1
Regolamento interno della Commissione della concorrenza del 1° luglio 1996 (Stato 1° gennaio 2013) Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996 La Commissione della concorrenza, visto l'articolo 20 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19951 sui cartelli (LCart),
ordina:
Capitolo 1: Organizzazione della Commissione della concorrenza Sezione 1: Organi
Art. 1
Organi decisionali
1
Possono prendere decisioni in nome della Commissione della concorrenza (Commissione):
a. la
Commissione;
b. …2 c. la
presidenza;
d. ogni singolo membro della presidenza.
2
La presidenza è composta del presidente della Commissione e dei suoi vicepresidenti.3
Art. 2
4
Art. 3
Composizione della segreteria La segreteria si compone: a. del
direttore;
b. del direttore supplente; RU 1996 2870
1
RS 251
2
Abrogata dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
3
Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
4
Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
251.1
Cartelli
2
251.1
c.5 dei
vicedirettori;
d.6 dei
collaboratori.
a7 Confidenzialità
I membri della Commissione, il personale della segreteria nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d'ufficio su fatti di natura confidenziale di cui sono venuti a conoscenza durante l'attività al servizio delle autorità della concorrenza.
Sezione 2: Competenze
Art. 4
Commissione
1
La Commissione prende le decisioni ed emana le disposizioni che non sono espressamente attribuite a un altro organo.
2
…8
3
È inoltre competente per: a. ordinare un'inchiesta (art. 27 cpv. 1 LCart) e stabilire le priorità in base alle quali devono essere trattate le inchieste aperte (art. 27 cpv. 2 LCart); b. stendere il rapporto annuale di attività (art. 49 cpv. 2 LCart) e approvare il preventivo;
c.9 definire gli obiettivi generali della sua attività e dell'attività della segreteria; d. emanare comunicazioni e proporre al Consiglio federale di emanare ordinanze (art. 6 LCart);
e. fare proposte al Consiglio federale per designare la direzione della segreteria (art. 24 cpv. 1 LCart); f. nominare il rimanente personale della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipendio (art. 24 cpv. 1 LCart); 5
Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
6
Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
7
Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
8
Abrogato dal n. I dell'O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
9
Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Commissione della concorrenza 3
251.1
g.10 prendere posizione nelle procedure secondo gli articoli 8 e 11 LCart nonché nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale; h. prendere le sanzioni giusta gli articoli 53 e 57 LCart.
4
…11
5
Può affidare alla presidenza, a sottocommissioni speciali o a singoli membri l'esame di determinati affari o categorie di affari.12
Art. 5
13
Art. 6
14
Questioni giuridiche fondamentali 1
Nel corso di una procedura la presidenza può sottoporre questioni giuridiche fondamentali al parere della Commissione.
2
Il parere della Commissione vincola sia la presidenza che la segreteria.
Art. 7
15
1
La presidenza assicura le relazioni con l'economia, le amministrazioni e le autorità straniere nel settore della concorrenza. 2 La presidenza può discutere con la segreteria questioni relative a una procedura in corso o indipendenti da qualsiasi procedura. Può invitare a questa discussione uno o più membri della Commissione. 2bis La presidenza prepara, con il direttore e i collaboratori da lui designati, le sedute della Commissione.
3
La Commissione può, in singoli casi, autorizzare il suo presidente a sbrigare direttamente casi urgenti o di secondaria importanza (art. 19 cpv. 1 LCart). In casi particolarmente urgenti, il competente membro della presidenza può adottare le misure necessarie; la Commissione deve esserne informata immediatamente.
4
Su proposta del direttore, la presidenza stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio degli impiegati della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipendio; l'articolo 4 capoverso 3 lettera f è fatto salvo.
10 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
11 Abrogato dal n. I dell'O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
12 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
13 Abrogato dal n. I dell'O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
14 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
15 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Cartelli
4
251.1
Art. 8
Presidente
Il presidente:
a. dirige i dibattiti della Commissione; abis.16 informa la Commissione e all'occorrenza il direttore delle sue attività e di quelle della presidenza; ater.17 assicura che la Commissione sia informata in modo appropriato e in tempo utile delle attività della segreteria; b. sorveglia la gestione della segreteria; c.18 assicura il coordinamento tra la Commissione e la segreteria; d. è responsabile delle relazioni con i media.
Art. 9
Decisione relativa ai costi L'organo competente in materia decide anche in merito ai costi.
Sezione 3: Sedute
Art. 10
Convocazione e decisioni 1
La Commissione e la presidenza sono convocate dal presidente. La Commissione deve essere convocata quando quattro membri lo richiedono, indicandone i motivi.19 1bis La Commissione delibera validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza dei presenti sono esperti indipendenti.20 1ter La Commissione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.21 2 La Commissione può prendere decisioni mediante circolazione degli atti, a meno che tre membri della Commissione non chiedano una deliberazione, indicandone i motivi.22 3 Le deliberazioni non sono pubbliche.
16 Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
17 Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
18 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
19 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
20 Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
21 Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
22 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Commissione della concorrenza 5
251.1
Art. 11
23
Capitolo 2: Attività della Commissione Sezione 1: Attività della segreteria
Art. 12
Compiti della segreteria 1
La segreteria prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Essa svolge questi compiti in modo autonomo, con riserva delle competenze della Commissione. In particolare essa:
a.24 effettua le inchieste preliminari e informa la presidenza in merito alla chiusura di un'inchiesta preliminare;
b. dirige le operazioni d'inchiesta; c.25 sottopone i fascicoli alla Commissione o, nei casi giusta l'articolo 7 capoverso 3, alla presidenza, per decisione, con una proposta motivata;
d. consiglia i servizi dell'amministrazione e le imprese, fornisce informazioni su questioni relative alla LCart (art. 23 cpv. 2 LCart) e dà preavvisi conformemente all'articolo 46 capoverso 1 LCart.
2
Può discutere questioni con la Commissione o la presidenza prima della presentazione di una proposta o indipendentemente dalla stessa.26 3
Essa richiama l'attenzione della Commissione quando una proposta secondo il capoverso 1 lettera c implica una pregiudiziale o costituisce un cambiamento di prassi.
Art. 13
Compiti del direttore 1
Il direttore:
a. gestisce gli affari della segreteria ed è responsabile delle sue attività; b. stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio dei funzionari e degli impiegati fino alla diciassettesima classe di stipendio; c. organizza i lavori nell'ambito delle priorità stabilite dalla Commissione; 23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Cartelli
6
251.1
d.27 partecipa, con i collaboratori da lui designati, alle deliberazioni della Commissione concernenti le proposte che vengono ad essa presentate, a meno che la Commissione non decida altrimenti;
dbis.28 informa, con i collaboratori da lui designati, la Commissione e la presidenza di tutti gli affari di loro competenza nonché, in generale, delle attività della segreteria;
e. disciplina il diritto di firma e designa i collaboratori della segreteria che hanno la competenza di ascoltare i testimoni e di dirigere le audizioni.
2
Il direttore supplente può esercitare tutte le funzioni affidate dal presente regolamento al direttore quando quest'ultimo ne è impedito.
Art. 14
Informazione interna
1
Il direttore provvede alla circolazione delle informazioni in seno alla Commissione applicando il concetto stabilito da quest'ultima.
2
La segreteria informa gli organi decisionali affinché possano esercitare le loro competenze.
3
Su richiesta, essa fornisce in ogni momento ai membri della Commissione informazioni relative ad affari correnti di competenza della Commissione o della presidenza.29
Art. 15
Relazioni della segreteria verso l'esterno D'intesa con la presidenza, il direttore assicura i contatti con l'economia, le amministrazioni e le autorità straniere in materia di concorrenza nonché, secondo le istruzioni del presidente, con i media.
Sezione 2: Attività della Commissione e della presidenza30
Art. 16
Decisioni
1
Le decisioni recano la firma del competente membro della presidenza e del direttore.
2
Il competente membro della presidenza approva la redazione finale di tutte le decisioni.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
28 Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Commissione della concorrenza 7
251.1
Art. 17
Inchieste preliminari e inchieste 1
La Commissione può aprire un'inchiesta indipendentemente dalle conclusioni dell'inchiesta preliminare condotta dalla segreteria.31 2 I membri della Commissione possono partecipare a tutte le operazioni d'inchiesta condotte dalla segreteria, in particolare all'audizione di testimoni.
3
La Commissione può impartire alla segreteria direttive riguardo a misure d'inchiesta supplementari.32 4 La Commissione o una sua delegazione può sentire essa stessa i partecipanti alla procedura.33
Art. 18
34
La presidenza esamina se una concentrazione di imprese deve comportare l'avvio di una procedura di esame (art. 32 LCart).
2
Essa, se del caso, propone alla Commissione di avviare tale procedura. In caso d'urgenza, la presidenza stessa avvia tale procedura.
3
La Commissione può decidere di avviare una procedura di esame anche senza la proposta della presidenza.
Art. 19
35
La Commissione e la segreteria possono, in tutte le procedure, ricorrere a esperti.
Art. 20
Concetto d'informazione La Commissione elabora un concetto d'informazione interna.
Capitolo 3: Politica d'informazione, pubblicazioni, contabilità
Art. 21
Politica d'informazione La Commissione stabilisce i principi della sua politica d'informazione. Le decisioni sono di regola pubblicate.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Cartelli
8
251.1
Art. 22
Comunicazione dell'apertura di un'inchiesta 1
La segreteria pubblica l'apertura di un'inchiesta (art. 28 LCart) nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
2
L'apertura può parimenti essere pubblicata in altri giornali se lo scopo dell'inchiesta lo esige.
Art. 23
Rapporto annuale
1
Il rapporto annuale è redatto dalla segreteria, esaminato dalla presidenza e approvato dalla Commissione.
2
Il rapporto fornisce alle autorità politiche e all'opinione pubblica una panoramica sulle attività svolte in relazione all'applicazione della LCart e della legge federale del 6 ottobre 199536 sul mercato interno.
Art. 24
Contabilità
Per quanto attiene alla contabilità, la Commissione è considerata alla stregua di un'unità amministrativa del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca37; quest'ultimo include nel preventivo i costi per il personale e il materiale.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 25
Abrogazione del diritto previgente Il regolamento della Commissione dei cartelli del 24 febbraio 198638 è abrogato.
Art. 26
39
Art. 27
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.
36
RS 943.02
37 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.
38
[RU 1986 977] 39 Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).