di istituti di libero passaggio devono essere trasferiti in caso di ammissione a PUBLICA. Essi sono integralmente accreditati all'avere di vecchiaia della persona assicurata.

Art. 3159

59 Abrogato dal n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

Art. 32 Riscatto

1 Fatto salvo il capoverso 4, il riscatto è possibile entro i limiti stabiliti dalla LPP, conformemente all'allegato 2. Sono determinanti l'età e il guadagno assicurato al momento del riscatto. Nel caso delle persone assicurate ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 (stipendio annuo) è determinante il guadagno assicurato medio mensile moltiplicato per dodici, calcolato al massimo sugli ultimi dodici mesi.

2 Nel quadro del capoverso 1 l'assicurato può liberamente stabilire, entro 90 giorni dall'ammissione nell'assicurazione, l'entità del primo riscatto. Trascorso questo termine l'importo minimo del riscatto ammonta a 2000 franchi. Se la somma residua possibile di riscatto è inferiore a 2000 franchi l'intero importo deve essere pagato in un solo versamento.60

2bis I riscatti sono accreditati all'avere di vecchiaia (art. 36) fino al rispettivo importo massimo. I riscatti superiori a tale importo sono invece accreditati a un avere di vecchiaia proveniente da contributi volontari di risparmio (art. 36a) fino al rispettivo importo massimo. Ogni importo eccedente viene rimborsato.61

3 I beneficiari di prestazioni di vecchiaia che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento e assumono un'attività presso un datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione possono riscattare le prestazioni regolamentari soltanto nella misura in cui queste superano la protezione previdenziale esistente prima dell'insorgere dell'evento di previdenza vecchiaia.62

4 I riscatti effettuati dopo l'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha determinato l'invalidità sono rimborsati (art. 57 cpv. 3).

5 Se si sono ottenuti prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, i riscatti possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di tali prelievi anticipati.63

60 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2069).

61 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

62 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

63 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

Art. 32a64 Riscatto per l'aumento della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento prima del raggiungimento dell'età di riferimento65

1 Al più presto quando presenta la domanda per percepire una rendita prima del raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata può aumentare mediante un riscatto la propria rendita di vecchiaia al massimo fino all'ammontare della propria rendita di invalidità assicurata. Per il calcolo della rendita di vecchiaia non si tiene conto di un eventuale avere proveniente dai contributi volontari di risparmio. Se la comunicazione di questo riscatto avviene meno di tre mesi prima del pensionamento, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento dei costi.

2 L'aumento della rendita di vecchiaia può essere effettuato solo mediante un pagamento diretto unico.

3 Se perviene a PUBLICA dopo il pensionamento della persona assicurata, l'importo pagato per finanziare l'aumento della rendita di vecchiaia è rimborsato.

64 Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

65 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 mar., 7 mag. e 30 set. 2019, approvata dal CF il 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3447).

Art. 32b66 Riscatto dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

1 Un riscatto dopo il raggiungimento dell'età di riferimento è consentito se la persona assicurata:67

a.
non ha effettuato il riscatto massimo possibile fino al raggiungimento dell'età di riferimento; e
b.68
al raggiungimento dell'età di riferimento ha mantenuto la previdenza per la vecchiaia o ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, in entrambi i casi ai sensi dell'articolo 18b.

2 Per il calcolo della somma di riscatto è determinante:

a.
il guadagno assicurato al raggiungimento dell'età di riferimento;
b.
i fattori applicabili secondo l'allegato 2; e
c.
l'avere di vecchiaia disponibile al momento del riscatto.

66 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 21 mar., 7 mag. e 30 set. 2019, approvata dal CF il 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3447).

67 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

68 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

Art. 33 Comunicazione dei riscatti alle autorità fiscali

1 Nel caso dei prelievi anticipati effettuati nel corso dei tre anni successivi al riscatto, PUBLICA comunica alle autorità fiscali, simultaneamente ai prelievi anticipati, anche i riscatti operati nel corso dei tre anni precedenti.69

2 Se la persona assicurata esce da PUBLICA nel corso dei tre anni successivi al riscatto e sussiste il diritto al pagamento in contanti della prestazione di uscita ai sensi dell'articolo 83, PUBLICA comunica alle autorità fiscali, simultaneamente al pagamento in contanti, anche i riscatti operati nel corso dei tre anni precedenti.70

69 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

70 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Capitolo 5: Misure di risanamento

Art. 34 Misure in caso di copertura insufficiente

1 Se dalla verifica attuariale risulta una copertura insufficiente ai sensi della LPP, l'organo paritetico attua misure di risanamento nell'osservanza delle disposizioni legali.71

2 L'organo paritetico può prelevare dai datori di lavoro, dalla persona assicurata e, entro i limiti dell'articolo 65d capoverso 3 lettera b LPP, dai beneficiari di rendite un contributo di risanamento limitato, sempreché altre misure non consentano di raggiungere l'obiettivo. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi della persona assicurata.

3 Il contributo di risanamento può essere prelevato soltanto con il consenso del datore di lavoro nella misura in cui serve a finanziare prestazioni sovraobbligatorie.

4 Il contributo di risanamento non è preso in considerazione per il calcolo della prestazione di uscita, delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e di decesso.

5 In caso di prelievo di un contributo di risanamento l'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione informa le persone assicurate e i beneficiari di rendite in merito:

a.
all'aliquota o all'importo;
b.
alla durata prevista;
c.
alla ripartizione tra datore di lavoro e assicurati;
d.
alle modalità di pagamento.

6 Se il prelievo di contributi di risanamento si rivela insufficiente, il tasso di interesse minimo sugli averi di vecchiaia LPP può essere ridotto al massimo dello 0,5 per cento per la durata della copertura insufficiente, ma al massimo per cinque anni.

7 In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzazione, oppure trasferire a questo conto risorse provenienti dalla riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro.

8 In caso di copertura insufficiente il versamento di un prelievo anticipato può essere limitato nel tempo e nell'importo oppure totalmente rifiutato se il prelievo anticipato è destinato al rimborso di mutui ipotecari. La limitazione o il rifiuto del pagamento è possibile soltanto per la durata della copertura insufficiente. L'organo paritetico deve comunicare la durata e l'entità della misura all'assicurato al quale viene limitato o rifiutato il versamento.

71 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

Art. 35 Pagamento dei contributi di risanamento

1 I contributi di risanamento che devono essere prestati dal datore di lavoro e dalle persone assicurate sono dovuti per intero dal datore di lavoro.

1bis In caso di differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia di cui all'articolo 18b o di mantenimento dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 18d, la persona assicurata deve pagare il proprio contributo di risanamento. Quest'ultimo è fatturato alla persona assicurata.72

2 La deduzione della quota di contributo è effettuata:

a.
mensilmente dallo stipendio delle persone assicurate;
b.
mensilmente dalla rendita dei beneficiari di rendite.

72 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020 (RU 2020 5903). Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

Capitolo 6: Prestazioni

Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia

Art. 36 Avere di vecchiaia

1 Per ogni persona assicurata è costituito un avere individuale di vecchiaia.

2 L'avere di vecchiaia è composto:

a.73
dagli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 e dell'allegato 6a cifra I;
b.
dalle prestazioni di uscita apportate ai sensi dell'articolo 30;
c.74
dagli importi che sono stati accreditati ai sensi dell'articolo 100 capoverso 1 in seguito a divorzio;
d.75
dai riscatti accreditati ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2bis;
dbis.76
dai riacquisti dopo un divorzio ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 terzo periodo;
e.77
dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni o dai versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza;
f.
da eventuali accrediti complementari;
g.
da riscatti eventualmente effettuati dal datore di lavoro;
h.
dagli interessi ai sensi dell'allegato 1.

3 Sono dedotti dall'avere di vecchiaia:

a.78
i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni o provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza, nella misura in cui questi non possano essere dedotti da un avere di risparmio speciale (art. 97 cpv. 1);
b.79
la quota di prestazione di uscita trasferita a favore del coniuge avente diritto in seguito a divorzio, sempreché questa non possa essere dedotta da un avere di risparmio speciale (art. 100 cpv. 2 primo periodo);
c.80
la quota dell'avere di vecchiaia convertita in una prestazione di vecchiaia a seguito di pensionamento parziale (art. 38).

4-8 ...81

73 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 mag. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1783).

74 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

75 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

76 Introdotta dal n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

77 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

78 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

79 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

80 Introdotta dal n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2069).

81 Abrogati dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 36a82 Avere di risparmio speciale

1 Per ogni persona assicurata che versa contributi volontari di risparmio ai sensi dell'articolo 25 o il cui datore di lavoro versa un contributo supplementare di risparmio secondo l'allegato 6a cifra I, è costituito un avere individuale di risparmio speciale.83

2 L'avere di risparmio speciale è composto:

a.
dai contributi volontari di risparmio ai sensi dell'articolo 25;
abis.84 dai contributi supplementari di risparmio del datore di lavoro secondo l'allegato 6a cifra I;
ater.85 dall'accredito unico ai sensi dell'articolo 9 OPPCPers;
b.
dai riscatti accreditati ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2bis;
bbis.86
dai riacquisti dopo un divorzio, ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 terzo periodo, sempreché non siano accreditati all'avere di vecchiaia;
c.
dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni e dai versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza, se non sono accreditati all'avere di vecchiaia;
d.
dagli interessi ai sensi dell'allegato 1.

3 Sono dedotti dall'avere di risparmio speciale:

a.
i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza (art. 97 cpv. 1);
b.87
la quota di prestazione di uscita trasferita a favore del coniuge avente diritto in seguito a divorzio (art. 100 cpv. 2 primo periodo);
c.
la quota dell'avere di risparmio speciale convertita in una prestazione di vecchiaia a seguito di pensionamento parziale (art. 38 cpv. 3);
d.88
la quota dell'avere di risparmio speciale riscossa come liquidazione in capitale in seguito a invalidità parziale (art. 55 cpv. 1 lett. b).

82 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

83 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 mag. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1783).

84 Introdotta dal n. I della Dec. dell'OPC del 21 mag. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1783).

85 Introdotta dal n. I della Dec. dell'OPC del 21 mag. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1783).

86 Introdotta dal n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

87 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

88 Introdotta dal n. I della Dec. dell'OPC del 21 mag. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1783).

Art. 36b89 Rimunerazione

1 Per l'anno in corso gli accrediti di vecchiaia sono conteggiati senza interesse nell'avere di vecchiaia.

2 A fine anno l'avere di vecchiaia rilevato alla fine dell'anno precedente è rimunerato con il tasso di interesse di cui all'allegato 1 numero 1. Eventuali accrediti sull'avere di vecchiaia di cui all'articolo 36 capoverso 2 lettere b-g sono rimunerati pro rata temporis con l'identico tasso di interesse.

3 Se è necessario un calcolo della prestazione di uscita, in particolare in caso di un evento di previdenza o di uscita, l'avere di vecchiaia rilevato alla fine dell'anno precedente è rimunerato pro rata temporis con il tasso di interesse di cui all'allegato 1 numero 2.

4 L'organo paritetico stabilisce alla fine di ogni anno i tassi di interesse per:

a.
la rimunerazione dell'avere di vecchiaia nell'anno in corso (all. 1 n. 1);
b.
la rimunerazione applicabile al calcolo della prestazione di uscita nell'anno successivo (all. 1 n. 2).

5 I capoversi 1-4 si applicano per analogia all'avere proveniente dai contributi volontari di risparmio.

89 Originario art. 36a. Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 37 Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia

1 Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce al più presto il 1° del mese successivo al compimento del 60° anno di età della persona assicurata, con la fine del rapporto di lavoro, e al più tardi il 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età.

2 Esso si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario della rendita decede.

3 Se ha diritto a una rendita di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro e non ha ancora compiuto il 70° anno di età, la persona assicurata può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non ha ancora raggiunto l'età di riferimento ed è annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione, può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio (art. 84).90

4 La persona assicurata deve chiedere per scritto a PUBLICA il trasferimento della prestazione di uscita al più tardi 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro91. Se la domanda è effettuata meno di 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro o dopo tale fine, i relativi costi amministrativi possono essere fatturati alla persona assicurata sempreché il regolamento dei costi lo preveda.

90 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

91 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 38 Pensionamento parziale

1 Se il suo stipendio viene ridotto, in una volta sola o in più volte, dopo il compimento del 60° anno di età, per ogni riduzione la persona assicurata ha diritto a una prestazione di vecchiaia. La quota della prestazione di vecchiaia anticipata non può superare di volta in volta la quota della riduzione dello stipendio.92

2 ...93

3 In caso di pensionamento parziale, l'avere di vecchiaia (art. 36) e un avere di risparmio speciale (art. 36a) sono convertiti proporzionalmente in una prestazione parziale di vecchiaia secondo l'articolo 39. Le quote residue dell'avere di vecchiaia e di un avere di risparmio speciale continuano a essere gestite. Il guadagno assicurato residuo è calcolato conformemente alle disposizioni sull'occupazione a tempo parziale (art. 21).94

4 L'articolo 37 capoversi 3 e 4 si applica per analogia se alla fine del rapporto di lavoro la persona assicurata ha diritto a una rendita parziale di vecchiaia e non ha ancora compiuto il 70° anno di età. È fatto salvo il mantenimento della previdenza di cui all'articolo 18c.95

92 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

93 Abrogato dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

94 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

95 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 39 Rendita di vecchiaia

1 Fatto salvo l'articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita.

2 L'importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell'avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell'articolo 36, aumentato di un avere di risparmio speciale (art. 36a) e moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l'età di pensionamento secondo l'allegato 3; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoversi 4 e 5.96

3 Il tasso di conversione è stabilito con precisione mensile.

96 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

Art. 40 Prelievo di capitale

1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97

1bis Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98

2 ...99

3 ...100

4 Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità.

5 Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta.

5bis Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101

6 Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22d LFLP.102

7 Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103

97 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

98 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

99 Abrogato dal n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

100 Abrogato dal n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

101 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2069).

102 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

103 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

Art. 41 Diritto alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia

1 I beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso.

2 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è sospeso.

Sezione 2: Prestazioni per superstiti

Art. 43 Principio

1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta:

a.105
era assicurata presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art. 18 lett. a LPP);
b.
in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP);
c.
è diventata invalida quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure
d.
riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si verificò il decesso (art. 18 lett. d LPP).

2 Un avere di risparmio speciale (art. 36a) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l'ordine seguente:106

a.
al coniuge superstite nonché ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani;
b.107
alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui ai sensi dell'articolo 45 capoverso 3 negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
c.
ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani;
d.
ai genitori;
e.
ai fratelli e sorelle;
f.
agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.108

3 La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.109

105 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

106 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

107 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 2 e 15 set. 2009, nonché del 20 ott. 2009, approvate dal CF l'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (FF 2009 7381).

108 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

109 Introdotto dalla Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi

1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:

a.
deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
b.110
ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
c.
percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.

2 Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:

a.
in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50;
b.
in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP.111

2bis Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest'ultima è computata nella rendita per coniugi.112

3 Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.

4 Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.

5 Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.113

110 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

111 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

112 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

113 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

Art. 45 Diritto alla rendita per conviventi

1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita, il convivente superstite ha diritto a una corrispondente rendita se non percepisce nessuna rendita per coniugi o nessuna rendita corrente per conviventi da un istituto del secondo pilastro in virtù di un altro caso di previdenza e se:

a.114
ha compiuto il 40° anno di età e ha ininterrottamente convissuto con la persona defunta almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso; oppure
b.
deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani conformemente al presente regolamento.

2 Il diritto alla rendita per conviventi sussiste soltanto se la convivenza è stata comunicata per scritto a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza. Tale contratto, debitamente firmato da entrambi i conviventi, deve essere inoltrato a PUBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita.

3 La convivenza ai sensi della presente disposizione è un'unione domestica analoga al matrimonio di persone non coniugate, di sesso diverso o identico, senza legami di parentela, la cui unione non è registrata secondo la LUD. Per convivenza si intende anche un'unione domestica analoga al matrimonio di persone affini, tra le quali non sussiste alcun impedimento al matrimonio.

4 Il diritto alla rendita per conviventi nasce con il decesso della personaassicurata o del beneficiario di rendita, al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell'assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. Il diritto deve essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dal decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita.

5 La durata della convivenza è computata in quella del matrimonio successivo conformemente alle condizioni del diritto alla rendita per coniugi di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera b, purché il contratto di convivenza, debitamente firmato da entrambi i conviventi, sia inoltrato a PUBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita.

6 La legittimazione al diritto è verificata soltanto al momento in cui esso viene fatto valere. Su richiesta di PUBLICA il convivente superstite deve fornire le indicazioni necessarie. Ne fanno segnatamente parte:

a.
la prova del Comune di domicilio con la quale si attesta il domicilio comune nel corso degli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita oppure la prova che negli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita sussisteva un'economia domestica comune;
b.
la conferma dello stato civile di entrambi i conviventi;
c.
informazioni concernenti i figli comuni;
d.
ulteriori documenti come sentenze di divorzio o decisioni in materia di rendita.

7 Il diritto si estingue:

a.
in caso di matrimonio, di inizio di una convivenza ai sensi del presente articolo o di decesso del convivente superstite;
b.
se il convivente superstite ha diritto a una rendita per coniugi in seguito al decesso del suo coniuge divorziato.

8 Se l'accertamento delle condizioni al diritto suscita dubbi, segnatamente se vengono fatti valere simultaneamente diritti in virtù dell'articolo 49 (capitale garantito in caso di decesso), PUBLICA può erogare le prestazioni soltanto quando gli accertamenti sono ultimati. Non è dovuto un interesse per l'erogazione posticipata delle prestazioni.

114 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

Art. 46 Entità della rendita per coniugi o conviventi

1 Le rendite annuali per coniugi o conviventi ammontano:

a.
al decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l'età di riferimento: a due terzi della rendita di invalidità assicurata;
b.
al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a due terzi della rendita corrente;
c.
al decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età di riferimento: a due terzi della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36.115

2 Se il coniuge o il convivente superstite è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni e se il matrimonio o la convivenza sono durati meno di 5 anni e se il superstite non deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio, la rendita è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato rispetto al quale il superstite avente diritto è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni.

3 La rendita per coniugi secondo l'articolo 44 capoverso 5 corrisponde al massimo all'importo della rendita per coniugi ai sensi della LPP. ...116

4 La rendita è ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni per superstiti dell'AVS, supera l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. Le rendite per superstiti dell'AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui queste superano un proprio diritto a una rendita di invalidità dell'AI o una rendita di vecchiaia dell'AVS.117

115 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

116 Per. abrogato dalla Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, con effetto dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

117 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

Art. 46a118 Prelievo di capitale al posto di una rendita per coniugi o conviventi

1 Le rendite per coniugi o conviventi di cui all'articolo 46 capoverso 1 lettere a e c possono essere percepite interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale. Questo si applica anche alle rendite per coniugi o conviventi secondo l'articolo 46 capoverso 1 lettera b, sempreché la persona defunta beneficiava di una rendita di invalidità.

2 Se desidera percepire la rendita per coniugi o conviventi interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale, l'avente diritto deve trasmettere a PUBLICA una corrispondente dichiarazione scritta e firmata di proprio pugno. Questa dichiarazione deve pervenire a PUBLICA al più tardi entro tre mesi dal decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita. Eventuali pagamenti della rendita sono dedotti dalla liquidazione in capitale.119

3 La liquidazione in capitale corrisponde al valore in contanti della rendita percepita come liquidazione in capitale.

4 Le rendite per coniugi o conviventi sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta.

5 Se il coniuge o il convivente superstite non ha ancora compiuto il 45° anno di età, la liquidazione in capitale è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato a partire dall'età dell'avente diritto al momento del decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di invalidità fino a raggiungere 45 anni. L'intera liquidazione in capitale corrisponde però almeno al capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50.120

118 Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

119 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

120 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2431).

Art. 46b121 Capitale supplementare garantito in caso di decesso

Se il capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50 supera il capitale di copertura necessario per la rendita di cui all'articolo 46 capoverso 1, la parte eccedente è versata all'avente diritto sotto forma di liquidazione unica in capitale secondo l'articolo 44 o 45.

121 Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 47 Diritto alla rendita per orfani

1 I figli di un assicurato o di un beneficiario di rendita defunto hanno diritto a una rendita per orfani.

2 Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.

3 Il diritto alla rendita per orfani sussiste finché il figlio ha compiuto il 18° anno di età. Esso sussiste inoltre fino al compimento del 25° anno di età se è comprovato che il figlio si trova ancora in formazione o è invalido nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI.

4 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso.

5 Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento la persona assicurata o il beneficiario della rendita doveva provvedere.

Art. 48 Entità della rendita per orfani

1 La rendita per orfani ammonta:

a.
al decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di invalidità assicurata;
b.
al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a un sesto della rendita corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 6 secondo periodo;
c.
al decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età di riferimento: a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36.122

2 Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani.

122 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso

1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell'ordine seguente:123

a.
le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata;
b.124
la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, sempreché adempia le condizioni del diritto di cui all'articolo 45 capoversi 2 e 3;
c.
i figli della persona assicurata;
d.
i genitori;
e.125
i fratelli e le sorelle.

2 Non sono aventi diritto le persone di cui al capoverso 1 lettere a e b che percepiscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza.126

3 Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.

4 Se entro il termine di un anno dal decesso della persona assicurata non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto alla Cassa di previdenza della Confederazione.127

123 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

124 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2069).

125 Introdotta dal n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

126 Nuovo testo giusta giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

127 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

Art. 50128 Entità del capitale garantito in caso di decesso

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).

128 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

Sezione 3: Prestazioni di invalidità

Art. 51 Invalidità

1 ...129

2 Ha diritto alle prestazioni di invalidità la persona assicurata che:

a.
ai sensi dell'AI, è invalida per almeno il 40 per cento ed era assicurata presso PUBLICA al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità (art. 23 lett. a LPP);
b.
in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 23 lett. b LPP); oppure
c.
è diventata invalida quando era minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 23 lett. c LPP).

3 È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

4 In caso di pensionamento prima del raggiungimento dell'età di riferimento il diritto alla rendita di invalidità è dato unicamente se l'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità è insorta prima del pensionamento.130

129 Abrogato dal n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

130 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

Art. 52131 Nascita del diritto e inizio del pagamento

1 Per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 26 cpv. 1 LPP).

2 Il pagamento delle prestazioni di invalidità presuppone una decisione dell'AI passata in giudicato. Esso inizia il primo giorno dopo l'estinzione del diritto della persona invalida alla continuazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.

131 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

Art. 52a132 Estinzione del diritto

1 Il diritto del beneficiario della rendita alle prestazioni di invalidità si estingue:

a.
in caso di decesso;
b.
nella misura in cui egli recupera la capacità al guadagno, fatto salvo l'articolo 52b capoversi 1 e 2; oppure
c.
al raggiungimento dell'età di riferimento.

2 Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento è erogata una rendita di vecchiaia al posto della rendita di invalidità. Tale rendita di vecchiaia non può essere prelevata sotto forma di capitale.

132 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

Art. 52b133 Diritto in caso di riduzione o soppressione della rendita AI

1 Se la rendita AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado di invalidità, il beneficiario della rendita continua per tre anni ad essere assicurato, alle stesse condizioni, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita AI egli abbia partecipato ai provvedimenti di reintegrazione o che la rendita AI gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione (art. 26a cpv. 1 LPP).

2 La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, fintanto che il beneficiario della rendita percepisce una prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI, anche se il termine di tre anni di cui al capoverso 1 non è ancora trascorso (art. 26a cpv. 2 LPP).

3 Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la rendita di invalidità viene ridotta fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, tuttavia solo nella misura in cui tale riduzione è compensata da un reddito supplementare del beneficiario della rendita (art. 26a cpv. 3 LPP).

4 Se una rendita dell'AI è ridotta o soppressa sulla base di un riesame ai sensi della lettera a delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI, il diritto alle prestazioni di invalidità si riduce o estingue nel momento in cui il beneficiario della rendita non percepisce alcuna rendita dell'AI o tale rendita è ridotta.

133 Introdotto dal n. I dalla Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

Art. 53 Esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio

1 Fintanto che il diritto alle prestazioni di invalidità sussiste, la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi di risparmio secondo l'articolo 24 e del premio di rischio secondo l'articolo 26 in misura corrispondente al diritto alla rendita.134

2 L'esenzione:

a.
è data a prescindere dal fatto che l'invalidità sia dovuta a infortunio o malattia;
b.
comprende anche gli aumenti futuri degli accrediti di vecchiaia dovuti all'età.

134 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

Art. 54 Avere di vecchiaia di una persona invalida

1 L'avere di vecchiaia di una persona invalida è ripartito in una parte attiva e in una parte passiva corrispondenti al diritto alla rendita.

2 Nella misura in cui la persona assicurata percepisce una rendita di invalidità, la parte passiva del suo avere di vecchiaia è aumentata in ragione degli accrediti annui di vecchiaia che le sarebbero stati accordati se non fosse divenuta invalida; è determinante in questo caso il guadagno assicurato al momento in cui è subentrata l'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità non sono prese in considerazione.135

3 Per il calcolo della rendita di vecchiaia è applicabile per analogia l'articolo 39.

4 In caso di reinserimento la prestazione di uscita corrisponde alla parte dell'avere di vecchiaia costituito secondo il capoverso 2 che diviene nuovamente attiva con la fine del diritto alla rendita di invalidità; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 3 primo periodo.136

135 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

136 Introdotto dalla Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 (FF 2009 2287). Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

Art. 55137 Trattamento di un avere proveniente da contributi volontari di risparmio in caso di invalidità

1 In caso di invalidità parziale l'avente diritto può disporre di un avere di risparmio speciale (art. 36a) nei seguenti modi:

a.
conservarlo a favore di un successivo aumento della rendita di vecchiaia (art. 39 cpv. 2); oppure
b.
riscuotere la parte corrispondente al diritto alla rendita parziale come liquidazione unica in capitale.

2 In caso di invalidità totale un avere di risparmio speciale è versato come liquidazione unica in capitale.

3 In caso di decesso un avere di risparmio speciale è versato conformemente all'articolo 43 capoverso 2.

Art. 56138 Entità del diritto a una rendita di invalidità

1 L'entità della rendita di invalidità dipende dal grado d'invalidità ai sensi della LAI139 e corrisponde a una quota percentuale dell'intera rendita di invalidità:

Grado d'invalidità ai sensi della LAI

Entità della rendita di invalidità

0-39 %

0,0 %

40 %

25,0 %

41 %

27,5 %

42 %

30,0 %

43 %

32,5 %

44 %

35,0 %

45 %

37,5 %

46 %

40,0 %

47 %

42,5 %

48 %

45,0 %

49 %

47,5 %

50-69 %

corrisponde al grado d'invalidità del 50-69 %

70-100 %

100 %

2 L'adeguamento dell'entità della rendita di invalidità presuppone una modificazione del grado d'invalidità ai sensi della LAI di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA140); è fatto salvo l'articolo 52b capoversi 1 e 2.

137 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

138 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

139 RS 831.20

140 RS 830.1

Art. 57 Calcolo della rendita di invalidità

1 Le prestazioni di invalidità sono calcolate secondo il tasso di conversione applicabile all'età di riferimento141 (all. 3). Fatto salvo l'articolo 100 capoverso 3 in caso di divorzio, sono computati come avere di vecchiaia:142

a.
l'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 che la persona assicurata ha acquisito fino alla nascita del diritto alla prestazione di invalidità; e
b.
la somma degli accrediti di vecchiaia secondo l'articolo 24 a contare dalla nascita del diritto alla prestazione di invalidità fino al raggiungimento dell'età di riferimento. È determinante ai fini dell'entità degli accrediti di vecchiaia il guadagno assicurato al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità non sono prese in considerazione.143

2 L'avere di vecchiaia e gli accrediti di vecchiaia sono rimunerati con un interesse del due per cento. Si applica l'articolo 36b capoversi 1 e 2.144

3 Nel calcolo dell'avere di vecchiaia secondo il capoverso 1 non sono presi in considerazione i riscatti effettuati dopo l'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità. Tali riscatti sono rimborsati.145

4 La prestazione di invalidità non deve superare il 60 per cento del guadagno assicurato al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità non sono prese in considerazione.146

5 Se il diritto a una rendita di invalidità nasce nel corso di un congedo non pagato o di un congedo parzialmente pagato, l'ultimo guadagno assicurato prima dell'inizio del congedo è determinante per il calcolo della rendita di invalidità.

6 Per il calcolo delle rendite per superstiti secondo gli articoli 46 capoverso 1 lettera a e 48 capoverso 1 lettera a sono determinanti il guadagno assicurato e l'avere di vecchiaia al momento del decesso.

141 Nuova espressione giusta il n. I cpv. 2 della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774). Correzione del 7 feb. 2024 (RU 2024 59). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

142 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

143 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

144 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

145 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 19 giu. e dell'8 ott. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4749).

146 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 58 Diritto alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità

1 I beneficiari di una rendita di invalidità hanno diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso.

2 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità è sospeso.

Capitolo 7: Rendita transitoria e piano sociale148

148 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

Art. 60 Diritto

1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita transitoria, corrispondente al grado di pensionamento, dall'inizio della rendita di vecchiaia fino all'età di riferimento.149

2 La persona assicurata deve comunicare a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima dell'inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, se intende percepire una mezza rendita transitoria, una rendita transitoria intera o nessuna rendita transitoria.

3 Il datore di lavoro e la persona assicurata devono accreditare a PUBLICA, al più tardi prima dell'inizio del diritto alla rendita, le loro quote di finanziamento della rendita transitoria effettivamente richiesta, stabilite dalle disposizioni del diritto del lavoro.

4 La persona assicurata comunica a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, secondo quali dei principi di calcolo seguenti intende finanziare la propria quota:150

a.151
con una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia alla quale ha diritto ai sensi dell'articolo 39 (all. 4, cifra I);
b.
con il riscatto della riduzione ai sensi della lettera a (all. 4 cifra II); oppure
c.152
con una riduzione a vita, a contare dal raggiungimento dell'età di riferimento, della rendita di vecchiaia e delle prestazioni ad essa connesse, alle quali ha diritto ai sensi dell'articolo 39 (all. 5, cifra I).153

4bis Se la comunicazione della persona assicurata perviene a PUBLICA meno di tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento delle spese.154

5 In caso di decesso prima del raggiungimento dell'età di riferimento155 di un beneficiario della rendita che ha optato a favore del finanziamento secondo il capoverso 4 lettera c, le prestazioni per superstiti sono ridotte sotto il profilo attuariale (all. 5 cifra II).156

6 Chi percepisce la rendita di vecchiaia come capitale può esigere la rendita transitoria soltanto se riscatta la riduzione ai sensi del capoverso 4 lettera b.157

149 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

150 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

151 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

152 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

153 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

154 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

155 Nuova espressione giusta il n. I cpv. 3 della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774). Correzione del 7 feb. 2024 (RU 2024 59). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

156 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

157 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

Art. 61 Entità della rendita transitoria

1 La rendita transitoria corrisponde all'importo massimo della mezza rendita o della rendita intera AVS, ponderata in funzione del grado medio di occupazione.

2 I datori di lavoro comunicano a PUBLICA il grado medio di occupazione tre mesi prima dell'uscita per motivi di età della persona assicurata.

Art. 62 e 63158

158 Abrogati dal n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

Art. 64159 Prestazioni del piano sociale160

1 Se il rapporto di lavoro con una persona assicurata cessa conformemente alle disposizioni di diritto del lavoro secondo il piano sociale, nasce il diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia e a una rendita transitoria ai sensi dell'articolo 61 finanziata integralmente dal datore di lavoro.

2 Se al momento della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia ha compiuto il 60° anno di età, ma non ancora il 63°, la persona assicurata riceve la rendita di vecchiaia che le spetterebbe in caso di pensionamento al compimento del 63° anno di età. Sono computati come avere di vecchiaia:

a.
l'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36 che la persona assicurata ha acquisito fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia;
b.
la somma degli accrediti di vecchiaia secondo l'articolo 24 a contare dalla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia fino al compimento del 63° anno di età. Ai fini dell'entità degli accrediti di vecchiaia è determinante il guadagno assicurato immediatamente prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia; e
c.161
l'interesse annuo del due per cento dalla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia fino al compimento del 63° anno di età; l'articolo 36b capoversi 1 e 2 si applica per analogia.

3 Se ha compiuto il 63° anno di età nel momento in cui è nato il diritto alle prestazioni di vecchiaia, la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 39.

4 Un avere di risparmio speciale può essere impiegato per aumentare la rendita di vecchiaia stabilita nei capoversi 2 e 3. L'avere di vecchiaia e un avere di risparmio speciale possono essere prelevati sotto forma di liquidazione unica in capitale in applicazione dell'articolo 40.

5 Il datore di lavoro trasferisce a PUBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento della rendita di vecchiaia di cui al capoverso 2 e della rendita transitoria.162

159 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 ott. 2014, approvata dal CF il 5 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4569).

160 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

161 Introdotta dal n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

162 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

Capitolo 8: Disposizioni comuni concernenti le prestazioni

Art. 65 Limitazione dei diritti

1 I diritti che vanno oltre il presente regolamento, in particolare i diritti a risorse non vincolate della Cassa di previdenza della Confederazione o di PUBLICA, non possono essere fatti valere nell'ambito dell'assicurazione secondo il presente regolamento. Sono fatte salve le disposizioni sulla liquidazione parziale.

2 In caso di uscita di un datore di lavoro o di un'unità amministrativa da PUBLICA o da una cassa di previdenza oppure in caso di cambiamento di statuto (art. 32f LPers) la procedura nonché i diritti delle persone assicurate e dei beneficiari di rendite sono retti dalle disposizioni legali e dal regolamento di liquidazione parziale.

Art. 66 Erogazione delle prestazioni come liquidazione in capitale

1 Al posto delle rendite PUBLICA eroga una liquidazione in capitale stabilita secondo le basi attuariali di PUBLICA ogni volta che:

a.
la rendita di vecchiaia è inferiore al 10 per cento o la rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è inferiore al due per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 34 LAVS;
b.
la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è inferiore al 6 per cento o la rendita per orfani è inferiore al due per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 34 LAVS;
c.163
la rendita di invalidità è inferiore al dieci per cento o la rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità è inferiore al due per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 LAVS.

2 Con il pagamento del capitale si estinguono tutti gli altri diritti della persona assicurata o dei suoi superstiti nei confronti di PUBLICA, in particolare i diritti a eventuali futuri adeguamenti legali o volontari all'evoluzione dei prezzi nonché alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità.

163 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

Art. 67 Rapporto con le prestazioni legali

Se per la persona assicurata obbligatoriamente in virtù della LPP le prestazioni secondo il presente regolamento sono inferiori alle prestazioni secondo la LPP, sono versate queste ultime prestazioni.

Art. 68 Prestazioni dopo l'uscita da PUBLICA

1 Se PUBLICA rimane competente per il caso di previdenza dopo l'uscita dalla stessa, le prestazioni sono rette dalle disposizioni regolamentari valide al momento della nascita del diritto.

2 Se le condizioni della prestazione mutano dopo la prima assegnazione della stessa, i diritti alle prestazioni sono valutati in funzione delle disposizioni valide al momento della nuova valutazione del diritto.

Art. 69 Obbligo di prestazione anticipata di PUBLICA

Se PUBLICA è tenuta a fornire una prestazione anticipata perché l'istituto di previdenza al quale compete la fornitura della prestazione non è ancora stato designato e perché l'avente diritto era assicurato da ultimo presso PUBLICA (art. 26 cpv. 4 LPP), il diritto è limitato alle prestazioni minime LPP. Se risulta a posteriori che PUBLICA non era tenuta a fornire la prestazione, gli importi anticipati sono reclamati con interesse all'istituto di previdenza tenuto a fornire la prestazione.

Art. 70 Pagamento delle prestazioni

1 Le prestazioni di PUBLICA sono versate sul conto bancario o postale designato dall'avente diritto. Tutti i versamenti sono effettuati esclusivamente su un unico conto. I costi dovuti al versamento su un conto estero possono essere addossati alla persona assicurata. Il versamento viene effettuato in ogni caso in franchi svizzeri.

2 Le prestazioni ricorrenti di PUBLICA sono trasferite nel corso dei primi dieci giorni del mese.

3 Le prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale sono pagate entro 30 giorni dalla nascita del diritto alla prestazione.

4 La prestazione è versata integralmente per il mese in cui nasce o si estingue il diritto.

Art. 71 Rettifica di prestazioni

1 PUBLICA provvede alla rettifica se risulta a posteriori che una prestazione è stata fissata in maniera inesatta.

2 Se ha fornito una prestazione di rendita troppo bassa, PUBLICA procede immediatamente al pagamento delle prestazioni arretrate in seguito alla rettifica senza interesse. Se PUBLICA è posta in mora, paga gli interessi di mora secondo l'allegato 1.164

164 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

Art. 72 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente

1 Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve restituirla con interesse (all. 1 n. 4).165

2 Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte a chiedere la restituzione. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.

165 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 73 Prescrizione

1 La prescrizione dei diritti alle prestazioni è retta dall'articolo 41 LPP.

2 La prescrizione dei diritti di restituzione è retta dall'articolo 35a LPP.

Art. 74 Certificato di vita

1 PUBLICA può vincolare il pagamento della prestazione di rendita a un certificato di vita.

2 Gli aventi diritto con domicilio all'estero ricevono ogni anno un formulario corrispondente. Se questo non è rinviato interamente compilato a PUBLICA entro il termine impartito, il pagamento della rendita è sospeso senza altra comunicazione.

Art. 75 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Le rendite di vecchiaia, per i superstiti e di invalidità sono adeguate all'evoluzione dei prezzi entro i limiti delle possibilità finanziarie della Cassa di previdenza della Confederazione. L'organo paritetico decide ogni anno se e in quale misura le rendite sono adeguate. La decisione è spiegata nel rapporto annuale. È fatto salvo l'articolo 36 capoverso 1 LPP.

Art. 76 Riduzione, revoca, rifiuto di prestazioni di rischio

1 PUBLICA può ridurre le sue prestazioni in maniera corrispondente se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha provocato il decesso o l'invalidità per colpa grave o si è opposto a un provvedimento d'integrazione dell'AI.

2 Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle prestazioni. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.

Art. 77166 Sovraindennizzo

1 Per il calcolo del sovraindennizzo si applicano gli articoli 34a LPP, 24, 24a e 25 OPP 2. In deroga all'articolo 34a capoverso 1 LPP, le prestazioni per superstiti, di invalidità e di invalidità professionale di PUBLICA unitamente alle altre prestazioni di medesimo genere e destinazione nonché a ulteriori proventi computabili non possono superare il 100 per cento del guadagno presumibilmente perso.

2 Se dopo il raggiungimento dell'età di riferimento viene versata una rendita di vecchiaia in luogo di una rendita di invalidità o di invalidità professionale, essa è trattata come una rendita di invalidità o di invalidità professionale.

3 Nei proventi computabili di cui al capoverso 1 rientra anche la parte dell'avere di risparmio speciale riscossa come liquidazione unica in capitale ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 oppure ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettera b o capoverso 2 che corrisponde ai contributi supplementari di risparmio del datore di lavoro secondo l'articolo 36a capoverso 2 lettera abis e all'accredito unico secondo l'articolo 36a capoverso 2 lettera ater.

4 Si tiene conto globalmente delle prestazioni per superstiti di PUBLICA e degli altri proventi dei superstiti computabili a titolo complementare ai sensi del capoverso 3 e dell'articolo 24 OPP 2. Le liquidazioni uniche in capitale sono convertite in rendite equivalenti dal profilo attuariale. La riduzione è effettuata in maniera proporzionale sulle singole rendite.

5 La quota di prestazioni non pagate a motivo del sovraindennizzo è devoluta alla Cassa di previdenza della Confederazione.

6 Nei casi di rigore PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle prestazioni. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.

166 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2431).

Art. 78 Diritti nei confronti di terzi responsabili

Al momento dell'evento assicurato PUBLICA subentra, fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di altri beneficiari ai sensi dell'articolo 49 nei confronti di terzi responsabili di detto evento.

Art. 79 Prestazioni volontarie nei casi di rigore

1 In speciali casi di rigore la Commissione della cassa può, su richiesta motivata della persona assicurata e del beneficiario della rendita, accordare l'erogazione di una prestazione non espressamente prevista dal presente regolamento, ma corrispondente allo scopo previdenziale di PUBLICA.

2 La Commissione della Cassa disciplina in un regolamento per i casi di rigore i dettagli concernenti la definizione del caso di rigore, l'entità e la durata della prestazione.

Capitolo 9: Prestazioni di uscita

Art. 80 Diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età

Non è dato diritto a una prestazione di uscita se il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età, salvo se la persona assicurata ha apportato una prestazione di uscita a PUBLICA. In questo caso la persona assicurata ha diritto alla prestazione di uscita apportata, compreso l'interesse (all. 1 n. 5).167

167 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 82 Forma di ottenimento della protezione previdenziale

1 La prestazione di uscita della persona assicurata è trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro se la persona assicurata conclude un nuovo rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età.

2 Non appena è a conoscenza dell'uscita della persona assicurata, PUBLICA lo invita a fornirle le indicazioni necessarie al trasferimento della prestazione di uscita.

3 PUBLICA informa gli assicurati che non concludono un nuovo rapporto di lavoro in merito alle possibilità di conservare la protezione previdenziale ed esige da parte loro le informazioni corrispondenti. Gli assicurati devono comunicare a PUBLICA in quale forma ammessa (polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio) intendono conservare la loro protezione previdenziale. La loro prestazione di uscita può essere trasferita al massimo a due istituti di libero passaggio.

4 In assenza di comunicazione da parte della persona assicurata, PUBLICA trasferisce la prestazione di uscita alla fondazione dell'istituto collettore, al più presto dopo un termine di sei mesi e al più tardi dopo due anni.

5 La rimunerazione della prestazione di uscita è retta dall'articolo 2 capoversi 3 e 4 LFLP (all. 1 n. 6).169

6 Se la persona assicurata riduce il suo grado di occupazione senza che subentri un evento di previdenza, la totalità dell'avere di vecchiaia risparmiato fino a quel momento rimane presso PUBLICA. Entro il termine di tre mesi dalla riduzione del grado di occupazione la persona assicurata può nondimeno fare valere per scritto il trasferimento della quota di avere di vecchiaia corrispondente a tale riduzione. Al trasferimento di questa quota si applicano per analogia i capoversi 1 e 3. È fatto salvo il mantenimento della previdenza di cui all'articolo 18c per gli assicurati che hanno compiuto il 58° anno di età ma che non hanno ancora compiuto il 60° anno di età. Nel caso di riduzioni del grado di occupazione dopo il compimento del 60° anno di età si applica l'articolo 84°a.170

169 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

170 Quarto e quinto per. introdotti dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 83 Pagamento in contanti

1 La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se:

a.
lascia definitivamente la Svizzera e non si stabilisce nel Principato del Liechtenstein; è fatto salvo il capoverso 4;
b.171
inizia un'attività lucrativa indipendente in Svizzera e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria; oppure
c.
la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo che ha versato.

2 La persona assicurata deve fornire la prova dell'esistenza di un motivo di pagamento in contanti. Deve in particolare esibire:

a.
una conferma del controllo degli abitanti in caso di partenza definitiva dalla Svizzera;
b.
una conferma della cassa di compensazione AVS in caso di inizio di un'attività lucrativa indipendente.

3 In caso di dubbio PUBLICA può esigere ulteriori prove.

4 La persona assicurata non può esigere un pagamento in contanti pari all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 15 LPP, acquisito fino al momento dell'uscita da PUBLICA, se trasferisce il proprio domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e sottostà ulteriormente in detto Stato all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e dei rischi di decesso e di invalidità.

5 ...172

6 Nel caso degli assicurati coniugati il pagamento in contanti della prestazione di uscita presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità.

7 Sono fatte salve eventuali limitazioni legali di pagamento se negli ultimi tre anni precedenti il pagamento in contanti la persona assicurata ha effettuato un riscatto per migliorare la propria protezione previdenziale.

171 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

172 Abrogato dal n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

Art. 84 Diritto in caso di cessazione intera o parziale del rapporto di lavoro dopo il compimento del 60° anno di età173

1 Se per motivi diversi dal decesso e dall'invalidità il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa interamente o parzialmente dopo il compimento del 60° anno di età (art. 37 cpv. 3 e art. 38 cpv. 4), la persona assicurata può optare tra:

a.
il trasferimento della prestazione di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro;
b.
il prelievo delle prestazioni di vecchiaia; oppure
c.174
il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio, se è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione.

2 Gli assicurati che hanno raggiunto l'età di riferimento possono chiedere il trasferimento della prestazione di uscita di cui al capoverso 1 lettera a solo se sono ammessi nell'assicurazione secondo il regolamento dell'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro e la loro previdenza è protratta secondo l'articolo 33b LPP175 o differiscono la riscossione della prestazione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 13b LPP. 176

173 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

174 Introdotta dalla Dec. dell'OPC del 2 e 15 set. 2009, nonché del 20 ott. 2009, approvate dal CF l'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (FF 2009 7381).

175 RS 831.40

176 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

Art. 84a177 Diritto in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante dopo il compimento del 60° anno di età

Se per motivi diversi dall'invalidità il suo stipendio annuo determinante si riduce dopo il compimento del 60° anno di età, la persona assicurata può optare, oltre alle possibilità di cui all'articolo 84, tra:178

a.
il mantenimento presso PUBLICA dell'avere di vecchiaia risparmiato fino a quel momento;
b.179
il mantenimento della previdenza secondo le condizioni dell'articolo 18c.

177 Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

178 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

179 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

Art. 85 Calcolo

1 La prestazione di uscita è calcolata in base all'articolo 15 LFLP (diritti nel primato dei contributi) e corrisponde alla somma dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36 disponibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro e dell'eventuale avere di risparmio speciale ai sensi dell'articolo 36a. In ogni caso sussiste almeno il diritto alla prestazione di uscita secondo l'articolo 17 LFLP o all'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP, qualora quest'ultimo superi la prestazione di uscita secondo l'articolo 17 LFLP.180

2 Deduzione fatta dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni, del ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza e dei pagamenti in seguito a divorzio, l'importo minimo di cui all'articolo 17 LFLP si compone della somma:

a.
delle prestazioni di uscita apportate e dei riscatti effettuati dalla persona assicurata, entrambi con interesse;
b.
dei contributi di risparmio versati durante il periodo di contribuzione dalla persona assicurata (art. 24 e 25) e aumentati del quattro per cento per anno di età a contare dal 20° anno di età, ma al massimo del 100 per cento; è fatto salvo il capoverso 5;
c.
degli eventuali riscatti effettuati dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 87, con interesse. 181

3 Il tasso di interesse per la rimunerazione secondo il capoverso 2 si basa sulla LFLP. Durante un periodo di copertura insufficiente esso può essere ridotto al tasso con cui viene rimunerato l'avere di vecchiaia.182

4 Non sono computati (art. 17 cpv. 2 lett. f LFLP) i contributi eventualmente prelevati per colmare la copertura insufficiente (art. 34). ...183

5 Per i contributi di risparmio che la persona assicurata ha versato al posto del datore di lavoro in caso di congedo non pagato di cui all'articolo 18a, di mantenimento della previdenza di cui all'articolo 18c o di mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d, non viene calcolato il supplemento ai sensi del capoverso 2 lettera b.184

6 ...185

180 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 19 giu. e dell'8 ott. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4749).

181 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 19 giu. e dell'8 ott. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4749).

182 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

183 Introdotto dalla Dec. dell'OPC del 2 e 15 set. 2009, approvate dal CF l'11 nov. 2009 (FF 2009 7381). Abrogato dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

184 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

185 Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010 (FF 2010 8025). Abrogato dal n. I della Dec. dell'OPC del 19 giu. e dell'8 ott. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4749).

Art. 86 Rettifica delle prestazioni di uscita

Se PUBLICA ha fornito una prestazione di uscita troppo bassa, l'interesse sugli arretrati è retto dall'articolo 7 LFLP (all. 1 n. 7).186

186 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 87 Partecipazione del datore di lavoro al riscatto

1 Se il datore di lavoro ha partecipato al riscatto della persona assicurata, l'importo corrispondente è dedotto dalla prestazione di uscita.

2 La deduzione si riduce per ogni anno di contribuzione a contare dal pagamento della partecipazione del datore di lavoro nella misura di un decimo dell'importo assunto dal datore di lavoro. La parte non utilizzata è devoluta a un conto di riserve di contributi del datore di lavoro.

Art. 88 Informazioni in caso di libero passaggio

In caso di libero passaggio la persona assicurata e il nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio o la fondazione dell'istituto collettore ricevono le seguenti informazioni da PUBLICA:

a.
l'entità dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36;
b.187
l'entità dell'importo minimo secondo l'articolo 85 capoverso 2 (art. 17 LFLP188);
c.
l'entità dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP;
d.189
...
e.190
informazioni concernenti i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni secondo gli articoli 91-98;
f.
informazioni concernenti la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni di previdenza ai sensi degli articoli 91 e 94;
g.191
se del caso l'entità dell'avere di vecchiaia al compimento del 50° anno di età;
h.
se del caso l'entità dell'avere di vecchiaia in caso di matrimonio o al 1° gennaio 1995;
i.192
informazioni concernenti i contributi che sono stati trasferiti in seguito a divorzio secondo l'articolo 100 capoverso 2;
j.193
informazioni concernenti la riscossione della prestazione di vecchiaia o d'invalidità, se la persona assicurata riceve o ha ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure riceve una rendita in seguito a invalidità parziale, necessarie per:
1.
calcolare la possibilità di riscatto,
2.
calcolare il guadagno da assicurare obbligatoriamente,
3.
garantire il rispetto del numero massimo di tre riscossioni in caso di riscossione sotto forma di capitale.

187 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

188 RS 831.42

189 Abrogata dalla Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, con effetto dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

190 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

191 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

192 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

193 Introdotta dal n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

Art. 90 Restituzione della prestazione di uscita a PUBLICA

1 Se PUBLICA deve fornire prestazioni ai superstiti o prestazioni di invalidità dopo avere trasferito la prestazione di uscita a un nuovo istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio, tale prestazione di uscita le deve essere restituita con interesse (all. 1 n. 8) nella misura in cui è necessaria al pagamento delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità.194

2 Se la prestazione di uscita è stata pagata a un invalido o ai suoi superstiti, l'entità delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità è calcolata in base alla prestazione di uscita restituita.

194 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Capitolo 10: Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 91 Prelievo anticipato e costituzione in pegno

1 Per finanziare la proprietà d'abitazioni ad uso proprio ai sensi degli articoli 1-4 OPPA, la persona assicurata può effettuare il prelievo anticipato di prestazioni di PUBLICA prima della loro scadenza oppure costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o ancora costituire in pegno un importo pari all'entità della prestazione di uscita.

1bis Se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni, non si ha diritto al prelievo anticipato né alla costituzione in pegno.195

2 PUBLICA può prelevare emolumenti amministrativi sui prelievi anticipati e la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni. Essi sono stabiliti nel regolamento dei costi e comunicati preliminarmente alla persona assicurata su sua richiesta.196

195 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

196 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 92 Prelievo anticipato

1 Le richieste di prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d'abitazioni ad uso proprio sono trattate nell'ordine della loro ricezione.

2 L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. Tale importo minimo non si applica all'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione e di partecipazioni analoghe.

3 Il prelievo anticipato può essere fatto valere ogni cinque anni fino al compimento del 62° anno di età.197 Se prima dell'ammissione a PUBLICA la persona assicurata ha effettuato un prelievo anticipato presso un altro istituto di previdenza, gli anni trascorsi da quel momento devono essere presi in considerazione.

4 La persona assicurata può effettuare fino al 50° anno di età un prelievo anticipato pari all'entità della prestazione di uscita.

5 La persona assicurata che ha superato l'età di 50 anni può effettuare al massimo un prelievo anticipato pari al maggiore di entrambi gli importi seguenti:

a.
l'importo della prestazione di uscita attestata al compimento del 50° anno di età, aumentato dei rimborsi effettuati dal compimento del 50° anno di età e diminuito dell'importo dei prelievi anticipati o delle realizzazioni di pegni destinati alla proprietà d'abitazioni dal compimento del 50° anno di età;
b.
la metà della differenza tra la prestazione di uscita al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio già destinata a quel momento alla proprietà d'abitazioni.

6 Nel caso delle persone assicurate coniugate il prelievo anticipato presuppone il consenso scritto del coniuge. PUBLICA può esigere l'autenticazione della firma. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità.

7 Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

197 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 93 Rimborso

1 L'importo prelevato anticipatamente deve essere rimborsato se:

a.
la proprietà d'abitazioni è alienata;
b.
sulla proprietà d'abitazioni sono concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione; oppure
c.
al decesso della persona assicurata non è esigibile nessuna prestazione di previdenza.

2 L'importo prelevato anticipatamente può essere rimborsato fino:

a.198
al raggiungimento dell'età di riferimento;
b.
al verificarsi di un altro caso di previdenza; oppure
c.
al pagamento in contanti della prestazione di uscita.

3 Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato, l'importo corrispondente è accreditato con valuta esatta all'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 capoverso 2 lettera e. L'importo minimo del rimborso è di 10 000 franchi. Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all'importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.199

198 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

199 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2431).

Art. 94 Costituzione in pegno

1 La costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto a PUBLICA.

2 L'importo massimo costituibile in pegno corrisponde all'importo massimo che può essere prelevato anticipatamente.

3 Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:

a.
il pagamento in contanti della prestazione di uscita;
b.
il pagamento della prestazione di previdenza;
c.
il trasferimento, in seguito a divorzio, di una parte della prestazione di uscita all'istituto di previdenza del coniuge dell'a persona assicurata.

4 Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso PUBLICA deve garantire l'importo corrispondente.

5 Se la persona assicurata cambia istituto di previdenza PUBLICA deve comunicare al creditore pignoratizio il destinatario e l'entità del trasferimento della prestazione di uscita.

6 Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

Art. 95 Documenti da presentare

Se intende ottenere un prelievo anticipato o effettuare una costituzione in pegno, la persona assicurata deve presentare a PUBLICA i documenti contrattuali relativi all'acquisto o alla costruzione della proprietà d'abitazioni o all'ammortamento dei mutui ipotecari, il regolamento rispettivamente il contratto di locazione o di mutuo in caso di acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione e i documenti corrispondenti nel caso di partecipazioni analoghe.

Art. 96 Pagamento

1 PUBLICA paga l'importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui la persona assicurata ha fatto valere la sua pretesa.

2 PUBLICA paga l'importo del prelievo anticipato dietro presentazione dei documenti corrispondenti e d'intesa con la persona assicurata, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b OPPA.

3 Il capoverso 2 si applica per analogia al pagamento in seguito alla realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di previdenza.

4 Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso entro sei mesi, PUBLICA stabilisce un ordine di priorità che deve essere reso noto all'autorità di vigilanza.

Art. 97 Effetti sul diritto previdenziale200

1 In caso di pagamento di un prelievo anticipato o di realizzazione di un pegno, un avere di risparmio speciale e, se necessario, l'avere di vecchiaia sono diminuiti dell'importo corrispondente. L'avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella stessa proporzione come la somma dell'avere di vecchiaia e di un avere di risparmio speciale. Le prestazioni assicurate sono ridotte in maniera corrispondente.201

2 Per evitare diminuzioni della protezione previdenziale consecutive a una riduzione delle prestazioni in caso di decesso e di invalidità, PUBLICA informa la persona assicurata in merito alle possibilità di concludere un'assicurazione di rischio presso un'assicurazione privata.

3 Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato o il pagamento dovuto alla realizzazione di un pegno, l'importo corrispondente è accreditato con valuta esatta in maniera corrispondente alla riduzione di cui al capoverso 1. L'avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene incrementato nella stessa proporzione della riduzione di cui al capoverso 1.202

200 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

201 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2431).

202 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

Art. 98 Rimborso di imposte pagate

Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavo della realizzazione del pegno a un istituto della previdenza professionale. Il rimborso non può essere dedotto dal reddito imponibile.

Capitolo 11: Divorzio

Art. 99203 Conguaglio della previdenza

Le pertinenti disposizioni del CC, del CPC, della LPP, della LFLP e le relative disposizioni di esecuzione si applicano al conguaglio della previdenza in caso di divorzio.

203 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

Art. 100204 Effetti sul diritto previdenziale

1 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita o la parte di rendita convertita in una rendita vitalizia o in capitale trasferita a favore di una persona assicurata è accreditata all'avere di vecchiaia ai sensi della LPP e all'avere di vecchiaia secondo il presente regolamento proporzionalmente alla quota prelevata dalla previdenza del coniuge debitore.

2 In seguito a divorzio, la quota di prestazione di uscita trasferita a carico di una persona assicurata è dedotta da un eventuale avere di risparmio speciale e, se necessario, dall'avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella medesima proporzione come la somma dell'avere di vecchiaia e di un avere di risparmio speciale. La persona assicurata può effettuare un riacquisto nella misura della prestazione di uscita trasferita; in caso di riacquisto l'avere di vecchiaia secondo la LPP viene aumentato nella medesima proporzione della riduzione effettuata. È applicabile l'articolo 32 capoverso 4.205

3 Se in seguito a divorzio una quota di prestazione di uscita di una persona assicurata e invalida è trasferita a favore del coniuge avente diritto, tale trasferimento comporta una riduzione della prestazione di uscita. Questa riduzione è calcolata ai sensi dell'articolo 54 capoverso 4. La riduzione della rendita di invalidità della persona debitrice è calcolata ai sensi dell'articolo 19 capoversi 2 e 3 OPP 2. Il presente capoverso si applica per analogia alle persone con invalidità professionale.

4 Se in seguito a divorzio una parte di rendita convertita in una rendita vitalizia o in capitale è trasferita a favore del coniuge avente diritto, tale trasferimento comporta una riduzione delle prestazioni di PUBLICA dell'obbligato. La quota di rendita trasferita non rientra nella rendita corrente dell'obbligato ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera b o dell'articolo 48 capoverso 1 lettera b. Non dà inoltre diritto alla persona avente diritto a ulteriori prestazioni di PUBLICA. Prima del primo trasferimento della rendita annua a un istituto di previdenza o di libero passaggio, la persona avente diritto può convenire con PUBLICA che la parte di rendita sia versata sotto forma di capitale.

5 Se durante la procedura di divorzio si verifica il caso di previdenza vecchiaia oppure se una persona con invalidità o invalidità professionale raggiunge l'età di riferimento, PUBLICA riduce le prestazioni ai sensi dell'articolo 19g OLP206.207

6 Il diritto a una rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o invalidità oppure a una rendita per figli complementare alla rendita di invalidità professionale che sussiste al momento del promovimento della procedura di divorzio non è pregiudicato dal conguaglio della previdenza. Se una rendita per figli è rimasta intatta, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.

204 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

205 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2431).

206 RS 831.425

207 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

Capitolo 12: Contenzioso

Art. 101

1 Il giudizio delle controversie tra PUBLICA, i datori di lavoro e gli aventi diritto compete ai tribunali designati dai Cantoni ai sensi dell'articolo 73 LPP. Tali tribunali sono pure competenti per giudicare le controversie secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettere a-d LPP.

2 Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale la persona assicurata era impiegata.

3 Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).

Capitolo 13: Disposizioni finali

Sezione 1: Disposizioni transitorie

Art. 102208

208 Abrogato dal n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

Art. 103209 Prestazioni assicurative secondo il diritto previgente

1 Tutte le rendite, i supplementi fissi, le rendite transitorie e le rendite AI di sostituzione, fondati sul diritto previgente, sono trasferiti per lo stesso importo.

2 La riduzione delle rendite di vecchiaia consecutive all'ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente è retta dal diritto previgente (all. 6).

3 Le rendite assegnate in seguito a scioglimento amministrativo del rapporto di servizio ai sensi dell'articolo 32 degli Statuti della CFA e dell'articolo 43 degli Statuti della CPC sono convertite in rendite di vecchiaia di uguale entità al raggiungimento dell'età ordinaria AVS.

4 Il presente regolamento si applica alle rendite fondate sul diritto previgente e trasferite ai sensi del capoverso 1 per quanto concerne:

a.
l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi (art. 75);
b.
le rendite per superstiti insorte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ma che si riferiscono a prestazioni fondate sul diritto previgente (art. 43-48);
c.
la fine del diritto alle rendite per superstiti (art. 44 cpv. 4, art. 45 cpv. 7 e art. 47 cpv. 3 e 4);
d.
la riscossione di eventuali contributi di risanamento (art. 34 e 35);
e.
il calcolo del sovraindennizzo (art. 77):
1.
in caso di decesso del beneficiario della rendita,
2.
al raggiungimento dell'età ordinaria AVS da parte del beneficiario della rendita, oppure
3.
in caso di nuovo calcolo del diritto alle prestazioni da parte dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro gli infortuni o di un'altra assicurazione sociale.

209 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

Art. 104210 Supplemento fisso, rendita transitoria e rendita AI di sostituzione secondo il diritto previgente

1 Il diritto al supplemento fisso e alla rendita transitoria fondato sul diritto previgente si estingue:

a.
quando il beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l'età ordinaria AVS;
b.
quando il coniuge del beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l'età di riferimento oppure in caso di divorzio, sempreché il beneficiario della rendita percepisca un supplemento ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CFA o ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CPC; oppure
c.
quando, con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento, è assegnata per la prima volta una rendita AI, il diritto a una rendita AI è modificato oppure il grado di invalidità professionale è aumentato o ridotto in base alle constatazioni del servizio medico.

2 Se il diritto a un supplemento fisso si estingue secondo il capoverso 1 lettera c, la persona che percepisce una rendita di invalidità insorta prima del 1° giugno 2003 ha diritto a una rendita AI di sostituzione ai sensi del presente regolamento, corrispondente al grado di invalidità professionale ancora esistente. Ciò si applica anche quando la persona non aveva alcun diritto a un supplemento fisso e il diritto a una rendita AI è stato ridotto per la prima volta con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3 Se il grado di invalidità professionale è ridotto in seguito a una decisione dell'AI o del servizio medico, con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'entità della rendita AI di sostituzione fondata sul diritto previgente è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del grado di invalidità professionale.

4 Il diritto alla rendita AI di sostituzione fondato sul diritto previgente si estingue quando il beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l'età ordinaria AVS.

210 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

Art. 105211 Trasferimento di rendite di invalidità

1 Le rendite di invalidità insorte prima del 1° giugno 2003 e le rendite di invalidità professionale di PUBLICA insorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità professionale di pari importo.

2 Le rendite di invalidità di PUBLICA insorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità di pari importo.

3 Il presente regolamento si applica alle esigenze (art. 62 e 51) e all'entità (art. 62 e 56) del diritto alla rendita nel caso delle rendite di invalidità e di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2. Esso si applica parimenti all'inizio (art. 62 e 52) e al calcolo (art. 63 e 57) del diritto alle prestazioni in seguito ad aumento del grado di invalidità o di invalidità professionale, sempreché tale aumento abbia effetto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4 L'articolo 62 capoverso 6 si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità professionale ai sensi del capoverso 1; è fatto salvo il caso della persona avente diritto a una rendita di vecchiaia AVS. L'articolo 52a capoverso 1 lettere a e b si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità ai sensi del capoverso 2.212

5 Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2 è ridotto in seguito a una decisione dell'AI o del servizio medico con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'entità della rendita è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del diritto alla rendita. L'entità delle rendite di invalidità insorta prima del 1° giugno 2003 rimane immutata se, con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento, è assegnata per la prima volta una rendita AI o viene modificato per la prima volta il diritto a una rendita AI.

211 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

212 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

Art. 106213 Reinserimento di beneficiari di rendite di invalidità trasferite214

Se il beneficiario di una rendita di invalidità il cui diritto è nato prima del 1° giugno 2003 oppure di una rendita di invalidità professionale di PUBLICA o di una rendita di invalidità di PUBLICA (art. 105 cpv. 1 o 2) il cui diritto è nato prima del 1° luglio 2008 è reinserito con effetto a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, una prestazione di uscita secondo l'articolo 46 OCPC 1 o l'articolo 27 capoverso 3 OCPC 2 viene calcolata per il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.215 Per il calcolo della prestazione di uscita (art. 54 cpv. 4) questo importo è preso in considerazione nell'avere di vecchiaia accumulato dall'entrata in vigore del presente regolamento secondo l'articolo 54 capoverso 2.

213 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).

214 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

215 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 107216

216 Abrogato dal n. I della Dec. dell'OPC del 19 giu. e dell'8 ott. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4749).

Art. 108 Garanzia secondo l'articolo 25 della legge su PUBLICA

1 La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e dell'impiegato siano stati versati per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

2 ...217

3 I riscatti, i rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni o i conferimenti in seguito a divorzio effettuati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento non influenzano il diritto alla garanzia.

4 I prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, i ricavi provenienti dalla realizzazione di pegni sugli averi di previdenza e i pagamenti in seguito a divorzio, ottenuti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, determinano una riduzione attuariale del diritto alla garanzia.

55 In caso di riduzione dell'avere di vecchiaia della persona assicurata per i motivi di cui al capoverso 4 e di restituzione o di riacquisto integrali prima del pensionamento, il diritto iniziale alla garanzia è ripristinato. Nel caso contrario è effettuata una riduzione attuariale del diritto originale alla garanzia in misura pari alla mancata restituzione o al mancato riacquisto.218

217 Abrogato dal n. I della Dec. dell'OPC del 19 giu. e dell'8 ott. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4749).

218 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

Art. 108a219 Disposizioni transitorie relative alla modifica dell'8 settembre 2010

1 Per gli assicurati che al momento della riduzione del grado di occupazione hanno mantenuto la protezione previdenziale secondo il diritto previgente, dopo l'entrata in vigore della presente modifica si applicano le disposizioni concernenti il mantenimento della previdenza di cui all'articolo 18c (art. 29a e art. 85 cpv. 5).

2 La rimunerazione applicabile al calcolo della prestazione di uscita (art. 36b cpv. 4 lett. b) nel 2011 è retta dal tasso di interesse stabilito alla fine del 2010.220

219 Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

220 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).

Art. 108b221 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 giugno 2011

1 La riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell'età AVS delle rendite di vecchiaia insorte tra il 1° luglio 2008 e l'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2011, dovuta all'ottenimento di una rendita transitoria, è retta per analogia dall'articolo 103 capoverso 2.

2 La riduzione delle rendite per superstiti insorte dopo l'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2011 è retta dall'articolo 103 capoverso 4 lettera b, se la persona che beneficia di una rendita di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2008 e l'entrata in vigore della presente modifica decede prima del raggiungimento dell'età AVS.

221 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2069).

Art. 108c222 Disposizioni transitorie della modifica del 15 ottobre 2013

1 La riduzione a vita a partire raggiungimento dell'età AVS delle rendite di vecchiaia insorte tra il 1° luglio 2012 e l'entrata in vigore della modifica del 15 ottobre 2013, dovuta all'ottenimento di una rendita transitoria, è retta per analogia dall'articolo 103 capoverso 2.

2 La riduzione delle rendite per superstiti insorte dopo l'entrata in vigore della modifica del 15 ottobre 2013 è retta dall'articolo 103 capoverso 4 lettera b, se la persona che beneficia di una rendita di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2012 e l'entrata in vigore della presente modifica decede prima del raggiungimento dell'età AVS.

222 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 15 ott. 2013, approvata dal CF il 20 ago. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2947).

Art. 108d223 Disposizione transitoria della modifica del 25 novembre 2015

1 Il 1° gennaio 2017 le persone che in data 31 dicembre 2016 sono assicurate nel piano per i quadri 2 vengono trasferite nel piano per i quadri (precedentemente piano per i quadri 1).

2 Le persone che il 1° luglio 2008 sono passate al primato dei contributi e sono state trasferite nel piano per i quadri 2 e che entro il 31 dicembre 2016 compiono il 60° anno di età sono soggette alle disposizioni del piano per i quadri 2 ancora fino al 31 dicembre 2017 conformemente al diritto previgente.

223 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 25 nov. 2015, approvata dal CF il 3 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 1789).

Art. 108e224 Disposizioni transitorie della modifica del 6 settembre 2016

1 I coniugi divorziati a cui è stata assegnata prima dell'entrata in vigore della modifica del 6 settembre 2016 una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia in seguito a divorzio hanno diritto a una rendita per superstiti secondo il diritto previgente.

2 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita o la parte di rendita convertita in una rendita vitalizia o in capitale trasferita a favore di una persona assicurata dopo l'entrata in vigore della presente modifica non influenza il diritto alla garanzia ai sensi dell'articolo 108.

3 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita trasferita dopo l'entrata in vigore della presente modifica a favore del coniuge avente diritto determina una riduzione attuariale del diritto alla garanzia ai sensi dell'articolo 108.

4 Per le rendite insorte prima del 1° luglio 2008 e trasferite per lo stesso importo ai sensi dell'articolo 103 capoverso 1, alla riduzione della prestazione di uscita e delle prestazioni in seguito a divorzio si applica l'articolo 100 capoversi 3-5. La riduzione di tali rendite si calcola in funzione delle basi tecniche vigenti al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.225

224 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

225 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2431).

Art. 108f226 Disposizioni transitorie della modifica del 15 febbraio 2018: garanzia nominale dei diritti acquisiti sulla rendita di vecchiaia per la generazione di transizione

1 Gli assicurati che in data 31 dicembre 2018 hanno almeno 60 anni hanno diritto in caso di pensionamento a una garanzia nominale dei diritti acquisiti corrispondente alla rendita di vecchiaia alla quale avrebbero avuto diritto se fossero andati in pensione il 31 dicembre 2018 applicando i parametri tecnici vigenti in quel momento.

2 Il diritto si estingue, se a partire dal 1° gennaio 2019:

a.
l'avere di vecchiaia o un avere di risparmio speciale della persona assicurata è ridotto;
b.
ha luogo un pensionamento parziale; oppure
c.
la persona assicurata esce dalla Cassa di previdenza della Confederazione.

226 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2431).

Art. 108g227 Disposizioni transitorie della modifica del 15 febbraio 2018: rivalutazione della rendita di vecchiaia, di invalidità o per superstiti per la generazione di transizione

1 Gli averi di vecchiaia e gli averi di risparmio speciali delle persone che il 31 dicembre 2018 hanno almeno 60 anni e che tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 sono assicurate ininterrottamente nella Cassa di previdenza della Confederazione vengono rivalutati.

2 La rivalutazione avviene soltanto al momento del pensionamento e soltanto nella misura in cui viene percepita una rendita di vecchiaia.

3 Per la rivalutazione sono determinanti:

a.
l'età della persona assicurata in data 31 dicembre 2018; e
b.
l'avere di vecchiaia e un avere di risparmio speciale della persona assicurata in data 31 dicembre 2018, dedotti:
1.
i riscatti,
2.
i riacquisti in seguito a divorzio,
3.
i rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni o i versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza,
effettuati dal 1° gennaio 2016.

4 La seguente tabella costituisce la base per la rivalutazione (interpolazione lineare mensile):

Età in data 31 dicembre 2018

Rivalutazione

Uomini

Donne

70

10,07 %

10,07 %

69

10,24 %

10,24 %

68

10,39 %

10,39 %

67

10,74 %

10,74 %

66

11,07 %

11,07 %

65

11,00 %

11,00 %

64

11,00 %

11,00 %

63

10,41 %

11,00 %

62

9,63 %

10,41 %

61

8,64 %

9,63 %

60

7,07 %

8,06 %

5 La rivalutazione è ridotta proporzionalmente, se l'avere di vecchiaia o un avere di risparmio speciale viene ridotto dopo il 31 dicembre 2018 a causa:

a.
della riscossione dell'avere di vecchiaia o avere di risparmio speciale sotto forma di liquidazione unica in capitale;
b.
dei prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni o in seguito al ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza;
c.
del trasferimento di una parte della prestazione di uscita in seguito a divorzio;
d.
del versamento di un avere di risparmio speciale sotto forma di liquidazione unica in capitale ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettera b.

6 Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale sorge dopo il 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata al momento in cui nasce il diritto sulla parte dell'avere di vecchiaia disponibile al 31 dicembre 2018 determinante per il calcolo della rendita di invalidità o di invalidità professionale. Se il diritto alle prestazioni di invalidità si estingue al compimento del 65° anno di età o se il diritto alle prestazioni di invalidità professionale decade al raggiungimento dell'età AVS, la rivalutazione viene presa in considerazione nel calcolo della rendita di vecchiaia versata in luogo della rendita di invalidità o di invalidità professionale. In caso di un avere di risparmio speciale disponibile al 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata a condizione che tale avere sia conservato a favore di un futuro aumento della rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettera a.

7 Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale nasce prima del 1° gennaio 2019, viene effettuata una rivalutazione anche per il calcolo della rendita di vecchiaia analogamente all'applicazione dei capoversi 3 e 4 in caso di estinzione:

a.
del diritto alle prestazioni di invalidità al compimento del 65° anno di età;
b.
del diritto alle prestazioni di invalidità professionale al raggiungimento dell'età AVS.

8 Se una persona assicurata decede dopo il 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata sull'avere di vecchiaia disponibile in data 31 dicembre 2018 per il calcolo della rendita per superstiti. Se la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è percepita interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale, la rivalutazione è ridotta proporzionalmente.

227 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2431).

Art. 108h228 Disposizioni transitorie della modifica del 15 febbraio 2018: versamento unico della Cassa di previdenza della Confederazione

1 La Cassa di previdenza della Confederazione aumenta mediante un versamento unico gli averi di vecchiaia e gli averi di risparmio speciali delle persone che il 31 dicembre 2018 hanno compiuto il 45° anno di età, ma non ancora il 60° e che tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 erano assicurate ininterrottamente nella Cassa di previdenza della Confederazione. Tale incremento è acquisito gradualmente sull'arco di tre anni in importi equi parziali mensili.

2 La quota non ancora acquisita del versamento unico è ridotta proporzionalmente se l'avere di vecchiaia o un avere di risparmio speciale è ridotto durante gli anni 2019-2021 in seguito a:

a.
uscita dalla Cassa di previdenza della Confederazione;
b.
riscossione dell'avere di vecchiaia o avere di risparmio speciale sotto forma di liquidazione unica in capitale;
c.
prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni o ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza;
d.
trasferimento di una quota della prestazione di uscita in seguito a divorzio;
e.
versamento di un avere di risparmio speciale ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 o dell'articolo 55 capoverso 1 lettera b.

3 Se è nato un diritto alla rendita di invalidità o di invalidità professionale prima del 1° gennaio 2019, è acquisito un versamento unico per il calcolo della rendita di vecchiaia a condizione che dopo il 31 dicembre 2018:

a.
si estingui il diritto a prestazioni di invalidità al compimento del 65° anno di età;
b.
si estingui il diritto a prestazioni di invalidità professionale al raggiungimento dell'età AVS.

228 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2431).

Art. 108i229 Disposizioni transitorie della modifica del 15 febbraio 2018: riduzione delle rendite di vecchiaia e per superstiti dovuta all'ottenimento di una rendita transitoria

1 La riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell'età AVS delle rendite di vecchiaia insorte tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, dovuta all'ottenimento di una rendita transitoria, è retta per analogia dall'articolo 103 capoverso 2.

2 La riduzione delle rendite per superstiti insorte dopo l'entrata in vigore della modifica del 15 febbraio 2018 è retta per analogia dall'articolo 103 capoverso 4 lettera b, se la persona che beneficia di una rendita di vecchiaia insorta tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018 decede prima del raggiungimento dell'età AVS.

229 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2431).

Art. 108j230 Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2019

1 Per le persone appartenenti al più tardi dal 30 aprile 2019 a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettera b numeri 1, 2 e 4 OPPCPers e che hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020, i contributi di risparmio, il versamento dei contributi volontari di risparmio e il riscatto sono retti dall'allegato 6a nella versione del 15 febbraio 2018231. Per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 OPPCPers è fatto salvo l'assoggettamento al nuovo diritto secondo l'articolo 9a capoverso 3 OPPCPers.

2 Per le persone appartenenti al più tardi dal 30 aprile 2019 alle suddette particolari categorie di personale e che non hanno né compiuto il 50° anno di età né prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2019 i contributi di risparmio, il versamento dei contributi volontari di risparmio e il riscatto sono retti dall'allegato 6a nella versione del 15 febbraio 2018.

230 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 21 mar. 2019, approvata dal CF il 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1241).

231 RU 2018 2431

Art. 108l233 Disposizione transitoria della modifica del 17 e del 26 novembre 2020

Gli assicurati che hanno compiuto il 62° anno di età prima del 1° dicembre 2020 e che il 1° gennaio 2021 non hanno ancora rimborsato i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni:

a.
non possono più rimborsare i prelievi anticipati; gli obblighi secondo l'articolo 93 capoverso 1 decadono;
b.
possono effettuare riscatti se questi ultimi, unitamente ai prelievi anticipati, non superano le prestazioni massime ai sensi del presente regolamento.

233 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

Art. 108m234 Disposizione transitoria della modifica del 7 agosto 2023: Sistema di rendite lineare

1 Per le persone nate nel 1966 o anteriormente, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022, il diritto alle prestazioni è disciplinato dalle disposizioni regolamentari in vigore fino al 31 dicembre 2023.

2 Per le persone nate nel 1967 o successivamente, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022, fatto salvo il capoverso 4 e l'articolo 52b capoversi 1 e 2, il diritto alle prestazioni è disciplinato secondo le disposizioni regolamentari in vigore fino al 31 dicembre 2023 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
il grado d'invalidità ai sensi della LAI235 subisce una modificazione inferiore ai cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA236);
b.
il grado d'invalidità ai sensi della LAI subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali che, in base al calcolo secondo il nuovo diritto, porta:
1.
in caso di un aumento, a una riduzione dell'entità della rendita di invalidità,
2.
in caso di una riduzione, a un aumento dell'entità della rendita di invalidità.

3 Il capoverso 2 si applica anche alle persone, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023.

4 L'entità della rendita di invalidità di persone nate nel 1992 o successivamente, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2024, è disciplinata dalle disposizioni regolamentari vigenti fino al 31 dicembre 2023 al più tardi fino al 31 dicembre 2031. Se in base al calcolo secondo il nuovo diritto l'entità della rendita di invalidità diminuisce, l'entità finora statuita rimane invariata fino a che il grado d'invalidità ai sensi della LAI non subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA); è fatto salvo l'articolo 52b capoversi 1 e 2.

234 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

235 RS 831.20

236 RS 830.1

Art. 108n237 Disposizione transitoria della modifica del 7 agosto 2023: Età di riferimento della generazione di transizione

1 Per le donne della generazione di transizione, l'età di riferimento per stabilire il diritto alla rendita transitoria ai sensi dell'articolo 60 e il relativo calcolo è la seguente:

a.
64 anni per le donne nate nel 1960 o anteriormente;
b.
64 anni e tre mesi per le donne nate nel 1961;
c.
64 anni e sei mesi per le donne nate nel 1962;
d.
64 anni e nove mesi per le donne nate nel 1963;
e.
65 anni per le donne nate nel 1964 o successivamente.
2 Alle disposizioni rimanenti si applica l'età di 65 anni quale età di riferimento per le donne.

237 Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 109

1 Il presente regolamento di previdenza entra in vigore unitamente al contratto di affiliazione.

2 Le modifiche del regolamento di previdenza costituiscono una modifica del contratto di affiliazione. La loro validità è subordinata al consenso della parte contraente al contratto di affiliazione e dell'organo paritetico.

Allegati238

238 Nuovo testo giusta il n. II della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2431).

Allegato 1 Interessi

Allegato 2 Riscatto

Allegato 3 Tassi di conversione

Allegato 4 Rendita transitoria

I. Riduzione a vita immediata della rendita mensile di vecchiaia all'inizio dell'ottenimento di una rendita transitoria

II. Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata

Allegato 5 Rendita transitoria

I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento in caso di ottenimento della rendita transitoria

II. Riduzione della rendita per superstiti

Allegato 6 Rendita transitoria

I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2012 a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento a causa dell'ottenimento di una rendita transitoria

II. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2012 e il 31 dicembre 2014 a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento a causa dell'ottenimento di una rendita transitoria

III. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018 a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento a causa dell'ottenimento di una rendita transitoria

Allegato 6a Piani previdenziali per le persone appartenenti a particolari categorie di personale

Allegato 7 Elenco delle abbreviazioni

Allegato 1239

239 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

(art. 8)

Interessi

Stato
1° gennaio 2017240

1.
Art. 36b

Rimunerazione dell'avere di vecchiaia nell'anno in corso

da definire

2.
Art. 36b

Rimunerazione applicabile al calcolo della prestazione di uscita nell'anno in corso

1,00 %

3.
Art. 71

Interesse di mora in caso di pagamento di prestazioni arretrate

2,00 %

4.
Art. 72

Interesse in caso di restituzione

1,00 %

Interesse di mora in caso di restituzione

2,00 %

5.
Art. 80

Rimunerazione delle prestazioni di uscita apportate in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età

1,00 %

6.
Art. 82 e

Rimunerazione di prestazioni di uscita

1,00 %

Art. 85

Interesse di mora sulle prestazioni di uscita

2,00 %

7.
Art. 86

Interesse di mora sul pagamento di prestazioni di uscita arretrate

2,00 %

8.
Art. 90

Interesse in caso di restituzione di prestazioni di uscita

1,00 %

Dal 1° gennaio 2017 l'interesse minimo LPP ammonta a: 1,00 %.

Remunerazione dell'avere di vecchiaia nell'anno precedente: 1,25 %.

240 Gli interessi attuali sono disponibili sul sito di PUBLICA.

Allegato 2241

241 Nuovo testo giusta il n. II della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018 (RU 2018 2431). Aggiornato dal n. II della Dec. dell'OPC del 21 mar., 7 mag. e 30 set. 2019, approvata dal CF il 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3447).

(art. 32 cpv. 1 e 32b)

Riscatto

AV max. = importo massimo dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36

ARS max. = importo massimo dell'avere di risparmio speciale ai sensi dell'articolo 36a

Standard

Standard (var. 1)

Standard (var. 2)

Quadri

Quadri (var. 1)

Quadri (var. 2)

Età

AV max. (in % GA)

Età

ARS max. (in % GA)

Età

ARS max. (in % GA)

Età

AV max.
(in % GA)

Età

ARS max. (in % GA)

Età

ARS max. (in % GA)

22

0,00 %

22

0,00 %

22

0,00 %

22

0,00 %

22

0,00 %

22

0,00 %

23

12,75 %

23

1,00 %

23

2,00 %

23

12,75 %

23

1,00 %

23

2,00 %

24

25,50 %

24

2,00 %

24

4,00 %

24

25,50 %

24

2,00 %

24

4,00 %

25

38,25 %

25

3,00 %

25

6,00 %

25

38,25 %

25

3,00 %

25

6,00 %

26

51,00 %

26

4,00 %

26

8,00 %

26

51,00 %

26

4,00 %

26

8,00 %

27

63,75 %

27

5,00 %

27

10,00 %

27

63,75 %

27

5,00 %

27

10,00 %

28

76,50 %

28

6,00 %

28

12,00 %

28

76,50 %

28

6,00 %

28

12,00 %

29

89,25 %

29

7,00 %

29

14,00 %

29

89,25 %

29

7,00 %

29

14,00 %

30

102,00 %

30

8,00 %

30

16,00 %

30

102,00 %

30

8,00 %

30

16,00 %

31

114,75 %

31

9,00 %

31

18,00 %

31

114,75 %

31

9,00 %

31

18,00 %

32

127,50 %

32

10,00 %

32

20,00 %

32

127,50 %

32

10,00 %

32

20,00 %

33

140,25 %

33

11,00 %

33

22,00 %

33

140,25 %

33

11,00 %

33

22,00 %

34

153,00 %

34

12,00 %

34

24,00 %

34

153,00 %

34

12,00 %

34

24,00 %

35

165,75 %

35

13,00 %

35

26,00 %

35

165,75 %

35

13,00 %

35

26,00 %

36

182,00 %

36

14,00 %

36

28,00 %

36

182,00 %

36

14,00 %

36

28,00 %

37

198,25 %

37

15,00 %

37

30,00 %

37

198,25 %

37

15,00 %

37

30,00 %

38

214,50 %

38

16,00 %

38

32,00 %

38

214,50 %

38

16,00 %

38

32,00 %

39

230,75 %

39

17,00 %

39

34,00 %

39

230,75 %

39

17,00 %

39

34,00 %

40

247,00 %

40

18,00 %

40

36,00 %

40

247,00 %

40

18,00 %

40

36,00 %

41

263,25 %

41

19,00 %

41

38,00 %

41

263,25 %

41

19,00 %

41

38,00 %

42

279,50 %

42

20,00 %

42

40,00 %

42

279,50 %

42

20,00 %

42

40,00 %

43

301,34 %

43

21,40 %

43

42,80 %

43

295,75 %

43

21,00 %

43

42,00 %

44

323,62 %

44

22,82 %

44

45,65 %

44

312,00 %

44

22,00 %

44

44,00 %

45

346,34 %

45

24,28 %

45

48,57 %

45

328,25 %

45

23,00 %

45

46,00 %

46

379,27 %

46

26,77 %

46

54,54 %

46

357,15 %

46

26,00 %

46

52,00 %

47

412,85 %

47

29,31 %

47

60,63 %

47

386,05 %

47

29,00 %

47

58,00 %

48

447,11 %

48

31,89 %

48

66,84 %

48

414,95 %

48

32,00 %

48

64,00 %

49

482,05 %

49

34,53 %

49

73,18 %

49

443,85 %

49

35,00 %

49

70,00 %

50

517,69 %

50

37,22 %

50

79,65 %

50

472,75 %

50

38,00 %

50

76,00 %

51

554,05 %

51

39,96 %

51

86,23 %

51

511,11 %

51

41,76 %

51

83,52 %

52

591,13 %

52

42,76 %

52

92,96 %

52

550,23 %

52

45,59 %

52

91,19 %

53

628,95 %

53

45,62 %

53

99,82 %

53

590,13 %

53

49,51 %

53

99,02 %

54

667,53 %

54

48,53 %

54

106,82 %

54

630,83 %

54

53,50 %

54

107,00 %

55

706,88 %

55

51,50 %

55

113,95 %

55

672,35 %

55

57,57 %

55

115,14 %

56

755,27 %

56

54,53 %

56

121,23 %

56

722,90 %

56

61,72 %

56

123,44 %

57

804,62 %

57

57,62 %

57

128,66 %

57

774,46 %

57

65,95 %

57

131,90 %

58

854,96 %

58

60,78 %

58

136,23 %

58

827,05 %

58

70,27 %

58

140,54 %

59

906,31 %

59

63,99 %

59

143,96 %

59

880,69 %

59

74,67 %

59

149,35 %

60

958,69 %

60

67,27 %

60

151,83 %

60

935,40 %

60

79,17 %

60

158,34 %

61

1012,11 %

61

70,62 %

61

159,87 %

61

991,21 %

61

83,75 %

61

167,51 %

62

1066,61 %

62

74,02 %

62

168,06 %

62

1048,13 %

62

88,43 %

62

176,86 %

63

1122,19 %

63

77,51 %

63

176,43 %

63

1106,19 %

63

93,20 %

63

186,40 %

64

1178,88 %

64

81,06 %

64

184,96 %

64

1165,42 %

64

98,06 %

64

196,12 %

65

1236,71 %

65

84,68 %

65

193,66 %

65

1225,83 %

65

103,02 %

65

206,04 %

66

1295,69 %

66

88,38 %

66

202,53 %

66

1287,44 %

66

108,09 %

66

216,17 %

Esempio:

Età

Avere di vecchiaia

Guadagno assicurato:

Standard (0 %)

Standard (var.1)

Standard (var. 2)

AV max.

ARS max.*

ARS max.*

50

fr. 350 000.00

fr. 100 000.00

517,69 %

37,22 %**

79,65 %**

AV max. =

importo massimo dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36

ARS max. * =

importo massimo dell'avere di risparmio speciale ai sensi dell'articolo 36a

ARS max. ** =

importo supplementare massimo dell'avere di risparmio speciale del 2 % o del 5 % (piano standard) rispetto all'importo massimo dell'avere di vecchiaia (senza contributi volontari di risparmio)

AV max. piano standard
(senza contributi volontari di risparmio) all'età di 50 anni:


fr. 517 690.00

(fr. 100 000.00 × 517,69 %)

Avere di vecchiaia accumulato all'età di 50 anni:

- fr. 350 000.00

Differenza:

fr. 167 690.00

Riscatto massimo all'età di 50 anni, standard (0 %):

fr. 167 690.00

AV max. piano standard
(senza contributi volontari di risparmio) all'età di 50 anni:


fr. 517 690.00

ARS max. piano standard (var. 1) all'età di 50 anni:

fr. 37 220.00

(fr. 100 000.00 × 37,22 %)

Avere di vecchiaia accumulato all'età di 50 anni:

- fr. 350 000.00

Differenza:

fr. 204 910.00

Riscatto massimo all'età di 50 anni, standard (var. 1):

fr. 204 910.00

ARS max. supplementare piano standard (var. 1) rispetto all'importo massimo dell'AV piano standard (senza contributi volontari di risparmio)



fr. 37 220.00

AV max. piano standard
(senza contributi volontari di risparmio) all'età di 50 anni:


fr. 517 690.00

ARS max. piano standard (var. 2) all'età di 50 anni:

fr. 79 650.00

(fr. 100 000.00 × 79,65 %)

Avere di vecchiaia accumulato all'età di 50 anni:

- fr. 350 000.00

Differenza:

fr. 247 340.00

Riscatto massimo all'età di 50 anni, standard (var. 2):

fr. 247 340.00

ARS max. supplementare piano standard (var. 2) rispetto all'importo massimo dell'AV piano standard (senza contributi volontari di risparmio)



fr. 79 650.00

Allegato 3242

242 Nuovo testo giusta il n. II della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2431).

(art. 39 cpv. 2 e 57 cpv. 1)

Tassi di conversione

Età

Tasso di conversione

60

4,47 %

61

4,58 %

62

4,70 %

63 uomini

63 donne

4,83 %

4,90 %

64 uomini

64 donne

4,96 %

5,09 %

65

5,09 %

66

5,24 %

67

5,40 %

68

5,58 %

69

5,76 %

70

5,96 %

Allegato 4243

243 Nuovo testo giusta il n. II della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

(art. 60 cpv. 4 lett. a e b)

Rendita transitoria

I. Riduzione a vita immediata della rendita mensile di vecchiaia in caso di ottenimento della rendita transitoria (art. 60 cpv. 4 lett. a)

Tabella 1: uomini

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

208.55

61

172.65

62

134.20

63

92.80

64

48.20

65

0.00

Tabella 2: donne (in base all'anno di nascita)

1960 e anni precedenti

1961

1962

1963

1964
e anni successivi

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

179.20

189.80

200.35

210.90

221.45

61

139.45

150.50

161.60

172.65

183.75

62

96.55

108.20

119.85

131.45

143.10

63

50.20

62.45

74.70

86.95

99.20

64

0.00

12.90

25.85

38.75

51.65

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La riduzione è stabilita considerando gli anni e i mesi compiuti.

Spiegazione:

1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria percepita, se la persona beneficiaria della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.

2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente alle disposizioni dell'OPers244, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell'assicurato al finanziamento.

Esempio 1:

La rendita transitoria ammonta a fr. 27 840.- all'anno (fr. 2320.- al mese). È ottenuta dall'età di 62 anni e 3 mesi (ad es. anno di nascita 1962). Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi.

Calcolo:

Importo secondo la tabella 1 o 2 × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

a.
Uomini:
riduzione all'età di 62 anni e 3 mesi:
134.20 + (92.80 - 134.20) / 12 × 3 = 123.85
123.85 × 0,5 × 2.32 = fr. 143.65
b.
Donne (anno di nascita 1962):
riduzione all'età di 62 anni e 3 mesi:
119.85 + (74.70 - 119.85) / 12 × 3 = 108.55
108.55 × 0,5 × 2.32 = fr. 125.95

II. Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata (art. 60 cpv. 4 lett. b)

Valori in contanti per il riscatto della riduzione della rendita

Età

Uomini

Donne

60

22 571

21 346

61

22 060

20 807

62

21 543

20 261

63

21 019

19 707

64

20 490

19 147

65

19 954

18 581

Esempio 2:

La persona assicurata (anno di nascita 1962) va in pensione all'età di 62 anni e 3 mesi e percepisce la rendita transitoria.

Il datore di lavoro partecipa al finanziamento nella misura del 50 per cento.

La persona assicurata intende evitare la riduzione a vita della rendita di vecchiaia e riscatta tale riduzione con un conferimento unico.

Calcolo:

(Fattore secondo la cifra II × riduzione mensile [secondo l'esempio 1] × 12) = quota del lavoratore = conferimento unico)

a.
Uomini:
valore in contanti all'età di 62 anni e 3 mesi: 21 543 + (21 019 - 21 543) / 12 × 3) = 21 412
21 412 × 143.65 × 12 = fr. 36 909.75
b.
Donne (secondo l'esempio con anno di nascita 1962):
valore in contanti all'età di 62 anni e 3 mesi: 20 261 + (19 707 - 20 261) / 12 × 3) = 20 122
20 122 × 125.95 × 12 = fr. 30 412.80

Allegato 5245

245 Nuovo testo giusta il n. II della Dec. dell'OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 774).

(art. 60 cpv. 4 lett. c e 5)

Rendita transitoria

I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento in caso di ottenimento della rendita transitoria (art. 60 cpv. 4 lett. c)

Tabella 1: uomini

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

267.75

61

211.50

62

156.60

63

103.05

64

50.85

65

0.00

Tabella 2: donne (in base all'anno di nascita)

1960 e anni precedenti

1961

1962

1963

1964
e anni successivi

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

219.20

235.25

251.70

268.60

285.90

61

162.50

177.75

193.45

209.55

226.05

62

107.05

121.60

136.50

151.80

167.55

63

52.90

66.70

80.90

95.45

110.35

64

0.00

13.10

26.55

40.35

54.55

La riduzione è stabilita considerando gli anni e i mesi compiuti.

Spiegazione:

1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione per 1000 franchi di rendita transitoria percepita, se la persona beneficiaria di tale rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.

2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente alle disposizioni dell'OPers246, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell'assicurato al finanziamento.

Esempio 1:

La rendita transitoria ammonta a fr. 27 840.- all'anno (fr. 2320.- al mese). È ottenuta dall'età di 62 anni e 3 mesi (ad es. anno di nascita 1962). Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi.

Calcolo:

Importo secondo la tabella 1 o 2 × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

a.
Uomini:
riduzione all'età di 62 anni e 3 mesi: 156.60 + (103.05 - 156.60) / 12 × 3 = 143.20
143.20 × 0,5 × 2.32 = fr. 166.10
b.
Donne (secondo l'esempio con anno di nascita 1962):
riduzione all'età di 62 anni e 3 mesi: 136.50 + (80.90 - 136.50) / 12 × 3 = 122.60
122.60 × 0,5 × 2.32 = fr. 142.20

II. Riduzione della rendita per superstiti (art. 60 cpv. 5)

Tasso per il calcolo della riduzione a vita a contare dal raggiungimento dell'età di riferimento in caso di decesso prima del raggiungimento dell'età di riferimento

a. Uomini

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita di vecchiaia

60

4,42 %

61

4,59 %

62

4,77 %

63

4,97 %

64

5,21 %

65

0,0 %

b. Donne (in base all'anno di nascita)

1960 e anni precedenti

1961

1962

1963

1964
e anni successivi

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

4,56 %

4,55 %

4,53 %

4,52 %

4,51 %

61

4,73 %

4,72 %

4,71 %

4,69 %

4,68 %

62

4,90 %

4,90 %

4,89 %

4,87 %

4,86 %

63

5,10 %

5,10 %

5,09 %

5,07 %

5,06 %

64

0,00 %

5,32 %

5,30 %

5,28 %

5,27 %

Esempio di calcolo:

Un assicurato va in pensione all'età di 62 anni e 3 mesi e ha diritto a una rendita di vecchiaia di fr. 6000.- al mese. Ottiene una rendita transitoria di fr. 2320.- al mese. L'assicurato muore all'età di 63 anni.

Calcolo/riduzione della rendita per coniugi/conviventi:

1.
L'età di pensionamento stabilisce il tasso di riduzione a vita.
🡪 Nel caso di un uomo di 62 anni e 3 mesi ammonta a 4,82 %.
2.
Questo tasso va moltiplicato per il numero di anni che intercorrono tra il decesso e l'età di riferimento.
🡪 L'assicurato è deceduto all'età di 63 anni; la differenza tra l'età al decesso e l'età di riferimento è di 2 anni.
🡪 Il tasso di riduzione per il calcolo della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungimento dell'età di riferimento ammonta a 2 × 4,82 % = 9,64 %.
3.
L'importo della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungimento dell'età di riferimento va diminuito di questo tasso.
🡪 Al raggiungimento dell'età di riferimento, la riduzione mensile in caso di pensionamento all'età di 62 anni e 3 mesi ammonta a fr. 166.10 (secondo l'all. 5 cifra I, es. 1 lett. a), importo che viene poi diminuito di fr. 16.00 (9,64 % di fr. 166.10). La riduzione definitiva ammonta pertanto a fr. 150.10.
4.
La rendita di vecchiaia ridotta ammonta quindi a fr. 5849.90 (fr. 6000 meno fr. 150.10), la rendita per superstiti a fr. 3899.95 (⅔ della rendita di vecchiaia ridotta).

Allegato 6247

247 Nuovo testo giusta il n. II della Dec. dell'OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2431).

(art. 103 cpv. 2, 108b cpv. 1, 108c cpv. 1 e 108i cpv. 1)

Rendita transitoria

I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2012 a partire dal raggiungimento dell'età AVS a causa dell'ottenimento di una rendita transitoria (art. 108b cpv. 1)

Tabella 1: età AVS 65

Mese

0

1

2

3

4

5

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

368.20

361.50

354.80

348.15

341.45

334.75

61

287.90

281.50

275.05

268.65

262.20

255.80

62

210.85

204.70

198.60

192.45

186.35

180.20

63

137.30

131.45

125.60

119.75

113.85

108.00

64

67.00

61.40

55.85

50.25

44.65

39.10

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mese

6

7

8

9

10

11

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

328.05

321.35

314.65

308.00

301.30

294.60

61

249.40

242.95

236.55

230.10

223.70

217.25

62

174.10

167.95

161.80

155.70

149.55

143.45

63

102.15

96.30

90.45

84.60

78.70

72.85

64

33.50

27.90

22.35

16.75

11.15

5.60

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tabella 2: età AVS 64

Mese

0

1

2

3

4

5

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

280.30

274.05

267.85

261.60

255.35

249.15

61

205.50

199.55

193.55

187.60

181.60

175.65

62

133.85

128.15

122.45

116.75

111.05

105.35

63

65.40

59.95

54.50

49.05

43.60

38.15

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mese

6

7

8

9

10

11

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

242.90

236.65

230.45

224.20

217.95

211.75

61

169.70

163.70

157.75

151.75

145.80

139.80

62

99.65

93.90

88.20

82.50

76.80

71.10

63

32.70

27.25

21.80

16.35

10.90

5.45

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Spiegazione:

1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.

2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente alle disposizioni dell'OPers, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell'assicurato al finanziamento.

Esempio 1:

La rendita transitoria ammonta a fr. 26 520.- all'anno (fr. 2210.- al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi.

Calcolo:

Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

a.
età AVS 65:
368.20 × 0.5 × 2.21 = fr. 406.85
b.
età AVS 64:
280.30 × 0.5 × 2.21 = fr. 309.75

II. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2012 e il 31 dicembre 2014 a partire dal raggiungimento dell'età AVS a causa dell'ottenimento di una rendita transitoria (art. 108c cpv. 1)

Tabella 1: età AVS 65

Mese

0

1

2

3

4

5

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

338.25

332.15

326.05

319.95

313.85

307.75

61

265.10

259.25

253.40

247.50

241.65

235.80

62

194.75

189.10

183.50

177.85

172.20

166.60

63

127.15

121.75

116.35

110.95

105.50

100.10

64

62.25

57.05

51.90

46.70

41.50

36.30

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mese

6

7

8

9

10

11

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

301.70

295.60

289.50

283.40

277.30

271.20

61

229.95

224.05

218.20

212.35

206.50

200.60

62

160.95

155.30

149.70

144.05

138.40

132.80

63

94.70

89.30

83.90

78.50

73.05

67.65

64

31.15

25.95

20.75

15.55

10.40

5.20

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tabella 2: età AVS 64

Mese

0

1

2

3

4

5

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

271.95

265.95

259.95

254.00

248.00

242.00

61

200.05

194.30

188.50

182.75

176.95

171.20

62

130.80

125.25

119.70

114.15

108.60

103.05

63

64.15

58.80

53.45

48.10

42.75

37.40

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mese

6

7

8

9

10

11

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

236.00

230.00

224.00

218.05

212.05

206.05

61

165.45

159.65

153.90

148.10

142.35

136.55

62

97.50

91.90

86.35

80.80

75.25

69.70

63

32.10

26.75

21.40

16.05

10.70

5.35

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Spiegazione:

1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.

2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente alle disposizioni dell'OPers, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell'assicurato al finanziamento

Esempio 1:

La rendita transitoria ammonta a fr. 27 840.- all'anno (fr. 2320.- al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi.

Calcolo:

Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

a.
età AVS 65:
338.25 × 0.5 × 2.32 = fr. 392.35
b.
età AVS 64:
271.95 × 0.5 × 2.32 = fr. 315.45

III. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018 a partire dal raggiungimento dell'età AVS a causa dell'ottenimento di una rendita transitoria (art. 108i cpv. 1)

Tabella 1: età AVS 65

Mese

0

1

2

3

4

5

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

304.70

299.30

293.85

288.45

283.05

277.60

61

239.70

234.45

229.20

223.95

218.70

213.45

62

176.75

171.70

166.60

161.55

156.45

151.40

63

115.85

110.95

106.05

101.15

96.20

91.30

64

56.95

52.20

47.45

42.70

37.95

33.20

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mese

6

7

8

9

10

11

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

272.20

266.80

261.35

255.95

250.55

245.10

61

208.25

203.00

197.75

192.50

187.25

182.00

62

146.30

141.25

136.15

131.10

126.00

120.95

63

86.40

81.50

76.60

71.70

66.75

61.85

64

28.50

23.75

19.00

14.25

9.50

4.75

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tabella 2: età AVS 64

Mese

0

1

2

3

4

5

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

246.95

241.55

236.20

230.80

225.40

220.05

61

182.35

177.15

171.90

166.70

161.45

156.25

62

119.65

114.60

109.55

104.45

99.40

94.35

63

58.90

54.00

49.10

44.20

39.25

34.35

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mese

6

7

8

9

10

11

Età all'inizio dell'ottenimento della rendita

60

214.65

209.25

203.90

198.50

193.10

187.75

61

151.00

145.80

140.55

135.35

130.10

124.90

62

89.30

84.20

79.15

74.10

69.05

63.95

63

29.45

24.55

19.65

14.75

9.80

4.90

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Spiegazione:

1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.

2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente alle disposizioni dell'OPers, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell'assicurato al finanziamento

Esempio 1:

La rendita transitoria ammonta a fr. 27 840.- all'anno (fr. 2320.- al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi.

Calcolo:

Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

a.
età AVS 65:
304.70 × 0.5 × 2.32 = fr. 353.45
b.
età AVS 64:
246.95 × 0.5 × 2.32 = fr. 286.45

Allegato 6a248

248 Introdotto dal n. II cpv. 1 della Dec. dell'OPC del 21 mag. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013 (RU 2013 1783). Nuovo testo giusta il n. II della Dec. dell'OPC del 21 mar. 2019, approvata dal CF il 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1241).

(art. 3a, 36 cpv. 2 lett. a, 36a cpv. 1 e 2 lett. abis)

Piani previdenziali
per le persone appartenenti a particolari categorie di personale

Riepilogo

Fintanto che percepiscono contributi supplementari di risparmio dal datore di lavoro secondo l'articolo 3 OPPCPers, le persone appartenenti a particolari categorie di personale sono assicurate in uno dei seguenti piani previdenziali:

a.
piano standard, per l'assicurazione degli impiegati fino alla classe di stipendio 23;
b.
piano per i quadri, per l'assicurazione degli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24.

I. Contributi di risparmio

1 Ai piani previdenziali dei militari di professione e dei membri del Corpo delle guardie di confine si applicano i seguenti contributi di risparmio:

a.
piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23:

Graduazione delle età (classe di contributo)

Contributo di risparmio dell'impiegato
(%)

Contributo di risparmio del datore di lavoro
(%)

Totale degli accrediti di
vecchiaia (%)

Contributo supplementare di risparmio del datore di lavoro (%)

22-34

5,85

6,90

12,75

2,00

35-44

7,25

9,00

16,25

2,00

45-54

9,40

16,60

26,00

5,00

55-65

12,50

21,75

34,25

5,00

b.
piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24:

Graduazione delle età (classe di contributo)

Contributo di risparmio dell'impiegato
(%)

Contributo di risparmio del datore di lavoro
(%)

Totale degli accrediti di
vecchiaia (%)

Contributo supplementare di risparmio del datore di lavoro (%)

22-34

5,95

6,80

12,75

2,00

35-44

7,25

9,00

16,25

2,00

45-54

9,70

19,20

28,90

6,00

55-65

12,80

24,30

37,10

6,00

2 Ai piani previdenziali degli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento si applicano i seguenti contributi di risparmio:

a.
piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23:

Graduazione delle età (classe di contributo)

Contributo di risparmio dell'impiegato
(%)

Contributo di risparmio del datore di lavoro
(%)

Totale
degli accrediti di vecchiaia (%)

Contributo supplementare di risparmio del datore di lavoro (%)

22-34

5,85

6,90

12,75

10,00

35-44

7,25

9,00

16,25

10,00

45-54

9,40

16,60

26,00

10,00

55-65

12,50

21,75

34,25

10,00

b.
piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24:

Graduazione delle età (classe di contributo)

Contributo di risparmio dell'impiegato
(%)

Contributo di risparmio del datore di lavoro
(%)

Totale degli
accrediti di
vecchiaia (%)

Contributo supplementare di risparmio del datore di lavoro (%)

22-34

5,95

6,80

12,75

10,00

35-44

7,25

9,00

16,25

10,00

45-54

9,70

19,20

28,90

10,00

55-65

12,80

24,30

37,10

10,00

3 Gli accrediti di vecchiaia sono accreditati all'avere di vecchiaia (art. 36). I contributi supplementari di risparmio del datore di lavoro sono accreditati all'avere di risparmio speciale (art. 36a).

II. Contributo volontario di risparmio

Nel quadro dei piani previdenziali per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento la persona assicurata può optare per un contributo volontario di risparmio dell'1 o del 2 per cento.

III. Riscatto

1 Nel quadro dei piani previdenziali per i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine, entro i limiti stabiliti dalla LPP la persona assicurata può effettuare un riscatto fino al raggiungimento dell'età di riferimento, secondo la seguente tabella:

Standard

Quadri

Età

AV max. (in % del GA)

ARS max. (in % del GA) CSDL

Età

AV max. (in %
del GA)

ARS max. (in % del GA)
CSDL

22

0,00

0,00

22

0,00

0,00

23

12,75

2,00

23

12,75

2,00

24

25,50

4,00

24

25,50

4,00

25

38,25

6,00

25

38,25

6,00

26

51,00

8,00

26

51,00

8,00

27

63,75

10,00

27

63,75

10,00

28

76,50

12,00

28

76,50

12,00

29

89,25

14,00

29

89,25

14,00

30

102,00

16,00

30

102,00

16,00

31

114,75

18,00

31

114,75

18,00

32

127,50

20,00

32

127,50

20,00

33

140,25

22,00

33

140,25

22,00

34

153,00

24,00

34

153,00

24,00

35

165,75

26,00

35

165,75

26,00

36

182,00

28,00

36

182,00

28,00

37

198,25

30,00

37

198,25

30,00

38

214,50

32,00

38

214,50

32,00

39

230,75

34,00

39

230,75

34,00

40

247,00

36,00

40

247,00

36,00

41

263,25

38,00

41

263,25

38,00

42

279,50

40,00

42

279,50

40,00

43

301,34

42,80

43

295,75

42,00

44

323,62

45,65

44

312,00

44,00

45

346,34

48,57

45

328,25

46,00

46

379,27

54,54

46

357,15

52,00

47

412,85

60,63

47

386,05

58,00

48

447,11

66,84

48

414,95

64,00

49

482,05

73,18

49

443,85

70,00

50

517,69

79,65

50

472,75

76,00

51

554,05

86,23

51

511,11

83,52

52

591,13

92,96

52

550,23

91,19

53

628,95

99,82

53

590,13

99,02

54

667,53

106,82

54

630,83

107,00

55

706,88

113,95

55

672,35

115,14

56

755,27

121,23

56

722,90

123,44

57

804,62

128,66

57

774,46

131,90

58

854,96

136,23

58

827,05

140,54

59

906,31

143,96

59

880,69

149,35

60

958,69

151,83

60

935,40

158,34

61

1012,11

159,87

61

991,21

167,51

62

1066,61

168,06

62

1048,13

176,86

63

1122,19

176,43

63

1106,19

186,40

64

1178,88

184,96

64

1165,42

196,12

65

1236,71

193,66

65

1225,83

206,04

66

1295,69

202,53

66

1287,44

216,17

Esempio:

Età

Avere di vecchiaia

Guadagno assicurato

AV max.

ARS max.*

50

fr. 350 000.00

fr. 100 000.00

517,69 %

79,65 %*

AV max. = importo massimo dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36

ARS max.* = avere supplementare massimo di risparmio speciale ai sensi dell'articolo 36a capoverso 1, in seguito al versamento dei contributi supplementari di risparmio del datore di lavoro, rispetto all'importo massimo dell'avere di vecchiaia

AV max. piano standard all'età di 50 anni:

fr. 517 690.00

(fr. 100 000.00 × 517,69 %)

Avere di vecchiaia accumulato all'età di 50 anni:

- fr. 350 000.00

Differenza:

fr. 167 690.00

Riscatto massimo all'età di 50 anni, standard:

fr. 167 690.00

AV max. piano standard all'età di 50 anni:

fr. 517 690.00

ARS max. piano standard all'età di 50 anni:

fr. 79 650.00

(fr. 100 000.00 × 79,65 %)

Avere di vecchiaia accumulato all'età di 50 anni:

- fr. 350 000.00

Differenza:

fr. 247 340.00

Riscatto massimo all'età di 50 anni, standard (ARS):

fr. 247 340.00

Riscatto massimo nel piano standard se vengono versati contributi supplementari di risparmio del datore di lavoro, rispetto al riscatto massimo nel piano standard



fr. 79 650.00

2 Nel quadro dei piani previdenziali per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, entro i limiti stabiliti dalla LPP la persona assicurata può effettuare un riscatto fino al raggiungimento dell'età di riferimento, secondo la seguente tabella:

Standard

Quadri

Età

AV max. (in % del GA)

ARS max. (in % del GA) CSDL

ARS max. (in % del GA)
var. 1

ARS max. (in % del GA)
var. 2

Età

AV max. (in % del GA)

ARS max. (in % del GA) CSDL

ARS max. (in % del GA)
var. 1

ARS max. (in % del GA)
var. 2

22

0,00

0,00

0,00

0,00

22

0,00

0,00

0,00

0,00

23

12,75

0,00

1,00

2,00

23

12,75

0,00

1,00

2,00

24

25,50

0,00

2,00

4,00

24

25,50

0,00

2,00

4,00

25

38,25

0,00

3,00

6,00

25

38,25

0,00

3,00

6,00

26

51,00

0,00

4,00

8,00

26

51,00

0,00

4,00

8,00

27

63,75

0,00

5,00

10,00

27

63,75

0,00

5,00

10,00

28

76,50

0,00

6,00

12,00

28

76,50

0,00

6,00

12,00

29

89,25

0,00

7,00

14,00

29

89,25

0,00

7,00

14,00

30

102,00

0,00

8,00

16,00

30

102,00

0,00

8,00

16,00

31

114,75

0,00

9,00

18,00

31

114,75

0,00

9,00

18,00

32

127,50

0,00

10,00

20,00

32

127,50

0,00

10,00

20,00

33

140,25

0,00

11,00

22,00

33

140,25

0,00

11,00

22,00

34

153,00

0,00

12,00

24,00

34

153,00

0,00

12,00

24,00

35

165,75

0,00

13,00

26,00

35

165,75

0,00

13,00

26,00

36

182,00

0,00

14,00

28,00

36

182,00

0,00

14,00

28,00

37

198,25

0,00

15,00

30,00

37

198,25

0,00

15,00

30,00

38

214,50

0,00

16,00

32,00

38

214,50

0,00

16,00

32,00

39

230,75

0,00

17,00

34,00

39

230,75

0,00

17,00

34,00

40

247,00

0,00

18,00

36,00

40

247,00

0,00

18,00

36,00

41

263,25

0,00

19,00

38,00

41

263,25

0,00

19,00

38,00

42

279,50

0,00

20,00

40,00

42

279,50

0,00

20,00

40,00

43

295,75

0,00

21,00

42,00

43

295,75

0,00

21,00

42,00

44

312,00

0,00

22,00

44,00

44

312,00

0,00

22,00

44,00

45

328,25

0,00

23,00

46,00

45

328,25

0,00

23,00

46,00

46

354,25

0,00

24,00

48,00

46

357,15

0,00

24,00

48,00

47

380,25

0,00

25,00

50,00

47

386,05

0,00

25,00

50,00

48

406,25

0,00

26,00

52,00

48

414,95

0,00

26,00

52,00

49

432,25

0,00

27,00

54,00

49

443,85

0,00

27,00

54,00

50

458,25

0,00

28,00

56,00

50

472,75

0,00

28,00

56,00

51

484,25

10,00

39,00

68,00

51

501,65

10,00

39,00

68,00

52

510,25

20,00

50,00

80,00

52

530,55

20,00

50,00

80,00

53

546,46

30,40

61,99

93,59

53

559,45

30,00

61,00

92,00

54

583,38

41,01

74,24

107,48

54

588,35

40,00

72,00

104,00

55

621,05

51,83

86,73

121,62

55

617,25

50,00

83,00

116,00

56

667,72

62,87

99,46

136,06

56

654,35

60,00

94,00

128,00

57

715,33

74,12

112,45

150,77

57

704,54

71,20

106,88

142,56

58

763,88

85,61

125,70

165,79

58

755,73

82,62

120,02

157,41

59

813,41

97,32

139,21

181,11

59

807,94

94,28

133,42

172,56

60

863,93

109,26

153,00

196,73

60

861,20

106,16

147,09

188,01

61

915,46

121,45

167,05

212,66

61

915,53

118,28

161,02

203,77

62

968,02

133,87

181,39

228,91

62

970,94

130,65

175,24

219,84

63

1021,63

146,55

196,02

245,49

63

1027,45

143,27

189,76

236,25

64

1076,31

159,49

210,95

262,40

64

1085,10

156,13

204,55

252,97

65

1132,09

172,67

226,16

279,65

65

1143,91

169,25

219,64

270,02

66

1188,98

176,13

231,69

287,24

66

1203,88

172,64

225,04

277,43

Esempio:

Età

Avere di vecchiaia

Guadagno assicurato

AV max.

ARS max.*

ARS max.** (var. 1)

ARS max.** (var. 2)

50

fr. 350 000.00

fr. 100 000.00

458,25 %

0,00 %*

28,00 %**

56,00 %**

AV max. = importo massimo dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36

ARS max.* = avere supplementare massimo di risparmio speciale ai sensi dell'articolo 36a capoverso 1, in seguito al versamento dei contributi supplementari di risparmio del datore di lavoro, rispetto all'importo massimo dell'avere di vecchiaia

ARS max.** = avere supplementare massimo di risparmio speciale in seguito al versamento dei contributi supplementari di risparmio del datore di lavoro nonché dei contributi volontari di risparmio dell'1 % o del 2 %, rispetto all'importo massimo dell'avere di vecchiaia

AV max. piano standard all'età di 50 anni:

fr. 458 250.00

(fr. 100 000.00 × 458,25 %)

Avere di vecchiaia accumulato all'età di 50 anni:

- fr. 350 000.00

Differenza:

fr. 108 250.00

Riscatto massimo all'età di 50 anni, standard:

fr. 108 250.00

AV max. piano standard all'età di 50 anni:

fr. 458 250.00

ARS max. piano standard (var. 1) all'età di 50 anni:

fr. 28 000.00

(fr. 100 000.00 × 28,00 %)

Avere di vecchiaia accumulato all'età di 50 anni:

- fr. 350 000.00

Differenza:

fr. 136 250.00

Riscatto massimo all'età di 50 anni, standard (ARS):

fr. 136 250.00

Riscatto massimo nel piano standard se vengono versati contributi supplementari di risparmio del datore di lavoro e contributi volontari di risparmio (var. 1), rispetto al riscatto massimo nel piano standard



fr. 28 000.00

AV max. piano standard all'età di 50 anni:

fr. 458 250.00

ARS max. piano standard (var. 2) all'età di 50 anni:

fr. 56 000.00

(fr. 100 000.00 × 56,00 %)

Avere di vecchiaia accumulato all'età di 50 anni:

-fr. 350 000.00

Differenza:

fr. 164 250.00

Riscatto massimo all'età di 50 anni, standard ARS (var. 2):

fr. 164 250.00

Riscatto massimo nel piano standard se vengono versati contributi supplementari di risparmio del datore di lavoro e contributi volontari di risparmio (var. 2), rispetto al riscatto massimo nel piano standard



fr. 56 000.00

Allegato 7249

249 Nuovo testo giusta il n. II della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 (RU 2012 2069). Aggiornato dai n. II cpv. 2 delle Dec. dell'OPC del 21 mag. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013 (RU 2013 1783) e del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

(art. 5)

Elenco delle abbreviazioni

AI
Assicurazione per l'invalidità
AInf
Assicurazione contro gli infortuni
AM
Assicurazione militare
ARS
Avere di risparmio speciale
AV
Avere di vecchiaia
AVS
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
CC
Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210
CSDL
Contributi supplementari del datore di lavoro
CPC
Codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero, RS 272
DFAE
Dipartimento federale degli affari esteri
DSC
Direzione dello sviluppo e della cooperazione
GA
Guadagno assicurato
LAI
Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, RS 831.20
LAINF
Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, RS 832.20
LAM
Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare, RS 833.1
LAVS
Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, RS 831.10
Legge su PUBLICA
Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA), RS 172.222.1
LFLP
Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio), RS 831.42
LPers
Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale, RS 172.220.1
LPGA
Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1
LPP
Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, RS 831.40
LTF
Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110
LUD
Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata), RS 211.231
Max.
Massimo
OCPC 1
Ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l'assicurazione nel piano di base della cassa pensioni della Confederazione, RU 2001 2327
OCPC 2
Ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l'assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione, RU 2001 2358
OLP
Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio), RS 831.425
OPers
Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale, RS 172.220.111.3
OPP 2
Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, RS 831.441.1
OPPA
Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, RS 831.411
OPPCPers
Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale, RS 172.220.111.35
RT
Rendita transitoria
Statuti della CFA
Ordinanza del 2 marzo 1987 concernente la Cassa federale di assicurazione, RU 1987 1228
Statuti della CPC
Ordinanza del 24 agosto 1994 sulla Cassa pensioni della Confederazione, RU 1995 533
Var.
Variante