28.11.2022 - * / In vigore
28.02.2022 - 27.11.2022
07.09.2020 - 27.02.2022
02.06.2020 - 06.09.2020
04.05.2020 - 01.06.2020
01.06.2015 - 03.05.2020
01.03.2014 - 31.05.2015
25.11.2013 - 28.02.2014
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05.12.2011 - 24.11.2013
01.04.2008 - 04.12.2011
01.12.2003 - 31.03.2008
01.01.2000 - 30.11.2003
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1

Regolamento del Consiglio degli Stati (RCS) del 20 giugno 2003 (Stato 25 novembre 2013) Il Consiglio degli Stati, visto l'articolo 36 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl);
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 31 marzo 20032, decreta: Capitolo 1: Entrata nel Consiglio degli Stati

Art. 1

Comunicazioni dei

Cantoni

La Camera del Consiglio degli Stati (Camera) prende atto delle comunicazioni dei Cantoni relative all'elezione dei suoi membri.


Art. 2

Giuramento o promessa solenne 1

Dopo che la Camera ha preso atto delle comunicazioni dei Cantoni relative all'elezione dei suoi membri, i neoeletti prestano giuramento o promessa solenne. I deputati rieletti senza interruzione del mandato sono dispensati dal giuramento o dalla promessa.

2

All'atto del giuramento tutti i presenti in aula e sulle tribune si alzano.

3

Il presidente invita il segretario della Camera a dar lettura della formula di giuramento o promessa solenne.

4

Chi presta giuramento pronuncia, levando tre dita della mano destra, le parole «lo giuro»; chi presta promessa solenne pronuncia le parole «lo prometto».

Capitolo 2: Organi Sezione 1: Elezione del Consiglio di presidenza e dell'Ufficio

Art. 3

1

I membri del Consiglio di presidenza e dell'Ufficio sono eletti singolarmente dalla Camera all'inizio di ogni sessione invernale.

RU 2003 3645 1 RS

171.10

2 FF

2003 2999

171.14

Assemblea federale

2

171.14

2

La rielezione immediata alla stessa carica è esclusa, tranne per la funzione di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera d.

3

Se un seggio in seno all'Ufficio diventa vacante in corso di mandato, la Camera procede a un'elezione suppletiva per il periodo restante; per il seggio del presidente, l'elezione suppletiva ha luogo se il seggio è divenuto vacante prima dell'inizio della sessione estiva.

Sezione 2: Presidente e Consiglio di presidenza

Art. 4

1 Oltre ai compiti stabiliti dalla legge, il presidente: a. dirige i dibattiti della Camera; b. salvo decisione contraria della Camera, stabilisce l'ordine del giorno nell'ambito della programma della sessione elaborato dall'Ufficio;

c. dirige il Consiglio di presidenza e l'Ufficio della Camera; d. rappresenta la Camera verso l'esterno.

2

Se il presidente è impedito o, eccezionalmente, interviene nel merito, la presidenza è assunta dal primo o, in subordine, dal secondo vicepresidente.

3

Se entrambi i vicepresidenti sono anch'essi impediti, la presidenza nella Camera è assunta, nell'ordine, da: a. un deputato ex presidente; se i deputati ex presidenti sono più d'uno, da quello che è stato presidente da ultimo; b. il deputato decano; in subordine, il deputato più anziano.

4

I due vicepresidenti: a. assistono il presidente; b. svolgono assieme al presidente i compiti che la legge assegna al Consiglio di presidenza.

5

Le decisioni del Consiglio di presidenza richiedono il consenso di almeno due membri.

Sezione 3: Ufficio

Art. 5

Composizione e

procedura

1

L'Ufficio consta:

a. dei tre membri del Consiglio di presidenza; b. di uno scrutatore; c. di uno scrutatore supplente;

R del Consiglio degli Stati 3

171.14

d. di un altro membro di ciascuno dei gruppi parlamentari dell'Assemblea federale che, nel Consiglio degli Stati, annoverano almeno cinque membri e non sono rappresentati nell'Ufficio secondo le lettere a-c.

2

In seno all'Ufficio si applicano le norme procedurali previste per le commissioni.


Art. 6

Compiti 1 L'Ufficio ha i compiti seguenti: a. pianifica le attività della Camera e stabilisce il programma delle sessioni, fermo restando che la Camera può decidere di aggiungere o stralciare singoli oggetti in deliberazione; b. determina i settori di attività delle commissioni permanenti e istituisce commissioni speciali; c. assegna alle commissioni gli oggetti in deliberazione impartendo loro un termine per l'esame preliminare, per la presentazione di un rapporto o per il disbrigo definitivo; può delegare questo compito al presidente; d. provvede a coordinare le attività delle commissioni; e. su proposta della Commissione delle finanze esamina se occorra incaricare una commissione di merito di procurarsi il preavviso della Commissione delle finanze secondo l'articolo 49 capoverso 5 LParl; f.

stabilisce il piano annuale delle sedute delle commissioni; g. elegge i presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni, salvo diversa disposizione della legge;

h. accerta il risultato di elezioni e votazioni; in caso di impedimento dello scrutatore e del suo supplente, il presidente può avvalersi della collaborazione di altri deputati;

i.

esamina se vi siano o se siano sorte incompatibilità secondo l'articolo 14 lettere b-f LParl e se del caso propone alla Camera di accertarle; j. tratta le altre questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera.

2

Prima di prendere decisioni a tenore del capoverso 1 lettere b, c ed f, l'Ufficio sente i presidenti delle commissioni.

3

Se un deputato contesta entro tre giorni un'elezione secondo il capoverso 1 lettera g e propone di eleggere un altro deputato, la questione è sottoposta per decisione alla Camera.

Assemblea federale

4

171.14

Sezione 4: Commissioni e delegazioni

Art. 7

Commissioni permanenti

1

La Camera dispone delle seguenti commissioni permanenti: 1. Commissione delle finanze (CdF); 2. Commissione della gestione (CdG); 3. Commissione della politica estera (CPE); 4. Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC); 5. Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS); 6. Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE);

7. Commissione della politica di sicurezza (CPS); 8. Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT); 9. Commissione dell'economia e dei tributi (CET); 10. Commissione delle istituzioni politiche (CIP); 11. Commissione degli affari giuridici (CAG); 123. ...

2

Le commissioni permanenti constano di 13 membri.4

Art. 8

Commissioni speciali

In casi eccezionali l'Ufficio può istituire commissioni speciali. Sente previamente i presidenti delle commissioni permanenti competenti per materia.


Art. 9

Delegazioni Salvo diversa disposizione di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale, alle delegazioni, permanenti e no, si applicano per analogia le disposizioni sulle commissioni della legge sul Parlamento e del presente regolamento.


Art. 10

Commissione del programma di legislatura Nella prima sessione di ogni legislatura è istituita una commissione speciale incaricata dell'esame preliminare del rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura.

3

Abrogato dal n. I del D del CS del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1215; FF 2008 1585 1587).

4

Nuovo testo giusta il n. I del D del CS del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1215; FF 2008 1585 1587).

R del Consiglio degli Stati 5

171.14


Art. 11

Sottocommissioni 1 Con il consenso dell'Ufficio, ogni commissione può istituire sottocommissioni al proprio interno.

2

La commissione definisce il mandato delle sue sottocommissioni precisandone i compiti e i termini entro cui riferire al plenum.


Art. 12

Direzione dei lavori

1

Il presidente della commissione: a. pianifica i lavori della commissione; b. stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, salva restando una diversa disposizione della commissione;

c. dirige le deliberazioni della commissione; d. rappresenta la commissione verso l'esterno.

2

La supplenza in caso d'impedimento del presidente è retta per analogia dall'articolo 4 capoversi 2 e 3.

3

Il presidente partecipa alle votazioni nella commissione. In caso di parità, il suo voto decide.


Art. 13

Durata del mandato

1

La durata del mandato nelle commissioni permanenti è di quattro anni salvo diversa disposizione di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale. La rielezione è possibile.

2

La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti delle commissioni permanenti è di due anni. L'immediata rielezione alla stessa funzione è esclusa.

3

La durata del mandato dei membri di una commissione speciale corrisponde a quella dell'attività della commissione medesima.

4

In tutte le commissioni, i membri uscenti in corso di mandato sono immediatamente sostituiti.


Art. 14

Supplenza 1 Un membro di una commissione può farsi sostituire a una seduta o a singoli giorni di seduta.

2

Se un membro di una commissione lascia il Consiglio degli Stati, il suo gruppo parlamentare può designare un subentrante fino all'attribuzione definitiva del seggio da parte dell'Ufficio.

3

Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2, i sostituti e i subentranti vanno annunciati senza indugio alla segreteria della commissione.

4

I membri della Commissione della gestione e delle commissioni parlamentari d'inchiesta e delle loro sottocommissioni non possono farsi sostituire.

Assemblea federale

6

171.14

5

Un membro di una sottocommissione può farsi sostituire solo da un membro della commissione plenaria.


Art. 15

Informazione del pubblico 1

Il presidente o il membro incaricato dalla commissione informa la stampa per scritto o oralmente sui risultati sostanziali dei lavori della commissione.

2

L'informazione verte di norma sulle decisioni più importanti, con indicazione dei rapporti di voto e degli argomenti principali sostenuti nelle deliberazioni.

3

I partecipanti alla seduta devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni prima dell'informazione ufficiale da parte della commissione.

4

Rimangono confidenziali le informazioni sulla posizione assunta dai singoli partecipanti e su come essi hanno votato, eccetto ch'essi sottopongano alla Camera una proposta di minoranza.


Art. 16

Relazione alla

Camera

1

Per ogni oggetto in deliberazione la commissione designa un relatore che riferirà alla Camera sulle sue deliberazioni e proposte.

2

La commissione può presentare alla Camera un rapporto scritto. Un rapporto scritto va in ogni caso presentato quando un altro documento esplicativo ufficiale non sia disponibile.

Capitolo 3: Procedura Sezione 1: Esame preliminare, assegnazione e verifica degli oggetti in deliberazione

Art. 17

Esame preliminare

1

Gli oggetti in deliberazione ai sensi dell'articolo 71 LParl sono esaminati preliminarmente dalle commissioni di merito; sono eccettuati:

a. gli interventi parlamentari dei deputati; b. le candidature;

c. le mozioni d'ordine; d. le dichiarazioni del Consiglio federale; e. gli altri oggetti in deliberazione designati dalla legge o dal presente regolamento.

2

Le commissioni sentono i Cantoni, a loro richiesta, in merito all'applicabilità degli atti legislativi dell'Assemblea federale.

R del Consiglio degli Stati 7

171.14

3

Un intervento parlamentare è sottoposto ad esame preliminare soltanto se la commissione di merito o la Camera lo decide.

4

...5


Art. 18

Assegnazione 1 I nuovi oggetti in deliberazione sono assegnati appena possibile per esame preliminare a una commissione.

2

I rapporti del Consiglio federale possono essere assegnati per disbrigo diretto alla commissione di merito. La commissione può nondimeno proporre all'Ufficio di far iscrivere la trattazione del rapporto nel programma della sessione.


Art. 19

Verifica della legalità formale 1

Appena depositate, le iniziative parlamentari e gli interventi dei deputati sono verificati dal presidente della Camera sotto il profilo della legalità formale. 2 Per gli altri oggetti in deliberazione ai sensi dell'articolo 71 LParl tale verifica avviene soltanto a richiesta. Se la deliberazione concerne le due Camere, il presidente consulta il presidente del Consiglio nazionale. 3 Se il presidente dichiara inammissibile un oggetto in deliberazione, l'autore può appellarsi all'Ufficio. La decisione dell'Ufficio è definitiva.


Art. 20

Trasmissione alla Camera dei risultati dell'esame preliminare 1

I progetti di atti legislativi di una commissione e le proposte della commissione incaricata di esaminare preliminarmente un disegno di atto legislativo del Consiglio federale devono essere trasmessi ai deputati il più tardi quattordici giorni prima della trattazione in prima lettura nella Camera, ma in ogni caso almeno una settimana prima dell'inizio della sessione; sono eccettuati i progetti e disegni trattati dalle due Camere nella stessa sessione (art. 85 LParl).

2

Se i documenti di cui al capoverso 1 non pervengono per tempo ai deputati, l'Ufficio esamina se l'oggetto in deliberazione non debba essere tolto dal programma della sessione.

Sezione 2: Oggetti in deliberazione e loro trattazione a. Iniziative parlamentari e interventi

Art. 21

Presentazione Un deputato può presentare per scritto un'iniziativa o un intervento durante una seduta della Camera.

5

Abrogato dal n. I del D del CS del 17 giu. 2011 (Organo della Camera competente per la trattazione delle richieste di soppressione dell'immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4635; FF 2010 6497 6537).

Assemblea federale

8

171.14


Art. 22

Motivazione 1 Il testo stesso dell'iniziativa, della mozione o del postulato non deve contenere una motivazione.

2

Il deputato che presenta un'iniziativa, una mozione o un postulato deve allegare una motivazione.6


Art. 23

Risposta agli interventi Il destinatario di un intervento parlamentare vi risponde per scritto per la sessione ordinaria successiva. Se, eccezionalmente, non è in grado di rispettare questo termine, ne informa l'Ufficio e l'autore, indicandone il motivo.


Art. 24

Trattazione nella Camera 1

Le mozioni, i postulati e le interpellanze sono di norma trattati nella sessione ordinaria successiva a quella in cui sono stati presentati. 2 L'intervento parlamentare materialmente connesso a un oggetto pendente dinanzi alla Camera può essere trattato con esso. 3 L'interpellante può dichiarare di essere o no soddisfatto della risposta data dal Consiglio federale.


Art. 25

Cofirmatari 1 Le iniziative parlamentari e gli interventi possono essere firmati da più deputati.

Ne è considerato autore il primo firmatario. 2 L'autore può ritirare l'iniziativa o l'intervento anche senza il consenso dei cofirmatari.


Art. 26

Trattazione urgente

1

Le interpellanze e le interrogazioni possono essere dichiarate urgenti.

2

La dichiarazione d'urgenza compete all'Ufficio.

3

Le interpellanze urgenti e le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione.7 4 L'Ufficio può, d'intesa con il suo autore, trasformare un'interpellanza urgente in un'interrogazione urgente.8 6

Nuovo testo giusta il n. I della D del CS del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3695; FF 2011 6049 6085).

7

Nuovo testo giusta il n. I della D del CS del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3695; FF 2011 6049 6085).

8

Nuovo testo giusta il n. I della D del CS del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3695; FF 2011 6049 6085).

R del Consiglio degli Stati 9

171.14

b. Dichiarazioni

Art. 27

Dichiarazioni del Consiglio degli Stati 1

Su proposta scritta di un deputato o di una commissione, la Camera può fare dichiarazioni su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politica interna.

2

La Camera può decidere di aprire una discussione su un progetto di dichiarazione.

Può accettare il progetto, respingerlo o rinviarlo alla commissione.

3

Il progetto di dichiarazione è tolto dal ruolo se non viene trattato nella sessione in corso o in quella successiva.


Art. 28

Dichiarazioni del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale può fare dichiarazioni alla Camera su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politica interna.

2

Su proposta di un deputato, la Camera può decidere d'aprire la discussione su una tale dichiarazione.

c.9 Soppressione dell'immunità
a
La Commissione degli affari giuridici è competente per trattare le richieste di soppressione dell'immunità di un deputato o di un magistrato e le altre richieste analoghe.

Sezione 3: Organizzazione delle sedute della Camera

Art. 29

Ordine del giorno

1

L'ordine del giorno è comunicato: a. per la prima seduta della sessione: assieme all'invio del programma della sessione;

b. per le altre sedute: alla fine della seduta immediatamente precedente.

2

L'ordine del giorno elenca tutti gli oggetti in deliberazione.

3

Durante la seduta, il presidente può eccezionalmente completare l'ordine del giorno, in particolare per trattare divergenze ovvero oggetti la cui deliberazione è stata differita.

9

Introdotto dal n. I del D del CS del 17 giu. 2011 (Organo della Camera competente per la trattazione delle richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4635; FF 2010 6497 6537).

Assemblea federale

10

171.14


Art. 30

Processo verbale

1

Per ogni seduta, il segretario della Camera redige un verbale nella lingua del presidente. Il verbale menziona:

a. gli oggetti in deliberazione trattati o ritirati; b. i nomi degli oratori; c. le proposte;

d. il risultato di votazioni ed elezioni; e. i nomi dei deputati scusati; f.

le comunicazioni del presidente.

2

Il verbale va sottoposto per approvazione al presidente.


Art. 31

Numero legale

Il presidente accerta se la Camera è in numero legale: a. prima che si proceda ad elezioni, votazioni sul complesso o votazioni finali nonché a votazioni per cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale10; b. a richiesta di un deputato.


Art. 32

Presenza 1 Il presidente apre la seduta. Dopo di che, si procede all'appello nominale.

2

I deputati impediti di partecipare alla seduta ne informano possibilmente in anticipo il segretario della Camera.


Art. 33

Abito decoroso

Le persone presenti in aula vestono in modo decoroso.


Art. 34

Richiamo all'ordine

1

Il presidente richiama all'ordine i partecipanti alla seduta che: a. si esprimono in modo offensivo o fuori tema o violano altre norme procedurali;

b. con il loro comportamento turbano i dibattiti parlamentari.

2

Se il richiamo è disatteso, il presidente può infliggere una misura disciplinare secondo l'articolo 13 capoverso 1 LParl.

3

Se l'interessato fa opposizione, la Camera decide senza discussione.

10 RS

101

R del Consiglio degli Stati 11

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Sezione 4: Deliberazioni nella Camera

Art. 35

Domanda e concessione della parola 1

Nella Camera può parlare soltanto chi ha ricevuto la parola dal presidente.

2

Chi intende prendere la parola si annuncia al presidente.

3

Il presidente dà la parola nell'ordine seguente: a. al relatore della commissione; b. ai membri della commissione; c. ai deputati.

4

Ai deputati la parola è data di norma nell'ordine in cui è stata chiesta.

5

I relatori delle commissioni e il rappresentante del Consiglio federale ricevono la parola appena la chiedono.

6

I deputati ricevono la parola indipendentemente dall'ordine in cui è stata chiesta allorché intendono presentare una mozione d'ordine o fare una dichiarazione personale.


Art. 36

Dichiarazioni personali

Ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per rispondere a un'affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato.


Art. 37

Entrata in materia e deliberazione di dettaglio 1

La Camera può rinunciare al dibattito di entrata in materia qualora non sia stata presentata alcuna proposta di non entrata in materia. 2 Essa può decidere di discutere articolo per articolo, capitolo per capitolo o sull'insieme dell'oggetto in deliberazione.


Art. 38

Proposte 1 Le proposte vanno presentate per scritto al presidente, di norma prima della discussione dell'oggetto in deliberazione cui si riferiscono. 2

Il presidente verifica la legalità formale delle proposte pervenutegli.

3

Le proposte sono sottoposte all'esame preliminare della commissione di merito se la Camera lo decide.

Assemblea federale

12

171.14


Art. 39

Mozioni d'ordine

1

Di norma, le mozioni d'ordine sono trattate immediatamente dalla Camera.

2

Sulle proposte di rivenire su una deliberazione la Camera decide senza discussione dopo aver ascoltato una breve motivazione della proposta stessa e di un'eventuale controproposta.

3

Se la Camera accoglie la proposta, l'articolo o il capitolo di cui si tratta è sottoposto a una nuova deliberazione.


Art. 40

Chiusura della discussione Il presidente dichiara chiusa la discussione quando non è più chiesta la parola.


Art. 41

Messa a punto del testo 1

Se la Camera lo decide, gli oggetti in deliberazione che risultano fortemente modificati in seguito a proposte presentate in seno alla Camera sono rinviati alla commissione per controllo redazionale.

2

Il testo messo a punto è nuovamente sottoposto alla Camera per approvazione in blocco.

Sezione 5: Votazioni

Art. 42

Formulazione dei quesiti Prima della votazione, il presidente riepiloga brevemente le proposte e propone alla Camera i quesiti e l'ordine delle votazioni secondo gli articoli 78 e 79 LParl.


Art. 43

Astensione dal voto e motivazione del voto 1

Nessun deputato è obbligato a votare.

2

Prima di una votazione sul complesso o di una votazione finale su un progetto o disegno di atto legislativo, nonché prima di una votazione in cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale11, ogni deputato può motivare brevemente il suo voto o la sua astensione.


Art. 44

Espressione del

voto

La votazione avviene per alzata di mano.

11 RS

101

R del Consiglio degli Stati 13

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Art. 45

Accertamento del risultato 1

Si può rinunciare al conteggio dei voti qualora il risultato della votazione sia manifesto.

2

I voti e le astensioni sono conteggiati in ogni caso: a. nelle votazioni sul complesso; b. nelle votazioni finali; c. nelle votazioni in cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale12.


Art. 46

Votazione per appello nominale 1

La votazione si svolge per appello nominale a richiesta di almeno dieci deputati.

2

Nella votazione per appello nominale i deputati, nominati in ordine alfabetico, rispondono dal loro banco con «sì» o «no» oppure con «astensione» al quesito posto dal presidente.

3

Contano soltanto i voti dei deputati che hanno risposto immediatamente dopo la loro chiamata.

Capitolo 4: Polizia della Camera

Art. 47

Accesso all'aula della Camera e alle sale laterali 1

Durante le sessioni hanno accesso all'aula della Camera e alle sale laterali: a. i membri delle Camere federali; b. i consiglieri federali e il cancelliere della Confederazione; c. il membro del Tribunale federale che rappresenta i tribunali della Confederazione per gli oggetti in deliberazione secondo l'articolo 162 capoverso 2 LParl;

d. i collaboratori dei Servizi del Parlamento, per quanto lo richieda la loro funzione;

e. i collaboratori che accompagnano il consigliere federale, il cancelliere della Confederazione o il membro del Tribunale federale, per quanto lo richieda la loro funzione; f.

i fotografi e i cameraman provvisti di una tessera di legittimazione rilasciata dai Servizi del Parlamento.

2

Durante la sessione hanno inoltre diritto di accedere alle sale laterali i giornalisti accreditati e le persone provviste di una tessera di libero accesso ai sensi dell'articolo 69 capoverso 2 LParl.

12 RS

101

Assemblea federale

14

171.14

3

Per il pubblico è a disposizione un'apposita tribuna; per i giornalisti accreditati, la tribuna per la stampa.

4

In caso di deliberazione segreta (art. 4 cpv. 2 e 3 LParl) hanno accesso all'aula e alle sale laterali soltanto le persone di cui al capoverso 1 lettere a-d. Le tribune vengono fatte sgombrare.

5

Il presidente può prendere ulteriori disposizioni per regolare l'accesso all'aula, alle sale laterali e alle tribune; in particolare, può limitare temporaneamente il diritto di accedere alle tribune in caso di forte affollamento.

6

Il presidente può altresì disciplinare l'uso dei locali nei giorni fuori sessione.


Art. 48

Comportamento di terzi nell'aula della Camera 1

Il pubblico sulla tribuna assiste ai lavori in silenzio. Si astiene in particolare da ogni segno di approvazione o disapprovazione. Riprese e registrazioni visive o sonore sono permesse soltanto con l'autorizzazione dei Servizi del Parlamento.

2

Il presidente fa allontanare dall'aula le persone non autorizzate ad accedervi.

3

Il presidente fa allontanare dall'aula o dalla tribuna del pubblico anche le persone che, pur autorizzate ad accedervi benché non siano deputati, persistono, nonostante richiamo, a comportarsi in modo indecoroso o a turbare l'ordine.

4

Se l'ordine in aula o sulle tribune non può essere ripristinato immediatamente, il presidente sospende la seduta.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 49

Diritto previgente:

abrogazione

Il regolamento del Consiglio degli Stati del 24 settembre 198613 è abrogato.


Art. 50

Entrata in

vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2003, simultaneamente alla legge sul Parlamento.

13 [RU

1987 2, 1991 2340, 1994 2151, 1995 4360, 1997 1475, 1998 785, 1999 2614, 2000 1 e 241]