01.06.2023 - * / In vigore
01.07.2019 - 31.05.2023
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2019 - 30.06.2019
18.10.2016 - 31.12.2018
30.04.2015 - 17.10.2016
01.01.2012 - 29.04.2015
01.01.2011 - 31.12.2011
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

173.713.161

Regolamento
sull'organizzazione del Tribunale penale federale

(Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF)

del 31 agosto 2010 (Stato 1° luglio 2019) (Stato 1° luglio 2019)

Il Tribunale penale federale (TPF),

visti gli articoli 51 e 53 capoverso 2 lettera a della legge federale del 19 marzo 20101 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP),

decreta:

Titolo 1: Organizzazione

Capitolo 1: Amministrazione del Tribunale

Sezione 1: Corte plenaria

Art. 2 Compiti della Corte plenaria

1 Alla Corte plenaria spettano i compiti di cui all'articolo 53 capoverso 2 LOAP.

2 La Corte plenaria è inoltre competente per:

a.
l'accoglimento del giuramento o della promessa solenne dei giudici prima della loro entrata in carica (art. 47 cpv. 2 LOAP);
b.2
...
c.
l'elezione di al massimo tre altri giudici quali membri della Commissione amministrativa ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 LOAP.

3 Ogni membro del Tribunale può chiedere alla presidenza, informandola dell'oggetto della seduta, la convocazione della Corte plenaria.

2 Abrogata dal n. I dell'O del TPF del 3 giu. 2019, con effetto dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1807).

Art. 33 Votazioni

1 La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conformemente agli articoli 53 capoversi 3 e 4 nonché 57 LOAP mediante voto palese.

2 Le nomine effettuate alle sedute della Corte plenaria avvengono per scrutinio segreto, se richiesto dalla maggioranza della Corte plenaria.

3 A complemento dell'articolo 53 capoverso 3 LOAP, la decisione per circolazione degli atti è esclusa in caso di nomine e se un membro della Corte plenaria o il segretario generale chiede che una questione venga discussa oralmente.

4 Il segretario generale partecipa alle sedute della Corte plenaria con voto consultivo e tiene il verbale; con l'accordo della presidenza, un'altra persona può essere incaricata di tenere il verbale.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 21 apr. 2015, in vigore dal 30 apr. 2015 (RU 2015 1245).

Art. 3a4 Preparazione delle nomine e della costituzione delle corti

1 La Commissione amministrativa fissa un termine per le candidature relative all'assegnazione alle corti, alla presidenza delle corti, alla Commissione amministrativa e per la proposta all'Assemblea federale. La proposta da parte di un altro membro del tribunale è equiparata a una candidatura.

2 Le candidature sono comunicate senza indugio alla Corte plenaria. Candidature successive sono possibili fino alla seduta preparatoria dei giudici conformemente al capoverso 4.

3 Per la costituzione delle corti e la nomina dei loro presidenti e vicepresidenti la Commissione amministrativa prepara una proposta.5

4 La Commissione amministrativa convoca i giudici a una seduta preparatoria allo scopo di discutere liberamente le candidature e la sua proposta. La Commissione amministrativa può modificare quest'ultima all'attenzione della Corte plenaria fino a dieci giorni prima della seduta di nomina.

5 Per la costituzione delle corti, ogni membro può sottoporre alla Corte plenaria, fino a cinque giorni prima della seduta di nomina, una proposta completa alternativa.

4 Introdotto dal n. I dell'O del TPF del 21 apr. 2015, in vigore dal 30 apr. 2015 (RU 2015 1245).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4575).

Art. 3b6 Svolgimento della procedura di nomina e della costituzione delle corti

1 Se, al primo scrutinio, nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad ulteriori turni di scrutinio, escludendo dopo ogni turno il candidato che ottiene di volta in volta il minor numero di voti, finché restano due soli candidati.

2 In caso di parità di voti si ripete il turno di scrutinio. In caso di ulteriore parità di voti decide la sorte oppure entrambi i candidati sono proposti all'Assemblea federale.

3 In caso di proposte alternative relative alla costituzione delle corti viene dapprima scelta quella che riscuote il maggior consenso. Quest'ultima viene in seguito posta in votazione assieme alla proposta della Commissione amministrativa.

6 Introdotto dal n. I dell'O del TPF del 21 apr. 2015, in vigore dal 30 apr. 2015 (RU 2015 1245).

Sezione 2: Commissione amministrativa

Art. 4 Composizione della Commissione amministrativa

1 La composizione della Commissione amministrativa è disciplinata dall'articolo 54 capoverso 1 LOAP.

2 La rappresentanza in caso d'impedimento o ricusa di un membro della Commissione amministrativa è disciplinata dall'articolo 52 capoverso 4 LOAP.

3 Il presidente del Tribunale penale federale, o chi lo rappresenta conformemente all'articolo 52 capoversi 3 e 4 LOAP, presiede la Commissione amministrativa.

4 Il segretario generale partecipa alle sedute della Commissione amministrativa con voto consultivo (art. 54 cpv. 2 LOAP).

Art. 5 Compiti della Commissione amministrativa

1 Alla Commissione amministrativa spettano i compiti di cui all'articolo 54 capoverso 4 LOAP.

2 Alla Commissione amministrativa competono inoltre:

a.7
la proposta alla Corte plenaria relativa alla costituzione delle corti e la nomina dei loro presidenti e vicepresidenti, così come l'assegnazione dei giudici non di carriera alle corti (fatto salvo l'art. 42 cpv. 1bis LOAP) e l'assunzione del segretario generale e del suo sostituto (art. 53 cpv. 2 lett. e, f e g LOAP);
b.8
l'assunzione e il licenziamento dei capi dei servizi (art. 54 cpv. 4 LOAP) su proposta del segretariato generale;
c.
tutte le questioni in materia di personale concernenti i membri del Tribunale, gli impiegati, sempre che tali questioni non siano delegate alla presidenza o al segretariato generale;
d.
la vigilanza sul segretariato generale;
e.
l'evasione dei ricorsi per i quali essa è stata designata autorità di ricorso;
f.
l'adempimento di obblighi di denuncia nei confronti di altre autorità;
g.
tutte le altre questioni che la legge o il presente regolamento non affida ad un altro organo.

3 La Commissione amministrativa può delegare il disbrigo di determinate pratiche alla presidenza o al segretariato generale.

4 Ogni membro della Commissione amministrativa oppure il segretario generale può chiedere alla presidenza, informandola dell'oggetto della seduta, la convocazione della Commissione amministrativa.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4575).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 21 apr. 2015, in vigore dal 30 apr. 2015 (RU 2015 1245).

Art. 6 Decisioni della Commissione amministrativa

1 Le decisioni sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione partecipano almeno tre membri.

2 La Commissione amministrativa prende le sue decisioni secondo l'articolo 57 capoverso 1 LOAP a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte (art. 57 cpv. 2 LOAP).

3 Il segretario generale tiene il verbale; con l'accordo della presidenza, un'altra persona può essere incaricata di tenere il verbale.

Sezione 3: Presidenza del Tribunale

Art. 8 Compiti della presidenza

1 Il presidente del Tribunale:

a.
rappresenta il Tribunale verso l'esterno;
b.
presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 52 cpv. 3 LOAP);
c.
convoca la Corte plenaria e la Commissione amministrativa e decide sull'attuazione della procedura per circolazione degli atti;
d.
sbriga gli affari a lui affidati dalla Commissione amministrativa.

2 Il diritto di firma è disciplinato dall'articolo 11.

Sezione 4: Segretariato generale

Art. 10 Compiti del segretariato generale

1 Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria e della Commissione amministrativa (art. 61 LOAP).

2 Il segretario generale è in particolare competente per:

a.
l'organizzazione dei servizi e della Cancelleria;
b.
l'esecuzione delle decisioni prese dalla Corte plenaria e dalla Commissione amministrativa;
c.
l'organizzazione della gestione degli incarti da parte della Cancelleria, d'intesa con i presidenti delle corti;
d.
l'informazione e le relazioni pubbliche conformemente al regolamento sull'informazione e su istruzione del presidente; per i casi pendenti, d'intesa con i presidenti delle corti;
e.
le questioni assegnategli per disbrigo dalla Commissione amministrativa;
f.9
l'assunzione del personale amministrativo sulla base del piano dei posti approvato dalla Commissione amministrativa e il relativo licenziamento, ad eccezione dei capi dei servizi

2bis Nell'organizzazione della gestione degli incarti il segretariato generale assicura una completa separazione fra le corti, segnatamente in ambito informatico.10

3 La Commissione amministrativa può delegare alcuni settori d'attività al segretario generale supplente per disbrigo autonomo.

9 Introdotta dal n. I dell'O del TPF del 21 apr. 2015, in vigore dal 30 apr. 2015 (RU 2015 1245).

10 Introdotto dal n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4575).

Art. 11 Firma

1 Il presidente e il segretario generale firmano collettivamente negli affari di competenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa.

2 Il presidente firma individualmente negli affari di sua esclusiva competenza.

3 Il segretario generale firma individualmente in tutti gli altri affari amministrativi. Lo stesso vale per il supplente negli affari di sua competenza.

Capitolo 2: Corti

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12 Corti del Tribunale penale federale

Secondo l'articolo 33 LOAP, il Tribunale penale federale si compone di:

a.
una o più corti penali;
b.
una o più corti dei reclami penali;
c.11
una Corte d'appello.

11 Introdotta dal n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4575).

Art. 1312 Composizione delle corti

1 Le corti sono composte dai giudici loro assegnati dalla Corte plenaria (art. 53 cpv. 2 lett. e LOAP); è fatto salvo l'articolo 42 capoverso 1bis LOAP.

2 Alle corti possono essere assegnati giudici non di carriera conformemente agli articoli 41 capoverso 2 e 53 capoverso 2 lettera f LOAP; sono fatti salvi gli articoli 41 capoverso 2bis e 42 capoverso 1bis LOAP.

3 Ciascun giudice delle corti penali e delle corti dei reclami penali può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una di queste corti diversa dalla sua (art. 55 cpv. 3, primo periodo LOAP), fermo restando il prioritario impiego dei giudici non di carriera.

4 Se necessario, e unicamente se un giudice non di carriera non può prestare il proprio concorso, i giudici delle corti dei reclami penali prestano il proprio concorso nella Corte d'appello (art. 55 cpv. 3, secondo periodo LOAP).

5 In caso di divergenze riguardo al concorso di un giudice in una corte diversa dalla propria, i presidenti delle corti interessate possono chiedere alla Commissione amministrativa di regolare la divergenza. Il giudice interessato è sentito.

6 Sono fatti salvi i motivi di ricusazione di cui all'articolo 56 del Codice di procedura penale (CPP)13.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4575).

13 RS 312.0

Art. 1414 Presidenza delle corti

1 La presidenza delle corti è disciplinata dall'articolo 56 LOAP.

2 La rappresentanza della presidenza delle corti è disciplinata dall'articolo 56 capoverso 2 LOAP.

3 Le funzioni che i testi tedesco e francese del CPP15 attribuiscono rispettivamente alla/al «Präsidentin oder Präsident des betreffenden Gerichts» e al «président du tribunal», sono assunte dal presidente della corte interessata; quest'ultimo le può delegare al presidente del collegio giudicante.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4575).

15 RS 312.0

Art. 15 Collegi giudicanti e ripartizioni delle cause

1 I presidenti delle corti ripartiscono le cause e stabiliscono la composizione dei collegi giudicanti e i loro presidenti.

2 Per la ripartizione delle cause e la composizione dei collegi giudicanti i presidenti delle corti tengono conto segnatamente dei seguenti criteri: lingua della causa, grado d'occupazione dei giudici, mole di lavoro loro occasionata da compiti che sono chiamati a svolgere in seno ad organi del Tribunale, conoscenze specifiche, collaborazione in precedenti decisioni concernenti il medesimo ambito specifico, connessione con altri casi nonché assenze.

3 Il presidente della corte può delegare al giudice unico così come al presidente di un collegio giudicante composto da tre giudici l'istruzione della procedura e le funzioni presidenziali.

4 I presidenti delle corti sono competenti per la concessione dell'assistenza amministrativa o giudiziaria nei confronti di altre autorità relativamente alle procedure pendenti presso di loro.

Art. 16 Cancellieri

1 I cancellieri adempiono i compiti secondo l'articolo 59 capoversi 1 e 2 LOAP così come gli articoli 335 capoverso 1 e 348 capoverso 2 CPP16.

2 Adempiono altri compiti che i presidenti delle corti o la Commissione amministrativa, di regola d'intesa con il presidente della corte, affidano loro (art. 59 cpv. 3 LOAP).

Art. 17 Approvazione e firma delle sentenze

1 I membri del collegio giudicante decidono le modalità d'approvazione della versione definitiva di una sentenza.

2 Il giudice che ha presieduto il collegio giudicante ed il cancelliere firmano le sentenze delle corti. In caso d'impedimento, firma un altro membro del Tribunale, rispettivamente un altro cancelliere.17

3 Le altre sentenze sono firmate dal membro responsabile del Tribunale e da un cancelliere eventualmente coadiuvante. In caso di impedimento, firma il presidente della corte o un altro membro del Tribunale; nelle procedure dinanzi ad un'autorità giudicante monocratica, la supplenza del cancelliere è effettuata da un altro cancelliere.

17 La correzione del 18 ott. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3535).

Sezione 2: Corte penale18

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).

Art. 18 ... 19

1 Alla Corte penale competono i compiti assegnatile dall'articolo 35 LOAP o da altre leggi federali.20

2 La Corte penale giudica in composizione monocratica o quale collegio di tre giudici conformemente all'articolo 36 LOAP.

3 Una decisione che non è stata presa durante il dibattimento o che non deve essere preceduta da un dibattimento può essere presa mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.

19 Abrogato dal n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4575).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).

Sezione 3: Compiti della Corte dei reclami penali21

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4575).

Art. 19 ...22

1 Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.23

2 ...24

3 La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, nella misura in cui non è competente la direzione della procedura (art. 395 CPP25 e 38 LOAP). Essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.

22 Abrogato dal n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4575).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).

24 Abrogato dal n. I dell'O del 23 ago. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).

25 RS 312.0

Sezione 4:26 Compiti della Corte d'appello

26 Introdotta dal n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4575).

Art. 19a

1 La Corte d'appello giudica gli appelli e le domande di revisione (art. 38a LOAP).

2 Essa giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la legge attribuisca tale competenza a chi dirige il procedimento (art. 38b LOAP).

3 Una decisione presa non durante il dibattimento o in assenza di un dibattimento può essere adottata mediante circolazione degli atti in caso di unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.

Titolo 2: Funzionamento del Tribunale

Art. 21 Tenuta

I membri del Tribunale, i cancellieri e i rappresentanti delle parti partecipano alle udienze pubbliche del Tribunale in abito scuro e decoroso.

Titolo 3: Disposizioni finali

Art. 22 Principio di pubblicità in relazione all'amministrazione della giustizia

1 Secondo l'articolo 64 LOAP e le eccezioni ivi elencate si applica per analogia l'ordinanza del 24 maggio 200627 sulla trasparenza.

2 Il segretario generale può permettere l'accesso a un documento relativo all'amministrazione della giustizia conformemente alla legge del 17 dicembre 200428 sulla trasparenza. Di regola, le richieste devono essere presentate per iscritto. Il richiedente deve firmare una nota che attesta la concessione del permesso d'accesso.

3 Se l'accesso è limitato, rinviato o rifiutato, il segretario generale ne informa il richiedente mediante decisione soggetta a ricorso ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196829 sulla procedura amministrativa. Non vi è nessuna procedura di conciliazione. La possibilità d'interporre ricorso è disciplinata dagli articoli 82-89 della legge del 17 giugno 200530 sul Tribunale federale.

4 Per la riscossione degli emolumenti sono applicabili le disposizioni del regolamento del 31 marzo 200631 sulle tasse amministrative del Tribunale federale. Se quest'ultima non contiene nessuna disposizione, gli emolumenti sono stabiliti secondo il tariffario allegato all'ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza.