Abrogato per 01.01.2002

01.01.2001 - 01.01.2002
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1

Regolamento
dei funzionari (3)
1
(RF 3)2

del 29 dicembre 1964 (Stato 8 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'ordinamento dei funzionari3 (legge);
visti gli articoli 42 capoverso 1 e 61 capoversi 2 a 4 della legge sull'organizzazione
dell'amministrazione4;5 ordina:

Preambolo


Art. 1

1

Nel presente regolamento s'intende: per Dipartimento, il Dipartimento federale degli affari esteri;

per centrale, le unità amministrative del Dipartimento in Svizzera;

per servizi di carriera, i servizi secondo l'articolo 2 capoverso 1
lettere a, b, c;

per servizi generali, i servizi che non appartengono al servizio di carriera;

per servizio esterno, le unità amministrative del Dipartimento all'estero;

per missioni, le rappresentanze diplomatiche svizzere;

per sedi, le rappresentanze consolari svizzere;

RU 1965 157

1

Nuovo tit. giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150). Per questa modificazione, alla
locuzione «presente ordinanza» è stata sostituita nel testo quella di «presente regolamento».

2

Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5087).

3

RS 172.221.10 4

[RU 1979 114, 1983 170, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530
n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 288 all. n. 2, 510, 581 all. n. 2, 1993 1770, 1995
978 4362 art. 1, 1996 1486 ; RS 151 all. n. 1, 172.010.18 art. 1, 172.010.31 all. n. 1, 251
all. n. 1, 510.10 all. n. 2, 531 art. 59 n. 2. RS 172.010 art. 63]. Vedi ora la LF del 21 mar.
1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

172.221.103

Personale federale

2

172.221.103

-6 per Cassa pensioni, l'istituto di previdenza della Confederazione per i lavoratori secondo l'ordinanza del 24 agosto 19947 concernente la Cassa pensioni
della Confederazione (Statuti della CPC); per INSAI, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;

per LAINF, la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni8;

per AD, l'assicurazione contro la disoccupazione (altrimenti LAD);

per AVS, l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;

per AI, l'assicurazione per l'invalidità;

per IPG, l'ordinamento sull'indennità per perdita di guadagno;

- 9 per statuti della CPC, l'ordinanza del 24 agosto 1994 concernente la Cassa pensioni della Confederazione.10 2

I rinvii tra parentesi, accanto ai numeri degli articoli, si riferiscono agli articoli della legge.

3

Il presente regolamento è applicabile ai funzionari dei servizi di carriera e dei servizi generali del Dipartimento federale degli affari esteri, per i quali l'obbligo di accettare un trasferimento all'estero costituiva una condizione di nomina.11 L'articolo 7
è applicabile anche ad altre persone.12 Capo I. Disposizioni generali

Art. 2

Appartenenza ai servizi 1

I funzionari del Dipartimento appartengono a uno dei quattro servizi seguenti: a.

Servizio diplomatico; b.

Servizio consolare; c.

Servizio di segreteria e specializzato; d.

Servizi generali.13 2

Le prescrizioni sull'ammissione, la nomina e l'avanzamento disciplinano le condizioni d'appartenenza a uno dei quattro servizi suindicati.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

7 RS

172.222.1

8

RS 832.20

9

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1987 (RU 1988 23). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18
ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

11

Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18
ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

12

Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 marzo 1999 (RU 1999 1413).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

Regolamento dei funzionari (3) 3

172.221.103

3

Ove siano adempiute le condizioni richieste nelle prescrizioni emesse giusta l'articolo 15, l'autorità eleggente può decidere circa il passaggio del funzionario, mediante nomina o promozione, dall'uno all'altro servizio.


Art. 3 (3)

Pubblico concorso

1

Il bando di concorso nel bollettino dei posti vacanti della Confederazione «Die Stelle, L'emploi, Il posto» è considerato pubblico concorso.14 2

Nell'avviso di concorso sono indicati i requisiti particolari cui i candidati devono soddisfare. Va lasciato un termine sufficiente per concorrere.

3

Con riserva del pubblico concorso, secondo la procedura d'ammissione di cui all'articolo 4, alle funzioni dei servizi di carriera si provvede senza ricorrere al pubblico concorso. Per contro ogni posto vacante dei servizi generali deve normalmente
essere messo a concorso.15 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina la messa

a concorso e designa le funzioni che possono essere assegnate senza concorso.16 Art. 4 (4)

Requisiti per la nomina 1

Il Dipartimento stabilisce, in un regolamento d'ammissione, le condizioni richieste per la prima nomina a funzionario del Dipartimento. I requisiti posti per una rielezione sono disciplinati conformemente all'articolo 15.

2

Per l'ammissione al servizio diplomatico17 o al servizio consolare18 , e determinante l'esito dell'esame di concorso; la nomina del funzionario è subordinata al
compimento di un periodo di prova e di un corso finale o al successo nell'esame finale.19 3

L'ammissione al servizio di segreteria e specializzato20 è vincolata all'esito di un esame; la nomina a funzionario è subordinata al superamento di un periodo di prova.

4

Per l'ammissione ai servizi generali, può essere determinante l'esito di un esame o d'un periodo di prova. Sono applicabili, inoltre, le prescrizioni di cui all'articolo 15
capoverso 1.

4bis

Possono essere nominati funzionari del servizio di carriera soltanto coloro che posseggono unicamente la cittadinanza svizzera.21 5

Il Dipartimento nomina una commissione per l'ammissione al servizio diplomatico22 e una per l'ammissione al servizio consolare23 . Esso ne stabilisce le competenze e l'organizzazione.

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1989 (RU 1989 1221).

15

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1989 (RU 1989 1221).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

17

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

18

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

19

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 26 gen. 1972 (RU 1972 191).

20

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

21

Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31
mar. 1976 (RU 1976 969).

22

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

23

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

Personale federale

4

172.221.103

6

Per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate, il capo del Dipartimento può rinunciare, eccezionalmente, all'applicazione parziale o totale dei
disposti del presente articolo.


Art. 5


24

Competenza per la nomina 1

Il Consiglio federale nomina i funzionari fuori classe.

2

Il Dipartimento disciplina la competenza per la nomina degli altri suoi funzionari.

a25 Altre competenze

1

Qualora il presente regolamento assegni la competenza di decidere all'autorità eleggente, il Dipartimento decide nei casi in cui, giusta l'articolo 5 capoverso 1,
l'autorità eleggente è il Consiglio federale.

2

Qualora il presente regolamento non disciplini la competenza di decidere, il Dipartimento emana un regolamento che determina le competenze.

3

Nel regolamento che determina la competenza giusta il capoverso 2, il Dipartimento può dichiarare competente un'istanza subordinata all'autorità eleggente per le
decisioni che, secondo il presente regolamento, spettano a tale autorità.


Art. 6

26 (5) Decisione di nomina

1

Al funzionario la nomina è notificata con una decisione. Devono esservi indicati la funzione, il luogo di servizio, la data dell'entrata in servizio, gli obblighi particolari,
il grado di occupazione, la classe di stipendio e la rimunerazione.

2

All'atto della prima nomina il funzionario riceve, con la decisione, la legge, l'ordinamento dei funzionari, il regolamento dei funzionari (3) e gli statuti della CPC.27
Deve avere in ogni momento la possibilità di esaminare i regolamenti e le loro prescrizioni esecutive.

3

La riconferma secondo l'articolo 57 della legge avviene con una decisione generale. La riconferma con riserve e la non riconferma devono essere notificate al funzionario con una decisione.


Art. 7

Conferimento di titoli diplomatici e consolari 1 Se l'interesse del servizio lo esige, può essere conferito al funzionario un titolo diplomatico o consolare diverso da quello corrispondente alla sua funzione. Il titolo
può essere portato soltanto finché sussistono le condizioni che ne hanno giustificato
il conferimento. La competenza di conferire i titoli corrispondenti al rango di capomissione spetta al Consiglio federale; sono eccettuati i casi in cui il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale delle fi24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

25

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

Regolamento dei funzionari (3) 5

172.221.103

nanze, a conferire il titolo di ambasciatore.28 Negli altri casi è competente il Dipartimento.29 30 2

Il Consiglio federale può conferire titoli diplomatici o consolari ad personam.

3

Il Dipartimento, indipendentemente dal titolo inerente alla funzione, può conferire al funzionario incaricato di un'attività speciale, il titolo corrispondente in uso nella
prassi internazionale.

4

Il conferimento di un titolo non equivale ad un avanzamento ai sensi dell'articolo 12 della legge.


Art. 8

31 (7) Incompatibilità

I funzionari tra i quali esista vincolo matrimoniale, consanguineità o affinità sino al
secondo grado compreso o un vincolo di adozione non devono, per quanto possibile,
essere occupati in un rapporto di dipendenza diretta.


Art. 9 (8)32 Luogo di servizio, domicilio, stato civile; obbligo di informare l'amministrazione 1

Il luogo di servizio è quello assegnato al funzionario.33 2

Fatto salvo il capoverso 3, l'autorizzazione di prendere domicilio fuori del luogo di servizio è considerata concessa per tutto il territorio svizzero.

3

Qualora il servizio lo esiga, la scelta del domicilio è prescritta oppure vincolata a condizioni se si trova fuori del luogo di servizio.34 4

L'autorità eleggente è competente per l'assegnazione del luogo di servizio (cpv. 1) e del domicilio (cpv. 3), fatto salvo l'articolo 10 capoverso 4.35 5 Il domicilio civile del funzionario è stabilito secondo il diritto civile applicabile. 36 6 Il funzionario deve indicare al competente ufficio della centrale, per la via di servizio, il proprio stato civile e il proprio indirizzo, nonché tutti i fatti determinanti per
lo stipendio; è parimenti tenuto a notificare senza indugio ogni ulteriore cambiamento. Notifica inoltre a tale ufficio il suo imminente matrimonio, fornendo i necessari dati relativi allo stato civile, alla formazione, all'attività professionale, alle conoscenze linguistiche e alla nazionalità del futuro coniuge.37 28

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 marzo 1999 (RU 1999 1413).

29

Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 marzo 1999 (RU 1999 1413).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU 1993 2769).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

35

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

36

Originario cpv. 4.

37

Originario cpv. 5.

Personale federale

6

172.221.103


Art. 10 (9)

Trasferimento e assegnazione 1

Il funzionario dei servizi di carriera38 può essere assegnato in ogni momento alla centrale o al servizio esterno. Nell'interesse del servizio o della propria formazione,
il funzionario può essere temporaneamente attribuito a un altro Dipartimento; durante questo periodo egli conserva la qualità di funzionario del servizio al quale appartiene.

2 Il funzionario appartenente ai servizi generali può essere trasferito in un altro Paese
o in un altro luogo di servizio nello stesso Paese, unicamente se: a.

l'obbligo di accettare il trasferimento ha costituito una delle condizioni di
nomina;

b.

la funzione è abrogata; c.

il trasferimento è una condizione necessaria per la continuazione dei rapporti
di servizio.39

3 Va tenuto conto, nell'assegnazione del funzionario, della sua formazione professionale, della sua idoneità alla funzione prevista, del suo stato civile e, all'occorrenza, dell'idoneità del coniuge ad assecondarlo adeguatamente nell'adempiere gli
obblighi ufficiali. Deve essere parimenti considerato lo stato di salute del funzionario
e possibilmente quello dei suoi familiari nonché le possibilità di formazione dei figli.
Il funzionario può esprimere desideri riguardo alla futura assegnazione.40 4

Il Consiglio federale decide, su proposta del Dipartimento, circa il trasferimento dei capimissione. Al Dipartimento spetta il trasferimento degli altri funzionari.41 5 La decisione di trasferimento fa menzione della nuova funzione, del rapporto di
servizio, dello stipendio, degli assegni e delle indennità, del nuovo luogo di servizio
e della data dell'entrata in funzione; essa va comunicata al funzionario non appena
possibile.42

6 Per ogni luogo di servizio con condizioni d'esistenza difficili, il Dipartimento stabilisce una durata minima di dimora, trascorsa la quale il funzionario può esigere il
trasferimento. Il funzionario non può essere tenuto a trascorrere complessivamente
più di dodici anni di servizio nei luoghi suindicati. 43 7

Il funzionario può far valere, per la via di servizio, eventuali motivi avverso la decisione di trasferimento. Sulle ragioni esposte decide l'autorità eleggente oppure, ove
questa sia il Consiglio federale, il Dipartimento, sentita una commissione di 5 membri, nominati dal capo del Dipartimento tra i membri delle commissioni di promozione.

38

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del l2 dic. 1988 (RU 1989 21). Di tale modificazione è
tenuto conto in tutto il presente testo.

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

41

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 26 gen. 1972 (RU 1972 191).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

Regolamento dei funzionari (3) 7

172.221.103


Art. 11

44 (10 e 20a) Durata del lavoro 1

La durata settimanale del lavoro nella centrale è, in media, di: a.

41 ore per i funzionari occupati a tempo pieno; b.

meno di 41 ore, ma almeno di 20½ ore per i funzionari occupati a tempo parziale.45 1bis

Il Dipartimento stabilisce i dettagli secondo queste norme, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.46

1ter

Di regola, i funzionari occupati a tempo pieno lavorano 42 ore per settimana e i funzionari occupati a tempo parziale il numero di ore corrispondente al loro tasso
d'occupazione. Il tempo di lavoro così svolto in più è compensato con cinque giorni
di compensazione per anno civile, parificati ai giorni di vacanza.47 1quater È possibile concordare con il funzionario che effettui: a.

il tempo di lavoro sotto forma di media annua; b.

fino al 5 per cento della durata del lavoro secondo il capoverso 1bis in più o
in meno;

c.

il tempo di lavoro sotto forma di orario di lavoro in gruppo. 48 1quinquies Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità degli accordi
previsti nel capoverso 1quater.49 2

Se le condizioni del servizio esterno lo giustificano, il Dipartimento può stabilire, secondo il luogo di servizio, una durata del lavoro più breve.

3

...50

4

Il tempo per viaggi di servizio in Svizzera, come anche gli spostamenti sino al luogo di lavoro esterno e il ritorno, nonché da un posto di lavoro all'altro sono considerati tempo di lavoro. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina, per i funzionari della centrale, il computo dei tempi di viaggio nel caso di viaggi di servizio
all'estero e la limitazione della compensazione nel caso di viaggi di servizio in Svizzera. Il Dipartimento disciplina il computo dei tempi di viaggio per i funzionari nel
servizio esterno.51

5

Al funzionario è assegnato, per il servizio tra le 20 e le 24, un supplemento del 10 per cento.52

6

Al funzionario è assegnato, per il servizio notturno tra le 24 e le 4, un supplemento del 30 per cento. Tale supplemento è concesso anche tra le 4 e le 5, se il funzionario 44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995 7).

46

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995 7).

47

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995 7).

48

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU 1995 7).

49

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU 1995 7).

50

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 1995 (RU 1995 5087).

51

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5087).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1989, in vigore dal 1° giu. 1990 (RU 1990 104).

Personale federale

8

172.221.103

ha incominciato il servizio prima delle 4. Il supplemento è portato dal 30 al 40 per
cento a decorrere dall'inizio dell'anno civile nel quale il funzionario compie 55
anni.53

a54 (10 e 20a) Determinazione dell'orario di lavoro 1

L'orario di lavoro per i funzionari della centrale è stabilito nell'ordinanza del 26 marzo 198055 sull'orario di lavoro nell'amministrazione federale.

2

Nel servizio esterno, i capimissione e i capisede fissano l'orario di lavoro per i loro funzionari, d'intesa con il Dipartimento.

b56 (10 e 20a) Lavoro aggiuntivo e lavoro supplementare 1

In caso di sovraccarico straordinario di lavoro o d'urgenza, il servizio può ordinare al funzionario di fornire lavoro aggiuntivo o supplementare. Un lavoro aggiuntivo
superiore a 2 ore al giorno dev'essere convenuto con il funzionario interessato, occupato a tempo parziale.

2

Il lavoro aggiuntivo è dato quando un funzionario a tempo parziale lavora occasionalmente:

a.

più della durata settimanale di lavoro convenuta, ma non più di 42 ore; b.

più della durata giornaliera di lavoro convenuta, ma non più di 8,4 ore.

3

Il lavoro supplementare nella centrale è dato quando il funzionario deve lavorare più di 8,4 ore per giorno o più di 42 ore per settimana oppure in un giorno di congedo.

4

Il lavoro supplementare non deve superare 2 ore al giorno, salvo nei giorni di congedo o in caso di emergenza, come forza maggiore, perturbazione dell'esercizio o
altra perturbazione imprevista del decorso amministrativo. Nei giorni di congedo o
nei giorni di lavoro incompleti, la durata del lavoro, il lavoro aggiuntivo e il lavoro
supplementare alla centrale non devono superare complessivamente 10,4 ore.

5

Il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare devono di regola venir compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. Il periodo del compenso dev'essere convenuto con il funzionario. Se il compenso non può avvenire entro un congruo termine, al funzionario dev'essere versata un'indennità in contanti. Essa ammonta, per il lavoro aggiuntivo, al 100 per cento della rimunerazione oraria. Per il
lavoro supplementare, l'indennità in contanti è stabilita secondo l'articolo 73.

6

Per anno civile, possono essere indennizzate in contanti complessivamente 150 ore al massimo di lavoro aggiuntivo e lavoro supplementare. Il Dipartimento disciplina i
casi particolari per il servizio esterno.57 53

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11
dic. 1989, in vigore dal 1° giu. 1990 (RU 1990 104).

54

Introdotto dal a. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

55

RS 172.221.122 56

Introdotto dal a. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

57

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5087).

Regolamento dei funzionari (3) 9

172.221.103

6bis

Sull'anno civile successivo possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro supplementare. Le ore in esubero decadono
alla fine dell'anno senza indennizzo né compensazione. Quando ordinano ore di lavoro aggiuntivo o supplementare, i servizi badano affinché esse possano essere compensate prima della fine dell'anno se il loro numero supera i massimi di cui ai capoversi 6 e 6bis. In singoli casi motivati il Dipartimento può autorizzare una dilazione
del giorno di scadenza non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. 58 59 7

Se la durata settimanale del lavoro nel servizio esterno è inferiore a 42 ore, il Dipartimento stabilisce:

a.

quando è dato lavoro supplementare; b.

il numero complessivo di ore che non dev'essere superato nei giorni o nei
mezzi giorni di congedo; c.

il lavoro supplementare che può essere ordinato dai capimissione o dai capisede senza diritto alla compensazione.


Art. 12

60 (10) Giorni di riposo 1

Il funzionario ha diritto a 63 giorni di riposo per anno civile. Sono considerati giorni di riposo le domeniche, Capodanno, l'Ascensione, il giorno della festa nazionale, Natale e le altre feste del luogo di servizio che cadono in un giorno di lavoro. 61 1bis

Se il totale dei giorni di riposo giusta il capoverso 2: a.

è inferiore a 63 giorni, il funzionario ha diritto di beneficiare dei giorni di riposo mancanti, che possono di regola essere presi liberamente e sono parificati ai giorni di vacanza; b.

è superiore a 63 giorni, il numero dei giorni di compensazione giusta l'articolo 11 capoverso 1ter è ridotto proporzionalmente.62 2

Sono considerati giorni di riposo per i funzionari del servizio esterno le domeniche o i corrispondenti giorni liberi settimanali e le feste usuali designate dal Dipartimento, su proposta del capomissione o del capoposto, tenuto conto delle condizioni
del luogo di servizio.63 3

Nel pomeriggio precedente le feste intere indicate nel capoverso 2, il lavoro termina un'ora prima degli altri giorni feriali.

4

Il funzionario che ha assunto o ha lasciato il servizio nel corso dell'anno civile ha diritto al numero di giorni di riposo, che possono essere presi liberamente, corrispondente alla durata del servizio.64 58

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5087).

59

Introdotto dal n. I dell'O del 16 feb. 1994 (RU 1994 365).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU 1995 7).

62

Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU 1995 7).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU 1995 7).

64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU 1995 7).

Personale federale

10

172.221.103

5

Il Dipartimento regola la compensazione dei giorni di riposo, se il lavoro di domenica o nei giorni festivi non può essere sospeso per motivi di servizio.

6

Per i funzionari della centrale, il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in particolare:

a.

il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi agli agenti occupati
a tempo parziale;

b.

il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi in caso d'assenza
dal servizio;

c.

la chiusura di uffici e di aziende immediatamente prima o dopo giorni festivi
e il compenso integrale delle ore di lavoro così soppresse.


Art. 13

65 (11) Formazione 1 La Confederazione promuove la formazione di tutti i collaboratori proponendo
corsi, accordando congedi e partecipando alle spese. Per la formazione in funzione
delle necessità di servizio, essa concede per principio un congedo pagato e assume le
spese. Per la formazione in funzione di esigenze personali, la Confederazione accorda un congedo pagato e assume le spese, a condizione che tale formazione serva
anche i suoi interessi. Se è nell'interesse del servizio, ai collaboratori può essere accordato un contributo, a favore dei coniugi, per l'apprendimento delle lingue. 66 2

Il Consiglio federale dirige la formazione nell'Amministrazione generale della Confederazione per mezzo di linee direttive e mediante il programma di legislatura.

3 Il Dipartimento emana le necessarie prescrizioni nel suo settore di competenza.
Tiene conto delle prescrizioni di esecuzione applicabili per l'Amministrazione generale della Confederazione e della regolamentazione in materia di coordinamento.67 4

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari, segnatamente il congedo a scopo di formazione, l'assunzione delle spese e l'obbligo di rimborso. Esso
istituisce una commissione intesa a promuovere la formazione (Commissione per la
formazione).

5

Tutti i superiori, segnatamente i capimissione o i capisede, promuovono e sorvegliano la formazione dei collaboratori loro attribuiti.

6

I collaboratori sono tenuti a seguire una formazione corrispondente alle loro capacità e ad adattarsi all'evoluzione delle esigenze. Nell'ambito del loro mandato, essi
hanno diritto ad un adeguato sviluppo delle loro conoscenze professionali e personali.

7

Qualora i collaboratori si dimettano dal servizio entro quattro anni dal termine di una formazione, la Confederazione può esigere il rimborso delle spese che ha assunto.

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1993 (RU 1994 4).

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

Regolamento dei funzionari (3) 11

172.221.103


Art. 14

68 (51 cpv. 3) Valutazione del personale 69 1 I funzionari delle classi di stipendio 1-30 sono sottoposti a qualificazione a intervalli regolari. La qualificazione informa segnatamente in merito al carattere e
all'idoneità intellettuale e professionale dei funzionari.70 2

Dopo la valutazione, il superiore consegna il rapporto di qualificazione al funzionario e gli lascia tempo a sufficienza per prenderne conoscenza. In seguito, ha un
colloquio con lui in merito alle qualificazioni. Ove occorra, il funzionario completa
il rapporto con le proprie osservazioni e lo firma. Il Dipartimento ne fa un uso confidenziale.

3

Il funzionario dei servizi generali può esigere presso il suo superiore diretto, nel suo luogo di servizio, un esame della valutazione e la possibilità di farsi assistere.

4

Il Dipartimento determina la periodicità delle qualificazioni e la relativa procedura e ne sorveglia l'esecuzione. Il funzionario può esigere una valutazione personale.71

Art. 15

72 (12) Promozione 1 Il Dipartimento stabilisce in un regolamento, d'intesa con il Dipartimento federale
delle finanze, i presupposti materiali e personali per la nomina o la promozione alle
funzioni assegnate alle classi di stipendio 1-30 delle classificazioni particolari, conformemente all'articolo 22 dell'ordinanza del 15 dicembre 198873 sulla classificazione delle funzioni.74 2

La competenza di decidere se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute è disciplinata secondo l'articolo 5.


Art. 16

Appartenenza ad associazioni Il funzionario è tenuto, nel servizio esterno, a comunicare al capomissione o al caposede, la sua appartenenza a qualsiasi società con sede all'estero.


Art. 17 (14) Esercizio di cariche pubbliche 1

Il funzionario della centrale che desidera esercitare una carica pubblica deve chiederne il permesso per la via di servizio. Il permesso non è necessario quando il funzionario sia obbligato da una disposizione di diritto federale ad assumere la carica
pubblica affidatagli o sia scelto a far parte di un ufficio elettorale o di scrutinio.

2

Nel permesso, sono indicate le condizioni alle quali esso è concesso. In caso di rifiuto, limitazione o revoca del permesso, i motivi di siffatto provvedimento sono
comunicati al funzionario.

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

73

RS 172.221.111.1 74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

Personale federale

12

172.221.103

3

L'autorità eleggente è competente per il permesso.75 4

Il funzionario, che è costretto ad assentarsi dal servizio per l'esercizio di una carica pubblica, deve chiedere in tempo utile un congedo. Questo va concesso se e per
quanto il servizio permette l'assenza. Se l'assenza supera 15 giorni all'anno, il Dipartimento stabilisce se e in quale misura debbano essere ridotti lo stipendio, i giorni
di riposo o le vacanze.76 5

Nel servizio esterno, il funzionario non può esercitare alcuna carica pubblica.


Art. 18

77 (15 e 20a) Occupazioni accessorie 1

Sono incompatibili con la funzione secondo l'articolo 15 capoverso 1 della legge le occupazioni accessorie che: a.

compromettono la tutela del segreto d'ufficio o gli interessi della Confederazione; b.

anche se non ricadono nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 15 capoverso 2 della legge, sono cagione di concorrenza sleale all'artigianato, all'industria, al commercio o ad altre professioni; c.

mettono in pericolo la vita o la salute del funzionario oppure; d.

assorbono permanentemente la sua attività in misura rilevante.

2

Indipendentemente dal grado di occupazione, il funzionario della centrale deve chiedere, per la via di servizio, un'autorizzazione per: a.

le occupazioni accessorie a scopo lucrativo; b.

la partecipazione alla direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo; c.

la partecipazione alla direzione di un'associazione o istituzione che si prefigge, secondo il principio della mutualità, di procurare vantaggi economici
ai suoi membri.

3

L'autorizzazione può essere concessa: a.

se non sussiste alcuna incompatibilità e se sono esclusi conflitti tra
l'interesse del servizio e gli interessi connessi con l'occupazione accessoria; b.

per la direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo, se:
1.

il funzionario è vincolato in modo particolarmente stretto alla società a
scopo lucrativo anche da rapporti diversi da quelli finanziari e 2.

se la situazione di tale società sul piano del personale fa apparire necessaria la collaborazione del funzionario alla sua direzione; c.

per qualsiasi occupazione accessoria a scopo lucrativo, qualora, con riserva
della lettera a, la Confederazione non sia in grado di offrire un'occupazione a
tempo pieno al funzionario occupato a tempo parziale.

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

76

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1968 (RU 1968 1632).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

Regolamento dei funzionari (3) 13

172.221.103

4

L'autorità eleggente è competente per il permesso.78 5

Nel servizio esterno, le occupazioni accessorie del funzionario secondo il capoverso 2 sono incompatibili con la sua posizione ufficiale. Nei casi degni di considerazione, l'autorità di cui al capoverso 4 può autorizzare un'eccezione, nella misura in
cui questa sia compatibile con i privilegi e le immunità menzionati nell'articolo 31.

6

Qualsiasi attività lucrativa e qualsiasi modificazione di siffatta attività esercitata da un membro della famiglia del funzionario in servizio esterno vivente con
quest'ultimo in comunione domestica è autorizzata, previa domanda, segnatamente
se risulta conciliabile con la posizione ufficiale del funzionario, la trasferibilità, i
privilegi e le immunità menzionati nell'articolo 31, gli interessi del Dipartimento e le
leggi e i costumi del Paese di residenza.

a79 (15 cpv. 4) Obbligo di cessione 1

Il funzionario esercitante un'occupazione accessoria esclusivamente in virtù della sua posizione amministrativa o dei compiti assegnatigli deve fornire al servizio preposto tutte le indicazioni necessarie sul reddito conseguito.

2

Se il reddito conseguito da tale attività e il suo stipendio di cui all'articolo 36 della legge superano complessivamente il 110 per cento dell'importo massimo della sua
classe di stipendio, il funzionario deve versare l'eccedenza alla Confederazione. Il
Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità riguardanti il reddito computabile e il versamento dell'eccedenza.

3

Se la Confederazione ha un interesse essenziale all'esercizio di un'occupazione accessoria, il funzionario può venir liberato interamente o parzialmente dall'obbligo di
cessione. Al riguardo è competente l'autorità eleggente.80

Art. 19

81 (16) Invenzioni di funzionari La concessione di un'indennità o di una ricompensa al funzionario che abbia fatto
un'invenzione compete all'autorità eleggente.


Art. 20

82 (17) Alloggi di servizio 1

Sono considerati alloggi di servizio l'alloggio o la residenza assegnati al funzionario per ragioni di servizio. Il funzionario non può esigere l'assegnazione di un alloggio di servizio, né, ove tale assegnazione gli sia revocata, un risarcimento.

2

...83

3 La partecipazione del funzionario alle spese per l'alloggio di servizio tiene conto
della dimensione dell'economia domestica e dello stipendio giusta gli articoli 36, 40 78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

79

Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

80

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

81

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

82

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 29 set. 1997 alla fine del presente testo.

83

Abrogato dal n. I dell'O del 29 set. 1997 (RU 1997 2811).

Personale federale

14

172.221.103

e 41 OF. I vantaggi e gli inconvenienti legati all'uso dell'alloggio di servizio sono
adeguatamente considerati nello stabilire la partecipazione alle spese.84 4 Il funzionario in Svizzera, oltre alla partecipazione alle spese di cui al capoverso 3,
deve pagare le spese per l'energia elettrica, il gas e il riscaldamento, secondo il consumo per la sua economia domestica; se questo non può essere accertato, egli pagherà una somma globale. Il normale consumo d'acqua è compreso nella partecipazione alle spese di cui al capoverso 3.85 4bis Il funzionario all'estero, oltre alla partecipazione alle spese di cui al capoverso 3,
deve sostenere una parte delle spese per l'energia elettrica, il gas e il riscaldamento
per la propria economia domestica; in proposito, si tiene conto della dimensione
dell'economia domestica e dello stipendio giusta gli articoli 36, 40 e 41 OF. Il normale consumo d'acqua è compreso nella partecipazione alle spese di cui al capoverso 3.86 5

I lavori speciali, non compresi nelle incombenze della funzione, che fossero richiesti al locatario d'un alloggio di servizio o alla sua famiglia, devono essere equamente
retribuiti.

6


Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce le condizioni alle quali è sottoposto l'uso degli alloggi di servizio e i relativi compensi. Il Dipartimento disciplina i particolari dell'uso di tali alloggi e la competenza di assegnarli.87 Art. 21 (17)

Alloggi dati in affitto dall'Amministrazione Quando l'Amministrazione fornisce a un funzionario un alloggio non considerato di
servizio, la locazione è regolata con un contratto di diritto privato.


Art. 22

Uniformi diplomatiche e consolari Nel servizio diplomatico e consolare svizzero non si porta l'uniforme.


Art. 23 (18) Uniforme di servizio

1

Gli uscieri, gli autisti e il personale ausiliario ricevono un'uniforme: a.

se devono essere riconoscibili nelle relazioni con il pubblico; b.

se sono particolarmente esposti alle intemperie; c.

se il servizio è tale da insudiciare, logorare o danneggiare in misura speciale
gli abiti.

Qualora sia giustificato da speciali circostanze e le condizioni indicate nelle
lettere b e c siano adempite, il pagamento di un'indennità può sostituire la
consegna dell'uniforme.

84

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

86

Introdotto dal n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

87

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).

Regolamento dei funzionari (3) 15

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2

Sono riservate le disposizioni speciali sull'uso dell'uniforme militare come uniforme di servizio.

3

Il Dipartimento emana le prescrizioni particolareggiate sulla fornitura e l'uso delle uniformi.88


Art. 24

(19) Agevolazioni

I criteri, secondo i quali potranno essere concesse in alcuni servizi determinate agevolazioni, come facilitazioni di viaggio e altri privilegi, sono stabiliti dal Consiglio
federale.


Art. 25 (51) Attestati di servizio Il Dipartimento stabilisce la competenza di rilasciare gli attestati di servizio.


Capo II. Doveri del funzionario Art. 26 (22 e 24) Contegno in servizio e fuori 1

Il funzionario deve adoperarsi, con il suo contegno in servizio e fuori, per guadagnare la stima delle autorità e dei cittadini dello Stato di residenza. Egli deve mantenere con loro i rapporti necessari all'adempimento dei suoi compiti e astenersi da
ogni espressione suscettiva di pregiudicare la politica seguita dalle autorità federali
e, segnatamente, l'attuazione di quella estera.

2

Il funzionario è tenuto a partecipare all'attività della colonia svizzera e deve adoperarsi a promuovere lo spirito di solidarietà nella colonia e a consolidarne i vincoli
d'unione con la patria.

3

Il funzionario deve vigilare affinché le persone conviventi con lui abbiano a mostrarsi degne del suo compito ufficiale, non pregiudichino la sua funzione e non
compromettano gli interessi della Confederazione.


Art. 27 (22) Pubblicazioni e conferenze Il Dipartimento può emanare prescrizioni circa le pubblicazioni e le conferenze del
funzionario, attenenti al campo d'attività del Dipartimento.


Art. 28

Assenza dallo Stato di residenza Il funzionario nel servizio esterno deve, ove intenda allontanarsi dallo Stato di residenza, ottenere il permesso dal Dipartimento.

88

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

Personale federale

16

172.221.103


Art. 29


89

Servizio obbligatorio Se intende prestare servizio obbligatorio, il funzionario del servizio esterno deve ottenere il permesso del Dipartimento per la via di servizio. Il permesso va accordato
qualora le necessità di servizio lo permettano.


Art. 30

Doveri durante il soggiorno in Svizzera 1

Il funzionario del servizio esterno è obbligato, durante il soggiorno in patria, a tenersi a disposizione del Dipartimento e degli altri uffici federali per consultazioni o
per trattare affari di servizio.

2

Inoltre, il funzionario deve informare, ove ne sia sollecitato, le cerchie economiche, scientifiche e culturali svizzere sulle questioni di sua competenza, osservando al riguardo il disposto dell'articolo 33.


Art. 31

Privilegi e immunità

1

Il funzionario è tenuto all'osservanza delle condizioni poste alla concessione dei privilegi e delle immunità diplomatici o consolari ed a evitare qualsiasi abuso. Egli è
parimenti responsabile dell'uso dei privilegi e delle immunità concessi ai suoi familiari e alle altre persone che con lui convivono.

2

Al Dipartimento spetta decidere sulla rinuncia ai privilegi e alle immunità. Se il pericolo è imminente, la decisione spetta al capomissione o al caposede, oppure,

qualora essi ne siano impediti, al loro sostituto.90 Art. 32 (26) Divieto di accettare regali 1

Di principio, sono considerati regali, nel senso dell'articolo 26 della legge e riservato il capoverso 2, tutte le liberalità che rappresentano direttamente o indirettamente un utile finanziario, in particolare i regali in natura, il condono dei debiti, i ribassi. Sono considerati altri profitti, i servizi di valore pecuniario e le altre prestazioni destinati a procurare o tali da procurare, a chi li riceve, un profitto particolare,
cui, normalmente, non ha diritto.

2

Non sono considerate liberalità ai sensi del capoverso 1: a.

i regali modesti aventi caratteristiche predominanti di ricordo o di cortesia; b.

i vantaggi attenenti ai privilegi diplomatici o consolari; c.

i ribassi di fornitori, accordati generalmente al personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari; d.

le mance usuali al personale di servizio; il Dipartimento può tuttavia vietarne
l'accettazione, ove la natura del servizio o l'indipendenza del funzionario lo
richiedano.

89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234).

90

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 26 gen. 1972 (RU 1972 191).

Regolamento dei funzionari (3) 17

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3

I regali destinati non tanto alla persona del funzionario, quanto allo Stato che egli rappresenta, quali, segnatamente, quelli offerti durante una cerimonia ufficiale, diventano proprietà della Confederazione.

4

Il funzionario deve annunciare al Dipartimento, per la via di servizio, i regali, di cui al capoverso 3, ricevuti personalmente o dai familiari conviventi; ove sussistano
dubbi sulla destinazione o sul valore, devono essere annunciati anche i regali menzionati al capoverso 2 lettera a. Al Dipartimento spetta decidere in merito.


Art. 33 (27) Segreto d'ufficio 1

Il funzionario deve attendere, in servizio, a domicilio e nei rapporti con terzi, alle misure intese a tutelare i segreti d'ufficio.

2

Dopo la cessazione del rapporto di servizio, il funzionario deve ottenere l'autorizzazione dal Dipartimento per riferire su fatti o documenti, non ancora di pubblico
dominio e di cui egli abbia avuto conoscenza con l'obbligo del segreto d'ufficio.


Art. 34 (28) Obbligo di testimoniare 1

Il funzionario è tenuto a chiedere, per la via di servizio, il permesso di deporre in giudizio, previsto nell'articolo 28 della legge. La competenza di accordare il permesso spetta al Dipartimento.

2

Il funzionario nel servizio esterno deve inoltre informare il Dipartimento, per la via di servizio, ove egli, oppure un familiare convivente con lui, siano sollecitati a rendere una testimonianza, la quale presupponga la rinuncia all'immunità.

3

Se è necessario, il Dipartimento si fa indicare dall'autorità giudiziaria gli argomenti sui quali il funzionario sarà interrogato. Il permesso può essere concesso in generale
o solo per taluni argomenti.

4

L'articolo 28 della legge e i capoversi 1, 2 e 3 suindicati sono applicabili, per analogia, alla comunicazione degli atti.

Capo III. Mancanza ai doveri di servizio a. Responsabilità del funzionario per danni cagionati

Art. 35

1

La responsabilità del funzionario che ha cagionato un danno alla Confederazione o a un terzo e la procedura intesa a far valere questo danno sono determinate conformemente alla legge federale del 14 marzo 195891 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (detta qui di seguito «legge sulla responsabilità»).

91

RS 170.32

Personale federale

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2

Ove un funzionario del servizio esterno debba comparire, nella procedura suindicata, davanti al Tribunale federale, le spese di viaggio possono essere addossate alla
Confederazione.


b. Disposizioni disciplinari Art. 36 (31) Genere e grado della misura92, prescrizione 1

Nello stabilire il genere e il grado della misura, è tenuto conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del funzionario, come
anche dell'estensione e importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.

2

Per lievi mancanze ai doveri di servizio93, non si infligge una misura disciplinare, se è sufficiente un consiglio, una sollecitazione o un avvertimento.

3

La revoca delle facilitazioni di viaggio è inflitta particolarmente in caso d'abuso delle stesse.

4

Il trasferimento disciplinare è vincolato, ove occorra, alla riduzione o privazione delle indennità o prestazioni previste per il trasferimento.

5

La responsabilità disciplinare del funzionario si prescrive in un anno dalla scoperta dell'atto reprensibile e, in ogni caso, in tre anni dall'ultima violazione dei doveri di
servizio. La prescrizione è sospesa finché duri il procedimento penale promosso per
il medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi di diritto esercitati in un
procedimento disciplinare (art. 22 cpv. 2 e 3 della legge sulla responsabilità).


Art. 37 (31) Inflizione di misure disciplinari 1

In caso di retrocessione, lo stipendio è ridotto almeno di quanto esso superi il massimo della funzione, cui il funzionario è retrocesso.

2

Lo stipendio può essere ridotto durevolmente, per il periodo amministrativo o per un tempo più breve, nei limiti delle somme previste per la funzione. Trascorso il
termine stabilito, il funzionario ha di nuovo diritto allo stipendio precedente.

3

La riduzione o la soppressione dell'aumento ordinario dello stipendio può essere disposta solo per il successivo aumento ordinario. Nella decisione disciplinare, deve
essere specificato se e quando il funzionario riacquisterà il diritto di cui viene privato.

4

Le multe sono devolute alla Cassa di soccorso della Cassa pensioni.94 92

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). Di tale modificazione è
tenuto conto in tutto il presente testo.

93

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988
23).

94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

Regolamento dei funzionari (3) 19

172.221.103


Art. 38 (31 cpv. 5) Collocamento in posizione provvisoria 1

Il collocamento in posizione provvisoria deve essere pronunciato, in particolare, quando, pur essendo indicato il licenziamento, vi siano ragioni meritevoli per mantenere in servizio provvisorio la persona di cui si tratta.

2

Il collocamento in posizione provvisoria ha l'effetto di togliere al funzionario la garanzia, tanto dell'impiego per il periodo amministrativo, quanto dello stipendio
legale. Finché dura siffatto provvedimento, non sono, di regola, assegnati gli aumenti
ordinari di stipendio. In caso di buon comportamento, tali aumenti possono essere
assegnati di nuovo, dopo un anno, per l'inizio dell'anno civile seguente. Per il rimanente, al rapporto di servizio provvisorio sono applicabili, per analogia, le prescrizioni sul rapporto di servizio dei funzionari, salvo espressa disposizione contraria
dell'autorità eleggente.95 3

L'autorità eleggente può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con preavviso scritto di 30 giorni o, per motivi gravi, farlo cessare immediatamente. In ogni caso,
va comunicato per scritto all'interessato se questo provvedimento debba essere considerato un licenziamento per propria colpa, conformemente all'articolo 43 degli
statuti della CPC.96


Art. 39

97 (33) Autorità disciplinari di prima istanza 1

Il Dipartimento è l'autorità disciplinare di prima istanza per tutte le misure disciplinari per le quali il diritto federale non designi un'istanza inferiore competente.

2


Il segretariato generale può infliggere le misure disciplinari dell'ammonizione, della multa, della revoca delle facilitazioni di viaggio e della sospensione provvisoria dall'ufficio ai funzionari che esso nomina.98 Art. 40 (32) Inchiesta disciplinare 1

L'apertura di un'inchiesta disciplinare dev'essere comunicata al funzionario, con indicazione della mancanza ai doveri di servizio99 imputatagli. Il funzionario deve
essere sentito e avere la possibilità di addurre tutti i fatti in suo favore. Ai fini
dell'inchiesta, l'incolpato dev'essere richiamato alla centrale ove i fatti risultanti
dall'inchiesta possano giustificare il collocamento in posizione provvisoria o il licenziamento disciplinare; egli deve rimanere assegnato alla centrale fintanto che la
decisione disciplinare sia cresciuta in giudicato. Negli altri casi, l'incolpato può essere richiamato alla centrale.

2

L'interrogatorio dell'incolpato e le deposizioni dei testimoni e dei periti sono messi a verbale. Se ne può fare a meno in caso di lievi mancanze.

95

Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU
1988 23).

96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276).

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

99

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988
23).

Personale federale

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3

L'inchiesta disciplinare è compiuta dal titolare del potere disciplinare o, per suo ordine, da uno o più funzionari appositamente incaricati. L'autorità disciplinare

competente può affidare l'inchiesta a persone estranee all'amministrazione.100 Art. 41 (32)

Difesa dell'incolpato 1

Quando l'istanza disciplinare competente ritiene chiusa l'inchiesta, ne comunica il risultato all'incolpato. Contemporaneamente, essa gli fa sapere dove egli o, se è il
caso, il suo mandatario può consultare gli atti, sui quali la decisione disciplinare sarà
fondata. Per la consultazione degli atti, deve essere assegnato un termine sufficiente.

2

L'incolpato può, entro il termine assegnato, spiegarsi sui fatti e sulla questione della colpa e chiedere un complemento d'inchiesta. Su tale domanda, decide
l'istanza disciplinare competente.

3

Se viene ordinata un'inchiesta completiva, il risultato è comunicato all'incolpato o, se è il caso, al suo mandatario, perché si pronunci in merito.


Art. 42

101 (32) Decisione disciplinare 1

La decisione disciplinare contiene l'esposizione dei fatti, i considerandi di diritto, la misura disciplinare e l'indicazione dei rimedi di diritto.

2

Nell'indicazione dei rimedi di diritto si menziona pure il luogo ove l'incolpato o il suo mandatario può consultare gli atti entro il termine di ricorso.

3

L'istanza disciplinare può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso interposto contro una misura disciplinare che non sia la multa (art. 55 cpv. 2 PA 102).


Art. 43


103

Altre prescrizioni per la procedura di prima istanza La procedura disciplinare di prima istanza è del rimanente disciplinata dalle regole
generali di procedura amministrativa (art. 7 e segg. PA104 ).


Art. 44

105 (33) Procedura di ricorso La procedura di ricorso è disciplinata dagli articoli 58 e 59 OF, nonché dalle disposizioni generali sulla procedura federale.

100

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

101

Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU 1971 95).

102

RS 172.021

103

Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU 1971 95).

104

RS 172.021

105

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276).

Regolamento dei funzionari (3) 21

172.221.103


Art. 45

e 46106

Art. 47

107 (33) Commissione disciplinare Se il Dipartimento autorizza la commissione disciplinare a sentire un ricorrente attribuito al servizio esterno, le spese di viaggio del ricorrente sono a carico della Confederazione.


Art. 48


108

Disposizioni complementari per la procedura di ricorso109 1

L'istanza di ricorso notifica al ricorrente le osservazioni dell'autorità inferiore offrendogli la possibilità di pronunciarsi in merito. Ove occorra, avverte il ricorrente
sul suo diritto di chiedere alla commissione disciplinare il parere sul ricorso (art. 60
cpv. 1 OF).110

2

L'istanza di ricorso, fa completare, se necessario, l'inchiesta. È applicabile l'articolo 41 capoverso 3.

3

Qualora l'istanza di ricorso non decida definitivamente, si applica l'articolo 42 capoverso 2.111

c. Responsabilità penale

Art. 49

1

Se una violazione dei doveri d'ufficio contiene in pari tempo gli elementi di un reato secondo una legge penale federale o cantonale, il capo del Dipartimento trasmette gli atti con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

2

Se sono adempiute le condizioni previste nell'articolo 52 della legge, il Consiglio federale, ove trattisi di un capomissione, e il Dipartimento, negli altri casi, possono
immediatamente sospendere il funzionario dal servizio, per provvedimento preventivo.112 3

Se il Ministero pubblico della Confederazione reputa che si debba iniziare il procedimento penale, ne fa proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
L'ulteriore procedura è disciplinata dalla legge sulla responsabilità113.

4

Il funzionario del servizio esterno è richiamato alla centrale ove l'inchiesta lo giustifichi e, in ogni caso, qualora il Dipartimento federale di giustizia e polizia abbia
autorizzato l'apertura del procedimento penale.

106

Abrogati dal n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276).

107

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276).

108

Nuovo testo giusta il n. II del DCF dell'8 gen. 1971 (RU 1971 95).

109

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276).

110

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276).

111

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276).

112

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 26 gen. 1972 (RU 1972 191).

113

RS 170.32

Personale federale

22

172.221.103

Capo IV. Ordinamento degli stipendi

Art. 50

114 115 (39) Stipendio iniziale 1

Lo stipendio iniziale è stabilito dall'autorità eleggente.

2

Per determinare lo stipendio iniziale sono adeguatamente prese in considerazione la preparazione, l'esperienza, la capacità, l'età nonché la situazione del mercato del lavoro. Lo stipendio può essere inferiore all'importo minimo della classe determinante;
per coloro che hanno superato i 20 anni la diminuzione può ammontare al massimo
al 10 per cento.

3

Il Dipartimento federale della finanze emana direttive concernenti la determinazione degli stipendi iniziali.


Art. 51

116 117 (40) Aumento ordinario dello stipendio 1

L'aumento ordinario dello stipendio corrisponde a un ottavo della differenza tra l'importo minimo e l'importo massimo della classe di stipendio determinante, se le
prestazioni corrispondono completamente alle esigenze. Per le classi di stipendio più
basse il Dipartimento federale delle finanze può accordare un aumento più elevato.

2

Per prestazioni che corrispondono soltanto in massima parte alle esigenze, esso può essere ridotto a un dodicesimo.

3

Per prestazioni che non corrispondono alle esigenze (prestazioni insufficienti), l'aumento ordinario dello stipendio viene rifiutato (art. 45 cpv. 2 bis OF).

4

Per prestazioni che superano di gran lunga le esigenze, esso può essere aumentato a un sesto. Il numero degli aumenti ordinari dello stipendio secondo il presente capoverso non deve superare quello degli aumenti ordinari secondo il capoverso 2 e degli
aumenti dello stipendio rifiutati giusta il capoverso 4.

5

Se il funzionario, il 1° gennaio, non ha ancora svolto un anno di servizio intero, l'aumento ordinario dello stipendio ammonta, per ogni mese intero di servizio, a un
dodicesimo dell'importo dell'aumento determinante.

6

Se il funzionario, nell'anno civile precedente, ha ottenuto un congedo non pagato di durata superiore a un mese civile ovvero 30 giorni, l'aumento ordinario dello stipendio è concesso soltanto per i mesi in cui egli ha ricevuto lo stipendio intero.

7

Se il funzionario ha cagionato una malattia o un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, ovvero ha ritardato la guarigione intenzionalmente o per grave negligenza, l'aumento ordinario dello stipendio è soppresso o ridotto in proporzione
alla durata dell'assenza dal servizio.

114

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

115

Vedi anche le disp. fin. del 20 dic. 1999 alla fine del presente testo.

116

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

117

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 20 dic. 1999 alla fine del presente testo.

Regolamento dei funzionari (3) 23

172.221.103

8

Il funzionario promosso con effetto al 1° gennaio ha diritto, a contare da questa data, all'aumento ordinario solo se lo stipendio precedente era inferiore al massimo della classe di stipendio, cui egli era assegnato prima della promozione.

9

L'autorità eleggente è competente per le decisioni secondo i capoversi 2 a 7.


Art. 52

118 (41) Aumento straordinario dello stipendio 1

L'aumento straordinario dello stipendio, nel caso di promozione a una classe di stipendio superiore, corrisponde, fatto salvo il limite massimo della nuova classe, a un
sesto della differenza tra l'importo minimo e l'importo massimo della nuova classe
giusta l'articolo 51 capoverso 1.119 2

Senza promozione, possono essere concessi aumenti straordinari sino all'importo massimo della classe di stipendio determinante, solo qualora: a.

lo stipendio attuale sia stato evidentemente stabilito troppo basso; b.

si tratti di conservare al servizio della Confederazione una persona di capacità eminenti.

3

L'autorità eleggente decide se siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 2 e stabilisce, se del caso, l'importo dell'aumento straordinario dello stipendio.


Art. 53

120 (37) Indennità di residenza e indennità complementari 1

L'indennità di residenza ammonta all'anno a un massimo di 4100 franchi, l'indennità complementare a un massimo di 2500 franchi (indice 119,0 punti).

2

Il Dipartimento federale delle finanze suddivide in tredici zone i luoghi di servizio che danno diritto ad una indennità di residenza. Gli importi figurano nell'allegato 1
conformemente all'articolo 82c.

3

Se l'indennità di residenza fissata per il luogo di domicilio è maggiore di quella prevista per il luogo di servizio, al funzionario spetta l'indennità di residenza fissata
per il luogo di domicilio.

4

L'indennità complementare è disciplinata da una ordinanza speciale (O sull'indennità complementare121).


Art. 54

122 (20a e 42) Indennità di soggiorno all'estero 1 Per la dimora e l'esercizio della sua funzione all'estero, il funzionario nel servizio
esterno riceve un'indennità di soggiorno. L'indennità di soggiorno all'estero si compone di un rimborso forfettario delle spese giusta l'articolo 55 e, ove siano adempiute le condizioni, di indennizzi e indennità completivi, conformemente agli articoli 118

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

119

Il cpv. 1 entra in vigore soltanto il 1° gen. 1997. Vedi anche le disp. fin. della modificazione
del 20 dic. 1999 alla fine del presente testo.

120

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU 1991 1391 1642). Vedi anche le disp. fin.
della modificazione del 20 dic. 1999 alla fine del presente testo.

121

[RU 1989 41, 1990 231 n. II, 1993 2771, 1994 10 n. I 1. RU 1995 532].

122

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

Personale federale

24

172.221.103

55a-57, 64 e 65. Le componenti dell'indennità di soggiorno giusta gli articoli 55-57
sono adeguate periodicamente sulla base dell'indennità di rincaro accordata al personale federale.

2 L'indennità è accordata al funzionario dal giorno dell'arrivo nel luogo di servizio e
cessa il giorno precedente l'arrivo in un nuovo luogo di servizio. Il Dipartimento
disciplina le eccezioni, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze. Sono fatte
salve le disposizioni degli articoli 76-78 concernenti il diritto allo stipendio durante
l'assenza per vacanze, malattia o infortunio, oppure servizio obbligatorio.

3 L'esenzione fiscale accordata ai funzionari nel servizio esterno in base ad accordi
internazionali è considerata in modo adeguato nel determinare l'indennità di soggiorno all'estero e viene computata, come minori costi, con gli elementi dell'indennità di soggiorno previsti negli articoli 55-57. A tale scopo ci si basa sulle retribuzioni ordinarie dei funzionari della centrale. L'appendice disciplina i parti colari.


Art. 55

123 (20a e 42) Rimborso forfettario delle spese 1 Al funzionario nel servizio esterno è corrisposto un rimborso forfettario delle spese
per provvedere alle spese particolari causate dalla dimora all'estero. Esso consiste in
un importo di base di 6000 franchi all'anno e in una componente equivalente all'8
per cento dello stipendio di base in Svizzera giusta gli articoli 36, 40 e 41 OF. Sono
considerati la situazione familiare e il grado d'occupazione del funzionario. Il supplemento per il coniuge ammonta a 8600 franchi all'anno.

2 Per ogni figlio per cui sussiste il diritto all'assegno per figli almeno parziale, giusta
l'articolo 63 capoverso 1, il funzionario riceve un supplemento sul rimborso forfettario delle spese di 1200 franchi all'anno. Se il funzionario è occupato a tempo parziale, il supplemento è ridotto corrispondentemente al grado di occupazione.

3 Il rimborso forfettario delle spese, compresi il supplemento per il coniuge e per i
figli, è per principio ridotto o soppresso se il funzionario: a.

non è stato trasferito al luogo di servizio; b.

ha prestato servizio per oltre dieci anni nello stesso luogo; c.

non sottostà più alla disciplina del trasferimento.

4 Il rimborso forfettario delle spese, compreso il supplemento per il coniuge e per i
figli, è versato con la retribuzione.

a124 (20a e 42) Indennizzo di mobilità e indennizzo per condizioni disagevoli

1 L'indennizzo di mobilità e quello per condizioni disagevoli sono indipendenti dallo
stipendio e dipendono dall'età e dal grado di occupazione. La situazione del mercato 123

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

124

Introdotto dal n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). Vedi
anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

Regolamento dei funzionari (3) 25

172.221.103

del lavoro e l'evoluzione sociopolitica in Svizzera possono essere prese in considerazione per l'adeguamento degli indennizzi.

2 Il funzionario che sottostà alla disciplina del trasferimento, in Svizzera o all'estero,
riceve, con l'inizio del terzo periodo di trasferimento, un indennizzo di mobilità di
5500 franchi all'anno. Il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, può versare tale indennizzo, interamente o parzialmente, anche ad altri funzionari.125 3 L'indennizzo di mobilità è versato durante cinque anni, che il funzionario trascorre
ininterrottamente nello stesso luogo di servizio. A partire dal sesto anno nello stesso
luogo di servizio, è ridotto annualmente del 20 per cento dell'indennizzo di mobilità
determinante al termine del quinto anno ed è soppresso a partire dal decimo anno o
non appena il funzionario non sottostà più alla disciplina del trasferimento.

4 Inoltre, il funzionario che dimora in un luogo di servizio all'estero con condizioni
di vita difficili riceve un indennizzo per condizioni disagevoli differenziato secondo
il grado di difficoltà e di pericolo, in quanto i valori per il luogo di servizio all'estero, rilevati dal Dipartimento d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
siano inferiori di oltre il 5 per cento rispetto alla città di Berna. L'indennizzo per
condizioni disagevoli ammonta a 550 franchi per anno e per punto percentuale.
L'indennizzo per condizioni disagevoli è ridotto o soppresso se: a.

non sono più dati i motivi per il suo versamento; b.

il funzionario ha prestato servizio per oltre dieci anni nello stesso luogo. 126 5 Ai funzionari coniugati è versato un supplemento del 10 per cento sull'indennizzo
di mobilità e su quello per condizioni disagevoli.

6 Gli indennizzi nonché i supplementi per il coniuge sono versati con la retribuzione.
Non sottostanno all'adeguamento al potere d'acquisto.


Art. 56

127 (20a e 42) Indennizzo forfettario per la tutela degli interessi 1 Il funzionario nel servizio esterno cui è affidata una funzione di tutela degli interessi riceve un indennizzo forfettario per coprire le spese supplementari generali.
Essa deve consentire al funzionario di mantenere i rapporti necessari all'esercizio
della sua funzione e di sopperire alle inerenti spese. L'indennità varia secondo la
funzione del funzionario e le esigenze derivanti dai compiti nella rappresentanza
all'estero. In caso di impiego a tempo parziale, per principio l'indennizzo forfettario
è ridotto proporzionalmente.

2 Il funzionario coniugato che riceve un indennizzo per la tutela degli interessi ha
diritto a un supplemento. Il supplemento può essere ridotto o soppresso in caso di
prolungata assenza del coniuge.

3 L'indennizzo per la tutela degli interessi e il supplemento per il coniuge sono versati con la retribuzione.

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 264).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 264).

127

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

Personale federale

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172.221.103


Art. 57

128 (20a e 42)129 Adeguamento al potere d'acquisto 1 Se i prezzi dei beni e delle prestazioni nel luogo di servizio sono superiori o inferiori a quelli in Svizzera, all'agente è conteggiato un adeguamento al potere d'acquisto. All'adeguamento al potere d'acquisto sottostanno il 30 per cento dello stipendio giusta gli articoli 36, 40 e 41 OF, dell'assegno familiare giusta l'articolo 43
capoverso 3 OF, dell'assegno per figli giusta l'articolo 43a OF, delle rifusioni di
spese e indennità giusta l'articolo 44 capoverso 1 lettere b, d e f OF e l'80 per cento
degli indennizzi previsti negli articoli 55 e 56. Il calcolo dell'adeguamento è riferito
al costo della vita alla centrale. Si tiene conto delle condizioni particolari che incidono sull'insieme del costo della vita nel luogo di servizio e sull'ammontare delle
spese, come anche del corso dei cambi. Un adeguamento negativo al potere d'acquisto è dedotto dalle indennità di soggiorno all'estero giusta gli articoli 55 e 56 e,
se necessario, anche dallo stipendio giusta gli articoli 36, 40 e 41 OF. 130 2

L'adeguamento al potere d'acquisto è determinato in base a rilevazioni periodiche del livello generale dei prezzi. Tra due rilevazioni, l'adeguamento va corretto nella
misura in cui le condizioni determinanti giustifichino un aumento o una riduzione. 131 3 Il Dipartimento stabilisce l'adeguamento al potere d'acquisto, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.132

Art. 58

133 (20a e 42) Indennità di rappresentanza 1 Per coprire i costi di rappresentanza, è assegnato un credito a missioni e sedi
all'estero.

2 Il capomissione o caposede amministra il credito e decide in merito al suo impiego
secondo le istruzioni della centrale e secondo i principi di legalità, urgenza, efficienza ed economia.


Art. 59

134 (20a e 42)135 Indennità agli incaricati d'affari o ai reggenti interinali 1

... 136

2

La reggenza interinale d'una missione o d'una sede non dà diritto all'indennità per supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore giusta l'articolo 74.

128

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 29 set. 1997 alla fine del presente testo.

129

Nuovo testo del rinvio tra parentesi giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen.
1996 (RU 1995 5087).

130

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

131

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

132

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

133

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

134

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 gen. 1967 (RU 1967 40).

135

Nuovo testo del rinvio tra parentesi giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen.
1996 (RU 1995 5087).

136

Abrogato dal n. I dell'O del 29 set. 1997 (RU 1997 2811).

Regolamento dei funzionari (3) 27

172.221.103


Art. 60

137 (43, 43a, 43b) Assegni sociali

1

Il funzionario deve far valere e provare, per la via di servizio, il suo diritto agli assegni sociali.

2

Determinante per il diritto all'assegno di matrimonio o di nascita è il grado di occupazione del funzionario al momento in cui l'evento ha luogo. Se il grado di occupazione è ridotto durante il mese del matrimonio, l'assegno di matrimonio è versato,
con riserva dell'articolo 61 capoverso 2, proporzionalmente al grado d'occupazione
prima della riduzione. Se il grado d'occupazione è ridotto durante la gravidanza,
l'assegno di nascita è versato proporzionalmente al grado d'occupazione prima della
riduzione.


Art. 61 (43 cpv. 1) Assegni per matrimonio 1

Il diritto all'assegno unico per matrimonio nasce con la celebrazione del matrimonio civile.

2

In caso di scioglimento volontario dei rapporti di servizio o di licenziamento dovuto a colpa del funzionario, prima che questi sia al servizio della Confederazione da
almeno cinque anni, l'assegno deve essere rimborsato in ragione di un quinto per
ogni anno di servizio mancante; le frazioni di un anno sono considerate come anno
di servizio mancante....138 139

Art. 62


140


a141 (43 cpv. 3 e 4) Disposizioni complementari relative all'assegno familiare

1

Se entrambi i genitori appartenenti alla stessa economia domestica adempiono le premesse per il diritto giusta l'articolo 43 capoverso 3 OF, l'assegno familiare è versato una sola volta. Gli aventi diritto designano di comune intesa il beneficiario.142 2

Il funzionario ha diritto all'assegno familiare anche se in virtù del divieto del cumulo degli assegni non riceve un assegno per i figli, pur avendovi diritto.

3

L'assegno familiare non è ridotto se, in virtù dell'articolo 63 capoverso 3 o 63d capoverso 1, il diritto all'assegno per i figli è dimezzato. Viene parimenti versato senza
riduzione se il diritto all'assegno per i figli è temporaneamente soppresso durante
un'interruzione della formazione secondo l'articolo 63a capoverso 2.143 4

L'invalidità è presunta (art. 43 cpv. 3 lett. b della legge) se sussiste il diritto a una rendita intera d'invalidità.

137

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

138

Frase abrogata dal n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU 1993 2769).

139

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150).

140

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 1995 (RU 1995 5087).

141

Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU 1991 1391 1642).

142

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

143

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

Personale federale

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172.221.103

5

Se il diritto all'assegno per i figli è soppresso in seguito alla morte del figlio, l'assegno familiare giusta l'articolo 43 capoverso 4 OF è versato per altri sei mesi anche
se, per principio, il funzionario non vi avrebbe più diritto. 144 6

Ha un obbligo di assistenza (art. 43 cpv. 3 lett. c della legge) chiunque è tenuto per legge ad assistere parenti in linea ascendente o discendente o fratelli e sorelle che si
trovino in stato di indigenza e versa loro contributi periodici. La necessità
dell'assistenza dev'essere attestata da un servizio ufficiale competente.

7

... 145


Art. 63

146 (42, 43a e 43b cpv. 2 lett. a) Diritto all'assegno per i figli; principi 1

Il funzionario ha diritto a un assegno per i seguenti figli di cui ha la custodia: a.

i figli con i quali ha un rapporto di filiazione; b.

gli affiliati e i figliastri, come anche i figli di parenti che ha assunto stabilmente al fine di prodigare loro cure e provvedere alla loro educazione.

2

Per i figli tra il 18° e il 25° anno compiuto, incapaci di guadagnare o in fase di formazione, il funzionario riceve l'assegno anche se non ne ha la custodia.

3

Il funzionario ha inoltre diritto all'assegno se, in virtù di un obbligo legale di mantenimento o di assistenza, versa a un figlio contributi ammontanti almeno al doppio
dell'assegno per i figli determinante. Se i contributi raggiungono l'importo semplice,
non però quello doppio dell'assegno, ha diritto alla metà dell'assegno. 147
a148 (43a cpv. 3 lett. a) Diritto all'assegno per i figli durante
la formazione

1

Per formazione s'intende qualsiasi occupazione che serve a preparare sistematicamente a una futura attività lucrativa e che dura almeno un mese. Trattasi in particolare:

a.

del tirocinio e del perfezionamento professionale; b.

di scuole e corsi, purché l'insegnamento comprenda almeno 12 ore per settimana; c.

di praticantati, che sono presupposto o parte integrante di una formazione
professionale o di altri studi.

2

La formazione è considerata interrotta e il diritto all'assegno decade: a.

se, dopo il compimento di una fase di formazione, il figlio, ancorché adempia le condizioni di ammissione, non si presenta alla prima occasione per la
fase seguente; se non può incominciare la fase seguente entro sei mesi, il diritto all'assegno decade a contare dal settimo mese; 144

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

145

Abrogato dal n. I dell'O del 29 set. 1997 (RU 1997 2811).

146

Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

147

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

148

Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

Regolamento dei funzionari (3) 29

172.221.103

b.149 durante la scuola reclute, i servizi di avanzamento e il servizio civile. Se immediatamente prima e dopo dette assenze di servizio vi è un diritto all'assegno, per ogni 30 giorni di indennità conformemente alla legge federale del
22 settembre 1952150 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile durante un anno civile è soppresso un assegno mensile. Non è tenuto conto delle frazioni di 30 giorni; c.

dall'inizio del tredicesimo mese di una sua interruzione per malattia o infortunio.

3

Se il figlio riceve un reddito durante la formazione, il diritto all'assegno può essere ridotto o soppresso. Il reddito determinante è stabilito giusta l'articolo 63d. Non è tenuto conto dei redditi conseguiti durante le vacanze usuali. Nel caso di interruzione considerata formazione, dev'essere calcolato, per questo periodo, il reddito mensile medio.

b151 (43b cpv. 2) Concorso di diritti all'assegno per i figli 1

Se più funzionari fanno valere il diritto all'assegno per lo stesso figlio, è pagato al massimo l'importo per un assegno intero. I funzionari aventi diritto si accordano per
stabilire i beneficiari e l'importo dovuto a ciascuno di essi. Se non possono giungere
a un accordo, decide l'autorità eleggente.152 2

Se, in virtù di un regolamento sugli assegni per i figli estraneo al diritto federale, non è pagato l'assegno intero, il funzionario ha diritto alla parte percentuale mancante, al massimo però nella misura corrispondente al proprio grado di occupazione.
È riservato l'articolo 63e.

c153 (43a cpv. 3 lett. a) Diritto all'assegno per i figli nel caso
d'incapacità di guadagnare 1

È considerato incapace di guadagnare il figlio che la commissione dell'AI ha dichiarato completamente incapace di guadagnare.

2

Il diritto all'assegno è ridotto o soppresso, se il reddito del figlio supera i limiti stabiliti nell'articolo 63d capoverso 1.

d154 (43a cpv. 2 e 3 lett. a) Limiti di reddito per il diritto all'assegno
per i figli155

1

Il diritto all'assegno decade se un figlio tra 16 e 18 anni, che non è in fase di formazione oppure un figlio di più di 18 anni, che è in fase di formazione o è incapace
di guadagnare, consegue un reddito mensile superiore all'importo annuo dell'assegno determinante. Se questo reddito supera l'importo di 10 assegni mensili, ma non
l'importo annuo dell'assegno, il diritto è ridotto della metà.

149

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234).

150

RS 834.1

151

Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

152

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

153

Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

154

Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

155

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).

Personale federale

30

172.221.103

2

Il reddito mensile è calcolato nel modo seguente: a.

Sono computati:
1.

il salario lordo, comprese le indennità di rincaro e la parte della tredicesima mensilità, come anche gli importi preassegnati come le gratificazioni, le prestazioni in natura, le mance ecc.; 2.

i contributi del datore di lavoro per il vitto e l'alloggio; 3.

il vitto e l'alloggio forniti gratuitamente dal datore di lavoro, calcolati
come segue:
prima colazione

fr. 2

pasti principali, ciascuno fr. 5

pernottamento fr.

4

4.

le prestazioni dell'AD; 5.

il salario e le indennità versate in caso di malattia; 6.156 le rendite di invalidità e le indennità giornaliere dell'AI, compreso il supplemento di integrazione; 7. e 8. ...157

b.

Sono dedotti:
1.

le tasse per la frequentazione di scuole, corsi o apprendistati, escluse le
tasse d'esame, ripartite sui periodi di formazione per i quali sono esigibili; 2.

un importo globale di 480 franchi il mese, per il vitto e l'alloggio, se il
figlio abita fuori casa.

3

Se il reddito varia, è determinata la media per la durata dell'attività lucrativa esercitata;
e158 (43b cpv. 1) Diritto a un assegno intero per i figli nel caso
di occupazione a tempo parziale159 Sono considerati casi speciali, che danno diritto al funzionario occupato a tempo
parziale a un assegno intero per i figli, quelli in cui l'interessato prova che non può
altrimenti pretendere un assegno e che ha stabilmente in custodia e provvede da solo
all'educazione di un figlio:160 a.

al cui mantenimento sopperisce; b.

per il quale non ha diritto a una rendita semplice o doppia di orfano
dell'AVS/AI o secondo la LAINF.

156

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

157

Abrogati dal n. I dell'O del 17 apr. 1991 (RU 1991 1147).

158

Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

159

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).

160

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).

Regolamento dei funzionari (3) 31

172.221.103

f161 (43b cpv. 3) Pagamenti a terzi

Se il funzionario non fa valere il diritto all'assegno spettante al figlio oppure non destina l'assegno al mantenimento di quest'ultimo, l'assegno può essere pagato direttamente al figlio, alla persona che ne ha la custodia o a un'autorità. È competente
l'autorità eleggente.

g162 (43a cpv. 3 lett. b) Obbligo di annuncio Il funzionario deve annunciare per scritto alla sua unità amministrativa ogni mutazione dei presupposti del diritto all'assegno per i figli.

h163 (20a e 42) Adeguamento dell'assegno per i figli al potere d'acquisto Gli assegni per i figli versati ai funzionari nel servizio esterno, gli assegni per i figli
giusta gli articoli 63 capoverso 3 e 63d capoverso 1, nonché gli importi giusta gli
articoli 63d capoverso 2 lettera a numero 3 e lettera b numero 2 vengono adeguati
per il 30 per cento al potere d'acquisto secondo l'articolo 57.


Art. 64

164 (42) Contributo alle spese di studio 1 Al funzionario trasferito sono accordati contributi alle spese di studio, alle spese
successive a un cambiamento di scuola e di orientamento professionale nonché alle
spese supplementari per uno studio universitario o una formazione professionale basata sull'apprendistato per i figli che hanno un rapporto di filiazione, nonché per i
figli del coniuge e gli affiliati che si trovano sotto la sua custodia e al cui mantenimento partecipa in modo determinante. I contributi sono accordati al massimo fino al
conseguimento della maturità o di un diploma equivalente, fino al termine della
prima formazione professionale, del primo ciclo di studi universitari o alla conclusione della formazione professionale basata sull'apprendistato, al massimo fino al
compimento dei 25 anni.

2 Se il funzionario sottoposto alla disciplina del trasferimento è ritrasferito in Svizzera, in casi particolari può ricevere contributi alle spese di studio. In proposito sono
determinanti il livello di formazione e i bisogni scolastici del figlio.

3 Il Dipartimento stabilisce l'importo dei contributi alle spese di studio e quello della
partecipazione dei funzionari, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze. I
contributi possono essere limitati.

161

Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18
ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

162

Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

163

Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29
set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

Personale federale

32

172.221.103


Art. 65

165 (42) Contributo alle spese d'alloggio 1 Dietro partecipazione alle spese da parte del funzionario, il Dipartimento assume
per principio i costi della pigione e le spese accessorie dell'alloggio preso in affitto
dal funzionario nel servizio esterno. L'assunzione delle spese può essere rifiutata o
ridotta se l'alloggio, tenuto conto delle condizioni locali, non è proporzionato agli
obblighi ufficiali e alla dimensione dell'economia domestica del funzionario. Il Dipartimento stabilisce la pigione e le spese accessorie da prendere in considerazione.

2 Il Dipartimento stabilisce la partecipazione alle spese spettante al funzionario. Essa
dipende dalla dimensione dell'economia domestica, dall'importo dello stipendio giusta gli articoli 36, 40 e 41 OF e dai valori locativi statistici medi della città di Berna.

3 Il Dipartimento determina la modalità di pagamento per l'assunzione dei costi della
pigione e delle spese accessorie.


Art. 66

166 (44 cpv. 1 lett. a) Indennità spese per assenza di servizio 1

In caso di impiego fuori del luogo di servizio o di domicilio, il funzionario ha diritto al rimborso delle spese suppletive che ne derivano.

2 Fatto salvo il capoverso 10, l'indennità ammonta a: Per funzionari

Prima colazione

Pasto principale

Pernottamento e prima
colazione

Spese accessorie

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

di tutte le
classi....

7.25.-

61.12.50

Condizioni
per l'indennità

partenza
prima delle
6.30
e senza
indennità per
il pernottamento partenza
prima delle
12.45 o delle
19.00 o rientro
dopo le 13.00
o le 19.30

- pernottamento fuori del luogo di domicilio

- 50 se

il funzionario pernotta in un edificio del servizio Se l'assenza dura più di:
- 5 ore e il

funzionario non ha diritto a un'indennità per pasto principale - 11 ore e il funzionario ha diritto solamente a un indennità per pasto principale

3

Se le indennità previste dal capoverso 2 non coprono le spese suppletive, il saldo delle spese effettive può essere rimborsato integralmente o parzialmente nei casi debitamente motivati e su presentazione della ricevuta. La decisione compete al dipartimento.

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

166

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 apr. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 1083).

Regolamento dei funzionari (3) 33

172.221.103

4

L'indennità può essere aumentata del 20 per cento al massimo per i capimissione e capisede di rango equivalente durante il soggiorno a Berna.

5

Il funzionario in servizio esterno riceve di norma l'indennità prevista dal capoverso 2 dal momento in cui arriva in Svizzera sino a quando lascia il Paese. L'articolo 67
capoverso 2 secondo periodo si applica per analogia.

6

La durata dell'assenza che dà diritto all'indennità per le spese accessorie inizia alle 6.30 del giorno di ritorno.

7

Se la Confederazione o un terzo (partner d'affari) si assume le spese del pasto o del pernottamento, il funzionario non ha diritto all'indennità per il pasto; invece
dell'indennità di pernottamento, al funzionario è versata un'indennità per le spese
accessorie. L'assunzione delle spese da parte della Confederazione o di un terzo è
considerata come indennità effettivamente versata.

8

Il funzionario cui l'adempimento di compiti straordinari nel luogo di servizio o di domicilio, come la partecipazione a colloqui o a sedute, impone spese suppletive per
i pasti ha diritto alla corrispondente indennità secondo il capoverso 2. Il Dipartimento è competente in merito.

9

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari delle indennità di rimborso spese. Fissa inoltre le indennità per l'utilizzazione di veicoli privati nonché per
i viaggi all'estero e la partecipazione a conferenze internazionali.

10

Il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplina il diritto all'indennità nei casi in cui è giustificata un'aliquota in deroga al capoverso167 2, segnatamente: a.

per gli impieghi di lunga durata nello stesso luogo fuori del luogo di servizio
o di domicilio;

b.

per la partecipazione e la collaborazione a corsi di formazione professionale; c.

per i funzionari occupati permanentemente fuori del luogo di servizio; d.

per le assenze dovute a formazione pratica o a periodi di lavoro in prova; e.

per le assenze che non comportano spese supplementari o comportano spese
supplementari minime.


Art. 67 (44 cpv. 1 lett. a) Indennità per viaggi di servizio all'estero 1

Con riserva del disposto dell'articolo 68, il funzionario ha diritto, in caso di viaggio di servizio all'estero, alla rifusione delle spese suppletive inerenti al viaggio.

2

L'importo delle indennità giornaliere è stabilito in funzione delle spese per il vitto e l'alloggio e di quelle accessorie, con aliquote variabili: a.

Nel caso di viaggi all'estero, per:
1.

i capimissione e capisede di rango equivalente; 2.

i funzionari di rango diplomatico e consolare; 3.

gli altri funzionari; 167

RU 1991 1568

Personale federale

34

172.221.103

b.168 Nel caso di viaggi dalla Svizzera all'estero e viceversa, per: 1.

i funzionari fuori classe e delle classi di stipendio 31 a 22; 2.

i funzionari delle classi di stipendio 21 a 1.
Se la Confederazione oppure, a cagione della posizione amministrativa
del funzionario, un terzo assume le spese di un pasto o dell'alloggio, il
funzionario non ha diritto all'indennità per il pasto; invece dell'indennità d'alloggio è pagata un'indennità per spese accessorie. Un ulteriore diritto all'indennità per spese accessorie è determinato secondo la
durata dell'assenza e le indennità di vitto e di alloggio effettivamente
pagate. L'assunzione delle spese da parte della Confederazione o di un
terzo è considerata un'indennità effettivamente pagata. Se il funzionario
deve addossarsi spese supplementari, in particolare se, con l'autorizzazione del Dipartimento, è accompagnato dal coniuge oppure se
accompagna superiori, l'indennità è aumentata adeguatamente.169 3 Le indennità di cui al capoverso 2 non sono pagate se la meta del viaggio di servizio coincide con il luogo di domicilio del funzionario. Se il funzionario è costretto,
nell'adempimento di un ordine, a consumare un pasto fuori casa e a sopportare conseguentemente spese suppletive, gli viene versato un quarto dell'indennità di cui al
capoverso 2.170

4

Il Dipartimento stabilisce, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, le indennità previste nel capoverso 2 e determina le spese di viaggio rimborsabili al
funzionario.

5

Al Dipartimento spetta la competenza di accordare le indennità.


Art. 68


171


Art. 69 (44 cpv. 1 lett. c) Spese di viaggio e di trasferimento 1

Il funzionario assegnato ad un altro luogo di servizio ha diritto, fatto salvo l'articolo 31 capoverso 1 numero 5 OF:172

a.173 al pagamento, per sé e per i familiari, delle spese di viaggio, di trasporto e d'assicurazione del bagaglio, di trasloco e di deposito dei mobili; b.

alla rifusione delle spese di vitto e d'alloggio durante il viaggio (presentando
i giustificativi oppure con un'indennità globale) e, per ogni giorno di viaggio, a un'indennità per le spese accessorie, sostituita a quella per i viaggi di
servizio, prevista negli articoli 66 e 67; c.

al doppio dell'indennità per spese accessorie, di cui alla lettera b, per qualsiasi altro giorno compreso tra la partenza dal precedente luogo di servizio e 168

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

169

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

171

Abrogato dal n. I dell'O del 17 apr. 1991 (RU 1991 1083).

172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

Regolamento dei funzionari (3) 35

172.221.103

l'arrivo nel nuovo. In caso di servizio obbligatorio, viaggio di servizio e
congedo per malattia o infortunio, tale indennità può essere ridotta; 174 d.175 a un'indennità di sistemazione e d'equipaggiamento, calcolata secondo lo stipendio giusta gli articoli 36, 40 e 41 OF e la dimensione dell'economia
domestica;

e.

...176

f.177 al rimborso della pigione e delle spese accessorie che il funzionario è tenuto, in virtù del contratto di locazione, a pagare ancora al vecchio luogo di servizio, dopo il trasloco, o al nuovo luogo di servizio prima del traslo co.

2

Ove il funzionario abbia a sopportare immediatamente innanzi la partenza o dopo l'arrivo elevate spese per l'alloggio e il sostentamento, oppure sia costretto, per motivi degni di considerazione, a lasciare i membri della sua famiglia al suo vecchio
luogo di servizio o a farsi precedere da questi ultimi al suo nuovo luogo di servizio,
gli può essere accordato, per un tempo determinato, un conveniente contributo alle
spese suppletive sostenute.178 3

Nel servizio esterno, le disposizioni dei capoversi 1 lettere a e b, e 2 sono parimenti applicabili:

a.

ove il rapporto di servizio cessi o venga sciolto né per colpa, né a richiesta
del funzionario. Il diritto può essere ridotto, qualora il funzionario oppure i
membri della sua famiglia si stabiliscano fuori della Svizzera. Ove il rapporto
di servizio venga sciolto a richiesta del funzionario o per sua colpa, le spese
previste nei disposti surriferiti possono essere rifuse interamente o in parte,
sempreché tale provvedimento sia giustificato dalla durata dell'attività svolta
dal funzionario all'estero o da altri motivi degni di considerazione; b.

ove trattisi del rimpatrio definitivo dei figli; c.

ove trattisi di un viaggio del funzionario o dei suoi familiari, raccomandato,
per motivi di salute, dal servizio medico dell'Amministrazione generale della
Confederazione;

d.

in caso di matrimonio, al viaggio effettuato dalla moglie o dalla fidanzata per
raggiungere il funzionario nel luogo di servizio.

4

Il Dipartimento stabilisce, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, le condizioni e la misura in cui possono essere rifuse: a.

le spese di altri viaggi nell'ambito delle disposizioni del capoverso 1 lettere a
e b, qualora s'intenda agevolare al funzionario del servizio diplomatico e
consolare all'estero l'assunzione di personale domestico, oppure in altri casi
particolarmente degni di considerazione; 174

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234).

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

176 Abrogata dal il n. I dell'O del 29 set. 1997 (RU 1997 2811).

177

Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

178

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

Personale federale

36

172.221.103

b.

talune spese di trasloco al momento dell'entrata del funzionario al servizio
del Dipartimento.

5

In caso di decesso del funzionario, del coniuge oppure di un figlio minorenne o avente diritto all'assegno per figli, le spese per la traslazione in patria delle spoglie
mortali sino al luogo di sepoltura sono a carico della Confederazione. 179 6 La Confederazione assume le spese di viaggio per partecipare alla sepoltura del
coniuge o del compagno, dei figli, dei genitori, dei fratelli o delle sorelle, del cognato o della cognata, dei suoceri, della nuora o del genero del funzionario, dal
luogo di servizio all'estero al luogo di sepoltura, tuttavia al massimo le spese di un
viaggio dal luogo di servizio alla Svizzera e ritorno. Vi hanno diritto il funzionario,

il coniuge e i figli minorenni o aventi diritto all'assegno per figli.180 Art. 70 (44 cpv. 1 lett. b) Indennità per orario di lavoro irregolare 1

Alla centrale, è pagata un'indennità per orario di lavoro irregolare se: a.

il funzionario entra in servizio tra le 6 e le 6.30 (comprese); b.

il funzionario presta servizio ininterrottamente tra le 12 e le 13, o tra le 18.30
e le 19.30;

c.

la pausa meridiana o serale dura meno di un'ora e cade interamente o parzialmente nelle ore indicate alla lettera b.

L'indennità ammonta ogni volta a franchi 4.50181.182 2

Il diritto all'indennità, ai sensi del capoverso 1, non esiste qualora: a.

il funzionario abbia diritto ad un'indennità di cui agli articoli 66 a 69; b.

il funzionario abbia diritto il sabato ad un'indennità per servizio notturno fra
le 18 e le 20;

c.

il funzionario abiti in fabbricati di servizio e possa consumare i pasti in famiglia durante le ore indicate al capoverso 1.183 3

Nel servizio esterno, l'indennità è pagata unicamente qualora sia giustificata da condizioni particolari.184 4

Il Dipartimento designa la cerchia dei funzionari aventi di diritto all'indennità e stabilisce le disposizioni d'esecuzione, d'intesa con il Dipartimento federale delle
finanze.

179

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1306).

180

Introdotto dal n. I dell'O del 24 ago. 1983 (RU 1983 1306). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

181

Nuovo ammontare giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1991 (RU 1992 5).

182

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1973 (RU 1974 5).

183

Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU 1971 95).

184

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

Regolamento dei funzionari (3) 37

172.221.103


Art. 71 (44 cpv. 1 lett. d) Indennità per servizio domenicale e notturno 1

Alla centrale, l'indennità per servizio domenicale è pagata per le prestazioni di lavoro nei giorni di domenica, Capodanno, Ascensione e Natale e in altri cinque giorni
festivi designati dal Dipartimento federale delle finanze. L'indennità ammonta, per
ogni ora di lavoro, a un terzo dello stipendio orario massimo della classe di stipendio
cui appartiene il funzionario, ma almeno della quarta classe.185 Per la determinazione
delle ore che danno diritto all'indennità, occorre addizionare i tempi di lavoro per
ogni turno di servizio e arrotondarli all'ora intera superiore. 186 2

Alla centrale, l'indennità per il servizio notturno è pagata per l'intervallo dalle ore 20 alle ore 6, il sabato dalle ore 18, e ammonta a franchi 5.80187 l'ora. Per la determinazione delle ore che danno diritto all'indennità occorre addizionare, per ogni
turno di servizio, i tempi di lavoro e le pause compresi tre le ore 20 e le 6, il sabato a
contare dalle ore 18, e arrotondarli all'ora intera superiore. È tenuto conto soltanto di
3 ore se la pausa supera tale durata.188 2bis

I funzionari della centrale che effettuano viaggi di servizio con i mezzi pubblici di trasporto, con un veicolo privato, o come passeggeri in un veicolo di servizio
senza compiere un lavoro non hanno, in linea di massima, diritto a un'indennità. 189 Nel servizio esterno, il Dipartimento disciplina il diritto all'indennità per servizio
domenicale e notturno tenendo conto delle condizioni nel luogo di servizio. 190 3bis

Alla centrale, l'indennità per il servizio domenicale è pagata per le prestazioni di lavoro nei giorni di domenica, Capodanno, Ascensione, Festa nazionale e Natale,
nonché in altri cinque giorni festivi designati dal Dipartimento federale delle finanze.191 4

Il Dipartimento designa la cerchia dei funzionari aventi diritto all'indennità e disciplina le disposizioni d'applicazione, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.


Art. 72 (44 cpv. 1 lett. e) Indennità per impiego simultaneo in diversi servizi 1

Se il funzionario della centrale è occupato simultaneamente in diversi servizi dell'Amministrazione federale e gliene deriva un aumento di lavoro e di responsabilità, egli ha diritto a un'indennità stabilita secondo le esigenze del lavoro. L'indennità non può superare un quarto dello stipendio.

2

L'autorità eleggente decide in merito alla concessione dell'indennità. Se il Consiglio federale è l'autorità eleggente, decide il Dipartimento d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.192

185

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

186

Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU 1971 95).

187

Nuovo ammontare giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1991 (RU 1992 5).

188

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1973 (RU 1974 5).

189

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

190

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

191

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

192

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

Personale federale

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172.221.103


Art. 73

193 (44 cpv. 1 lett. f) Indennità per lavoro supplementare e per prestazioni
di servizio straordinario194 1

L'indennità per il lavoro supplementare ordinato (art. 11b) ammonta, per ora, al 125 per cento dello stipendio orario.195 Per i funzionari in servizio esterno, tale retribuzione è sottoposta all'adeguamento al potere d'acquisto nel luogo di servizio, conformemente all'articolo 57.196 2 I funzionari assegnati a una classe di stipendio superiore alla 23 oppure i funzionari
ai quali sono affidate funzioni di tutela degli interessi possono compensare il lavoro
supplementare soltanto con tempo libero. Il Dipartimento disciplina le condizioni
particolari nel servizio esterno.197 3

Le indennità periodiche per prestazioni di servizio straordinario sono stabilite dall'autorità eleggente. Essa può versare indennità periodiche ai funzionari delle classi di stipendio 1731 soltanto d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.198 4

Le indennità uniche per prestazioni di servizio straordinario sono stabilite dall'autorità eleggente. Se il Consiglio federale è l'autorità eleggente, decide il Dipartimento

d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.199 Art. 74 (44 cpv. 1 lett. g)200 Indennità per supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore 1

Il funzionario, che è occupato in una funzione assegnata a una classe superiore alla sua, ha diritto a un'indennità. Egli non ha diritto all'indennità, se tale occupazione
rientra nei suoi doveri di servizio o non importa esigenze notevolmente maggiori di
quelle della sua funzione ordinaria o ha come fine l'istruzione o la formazione professionale del funzionario.201 2

La supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore, per i funzionari dei servizi di carriera, è parte integrante dei loro obblighi di servizio, salvo circostanze
particolari e agevola la formazione professionale.202 3

Di regola, l'indennità per l'occupazione in una funzione assegnata a una classe superiore importa, per ciascun giorno lavorativo, 1/250 dell'aumento straordinario
dello stipendio, previsto nell'articolo 52 capoverso 1 per la promozione a questa
funzione. Nel servizio esterno, l'indennità è adeguata al potere d'acquisto nel luogo
di servizio, determinato conformemente all'articolo 57.

4

L'autorità eleggente decide in merito al diritto all'indennità e all'importo della stessa.203 193

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 130).

194

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).

195

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

196

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 29 set. 1997 alla fine del presente testo.

197

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

198

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

199

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1987 (RU 1988 23). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18
ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

200 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 20 dic. 1999 alla fine del presente testo.

201

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 20 dic. 1999 alla fine del presente testo.

202

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 20 dic. 1999 alla fine del presente testo.

203

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

Regolamento dei funzionari (3) 39

172.221.103

5

Essa può versare indennità eccedenti i limiti stabiliti nel capoverso 3 soltanto d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.204


Art. 75

205 (44 cpv. 2) Premi e ricompense 1

Premi e ricompense possono essere attribuiti segnatamente per: a.

proposte utili di miglioramenti tecnici o economici da introdurre nell'amministrazione o nell'esercizio; b.

la prevenzione di infortuni e di danni nel servizio; c.

la scoperta di abusi commessi a danno di aziende e stabilimenti federali.

2

L'autorità eleggente decide in merito all'assegnazione e all'importo di premi e di ricompense. Essa può versare premi superiori a 2000 franchi soltanto d'intesa con il
Dipartimento federale delle finanze.


Art. 76

206 (45 cpv. 5 lett. a) Diritto agli assegni e alle indennità di vacanze Se il funzionario fruisce del viaggio di vacanze pagato in Svizzera, gli assegni, gli
indennizzi e le indennità rimangono invariati.


Art. 77

207 (45 cpv. 5 lett. a e b) Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio 1

In caso di assenza dal servizio per malattia o per infortunio, il funzionario ha diritto, fatti salvi i capoversi 2-8, allo stipendio, all'indennità di residenza e all'indennità complementare, all'indennità di soggiorno all'estero come pure all'assegno
familiare e a quelli per i figli.208 Ove egli non soddisfi l'obbligo d'informare, prescritto nell'ordinanza del 12 settembre 1958209 concernente il Servizio medico
dell'Amministrazione generale della Confederazione, lo stipendio dopo che il funzionario sia stato inutilmente richiamato, può essere ridotto o soppresso. ... 210. 211 2

Se l'assenza dal servizio dura più di un anno, lo stipendio è dimezzato; l'ammontare dello stipendio ridotto e dell'indennità di residenza, dell'indennità complementare,
dell'indennità di soggiorno all'estero come pure dell'assegno familiare e di quello per
i figli non ridotti non può essere inferiore alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni cui il funzionario avrebbe diritto in
caso di invalidità secondo gli articoli 39-41 degli statuti della CPC.212 Una ripresa
del lavoro, in ragione di almeno il 50 per cento e non inferiore a tre mesi, interrompe 204

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

205

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

206

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

207

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 130).

208

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU 1991 1391 1642).

209

RS 172.221.19 210

Ultimo per. abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1989 (RU 1989 1221).

211

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150).

212

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

Personale federale

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172.221.103

l'assenza; una ripresa inferiore interrompe l'assenza soltanto se il certificato medico
non attribuisce la nuova assenza alle stesse cause.213 3

Lo stipendio non subisce la riduzione di cui al capoverso 2 se l'assenza dal servizio è dovuta a un infortunio professionale (art. 7 cpv. 1 LAINF) o a una malattia professionale ad esso parificabile (art. 9 LAINF). La riduzione può essere tralasciata anche
per altri motivi degni di riguardo.214 4

Al funzionario che riprende il lavoro in ragione di almeno il 50 per cento, è pagato lo stipendio intiero; negli altri casi, la frazione di stipendio, per la quale non è fornita
una prestazione di servizio, è ridotta conformemente al capoverso 2.

5 L'indennizzo forfettario per la tutela degli interessi è versato interamente durante i
primi sei mesi di assenza dal servizio e in seguito è ridotto al 75 per cento; sono applicabili i capoversi 2 secondo periodo e 4. 215 Il rimborso forfettario delle spese,
l'indennizzo di mobilità e per condizioni disagevoli, l'adeguamento al potere d'acquisto nonché i contributi alle spese di studio e d'abitazione giusta gli articoli 55-57,
64 e 65 non sono ridotti.216 Se il ritorno al vecchio luogo di servizio è escluso,
l'indennizzo forfettario per la tutela degli interessi può essere soppresso dal giorno
della partenza.217 Per contro, il Dipartimento può sostituire l'indennità prevista nell'articolo 69 capoverso 1 lettera c agli assegni e indennità del servizio esterno, eccettuato il contributo alle spese di studio, qualora il funzionario si rechi in Svizzera per
un trattamento medico, con il consenso del servizio medico dell'Amministrazione
generale della Confederazione, oppure in caso di malattia o infortunio occorsi durante il servizio obbligatorio.218 In questo caso vanno rifuse le spese fisse nel luogo
di servizio.

6

Il diritto va ridotto o soppresso se il funzionario ha cagionato la malattia o l'infortunio intenzionalmente o per grave negligenza oppure si è consapevolmente
esposto a un pericolo straordinario o ha compiuto un'azione temeraria. Può essere
ridotto o rifiutato se il funzionario ha commesso un crimine o un delitto. Sono applicabili i principi enunciati negli articoli 37 e 39 LAINF e nell'articolo 65 della legge
federale del 19 giugno 1992219 sull'assicurazione militare.220 221 7

Le indennità giornaliere corrisposte dall'assicurazione militare, dall'INSAI o da un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nel diritto
alle prestazioni giusta i capoversi 1 e 2. Le rendite e indennità giornaliere dell'AI
(compreso il supplemento per l'integrazione) sono computate nella misura in cui,
aggiunte allo stipendio comprendente le prestazioni pagate dall'assicurazione militare, dall'INSAI o da un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nonché 213

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402).

214

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

215 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

216 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

217 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

218

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234).

219

RS 833.1

220

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5087).

221

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402).

Regolamento dei funzionari (3) 41

172.221.103

le misure di previdenza di cui all'articolo 86, eccedono il diritto intero a prestazioni
giusta il capoverso 1. Se è versata una rendita dell'AI per coniugi, è computato solo
il diritto del funzionario, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi.222 223 8

Il diritto è ridotto, secondo i principi dell'istituto assicurativo, se il funzionario soggiorna in uno stabilimento di cura a spese dell'assicurazione militare, dell'INSAI,
di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'AI. Qualora il soggiorno ospedaliero avvenga a spese della Confederazione, l'articolo 17 capoverso 2
della LAINF è applicabile. Il diritto è inoltre ridotto della somma dei contributi che
il funzionario, a cagione delle prestazioni dell'assicurazione militare, dell'INSAI, di
un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'AI, non è tenuto a pagare all'AVS/AI/IPG/AD/INSAI. Le direttive pertinenti sono emanate dal Dipartimento federale delle finanze.224 9

...225

10

L'autorità eleggente è competente in merito alla riduzione o alla soppressione del diritto.226


Art. 78

227 (45 cpv. 5 lett. a) Diritto allo stipendio in caso di assenza per servizio obbligatorio228 1

In caso di assenze dovute a servizio obbligatorio in Svizzera, il funzionario ha diritto, fatti salvi i capoversi 2 e 3, alla retribuzione completa. Se il funzionario del
servizio esterno presta servizio militare o civile al quale sarebbe tenuto se avesse il
domicilio in Svizzera, questo conta ai sensi del presente articolo come servizio obbligatorio.229 1bis

II funzionario che scioglie volontariamente il rapporto di servizio o il cui rapporto di servizio è sciolto dalla Confederazione per una colpa a lui imputabile deve rimborsare un quarto dello stipendio, dell'indennità di residenza, dell'indennità complementare e dell'indennità di soggiorno all'estero che ha ricevuto conformemente al
capoverso 1 nei 12 mesi precedenti la sua partenza, se non è stato cinque anni al servizio della Confederazione. Per ogni anno completo di servizio si rinuncia a un
quinto della restituzione. Le prestazioni ricevute giusta il capoverso 1 durante i corsi
di ripetizione e di complemento non devono essere rimborsate.230 2

Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso qualora: a.

il funzionario del servizio esterno presti servizio obbligatorio conformemente
al capoverso 1, per una durata del servizio superiore ai 28 giorni l'anno e non
computata sulle vacanze; 222

Nuovo testo della frase giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU 1993 2769).

223

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU 1991 1391 1642).

224

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402).

225

Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

226

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

227

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 130).

228

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234).

229

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234).

230

Introdotto dal n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU 1971 95). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3
giu. 1991 (RU 1991 1391 1642).

Personale federale

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b.

il funzionario presti volontariamente servizio obbligatorio; c.

il funzionario debba scontare fuori del servizio una pena d'arresto in relazione con il servizio obbligatorio o volontario; d.

il funzionario, ricevendo l'intera retribuzione, approfitterebbe abusivamente
dell'Amministrazione federale.

Spetta al Dipartimento decidere in merito alla riduzione o alla soppressione.231 3

In caso di malattia o di infortunio durante il servizio obbligatorio, il diritto allo stipendio è disciplinato secondo l'articolo 77. 232

4

Le prestazioni di servizio negli organi della protezione civile sono parificate al servizio militare.233


Art. 79 (45) Computo nello stipendio di prestazioni dell'assicurazione militare,
dell'INSAI, dell'AI e di prestazioni di previdenza della
Confederazione in caso di infortuni professionali234 1

Se il funzionario ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare, a rendite di invalidità dell'INSAI oppure di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
a prestazioni dell'AI o di previdenza giusta l'articolo 86, queste prestazioni o rendite
sono computate nel suo stipendio conformemente ai capoversi 2 a 6.235 2

Le prestazioni di cui al capoverso 1 non devono essere computate sullo stipendio del funzionario se quest'ultimo è ancora in grado di svolgere integralmente la sua
funzione, o altre funzioni equivalenti, e se la sua invalidità non supera il 15 per
cento. In caso di invalidità superiore al 15 per cento, le prestazioni inerenti ai primi
15 per cento di invalidità non sono computate sullo stipendio; soltanto le prestazioni
che superano il 15 per cento sono computate in ragione della metà. Il computo può
essere eccezionalmente ridotto o aumentato se giustificato da circostanze particolari.236 3

Le prestazioni di cui al capoverso 1 devono essere computate sullo stipendio qualora il funzionario sia in grado di svolgere solo limitatamente le sue funzioni o le
nuove funzioni affidategli. Il computo sarà determinato secondo l'entità delle prestazioni di servizio ridotte. Si prescinde dal computo per quanto lo stipendio è stato ridotto o non sono stati pagati aumenti di stipendio che sembravano certi. 237 4

Il computo previsto dal capoverso 3 deve essere totalmente o parzialmente tralasciato se il danno cagiona al funzionario inconvenienti personali o spese suppletive
non compensate dalla cessione di una parte delle prestazioni di cui al capoverso 1. 238 231

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234).

232

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234).

233

Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU 1971 95).

234

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

235

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

236

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402).

237

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402).

238

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402).

Regolamento dei funzionari (3) 43

172.221.103

5

Le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4 valgono, per analogia, anche per il diritto alle rendite, di cui al capoverso 1, che sia sorto prima dell'entrata al servizio della Confederazione, salvo che si tratti di indennità globali già ricevute.

6

Le prestazioni di previdenza della Confederazione, di cui all'articolo 86, non devono superare, stipendio compreso, il guadagno determinante giusta l'articolo 86
capoverso 3.239

7

Il Dipartimento decide, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, circa il computo previsto nei capoversi 2 ultimo periodo, e 3 a 6.240

Art. 80

241 (49) Gratificazione per anzianità di servizio 1

La durata di attività determinante per il pagamento della gratificazione per anzianità di servizio comprende tutto il periodo che il funzionario ha compiuto in un rapporto di servizio con la Confederazione, con un'istituzione ripresa dalla Confederazione, oppure in un rapporto di servizio sottoposto alla sorveglianza della Confederazione. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari.242

2

Per i calcolo della gratificazione non è tenuto conto dell'indennità di residenza, dell'indennità complementare, dell'indennità di soggiorno all'estero, dell'assegno
familiare e di quelli per i figli. Nel servizio esterno, il funzionario ha diritto alla gratificazione cui avrebbe diritto presso la centrale.243 3

La gratificazione è pagata alla scadenza oppure unitamente allo stipendio del mese in cui il funzionario compie il periodo di servizio determinante.

4

La gratificazione è accordata nella forma di una somma in contanti o di un congedo pagato oppure combinando le due possibilità, dopo aver sentito il funzionario. Il Dipartimento federale della finanze disciplina i particolari.244 5

Per il 25° e il 40° anno di servizio, il funzionario può ricevere, se lo desidera, un oggetto con dedica invece della somma in contanti o del congedo pagato secondo il
capoverso 4.245

6

La cerchia dei superstiti è definita secondo l'articolo 81 capoverso 1.246 7

Il pagamento della gratificazione può, mediante decisione, essere negato in parte o interamente al funzionario la cui prestazione o il cui comportamento sia insufficiente.247 8

L'autorità eleggente è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo.248

239

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402).

240

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 26 gen. 1972 (RU 1972 191).

241

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1968 (RU 1968 1632).

242

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

243

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU 1991 1391 1642).

244

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU 1993 2769).

245

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

246

Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

247

Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18
ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

248

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

Personale federale

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172.221.103


Art. 81 (47) Godimento ulteriore dello stipendio 1

Sono considerati superstiti, ai sensi dell'articolo 47 della legge, il coniuge, i parenti consanguinei in linea retta, i fratelli e le sorelle, gli adottanti e gli adottati, i figliastri,
il patrigno e la matrigna, come anche le altre persone di cui il funzionario si assumeva il mantenimento o da cui riceveva delle cure. L'autorità eleggente o, se questa sia
il Consiglio federale, il Dipartimento, designa i beneficiari in ogni singolo caso.

2

Il godimento ulteriore dello stipendio di cui all'articolo 47 capoverso 2 della legge, è calcolato considerando la retribuzione cui il funzionario avrebbe diritto alla centrale.

3

Se il funzionario o i suoi superstiti ricevono dalla Cassa pensioni della Confederazione o dall'AVS un'indennità invece della rendita, è applicabile, per analogia, l'articolo 47 capoverso 3 della legge.249

4

Le domande intese a ottenere il godimento ulteriore dello stipendio, giusta l'articolo 47 capoverso 2 della legge, vanno presentate al Dipartimento. Sulle domande
decide l'autorità eleggente o, se questa è il Consiglio federale, il Dipartimento.250

Art. 82

251 (45) Pagamento dello stipendio, degli assegni e delle indennità 1 Dodici tredicesimi della retribuzione, dell'indennità di residenza e dell'indennità
complementare nonché gli assegni, per principio, sono pagati mensilmente. La tredicesima parte della retribuzione è pagata come segue: a.

quanto dovuto per i mesi da gennaio a novembre: in novembre; b.

quanto dovuto per il mese di dicembre: in dicembre; c.

quanto dovuto ai funzionari che, prima del mese di novembre lasciano il servizio della Confederazione: proporzionalmente con l'ultimo stipendio mensile.

1bis In casi motivati il Dipartimento federale delle finanze può derogare al disciplinamento di cui al capoverso 1.252 2 Per determinare tale diritto, sono presi in considerazione inizio e cessazione del
servizio, modifiche e riduzioni dello stipendio, trasferimenti come pure modifiche
dell'adeguamento al potere d'acquisto intervenuti nel corso dell'anno.

3 In caso di riduzione dello stipendio in seguito ad assenza per malattia o infortunio,
il diritto è determinato sulla base dello stipendio non ridotto. In caso di riduzione o
soppressione dello stipendio giusta l'articolo 77 capoverso 6, è tuttavia determinante
la retribuzione ridotta.

4 Il pagamento avviene in franchi svizzeri su un conto del funzionario in Svizzera o,
su richiesta del funzionario impiegato stabilmente alla centrale, in un'altra forma di
moneta scritturale.

249

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

250

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).

251 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

252 Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 730).

Regolamento dei funzionari (3) 45

172.221.103

5 Il Dipartimento può emanare prescrizioni per la conversione delle somme pagate al
conto del funzionario in valuta del Paese di dimora.

6 Il diritto agli assegni e alle indennità, come anche alla rifusione delle altre spese,
conformemente alla presente ordinanza, può essere ridotto o soppresso se il funzionario approfitta abusivamente della Confederazione.

b253 Diritto all'indennità di residenza, all'indennità complementare
e agli assegni in caso di invalidità parziale Il funzionario il cui stipendio è fissato in base all'articolo 45 capoverso 4 della legge
riceve l'intero ammontare dell'indennità di residenza e dell'assegno complementare,
compreso l'assegno pagato nelle zone limitrofe dell'estero, come pure gli interi assegni sociali. L'indennità di soggiorno nell'estero è invece pagata tenendo conto della
nuova funzione.

c254 (45 cpv. 3bis) Comunicazione della retribuzione La compensazione del rincaro viene annualmente incorporata nella retribuzione determinante. Il Dipartimento federale delle finanze pubblica in modo appropriato gli
importi vigenti (inclusa la compensazione del rincaro).

d255 (45 cpv. 2bis) Soppressione dell'aumento ordinario e reale dello
stipendio

1

L'aumento reale degli importi secondo l'articolo 36 capoverso 4 OF, nonché l'aumento ordinario dello stipendio secondo l'articolo 40 OF non sono accordati ai funzionari le cui prestazioni sono insufficienti.256

2

È competente l'autorità eleggente.257 3

Il servizio competente svolge la procedura conformemente alla legge federale sulla procedura amministrativa258 e notifica per scritto la decisione al funzionario, indicando i motivi e i mezzi legali.

4

La decisione comporta, per il funzionario, la soppressione integrale dell'aumento reale o ordinario dello stipendio.

5

La decisione disciplina la soppressione dell'aumento ordinario e dell'aumento reale dello stipendio secondo gli articoli 40 rispettivamente 36 capoverso 4 OF. Per qualsiasi altra soppressione è necessaria una nuova decisione.259 253

Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3
giu. 1991 (RU 1991 1391 1642).

254

Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18
ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

255

Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1991 (RU 1991 1086).

256

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

257

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

258

RS 172.021

259

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

Personale federale

46

172.221.103

e260 (44 cpv. 1bis) Ricompensa accordata per prestazioni personali
eccezionali

1

L'autorità eleggente può ricompensare prestazioni personali eccezionali uniche o fornite durante un determinato periodo da un funzionario o da un gruppo.

2

Le ricompense vanno limitate ogni anno a un gruppo ristretto di beneficiari. Le ricompense in contanti ammontano almeno a 500 franchi e al massimo a 5000 franchi
per persona; i premi spontanei (doni in natura) non devono superare un valore di 200
franchi.

3

Il Consiglio federale stabilisce annualmente con il preventivo l'importo disponibile a tale scopo. Di regola, questo importo è determinato in funzione della somma degli
stipendi del personale permanente e di quello ausiliario di cui all'articolo 36 OF. È
fatta salva l'approvazione del credito da parte delle Camere federali.

4

Nel concedere una ricompensa si può tenere adeguatamente conto di altri provvedimenti di natura salariale, gestionale e di sviluppo, quali segnatamente aumenti ordinari e straordinari dello stipendio, indennità giusta l'articolo 44 capoverso 1 lettera
f OF, congedo per formazione, ecc.

5

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari.

Capo V. Vacanze e congedi

Art. 83

261 (50) Vacanze alla centrale 1

Il funzionario ha diritto, ogni anno civile, alle vacanze seguenti: a.

sino alla fine dell'anno civile in cui compie il 20° anno di età 5 settimane b.

a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 21° anno di età 4 settimane c.

a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 50° anno di età 5 settimane d.

a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 60° anno di età 6 settimane.

2

Le vacanze devono essere stabilite in modo da non pregiudicare l'andamento del servizio e da adempiere il loro scopo ricreativo.

3

Devono, di principio, essere prese nell'anno civile in cui sorge il pertinente dirit to.

4

Possono essere pagate in contanti soltanto in casi eccezionali.

5

Se il funzionario inizia o lascia il servizio nel corso dell'anno civile, le vacanze sono calcolate in proporzione al periodo di servizio.

6

Sono ridotte in proporzione alla durata dell'assenza dal servizio, se durante un anno civile il funzionario è assente dal servizio per un periodo superiore a:

260

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

261

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).

Regolamento dei funzionari (3) 47

172.221.103

a.

90 giorni a causa di malattia, infortunio o servizio obbligatorio;262 per il calcolo della riduzione delle vacanze non è tenuto conto dei primi 90 giorni di
assenza;

b.

30 giorni o un mese civile in caso di congedo non pagato (art. 85 cpv. 3).

7

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità in particolare per: a.

la competenza di assegnare vacanze; b.

il frazionamento, il godimento anticipato o il riporto di vacanze; c.

l'interruzione delle vacanze; d.

la scadenza del diritto alle vacanze; e.

il pagamento delle vacanze in contanti; f.

il modo di calcolo del diritto alle vacanze per il funzionario che inizia o lascia il servizio o che ne è assente; g.

il diritto alle vacanze e il loro godimento per i funzionari occupati a tempo
parziale;

h.

il computo nello stipendio dei giorni di vacanza goduti in troppo.


Art. 84 (50) Vacanze nel servizio esterno 1 Fatto salvo il capoverso 2, il funzionario ha diritto, per ogni anno civile, alle seguenti vacanze: a.

6 settimane, sino alla fine dell'anno civile in cui compie i 49 anni; b.

7 settimane, dall'anno civile in cui compie i 50 anni; c.

8 settimane, dall'anno civile in cui compie i 60 anni.263 2 Per i funzionari che risiedono in luoghi di servizio caratterizzati da condizioni
d'esistenza difficili, il diritto alle vacanze aumenta di una settimana; di due settimane
in caso di condizioni d'esistenza particolarmente difficili. 264 3 ...265

4 Il diritto alle vacanze dei funzionari dei Servizi generali, assunti al loro luogo di
domicilio, è disciplinato secondo le disposizioni dell'articolo 83 capoverso 1. 266 5 Il funzionario all'estero ha diritto ogni 12 mesi a un viaggio di vacanze pagato in
Svizzera. Tale diritto sussiste anche per i familiari a carico del funzionario e i conviventi nella sua economia domestica. Per i figli per i quali sussiste il diritto ad assegni
per figli e che non dimorano nel luogo di servizio all'estero, possono essere pagate le
spese per due viaggi all'anno fino al luogo di servizio del funzionario, tuttavia al 262

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234).

263 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

264 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

265 Abrogato dal n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

266 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

Personale federale

48

172.221.103

massimo fino all'importo delle spese per un viaggio dalla Svizzera al luogo di servizio all'estero e ritorno. 267 6 Qualsiasi prestazione di servizio obbligatorio giusta l'articolo 78 capoverso 2 lettera a può essere computata sul diritto annuo di vacanze superiore a 28 giorni. 268 7 Le disposizioni dell'articolo 83 capoversi 2-7 sono applicabili per analogia. 269 8

Il Dipartimento stabilisce d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze le disposizioni di dettaglio ai sensi dell'articolo 83 capoverso 7 per i servizi esterni. 270

9 Il Dipartimento stabilisce, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, gli
indennizzi forfettari per i viaggi pagati di vacanze ai quali il funzionario e i familiari
a suo carico hanno diritto secondo il capoverso 5 e la compensazione dei giorni di
viaggio. 271


Art. 85

272 (45 cpv. 5 e 50 cpv. 2) Congedi

1

Il funzionario che è costretto ad assentarsi dal servizio per una causa diversa da malattia, infortunio o servizio obbligatorio deve chiedere tempestivamente un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato. Il congedo è concesso, tenuto debitamente conto del motivo, se e nella misura in cui il servizio lo consente.273 2

Un congedo pagato interamente o parzialmente, superiore a 30 giorni civili o a un mese civile per anno, è concesso soltanto se giova a un interesse essenziale della
Confederazione.

2bis

La funzionaria ha diritto a un congedo maternità pagato: a.

di quattro mesi se il giorno del parto ha maturato il secondo anno di servizio; b.

di due mesi in tutti gli altri casi.

Ove lo desideri, la funzionaria può prendere al massimo un mese del suo congedo immediatamente prima del parto.274 3

Un congedo non pagato che supera 30 giorni civili consecutivi o un mese civile nello spazio di un anno civile non è considerato tempo di servizio. Sono ammissibili
deroghe se il congedo giova manifestamente all'interesse della Confederazione.

4

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i presupposti particolari per la concessione del congedo.

5

L'autorità eleggente è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo.

Un congedo pagato interamente o parzialmente, superiore a un anno, può essere concesso soltanto d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.275 267 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

268 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

269 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

270

Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 1989 (RU 1989 1221).

271 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

272

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).

273

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234).

274

Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 1989 (RU 1989 1221).

275

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

Regolamento dei funzionari (3) 49

172.221.103

6


È fatta salva l'ordinanza del 31 marzo 1993276 sull'impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali.277 Capo VI. Misure di previdenza a favore dei funzionari Art. 86 (48 cpv. 6) Previdenza in caso d'infortunio professionale e non
professionale278

1

In caso d'infortunio professionale (art. 7 cpv. 1 della LAINF) che cagioni lesioni corporali, invalidità o morte, o di pregiudizio alla salute conseguente a malattia professionale (art. 9 della LAINF) parificabile ad un infortunio professionale, sorge il
diritto alle prestazioni seguenti:279 a.280 per l'invalido: in caso d'incapacità totale al lavoro, fino alla morte, il 100 per cento del
guadagno determinante ai sensi del capoverso 3; in caso d'incapacità parziale, la quota corrisponde al grado d'invalidità
secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni; b.281 per il coniuge superstite e gli orfani una rendita calcolata in base alle disposizioni degli articoli 35-37 degli statuti della CPC e al guadagno determinante secondo il capoverso 3; le rendite
degli orfani di padre e di madre ammontano nondimeno, per un figlio, al 35
per cento del guadagno determinante e, per due figli, al 50 per cento di questo guadagno. In caso di nuove nozze, il coniuge superstite può chiedere l'indennità prevista nell'articolo 34 capoverso 3 degli statuti della CPC; c.282 per le spese funerarie: 2500 franchi, se l'inumazione avviene in Svizzera;

una somma da determinare secondo le spese effettive, ma non inferiore
a 2500 franchi, se l'inumazione avviene all'estero.

d.

...283

e.

...284

276

RS 172.221.104.3 277

Introdotto dall'art. 3 cpv. 2 dell'O del 31 mar. 1993 concernente l'impiego di funzionari federali
presso organizzazioni internazionali (RS 172.221.104.3).

278

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1996 (RU 1997 303).

279

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402).

280

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402).

281

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

282

Abrogata dal n. I dell'O del 12 mar. 1984 (RU 1984 402). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12
dic. 1988 (RU 1989 21).

283

Abrogata dal n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

284

Abrogata dal n. I dell'O del 12 mar. 1984 (RU 1984 402).

Personale federale

50

172.221.103

2

Il computo delle prestazioni di assicurazione è disciplinato come segue: a.

le rendite e indennità giornaliere versate dall'assicurazione militare, dall'INSAI o da un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nei diritti previsti nel capoverso 1; b.

le rendite e indennità giornaliere dell'AI (compreso il supplemento per l'integrazione) sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso 1 solo
nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno annuo
presumibile del quale il funzionario viene privato. La parte della rendita per i
figli che supera l'ammontare dell'assegno per i figli non è computata. Se è
versata una rendita dell'AI per coniugi, è computato solo il diritto del funzionario, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi; c.

le rendite dell'AVS sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso
1 solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno
annuo determinante. La parte della rendita per orfani che supera l'ammontare
dell'assegno per i figli non è computata; d.285 i redditi riscossi dal funzionario che ha ripreso parzialmente o totalmente la propria attività sono computati, per analogia, giusta l'articolo 20 capoverso 1
lettera c degli statuti della CPC.

3

Il Dipartimento federale delle finanze definisce il guadagno determinante e il guadagno presunto perso.

4

e 5...286

6

...287

7

Non v'è diritto alle prestazioni previste nel presente articolo, quando l'infortunio sia stato cagionato intenzionalmente dall'infortunato o dai suoi superstiti. Se l'infortunio è dovuto a negligenza grave dell'infortunato o dei superstiti, le prestazioni previste nel presente articolo sono ridotte proporzionatamente al grado della colpa.

8 La Confederazione assicura i funzionari presso l'INSAI contro le conseguenze degli infortuni non professionali (INP). I premi INP sono assunti per due terzi dai funzionari e per un terzo dalla Confederazione.288 9

Per il funzionario in servizio all'estero, le lesioni corporali, l'invalidità o il decesso dovuti ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti, sono considerate conseguenze
d'infortuni professionali. È riservata la concessione di una somma a titolo di riparazione morale, per pregiudizio delle relazioni personali.

10

È considerata malattia professionale parificabile all'infortunio professionale, ogni malattia che abbia nesso causale con le condizioni igieniche o con altre condizioni
particolari del luogo di residenza all'estero. Il Dipartimento decide, previa consultazione del servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione,
circa l'esistenza e il grado del nesso causale.

285

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

286

Abrogati dal n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150).

287

Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).

288

Abrogato dal n. I dell'O del 12 mar. 1984 (RU 1984 402). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19
dic. 1997 (RU 1998 730).

Regolamento dei funzionari (3) 51

172.221.103

11

Gli infortuni e le malattie, di cui è vittima il funzionario durante un viaggio all'estero pagato dalla Confederazione e in nesso causale con lo stesso, sono considerati infortuni professionali o malattie professionali parificabili agli infortuni professionali. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, per analogia, durante il viaggio di ritorno in patria del funzionario giunto alla quiescenza nel servizio
esterno, ove egli, per ragioni estranee alla sua volontà, non abbia intrapreso il viaggio prima dello scioglimento dei rapporti di servizio, sempreché il rimpatrio avvenga
nel termine più breve possibile.

12

Se, nel servizio esterno, il coniuge o i figli sono vittime di un infortunio o di una malattia secondo i capoversi 9-11, che se si fosse trattato del funzionario, sarebbero
stati considerati quale infortunio professionale o malattia professionale parificabile a
infortunio professionale, la Confederazione assume le loro spese di ristabilimento
determinate secondo i principi della LAINF, nonché le spese funerarie di cui al capoverso 1 lettera d. Per figli s'intendono unicamente quelli che vivono nell'economia domestica del funzionario e hanno diritto all'assegno per figli.289 13

È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno delle prestazioni dell'Amministrazione, previste in questo articolo.

14


L'autorità eleggente è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo, fatto salvo il capoverso 10.290 Art. 87 (48)

Assistenza in caso di malattia 1

Il Dipartimento istituisce una cassa malati per il personale oppure conchiude un'assicurazione collettiva presso una cassa malati riconosciuta. L'assicurazione è
obbligatoria per il funzionario dei servizi di carriera. Il Dipartimento disciplina le
condizioni d'ammissione per il funzionario dei servizi generali, i familiari e il personale domestico del funzionario.

2

Vanno addossate alla Confederazione le spese suppletive cagionate dalla dimora all'estero del funzionario, del coniuge291 e dei figli per i quali è corrisposto l'assegno.

3

L'obbligo e le prestazioni d'assicurazione, come anche il contributo federale, sono disciplinati dal Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.


Art. 88

Risarcimento dei danni Al funzionario del servizio esterno può essere concessa un'indennità per le perdite di
patrimonio subite senza sua colpa, segnatamente in seguito ad azioni di guerra, di rivoluzione e di tumulti o ad altri motivi connessi alla dimora all'estero. Il Dipartimento stabilisce, in ogni singolo caso, l'ammontare dell'indennità, d'intesa con il
Dipartimento federale delle finanze.

289 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).

290

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

291

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).

Personale federale

52

172.221.103


Art. 89

Prestiti

Al funzionario trasferito, che deve assumere importanti spese di sistemazione e
d'equipaggiamento, possono essere accordati dei prestiti. Le condizioni applicabili al
riguardo sono disciplinate dal Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale
delle finanze.


Art. 90 (56) Prestazioni volontarie ai funzionari non rieletti o licenziati per loro
colpa

1

Le domande intese all'ottenimento delle prestazioni, previste nell'articolo 56 della legge, devono essere presentate al Dipartimento. Esso trasmette la richiesta al Dipartimento federale delle finanze, corredandola di un rapporto.

2

Il Dipartimento federale delle finanze fissa le prestazioni e risolve parimenti circa il riadeguamento o la soppressione di una prestazione periodica, ove le circostanze venissero a mutare. Esso ordina parimenti il pagamento delle prestazioni e le informazioni richieste al beneficiario.292 3

e 4 ...293

Capo VII. Modificazione e scioglimento del rapporto di servizio

Art. 91

294 (52) Sospensione del funzionario La sospensione del capomissione è decisa dal Consiglio federale e quella degli altri
funzionari, dall'autorità eleggente oppure, se questa è il Consiglio federale, dal Dipartimento. Il diritto allo stipendio, all'indennità di residenza e agli assegni, come
anche la privazione totale o parziale di questo diritto, sono disciplinati d'intesa con il
Dipartimento federale delle finanze.


Art. 92

295 (53) Passaggio in un altro servizio o scioglimento del rapporto di servizio a domanda del funzionario 1

Se un funzionario desidera passare in un altro servizio, nel quadro dell'amministrazione generale della Confederazione, la disdetta non è necessaria. Se il passaggio
avviene nell'ambito di un'altra autorità eleggente, le due autorità eleggenti convengono la data d'entrata in servizio nella nuova funzione, d'intesa con il funzionario. Il
passaggio è autorizzato al più tardi nei termini previsti nell'articolo 53 della legge.

2

Se un funzionario, per il quale l'autorità eleggente è il Consiglio federale, domanda lo scioglimento del rapporto di servizio, il Dipartimento è competente ad accettare
tale domanda, in quanto non si tratti di un direttore 296 o di un capomissione.

292

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 130).

293

Abrogati dal n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 130).

294

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).

295

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2708).

296

Nuova denominazione giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150).

Regolamento dei funzionari (3) 53

172.221.103


Art. 93 (54) Scioglimento per soppressione della funzione Il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, è competente a
stabilire l'indennità in caso di scioglimento del rapporto di servizio per soppressione
della funzione.


Art. 94 (55) Modificazione e scioglimento per motivi gravi 1

Conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge, le seguenti circostanze possono giustificare la modificazione o lo scioglimento del rapporto di servizio: a.

qualora il funzionario rifiuti di ottemperare a una decisione di trasferimento,
confermata giusta la procedura di cui all'articolo 10 capoverso 7; b.

qualora la situazione personale del funzionario presenti dei rischi di sicurezza; c.

qualora i familiari conviventi con il funzionario pregiudichino l'adempimento dei suoi compiti o, comunque, gli interessi della Confederazione; d.297 qualora il coniuge non abbia acquisito nozioni sufficienti di una lingua ufficiale;

e.298 se un funzionario dei servizi di carriera ha perso la nazionalità svizzera o ne ha acquisito un'altra oltre a quella svizzera; f.299 qualora l'autorità eleggente accerti che il funzionario del servizio diplomatico o consolare non sia più idoneo alla funzione corrispondente al suo
grado.

1bis

È data circostanza giustificante la modificazione dei rapporti di servizio, giusta l'articolo 55 capoverso 2 della legge sull'ordinamento dei funzionari, se il funzionario dei servizi di carriera ha esercitato la propria attività per oltre dieci anni nel
medesimo luogo.300

2

L'autorità eleggente, che intende modificare o sciogliere per un motivo grave, il rapporto di servizio d'un funzionario prima della scadenza del periodo amministrativo, deve dargli la possibilità di spiegarsi sui fatti e, se è il caso, sulla questione della
colpa. Ove occorra, il funzionario dev'essere richiamato alla centrale.

3

Se il rapporto di servizio è sciolto per un motivo grave prima della scadenza del periodo amministrativo e il funzionario non rimane occupato in altra qualità al servizio della Confederazione, l'autorità eleggente oppure, se l'autorità eleggente è il
Consiglio federale, il Dipartimento, comunica per scritto al funzionario se il provvedimento valga come licenziamento per propria colpa, giusta gli statuti della
CPC.301

297

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1976 (RU 1976 969).

298

Introdotta dal n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31
mar. 1976 (RU 1976 969).

299

Lett. e originaria.

300

Introdotto dal n. I del 31 mar. 1976 (RU 1976 969).

301

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

Personale federale

54

172.221.103

4


L'autorità eleggente stabilisce la data del ritorno, ove il funzionario del servizio esterno intenda rimpatriare conseguentemente allo scioglimento del rapporto di servizio senza propria colpa. In tale caso, il licenziamento produrrà i suoi effetti soltanto tre mesi dopo il ritorno in Svizzera.302 Art. 95 (57)

Mancata riconferma

1

Quando l'autorità eleggente non intende rinnovare il rapporto di servizio, essa oppure, se l'autorità eleggente è il Consiglio federale, il Dipartimento comunica per
scritto al funzionario se questo provvedimento valga come mancata riconferma per
propria colpa, giusta gli statuti della CPC.303 2

Il funzionario del servizio esterno che, senza propria colpa, non sia stato riconfermato, può domandare il trasferimento immediato alla centrale, non appena abbia ricevuto la notificazione scritta, prevista nell'articolo 57 capoverso 2 della legge.

Capo VIII.304 Protezione giuridica

Art. 96

Autorità competenti di prima istanza 1

Per decisioni in materia di rapporti di servizio sono competenti in prima istanza: a.

il Consiglio federale, nella misura in cui sia l'autorità eleggente e il diritto
federale conferisca tale competenza all'autorità eleggente; è fatto salvo l'articolo 5a capoverso 1; b.

per il resto, il Dipartimento secondo l'articolo 5a capoversi 2 e 3.305 2

Sono fatte salve le disposizioni particolari sulla competenza delle autorità disciplinari di prima istanza (art. 39).

3

Il tribunale cantonale delle assicurazioni nella sede o nel domicilio svizzeri della parte convenuta o nel luogo di servizio in Svizzera del funzionario decide in prima
istanza delle controversie con la Cassa pensioni relative a prestazioni, contributi o
altre pretese in materia di previdenza professionale (art. 73 LPP306; art. 19 statuti
CPC).307


Art. 97

Procedura di prima istanza 1

L'autorità competente di prima istanza procede secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa (art. 7-43 PA308).

2

Sono fatte salve le disposizioni più complete relative alla procedura di prima istanza, in particolare la procedura disciplinare (art. 40 segg.), la procedura per la ri302

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

303

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

304

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276).

305

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

306

RS 831.40

307

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

308

RS 172.021

Regolamento dei funzionari (3) 55

172.221.103

conferma e la procedura per le decisioni basate su una valutazione della funzione o
su una perizia medica amministrativa.


Art. 98

Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è disciplinata secondo gli articoli 58 e 59 OF, nonché secondo le disposizioni generali sulla procedura federale.


Art. 99

Prescrizione

1

Le pretese pecuniarie del funzionario verso la Confederazione derivanti da un rapporto di servizio si prescrivono se il funzionario non inoltra, entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza ma al più tardi entro cinque anni da
quello in cui è sorto il diritto, una domanda scritta e fondata alla sua unità amministrativa (art. 58 cpv. 1 LOA) all'attenzione dell'autorità competente per decidere.

2

Le pretese pecuniarie della Confederazione verso il funzionario derivanti da un rapporto di servizio si prescrivono se l'autorità competente non ha preso una decisione entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ma al
più tardi entro cinque anni da quello in cui è sorto il diritto; se la pretesa deriva da
un reato, per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, vale quest'ultima.

3

La prescrizione per pretese derivanti dalla responsabilità per danni è determinata in base alla legge sulla responsabilità309 (art. 20, 21 e 23) e per pretese nei confronti
della Cassa pensioni della Confederazione sulla base della legge federale del 25 giugno 1982310 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(art. 41 LPP, art. 11 cpv. 4 statuti CPC). 311

Art. 100

...

Capo IX.
Commissione paritetica, commissione del personale,

servizio medico, competenza
Art. 101 (65 e 66) Commissione paritetica Un'ordinanza speciale del Consiglio federale regola la nomina, il funzionamento e le
attribuzioni della commissione paritetica per le questioni del personale.


Art. 102 (67) Commissione del personale Un decreto speciale del Consiglio federale disciplina l'organizzazione e le attribuzioni della commissione del personale.

309

RS 170.32

310

RS 831.40

311

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).

Personale federale

56

172.221.103


Art. 103 (68) Servizio medico Il Dipartimento è autorizzato, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, a
derogare all'ordinanza del Consiglio federale del 12 settembre 1958312 concernente
il servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione, se lo giustificano le condizioni del servizio esterno.


Art. 104 (63) Competenza 1

Ove questioni fondamentali o individuali, attenenti al personale, debbano essere trattate dal Dipartimento federale delle finanze o con il suo accordo, la competenza
spetta all'Ufficio federale del personale, sempreché il Dipartimento suindicato non
abbia riservato la propria competenza.

2

...313

Capo X. Disposizioni transitorie e finali

Art. 105


314

1

...315

2

Le prestazioni accordate dalla Confederazione per gli infortuni professionali e non professionali, accaduti innanzi il 1° gennaio 1984, o per le malattie professionali
manifestatesi innanzi tale data, sono stabilite secondo il previgente diritto. I diritti
che il funzionario ha acquisito in materia sono garantiti anche dopo il 1° gennaio
l984.316


Art. 106

L'ufficio competente della centrale può esigere dal funzionario già coniugato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, informazioni concernenti la
moglie, segnatamente, circa la sua nazionalità, i suoi studi e le sue cognizioni linguistiche.


Art. 107

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1965 e sostituisce ogni anteriore
disposizione e particolarmente il regolamento del 3 febbraio 1914317 concernente il
personale delle Legazioni svizzere, il regolamento consolare del 26 ottobre 1923318,
sempreché attenga al rapporto di servizio di funzionari del servizio esterno, e il rego312

RS 172.221.19 313

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 1995 (RU 1995 5087).

314

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 mag. 1982, in vigore dal 1° lug. 1982 (RU 1982 943).

315

Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 1986 (RU 1986 2095).

316

Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402).

317

[CS 1 783]

318

[CS 1 327; RU 1949 I 854, 1956 1229, 1957 323, 1963 726. RS 191.1 art. 34 cpv. 2]

Regolamento dei funzionari (3) 57

172.221.103

lamento del 26 ottobre 1923319 che fissa gli stipendi dei funzionari consolari svizzeri.


Art. 108

Disposizioni esecutive Il Dipartimento emana, ove la legge e il presente regolamento non dispongano altrimenti, le disposizioni esecutive, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
stabilisce l'ammontare degli assegni e delle indennità e disciplina i casi particolari.

Disposizioni finali della modifica del 29 settembre 1997320 1 L'indennizzo di mobilità giusta l'articolo 55a capoverso 2 è ridotto nel 1998 da
5200 a 4800 franchi all'anno, tuttavia è versato soltanto ai funzionari all'estero, fatto
salvo l'articolo 55a capoverso 3, indipendentemente dal numero dei trasferimenti. I
funzionari all'estero che non hanno ancora effettuato tre trasferimenti, ricevono nel
1999 un indennizzo di mobilità ridotto di 3800 franchi annui. Per i rimanenti funzionari all'estero, che hanno effettuato tre trasferimenti o più, nel 1999 l'indennizzo
è aumentato a 5500 franchi annui. Ai funzionari in Svizzera, l'indennizzo di mobilità
conformemente all'articolo 55a capoversi 2 e 3 è versato soltanto dal 1° gennaio
2000.

2 L'indennizzo per condizioni disagevoli differenziato secondo il grado di difficoltà
e di pericolo, giusta l'articolo 55a capoverso 4, nel 1998 è ridotto da 520 a 480 franchi per anno e per punto percentuale; tuttavia è versato a tutti i funzionari aventi diritto fino al valore del 100 per cento. Nel 1999 l'importo è aumentato provvisoriamente a 550 franchi per anno e per punto percentuale.

3 Nel 1998, le diminuzioni del reddito provocate da queste modifiche per i funzionari fino alla 17a classe di stipendio non devono superare il 10 per cento dello stipendio determinante prima dell'entrata in vigore della modifica giusta gli articoli 36,
40 e 41 OF, dell'indennità di soggiorno all'estero giusta gli articoli 55-57 e del contributo alle spese d'alloggio giusta gli articoli 20 e 65.

4 Per finanziare i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, l'indennità di sistemazione
e d'equipaggiamento giusta l'articolo 69 capoverso 1 lettera d è ridotta fino al 31
dicembre 1998 e, ai funzionari in Svizzera, trasferibili, fino al 31 dicembre 1999 non
è versato alcun indennizzo di mobilità giusta l'articolo 55a capoverso 2.

319

[CS 1 785]

320

RU 1997 2811

Personale federale

58

172.221.103

Disposizioni finali del 20 dicembre 1999321 Deroghe al disciplinamento nel settore degli stipendi per il 2000 1 Gli stipendi conformemente all'articolo 3 del decreto federale del 16 dicembre
1994322 concernente provvedimenti di risparmio nel settore degli stipendi della
Confederazione non sono più ridotti a partire dal 1° gennaio 2000.

2 L'indennità di residenza conformemente all'articolo 53 è ridotta di una quota
(374 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non
ridotte.

3 Gli stipendi iniziali conformemente all'articolo 50 sono di regola inferiori del 10
per cento rispetto all'importo minimo della classe di stipendio determinante.

4 L'aumento ordinario dello stipendio conformemente all'articolo 51 capoversi 1-3 e
l'aumento straordinario dello stipendio conformemente all'articolo 52 capoverso 1
sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 1999.

5 Il diritto a un'indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe
superiore conformemente all'articolo 74 capoverso 1 è dato unicamente se la
supplenza:

a.

non rientra nei doveri di servizio e non era già stata considerata nella
valutazione della funzione; e b.

è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi.

L'indennità conformemente all'articolo 74 capoverso 2 è corrisposta solo a partire
dal sesto giorno di supplenza; determinante è l'aumento straordinario dello stipendio
non ridotto conformemente all'articolo 52 capoverso 1.

321 RU

2000

260

322

RS

172.221.107

Regolamento dei funzionari (3) 59

172.221.103

Allegato323

(art. 54 cpv. 3)

Detrazioni annue massime* in base all'articolo 54 capoverso 3: (sono considerati i minori costi dovuti all'esenzione fiscale cantonale e comunale) Classi di
stipendio

Retribuzione

lorda

(mass.)
**in fr.

Funzionario

celibe o

nubile

Retribuzione

lorda

(mass.)
**in fr.

Funzionario

coniugato

, senza

figli

Retribuzione

lorda

(mass.)
**in fr.

Funzionario

coniugato

,

con

1 figlio

Retribuzione

lorda

(mass.)
**in fr.

Funzionario

coniugato

,

con

2 figli

Retribuzione

lorda

(mass.)
**in fr.

Funzionario

coniugato

,

con

3 figli

Classe I

309 853 66 972 309 853 62 148 313 772 61 704 316 273 61 092 318 774 60 348 II

258 751 54 084 258 751 49 404 262 670 48 972 265 171 48 228 267 672 47 628 III

243 168 50 196 243 168 45 528 247 087 45 072 249 588 44 328 252 089 43 752 IV

227 742 46 320 227 742 41 640 231 661 41 328 234 162 40 584 236 663 39 852 V

212 478 42 552 212 478 37 896 216 397 37 476 218 898 36 744 221 399 36 012 VI

197 359 38 676 197 359 34 080 201 278 33 804 203 779 33 072 206 280 32 340 VII

182 416 35 148 182 416 30 540 186 335 30 120 188 836 29 388 191 337 28 680 31

174 977 33 240 174 977 28 680 178 896 28 416 181 397 27 708 183 898 27 000 30

167 549 31 500 167 549 27 000 171 468 26 568 173 969 25 932 176 470 25 428 29

160 162 29 628 160 162 25 320 164 081 25 056 166 582 24 420 169 083 23 772 28

152 790 27 924 152 790 23 796 156 709 23 556 159 210 22 908 161 711 22 284 27

146 338 26 376 146 338 22 428 150 257 22 188 152 758 21 540 155 259 20 916 26

139 913 24 960 139 913 21 180 143 832 20 820 146 333 20 172 148 834 19 668 25

133 476 23 436 133 476 19 812 137 395 19 452 139 896 18 924 142 397 18 300 24

127 063 21 912 127 063 18 444 130 982 18 204 133 483 17 556 135 984 16 944 23

121 609 20 688 121 609 17 352 125 528 17 088 128 029 16 464 130 530 15 828 22

116 157 19 428 116 157 16 224 120 076 15 972 122 577 15 348 125 078 14 724 21

111 864 18 468 111 864 15 372 115 783 14 988 118 284 14 496 120 785 13 848 20

107 584 17 496 107 584 14 496 111 503 14 136 114 004 13 608 116 505 13 008 19

103 303 16 536 103 303 13 632 107 222 13 248 109 723 12 672 112 224 12 204 18

99 025 15 564

99 025 12 780 102 944 12 420 105 445 11 844 107 946 11 256 17

94 730 14 484

94 730 11 868

98 649 11 616 101 150 11 040 103 651 10 452 16

91 120 13 656

91 120 11 172

95 039 10 920

97 540 10 320 100 041 9 756

15

87 757 13 008

87 757 10 608

91 676 10 236

94 177

9 672

96 678

9 180

14

84 439 12 240

84 439

9 936

88 358

9 684

90 859

9 096

93 360

8 532

13

81 655 11 712

81 655

9 516

85 574

9 120

88 075

8 544

90 576

8 004

12

78 946 11 100

78 946

8 988

82 865

8 676

85 366

8 124

87 867

7 596

11

76 283 10 572

76 283

8 544

80 202

8 184

82 703

7 620

85 204

7 176

10

73 682

9 960

73 682

8 064

77 601

7 800

80 102

7 236

82 603

6 660

9

71 056

9 456

71 056

7 680

74 975

7 308

77 476

6 840

79 977

6 276

323 Introdotta dal n. III dell'O del 29 set. 1997 (RU 1997 2811). Nuovo testo giusta il n. II del R del 20 dic. 1999 (RU 2000 260).

Personale federale

60

172.221.103

Classi di
stipendio

Retribuzione

lorda

(mass.)
**in fr.

Funzionario

celibe o

nubile

Retribuzione

lorda

(mass.)
**in fr.

Funzionario

coniugato

, senza

figli

Retribuzione

lorda

(mass.)
**in fr.

Funzionario

coniugato

,

con

1 figlio

Retribuzione

lorda

(mass.)
**in fr.

Funzionario

coniugato

,

con

2 figli

Retribuzione

lorda

(mass.)
**in fr.

Funzionario

coniugato

,

con

3 figli

8

68 413

8 964

68 413

7 296

72 332

6 924

74 833

6 360

77 334

5 796

7

65 838

8 376

65 838

6 804

69 757

6 516

72 258

5 976

74 759

5 400

6

63 236

7 896

63 236

6 420

67 155

6 036

69 656

5 568

72 157

5 016

5

60 621

7 452

60 621

6 012

64 540

5 652

67 041

5 076

69 542

4 536

4

59 042

7 092

59 042

5 736

62 961

5 364

65 462

4 896

67 963

4 332

3

58 172

6 864

58 172

5 532

62 091

5 268

64 592

4 692

67 093

4 140

2

57 302

6 744

57 302

5 424

61 221

5 160

63 722

4 596

66 223

4 068

1

56 442

6 636

56 442

5 340

60 361

4 980

62 862

4 416

65 363

3 900

Sottoclasse 55 832

6 528

55 832

5 244

59 751

4 884

62 252

4 308

64 753

3 816

*

Valore di riferimento: l'onere fiscale nel Cantone e nella città di Berna, che è adeguato
annualmente dal Dipartimento d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze. Per i
funzionari coniugati con più di tre figli valgono i corrispondenti valori di riferimento.

**Retribuzione annua lorda e indennità di residenza di 4488 fr.

Per i funzionari coniugati, con 1 o più figli, sono inclusi gli assegni familiari (1418 fr.)
e gli assegni per i figli (2501 fr. per figlio).