Art. 1
I documenti di ogni esecuzione e di ogni fallimento devono essere ordinati e conservati in modo accessibile.
281.33
del 5 giugno 1996 (Stato 1° gennaio 1997)
Il Tribunale federale svizzero,
in applicazione dell'articolo 15 capoverso 2 della legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento3 (LEF),
decreta:
I documenti di ogni esecuzione e di ogni fallimento devono essere ordinati e conservati in modo accessibile.
1 I documenti relativi alle esecuzioni possono essere distrutti 10 anni dopo la chiusura delle operazioni.
2 I registri delle esecuzioni con i relativi registri delle persone sono conservati per 30 anni a contare dalla chiusura.
3 Restano riservate le disposizioni delle competenti autorità cantonali circa la conservazione dei registri ausiliari previsti dal diritto cantonale in quanto derogassero alle prescrizioni di cui sopra.
I documenti relativi ai patti di riserva di proprietà cancellati possono essere distrutti 10 anni dopo la cancellazione.
1 Con l'accordo dell'autorità cantonale di vigilanza, i documenti che devono essere conservati possono essere registrati su supporti d'immagini o di dati; gli originali possono in seguito essere distrutti.
2 L'autorità cantonale di vigilanza provvede a che siano rispettati i fini perseguiti dal Consiglio federale nella sua ordinanza del 2 giugno 19764 concernente la registrazione di documenti da conservare.