01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.08.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 30.06.2022
01.03.2021 - 30.06.2021
01.02.2020 - 28.02.2021
01.03.2019 - 31.01.2020
01.01.2019 - 28.02.2019
01.03.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
25.11.2014 - 31.12.2014
01.07.2014 - 24.11.2014
21.01.2014 - 30.06.2014
01.05.2013 - 20.01.2014
01.04.2013 - 30.04.2013
12.03.2013 - 30.03.2013
01.02.2013 - 11.03.2013
01.10.2012 - 31.01.2013
01.07.2012 - 30.09.2012
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1

Legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (Stato 6 aprile 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 1929, decreta: Parte prima: Organizzazione giudiziaria federale in materia penale I. Dell'ordinamento dei tribunali penali

Art. 1

3 1 La giustizia penale della Confederazione è esercitata dalle autorità penali federali seguenti:

1.4 il Tribunale penale federale, composto della Corte penale e della Corte dei reclami penali, le cui competenze sono definite nella legge del 4 ottobre 20025 sul Tribunale penale federale; 2.6 ...

3. a 4.7...

5.8 la Corte di cassazione penale del Tribunale federale nei ricorsi per cassazione;

6.9 ...

RU 50 769 e CS 3 286 1

[CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo DF dell'8 ott. 1999 sulla riforma giudiziaria [FF 1999 7454]: art. 123, 188 e 189) della Cost. federale del 18 apr. 1999. (RS 101) 2

Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

3

Nuovo testo giusta l'art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).

4

Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

5 RS

173.71

6

Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

7

Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

8

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

9

Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

312.0

Procedura penale federale 2

312.0

2

È fatta salva la giurisdizione penale delle autorità cantonali incaricate da una legge federale o da una decisione del procuratore generale della Confederazione di giudicare le cause di diritto penale federale, come pure la giurisdizione penale dell'Amministrazione federale secondo la legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo.11

Art. 2


12



Art. 3

a 413

Art. 5


14


Art. 6


15
II. Della competenza dei tribunali penali16

Art. 7

a 817

Art. 9


18


Art. 10

a 1119 10 RS

313.0

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

12

Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

13 Abrogati dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

14

Abrogato dall'art. 88 n. 4 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici (RS 161.1).

15 Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

16

Per la competenza dei tribunali penali vedi anche gli art. 340 a 344 CP (RS 311.0).

17 Abrogati dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

18

Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

19 Abrogati dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 3

312.0


Art. 12

20 La Corte di cassazione giudica, col concorso di cinque giudici, i ricorsi per cassazione contro le sentenze di tribunali penali cantonali, le decisioni penali di autorità amministrative cantonali, le dichiarazioni di non doversi procedere delle autorità cantonali di rinvio in materia penale e le decisioni della Corte penale del Tribunale penale federale. Rimane salvo l'articolo 275bis.

III.21 ...

Art. 13

IV. Del procuratore generale della Confederazione

Art. 14

1 Il Ministero pubblico della Confederazione è sottoposto amministrativamente alla vigilanza del Consiglio federale.22 2 Egli presenta le sue richieste e conclusioni secondo il proprio convincimento.


Art. 15

Il procuratore generale dirige le indagini della polizia giudiziaria. Sostiene l'accusa
davanti ai tribunali della Confederazione. Può intervenire davanti ai tribunali cantonali nelle cause penali istruite secondo la legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale amministrativo.24

Art. 16

1 Il procuratore generale può farsi rappresentare dai sostituti.25 È autorizzato a farsi rappresentare da incaricati speciali davanti ai tribunali della Confederazione e dei Cantoni nei procedimenti giusta la legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo.27 20

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

21 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

23

RS 313.0

24

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

26

RS 313.0

27

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

Procedura penale federale 4

312.0

2

Per ciascuna regione linguistica il Consiglio federale designa uno o più rappresentanti del procuratore generale; quest'ultimo può incaricarli di sostenere l'accusa nel dibattimento o già nell'istruzione preparatoria.28 La durata delle sue funzioni è di quattro anni.29 3

Il Consiglio federale può designare, per casi speciali, altri rappresentanti del Ministero pubblico.

4

Il procuratore generale e i suoi sostituti e rappresentanti adempiono i compiti indipendentemente da istruzioni dell'autorità di nomina. Nella loro attività, anche gli incaricati speciali nonché i rappresentanti di cui ai capoversi 2 e 3 non sono vincolati a istruzioni del procuratore generale.30

V. Della polizia giudiziaria

Art. 17

31 1 La polizia giudiziaria è diretta dal procuratore generale e sottostà all'alta vigilanza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale32.33 2 Essa è esercitata:

dai ministeri pubblici dei Cantoni; dai funzionari ed impiegati di polizia della Confederazione e dei Cantoni; dagli altri funzionari ed impiegati della Confederazione e dei Cantoni, nei limiti delle loro attribuzioni.

3

Di regola, la polizia giudiziaria della Confederazione opera di concerto con le autorità di polizia competenti dei Cantoni. In ogni singolo caso dà loro notizia delle sue indagini non appena lo scopo e lo stadio dell'inchiesta lo consentano.34

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

29

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

30 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

31

Nuovo testo giusta l'art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).

32 Nuova espr. giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 5

312.0

VI. Della delegazione di giurisdizione

Art. 18

35 1 Il procuratore generale della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale sottoposta alla giurisdizione federale conformemente all'articolo 340 numeri 1 e 3 del Codice penale36 (CP).

2

Il procuratore generale può ordinare che una causa di diritto penale federale che sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale sia delegata all'autorità federale o alle autorità cantonali.

3

Dopo la chiusura dell'istruzione preparatoria, il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi del capoverso 1 può essere delegato, in via eccezionale, alle autorità cantonali. ...37 4 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide sulle contestazioni tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali sorte nell'applicazione dei capoversi 1-3.

bis38 1 Nei casi semplici, il procuratore generale può delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi degli articoli 340 numero 2 e 340bis del CP39.

2

L'articolo 18 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.

Parte seconda: Procedura penale federale Capo primo: Disposizioni generali I. Dell'attribuzione di competenza

Art. 19

a 2140

Art. 22

La giurisdizione che giudica l'autore principale è pure competente a giudicare i
compartecipi al reato.

35 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2000 2725, 2001 3315; FF 1999 4611).

36 RS

311.0

37 Per. abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

38 Introdotto dal n. II della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2725, 2001 3315; FF 1999 4611).

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

39 RS

311.0

40

Abrogati(o) dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

Procedura penale federale 6

312.0

II. Della sede e della pubblicità dei dibattimenti

Art. 23

Il presidente della Corte penale41 designa il luogo del dibattimento.


Art. 24

42 1 I dibattimenti davanti ai tribunali penali della Confederazione sono pubblici.

2

Il tribunale può ordinare che il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ovvero se ciò è richiesto dall'interesse di una parte o di altra persona che ha partecipato alla causa.

3

Le deliberazioni e le votazioni non sono pubbliche.

III. Delle attribuzioni disciplinari e della polizia delle udienze

Art. 25

1 Chiunque, essendo chiamato a cooperare, non importa in che qualità, ad un procedimento penale federale, viola i suoi doveri legali o tiene un contegno sconveniente, può essere condannato dal tribunale o dal giudice istruttore a una multa disciplinare fino a trecento franchi o all'arresto fino a ventiquattro ore. La pena dell'arresto può essere fatta eseguire immediatamente.

2

Inoltre, i testimoni ed i periti che, citati, omettono di comparire senza sufficiente giustificazione, possono essere tradotti davanti al giudice; i periti che non adempiono il loro ufficio o non lo adempiono in tempo utile possono essere sostituiti.

3

Oltre a ciò, i contravventori possono essere condannati a pagare tutte le spese cagionate dalla loro mancanza.

4

Rimane salva l'azione penale.


Art. 26

1 Il presidente mantiene la tranquillità e l'ordine durante l'udienza. Può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano alle sue ingiunzioni e, dato il caso, farle immediatamente arrestare fino a ventiquattro ore. Può parimente ordinare di procedere temporaneamente a porte chiuse quando ciò sia necessario per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine.

41 Nuova espr. giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

42

Nuovo testo giusta l'art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 7

312.0

2

Tanto le parti, i loro rappresentanti e patrocinatori quanto i testimoni e i periti sono posti sotto la salvaguardia del presidente.

3

Il giudice istruttore ha le stesse attribuzioni che il presidente.

IV. Dell'assistenza giudiziaria43

Art. 27

44 1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni assistono nell'adempimento dei loro compiti le autorità incaricate di perseguire e di giudicare le cause di diritto penale federale; devono in particolare dare loro le informazioni necessarie e permettere loro di consultare gli atti ufficiali che possono essere rilevanti ai fini del perseguimento penale.

2

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata, limitata o vincolata ad oneri, se: a. lo esigono interessi pubblici importanti o interessi manifestamente degni di protezione di una persona interessata, o b. vi si oppone il segreto professionale (art. 77).

3

L'accesso automatizzato diretto a dati personali contenuti in sistemi informatizzati può essere autorizzato soltanto se una specifica base legale lo consente.

4

Le organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico sono, nei limiti di tali compiti, obbligate a prestare assistenza alla stessa stregua delle autorità.

5

Sulle contestazioni tra autorità amministrative federali decide il Dipartimento preposto o il Consiglio federale; sulle contestazioni tra Confederazione e Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

6

In materia di assistenza giudiziaria, sono del resto applicabili gli articoli 352-358 del CP45.46

bis47 1 I Cantoni sono tenuti a cooperare gratuitamente all'esercizio della giustizia penale da parte della Confederazione. La cassa del tribunale rimborsa però le spese necessarie per i periti e i testimoni e per l'allestimento delle aule d'udienza o d'istruzione, come pure le spese di mantenimento delle persone detenute in carcere preventivo.

2

...48

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

44

Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

45 RS

311.0

46 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

47

Originario art. 27

48

Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

Procedura penale federale 8

312.0


Art. 28

1 Il Cantone nel quale la Corte penale49 è chiamata a sedere mette a sua disposizione locali adatti. Esso è pure tenuto a preparare le stanze nelle quali il giudice istruttore federale possa sbrigare le sue incombenze.50 2 Guardie, scorte e carcerieri sono forniti, a richiesta del presidente della giurisdizione federale o del giudice istruttore federale, dall'autorità del Cantone dove si svolge il procedimento federale.


Art. 29

1 Gli individui arrestati sono rinchiusi nelle carceri giudiziarie cantonali.

2

Per il trattamento e la sorveglianza di essi, il carceriere deve uniformarsi agli ordini del presidente della giurisdizione federale o del giudice istruttore federale.

IV.bis51 Del trattamento di dati personali
bis 1 I dati personali possono essere trattati soltanto in quanto essi siano necessari ai fini del perseguimento o del giudizio.

2

I dati personali sono raccolti anche presso la persona interessata o in modo per questa riconoscibile, eccetto che l'istruzione ne sia compromessa o ne risulti un dispendio eccessivo di lavoro.

3

Se dati personali sono raccolti in modo non riconoscibile per la persona interessata, questa deve esserne successivamente informata, eccetto che vi si oppongano interessi rilevanti ai fini del perseguimento penale o ne risulti un dispendio eccessivo di lavoro.

4

I dati personali possono essere utilizzati nel quadro di un altro procedimento qualora esistano elementi concreti per presumere che essi potrebbero apportare chiarimenti.

5

I dati personali inesatti sono rettificati immediatamente dagli organi competenti al più tardi alla chiusura delle indagini preliminari o dell'istruzione preparatoria. Le autorità, alle quali sono stati comunicati dati inesatti o contestati, devono essere informate immediatamente della rettifica o della menzione circa la contestazione (art. 102bis cpv. 3 e 4).

49 Nuova espr. giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

50 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

51

Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 9

312.0

6

Per i dati che non sono più necessari, si applica l'articolo 21 della legge federale del 19 giugno 199252 sulla protezione dei dati.

V. Delle citazioni e dei processi verbali

Art. 30

La citazione è firmata dall'autorità che la emette. Essa indica: la persona citata, designata nel modo più esatto che sia possibile mediante il suo nome, la sua professione ed il suo domicilio; il giorno e l'ora nonché il luogo della comparizione; la qualità in cui la persona citata deve comparire (imputato, testimonio o perito); la data in cui l'atto è stato steso; le conseguenze della mancata comparizione.


Art. 31

1 Di regola, la citazione è intimata per mezzo della Posta svizzera nella forma prescritta per la consegna di atti giudiziari. Essa può anche essere intimata per mezzo di un usciere o della polizia, specialmente quando la persona citata non possa essere raggiunta dalla Posta svizzera.53 2

Il latore consegna alla persona citata una copia della citazione e ne attesta l'avvenuta intimazione sul duplicato.

3

In assenza della persona citata, la citazione è consegnata, in busta chiusa, ad una persona della stessa abitazione.

4

Queste disposizioni si applicano parimente alle altre notificazioni giudiziarie.


Art. 32

Quando la persona citata non ha domicilio conosciuto in Isvizzera o se per altra
ragione la citazione non può essere intimata, questa vien pubblicata nel Foglio federale e, se l'autorità che la emana lo ritiene opportuno, nel Foglio ufficiale cantonale o in altri giornali.


Art. 33

1 Il processo verbale è steso seduta stante. Esso indica il luogo, il giorno e l'ora dell'operazione, i nomi delle persone che vi hanno preso parte, le richieste delle parti, le decisioni e le ordinanze emanate; contiene anche una relazione dell'operazione e delle formalità legali compiute.

2

Il processo verbale è firmato dal giudice o funzionario che dirige l'operazione e dal segretario.

52

RS 235.1

53 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

Procedura penale federale 10

312.0

VI. Delle parti e della difesa

Art. 34

Sono parti, a norma della presente legge: l'imputato, il procuratore generale e ogni
persona lesa che si costituisca parte civile.


Art. 35

1 L'imputato ha, in qualunque stadio della causa, il diritto di provvedersi un difensore. Il procuratore generale e il giudice lo rendono attento su siffatto diritto all'inizio del primo interrogatorio.54 2

Il presidente del tribunale può, in via eccezionale, permettere che un imputato sia assistito al dibattimento da due difensori.

3

Sono ammessi come difensori gli avvocati che esercitano la loro professione in un Cantone ed i professori di diritto delle università svizzere.

4

In via eccezionale, il tribunale può permettere ad avvocati stranieri di assistere un imputato al dibattimento, ove vi sia reciprocità.

5

Ove la legge non disponga altrimenti, i diritti dell'imputato possono essere esercitati tanto da lui personalmente quanto dal suo difensore, a condizione che l'imputato non vi si opponga esplicitamente.


Art. 36

1 Quando un imputato sia incarcerato o non possa difendersi da sè per la sua giovinezza od inesperienza oppure per altre ragioni, il giudice gli designa un difensore, tenendo conto, per quanto possibile, de' suoi desideri, a meno che l'imputato stesso non ne scelga uno.

2

È pure designato un difensore d'ufficio all'imputato che per indigenza non è in grado di provvedere alla propria difesa.

3

La difesa di più imputati può essere affidata ad una sola persona, in quanto ciò sia compatibile con la missione della difesa.

4

...55


Art. 37

1 Durante l'istruzione preparatoria, il difensore d'ufficio è nominato dal giudice istruttore; durante la procedura delle indagini, dal procuratore generale.56 54 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

55 Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

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312.0

2

Egli conserva generalmente il proprio incarico per il seguito del procedimento. In via eccezionale, il presidente del tribunale può designare un altro difensore d'ufficio, se ragioni particolari lo giustifichino.


Art. 38

57 1 L'indennità al difensore d'ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba procedere, dal procuratore generale.

2

Se l'imputato è indigente (art. 36 cpv. 2), i costi dell'indennità al difensore d'ufficio sono a carico della cassa federale.


VII. Dell'interrogatorio dell'imputato Art. 39
L'imputato è citato in iscritto per l'interrogatorio, sotto comminatoria della comparizione forzata in caso di inobbedienza ad una citazione regolare.


Art. 40

1 Il giudice stabilisce, nel primo interrogatorio, le generalità e altre circostanze personali dell'imputato e, all'occorrenza, ordina le indagini necessarie.

2

Il giudice indica all'imputato il fatto che gli è attribuito. Lo invita a spiegarsi sull'imputazione e ad enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. Pone domande atte a completare, chiarire o rettificare l'esposizione e ad eliminare le contraddizioni.


Art. 41

1 È vietata al giudice ogni coercizione, minaccia, promessa, indicazione inveritiera o domanda capziosa. Di mezzi siffatti non può particolarmente valersi per indurre l'imputato a fare delle confessioni.

2

Se l'imputato rifiuta di rispondere, si procede oltre nell'istruzione.


Art. 42
Se l'imputato confessa il fatto, il giudice lo invita a spiegarne minutamente le circostanze ed a dire i suoi moventi.


Art. 43

1 Il processo verbale deve enunciare le circostanze della causa secondo il racconto dell'imputato, i fatti ammessi da quest'ultimo, quelli che egli contesta e quelli che afferma. Esso deve pure indicare le prove dell'imputato.

57 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

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312.0

2

Le dichiarazioni dell'imputato vi sono inserite in persona prima. Le interrogazioni non vi sono trascritte se non in quanto possano giovare alla chiarezza del verbale stesso.

VIII. Del carcere preventivo

Art. 44

L'imputato può essere incarcerato solo quando esistano gravi indizi di colpevolezza
a suo carico e ricorra inoltre una delle condizioni seguenti: 1. se esiste presunzione della sua imminente fuga; la fuga è segnatamente presunta come imminente quando all'imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Isvizzera;

2. se determinate circostanze fanno presumere ch'egli voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruttoria.


Art. 45

Sono competenti ad emettere l'ordine di arresto: 1.58 prima dell'istruzione preparatoria, il procuratore generale e le autorità competenti in virtù del diritto cantonale; essi devono conformarsi alle prescrizioni della presente legge;

2. durante l'istruzione preparatoria, il giudice istruttore; 3. nel seguito del procedimento, il tribunale adito o il suo presidente.


Art. 46

1 L'ordine d'arresto dev'essere dato in iscritto.

2

Esso designa esattamente l'imputato ed indica il fatto che gli si attribuisce, le disposizioni penali applicabili, nonché il motivo dell'arresto.

3

Esso viene intimato all'imputato al momento dell'arresto o immediatamente dopo.

4

Il processo verbale enuncia i fatti sui quali si fonda l'ordine di arresto.


Art. 47

59 1 L'imputato arrestato è tradotto senza indugio dinanzi all'autorità che ha emesso l'ordine di arresto; dev'essere interrogato sui fatti entro le 24 ore dopo l'arresto.

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

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312.0

2

Qualora persistesse un motivo dell'arresto, il procuratore generale ordina senza indugio la comparizione dell'imputato dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale competente per statuire sull'arresto, oppure dinanzi al giudice istruttore federale e presenta domanda di conferma dell'arresto. Se l'ordine di arresto è stato emesso dal giudice istruttore federale, quest'ultimo procede conformemente al capoverso 3.

3

Dopo la comparizione, l'autorità giudiziaria interroga senza indugio l'imputato.

Offre a quest'ultimo l'opportunità di confutare il sospetto nei suoi confronti e i motivi dell'arresto. Se l'imputato non è ancora assistito da un difensore e risulta indigente, l'autorità giudiziaria decide, su richiesta, circa la designazione di un difensore d'ufficio nella procedura di arresto.

4

L'autorità giudiziaria decide entro 48 ore dalla comparizione circa il proseguimento o la fine del carcere preventivo. Essa comunica per scritto la decisione agli interessati e ne indica sommariamente i motivi, anche se la decisione è già stata notificata verbalmente.

5

L'imputato arrestato è senza indugio reso attento al diritto di designare un difensore (art. 35 segg.), di domandare in ogni tempo di essere messo in libertà (art. 52) e, a condizione che non vi si oppongano gli interessi irrinunciabili dell'indagine, di avvertire la famiglia o altre persone di riferimento.


Art. 48

1 L'arrestato è separato dai detenuti per condanna. È sottoposto a quelle sole restrizioni della sua libertà che si riconoscono necessarie ad assicurare lo scopo dell'arresto e a mantenere la disciplina nelle carceri.

2

Ha diritto di farsi somministrare il vitto a proprie spese.


Art. 49
Il giudice provvede a che la carcerazione sia regolarmente eseguita. L'autorità cantonale competente vigila pure a che le norme sulla carcerazione siano osservate.


Art. 50

L'imputato dev'essere messo in libertà non appena siano cessati i motivi che hanno
determinato l'arresto. Gli si può far obbligo d'impegnarsi per iscritto di ottemperare a ogni citazione che gli fosse notificata nel luogo da lui designato.


Art. 51

1 La Corte dei reclami penali60 deve essere informata di ogni arresto o di ogni rilascio in libertà ordinato nel corso dell'istruzione preparatoria.

60 Nuova espr. giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

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2

Se intende mantenere oltre 14 giorni il carcere preventivo ordinato in applicazione dell'articolo 44 numero 2, il giudice istruttore, prima della scadenza di questo termine, deve presentare alla Corte dei reclami penali la richiesta di proroga dell'arresto.61 3 Le presenti disposizioni si applicano anche nella procedura delle indagini per ogni carcere preventivo ordinato esclusivamente a causa di pericolo di collusione (art. 44 n. 2).62

Art. 52

1 L'imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà.

2

Se il giudice istruttore o il procuratore generale respinge la domanda, l'imputato ha il diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali...63.64

Art. 53

L'imputato in arresto o in procinto d'essere incarcerato per sospetto di fuga può
essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente o a scontare la sua pena.


Art. 54

1 La cauzione consiste nel deposito di danaro o di oggetti di valore presso la cassa del Tribunale federale o in una fideiussione.

2

Il giudice determina l'importo e la natura della cauzione, tenendo conto della gravità dell'imputazione e delle condizioni economiche dell'imputato. La cauzione mediante fideiussione dev'essere approvata dalla Corte dei reclami penali.


Art. 55

Nonostante la prestata cauzione, l'imputato è ricondotto in carcere se fa preparativi
di fuga, se citato non compare senza sufficiente giustificazione, oppure se nuove circostanze rendono necessario il suo arresto. In questo caso la cauzione è svincolata.


Art. 56

Il fideiussore rimane liberato se ha dato notizia al giudice di un tentativo di fuga
dell'imputato in tempo utile per renderne ancora possibile l'arresto.

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

62 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

63

Per. 2 abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1992 (RU 1993 1993; FF 1990 III 1001).

64

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

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Art. 57

La cauzione è svincolata se viene a cessare il motivo della carcerazione, se
l'istruttoria è chiusa con la dichiarazione di non doversi procedere, se l'imputato è assolto o se si presenta per scontare la pena.


Art. 58

La cauzione diventa esigibile allorché l'imputato si sottrae al procedimento penale o
all'espiazione della condanna a pena privativa della libertà dandosi alla fuga o tenendosi nascosto.


Art. 59

La decisione circa lo svincolo o l'esigibilità della cauzione spetta all'autorità presso
cui pende la causa o che ne sia stata investita da ultimo.


Art. 60

La cauzione riscossa è destinata innanzitutto a pagare le spese, poi a risarcire i danni
e infine a pagare la multa. L'eccedenza è devoluta alla cassa del Tribunale federale, ma viene restituita immediatamente al condannato se si presenta prima dello spirare del termine di prescrizione.


Art. 61

1 A richiesta, il giudice ha diritto di concedere all'imputato assente dal paese un salvacondotto. La concessione può essere subordinata a determinate condizioni.

2

Il salvacondotto cessa d'esser valido allorché l'imputato è condannato ad una pena privativa della libertà o le condizioni della concessione non sono più adempite.


Art. 62

1 Gli agenti della polizia giudiziaria hanno il diritto di fermare provvisoriamente il presunto colpevole se vi sia pericolo nel ritardo.

2

Il fermato è condotto senza indugio da un giudice o funzionario competente ad emettere un ordine d'arresto. Questi interroga immediatamente il presunto colpevole e decide se debba essere incarcerato o messo in libertà.


Art. 63

1 Ha parimente il diritto di fermare un presunto colpevole ogni persona che sia richiesta dagli agenti della polizia giudiziaria di prestar loro aiuto in caso di resistenza. Lo stesso diritto spetta a chi è testimonio d'un crimine o delitto ovvero sopraggiunge immediatamente dopo la sua perpetrazione.

2

L'autore fermato dev'essere immediatamente consegnato alla polizia.

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Art. 64

Se non è possibile eseguire l'ordine d'arresto, si ordinerà la ricerca dell'imputato.
L'ordine d'arresto può essere pubblicato. Nella pubblicazione si dovrà designare l'imputato nel modo più esatto possibile, e si indicherà pure a chi debba essere condotto.

IX. Del sequestro, delle perquisizioni, della confisca e della sorveglianza 65

Art. 65

1 Gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova devono essere sequestrati e posti in luogo sicuro o contrassegnati. Il loro detentore è tenuto a consegnarli a richiesta dell'autorità competente. Parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca.66 2 Trattandosi di fondi, alle stesse condizioni può essere ordinato un blocco del registro fondiario; il blocco è iscritto nel registro fondiario.67


Art. 66

68 1 Alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del 6 ottobre 200069 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

2

Il giudice istruttore e, prima dell'avvio dell'istruzione preliminare, il procuratore generale possono ordinare l'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg. CP70). Per le condizioni e la procedura si applica per analogia la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

66 Per. introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

67 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

68

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002

(RS 780.1).

69 RS

780.1

70 RS

311.0

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312.0

bis a 66quater 71
quinquies 72

Art. 67

1 Se è probabile che in un'abitazione o in altri locali si trovi nascosto l'imputato o che vi si possano rintracciare elementi di prova o tracce del reato, il giudice dispone la perquisizione domiciliare. In caso di necessità, l'imputato può essere sottoposto ad una perquisizione personale.

2

Il giudice può affidare la perquisizione ad un funzionario della polizia giudiziaria che sia competente secondo il diritto cantonale.

3

Nei soli casi di pericolo imminente, si potrà procedere ad una perquisizione in tempo di notte.


Art. 68

Alla perquisizione è invitata ad assistere la persona che occupa l'abitazione da
perquisire o, in assenza di questa persona, uno de'suoi congiunti o un abitante della casa o un vicino. Vi può inoltre essere chiamato un membro di un'autorità comunale o un funzionario del Comune.


Art. 69

1 Se si tratta di perquisizione di carte, si deve aver cura che il segreto di carattere privato venga rispettato nella maggior misura possibile e che il segreto professionale contemplato nell'articolo 77 sia salvaguardato.

2

In particolar modo le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l'istruzione.

3

Se possibile, il detentore delle carte deve essere messo in grado di indicarne il contenuto prima della perquisizione. S'egli si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In questo caso, la decisione sull'ammissibilità di essa spetta alla Corte dei reclami penali fino al dibattimento e al tribunale durante il dibattimento.

71

Introdotti dal n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Abrogati dal n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).

72

Introdotto dal n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).

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312.0


Art. 70
Gli oggetti sequestrati o custoditi in luogo sicuro devono venire inventariati esattamente. Copia dell'inventario è consegnata agli interessati. Gli oggetti custoditi in luogo sicuro sono contrassegnati da un sigillo ufficiale od in altro modo.


Art. 71

73 Prima che sia aperta l'istruzione preparatoria, il procuratore generale o gli agenti della polizia giudiziaria che ne hanno la competenza in virtù della legislazione cantonale possono ordinare un sequestro o una perquisizione.


Art. 72


74



Art. 73

1 Quando le investigazioni sono sospese, la competenza per la confisca di oggetti e valori spetta al procuratore generale. Egli comunica all'interessato la decisione per scritto, con indicazione sommaria dei motivi.75 2 La decisione di confisca è impugnabile, entro 10 giorni, con ricorso alla Corte dei reclami penali76

IXbis.77 Della perquisizione, dell'esame medico e delle misure d'identificazione delle persone
bis 78 1 La polizia giudiziaria può perquisire una persona, se: a. sono soddisfatte le premesse di un arresto; b. vi è il sospetto che la persona ha con sé oggetti che devono essere messi al sicuro;

c. è indispensabile per l'accertamento dell'identità; o 73

Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.01). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

74

Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).

76

Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

77

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

78

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

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312.0

d. la persona si trova manifestamente in uno stato che le impedisce di intendere e di volere e la perquisizione è indispensabile alla sua protezione.

2

La polizia giudiziaria può perquisire una persona al fine di ricercare armi, utensili pericolosi o materiale esplosivo se, date le circostanze, lo esige la sicurezza degli agenti di polizia o dei terzi.

3

La perquisizione deve essere attuata da una persona dello stesso sesso o da un medico, eccetto che tale misura non possa essere differita.

ter79 1 Il giudice può ordinare l'esame fisico o psichico dell'imputato, ove sia necessario per:

a. accertare i fatti; o b. rilevare la capacità di discernimento, l'idoneità a partecipare a dibattimenti o a sopportare una detenzione, oppure la necessità di prendere un provvedimento.

2

Nella procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria80, compete al procuratore generale della Confederazione ordinare un esame fisico o psichico.

3

Una persona non imputata può essere esaminata contro il proprio volere soltanto se si tratta di accertare un fatto rilevante che non può essere chiarito altrimenti.

4

L'esame dev'essere attuato da un medico o da un'altra persona qualificata. Violazioni dell'integrità fisica possono avvenire soltanto se è escluso qualsiasi rischio di pregiudizio.

5

In caso di grave indizio di reato, la polizia giudiziaria può ordinare un prelievo di sangue o di urina.

Art. 73quater81 La polizia giudiziaria può sottoporre a misure d'identificazione: a. l'imputato, se lo esige l'assunzione delle prove; b. altre persone, onde chiarire l'origine di tracce.

79

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

80

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

81

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

Procedura penale federale 20

312.0

X. Dei testimoni e delle vittime82

Art. 74

Di regola, nessuno può sottrarsi all'obbligo di testimoniare.


Art. 75

83 Possono rifiutare di testimoniare: a. i parenti e gli affini dell'imputato in linea diretta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, inoltre il coniuge, anche divorziato, ed il fidanzato dell'imputato, i genitori adottivi ed i figli adottivi; b. le persone nei confronti delle quali, secondo l'articolo 27bis del Codice penale84, non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali qualora rifiutino di testimoniare.


Art. 76

1 Il giudice deve avvertire il testimonio della facoltà di rifiutare di deporre, facendo menzione dell'avvertimento nel processo verbale.

2

Se il testimonio si è dichiarato nondimeno disposto a deporre, ha facoltà di revocare questa dichiarazione nel corso del suo interrogatorio. Le deposizioni fatte restano.


Art. 77

Non possono essere obbligati a deporre su segreti loro confidati nell'esercizio del
proprio ministero o della propria professione: gli ecclesiastici, gli avvocati, i notai, i medici, i farmacisti, le levatrici, e i loro ausiliari.


Art. 78
Nessun funzionario può, senza il consenso dell'autorità da cui dipende, essere interrogato come testimonio intorno ad un segreto d'ufficio o essere obbligato a produrre documenti ufficiali. Sono del resto applicabili a questo proposito le disposizioni del diritto amministrativo federale e cantonale.

82

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

83 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 giu. 2000 concernente l'adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 118 120; FF 1999 6784).

84 RS

311.0

Organizzazione giudiziaria in materia penale 21

312.0


Art. 79

Il testimonio può rifiutare di deporre su domande la cui risposta potrebbe esporre lui
stesso od uno dei suoi prossimi congiunti, nel senso dell'articolo 75, a procedimento penale o a grave disonore. Il giudice deve astenersi dal porre scientemente domande siffatte.


Art. 80

Di regola, i testimoni sono citati mediante un atto scritto. Devono essere avvertiti
delle conseguenze legali della mancata comparizione.


Art. 81

Ciascun testimonio dev'essere sentito fuori della presenza degli altri. Può essere
messo a confronto con altri testimoni o con l'imputato.


Art. 82

Il giudice avverte il testimonio dell'obbligo di dire la verità in tutta coscienza e di
nulla dissimulare; gli rammenta le conseguenze del rifiuto di testimoniare e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza; lo avverte inoltre che può essere costretto a confermare la sua dichiarazione con giuramento o affermazione solenne.


Art. 83

1 Ove il giudice constati che una delle norme degli articoli 76 o 82 non è stata ottemperata, egli deve riparare l'omissione e domandare al testimonio se vuol rifiutare o modificare la sua deposizione. Se non è possibile riparare l'omissione o se il testimonio rifiuta o modifica la sua deposizione, la testimonianza primitiva dev'essere considerata come nulla.

2

Deve pure essere considerata come nulla la deposizione richiesta al testimonio in violazione dell'articolo 77.


Art. 84

1 Il giudice stabilisce le generalità e altre circostanze personali del testimonio e determina particolarmente i suoi vincoli coll'imputato e colla parte lesa, in quanto possano influire sulla sua credibilità.

2

Egli deve constatare se esistono circostanze che danno al testimonio il diritto di rifiutare la sua deposizione.

3

Egli non ha il diritto di domandare al testimonio se sia già stato condannato. Se si afferma che in un caso determinato sia stata pronunciata una pena non radiata dal casellario giudiziario, il giudice può interrogare a questo proposito il testimonio, ove lo reputi indispensabile per valutare la sua credibilità.

Procedura penale federale 22

312.0


Art. 85

1 Il testimonio deve fare oralmente un'esposizione continuata distinguendo esattamente ciò ch'egli sa per averlo constatato personalmente e ciò che egli ha udito da terzi.

2

Se la sua deposizione è incompleta, oscura o contraddittoria, il giudice pone domande particolari.

3

Il giudice non deve fare le sue interrogazioni in modo da influire sulle risposte del testimonio. Gli è proibito di formulare domande capziose.

4

Le deposizioni vengono inserite nel processo verbale nel loro tenore essenziale.


Art. 86

1 Il tribunale, d'ufficio o a domanda di parte, può costringere il testimonio a confermare la sua deposizione con giuramento o, se lo chiede, con affermazione solenne.

2

Per il giuramento la formula che il presidente legge al testimonio è la seguente: «Giuro d'aver detto in tutta coscienza la pura verità e di non aver nulla dissimulato».85 3 Dopo di ciò il testimonio alzando la mano destra pronuncia le parole: «Lo giuro, così come è vero che desidero che Dio mi sia propizio».86 4 Per l'affermazione solenne la formula che il presidente legge al testimonio è la seguente: «Consapevole del mio dovere di dire la verità, affermo che la mia deposizione è sincera e senza reticenze».

5

Dopo di ciò il testimonio tende la mano destra al giudice e pronuncia le parole: «Lo affermo».

Il giuramento e l'affermazione solenne non possono essere imposti: 1. alle persone che sono autorizzate a rifiutare di deporre; 2. alle persone che non hanno compiuto gli anni diciotto; 3. alle persone incapaci di discernimento, nonché a quelle la cui percezione sensitiva o la cui memoria sia molto debole; 4. alle persone che sono state private dei loro diritti politici da una sentenza penale.


Art. 87
Di regola, i testimoni non sono obbligati a confermare con giuramento o affermazione solenne la loro deposizione se non al dibattimento. Possono essere costretti a farlo in precedenza quando sia presumibile che tornerà impossibile o particolarmente difficile procedere al loro interrogatorio durante il dibattimento.

85

Nei testi tedesco e francese i cpv. 2 e 3 costituiscono un solo capoverso.

86

Nei testi tedesco e francese i cpv. 2 e 3 costituiscono un solo capoverso.

Organizzazione giudiziaria in materia penale 23

312.0


Art. 88

1 Il giudice può far arrestare fino a ventiquattro ore il testimonio che senza motivo legale rifiuta di deporre ovvero di confermare con giuramento o con affermazione solenne la sua deposizione. L'arresto cessa tosto che lo scopo ne sia conseguito.

2

Se il testimonio persiste senza motivo legale nel suo rifiuto di deporre ovvero di confermare con giuramento o affermazione solenne la sua deposizione, il giudice lo punisce con una multa disciplinare fino a trecento franchi o con l'arresto fino a dieci giorni. Il testimonio deve pagare le spese cagionate dal suo rifiuto.

bis 87 La protezione e i diritti della vittima sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli da 5 a 7, 8 capoverso 2 e 10 della legge federale del 4 ottobre 199188 concernente l'aiuto alle vittime di reati.

ter89 1 Il procuratore generale può interrogare i testimoni prima dell'apertura dell'istruzione preparatoria.

2

Gli articoli 74-88bis si applicano per analogia.

XI. Delle ispezioni oculari e delle perizie

Art. 89

1 Il giudice ordina un'ispezione oculare ogni qualvolta essa possa contribuire a chiarire le circostanze della causa.

2

Quando vi sia probabilità di trovare tracce del reato nel luogo dove è stato commesso, il giudice procede senz'indugio all'ispezione oculare.

3

L'ispezione dev'essere fatta, possibilmente, in presenza dell'imputato, del difensore, del procuratore generale e della parte lesa.


Art. 90

1 Il processo verbale dell'ispezione oculare deve dare un'idea quanto più possibile esatta dell'oggetto ispezionato.

2

Occorrendo, il processo verbale sarà corredato di disegni, piani e fotografie.

87

Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

88

RS 312.5

89 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

Procedura penale federale 24

312.0


Art. 91

1 Ogni qualvolta l'opera di periti possa contribuire a far luce sulle circostanze della causa, il giudice ordina una perizia.

2

Si assumeranno dei periti, quando esistano dubbi sulla responsabilità dell'imputato.

Questi può, su parere d'un medico, essere mandato in osservazione in un manicomio.


Art. 92

1 Il giudice nomina uno o più periti e comunica il loro nome alle parti.

2

Di regola, nessuno è tenuto ad accettare l'ufficio di perito. In via eccezionale, quando le circostanze lo esigano, il giudice può rendere obbligatorio l'ufficio di perito.


Art. 93

I periti promettono di prestare la loro opera secondo scienza e coscienza.


Art. 94

1 Il giudice designa l'oggetto della perizia.

2

Egli può permettere ai periti di esaminare gli atti e autorizzarli, per chiarire le circostanze della causa, a rivolgere domande, sotto la sua direzione, ai testimoni ed all'imputato.


Art. 95

Se è possibile, i periti fanno mettere immediatamente a verbale le loro constatazioni.
Di regola, danno il loro parere per iscritto.


Art. 96

1 Tanto il giudice quanto le parti hanno il diritto di domandare schiarimenti ai periti.

2

Il giudice può, specialmente quando i periti non sono concordi nelle loro constatazioni o nelle loro conclusioni o se le loro constatazioni o le loro relazioni sono incomplete, ordinare, d'ufficio o a richiesta di parte, nuove indagini o una nuova perizia da eseguirsi dai medesimi periti o da altri.

Organizzazione giudiziaria in materia penale 25

312.0

XII. Della lingua da usarsi nel dibattimento

Art. 97

90 1 Il dibattimento davanti alla Corte penalesi svolge nella lingua dell'imputato, se questi parla tedesco, francese o italiano. Se vi sono più imputati o nei casi dubbi decide il presidente.

2

Davanti alla Corte penale, il procuratore generale ha il diritto di parlare in una delle tre lingue ufficiali.


Art. 98

1 Di regola, quando persone che non conoscono la lingua nella quale si svolge il dibattimento debbano partecipare ad un'operazione della procedura, si ricorrerà ad un interprete. Le dichiarazioni o deposizioni importanti sono inserite nel processo verbale anche nella lingua in cui sono state fatte.

2

Per i sordi e per i muti si chiama un interprete se la scrittura non basta.

XIII.91 Della ricusazione, dei termini e della restituzione

Art. 99

1 La ricusazione di funzionari giudiziari, come pure i termini e la restituzione per inosservanza di termine, sono retti dalla legge federale del 16 dicembre 194392 sull'organizzazione giudiziaria.

2

Le disposizioni sulla ricusazione si applicano anche ai periti e agli interpreti.

3

La ricusazione del procuratore generale della Confederazione nonché dei giudici istruttori federali e dei loro cancellieri è retta per analogia dagli articoli 22 capoverso 1, 23-25 e 26 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica le domande di ricusazione contestate.

Capo secondo: Procedura I. Delle indagini preliminari della polizia giudiziaria

Art. 100

1 Chiunque può denunciare i reati perseguibili d'ufficio in virtù della legislazione federale.

90 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

91 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

92 RS

173.110

Procedura penale federale 26

312.0

2

Le denunzie devono essere presentate per iscritto od oralmente al Ministero pubblico della Confederazione o a un agente della polizia giudiziaria. Ne deve essere steso processo verbale.

3

Se non vi è motivo per l'apertura di una procedura delle indagini, il procuratore generale decide di non dare seguito alla denunzia.93 4 Ne devono essere informati la persona denunciata, se è nota, e il denunciante.94 5

La decisione è notificata alla vittima ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 199195 concernente l'aiuto alle vittime di reati. La vittima può impugnare la decisione, entro dieci giorni, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.96

Art. 101

97 1 In caso di sufficiente sospetto di reati di competenza della giurisdizione federale, il procuratore generale ordina per scritto l'apertura della procedura delle indagini.

2

Il procuratore generale e la polizia giudiziaria procedono alle indagini necessarie per identificare gli autori del reato e accertare i fatti essenziali nonché per assicurare le tracce dei reati e le prove e prendono gli altri provvedimenti indifferibili.

3

Se il reato è punibile soltanto a querela di parte, dev'esserne attesa la presentazione; sono fatti salvi i provvedimenti conservativi urgenti.

bis 98 La polizia giudiziaria può richiedere informazioni orali o scritte o interrogare persone tenute a dare informazioni. Chi ha il diritto di rifiutare la testimonianza deve prima essere avvertito della facoltà di non deporre.


Art. 102

99 1 L'imputato e la parte lesa possono chiedere al procuratore generale di procedere ad atti d'indagini.

2

Il procuratore generale decide circa le richieste. Sono fatti salvi gli articoli 18 capoversi 1 e 2 e 18bis capoverso 1.100 93 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

94 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

95 RS

312.5

96 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

98

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 27

312.0

bis 101 1 Ogni persona può chiedere al Ministero pubblico della Confederazione quali dati che la concernono sono trattati dalla polizia giudiziaria.

2

Il procuratore generale della Confederazione può rifiutare l'informazione se: a. questa potrebbe compromettere le indagini; b. lo esigono interessi pubblici preponderanti, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione; o c. lo esigono interessi preponderanti di un terzo.

3

Ogni persona interessata può esigere che la polizia giudiziaria rettifichi dati inesatti102.

4

La prova dell'esattezza dei dati dev'essere fornita dalla polizia giudiziaria. Se non può essere provata né l'esattezza né l'inesattezza, ne vien fatta menzione negli atti.

ter 103 Se il procuratore generale della Confederazione respinge una domanda d'informazione, rettifica o distruzione, il richiedente può impugnare entro dieci giorni la decisione con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

quater 104 1 Prima che sia aperta l'istruzione preparatoria, i dati risultanti dalla procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria possono essere comunicati alle autorità e agli organi seguenti: a. al Consiglio federale; b. agli organi di polizia giudiziaria, alle autorità giudiziarie nonché ad altre autorità amministrative federali e cantonali incaricate di compiti di polizia105, se essi hanno bisogno dei dati per un procedimento; c. agli organi preposti alla protezione dello Stato e alla sicurezza militare; d. agli organi di polizia giudiziaria e ad altri organi amministrativi incaricati di compiti di polizia degli Stati esteri, nell'ambito dell'articolo 19 della legge federale del 19 giugno 1992106 sulla protezione dei dati; e. all'Incaricato federale della protezione dei dati; 100 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

101 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

102 Testo rettificato dalla commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

103 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

104 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

105 Testo rettificato dalla commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

106 RS 235.1

Procedura penale federale 28

312.0

f. all'Ufficio federale di polizia, nella misura in cui i dati siano necessari allo svolgimento dei suoi compiti nell'ambito delle leggi federali sull'assistenza giudiziaria in materia penale o nella misura in cui i dati devono essere registrati nel sistema di ricerche automatizzato RIPOL; g. al Dipartimento federale di giustizia e polizia, se deve rilasciare l'autorizzazione necessaria per il perseguimento penale di un funzionario, come pure all'autorità preposta al funzionario, che deve prendere posizione in merito all'autorizzazione.

2

La comunicazione può essere rifiutata, limitata o vincolata ad oneri come in caso di assistenza giudiziaria (art. 27 cpv. 2 e 3).

3

Dati possono essere comunicati ad altre autorità o a persone private al fine di prevenire un pericolo imminente.

4

Sono salve le disposizioni in materia d'assistenza giudiziaria contenute in altre leggi in senso formale giusta l'articolo 3 lettera k della legge federale del 19 giugno 1992107 sulla protezione dei dati.


Art. 103

1 Le operazioni della polizia giudiziaria, particolarmente gli arresti e le perquisizioni, sono soggette alle disposizioni della presente legge, anche quando esse siano eseguite dalla polizia cantonale.

2

Il diritto dell'imputato arrestato di conferire col proprio difensore e il diritto di partecipare all'assunzione di prove sono retti dai principi applicabili all'istruzione preparatoria (art. 116-118).108

Art. 104

1 Il procuratore generale dirige le indagini preliminari.

2

Gli agenti della polizia giudiziaria gli fanno immediatamente rapporto, in via di servizio, intorno alle loro indagini e prendono le sue istruzioni.


Art. 105

Se si tratta di reati politici, la risoluzione per promuovere l'azione giudiziaria spetta
al Consiglio federale. Fino a questa risoluzione, il procuratore generale prende, in unione cogli agenti della polizia giudiziaria, le misure provvisionali necessarie.

bis 109 1 Gli atti della polizia giudiziaria possono essere impugnati con ricorso al procuratore generale.

107 RS 235.1 108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

109 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 29

312.0

2

Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli articoli 214-219.110 3 ...111


Art. 106

1 Se non vi sono ragioni per aprire l'istruzione preparatoria, il procuratore generale sospende le indagini. L'imputato deve essere informato della sospensione. Si può rinunciare alla notifica soltanto se: a. il perseguimento penale o altri importanti interessi pubblici lo esigano, o b. terze persone siano altrimenti esposte a grave pericolo.112 1bis

Notifica parimenti questa sospensione alla parte lesa e alla vittima di un reato secondo l'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1991113 concernente l'aiuto alle vittime di reati. Contro la sospensione delle indagini la parte lesa e la vittima possono ricorrere entro dieci giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.114 2 Le spese straordinarie cagionate dalle dette indagini vanno a carico della cassa federale. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide le contestazioni.


Art. 107

115
Se la causa compete alla giurisdizione cantonale o se il procuratore generale deferisce alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di un caso di competenza della Corte penale, il procuratore generale trasmette gli atti all'autorità cantonale competente.

bis 116 1 Al termine della procedura federale o cantonale, il Ministero pubblico della Confederazione distrugge o archivia gli atti, nella misura in cui non debbano essere consegnati all'Archivio federale.

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

111 Abrogato dal n. I della LF del 22 dic. 2001 (RU 2001 3308; FF 1998 1095).

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

113 RS

312.5

114 Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

116 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).

Procedura penale federale 30

312.0

2

Il Ministero pubblico della Confederazione può utilizzare gli atti archiviati presso i suoi servizi o nell'Archivio federale per un'altra procedura e per scopi impersonali qualora esistano elementi concreti per presumere che tali atti potrebbero apportare chiarimenti.

3

Il Consiglio federale regola le modalità.

II. Dell'istruzione preparatoria

Art. 108

1 Il procuratore generale ordina al giudice istruttore di aprire l'istruzione preparatoria. Nella sua richiesta egli designa la persona dell'imputato e il reato di cui la s'incolpa. Comunica al giudice istruttore gli atti delle indagini preliminari e gli elementi di prova.

2

Il procuratore generale può ordinare che l'istruzione sia aperta anche contro uno sconosciuto.


Art. 109

Se il giudice istruttore decide di aprire l'istruzione preparatoria, ne dà avviso alla
Corte dei reclami penali.


Art. 110

1 Se il giudice istruttore dubita dell'ammissibilità di un'istruzione preparatoria, egli provoca una decisione della Corte dei reclami penali. Questa decide dopo aver udito il procuratore generale.

2

Se si tratta di reati politici, la risoluzione del Consiglio federale ha effetto obbligatorio per il giudice istruttore.


Art. 111

Il giudice istruttore può, d'ufficio o a richiesta del procuratore generale, estendere
l'istruzione preparatoria ad altri fatti e ad altre persone. Deve far indicare negli atti i motivi di questa estensione e portarli a conoscenza del procuratore generale e della Corte dei reclami penali.


Art. 112

Se l'imputato non può essere raggiunto dal giudice istruttore, questi ha il diritto, col
consenso del procuratore generale, di sospendere provvisoriamente l'istruzione preparatoria. In caso di divergenza di opinioni, decide la Corte dei reclami penali.

Organizzazione giudiziaria in materia penale 31

312.0


Art. 113

1 Il giudice istruttore prosegue le sue indagini quanto occorra al procuratore generale per decidere se debba mettere l'imputato in istato d'accusa o sospendere l'istruzione.

2

Egli raccoglie i mezzi di prova per il dibattimento.


Art. 114

1 Il processo verbale deve essere letto alle persone che hanno partecipato all'operazione. Esse lo sottoscrivono dopo avervi apportate le rettifiche e le aggiunte che loro fossero suggerite dalla lettura.

2

Se questa lettura fa nascere dubbi sull'esattezza del processo verbale, si deve procedere ad una nuova audizione.

3

Se qualcuno ricusa di sottoscriversi, ne vien fatta menzione nel verbale con indicazione del motivo.


Art. 115

1 L'imputato, la parte lesa ed il procuratore generale possono chiedere al giudice istruttore di procedere a determinati atti d'istruzione.117 Lo stesso diritto spetta alla parte lesa nella misura necessaria per la tutela delle sue ragioni civili.

2

Il giudice istruttore decide sulle richieste delle parti.


Art. 116
Il procuratore generale ha il diritto di esaminare gli atti. Quando lo scopo dell'istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere l'esame degli atti al difensore ed all'imputato; a quest'ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza.


Art. 117
L'imputato detenuto è autorizzato a conferire a voce e per iscritto col proprio difensore. Il giudice istruttore può, in via eccezionale, limitare o far cessare per un tempo determinato queste comunicazioni quando l'interesse dell'istruzione lo esiga.


Art. 118
Il giudice istruttore può, nella misura compatibile col buon andamento dell'istruzione, permettere al procuratore generale, al difensore e alla parte lesa di assistere all'interrogatorio dell'imputato. Alle stesse condizioni può permettere alle parti di esser presenti all'assunzione di prove.

117 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Procedura penale federale 32

312.0


Art. 119

1 Quando il giudice istruttore reputa raggiunto lo scopo dell'istruzione preparatoria, fissa alle parti un termine entro il quale possono chiedere un completamento d'istruzione. Su queste richieste, decide egli stesso.

2

Le parti hanno il diritto di prendere conoscenza degli atti completi; l'imputato, occorrendo, sotto sorveglianza.

3

Decise tutte le richieste, il giudice istruttore chiede l'istruzione preparatoria dandone avviso alla Corte dei reclami penali e trasmettendo al procuratore generale gli atti accompagnati dal suo rapporto finale.

III. Della desistenza dal procedimento e della messa in stato d'accusa118

Art. 120

119 1 Il procuratore generale può, nel corso dell'istruzione preparatoria o dopo la chiusura di essa, desistere dal procedimento.

2

La decisione di desistenza dal procedimento è motivata brevemente.

3

Essa è notificata:

1. all'imputato; 2. alla parte lesa; 3. alla vittima di un reato secondo l'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1991120 concernente l'aiuto alle vittime di reati; 4. al giudice istruttore; 5. alla Corte dei reclami penali.

4

La parte lesa e la vittima, indipendentemente dal fatto che facciano valere pretese civili, possono, entro dieci giorni, impugnare la decisione di desistenza dal procedimento dinanzi alla Corte dei reclami penali.

bis121 1 In caso di decisione di desistenza dal procedimento, il procuratore generale è competente per la confisca di oggetti e beni patrimoniali. Egli notifica per scritto la decisione all'interessato e ne indica sommariamente i motivi.

2

La decisione di confisca può essere impugnata entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali.

118 Avanti art. 125. Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

119 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

120 RS

312.5

121 Introdotto dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 33

312.0


Art. 121


122



Art. 122

1 All'imputato che è messo al beneficio della dichiarazione di non doversi procedere è assegnata, se ne fa domanda, un'indennità per pregiudizio risultante dal carcere preventivo o da altri atti dell'istruzione. L'indennità può essere negata qualora l'imputato abbia provocato o intralciato le operazioni dell'istruzione col proprio atteggiamento reprensibile o con la propria leggerezza.

2

Se il procedimento è stato provocato da dolo o da grave negligenza del denunziante o della parte lesa, questi possono essere condannati a rimborsare, in tutto o in parte, l'indennità alla Confederazione.

3

Il procuratore generale sottopone gli atti, per decisione, insieme con la sua proposta, alla Corte dei reclami penali. È dato modo alle persone in causa di presentare le loro osservazioni.123 4

Queste disposizioni si applicano altresì alla procedura per le indagini preliminari.


Art. 123

Se si scoprono nuove prove o nuovi fatti che rendono verosimile la colpevolezza
dell'imputato, il procuratore generale può ordinare la riapertura dell'istruzione.


Art. 124

Il procuratore generale deve prendere in custodia gli atti dell'istruzione sospesa.
Questi atti non possono essere esaminati se non allo scopo di salvaguardare un legittimo interesse. Se il procuratore generale ne rifiuta l'esame, la Corte dei reclami penali decide.


Art. 125

Se vi sono indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, il procuratore generale
emette l'atto d'accusa.

122 Abrogato dal n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

123 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

Procedura penale federale 34

312.0


Art. 126

124 1 L'atto d'accusa deve indicare: 1. l'accusato; 2. il reato imputatogli, con i suoi elementi di fatto e di diritto; 3. le disposizioni penali applicabili; 4. i mezzi di prova invocati per il dibattimento; 5. la composizione della Corte penale (art. 27 della LF del 4 ott. 2002125 sul Tribunale penale federale).

2

Esso non è motivato.


Art. 127

126 1 Il procuratore generale notifica l'atto d'accusa: 1. a ogni accusato e al suo difensore; 2. alla parte lesa; 3. alla vittima di un reato secondo l'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1991127 concernente l'aiuto alle vittime di reati; 4. alla Corte penale, insieme con gli atti; 5. al giudice istruttore.

2

L'atto d'accusa non è impugnabile.


Art. 128

a 134128 124 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

125 RS

173.71

126 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

127 RS

312.5

128 Abrogati dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 35

312.0

IV. 129 Della preparazione del dibattimento

Art. 135


130



Art. 136

131 1 Se l'accusato non ha ancora un difensore, il presidente della Corte penale lo avverte che ha il diritto di designarlo.

2

Se l'accusato non fa uso di questo diritto entro il termine impartitogli, il presidente gli designa un difensore d'ufficio.


Art. 137

1 Il presidente fissa all'accusato e alla parte lesa un termine per indicare i mezzi di prova. Sì l'uno che l'altra sono tenuti a precisare nei loro memoriali i fatti che suffragano di prove. ...132 2 Il presidente porta a conoscenza del procuratore generale i memoriali presentati dalle altre parti e gli fissa un termine per completare l'esposizione delle prove indicate nell'atto d'accusa.

3

Le parti hanno il diritto di esaminare gli atti; l'accusato, occorrendo, sotto sorveglianza. Il presidente prende le disposizioni necessarie.


Art. 138

1 Il presidente può ordinare d'ufficio la citazione di testimoni o di periti o l'assunzione di altre prove in vista del dibattimento.

2

Egli può rifiutare di citare testimoni o periti ovvero respingere altri mezzi di prova, se non li ritiene pertinenti. Le parti hanno, in questo caso, il diritto di rinnovare le loro richieste alla Corte.

3

Il presidente comunica alle parti la sua ordinanza circa le prove.


Art. 139

Se si prevede che una prova non potrà essere prodotta al dibattimento, per esempio a
cagione della malattia di un testimonio, o se è indicato di far eseguire prima del processo un'ispezione dall'autorità giudiziaria, il presidente o la Corte può ordinare che questa prova sia raccolta prima del dibattimento dalla Corte o per mezzo di uno o più giudici delegati o incaricati. È data facoltà, se possibile, alle parti di assistere 129 Nuovo testo. giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

130 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

131 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

132 Ultimo per. abrogato dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5).

Procedura penale federale 36

312.0

all'operazione. Se non vi assistono, deve essere loro comunicato il processo verbale prima del dibattimento.


Art. 140

1 Il presidente fa circolare gli atti tra i membri della Corte penale.133 2

Egli stabilisce il luogo, il giorno e l'ora d'apertura del dibattimento.

3

Emette le citazioni; di regola, queste sono notificate al più tardi sette giorni prima del dibattimento.

4

L'accusato a piede libero è citato sotto comminatoria d'essere tradotto con la forza pubblica se rimane assente senza una giustificazione sufficiente.


Art. 141

134
La Corte penale può, se lo reputa utile e dopo aver consultato le parti, istituire dibattimenti distinti per singoli accusati.

...135


Art. 142

a 145 V. Del dibattimento136

Art. 146

1 Il presidente dirige il dibattimento e prende le disposizioni che non sono riservate alla Corte.

2

Il presidente e la Corte devono far emergere con tutti i mezzi legali la verità.


Art. 147

1 I giudici devono assistere al dibattimento per tutta la sua durata. L'accusato non può assentarsi dall'udienza se non col permesso o per ordine del presidente.

2

La Corte può, in via eccezionale, dispensare l'accusato dall'obbligo di comparire e permettergli di farsi rappresentare da un difensore.

133 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

134 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

135 Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

136 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 37

312.0


Art. 148

1 Il dibattimento avviene anche in assenza dell'accusato. Il difensore deve esservi nondimeno ammesso.

2

Se la Corte reputa necessaria la comparsa personale dell'accusato, rinvia il dibattimento. Essa raccoglie nondimeno le prove la cui produzione non consenta dilazione.

3

Il condannato in contumacia può, se è stato senza sua colpa impedito di presentarsi al dibattimento, chiedere per iscritto alla Corte penale, entro il termine di dieci giorni a contare da quello in cui ha avuto notizia della sentenza, che questa sia revocata. Se la richiesta è ammessa, si procede ad un nuovo dibattimento.

4

La richiesta non sospende l'esecuzione della sentenza che se la Corte o il suo presidente lo ordini.


Art. 149

Se il difensore non si presenta al dibattimento, questo viene dalla Corte rimandato. È
riservato l'articolo 25.


Art. 150

Il dibattimento ha luogo senza interruzioni. Il presidente può peraltro ordinare delle
brevi sospensioni.


Art. 151

Aperto il dibattimento, il presidente invita l'accusato a dichiarare le sue generalità:
nome, età, professione, domicilio e luogo d'origine.


Art. 152

1 Dopo l'appello dei testimoni e dei periti, il presidente invita i testimoni a ritirarsi nella sala loro riservata, vietando loro di intrattenersi sulla causa.

2

I periti assistono al dibattimento.

3

Fatto l'appello, il presidente può licenziare testimoni o periti per un tempo determinato.


Art. 153

Fatto l'appello dei testimoni, il presidente fa leggere l'atto d'accusa dal cancelliere.


Art. 154

1 Ciò fatto, il presidente chiede alle parti se desiderano proporre eccezioni circa la competenza o la composizione della Corte ovvero altre questioni pregiudiziali.

Procedura penale federale 38

312.0

2

Resta riservato il diritto delle parti di proporre, sino alle fine del dibattimento, l'eccezione della cosa giudicata e quella di prescrizione, nonché gli incidenti per vizi di procedura che risultassero soltanto nel corso successivo del dibattimento stesso.


Art. 155

1 Risolte le questioni pregiudiziali, il presidente invita l'accusato a spiegarsi sui capi d'accusa.

2

Se l'accusato contraddice le sue dichiarazioni precedenti, queste possono essergli contrapposte.

3

Se l'accusato non compare, può essere data lettura delle sue dichiarazioni anteriori.


Art. 156

Se l'accusato confessa in modo fededegno il reato imputatogli nell'atto di accusa, la
Corte può, col consenso del procuratore generale e dell'accusato, rinunciare interamente o in parte all'assunzione delle prove.


Art. 157

1 Se è necessaria l'assunzione di prove, il presidente avverte anzitutto le parti ch'esse hanno diritto di chiedere il completamento dei mezzi di prova indicati prima del dibattimento.

2

Questo diritto può essere esercitato fino all'esaurimento della procedura probatoria.

La Corte vigila tuttavia a che il dibattimento non sia prolungato senza necessità.

3

La Corte può, sino alla fine del dibattimento, ordinare d'ufficio l'assunzione di altre prove.


Art. 158

1 Il presidente stabilisce l'ordine nel quale le prove devono essere assunte. Egli interroga i testimoni ed i periti.

2

Di regola, i testimoni citati a richiesta dell'accusato o del difensore sono interrogati da ultimo.


Art. 159

1 I giudici, il procuratore generale, la parte lesa, il difensore e l'accusato possono, per mezzo del presidente, fare ai testimoni e ai periti domande atte a chiarire circostanze della causa. Il presidente può accordare la facoltà di rivolgere direttamente queste domande. Nella stessa guisa, possono essere poste domande all'imputato.

2

La Corte decide le contestazioni circa l'ammissibilità di una domanda.

Organizzazione giudiziaria in materia penale 39

312.0


Art. 160

Se un testimonio non ricorda esattamente una circostanza a proposito della quale ha
già precedentemente deposto, o se si mette in contraddizione con la precedente deposizione, può essergli letto il corrispondente brano della sua deposizione.


Art. 161

1 I periti esprimono oralmente il loro parere. Possono consultare le loro relazioni.

2

La Corte può far allontanare l'accusato dalla sala d'udienza, quando sia da temere che dando in presenza di lui un parere sul suo stato fisico o mentale, gliene possa derivare pregiudizio nella salute.


Art. 162


137


Art. 163
Il presidente non può congedare i testimoni e i periti prima della chiusura del dibattimento, senza il consenso delle parti.


Art. 164

1 Sarà data lettura dei documenti e dei processi verbali relativi alle ispezioni oculari.

2

Se un testimonio, un perito od un accusato è morto o se, per una ragione perentoria, non gli è possibile comparire nel dibattimento, può essere data lettura delle sue dichiarazioni.


Art. 165

Se, durante il dibattimento, il procuratore generale emette un nuovo atto d'accusa
motivato da un altro reato dell'accusato, la Corte penale può, col consenso di questo, giudicare nello stesso tempo il nuovo reato, purché essa ne sia competente.


Art. 166
Se il procuratore generale si convince nel corso del dibattimento che il fatto costituisce un altro reato o che è punibile con una pena maggiore di quanto avesse ammesso, egli può rettificare l'accusa. La Corte sente a questo proposito le parti.

Essa aggiorna, d'ufficio o a richiesta, il dibattimento, se reputa che all'accusa o alla difesa sia necessaria una più ampia preparazione.


Art. 167

1 Esaurita l'assunzione delle prove, il procuratore generale motiva le proprie conclusioni circa la colpevolezza e la pena.

137 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

Procedura penale federale 40

312.0

2

Ha, in seguito, la parola la parte civile. Il procuratore generale è autorizzato, col consenso di essa, a rappresentarla.

3

Successivamente prende la parola la difesa.

4

Ogni parte ha diritto alla replica. Se per diversi accusati si presentano più difensori, il presidente può dar loro la parola una seconda volta, anche se il procuratore generale rinunzia alla replica.

5

L'accusato ha per ultimo la parola.


Art. 168

1 Se non è il caso di altri provvedimenti, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e ordina di procedere immediatamente alla deliberazione della sentenza.

2

La Corte pronuncia o l'assoluzione o la condanna dell'accusato. Se, per ragioni di procedura, l'accusato non può essere giudicato, il procedimento è sospeso.

3

La sentenza deve essere pronunciata a maggioranza.


Art. 169

1 La Corte non si pronuncia che sul fatto indicato nell'accusa.

2

Tiene conto delle risultanze della procedura preliminare e del dibattimento.138 3

Sull'attendibilità e sul valore delle prove raccolte, la Corte decide secondo il suo libero convincimento.


Art. 170

Se la Corte reputa che il fatto costituisce un altro reato o è punibile con una pena
maggiore di quella prevista dall'accusa, il presidente ne informa l'accusato avvertendolo che può difendersi da questa imputazione. La Corte aggiorna, d'ufficio o a richiesta, il dibattimento, se reputa che all'accusa o alla difesa sia necessaria una più ampia preparazione.


Art. 171

1 La Corte deduce dalla pena privativa della libertà il carcere preventivo sofferto, in quanto esso o il suo prolungamento non sia stato determinato dal contegno del condannato dopo il reato. In caso di condanna alla sola multa, essa può tener conto in equa misura della durata del carcere preventivo.

2

È considerata come carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso di un procedimento penale per i bisogni dell'istruttoria o per ragioni di sicurezza.

138 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 41

312.0


Art. 172

1 Le spese del procedimento penale, comprese quelle delle indagini preliminari, dell'istruzione preparatoria, della messa in stato d'accusa e dell'attività requirente vanno a carico del condannato.139 La Corte può peraltro, per ragioni speciali, condonargliele interamente o in parte.

2

La Corte decide se e in quale misura più condannati rispondano solidalmente delle spese.

3

In caso di sospensione del procedimento secondo l'articolo 168, la Confederazione assume, di regola, le spese a proprio carico.


Art. 173

1 L'accusato assolto può essere condannato a pagare le spese causate dalla sua mancata comparsa ad un atto di procedura.

2

La Corte lo può anche condannare a pagare interamente o in parte delle spese, s'egli abbia determinato per sua colpa l'apertura dell'istruzione o se abbia con raggiri intralciato notevolmente il procedimento.

3

Queste disposizioni sono applicabili anche nel caso di sospensione del procedimento, nel senso dell'articolo 168.


Art. 174

Se la Corte respinge le pretese della parte civile, essa la può condannare a pagare le
spese di procedura che sono state causate dall'esame delle pretese stesse.


Art. 175

1 Se la Corte ammette interamente o parzialmente, o solo in massima, le pretese di diritto civile, essa condanna l'accusato, a richiesta della parte lesa, a rimborsare a quest'ultima interamente o in parte le proprie spese.

2

Se le pretese della parte civile sono respinte, questa deve, a richiesta dell'accusato, rimborsare una parte adeguata delle spese delle parti.

3

...140


Art. 176

In caso di assoluzione, la Corte decide, in conformità dell'articolo 122 capoverso 1,
sull'assegnazione di un'indennità all'accusato assolto.

139 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

140 Abrogato dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5).

Procedura penale federale 42

312.0


Art. 177
Se il procedimento è stato provocato con dolo o per negligenza grave del denunciante, la Corte può condannarlo a rimborsare alla Confederazione, in tutto od in parte, le spese processuali e le indennità. Essa lo invita in precedenza, se è possibile, a far valere le sue ragioni.


Art. 178

Il presidente pronuncia la sentenza in udienza pubblica, dà lettura del dispositivo,
comunica la parte essenziale dei considerandi e avverte le parti del diritto di ricorrere in cassazione entro dieci giorni dall'intimazione della sentenza. Il ricorso va presentato al presidente della Corte di cassazione.


Art. 179

1 La sentenza deve indicare: 1. il luogo e la data dei dibattimenti; 2. i nomi dei giudici, del rappresentante del Ministero pubblico, del cancelliere, dell'imputato e del suo difensore, della parte civile e del suo patrocinatore o rappresentante; 3. il reato specificato nell'atto di accusa; 4. le conclusioni delle parti.

2

La sentenza deve enunciare: 1. in caso di condanna: a. i fatti ritenuti provati; b. in quali di questi fatti sono stati ravvisati del reato; c. le circostanze che determinano la misura della pena; d. le disposizioni della legge che sono state applicate; e. il dispositivo;

2. in caso di assoluzione: a. la constatazione che il fatto imputato all'accusato non risulta provato o non è punibile;

b. il

dispositivo;

3. in caso di sospensione: a. le circostanze che motivano la sospensione; b. il dispositivo.

3

La sentenza deve contenere, in tutti e tre i casi, una decisione motivata concernente le spese e le conclusioni della parte civile.

Organizzazione giudiziaria in materia penale 43

312.0


Art. 180

1 La redazione della sentenza con i considerandi deve essere compiuta, di regola, entro i dieci giorni da quando fu pronunciata.

2

Una copia deve essere mandata, esente da spese, a ciascuna delle parti.

3

Ove la sentenza non possa essere intimata nè all'accusato nè al suo difensore, ne sarà pubblicato il dispositivo nel Foglio federale.


Art. 181

141 1 Il processo verbale del dibattimento contiene: 1. l'indicazione del luogo e della data del dibattimento; 2. i nomi dei giudici, del rappresentante del Ministero pubblico, del cancelliere, dell'accusato e del suo difensore, della parte lesa e del suo patrocinatore o rappresentante nonché il reato indicato nell'atto d'accusa; 3. il riassunto delle dichiarazioni delle persone sentite e le domande importanti poste dal presidente, lo svolgimento del dibattimento e la constatazione dell'osservanza delle formalità prescritte, le istanze e le conclusioni delle parti, le decisioni prese in proposito e il dispositivo della sentenza.

2

Se il tenore di una dichiarazione è particolarmente importante, il presidente può ordinare, d'ufficio o su richiesta di una parte, che il processo verbale la riproduca integralmente.

VI. ...142


Art. 182

a 209 VII. Delle pretese di diritto civile

Art. 210

143 1 Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere nella procedura penale federale. Esse sono giudicate dai tribunali penali federali nella misura in cui l'imputato non sia stato assolto o il procedimento abbandonato.

2

Il tribunale penale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.

141 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

142 Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

143 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Procedura penale federale 44

312.0

3

Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare la parte lesa ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.


Art. 211

L'azione civile deve essere prodotta al più tardi all'apertura del dibattimento.


Art. 212

1 La nullità della sentenza penale pronunciata in seguito a domanda di revisione o a ricorso al Tribunale federale comporta la nullità della decisione sulle pretese di diritto civile.144 2 Se la causa penale è ripresa, l'azione civile può essere riproposta.


Art. 213

145 Il giudice istruttore e il presidente della Corte penale possono accordare alla parte lesa il gratuito patrocinio alle condizioni previste nell'articolo 152 della legge federale del 16 dicembre 1943146 sull'organizzazione giudiziaria.

Capo terzo: Dei mezzi di ricorso I. Del reclamo

Art. 214

1 È ammesso il reclamo contro le operazioni od omissioni del giudice istruttore.

2

Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui la operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno.


Art. 215

1 Il rappresentante legale dell'imputato può presentare reclamo di moto proprio.

2

Se l'imputato è detenuto, dev'esser posto in grado di esercitare il proprio diritto di reclamo.

144 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

145 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

146 RS

173.110

Organizzazione giudiziaria in materia penale 45

312.0


Art. 216

147 Il reclamo deve essere presentato per scritto al Tribunale penale federale. Il detenuto
può consegnarlo alla direzione delle carceri, la quale deve farlo pervenire immediatamente al Tribunale penale federale.


Art. 217

148 Il ricorso contro un atto del giudice istruttore dev'essere presentato entro cinque
giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.


Art. 218

Il reclamo non sospende l'esecuzione della disposizione impugnata se non nel caso
in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini.


Art. 219

1 Se il reclamo non appare senz'altro irricevibile o infondato, il presidente della Corte dei reclami penali o il giudice da questi designato lo notifica al giudice istruttore assegnandogli un termine per la risposta. Spirato questo termine, la Corte dei reclami penali decide.149 2 Se il reclamo è dichiarato fondato, la Corte dei reclami penali ordina le misure necessarie.150 3

...151

II.152 ...

Art. 220

a 228 147 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

149 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

150 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

151 Abrogato dal n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

152 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

Procedura penale federale 46

312.0

III. Della revisione

Art. 229

La revisione di una sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale passata
in giudicato può essere domandata:153 1. a favore del condannato, in ogni tempo: a. se elementi di prova o fatti decisivi, che non sono stati sottoposti al tribunale giudicante, mettono in dubbio la colpevolezza dell'accusato o dimostrano che il reato da lui commesso era meno grave di quello per il quale è stato condannato; b. se, dopo la condanna, è stata pronunciata una seconda sentenza penale inconciliabile con la prima; 2. contro l'accusato assolto o il condannato, fin tanto che il reato non sia prescritto, se i fatti o elementi di prova di carattere decisivo, che non sono stati sottoposti al tribunale giudicante, stabiliscono la sua colpevolezza o dimostrano che il reato commesso era più grave di quello per il quale è stato condannato, specialmente se, dopo la sentenza, egli ha fatto una confessione degna di fede;

3. se la sentenza è stata pronunciata in conseguenza di atti punibili; 4.154 se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una decisione definitiva una violazione della Convenzione del 4 novembre 1950155 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli, nella misura in cui un'indennità pecuniaria non sia atta a rimediare alle conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per rimediare a tali conseguenze; la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 di detta Convenzione.


Art. 230

1 Per ciò che concerne le pretese di diritto civile, la revisione può essere domandata: 1. nei casi previsti dall'articolo 229 numeri 1 lettera b e 3; 2. nei casi in cui non sono stati sottoposti al tribunale giudicante dei fatti o elementi di prova di carattere decisivo, tali da determinare una valutazione diversa delle pretese civili.

2

La revisione per i motivi indicati al numero 2 dev'essere domandata entro trenta giorni a contare da quello in cui sono stati scoperti. Essa non può più essere domandata spirati che siano dieci anni dalla intimazione della sentenza.

153 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

154 Introdotto dal n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

155 RS

0.101

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312.0


Art. 231

1 La revisione può essere domandata: a. dal procuratore generale; b. dal condannato o, dopo la sua morte, dai suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, dai fratelli e sorelle e dal coniuge;

c. dal danneggiato, se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime.156

2

È applicabile per analogia l'articolo 215.


Art. 232

1 La domanda di revisione deve essere presentata per scritto al Tribunale penale federale.157 2

Essa deve indicare i motivi e le prove che la giustificano.

3

La domanda di revisione sospende l'esecuzione della sentenza soltanto se la Corte penale lo ordina.158


Art. 233

159 Se la domanda di revisione è conforme alle norme della legge, la Corte penale la
notifica alle altre parti e assegna loro un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte.


Art. 234

160 La Corte penale ordina, se è il caso, l'assunzione di prove. Può incaricarne uno dei
suoi membri o rivolgersi, per rogatoria, all'autorità cantonale. La Corte dà alle parti la facoltà di assistere all'assunzione delle prove.


Art. 235

1 Esaurita l'assunzione delle prove, il presidente fissa alle parti un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte.

2

A richiesta di una parte, il presidente ordina una discussione orale. Le parti sono libere di comparire personalmente o di presentare per iscritto dei memoriali.

156 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

157 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

158 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

159 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

160 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

Procedura penale federale 48

312.0


Art. 236

161
Se la domanda di revisione è fondata, la Corte penale annulla la sentenza e ne pronuncia una nuova

Art. 237

1 Se, nella procedura di revisione, il condannato è assolto o se il verdetto toglie il procedimento iniziato contro di lui, egli deve essere reintegrato in tutti i suoi diritti.

Le multe e le spese gli sono rimborsate. A sua richiesta, gli viene assegnata un'indennità adeguata, e la sentenza è pubblicata, a spese della Confederazione, nel Foglio federale e, se il tribunale lo reputa indicato, in altri giornali.

2

Se il condannato è morto, la Corte di cassazione162 può, a richiesta degli interessati, assegnare un'adeguata indennità alle persone verso le quali il condannato aveva obblighi di assistenza o che hanno subito un torto particolare a cagione della sua condanna.


Art. 238

1 Se la domanda di revisione è respinta, le spese di procedura possono essere messe a carico del richiedente.

2

Può essere assegnata un'indennità alla controparte.163 Capo quarto: Dell'esecuzione

Art. 239

1 Le decisioni della Corte penale divengono esecutive se: 1. il termine di ricorso al Tribunale federale è trascorso inutilizzato; 2. il ricorso non ha effetto sospensivo per legge o per pronuncia del Tribunale federale;

3. il Tribunale federale ha respinto il ricorso o lo ha dichiarato irricevibile.164 2

Quando si tratta di una pena di reclusione o d'un condannato che potrebbe sottrarsi all'esecuzione della pena o frapporvi ostacoli, il tribunale può ordinare l'immediata incarcerazione.

161 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

162 Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110).

163 Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

164 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 49

312.0


Art. 240

1 Il Consiglio federale provvede che le sentenze e le decisioni delle giurisdizioni penali federali siano eseguite.

2

I Cantoni sono obbligati ad eseguire queste sentenze e decisioni.

3

La pena è fatta eseguire in conformità della legislazione cantonale, in quanto il diritto federale non disponga altrimenti. L'alta vigilanza spetta alla Confederazione.


Art. 241

1 Il tribunale giudicante designa il Cantone incaricato d'eseguire una pena privativa della libertà o una misura.165 2 La Confederazione rimborsa al Cantone le spese di mantenimento dei detenuti. La Corte dei reclami penali decide le contestazioni.


Art. 242

L'esecuzione della pena privativa della libertà è sospesa o interrotta dal Consiglio
federale se le condizioni di salute del condannato o altre circostanze speciali lo esigano.


Art. 243

1 Le autorità cantonali riscuotono le multe e ne versano l'importo alla cassa federale.

2

In caso di morte del condannato, la multa cade.


Art. 244


166

Capo quinto:167 Spese del procedimento

Art. 245

168 In quanto la presente legge non disponga altrimenti, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite secondo gli articoli 146-161 della legge federale del 16 dicembre 1943169 sull'organizzazione giudiziaria.

165 Nuovo testo giusta il n. III 4 della LF del 18 mar. 1971 che modifica il CP, in vigore dal 1° lug. 1971 (RS 311.0 in fine, disp. fin. mod. 18 mar. 1971).

166 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

167 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

168 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

169 RS

173.110

Procedura penale federale 50

312.0


Art. 246

170 1 Sono prelevate spese procedurali per le indagini preliminari, per la procedura di ricorso secondo l'articolo 105bis capoverso 1, per l'istruzione preparatoria, per l'esercizio dei diritti di parte del procuratore generale della Confederazione nell'istruzione preparatoria nonché per la messa in stato d'accusa e l'attività requirente. Tali spese comprendono gli emolumenti e gli esborsi causati dal procedimento, dalla messa in stato d'accusa e dall'attività requirente.

2

Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti e gli esborsi.

bis 171 1 In caso di rinuncia a procedere all'indagine preliminare, di sospensione dell'indagine preliminare o di sospensione dell'istruzione preparatoria, la cassa federale assume di regola le spese procedurali.

2

Le spese di cui al capoverso 1 possono essere messe a carico, interamente o in parte:

a. dell'imputato che ha determinato o complicato illecitamente e per sua colpa il procedimento;

b. del denunziante o della parte lesa che ha provocato o complicato con dolo o negligenza grave il procedimento.

3

Se il procuratore generale accoglie un ricorso ai sensi dell'articolo 105bis capoverso 1, la cassa federale assume le spese procedurali. Se respinge il ricorso interamente o in parte, il procuratore generale può metterle interamente o in parte a carico del ricorrente, se il ricorso è stato fatto in modo temerario o se il ricorrente ha intralciato notevolmente con raggiri il procedimento.

ter 172 1 Se una causa di diritto penale federale è delegata a un'autorità cantonale in virtù degli articoli 18 o 18bis, le spese del procedimento federale sono esposte e documentate separatamente negli atti.

2

Il giudice decide secondo il proprio diritto procedurale l'attribuzione di tali spese alle parti e ai terzi a favore della cassa federale.

170 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

171 Introdotto dal n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

172 Introdotto dal n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 51

312.0

Parte terza: Procedura davanti ai tribunali cantonali in materia penale federale I. Disposizioni generali

Art. 247

1 Le autorità cantonali istruiscono e giudicano le cause di diritto penale federale che sono attribuite loro dalla legislazione federale o deferite loro dal procuratore generale.173 2 Esse applicano in questi casi il diritto penale federale.

3

Ove il diritto federale non disponga altrimenti, la causa viene istruita e la pena eseguita secondo le norme della legislazione cantonale. La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione delle pene.


Art. 248

Se la procedura penale del Cantone permette alla persona lesa di costituirsi parte
civile nel processo penale, la stessa facoltà le spetta anche per le cause di diritto penale federale.


Art. 249

L'autorità giudicante valuta liberamente le prove; essa non è vincolata da regole
concernenti le prove legali.


Art. 250

Il tribunale che, in caso di concorso di più reati o di più disposizioni penali, deve
applicare simultaneamente la legge penale della Confederazione e quella del Cantone, commisurerà la pena a norma dell'articolo 21174.


Art. 251

1 Le decisioni devono essere comunicate alle parti a voce o per iscritto. Se la comunicazione è stata fatta a voce, il processo verbale delle deliberazioni deve indicare quando essa è stata fatta.

2

In tutti i casi devono essere indicati i termini e le autorità di ricorso.

3

Alla parte che ne fa richiesta sarà rilasciata gratuitamente copia della decisione.

173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

174 L'art. 21 è abrogato. Ora: a norma dell'art. 68 n. 1 CP (RS 311.0).

Procedura penale federale 52

312.0


Art. 252

175 1 Nelle cause di diritto penale federale le autorità d'un Cantone devono prestare il loro concorso a quelle degli altri Cantoni, tanto durante il procedimento quanto per l'esecuzione della sentenza.

2

...176

3

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide le contestazioni circa il rifiuto di assistenza o il rimborso di spese.


Art. 253

1 La Confederazione non rimborsa nessuna spesa ai Cantoni.

2

Ove nessuna legge federale disponga altrimenti, l'importo delle multe è devoluto ai Cantoni.

II. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale deferite dal procuratore generale alle autorità cantonali 177

Art. 254

178 1 Se il procuratore generale deferisce una causa di diritto penale federale a un Cantone, il procedimento può essere chiuso soltanto con una sentenza o con una dichiarazione di non doversi procedere.

2

Se il reato è stato commesso in diversi Cantoni o all'estero, ovvero se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio in diversi Cantoni, il diritto e l'obbligo di istruire e giudicare la causa spettano al Cantone al quale il procuratore generale o la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale l'ha deferita.


Art. 255

179
Tutte le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate senza indugio al procuratore generale.

175 Vedi anche gli art. 352 e 357 CP (RS 311.0).

176 Abrogato (art. 354 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CP - RS 311.0).

177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 53

312.0


Art. 256


180



Art. 257

La cassa federale può rimborsare interamente o in parte le spese straordinarie che
fossero cagionate dalla procedura investigatoria o dall'istruzione. In caso di contestazioni, decide il Dipartimento federale di giustizia e polizia.

III. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale attribuite dalla legislazione federale alle autorità cantonali

Art. 258

Se l'autorità federale competente chiede alle autorità cantonali di perseguire reati
contro leggi federali che conferiscono alla Confederazione un diritto di alta vigilanza, la giurisdizione del Cantone deve senz'altro aprire il procedimento e provvedere all'istruzione.


Art. 259
Nei casi di procedimento per reati contro leggi federali che conferiscono alla Confederazione un diritto particolare di alta vigilanza, il procuratore generale può ordinare indagini, se gli atti punibili sono stati totalmente o parzialmente commessi all'estero o in più Cantoni.


Art. 260

181
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide in merito a contestazioni tra procuratore generale della Confederazione e autorità cantonali preposte al procedimento penale inerenti alla competenza di indagine nei casi di criminalità economica e criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 340bis del Codice penale182.

a 261183

Art. 262

1 e 2 ...184

180 Abrogato dal n. I della LF del 22 dic. 2001 (RU 2001 3308; FF 1998 1095).

181 Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 dic. 1999 (Nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071 3076; FF 1998 1095).

182 RS

311.0

183 Abrogati dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

184 Abrogati dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

Procedura penale federale 54

312.0

3

Per quanto concerne il foro in caso di reati commessi da più coautori, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può derogare alle norme dell'articolo 349 del Codice penale svizzero.185

Art. 263

1 e 2 ...186

3

Per quanto concerne il foro in caso di concorso di reati, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può derogare alle norme dell'articolo 350 del Codice penale svizzero.187 4 ...188


Art. 264


189



Art. 265

190 1 Il Consiglio federale può disporre, mediante ordinanza, che siano comunicate al procuratore generale o a un'altra autorità federale, immediatamente e senza spese, le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere emesse in cause di diritto penale federale.

2

In tutti gli altri casi il procuratore generale può esigere che gli sia comunicata per informazione, in copia integrale e senza spese, la sentenza o la dichiarazione di non doversi procedere.

IIIbis.191 ...
bis a 265quinquies 185 Nuovo testo giusta l'art. 399 lett. d CP, in vigore dal 1° gen. 1942 (RS 311.0).

186 Abrogati dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

187 Nuovo testo giusta l'art. 399 lett. d CP, in vigore dal 1° gen. 1942 (RS 311.0).

188 Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

189 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).

191 Introdotto dal n. II 1 della LF del 22 dic. 1999 (Nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU 2001 3071; FF 1998 1095). Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 55

312.0

IV.192 Del diritto di ricorso davanti alle autorità cantonali

Art. 266

Il procuratore generale può in ogni caso avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal
diritto cantonale contro sentenze, decisioni amministrative di carattere penale nonché dichiarazioni di non doversi procedere emesse dalle autorità cantonali se: a. ha deferito alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio della causa di diritto penale;

b. ha sostenuto l'accusa davanti ai tribunali cantonali; c. secondo l'articolo 265 capoverso 1 o un'altra legge federale, la decisione deve essere trasmessa al procuratore generale stesso o a un'altra autorità federale.


Art. 267

1 Se la decisione cantonale indica compiutamente i motivi su cui è fondata, il procuratore generale può ricorrere, entro venti giorni dalla comunicazione, all'autorità cantonale competente con atto scritto e motivato.

2

Altrimenti, il procuratore generale può, entro dieci giorni dalla comunicazione, chiedere all'autorità giudicante copia della decisione motivata. Quest'ultima è impugnabile ai sensi del capoverso 1.

3

Se la motivazione scritta è rilasciata d'ufficio successivamente, si applica il termine di ricorso di cui al capoverso 1.

V. Del ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale193


Art. 268

194 Il ricorso alla Corte di cassazione del Tribunale federale è ammissibile: 1. contro le sentenze che non possono essere impugnate mediante ricorso di diritto cantonale per violazione del diritto federale. Sono escluse le sentenze dei tribunali inferiori che abbiano deciso in istanza cantonale unica; 2. contro le dichiarazioni di non doversi procedere, emesse in ultima istanza; 3. contro le decisioni penali delle autorità amministrative che non sono suscettive di ricorso ai tribunali.

192 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 dic. 1999 (Nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071 3076; FF 1998 1095).

193 Nuovo testo giusta l'art. 168 n. II OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 giu. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 907 908; FF 1964 2047).

Procedura penale federale 56

312.0


Art. 269

1 Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale.

2

È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali.


Art. 270

195 Possono ricorrere per cassazione: a. l'accusato; l'articolo 215 è applicabile; b. dopo la morte dell'accusato, il suo coniuge, i suoi fratelli e sorelle e i suoi parenti e affini in linea ascendente e discendente; c. l'accusatore pubblico del Cantone; d. il procuratore generale della Confederazione se: 1. ha deferito l'istruzione e il giudizio della causa alla giurisdizione cantonale,

2. ha sostenuto l'accusa davanti ai tribunali cantonali, 3. secondo l'articolo 265 capoverso 1 o un'altra legge federale, la decisione deve essere trasmessa al procuratore generale stesso o a un'altra autorità federale;

e. la vittima se:

1. era già parte nella procedura, nella misura in cui la decisione concerna le sue pretese civili o possa influenzare il giudizio in merito a queste ultime (art. 8 cpv. 1 lett. c della LF del 4 ott. 1991196 concernente l'aiuto alle vittime di reati), o 2. fa valere una violazione dei diritti che le sono attribuiti dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati;

f.

il querelante, per quanto si tratti del diritto di querela come tale; g. l'accusatore privato, se conformemente alle prescrizioni del diritto cantonale ha sostenuto l'accusa da solo e senza l'intervento dell'accusatore pubblico; h. chiunque sia toccato da una confisca o dalla pubblicazione di una sentenza e ha un interesse giuridicamente tutelato all'annullamento o alla modifica della decisione.


Art. 271

1 Quando l'azione civile è stata giudicata insieme con l'azione penale, possono ricorrere per cassazione, sulle conclusioni civili, tanto il danneggiato quanto il condannato e il terzo dichiarato corresponsabile. È escluso il ricorso per riforma.

195 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

196 RS

312.5

Organizzazione giudiziaria in materia penale 57

312.0

2

Se il valore litigioso delle conclusioni civili, calcolato conformemente alle disposizioni applicabili ai ricorsi per riforma in materia civile, non raggiunge l'importo necessario e non si tratta di una pretesa per la quale il ricorso per riforma in materia civile è ammissibile senza riguardo al valore litigioso, il ricorso per cassazione sulle conclusioni civili non è ammesso se non nel caso che la Corte di cassazione sia stata adita anche dell'azione penale.197 3

Il ricorso per cassazione è ammissibile senza questa restrizione, ove sia stato applicato il diritto cantonale invece di quello federale.

4

Sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti il ricorso adesivo.198

Art. 272

1 Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'articolo 273 entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione.199 2

...200

3

Se l'accusato muore prima della scadenza di questo termine, esso è computato dalla sua morte.201 4

Se le conclusioni civili non possono formare l'oggetto di un ricorso per cassazione che congiuntamente con quelle penali (art. 271 cpv. 2), il termine per presentare e motivare il ricorso è prorogato, in favore della parte che impugna la decisione soltanto sulle conclusioni civili, di dieci giorni dalla comunicazione del ricorso di un altro interessato sulle conclusioni penali.

5

Per il procuratore generale della Confederazione, il termine decorre dal giorno in cui l'autorità federale competente ha ricevuto il testo integrale della decisione impugnata.202 6 Le parti devono poter consultare gli atti prima di presentare la motivazione del ricorso.

7

Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della decisione, a meno che la Corte di cassazione od il suo presidente lo ordini.

197 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

198 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

199 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

200 Abrogato dal n. II 3 della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2719; FF 1999 8431 8512).

201 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

202 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

Procedura penale federale 58

312.0


Art. 273

1 La motivazione del ricorso deve essere sottoscritta e presentata in un numero sufficiente di esemplari per il tribunale e per ogni controparte, ma in ogni caso in due esemplari; essa deve designare la decisione impugnata e contenere inoltre:

a. l'indicazione dei punti della decisione che sono impugnati e le conclusioni; b. la giustificazione delle conclusioni. Deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto nè addurre fatti nuovi nè proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi nè prevalersi della violazione del diritto cantonale.

2

L'atto di motivazione che non è conforme a queste regole, può essere rimandato e la parte diffidata a modificarlo entro un breve termine con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso. È applicabile l'articolo 30 capoversi 2 e 3 della legge federale 16 dicembre 1943 sulla organizzazione giudiziaria203.


Art. 274

204 1 La Corte di cassazione comunica il ricorso all'istanza inferiore e le assegna un termine per depositare gli atti e le sue eventuali osservazioni.

2

Le decisioni impugnabili con ricorso per cassazione devono essere motivate per scritto alle parti.

3

Se il diritto cantonale lo prevede, l'autorità può notificare la sua decisione senza motivarla. In questo caso, le parti possono esigere, entro 30 giorni dalla notifica, il testo integrale della decisione.


Art. 275

1 Quando contro la decisione impugnata è pendente davanti all'autorità cantonale competente un ricorso per cassazione fondato sulla violazione del diritto cantonale o una domanda di revisione, la Corte di cassazione soprassiede alla sentenza fino a che l'autorità cantonale abbia pronunciato. Intanto resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento cantonale alla Corte di cassazione.

2

La Corte di cassazione può parimente soprassiedere alla sua sentenza quando è in corso una procedura penale che prepara una domanda di revisione.

3

L'autorità cantonale adita comunica immediatamente alla Corte di cassazione in qual senso ha deciso. Se essa ha respinto la domanda di revisione, deve trasmetterle la sua decisione con i nuovi atti.

4

Sui risultati della procedura di revisione, può essere ordinato un ulteriore scambio di atti. La Corte di cassazione deve tenerne conto nella sua sentenza.

203 RS 173.110 204 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

Organizzazione giudiziaria in materia penale 59

312.0

5

Di regola, la Corte di cassazione soprassiede parimente alla sentenza sul ricorso per cassazione fino a decisione di un ricorso di diritto pubblico.

bis 205 È fatta salva la procedura semplificata secondo l'articolo 36a della legge federale 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria206.


Art. 276

1 Se ordina uno scambio di scritti, la Corte di cassazione comunica l'atto di ricorso agli interessati e assegna loro un termine per presentare le osservazioni scritte.207 2 In via eccezionale, può essere consentito uno scambio ulteriore di scritti oppure un dibattimento.

3

Ha luogo un dibattimento sul ricorso in cassazione per ciò che concerne le conclusioni civili, quando il valore ancora litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiunge 15 000 franchi almeno.208 4

Le parti sono libere di presentarsi al dibattimento o di mandare al tribunale una memoria.


Art. 277

Quando la decisione impugnata è così difettosamente redatta che è impossibile
riconoscere in quale modo sia stata applicata la legge, la Corte di cassazione l'annulla senza comunicare l'atto di motivazione agli interessati e rinvia la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio.

bis 1 La Corte di cassazione non può andar oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente.

È vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale. Essa rettifica d'ufficio gli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista.

2

La Corte di cassazione non è vincolata dai motivi fatti valere dalle parti.

ter 1 Se la Corte di cassazione dichiara fondato il ricorso per quanto concerne l'azione penale, essa annulla la decisione impugnata e rinvia la causa all'autorità cantonale perché decida di nuovo.

205 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

206 RS 173.110 207 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

208 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 921 926).

Procedura penale federale 60

312.0

2

L'autorità cantonale deve porre a fondamento della sua decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione.

quater 1 Sulle conclusioni civili la Corte di cassazione statuisce essa medesima o rinvia la causa all'autorità cantonale perché decida di nuovo.

2

Nel caso previsto dall'articolo 271 capoverso 2, la Corte di cassazione non esamina il ricorso riguardo alle conclusioni civili se non in quanto dichiari il ricorso fondato riguardo all'azione penale e ciò possa avere importanza anche per il giudizio delle conclusioni civili; essa rinvia le conclusioni civili con l'azione penale all'autorità cantonale perché decida di nuovo.


Art. 278

1 Le spese sono a carico della parte soccombente. Esse sono determinate giusta l'articolo 245. La Corte di cassazione, quando decide sulle conclusioni civili nel ricorso per cassazione, applica le tasse concernenti il ricorso per riforma in materia civile.209 2 Se sono soccombenti, l'accusatore pubblico e il procuratore generale della Confederazione sono dispensati dal pagamento delle spese.210 3

Alla parte vincente può essere assegnata un'indennità a carico della cassa del Tribunale federale. L'accusatore pubblico del Cantone e il procuratore generale della Confederazione non hanno diritto ad indennità. La parte soccombente può essere condannata a rimborsare le spese alla cassa del Tribunale federale. L'accusatore pubblico del Cantone e il procuratore generale della Confederazione non sono in nessun caso tenuti a rimborsare le spese.211

bis 212 La revisione e l'interpretazione di sentenze della Corte di cassazione sono disciplinate dagli articoli 136-145 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria213.

209 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 921 926).

210 Introdotto dal n. III della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 921 926).

211 Primitivo cpv. 2. Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

212 Introdotto dal n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).

213 RS 173.110

Organizzazione giudiziaria in materia penale 61

312.0

Parte quarta: Contestazioni sulla competenza e sull'assistenza giudiziaria nazionale214

Art. 279

215 1 In caso di contestazioni sulla competenza tra la Confederazione e un Cantone o tra Cantoni, l'autorità di perseguimento penale adita per prima sottopone la questione alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

2

La decisione inerente alla giurisdizione della Confederazione o di un Cantone pronunciata dall'autorità cantonale di perseguimento penale o dal procuratore generale della Confederazione può essere impugnata dinanzi alla Corte dei reclami penali; quest'ultima può essere adita anche in caso di ritardo nella pronuncia di una siffatta decisione. Gli articoli 214-219 si applicano per analogia.

3

In caso di contestazioni sull'assistenza giudiziaria nazionale, le autorità federali e cantonali interessate possono adire la Corte dei reclami penali.


Art. 280

a 320216 Parte quinta:217 ...

Art. 321

a 326 Parte sesta: Riabilitazione. Sospensione della pena I. Della riabilitazione

Art. 327

-330218

Art. 331

1 Se la sentenza è stata pronunciata dalla Corte penale, la domanda di riabilitazione deve essere presentata a tale Corte.219 2 Il presidente della Corte penale assume le informazioni necessarie.

3

Egli sottopone, per preavviso, la domanda e gli atti al procuratore generale.

214 Abrogata dal n. 2 dell'all. al DPA (RS 313.0). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

215 Abrogato dal n. 2 dell'all. al DPA (RS 313.0). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

216 Abrogati dal n. 2 dell'all. al DPA (RS 313.0).

217 Abrogata dal n. 2 dell'all. al DPA (RS 313.0).

218 Abrogati(o) dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

219 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

Procedura penale federale 62

312.0


Art. 332

Se la Corte penale pronuncia la riabilitazione, la sua decisione viene comunicata al
governo del Cantone di domicilio del riabilitato, nonché al riabilitato stesso.


Art. 333

1 A domanda del riabilitato, la decisione della Corte penale è pubblicata nel Foglio federale ed in altri giornali.

2

Le spese della procedura di riabilitazione sono sopportate dal richiedente. Possono essere condonate, se questi provi il suo stato di povertà.


Art. 334

Se la sentenza è stata pronunciata dal tribunale di un Cantone, l'autorità cantonale
competente decide circa la domanda di riabilitazione in conformità delle disposizioni della presente legge.

II. Della sospensione della pena

Art. 335

a 338220

Art. 339


221



Art. 340

Se il tribunale deve applicare simultaneamente la legge penale della Confederazione
e quella di un Cantone, la sospensione dell'esecuzione della pena deve essere regolata dalle disposizioni della legge applicabile al reato più grave.


Art. 341

1 Nelle cause giudicate dalla Corte penale, la revoca è pronunciata, a richiesta del procuratore generale e dopo aver sentito il condannato, da tale Corte.222 2 I Cantoni designano le autorità competenti e regolano la procedura per la revoca nelle cause di diritto penale federale giudicate dalle loro autorità.

220 Abrogati(o) dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).

221 Abrogato dal n. 2 dell'all. al DPA (RS 313.0).

222 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

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312.0

Parte settima: Disposizioni finali

Art. 342

1 A contare dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie emanate dalla Confederazione e dai Cantoni.

2

Sono particolarmente abrogati: 1. la legge federale del 30 giugno 1849223 sul modo di procedere nei casi di contravvenzione alle leggi fiscali e di polizia della Confederazione; 2. la legge federale del 27 agosto 1851224 sulla procedura penale federale; 3. gli articoli 73 e 76 del Codice penale federale del 4 febbraio 1853225; 4. l'articolo 10 e il capitolo III (art. 105 a 174), nonché l'articolo 220 numero 2 della legge del 22 marzo 1893226 sull'organizzazione giudiziaria federale.


Art. 343

Con l'attuazione del Codice penale svizzero227, le disposizioni della presente legge
relative alla confisca (art. 71 e 72), alla competenza locale (art. 260 a 263), alla riabilitazione (art. 327 a 330) ed alla sospensione dell'esecuzione della pena (art. 335 a 338) saranno sostituite dalle corrispondenti disposizioni di esso Codice.


Art. 344

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entrerà in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1935228 223 [RU I 88, 28 127 art. 227 cpv. 2] 224 [RU II 734] 225 [RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6. RU 54 799 art. 398 cpv. 2 lett. a]

226 [RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv. 2, 44 749; CS 1 148 art. 16 lett. c e in fine, disp. fin. mod. 20 giu. 1947. CS 3 499 art. 169] 227 RS 311.0

228 DCF del 2 ott. 1934 (RU 50 842).

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