01.06.2023 - * / In vigore
01.07.2019 - 31.05.2023
01.01.2019 - 30.06.2019
18.10.2016 - 31.12.2018
30.04.2015 - 17.10.2016
01.01.2012 - 29.04.2015
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01.01.2011 - 31.12.2011
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1

Regolamento

sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF) del 31 agosto 2010 (Stato 1° gennaio 2012) Il Tribunale penale federale, visti gli articoli 51 e 53 capoverso 2 lettera a della legge federale del 19 marzo 20101
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP), decreta: Titolo 1: Organizzazione Capitolo 1: Amministrazione del Tribunale Sezione 1: Corte plenaria

Art. 1

Composizione della Corte plenaria La composizione della Corte plenaria è disciplinata dall'articolo 53 capoverso 1 LOAP.


Art. 2

Compiti della Corte plenaria 1

Alla Corte plenaria spettano i compiti di cui all'articolo 53 capoverso 2 LOAP.

2

La Corte plenaria è inoltre competente per: a. l'accoglimento del giuramento o della promessa solenne dei giudici prima della loro entrata in carica (art. 47 cpv. 2 LOAP); b. la decisione concernente l'apertura di un procedimento penale a carico di un giudice per un crimine o un delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale (art. 50 cpv. 1 LOAP), così come per l'autorizzazione all'arresto di un giudice ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 LOAP e per la decisione sulla prosecuzione della detenzione già ordinata contro un giudice o concernente citazioni ad udienze ai sensi dell'articolo 50 capoverso 3 LOAP; c. l'elezione di al massimo tre altri giudici quali membri della Commissione amministrativa ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 LOAP.

3

Ogni membro del Tribunale può chiedere alla presidenza, informandola dell'oggetto della seduta, la convocazione della Corte plenaria.

RU 2010 5809 1 RS

173.71

173.713.161

Autorità giudiziarie federali 2

173.713.161


Art. 3

Deliberazioni della Corte plenaria 1

La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conformemente agli articoli 53 capoversi 3 e 4 nonché 57 LOAP. A complemento dell'articolo 53 capoverso 3 LOAP, la decisione per circolazione degli atti è pure esclusa se un membro della Corte plenaria o il segretario generale chiede che una questione venga discussa oralmente. 2

Il segretario generale partecipa alle sedute della Corte plenaria con voto consultivo e tiene il verbale; con l'accordo della presidenza, un'altra persona può essere incaricata di tenere il verbale.

Sezione 2: Commissione amministrativa

Art. 4

Composizione della Commissione amministrativa 1

La composizione della Commissione amministrativa è disciplinata dall'articolo 54 capoverso 1 LOAP.

2

La rappresentanza in caso d'impedimento o ricusa di un membro della Commissione amministrativa è disciplinata dall'articolo 52 capoverso 4 LOAP.

3

Il presidente del Tribunale penale federale, o chi lo rappresenta conformemente all'articolo 52 capoversi 3 e 4 LOAP, presiede la Commissione amministrativa.

4

Il segretario generale partecipa alle sedute della Commissione amministrativa con voto consultivo (art. 54 cpv. 2 LOAP).


Art. 5

Compiti della Commissione amministrativa 1

Alla Commissione amministrativa spettano i compiti di cui all'articolo 54 capoverso 4 LOAP.

2

Alla Commissione amministrativa competono inoltre: a. la proposta alla Corte plenaria relativa alla costituzione delle corti e la nomina dei loro presidenti, così come l'assegnazione dei giudici non di carriera alle corti e l'assunzione del segretario generale e del suo sostituto (art. 53 cpv. 2 lett. e, f e g LOAP); b. l'assunzione e il licenziamento degli altri impiegati (art. 54 cpv. 4 LOAP) su proposta del segretariato generale; c. tutte le questioni in materia di personale concernenti i membri del Tribunale, gli impiegati, sempre che tali questioni non siano delegate alla presidenza o al segretariato generale; d. la vigilanza sul segretariato generale; e. l'evasione dei ricorsi per i quali essa è stata designata autorità di ricorso; f.

l'adempimento di obblighi di denuncia nei confronti di altre autorità;

R sull'organizzazione del TPF 3

173.713.161

g. tutte le altre questioni che la legge o il presente regolamento non affida ad un altro organo.

3

La Commissione amministrativa può delegare il disbrigo di determinate pratiche alla presidenza o al segretariato generale.

4

Ogni membro della Commissione amministrativa oppure il segretario generale può chiedere alla presidenza, informandola dell'oggetto della seduta, la convocazione della Commissione amministrativa.


Art. 6

Decisioni della Commissione amministrativa 1

Le decisioni sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione partecipano almeno tre membri.

2

La Commissione amministrativa prende le sue decisioni secondo l'articolo 57 capoverso 1 LOAP a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte (art. 57 cpv. 2 LOAP).

3

Il segretario generale tiene il verbale; con l'accordo della presidenza, un'altra persona può essere incaricata di tenere il verbale.

Sezione 3: Presidenza del Tribunale

Art. 7

Elezione della presidenza L'elezione della presidenza e la rappresentanza sono regolate dall'articolo 52 capoversi 1 e 2 LOAP.


Art. 8

Compiti della presidenza 1

Il presidente del Tribunale: a. rappresenta il Tribunale verso l'esterno; b. presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 52 cpv. 3 LOAP);

c. convoca la Corte plenaria e la Commissione amministrativa e decide sull'attuazione della procedura per circolazione degli atti;

d. sbriga gli affari a lui affidati dalla Commissione amministrativa.

2

Il diritto di firma è disciplinato dall'articolo 11.

Autorità giudiziarie federali 4

173.713.161

Sezione 4: Segretariato generale

Art. 9

Assunzione del segretario generale L'assunzione del segretario generale e del suo sostituto compete alla Corte plenaria su proposta della Commissione amministrativa (art. 53 cpv. 2 lett. g LOAP).


Art. 10

Compiti del segretariato generale 1

Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria e della Commissione amministrativa (art. 61 LOAP).

2

Il segretario generale è in particolare competente per: a. l'organizzazione dei servizi e della Cancelleria; b. l'esecuzione delle decisioni prese dalla Corte plenaria e dalla Commissione amministrativa;

c. l'organizzazione della gestione degli incarti da parte della Cancelleria, d'intesa con i presidenti delle corti; d. l'informazione e le relazioni pubbliche conformemente al regolamento sull'informazione e su istruzione del presidente; per i casi pendenti, d'intesa con i presidenti delle corti; e. le questioni assegnategli per disbrigo dalla Commissione amministrativa.

3

La Commissione amministrativa può delegare alcuni settori d'attività al segretario generale supplente per disbrigo autonomo.


Art. 11

Firma 1 Il presidente e il segretario generale firmano collettivamente negli affari di competenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa.

2

Il presidente firma individualmente negli affari di sua esclusiva competenza.

3

Il segretario generale firma individualmente in tutti gli altri affari amministrativi.

Lo stesso vale per il supplente negli affari di sua competenza.

Capitolo 2: Corti Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12

Corti del Tribunale penale federale Secondo l'articolo 33 LOAP, il Tribunale penale federale si compone di: a. una o più corti penali; b. una o più corti dei reclami penali.

R sull'organizzazione del TPF 5

173.713.161


Art. 13

Composizione delle corti 1

Le corti sono composte dai giudici loro assegnati dalla Corte plenaria (art. 53 cpv. 2 lett. e LOAP).

2

Alle corti possono essere assegnati giudici non di carriera conformemente all'articolo 53 capoverso 2 lettera f LOAP. 3 Ciascun giudice è tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua (art. 55 cpv. 3 LOAP). Se necessario, il presidente del Tribunale può ordinare ai membri e ai cancellieri di un'altra corte di prestare il proprio concorso a titolo provvisorio. Sono fatti salvi i motivi di ricusazione di cui all'articolo 56 del Codice di procedura penale2 (CPP).


Art. 14

Presidenza delle corti 1

La presidenza delle corti è disciplinata dall'articolo 56 capoverso 1 LOAP.

2

La rappresentanza dei presidenti delle corti, garantita da un giudice della corte, è innanzitutto determinata dall'anzianità di servizio e sussidiariamente dall'età (art. 56 cpv. 2 LOAP). In caso d'impedimento, il giudice di una corte può essere rappresentato da un giudice di un'altra corte.

3

Le funzioni che i testi tedesco e francese del CPP3 attribuiscono alla/al «Präsidentin oder Präsident des betreffenden Gerichts», rispettivamente al «président du tribunal», sono assunte dal presidente della corte interessata; quest'ultimo le può delegare al presidente del collegio giudicante.


Art. 15

Collegi giudicanti e ripartizioni delle cause 1

I presidenti delle corti ripartiscono le cause e stabiliscono la composizione dei collegi giudicanti e i loro presidenti.

2

Per la ripartizione delle cause e la composizione dei collegi giudicanti i presidenti delle corti tengono conto segnatamente dei seguenti criteri: lingua della causa, grado d'occupazione dei giudici, mole di lavoro loro occasionata da compiti che sono chiamati a svolgere in seno ad organi del Tribunale, conoscenze specifiche, collaborazione in precedenti decisioni concernenti il medesimo ambito specifico, connessione con altri casi nonché assenze.

3

Il presidente della corte può delegare al giudice unico così come al presidente di un collegio giudicante composto da tre giudici l'istruzione della procedura e le funzioni presidenziali.

4

I presidenti delle corti sono competenti per la concessione dell'assistenza amministrativa o giudiziaria nei confronti di altre autorità relativamente alle procedure pendenti presso di loro.

2 RS

312.0

3 RS

312.0

Autorità giudiziarie federali 6

173.713.161


Art. 16

Cancellieri 1 I cancellieri adempiono i compiti secondo l'articolo 59 capoversi 1 e 2 LOAP così come gli articoli 335 capoverso 1 e 348 capoverso 2 CPP4.

2

Adempiono altri compiti che i presidenti delle corti o la Commissione amministrativa, di regola d'intesa con il presidente della corte, affidano loro (art. 59 cpv. 3 LOAP).


Art. 17

Approvazione e firma delle sentenze 1

I membri del collegio giudicante decidono le modalità d'approvazione della versione definitiva di una sentenza.

2

Il giudice che ha presieduto il collegio giudicante ed il cancelliere firmano le sentenze delle corti. In caso d'impedimento, firma un altro membro del Tribunale, rispettivamente un altro cancelliere. 3 Le altre sentenze sono firmate dal membro responsabile del Tribunale e da un cancelliere eventualmente coadiuvante. In caso di impedimento, firma il presidente della corte o un altro membro del Tribunale; nelle procedure dinanzi ad un'autorità giudicante monocratica, la supplenza del cancelliere è effettuata da un altro cancelliere.

Sezione 2: Corte penale5

Art. 18

Compiti della Corte penale6 1

Alla Corte penale competono i compiti assegnatile dall'articolo 35 LOAP o da altre leggi federali.7 2 La Corte penale giudica in composizione monocratica o quale collegio di tre giudici conformemente all'articolo 36 LOAP. 3 Una decisione che non è stata presa durante il dibattimento o che non deve essere preceduta da un dibattimento può essere presa mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.

4 RS

312.0

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).

R sull'organizzazione del TPF 7

173.713.161

Sezione 3: Corte dei reclami penali8

Art. 19

Compiti della Corte dei reclami penali9 1

Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.10 2 ...11

3

La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, nella misura in cui non è competente la direzione della procedura (art. 395 CPP12 e 38 LOAP).

Essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.

Titolo 2: Funzionamento del Tribunale

Art. 20

Disciplina delle

sedute

La direzione delle sedute adotta misure organizzative e provvede alla disciplina delle sedute e delle udienze.


Art. 21

Tenuta I membri del Tribunale, i cancellieri e i rappresentanti delle parti partecipano alle udienze pubbliche del Tribunale in abito scuro e decoroso.

Titolo 3: Disposizioni finali

Art. 22

Principio di pubblicità in relazione all'amministrazione della giustizia 1

Secondo l'articolo 64 LOAP e le eccezioni ivi elencate si applica per analogia l'ordinanza del 24 maggio 200613 sulla trasparenza. 2 Il segretario generale può permettere l'accesso a un documento relativo all'amministrazione della giustizia conformemente alla legge del 17 dicembre 200414 sulla

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).

11 Abrogato dal n. I dell'O del 23 ago. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).

12 RS

312.0

13 RS

152.31

14 RS

152.3

Autorità giudiziarie federali 8

173.713.161

trasparenza. Di regola, le richieste devono essere presentate per iscritto. Il richiedente deve firmare una nota che attesta la concessione del permesso d'accesso.

3

Se l'accesso è limitato, rinviato o rifiutato, il segretario generale ne informa il richiedente mediante decisione soggetta a ricorso ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa. Non vi è nessuna procedura di conciliazione. La possibilità d'interporre ricorso è disciplinata dagli articoli 82-89 della legge del 17 giugno 200516 sul Tribunale federale.

4

Per la riscossione degli emolumenti sono applicabili le disposizioni del regolamento del 31 marzo 200617 sulle tasse amministrative del Tribunale federale. Se quest'ultima non contiene nessuna disposizione, gli emolumenti sono stabiliti secondo il tariffario allegato all'ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza.


Art. 23

Diritto previgente:

abrogazione

Il regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 200618 è abrogato.


Art. 24

Entrata in

vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

15 RS

172.021

16 RS

173.110

17 RS

173.110.210.2 18 [RU

2006 4459, 2008 2115]