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01.01.2011 - 31.12.2014
Fedlex DEFRITRMEN
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312.1

Legge federale
di diritto processuale penale minorile

(Procedura penale minorile, PPMin)

del 20 marzo 2009 (Stato 1° gennaio 2015)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20052;
visto il rapporto aggiuntivo del Consiglio federale del 22 agosto 20073,

decreta:

Capitolo 1: Oggetto e principi

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale commessi da minori ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 20 giugno 20034 sul diritto penale minorile (DPMin), nonché l'esecuzione delle relative sanzioni.

Art. 2 Competenza

I Cantoni hanno la competenza esclusiva per il perseguimento e il giudizio dei reati, nonché per l'esecuzione delle relative sanzioni.

Art. 3 Applicabilità del Codice di procedura penale

1 In quanto la presente legge non contenga una regolamentazione specifica, sono applicabili le disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20075 (CPP).

2 Non sono applicabili le disposizioni del CPP concernenti:

a.
le autorità penali delle contravvenzioni e la procedura penale in materia di contravvenzioni (art. 17 e 357);
b.
la giurisdizione federale (art. 23-28);
c.
il foro (art. 31 e 32) e i fori speciali in caso di concorso di più persone (art. 33) e in caso di concorso di reati commessi in luoghi diversi (art. 34);
d.
la procedura abbreviata (art. 358-362);
e.
la procedura in materia di cauzione preventiva (art. 372 e 373);
f.
la procedura applicabile agli imputati penalmente incapaci (art. 374 e 375).

3 In quanto sia applicabile il CPP, le sue disposizioni vanno interpretate nel senso dei principi di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 4 Principi

1 La presente legge s'impronta alla protezione e all'educazione del minore. L'età e il grado di sviluppo del minore vanno considerati adeguatamente.

2 In ogni fase del procedimento le autorità penali rispettano i diritti della personalità del minore e gli permettono di partecipare attivamente al procedimento. Fatte salve norme speciali di procedura, il minore è sentito personalmente.

3 Le autorità penali provvedono affinché il procedimento non interferisca più del necessario nella vita privata del minore e nella sfera d'influenza dei suoi rappresentanti legali.

4 Qualora appaia opportuno, coinvolgono i rappresentanti legali e l'autorità civile.

Art. 5 Rinuncia al procedimento penale

1 L'autorità inquirente, il pubblico ministero minorile e l'autorità giudicante prescindono dal procedimento penale se:

a.
sussistono le condizioni per l'impunità di cui all'articolo 21 DPMin6 e, inoltre, o non sono necessarie misure protettive o l'autorità civile ha già disposto provvedimenti adeguati; oppure
b.
si è svolta con successo una conciliazione o una mediazione.

2 Per il rimanente si applica l'articolo 8 capoversi 2-4 CPP7.

Capitolo 2: Autorità penali minorili

Art. 6 Autorità di perseguimento penale

1 Sono autorità di perseguimento penale:

a.
la polizia;
b.
l'autorità inquirente;
c.
il pubblico ministero minorile, qualora il Cantone debba prevedere una tale autorità (art. 21).

2 I Cantoni designano come autorità inquirenti:

a.
uno o più giudici dei minorenni; oppure
b.
uno o più procuratori pubblici dei minorenni.

3 I giudici dei minorenni sono membri del tribunale dei minorenni. Per il rimanente sono fatte salve le disposizioni sulla ricusazione (art. 9 della presente legge e art. 56-60 CPP8).

4 I procuratori pubblici dei minorenni sostengono l'accusa dinanzi al tribunale dei minorenni.

Art. 7 Autorità giudicanti

1 Fungono da autorità giudicanti nel procedimento penale minorile:

a.
il giudice dei provvedimenti coercitivi;
b.
il tribunale dei minorenni;
c.
la giurisdizione di reclamo in materia penale minorile;
d.
la giurisdizione d'appello in materia penale minorile.

2 Il tribunale dei minorenni è composto del presidente e di due giudici a latere.

3 I Cantoni possono conferire le attribuzioni della giurisdizione di reclamo alla giurisdizione d'appello.

Art. 8 Organizzazione

1 I Cantoni disciplinano la nomina, la composizione, l'organizzazione, la sorveglianza e le attribuzioni delle autorità penali minorili, per quanto non esaustivamente regolate dalla presente legge o da altre leggi federali.

2 I Cantoni possono prevedere autorità penali minorili competenti per più Cantoni.

3 Possono prevedere procuratori pubblici superiori o generali dei minorenni.

Capitolo 3: Norme procedurali generali

Art. 9 Ricusazione

1 Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto d'accusa (art. 32) o dell'atto d'accusa (art. 33), il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale possono esigere che il giudice dei minorenni che avesse già condotto l'istruzione non partecipi al procedimento principale. La richiesta di ricusazione non necessita di motivazione.

2 Nel decreto d'accusa o nell'atto d'accusa il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale vengono resi attenti a questo diritto di ricusazione.

Art. 10 Foro

1 Per il perseguimento penale è competente l'autorità del luogo in cui il minore imputato dimora abitualmente al momento dell'apertura del procedimento.

2 Se il minore imputato non dimora abitualmente in Svizzera, è competente:

a.
per i fatti commessi in Svizzera, l'autorità del luogo in cui il fatto è stato commesso;
b.
per i fatti commessi all'estero, l'autorità del luogo d'origine oppure, se si tratta di un minore straniero, l'autorità del luogo in cui egli è stato fermato per la prima volta a causa del fatto contestatogli.

3 Le contravvenzioni sono perseguite nel luogo in cui sono state commesse. Qualora, sulla scorta di determinati elementi, si riveli necessario ordinare o modificare misure protettive, il perseguimento penale dev'essere rimesso all'autorità del luogo in cui il minore dimora abitualmente.

4 L'autorità svizzera competente può assumersi il perseguimento penale su richiesta dell'autorità estera se:

a.
il minore dimora abitualmente in Svizzera o è cittadino svizzero;
b.
il minore ha commesso all'estero un fatto punibile anche secondo il diritto svizzero; e
c.
i presupposti per il perseguimento penale secondo gli articoli 4-7 del Codice penale9 (CP) non sono adempiuti.

5 Per il perseguimento penale conformemente al capoverso 4, nonché secondo gli articoli 4-7 CP, l'autorità competente applica esclusivamente il diritto svizzero.

6 Per l'esecuzione è competente l'autorità del luogo del giudizio; sono fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati intercantonali.

7 I conflitti di competenza tra Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale.

Art. 11 Disgiunzione dei procedimenti

1 I procedimenti contro adulti e minori sono svolti separatamente.

2 Si può eccezionalmente prescindere dalla disgiunzione dei procedimenti se l'istruzione ne risulterebbe notevolmente ostacolata.

Art. 12 Collaborazione del rappresentante legale

1 Il rappresentante legale e l'autorità civile devono collaborare al procedimento se l'autorità penale minorile lo dispone.

2 In caso d'inosservanza, l'autorità inquirente o il tribunale dei minorenni possono ammonire il rappresentante legale, denunciarlo all'autorità civile o infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi. La multa può essere impugnata dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

Art. 13 Persona di fiducia

Il minore imputato può far capo a una persona di fiducia in tutte le fasi del procedimento, sempre che ciò non contrasti con gli interessi dell'istruzione o con interessi privati preponderanti.

Art. 14 Porte chiuse

1 Il procedimento penale si svolge a porte chiuse. L'autorità inquirente e le autorità giudicanti possono informare adeguatamente l'opinione pubblica in merito allo stato del procedimento.

2 Il tribunale dei minorenni e la giurisdizione d'appello possono disporre che l'udienza sia pubblica se:

a.
il minore imputato capace di discernimento o il suo rappresentante legale lo richiede o l'interesse pubblico lo esige; e
b.
questo non contrasta con gli interessi del minore imputato.
Art. 15 Limitazione dell'esame degli atti

1 L'accesso a informazioni riguardanti la situazione personale del minore imputato può nel suo interesse venir limitato nei confronti:

a.
del minore stesso;
b.
del rappresentante legale;
c.
dell'accusatore privato;
d.
dell'autorità civile.

2 Il difensore e il pubblico ministero minorile possono esaminare la totalità degli atti. Non possono rivelare il contenuto dei documenti il cui esame è limitato.

Art. 16 Conciliazione e riparazione

L'autorità inquirente e il tribunale dei minorenni possono tentare di:

a.
addivenire a una conciliazione tra il danneggiato e il minore imputato se i reati oggetto del procedimento sono perseguiti a querela di parte; oppure
b.
ottenere una riparazione se entra in considerazione l'impunità di cui all'articolo 21 capoverso 1 lettera c DPMin10.
Art. 17 Mediazione

1 L'autorità inquirente e le autorità giudicanti possono sospendere in ogni tempo il procedimento e affidare l'incarico di svolgere una procedura di mediazione a un'organizzazione o persona idonea se:

a.
non sono necessarie misure protettive o l'autorità civile ha già disposto provvedimenti adeguati;
b.
non sussistono le condizioni di cui all'articolo 21 capoverso 1 DPMin11.

2 Se la mediazione ha successo, il procedimento viene abbandonato.

Capitolo 4: Parti e difesa

Sezione 1: Parti

Art. 18 Definizione

Sono parti:

a.
il minore imputato;
b.
il rappresentante legale del minore imputato;
c.
l'accusatore privato;
d.
nel procedimento principale e ricorsuale, il procuratore pubblico dei minorenni o il pubblico ministero minorile.
Art. 19 Minore imputato

1 Il minore imputato agisce per il tramite del suo rappresentante legale.

2 Il minore imputato capace di discernimento può esercitare autonomamente i propri diritti di parte.

3 In considerazione dell'età del minore e al fine di non turbarne lo sviluppo, l'autorità può limitare il diritto del minore imputato di partecipare a determinati atti procedurali. Tali limitazioni non si applicano al difensore.

Art. 20 Accusatore privato

1 L'accusatore privato può partecipare all'istruzione se questo non contrasta con gli interessi del minore imputato.

2 L'accusatore privato non partecipa al dibattimento, salvo che circostanze particolari lo impongano.

Art. 21 Pubblico ministero minorile

Se l'istruzione è condotta da un giudice dei minorenni, il Cantone prevede un pubblico ministero minorile. Il pubblico ministero minorile:

a.
promuove l'accusa dinanzi al tribunale dei minorenni;
b.
può partecipare al dibattimento dinanzi al tribunale dei minorenni e alla giurisdizione d'appello; è tenuto a parteciparvi nel caso in cui l'autorità giudicante lo ordini;
c.
può interporre appello contro le sentenze del tribunale dei minorenni;
d.
sostiene l'accusa dinanzi alla giurisdizione d'appello;
e.
adempie i compiti che il diritto cantonale gli affida.

Sezione 2: Difesa

Art. 23 Difensore di fiducia

Il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale possono affidare la difesa a un avvocato.

Art. 24 Difesa obbligatoria

Il minore dev'essere difeso se:

a.
rischia una privazione della libertà di durata superiore a un mese o un collocamento;
b.
non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il suo rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;
c.
la carcerazione preventiva o di sicurezza è durata più di 24 ore;
d.
è stato collocato in un istituto in via cautelare;
e.
il procuratore pubblico dei minorenni rispettivamente il pubblico ministero minorile interviene personalmente al dibattimento.
Art. 25 Difensore d'ufficio

1 In caso di difesa obbligatoria, l'autorità competente dispone una difesa d'ufficio se:

a.
nonostante ingiunzione, il minore imputato o il suo rappresentante legale non designa un difensore di fiducia;
b.
il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e il minore imputato o il suo rappresentante legale non designa un nuovo difensore entro il termine impartito; oppure
c.
il minore imputato e il suo rappresentante legale sono sprovvisti dei mezzi necessari.

2 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo l'articolo 135 CPP13. Il rimborso ai sensi dell'articolo 135 capoverso 4 CPP può essere imposto anche ai genitori entro i limiti del loro obbligo di mantenimento.

Capitolo 5:
Provvedimenti coercitivi, misure protettive e misure d'osservazione

Art. 26 Competenza

1 L'autorità inquirente è competente per ordinare:

a.
i provvedimenti coercitivi che possono essere disposti dal pubblico ministero secondo le disposizioni del CPP14;
b.
la carcerazione preventiva;
c.15
le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12-15 e 16a DPMin16;
d.
le misure d'osservazione ai sensi dell'articolo 9 DPMin.

2 Il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente per ordinare o approvare gli altri provvedimenti coercitivi.

3 L'autorità giudicante presso la quale la causa è pendente è competente per ordinare i provvedimenti coercitivi previsti dalla legge.

14 RS 312.0

15 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

16 RS 311.1

Art. 27 Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza

1 La carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza sono disposte soltanto in casi eccezionali e unicamente dopo che sono state esaminate tutte le possibilità di misure sostitutive.

2 Se ritiene che la carcerazione preventiva debba durare più di sette giorni, entro il settimo giorno l'autorità inquirente presenta una domanda di proroga al giudice dei provvedimenti coercitivi. Quest'ultimo decide senza indugio, ma in ogni caso entro 48 ore dal ricevimento della domanda. La procedura è retta dagli articoli 225 e 226 CPP17.

3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi può prorogare la carcerazione preventiva più volte, ma al massimo di un mese per volta. La procedura è retta dall'articolo 227 CPP.

4 Il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale possono presentare in ogni tempo domanda di scarcerazione all'autorità che ha ordinato la carcerazione. La procedura è retta dall'articolo 228 CPP.

5 L'impugnabilità delle decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi è retta dall'articolo 222 CPP.

Art. 28 Esecuzione della carcerazione preventiva e della carcerazione di sicurezza

1 La carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza sono eseguite in un istituto riservato ai minori o in un reparto speciale di uno stabilimento carcerario, dove i minori sono separati dai detenuti adulti. Va garantita un'assistenza appropriata.

2 A sua richiesta il minore può svolgere un'occupazione, se questo non pregiudica il procedimento e la struttura dell'istituto o dello stabilimento carcerario lo consente.

3 Per l'esecuzione si può far capo a istituti privati.

Capitolo 6: Procedura

Sezione 1: Istruzione

Art. 30 Autorità inquirente

1 L'autorità inquirente dirige il procedimento penale e procede a tutti gli atti istruttori necessari all'accertamento della verità.

2 Durante l'istruzione l'autorità inquirente ha i poteri e i compiti che in virtù del CPP19 spettano al pubblico ministero in questa fase del procedimento.

Art. 31 Collaborazione

1 Per accertare la situazione personale del minore imputato l'autorità inquirente collabora con tutte le autorità giudiziarie penali e civili, con le autorità amministrative, con enti pubblici e privati e con persone attive nel campo medico o sociale; chiede loro le informazioni di cui necessita.

2 Questi enti, autorità e persone sono tenuti a fornire le informazioni richieste; è fatto salvo il segreto professionale.

Sezione 2: Procedura del decreto d'accusa

Art. 32

1 Se il tribunale dei minorenni non è competente a giudicare il reato, l'autorità inquirente, terminata l'istruzione, emana un decreto d'accusa.

2 Prima dell'emanazione del decreto d'accusa il minore imputato può essere interrogato.

3 Nel decreto d'accusa l'autorità inquirente può anche decidere in merito a pretese civili, purché esse possano essere giudicate senza svolgere un'istruzione particolare.

4 Il decreto d'accusa è notificato:

a.
al minore imputato capace di discernimento e al suo rappresentante legale;
b.
all'accusatore privato e agli altri partecipanti al procedimento, sempre che le loro conclusioni vengano esaminate;
c.
al pubblico ministero minorile, se il diritto cantonale lo prevede.

5 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta all'autorità inquirente da:

a.
il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale;
b.
l'accusatore privato, per quanto concerne gli aspetti civili nonché le spese e indennità;
c.
altri partecipanti al procedimento, se il decreto tocca i loro interessi;
d.
il pubblico ministero minorile, se il diritto cantonale lo prevede.

6 Per il rimanente, la procedura è retta dagli articoli 352-356 CPP20.

Sezione 3: Promozione dell'accusa

Art. 33

1 L'autorità competente promuove l'accusa dinanzi al tribunale dei minorenni se ritiene che i fatti e la situazione personale del minore imputato siano stati sufficientemente accertati e se non è stato emanato un decreto d'accusa.

2 È competente a promuovere l'accusa:

a.
il pubblico ministero minorile, se l'istruzione è stata condotta da un giudice dei minorenni;
b.
il procuratore pubblico dei minorenni, se l'istruzione è stata condotta da un tale magistrato.

3 L'autorità competente notifica l'atto d'accusa:

a.
al minore imputato e al suo rappresentante legale;
b.
all'accusatore privato;
c.
al tribunale dei minorenni, unitamente al fascicolo e agli oggetti e beni sequestrati.

Sezione 4: Dibattimento

Art. 34 Competenza

1 Il tribunale dei minorenni giudica come autorità di primo grado tutti i reati per i quali entra in considerazione:

a.
un collocamento;
b.
una multa superiore a 1000 franchi;
c.
una privazione della libertà di durata superiore ai tre mesi.

2 Esso giudica le accuse conseguenti alle opposizioni formate contro decreti d'accusa.

3 I Cantoni che designano come autorità inquirenti procuratori pubblici dei minorenni possono prevedere che il presidente del tribunale dei minorenni giudica le accuse conseguenti alle opposizioni formate contro decreti d'accusa concernenti contravvenzioni.

4 Se ritiene che un reato rientri nella competenza dell'autorità inquirente, il tribunale dei minorenni può giudicarlo esso stesso o rimettere la causa all'autorità inquirente ai fini dell'emanazione di un decreto d'accusa.

5 Se la causa è pendente presso di esso, il tribunale dei minorenni è competente per disporre i provvedimenti coercitivi previsti dalla legge.

6 Il tribunale dei minorenni può decidere anche in merito a pretese civili, purché esse possano essere giudicate senza svolgere un'istruzione particolare.

Art. 35 Comparizione personale ed esclusione

1 Il minore imputato e il suo rappresentante legale sono tenuti a comparire personalmente al dibattimento dinanzi al tribunale dei minorenni e alla giurisdizione d'appello, salvo che ne siano stati dispensati.

2 Se interessi privati o pubblici preponderanti lo giustificano, l'autorità giudicante può escludere il minore, il rappresentante legale e la persona di fiducia da una parte o dalla totalità del dibattimento.

Art. 36 Procedura contumaciale

La procedura contumaciale è possibile soltanto se:

a.
il minore imputato non si è presentato al dibattimento dopo due citazioni infruttuose;
b.
il minore imputato è stato interrogato dall'autorità inquirente;
c.
la situazione probatoria permette la pronuncia di una sentenza anche in assenza del minore imputato; e
d.
entra in linea di conto unicamente una pena.
Art. 37 Comunicazione e motivazione della sentenza

1 Per quanto possibile, la sentenza è comunicata e motivata oralmente.

2 L'autorità giudicante consegna alle parti e agli altri partecipanti al procedimento il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni.

3 La sentenza è motivata per scritto e notificata:

a.
al minore imputato capace di discernimento e al suo rappresentante legale;
b.
al procuratore pubblico dei minorenni, rispettivamente al pubblico ministero minorile;
c.
all'accusatore privato e agli altri partecipanti al procedimento, sempre che le loro conclusioni vengano esaminate.

4 L'autorità giudicante può rinunciare a una motivazione scritta se:

a.
motiva oralmente la sentenza; e
b.
non ha disposto né una privazione della libertà né una misura protettiva.

5 L'autorità giudicante notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se:

a.
una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo;
b.
una parte interpone ricorso.

6 Se solo l'accusatore privato interpone ricorso, l'autorità giudicante motiva la sentenza soltanto nella misura in cui essa concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all'accusatore privato o le pretese civili dello stesso.

Capitolo 7: Mezzi di ricorso

Art. 38 Legittimazione

1 Sono legittimati a ricorrere:

a. il minore capace di discernimento; e

b. il suo rappresentante legale o, in sua assenza, l'autorità civile.

2 L'autorità che ha sostenuto l'accusa dinanzi al tribunale dei minorenni ha diritto di interporre appello.

3 Per il rimanente è applicabile l'articolo 382 CPP21.

Art. 39 Reclamo
1 L'ammissibilità del reclamo e i motivi di reclamo sono retti dall'articolo 393 CPP22.
2 Il reclamo può inoltre essere interposto contro:
a.
la disposizione in via cautelare di misure protettive;
b.
la disposizione di misure d'osservazione;
c.
la decisione circa la limitazione dell'esame degli atti;
d.
la disposizione della carcerazione preventiva e della carcerazione di sicurezza;
e.
altre decisioni ordinatorie procedurali, purché comportino un pregiudizio irreparabile.
3 La decisione sul reclamo spetta alla giurisdizione di reclamo; nel caso di reclami contro la disposizione della carcerazione preventiva e della carcerazione di sicurezza, la decisione spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi.
Art. 40 Appello

1 La giurisdizione d'appello decide su:

a.
gli appelli contro sentenze di primo grado del tribunale dei minorenni;
b.
la sospensione di una misura protettiva disposta in via cautelare.

2 Se la causa è pendente presso di essa, la giurisdizione d'appello è competente per disporre i provvedimenti coercitivi previsti dalla legge.

Capitolo 8: Esecuzione delle sanzioni

Art. 42 Competenza

1 Per l'esecuzione delle pene e delle misure protettive è competente l'autorità inquirente.

2 Per l'esecuzione si può far capo a enti privati e pubblici, nonché a privati.

Art. 43 Reclami

Sono impugnabili mediante reclamo:

a.
la modifica della misura;
b.
il trasferimento in un altro istituto;
c.
il rifiuto o la revoca della liberazione condizionale;
d.
la disposizione della fine della misura.

Capitolo 9: Spese

Art. 44 Spese procedurali

1 Le spese procedurali sono primariamente a carico del Cantone nel quale la sentenza è stata pronunciata.

2 Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 422-428 CPP23.

3 Se sono adempiute le condizioni per addossare le spese al minore imputato (art. 426 CPP), i suoi genitori possono essere dichiarati solidalmente responsabili.

Art. 45 Spese di esecuzione

1 Sono spese di esecuzione:

a.
le spese di esecuzione delle misure protettive e delle pene;
b.
le spese derivanti da misure di osservazione o da un collocamento in via cautelare disposti nel corso del procedimento.

2 Le spese di esecuzione sono a carico del Cantone nel quale il minore è domiciliato al momento dell'apertura del procedimento, ad eccezione delle spese di esecuzione delle pene.

3 Il Cantone nel quale è stata pronunciata la sentenza si assume:

a.
tutte le spese di esecuzione per i minori non domiciliati in Svizzera;
b.
le spese di esecuzione delle pene.

4 Sono fatti salvi i disciplinamenti convenuti dai Cantoni in merito alla ripartizione delle spese.

5 I genitori contribuiscono alle spese delle misure protettive e di osservazione nei limiti dell'obbligo di mantenimento previsto dal diritto civile.

6 Se dispone di un reddito lavorativo regolare o di un patrimonio, il minore può essere tenuto a contribuire in misura adeguata alle spese di esecuzione.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Sezione 1: Modifica del diritto vigente

Art. 46

1 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

2 L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 47 Diritto applicabile

1 I procedimenti pendenti e le misure esecutive in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2 Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità.

Art. 48 Competenza

1 I procedimenti pendenti e le misure esecutive in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2 I conflitti di competenza tra autorità dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo in materia penale minorile del Cantone interessato; quelli tra autorità di Cantoni diversi sono decisi dal Tribunale penale federale. La decisione non è impugnabile a titolo indipendente.

Art. 49 Procedimento dibattimentale di primo grado

1 Se al momento dell'entrata in vigore della presente legge il procedimento è pendente dinanzi a un tribunale minorile competente secondo il diritto anteriore, il giudice dei minorenni può partecipare al dibattimento soltanto dietro approvazione espressa del minore.

2 Se già aperto prima dell'entrata in vigore della presente legge dinanzi a un'autorità giudicante monocratica o collegiale, il dibattimento è continuato secondo il diritto anteriore dalla medesima autorità giudicante di primo grado.

Art. 50 Procedura contumaciale

1 Le procedure contumaciali avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono continuate secondo il diritto anteriore.

2 Se il diritto cantonale non prevede la procedura contumaciale, si applica il nuovo diritto.

Art. 51 Ricorsi

1 Le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere impugnate secondo il diritto anteriore. Questi ricorsi sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

2 Se il diritto anteriore non prevede possibilità di ricorso contro una decisione, l'impugnabilità della stessa è retta dalle disposizioni del nuovo diritto.

3 Per il rimanente si applica l'articolo 453 capoverso 2 CPP24.

Art. 52 Riserva dei principi procedurali del nuovo diritto

Nei casi in cui dopo l'entrata in vigore della presente legge si applica il diritto anteriore le autorità tengono conto dei principi della presente legge; esse vegliano segnatamente al rispetto dei principi procedurali concernenti:

a.
la rinuncia al procedimento penale (art. 5);
b.
la ricusazione (art. 9);
c.
la collaborazione del rappresentante legale (art. 12);
d.
la qualità di parte (art. 18);
e.
la difesa del minore (art. 23-25);
f.
la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza (art 27 e 28).
Art. 53 Esecuzione

1 L'esecuzione delle misure protettive che all'entrata in vigore della presente legge stanno per concludersi può essere portata a termine dall'autorità competente in virtù del diritto anteriore. Tuttavia quest'ultima esamina in ogni caso l'opportunità di rimetterla all'autorità competente in virtù della presente legge.

2 L'esecuzione delle misure di osservazione o di collocamento in via cautelare in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge è retta dal nuovo diritto.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 54

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 201125

25 DCF del 31 mar. 2010.

Allegato

(art. 46 cpv. 1)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...26

26 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2010 1573.