01.04.2017 - * / In vigore
22.02.2011 - 31.03.2017
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27.10.2008 - 21.02.2011
01.01.2007 - 26.10.2008
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori (RCETF) del 5 dicembre 2006 (Stato 22 febbraio 2011) Il Tribunale federale svizzero, visti gli articoli 42 capoverso 4 e 60 capoverso 3 della legge del 17 giugno 20051
sul Tribunale federale (LTF), adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione 1

Il presente regolamento definisce le modalità della comunicazione elettronica fra le parti e il Tribunale federale.

2

Esso si applica altresì alla comunicazione elettronica fra il Tribunale federale e le autorità inferiori, in particolare per quanto attiene alla trasmissione degli incarti. 3 Per quanto concerne la comunicazione da o verso domicili di notifica situati all'estero restano riservati i trattati internazionali.


Art. 2

2 Definizioni Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a. atti giudiziari:

sentenze, dispositivi, decisioni e comunicazioni del Tribunale federale; b.3 piattaforma di distribuzione riconosciuta:

piattaforma per la trasmissione sicura, riconosciuta dal dipartimento competente per la comunicazione elettronica con l'Amministrazione federale e le autorità inferiori del Tribunale federale, atta a fornire le seguenti prestazioni: - rilascio di ricevute che attestano il momento di una comunicazione, - protezione dei documenti trasmessi per via elettronica contro l'accesso non autorizzato; RU 2006 5677

1 RS

173.110

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TF del 23 set. 2008, in vigore dal 27 ott. 2008 (RU 2008 4691).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TF del 17 gen. 2011, in vigore dal 22 feb. 2011 (RU 2011 641).

173.110.29

Autorità giudiziarie federali 2

173.110.29

c. casella postale elettronica: casella postale installata sulla piattaforma di distribuzione in cui sono depositate le comunicazioni elettroniche pronte per il loro caricamento; d. firma elettronica riconosciuta: firma elettronica conforme alla legge del 19 dicembre 20034 sulla firma elettronica (FiEle).


Art. 3


5

Iscrizione su una piattaforma elettronica di distribuzione 1

Le parti che desiderano trasmettere i loro atti scritti per via elettronica al Tribunale federale devono iscriversi su una piattaforma di distribuzione riconosciuta.

2

L'iscrizione su una piattaforma di distribuzione vale quale assenso alla notifica per via elettronica (art. 39 cpv. 2 e 60 cpv. 3 LTF).


Art. 4

Formato degli atti scritti 1

Le parti inviano i loro atti scritti al Tribunale federale nel formato PDF accompagnato da un file XLM e gli allegati nel formato PDF.

2

Esse utilizzano a questo scopo i formulari messi a disposizione dal Tribunale federale sul suo sito internet o sulla piattaforma di distribuzione.

3

I documenti che necessitano una firma devono essere certificati da una firma elettronica riconosciuta. La lista delle firme elettroniche riconosciute può essere consultata sulla piattaforma di distribuzione.

4

Le parti possono inviare per posta nel termine impartito i documenti che non sono stati creati in forma elettronica.


Art. 5

Indirizzo elettronico ufficiale del Tribunale federale Gli atti scritti elettronici sono trasmessi agli indirizzi elettronici del Tribunale federale menzionati nell'allegato del presente regolamento. Essi sono codificati con la chiave crittografica pubblica del Tribunale federale.


Art. 6

Esclusione della

responsabilità

Il Tribunale federale esclude ogni responsabilità nel caso in cui la piattaforma di distribuzione non confermi la ricezione di un allegato entro il termine fissato.

L'esclusione della responsabilità vale tanto per la connessione alla piattaforma di distribuzione quanto per la piattaforma stessa.

4 RS

943.03

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TF del 23 set. 2008, in vigore dal 27 ott. 2008 (RU 2008 4691).

Comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori. R del Tribunale federale 3

173.110.29


Art. 7

Notificazione degli atti giudiziari elettronici 1

L'atto giudiziario è depositato in una casella postale elettronica sulla piattaforma di distribuzione in attesa del suo ritiro. Il sistema può inviare per posta elettronica un invito a ritirare l'atto.

2

Il termine di giacenza di sette giorni inizia a decorrere dal deposito.

3

Il caricamento dell'atto giudiziario da parte del destinatario determina il momento della notificazione.

4

Un atto giudiziario non ritirato è reputato notificato al più tardi il settimo giorno dopo il suo deposito (art. 44 cpv. 2 LTF).


Art. 8

Modifica dell'annesso

Il segretariato generale è abilitato ad adattare l'annesso al presente regolamento6 (indicazione degli indirizzi elettronici del Tribunale federale).


Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

6

Questo annesso non è pubblicato nella RU. Può essere consultato all'indirizzo Internet: www.bger.ch > Tribunale federale > Comunicazione elettronica > Ricorso elettronico.

Autorità giudiziarie federali 4

173.110.29