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281.33

Regolamento
sulla conservazione dei documenti relativi
alle esecuzioni ed ai fallimenti1

(RCDoc)2

del 5 giugno 1996 (Stato 1° gennaio 1997)

Il Tribunale federale svizzero,

in applicazione dell'articolo 15 capoverso 2 della legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento3 (LEF),

decreta:

I. Disposizione generale

Art. 1

I documenti di ogni esecuzione e di ogni fallimento devono essere ordinati e conservati in modo accessibile.

II. Documenti relativi alle esecuzioni

Art. 2

1 I documenti relativi alle esecuzioni possono essere distrutti 10 anni dopo la chiusura delle operazioni.

2 I registri delle esecuzioni con i relativi registri delle persone sono conservati per 30 anni a contare dalla chiusura.

3 Restano riservate le disposizioni delle competenti autorità cantonali circa la conservazione dei registri ausiliari previsti dal diritto cantonale in quanto derogassero alle prescrizioni di cui sopra.

Art. 3

I documenti relativi ai patti di riserva di proprietà cancellati possono essere distrutti 10 anni dopo la cancellazione.

Art. 4

1 Con l'accordo dell'autorità cantonale di vigilanza, i documenti che devono essere conservati possono essere registrati su supporti d'immagini o di dati; gli originali possono in seguito essere distrutti.

2 L'autorità cantonale di vigilanza provvede a che siano rispettati i fini perseguiti dal Consiglio federale nella sua ordinanza del 2 giugno 19764 concernente la registrazione di documenti da conservare.

III. Documenti relativi ai fallimenti

Art. 5

Per il modo di allestire documenti relativi ai fallimenti, il loro ordinamento e la conservazione sono applicabili gli art. 10, 13, 14, 15a del regolamento del 13 luglio 19115 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti.

IV. Disposizioni finali

Art. 6

Il regolamento del 14 marzo 19386 concernente la conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti è abrogato.

6 [CS 3 92; RU 1979 814]