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1

Regolamento interno della Commissione della concorrenza del 1° luglio 1996 (Stato 1° gennaio 2013) Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996 La Commissione della concorrenza, visto l'articolo 20 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19951 sui cartelli (LCart),
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Capitolo 1: Organizzazione della Commissione della concorrenza Sezione 1: Organi

Art. 1

Organi decisionali

1

Possono prendere decisioni in nome della Commissione della concorrenza (Commissione):

a. la

Commissione;

b. …2 c. la

presidenza;

d. ogni singolo membro della presidenza.

2

La presidenza è composta del presidente della Commissione e dei suoi vicepresidenti.3


Art. 2


4



Art. 3

Composizione della segreteria La segreteria si compone: a. del

direttore;

b. del direttore supplente; RU 1996 2870

1

RS 251

2

Abrogata dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

3

Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

4

Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

251.1

Cartelli

2

251.1

c.5 dei

vicedirettori;

d.6 dei

collaboratori.

a7 Confidenzialità

I membri della Commissione, il personale della segreteria nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d'ufficio su fatti di natura confidenziale di cui sono venuti a conoscenza durante l'attività al servizio delle autorità della concorrenza.

Sezione 2: Competenze

Art. 4

Commissione

1

La Commissione prende le decisioni ed emana le disposizioni che non sono espressamente attribuite a un altro organo.

2

…8

3

È inoltre competente per: a. ordinare un'inchiesta (art. 27 cpv. 1 LCart) e stabilire le priorità in base alle quali devono essere trattate le inchieste aperte (art. 27 cpv. 2 LCart); b. stendere il rapporto annuale di attività (art. 49 cpv. 2 LCart) e approvare il preventivo;

c.9 definire gli obiettivi generali della sua attività e dell'attività della segreteria; d. emanare comunicazioni e proporre al Consiglio federale di emanare ordinanze (art. 6 LCart);

e. fare proposte al Consiglio federale per designare la direzione della segreteria (art. 24 cpv. 1 LCart); f. nominare il rimanente personale della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipendio (art. 24 cpv. 1 LCart); 5

Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

6

Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

7

Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

8

Abrogato dal n. I dell'O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

9

Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

Commissione della concorrenza 3

251.1

g.10 prendere posizione nelle procedure secondo gli articoli 8 e 11 LCart nonché nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale; h. prendere le sanzioni giusta gli articoli 53 e 57 LCart.

4

…11

5

Può affidare alla presidenza, a sottocommissioni speciali o a singoli membri l'esame di determinati affari o categorie di affari.12

Art. 5


13



Art. 6


14
Questioni giuridiche fondamentali 1

Nel corso di una procedura la presidenza può sottoporre questioni giuridiche fondamentali al parere della Commissione.

2

Il parere della Commissione vincola sia la presidenza che la segreteria.


Art. 7


15

Presidenza

1

La presidenza assicura le relazioni con l'economia, le amministrazioni e le autorità straniere nel settore della concorrenza. 2 La presidenza può discutere con la segreteria questioni relative a una procedura in corso o indipendenti da qualsiasi procedura. Può invitare a questa discussione uno o più membri della Commissione. 2bis La presidenza prepara, con il direttore e i collaboratori da lui designati, le sedute della Commissione.

3

La Commissione può, in singoli casi, autorizzare il suo presidente a sbrigare direttamente casi urgenti o di secondaria importanza (art. 19 cpv. 1 LCart). In casi particolarmente urgenti, il competente membro della presidenza può adottare le misure necessarie; la Commissione deve esserne informata immediatamente.

4

Su proposta del direttore, la presidenza stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio degli impiegati della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipendio; l'articolo 4 capoverso 3 lettera f è fatto salvo.

10 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

11 Abrogato dal n. I dell'O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

12 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

13 Abrogato dal n. I dell'O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

14 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

15 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

Cartelli

4

251.1


Art. 8

Presidente

Il presidente:

a. dirige i dibattiti della Commissione; abis.16 informa la Commissione e all'occorrenza il direttore delle sue attività e di quelle della presidenza; ater.17 assicura che la Commissione sia informata in modo appropriato e in tempo utile delle attività della segreteria; b. sorveglia la gestione della segreteria; c.18 assicura il coordinamento tra la Commissione e la segreteria; d. è responsabile delle relazioni con i media.


Art. 9

Decisione relativa ai costi L'organo competente in materia decide anche in merito ai costi.

Sezione 3: Sedute

Art. 10

Convocazione e decisioni 1

La Commissione e la presidenza sono convocate dal presidente. La Commissione deve essere convocata quando quattro membri lo richiedono, indicandone i motivi.19 1bis La Commissione delibera validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza dei presenti sono esperti indipendenti.20 1ter La Commissione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.21 2 La Commissione può prendere decisioni mediante circolazione degli atti, a meno che tre membri della Commissione non chiedano una deliberazione, indicandone i motivi.22 3 Le deliberazioni non sono pubbliche.

16 Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

17 Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

18 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

19 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

20 Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

21 Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

22 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

Commissione della concorrenza 5

251.1


Art. 11


23

Partecipazione del sorvegliante dei prezzi Il sorvegliante dei prezzi partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione. Egli può anche prendere posizione per scritto o farsi rappresentare dal suo supplente.

Capitolo 2: Attività della Commissione Sezione 1: Attività della segreteria

Art. 12

Compiti della segreteria 1

La segreteria prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Essa svolge questi compiti in modo autonomo, con riserva delle competenze della Commissione. In particolare essa:

a.24 effettua le inchieste preliminari e informa la presidenza in merito alla chiusura di un'inchiesta preliminare;

b. dirige le operazioni d'inchiesta; c.25 sottopone i fascicoli alla Commissione o, nei casi giusta l'articolo 7 capoverso 3, alla presidenza, per decisione, con una proposta motivata;

d. consiglia i servizi dell'amministrazione e le imprese, fornisce informazioni su questioni relative alla LCart (art. 23 cpv. 2 LCart) e dà preavvisi conformemente all'articolo 46 capoverso 1 LCart.

2

Può discutere questioni con la Commissione o la presidenza prima della presentazione di una proposta o indipendentemente dalla stessa.26 3

Essa richiama l'attenzione della Commissione quando una proposta secondo il capoverso 1 lettera c implica una pregiudiziale o costituisce un cambiamento di prassi.


Art. 13

Compiti del direttore 1

Il direttore:

a. gestisce gli affari della segreteria ed è responsabile delle sue attività; b. stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio dei funzionari e degli impiegati fino alla diciassettesima classe di stipendio; c. organizza i lavori nell'ambito delle priorità stabilite dalla Commissione; 23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

Cartelli

6

251.1

d.27 partecipa, con i collaboratori da lui designati, alle deliberazioni della Commissione concernenti le proposte che vengono ad essa presentate, a meno che la Commissione non decida altrimenti;

dbis.28 informa, con i collaboratori da lui designati, la Commissione e la presidenza di tutti gli affari di loro competenza nonché, in generale, delle attività della segreteria;

e. disciplina il diritto di firma e designa i collaboratori della segreteria che hanno la competenza di ascoltare i testimoni e di dirigere le audizioni.

2

Il direttore supplente può esercitare tutte le funzioni affidate dal presente regolamento al direttore quando quest'ultimo ne è impedito.


Art. 14

Informazione interna

1

Il direttore provvede alla circolazione delle informazioni in seno alla Commissione applicando il concetto stabilito da quest'ultima.

2

La segreteria informa gli organi decisionali affinché possano esercitare le loro competenze.

3

Su richiesta, essa fornisce in ogni momento ai membri della Commissione informazioni relative ad affari correnti di competenza della Commissione o della presidenza.29


Art. 15

Relazioni della segreteria verso l'esterno D'intesa con la presidenza, il direttore assicura i contatti con l'economia, le amministrazioni e le autorità straniere in materia di concorrenza nonché, secondo le istruzioni del presidente, con i media.

Sezione 2: Attività della Commissione e della presidenza30

Art. 16

Decisioni

1

Le decisioni recano la firma del competente membro della presidenza e del direttore.

2

Il competente membro della presidenza approva la redazione finale di tutte le decisioni.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

28 Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

Commissione della concorrenza 7

251.1


Art. 17

Inchieste preliminari e inchieste 1

La Commissione può aprire un'inchiesta indipendentemente dalle conclusioni dell'inchiesta preliminare condotta dalla segreteria.31 2 I membri della Commissione possono partecipare a tutte le operazioni d'inchiesta condotte dalla segreteria, in particolare all'audizione di testimoni.

3

La Commissione può impartire alla segreteria direttive riguardo a misure d'inchiesta supplementari.32 4 La Commissione o una sua delegazione può sentire essa stessa i partecipanti alla procedura.33


Art. 18


34

Avvio della procedura di esame delle concentrazioni di imprese 1

La presidenza esamina se una concentrazione di imprese deve comportare l'avvio di una procedura di esame (art. 32 LCart).

2

Essa, se del caso, propone alla Commissione di avviare tale procedura. In caso d'urgenza, la presidenza stessa avvia tale procedura.

3

La Commissione può decidere di avviare una procedura di esame anche senza la proposta della presidenza.


Art. 19


35

Esperti

La Commissione e la segreteria possono, in tutte le procedure, ricorrere a esperti.


Art. 20

Concetto d'informazione La Commissione elabora un concetto d'informazione interna.

Capitolo 3: Politica d'informazione, pubblicazioni, contabilità

Art. 21

Politica d'informazione La Commissione stabilisce i principi della sua politica d'informazione. Le decisioni sono di regola pubblicate.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

Cartelli

8

251.1


Art. 22

Comunicazione dell'apertura di un'inchiesta 1

La segreteria pubblica l'apertura di un'inchiesta (art. 28 LCart) nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2

L'apertura può parimenti essere pubblicata in altri giornali se lo scopo dell'inchiesta lo esige.


Art. 23

Rapporto annuale

1

Il rapporto annuale è redatto dalla segreteria, esaminato dalla presidenza e approvato dalla Commissione.

2

Il rapporto fornisce alle autorità politiche e all'opinione pubblica una panoramica sulle attività svolte in relazione all'applicazione della LCart e della legge federale del 6 ottobre 199536 sul mercato interno.


Art. 24

Contabilità

Per quanto attiene alla contabilità, la Commissione è considerata alla stregua di un'unità amministrativa del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca37; quest'ultimo include nel preventivo i costi per il personale e il materiale.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 25

Abrogazione del diritto previgente Il regolamento della Commissione dei cartelli del 24 febbraio 198638 è abrogato.


Art. 26


39



Art. 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.

36

RS 943.02

37 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

38

[RU 1986 977] 39 Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).