1
Legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (Stato 1° gennaio 2009) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 1929, decreta: Parte prima: Organizzazione giudiziaria federale in materia penale I. Dell'ordinamento dei tribunali penali
Art. 1
3 1 La giustizia penale della Confederazione è esercitata dalle autorità penali federali seguenti:
1.4 il Tribunale penale federale, composto della Corte penale e della Corte dei reclami penali, le cui competenze sono definite nella legge del 4 ottobre 20025 sul Tribunale penale federale; 2.6 il Tribunale federale, come autorità di ricorso secondo la legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale federale; 3. a 4.8
RU 50 769 e CS 3 286 1
[CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo DF dell'8 ott. 1999 sulla riforma giudiziaria [FF 1999 7454]: art. 123, 188 e 189) della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2
Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).
3
Nuovo testo giusta l'art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 [CS 3 499].
4
Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
5 RS
173.71
6
Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).
7 RS
173.110
8
Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).
312.0
Procedura penale federale 2
312.0
5. …9 6. …10 2
È fatta salva la giurisdizione penale delle autorità cantonali incaricate da una legge federale o da una decisione del procuratore generale della Confederazione di giudicare le cause di diritto penale federale, come pure la giurisdizione penale dell'Amministrazione federale secondo la legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.12
Art. 2
13
Art. 3
a 414
Art. 5
15
Art. 6
16
II. Della competenza dei tribunali penali17
Art. 7
a 818
Art. 9
19
Art. 10
a 1120 9
Abrogato dal n. 10 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).
10 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).
11 RS
313.0
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
13
Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).
14 Abrogati dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).
15
Abrogato dall'art. 88 n. 4 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici (RS 161.1).
16 Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).
17
Per la competenza dei tribunali penali vedi anche gli art. 340 a 344 CP (RS 311.0).
18 Abrogati dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).
19
Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).
20 Abrogati dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 3
312.0
Art. 12
21 La Corte di cassazione giudica, col concorso di cinque giudici, i ricorsi per cassazione contro le sentenze di tribunali penali cantonali, le decisioni penali di autorità amministrative cantonali, le dichiarazioni di non doversi procedere delle autorità cantonali di rinvio in materia penale e le decisioni della Corte penale del Tribunale penale federale. Rimane salvo l'articolo 275bis.
III.22 …
Art. 13
IV. Del procuratore generale della Confederazione
Art. 14
1 Il Ministero pubblico della Confederazione è sottoposto amministrativamente alla vigilanza del Consiglio federale.23 2 Egli presenta le sue richieste e conclusioni secondo il proprio convincimento.
Art. 15
Il procuratore generale dirige le indagini della polizia giudiziaria. Sostiene l'accusa
davanti ai tribunali della Confederazione. Può intervenire davanti ai tribunali cantonali nelle cause penali istruite secondo la legge federale del 22 marzo 197424 sul diritto penale amministrativo.25
Art. 16
1 Il procuratore generale può farsi rappresentare dai sostituti.26 È autorizzato a farsi rappresentare da incaricati speciali davanti ai tribunali della Confederazione e dei Cantoni nei procedimenti giusta la legge federale del 22 marzo 197427 sul diritto penale amministrativo.28 21
Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
22 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).
23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
24
RS 313.0
25
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
27
RS 313.0
28
Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).
Procedura penale federale 4
312.0
2
Per ciascuna regione linguistica il Consiglio federale designa uno o più rappresentanti del procuratore generale; quest'ultimo può incaricarli di sostenere l'accusa nel dibattimento o già nell'istruzione preparatoria.29 La durata delle sue funzioni è di quattro anni.30 3
Il Consiglio federale può designare, per casi speciali, altri rappresentanti del Ministero pubblico.
4
Il procuratore generale e i suoi sostituti e rappresentanti adempiono i compiti indipendentemente da istruzioni dell'autorità di nomina. Nella loro attività, anche gli incaricati speciali nonché i rappresentanti di cui ai capoversi 2 e 3 non sono vincolati a istruzioni del procuratore generale.31
V. Della polizia giudiziaria
Art. 17
32 1 La polizia giudiziaria è diretta dal procuratore generale e sottostà all'alta vigilanza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale33.34 2 Essa è esercitata:
dai ministeri pubblici dei Cantoni; dai funzionari ed impiegati di polizia della Confederazione e dei Cantoni; dagli altri funzionari ed impiegati della Confederazione e dei Cantoni, nei limiti delle loro attribuzioni.
3
Di regola, la polizia giudiziaria della Confederazione opera di concerto con le autorità di polizia competenti dei Cantoni. In ogni singolo caso dà loro notizia delle sue indagini non appena lo scopo e lo stadio dell'inchiesta lo consentano.35 4
Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie loro occasionate dall'attività che i loro organi svolgono in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione.36 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
30
Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).
31 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
32
Nuovo testo giusta l'art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 [CS 3 499].
33 Nuova espr. giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
36 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6087 6088; FF 2006 3877). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.
Organizzazione giudiziaria in materia penale 5
312.0
5
Il Cantone restituisce alla Confederazione le indennità percepite nella misura in cui le spese straordinarie siano coperte dal pagamento delle spese processuali o da una confisca.37 6 Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza: a. le categorie di spese straordinarie che possono essere computate; b. l'ammontare delle indennità; può prevedere importi forfettari per i costi del personale.38
7
Nei limiti fissati dall'ordinanza del Consiglio federale, il procuratore generale della Confederazione può convenire con i Cantoni interessati i particolari relativi alla fornitura di prestazioni, alle spese computabili e al loro indennizzo.39 VI. Della delegazione di giurisdizione
Art. 18
40 1 Il procuratore generale della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale sottoposta alla giurisdizione federale conformemente all'articolo 340 numeri 1 e 3 del Codice penale41 (CP).
2
Il procuratore generale può ordinare che una causa di diritto penale federale che sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale sia delegata all'autorità federale o alle autorità cantonali.
3
Dopo la chiusura dell'istruzione preparatoria, il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi del capoverso 1 può essere delegato, in via eccezionale, alle autorità cantonali. …42 4 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide sulle contestazioni tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali sorte nell'applicazione dei capoversi 1-3.
37 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6087 6088; FF 2006 3877).
38 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6087 6088; FF 2006 3877).
39 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6087 6088; FF 2006 3877).
40 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2000 2725, 2001 3315; FF 1999 4611).
41 RS
311.0
42 Per. abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).
Procedura penale federale 6
312.0
bis 43 1 Nei casi semplici, il procuratore generale può delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi degli articoli 340 numero 2 e 340bis del CP44.
2
L'articolo 18 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.
Parte seconda: Procedura penale federale Capo primo: Disposizioni generali I. Dell'attribuzione di competenza
Art. 19
a 2145
Art. 22
La giurisdizione che giudica l'autore principale è pure competente a giudicare i
compartecipi al reato.
II. Della sede e della pubblicità dei dibattimenti
Art. 23
Il presidente della Corte penale46 designa il luogo del dibattimento.
Art. 24
47 1 I dibattimenti davanti ai tribunali penali della Confederazione sono pubblici.
2
Il tribunale può ordinare che il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ovvero se ciò è richiesto dall'interesse di una parte o di altra persona che ha partecipato alla causa.
3
Le deliberazioni e le votazioni non sono pubbliche.
43 Introdotto dal n. II della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2725, 2001 3315; FF 1999 4611).
Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
44 RS
311.0
45
Abrogati(o) dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).
46 Nuova espr. giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
47
Nuovo testo giusta l'art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 [CS 3 499].
Organizzazione giudiziaria in materia penale 7
312.0
III. Delle attribuzioni disciplinari e della polizia delle udienze
Art. 25
1 Chiunque, essendo chiamato a cooperare, non importa in che qualità, ad un procedimento penale federale, viola i suoi doveri legali o tiene un contegno sconveniente, può essere condannato dal tribunale o dal giudice istruttore a una multa disciplinare fino a trecento franchi o all'arresto fino a ventiquattro ore. La pena dell'arresto può essere fatta eseguire immediatamente.
2
Inoltre, i testimoni ed i periti che, citati, omettono di comparire senza sufficiente giustificazione, possono essere tradotti davanti al giudice; i periti che non adempiono il loro ufficio o non lo adempiono in tempo utile possono essere sostituiti.
3
Oltre a ciò, i contravventori possono essere condannati a pagare tutte le spese cagionate dalla loro mancanza.
4
Rimane salva l'azione penale.
Art. 26
1 Il presidente mantiene la tranquillità e l'ordine durante l'udienza. Può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano alle sue ingiunzioni e, dato il caso, farle immediatamente arrestare fino a ventiquattro ore. Può parimente ordinare di procedere temporaneamente a porte chiuse quando ciò sia necessario per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine.
2
Tanto le parti, i loro rappresentanti e patrocinatori quanto i testimoni e i periti sono posti sotto la salvaguardia del presidente.
3
Il giudice istruttore ha le stesse attribuzioni che il presidente.
IV. Dell'assistenza giudiziaria48
Art. 27
49 1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni assistono nell'adempimento dei loro compiti le autorità incaricate di perseguire e di giudicare le cause di diritto penale federale; devono in particolare dare loro le informazioni necessarie e permettere loro di consultare gli atti ufficiali che possono essere rilevanti ai fini del perseguimento penale.
48
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).
49
Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).
Procedura penale federale 8
312.0
2
L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata, limitata o vincolata ad oneri, se: a. lo esigono interessi pubblici importanti o interessi manifestamente degni di protezione di una persona interessata, o b. vi si oppone il segreto professionale (art. 77).
3
L'accesso automatizzato diretto a dati personali contenuti in sistemi informatizzati può essere autorizzato soltanto se una specifica base legale lo consente.
4
Le organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico sono, nei limiti di tali compiti, obbligate a prestare assistenza alla stessa stregua delle autorità.
5
Sulle contestazioni tra autorità amministrative federali decide il Dipartimento preposto o il Consiglio federale; sulle contestazioni tra Confederazione e Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
6
In materia di assistenza giudiziaria, sono del resto applicabili gli articoli 352-358 del CP50.51
bis 52 1 I Cantoni sono tenuti a cooperare gratuitamente all'esercizio della giustizia penale da parte della Confederazione. La cassa del tribunale rimborsa però le spese necessarie per i periti e i testimoni e per l'allestimento delle aule d'udienza o d'istruzione, come pure le spese di mantenimento delle persone detenute in carcere preventivo.
2
…53
Art. 28
1 Il Cantone nel quale la Corte penale54 è chiamata a sedere mette a sua disposizione locali adatti. Esso è pure tenuto a preparare le stanze nelle quali il giudice istruttore federale possa sbrigare le sue incombenze.55 2 Guardie, scorte e carcerieri sono forniti, a richiesta del presidente della giurisdizione federale o del giudice istruttore federale, dall'autorità del Cantone dove si svolge il procedimento federale.
50 RS
311.0
51 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
52
Originario art. 27
53
Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).
54 Nuova espr. giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
55 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 9
312.0
Art. 29
1 Gli individui arrestati sono rinchiusi nelle carceri giudiziarie cantonali.
2
Per il trattamento e la sorveglianza di essi, il carceriere deve uniformarsi agli ordini del presidente della giurisdizione federale o del giudice istruttore federale.
IV.bis 56 Del trattamento di dati personali
bis 1 I dati personali possono essere trattati soltanto in quanto essi siano necessari ai fini del perseguimento o del giudizio.
2
I dati personali sono raccolti anche presso la persona interessata o in modo per questa riconoscibile, eccetto che l'istruzione ne sia compromessa o ne risulti un dispendio eccessivo di lavoro.
3
Se dati personali sono raccolti in modo non riconoscibile per la persona interessata, questa deve esserne successivamente informata, eccetto che vi si oppongano interessi rilevanti ai fini del perseguimento penale o ne risulti un dispendio eccessivo di lavoro.
4
I dati personali possono essere utilizzati nel quadro di un altro procedimento qualora esistano elementi concreti per presumere che essi potrebbero apportare chiarimenti.
5
I dati personali inesatti sono rettificati immediatamente dagli organi competenti al più tardi alla chiusura delle indagini preliminari o dell'istruzione preparatoria. Le autorità, alle quali sono stati comunicati dati inesatti o contestati, devono essere informate immediatamente della rettifica o della menzione circa la contestazione (art. 102bis cpv. 3 e 4).
6
Per i dati che non sono più necessari, si applica l'articolo 21 della legge federale del 19 giugno 199257 sulla protezione dei dati.
V. Delle citazioni e dei processi verbali
Art. 30
La citazione è firmata dall'autorità che la emette. Essa indica:
la persona citata, designata nel modo più esatto che sia possibile mediante il suo nome, la sua professione ed il suo domicilio; il giorno e l'ora nonché il luogo della comparizione; la qualità in cui la persona citata deve comparire (imputato, testimonio o perito); 56
Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).
57
RS 235.1
Procedura penale federale 10
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la data in cui l'atto è stato steso; le conseguenze della mancata comparizione.
Art. 31
1 Di regola, la citazione è intimata per mezzo della Posta svizzera nella forma prescritta per la consegna di atti giudiziari. Essa può anche essere intimata per mezzo di un usciere o della polizia, specialmente quando la persona citata non possa essere raggiunta dalla Posta svizzera.58 2
Il latore consegna alla persona citata una copia della citazione e ne attesta l'avvenuta intimazione sul duplicato.
3
In assenza della persona citata, la citazione è consegnata, in busta chiusa, ad una persona della stessa abitazione.
4
Queste disposizioni si applicano parimente alle altre notificazioni giudiziarie.
Art. 32
Quando la persona citata non ha domicilio conosciuto in Isvizzera o se per altra
ragione la citazione non può essere intimata, questa vien pubblicata nel Foglio federale e, se l'autorità che la emana lo ritiene opportuno, nel Foglio ufficiale cantonale o in altri giornali.
Art. 33
1 Il processo verbale è steso seduta stante. Esso indica il luogo, il giorno e l'ora dell'operazione, i nomi delle persone che vi hanno preso parte, le richieste delle parti, le decisioni e le ordinanze emanate; contiene anche una relazione dell'operazione e delle formalità legali compiute.
2
Il processo verbale è firmato dal giudice o funzionario che dirige l'operazione e dal segretario.
VI. Delle parti e della difesa
Art. 34
Sono parti, a norma della presente legge: l'imputato, il procuratore generale e ogni
persona lesa che si costituisca parte civile.
58 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 11
312.0
Art. 35
1 L'imputato ha, in qualunque stadio della causa, il diritto di provvedersi un difensore. Il procuratore generale e il giudice lo rendono attento su siffatto diritto all'inizio del primo interrogatorio.59 2
Il presidente del tribunale può, in via eccezionale, permettere che un imputato sia assistito al dibattimento da due difensori.
3
Sono ammessi come difensori gli avvocati che esercitano la loro professione in un Cantone ed i professori di diritto delle università svizzere.
4
In via eccezionale, il tribunale può permettere ad avvocati stranieri di assistere un imputato al dibattimento, ove vi sia reciprocità.
5
Ove la legge non disponga altrimenti, i diritti dell'imputato possono essere esercitati tanto da lui personalmente quanto dal suo difensore, a condizione che l'imputato non vi si opponga esplicitamente.
Art. 36
1 Quando un imputato sia incarcerato o non possa difendersi da sé per la sua giovinezza od inesperienza oppure per altre ragioni, il giudice gli designa un difensore, tenendo conto, per quanto possibile, de' suoi desideri, a meno che l'imputato stesso non ne scelga uno.
2
È pure designato un difensore d'ufficio all'imputato che per indigenza non è in grado di provvedere alla propria difesa.
3
La difesa di più imputati può essere affidata ad una sola persona, in quanto ciò sia compatibile con la missione della difesa.
4
…60
Art. 37
1 Durante l'istruzione preparatoria, il difensore d'ufficio è nominato dal giudice istruttore; durante la procedura delle indagini, dal procuratore generale.61 2 Egli conserva generalmente il proprio incarico per il seguito del procedimento. In via eccezionale, il presidente del tribunale può designare un altro difensore d'ufficio, se ragioni particolari lo giustifichino.
59 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
60 Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).
61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
Procedura penale federale 12
312.0
Art. 38
62 1 L'indennità al difensore d'ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba procedere, dal procuratore generale.
2
Se l'imputato è indigente (art. 36 cpv. 2), i costi dell'indennità al difensore d'ufficio sono a carico della cassa federale.
VII. Dell'interrogatorio dell'imputato Art. 39
L'imputato è citato in iscritto per l'interrogatorio, sotto comminatoria della comparizione forzata in caso di inobbedienza ad una citazione regolare.
Art. 40
1 Il giudice stabilisce, nel primo interrogatorio, le generalità e altre circostanze personali dell'imputato e, all'occorrenza, ordina le indagini necessarie.
2
Il giudice indica all'imputato il fatto che gli è attribuito. Lo invita a spiegarsi sull'imputazione e ad enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. Pone domande atte a completare, chiarire o rettificare l'esposizione e ad eliminare le contraddizioni.
Art. 41
1 È vietata al giudice ogni coercizione, minaccia, promessa, indicazione inveritiera o domanda capziosa. Di mezzi siffatti non può particolarmente valersi per indurre l'imputato a fare delle confessioni.
2
Se l'imputato rifiuta di rispondere, si procede oltre nell'istruzione.
Art. 42
Se l'imputato confessa il fatto, il giudice lo invita a spiegarne minutamente le circostanze ed a dire i suoi moventi.
Art. 43
1 Il processo verbale deve enunciare le circostanze della causa secondo il racconto dell'imputato, i fatti ammessi da quest'ultimo, quelli che egli contesta e quelli che afferma. Esso deve pure indicare le prove dell'imputato.
2
Le dichiarazioni dell'imputato vi sono inserite in persona prima. Le interrogazioni non vi sono trascritte se non in quanto possano giovare alla chiarezza del verbale stesso.
62 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 13
312.0
VIII. Del carcere preventivo
Art. 44
L'imputato può essere incarcerato solo quando esistano gravi indizi di colpevolezza
a suo carico e ricorra inoltre una delle condizioni seguenti: 1. se esiste presunzione della sua imminente fuga; la fuga è segnatamente presunta come imminente quando all'imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Isvizzera;
2. se determinate circostanze fanno presumere ch'egli voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruttoria.
Art. 45
Sono competenti ad emettere l'ordine di arresto: 1.63 prima dell'istruzione preparatoria, il procuratore generale e le autorità competenti in virtù del diritto cantonale; essi devono conformarsi alle prescrizioni della presente legge;
2. durante l'istruzione preparatoria, il giudice istruttore; 3. nel seguito del procedimento, il tribunale adito o il suo presidente.
Art. 46
1 L'ordine d'arresto dev'essere dato in iscritto.
2
Esso designa esattamente l'imputato ed indica il fatto che gli si attribuisce, le disposizioni penali applicabili, nonché il motivo dell'arresto.
3
Esso viene intimato all'imputato al momento dell'arresto o immediatamente dopo.
4
Il processo verbale enuncia i fatti sui quali si fonda l'ordine di arresto.
Art. 47
64 1 L'imputato arrestato è tradotto senza indugio dinanzi all'autorità che ha emesso l'ordine di arresto; dev'essere interrogato sui fatti entro le 24 ore dopo l'arresto.
2
Qualora persistesse un motivo dell'arresto, il procuratore generale ordina senza indugio la comparizione dell'imputato dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale competente per statuire sull'arresto, oppure dinanzi al giudice istruttore federale e presenta domanda di conferma dell'arresto. Se l'ordine di arresto è stato emesso dal giudice istruttore federale, quest'ultimo procede conformemente al capoverso 3.
63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
Procedura penale federale 14
312.0
3
Dopo la comparizione, l'autorità giudiziaria interroga senza indugio l'imputato.
Offre a quest'ultimo l'opportunità di confutare il sospetto nei suoi confronti e i motivi dell'arresto. Se l'imputato non è ancora assistito da un difensore e risulta indigente, l'autorità giudiziaria decide, su richiesta, circa la designazione di un difensore d'ufficio nella procedura di arresto.
4
L'autorità giudiziaria decide entro 48 ore dalla comparizione circa il proseguimento o la fine del carcere preventivo. Essa comunica per scritto la decisione agli interessati e ne indica sommariamente i motivi, anche se la decisione è già stata notificata verbalmente.
5
L'imputato arrestato è senza indugio reso attento al diritto di designare un difensore (art. 35 segg.), di domandare in ogni tempo di essere messo in libertà (art. 52) e, a condizione che non vi si oppongano gli interessi irrinunciabili dell'indagine, di avvertire la famiglia o altre persone di riferimento.
Art. 48
1 L'arrestato è separato dai detenuti per condanna. È sottoposto a quelle sole restrizioni della sua libertà che si riconoscono necessarie ad assicurare lo scopo dell'arresto e a mantenere la disciplina nelle carceri.
2
Ha diritto di farsi somministrare il vitto a proprie spese.
Art. 49
Il giudice provvede a che la carcerazione sia regolarmente eseguita. L'autorità cantonale competente vigila pure a che le norme sulla carcerazione siano osservate.
Art. 50
L'imputato dev'essere messo in libertà non appena siano cessati i motivi che hanno
determinato l'arresto. Gli si può far obbligo d'impegnarsi per iscritto di ottemperare a ogni citazione che gli fosse notificata nel luogo da lui designato.
Art. 51
1 La Corte dei reclami penali65 deve essere informata di ogni arresto o di ogni rilascio in libertà ordinato nel corso dell'istruzione preparatoria.
2
Se intende mantenere oltre 14 giorni il carcere preventivo ordinato in applicazione dell'articolo 44 numero 2, il giudice istruttore, prima della scadenza di questo termine, deve presentare alla Corte dei reclami penali la richiesta di proroga dell'arresto.66 65 Nuova espr. giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
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312.0
3
Le presenti disposizioni si applicano anche nella procedura delle indagini per ogni carcere preventivo ordinato esclusivamente a causa di pericolo di collusione (art. 44 n. 2).67
Art. 52
1 L'imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà.
2
Se il giudice istruttore o il procuratore generale respinge la domanda, l'imputato ha il diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali.68 69
Art. 53
L'imputato in arresto o in procinto d'essere incarcerato per sospetto di fuga può
essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente o a scontare la sua pena.
Art. 54
1 La cauzione consiste nel deposito di danaro o di oggetti di valore presso la cassa del Tribunale federale o in una fideiussione.
2
Il giudice determina l'importo e la natura della cauzione, tenendo conto della gravità dell'imputazione e delle condizioni economiche dell'imputato. La cauzione mediante fideiussione dev'essere approvata dalla Corte dei reclami penali.
Art. 55
Nonostante la prestata cauzione, l'imputato è ricondotto in carcere se fa preparativi
di fuga, se citato non compare senza sufficiente giustificazione, oppure se nuove circostanze rendono necessario il suo arresto. In questo caso la cauzione è svincolata.
Art. 56
Il fideiussore rimane liberato se ha dato notizia al giudice di un tentativo di fuga
dell'imputato in tempo utile per renderne ancora possibile l'arresto.
Art. 57
La cauzione è svincolata se viene a cessare il motivo della carcerazione, se
l'istruttoria è chiusa con la dichiarazione di non doversi procedere, se l'imputato è assolto o se si presenta per scontare la pena.
67 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
68
Per. 2 abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1992 (RU 1993 1993; FF 1990 III 1001).
69
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
Procedura penale federale 16
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Art. 58
La cauzione diventa esigibile allorché l'imputato si sottrae al procedimento penale o
all'espiazione della condanna a pena privativa della libertà dandosi alla fuga o tenendosi nascosto.
Art. 59
La decisione circa lo svincolo o l'esigibilità della cauzione spetta all'autorità presso
cui pende la causa o che ne sia stata investita da ultimo.
Art. 60
La cauzione riscossa è destinata innanzitutto a pagare le spese, poi a risarcire i danni
e infine a pagare la multa. L'eccedenza è devoluta alla cassa del Tribunale federale, ma viene restituita immediatamente al condannato se si presenta prima dello spirare del termine di prescrizione.
Art. 61
1 A richiesta, il giudice ha diritto di concedere all'imputato assente dal paese un salvacondotto. La concessione può essere subordinata a determinate condizioni.
2
Il salvacondotto cessa d'esser valido allorché l'imputato è condannato ad una pena privativa della libertà o le condizioni della concessione non sono più adempite.
Art. 62
1 Gli agenti della polizia giudiziaria hanno il diritto di fermare provvisoriamente il presunto colpevole se vi sia pericolo nel ritardo.
2
Il fermato è condotto senza indugio da un giudice o funzionario competente ad emettere un ordine d'arresto. Questi interroga immediatamente il presunto colpevole e decide se debba essere incarcerato o messo in libertà.
Art. 63
1 Ha parimente il diritto di fermare un presunto colpevole ogni persona che sia richiesta dagli agenti della polizia giudiziaria di prestar loro aiuto in caso di resistenza. Lo stesso diritto spetta a chi è testimonio d'un crimine o delitto ovvero sopraggiunge immediatamente dopo la sua perpetrazione.
2
L'autore fermato dev'essere immediatamente consegnato alla polizia.
Art. 64
Se non è possibile eseguire l'ordine d'arresto, si ordinerà la ricerca dell'imputato.
L'ordine d'arresto può essere pubblicato. Nella pubblicazione si dovrà designare l'imputato nel modo più esatto possibile, e si indicherà pure a chi debba essere condotto.
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IX. Del sequestro, delle perquisizioni, della confisca e della sorveglianza70
Art. 65
1 Gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova devono essere sequestrati e posti in luogo sicuro o contrassegnati. Il loro detentore è tenuto a consegnarli a richiesta dell'autorità competente. Parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca.71 2 Trattandosi di fondi, alle stesse condizioni può essere ordinato un blocco del registro fondiario; il blocco è iscritto nel registro fondiario.72
Art. 66
73 1 Alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del 6 ottobre 200074 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
2
Il giudice istruttore e, prima dell'avvio dell'istruzione preliminare, il procuratore generale possono ordinare l'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg. CP75). Per le condizioni e la procedura si applica per analogia la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
bis a 66quater 76
quinquies 77 70
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).
71 Per. introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
72 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
73
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 780.1).
74 RS
780.1
75 RS
311.0
76
Introdotti dal n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Abrogati dal n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).
77
Introdotto dal n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).
Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).
Procedura penale federale 18
312.0
Art. 67
1 Se è probabile che in un'abitazione o in altri locali si trovi nascosto l'imputato o che vi si possano rintracciare elementi di prova o tracce del reato, il giudice dispone la perquisizione domiciliare. In caso di necessità, l'imputato può essere sottoposto ad una perquisizione personale.
2
Il giudice può affidare la perquisizione ad un funzionario della polizia giudiziaria che sia competente secondo il diritto cantonale.
3
Nei soli casi di pericolo imminente, si potrà procedere ad una perquisizione in tempo di notte.
Art. 68
Alla perquisizione è invitata ad assistere la persona che occupa l'abitazione da perquisire o, in assenza di questa persona, uno de'suoi congiunti o un abitante della casa o un vicino. Vi può inoltre essere chiamato un membro di un'autorità comunale o un funzionario del Comune.
Art. 69
1 Se si tratta di perquisizione di carte, si deve aver cura che il segreto di carattere privato venga rispettato nella maggior misura possibile e che il segreto professionale contemplato nell'articolo 77 sia salvaguardato.
2
In particolar modo le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l'istruzione.
3
Se possibile, il detentore delle carte deve essere messo in grado di indicarne il contenuto prima della perquisizione. S'egli si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In questo caso, la decisione sull'ammissibilità di essa spetta alla Corte dei reclami penali fino al dibattimento e al tribunale durante il dibattimento.
Art. 70
Gli oggetti sequestrati o custoditi in luogo sicuro devono venire inventariati esattamente. Copia dell'inventario è consegnata agli interessati. Gli oggetti custoditi in luogo sicuro sono contrassegnati da un sigillo ufficiale od in altro modo.
Art. 71
78 Prima che sia aperta l'istruzione preparatoria, il procuratore generale o gli agenti della polizia giudiziaria che ne hanno la competenza in virtù della legislazione cantonale possono ordinare un sequestro o una perquisizione.
78
Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.01). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 19
312.0
Art. 72
79
Art. 73
1 Quando le investigazioni sono sospese, la competenza per la confisca di oggetti e valori spetta al procuratore generale. Egli comunica all'interessato la decisione per scritto, con indicazione sommaria dei motivi.80 2 La decisione di confisca è impugnabile, entro 10 giorni, con ricorso alla Corte dei reclami penali81
IXbis.82 Della perquisizione, dell'esame medico e delle misure d'identificazione delle persone
bis 83 1 La polizia giudiziaria può perquisire una persona, se: a. sono soddisfatte le premesse di un arresto; b. vi è il sospetto che la persona ha con sé oggetti che devono essere messi al sicuro;
c. è indispensabile per l'accertamento dell'identità; o d. la persona si trova manifestamente in uno stato che le impedisce di intendere e di volere e la perquisizione è indispensabile alla sua protezione.
2
La polizia giudiziaria può perquisire una persona al fine di ricercare armi, utensili pericolosi o materiale esplosivo se, date le circostanze, lo esige la sicurezza degli agenti di polizia o dei terzi.
3
La perquisizione deve essere attuata da una persona dello stesso sesso o da un medico, eccetto che tale misura non possa essere differita.
79
Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).
80
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).
81
Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413).
82
Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).
83
Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).
Procedura penale federale 20
312.0
ter 84 1 Il giudice può ordinare l'esame fisico o psichico dell'imputato, ove sia necessario per:
a. accertare i fatti; o b. rilevare la capacità di discernimento, l'idoneità a partecipare a dibattimenti o a sopportare una detenzione, oppure la necessità di prendere un provvedimento.
2
Nella procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria85, compete al procuratore generale della Confederazione ordinare un esame fisico o psichico.
3
Una persona non imputata può essere esaminata contro il proprio volere soltanto se si tratta di accertare un fatto rilevante che non può essere chiarito altrimenti.
4
L'esame dev'essere attuato da un medico o da un'altra persona qualificata. Violazioni dell'integrità fisica possono avvenire soltanto se è escluso qualsiasi rischio di pregiudizio.
5
In caso di grave indizio di reato, la polizia giudiziaria può ordinare un prelievo di sangue o di urina.
quater 86 La polizia giudiziaria può sottoporre a misure d'identificazione: a. l'imputato, se lo esige l'assunzione delle prove; b. altre persone, onde chiarire l'origine di tracce.
X. Dei testimoni e delle vittime87
Art. 74
Di regola, nessuno può sottrarsi all'obbligo di testimoniare.
84
Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).
85
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].
86
Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).
87
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 [RU 1992 2465].
Organizzazione giudiziaria in materia penale 21
312.0
Art. 75
88 Possono rifiutare di testimoniare: a.89 il coniuge, anche se divorziato, il partner registrato, anche se l'unione domestica registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con l'imputato;
abis.90 i parenti e gli affini dell'imputato in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate; b. le persone nei confronti delle quali, secondo l'articolo 27bis del Codice penale91, non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali qualora rifiutino di testimoniare.
Art. 76
1 Il giudice deve avvertire il testimonio della facoltà di rifiutare di deporre, facendo menzione dell'avvertimento nel processo verbale.
2
Se il testimonio si è dichiarato nondimeno disposto a deporre, ha facoltà di revocare questa dichiarazione nel corso del suo interrogatorio. Le deposizioni fatte restano.
Art. 77
Non possono essere obbligati a deporre su segreti loro confidati nell'esercizio del
proprio ministero o della propria professione: gli ecclesiastici, gli avvocati, i notai, i medici, i farmacisti, le levatrici, e i loro ausiliari.
Art. 78
Nessun funzionario può, senza il consenso dell'autorità da cui dipende, essere interrogato come testimonio intorno ad un segreto d'ufficio o essere obbligato a produrre documenti ufficiali. Sono del resto applicabili a questo proposito le disposizioni del diritto amministrativo federale e cantonale.
Art. 79
Il testimonio può rifiutare di deporre su domande la cui risposta potrebbe esporre lui
stesso od uno dei suoi prossimi congiunti, nel senso dell'articolo 75, a procedimento penale o a grave disonore. Il giudice deve astenersi dal porre scientemente domande siffatte.
88 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 giu. 2000 concernente l'adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 118 120; FF 1999 6784).
89 Nuovo testo giusta il n. 19 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).
90 Introdotta dal n. 19 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).
91 RS
311.0. Ora: secondo art. 28a.
Procedura penale federale 22
312.0
Art. 80
Di regola, i testimoni sono citati mediante un atto scritto. Devono essere avvertiti
delle conseguenze legali della mancata comparizione.
Art. 81
Ciascun testimonio dev'essere sentito fuori della presenza degli altri. Può essere
messo a confronto con altri testimoni o con l'imputato.
Art. 82
Il giudice avverte il testimonio dell'obbligo di dire la verità in tutta coscienza e di
nulla dissimulare; gli rammenta le conseguenze del rifiuto di testimoniare e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza; lo avverte inoltre che può essere costretto a confermare la sua dichiarazione con giuramento o affermazione solenne.
Art. 83
1 Ove il giudice constati che una delle norme degli articoli 76 o 82 non è stata ottemperata, egli deve riparare l'omissione e domandare al testimonio se vuol rifiutare o modificare la sua deposizione. Se non è possibile riparare l'omissione o se il testimonio rifiuta o modifica la sua deposizione, la testimonianza primitiva dev'essere considerata come nulla.
2
Deve pure essere considerata come nulla la deposizione richiesta al testimonio in violazione dell'articolo 77.
Art. 84
1 Il giudice stabilisce le generalità e altre circostanze personali del testimonio e determina particolarmente i suoi vincoli coll'imputato e colla parte lesa, in quanto possano influire sulla sua credibilità.
2
Egli deve constatare se esistono circostanze che danno al testimonio il diritto di rifiutare la sua deposizione.
3
Egli non ha il diritto di domandare al testimonio se sia già stato condannato. Se si afferma che in un caso determinato sia stata pronunciata una pena non radiata dal casellario giudiziario, il giudice può interrogare a questo proposito il testimonio, ove lo reputi indispensabile per valutare la sua credibilità.
Art. 85
1 Il testimonio deve fare oralmente un'esposizione continuata distinguendo esattamente ciò ch'egli sa per averlo constatato personalmente e ciò che egli ha udito da terzi.
2
Se la sua deposizione è incompleta, oscura o contraddittoria, il giudice pone domande particolari.
Organizzazione giudiziaria in materia penale 23
312.0
3
Il giudice non deve fare le sue interrogazioni in modo da influire sulle risposte del testimonio. Gli è proibito di formulare domande capziose.
4
Le deposizioni vengono inserite nel processo verbale nel loro tenore essenziale.
Art. 86
1 Il tribunale, d'ufficio o a domanda di parte, può costringere il testimonio a confermare la sua deposizione con giuramento o, se lo chiede, con affermazione solenne.
2
Per il giuramento la formula che il presidente legge al testimonio è la seguente: «Giuro d'aver detto in tutta coscienza la pura verità e di non aver nulla dissimulato».92 3 Dopo di ciò il testimonio alzando la mano destra pronuncia le parole: «Lo giuro, così come è vero che desidero che Dio mi sia propizio».93 4 Per l'affermazione solenne la formula che il presidente legge al testimonio è la seguente: «Consapevole del mio dovere di dire la verità, affermo che la mia deposizione è sincera e senza reticenze».
5
Dopo di ciò il testimonio tende la mano destra al giudice e pronuncia le parole: «Lo affermo».
Il giuramento e l'affermazione solenne non possono essere imposti: 1. alle persone che sono autorizzate a rifiutare di deporre; 2. alle persone che non hanno compiuto gli anni diciotto; 3. alle persone incapaci di discernimento, nonché a quelle la cui percezione sensitiva o la cui memoria sia molto debole; 4. alle persone che sono state private dei loro diritti politici da una sentenza penale.
Art. 87
Di regola, i testimoni non sono obbligati a confermare con giuramento o affermazione solenne la loro deposizione se non al dibattimento. Possono essere costretti a farlo in precedenza quando sia presumibile che tornerà impossibile o particolarmente difficile procedere al loro interrogatorio durante il dibattimento.
Art. 88
1 Il giudice può far arrestare fino a ventiquattro ore il testimonio che senza motivo legale rifiuta di deporre ovvero di confermare con giuramento o con affermazione solenne la sua deposizione. L'arresto cessa tosto che lo scopo ne sia conseguito.
2
Se il testimonio persiste senza motivo legale nel suo rifiuto di deporre ovvero di confermare con giuramento o affermazione solenne la sua deposizione, il giudice lo 92
Nei testi tedesco e francese i cpv. 2 e 3 costituiscono un solo capoverso.
93
Nei testi tedesco e francese i cpv. 2 e 3 costituiscono un solo capoverso.
Procedura penale federale 24
312.0
punisce con una multa disciplinare fino a trecento franchi o con l'arresto fino a dieci giorni. Il testimonio deve pagare le spese cagionate dal suo rifiuto.
bis 94 La protezione e i diritti della vittima e dei suoi congiunti sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 capoversi 2 e 3, 34, 35 lettere a e d, 36 e 37 capoverso 2 della legge federale del 23 marzo 200795 concernente l'aiuto alle vittime di reati.
ter 96 1 Il procuratore generale può interrogare i testimoni prima dell'apertura dell'istruzione preparatoria.
2
Gli articoli 74-88bis si applicano per analogia.
XI. Delle ispezioni oculari e delle perizie
Art. 89
1 Il giudice ordina un'ispezione oculare ogni qualvolta essa possa contribuire a chiarire le circostanze della causa.
2
Quando vi sia probabilità di trovare tracce del reato nel luogo dove è stato commesso, il giudice procede senz'indugio all'ispezione oculare.
3
L'ispezione dev'essere fatta, possibilmente, in presenza dell'imputato, del difensore, del procuratore generale e della parte lesa.
Art. 90
1 Il processo verbale dell'ispezione oculare deve dare un'idea quanto più possibile esatta dell'oggetto ispezionato.
2
Occorrendo, il processo verbale sarà corredato di disegni, piani e fotografie.
Art. 91
1 Ogni qualvolta l'opera di periti possa contribuire a far luce sulle circostanze della causa, il giudice ordina una perizia.
2
Si assumeranno dei periti, quando esistano dubbi sulla responsabilità dell'imputato.
Questi può, su parere d'un medico, essere mandato in osservazione in un manicomio.
94
Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati [RU 1992 2465]. Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 23 mar. 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 312.5).
95 RS
312.5
96 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 25
312.0
Art. 92
1 Il giudice nomina uno o più periti e comunica il loro nome alle parti.
2
Di regola, nessuno è tenuto ad accettare l'ufficio di perito. In via eccezionale, quando le circostanze lo esigano, il giudice può rendere obbligatorio l'ufficio di perito.
Art. 93
I periti promettono di prestare la loro opera secondo scienza e coscienza.
Art. 94
1 Il giudice designa l'oggetto della perizia.
2
Egli può permettere ai periti di esaminare gli atti e autorizzarli, per chiarire le circostanze della causa, a rivolgere domande, sotto la sua direzione, ai testimoni ed all'imputato.
Art. 95
Se è possibile, i periti fanno mettere immediatamente a verbale le loro constatazioni.
Di regola, danno il loro parere per iscritto.
Art. 96
1 Tanto il giudice quanto le parti hanno il diritto di domandare schiarimenti ai periti.
2
Il giudice può, specialmente quando i periti non sono concordi nelle loro constatazioni o nelle loro conclusioni o se le loro constatazioni o le loro relazioni sono incomplete, ordinare, d'ufficio o a richiesta di parte, nuove indagini o una nuova perizia da eseguirsi dai medesimi periti o da altri.
XII. Della lingua da usarsi nel dibattimento
Art. 97
97 1 Il dibattimento davanti alla Corte penale si svolge nella lingua dell'imputato, se questi parla tedesco, francese o italiano. Se vi sono più imputati o nei casi dubbi decide il presidente.
2
Davanti alla Corte penale, il procuratore generale ha il diritto di parlare in una delle tre lingue ufficiali.
97 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
Procedura penale federale 26
312.0
Art. 98
1 Di regola, quando persone che non conoscono la lingua nella quale si svolge il dibattimento debbano partecipare ad un'operazione della procedura, si ricorrerà ad un interprete. Le dichiarazioni o deposizioni importanti sono inserite nel processo verbale anche nella lingua in cui sono state fatte.
2
Per i sordi e per i muti si chiama un interprete se la scrittura non basta.
XIII.98 Della ricusazione, dei termini, della restituzione e degli atti scritti
Art. 99
1 La ricusazione di giudici e cancellieri, come pure i termini e la restituzione per inosservanza di termine sono retti dalla legge del 17 giugno 200599 sul Tribunale federale.
2
Le disposizioni sulla ricusazione di giudici e cancellieri si applicano anche al procuratore generale della Confederazione, ai giudici istruttori federali e ai loro cancellieri, ai periti, ai traduttori e agli interpreti.
3
Per il recapito elettronico di atti scritti al Tribunale penale federale fa stato l'articolo 42 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale. Il formato è stabilito dal regolamento del Tribunale federale.
Capo secondo: Procedura I. Delle indagini preliminari della polizia giudiziaria
Art. 100
1 Chiunque può denunciare i reati perseguibili d'ufficio in virtù della legislazione federale.
2
Le denunzie devono essere presentate per iscritto od oralmente al Ministero pubblico della Confederazione o a un agente della polizia giudiziaria. Ne deve essere steso processo verbale.
3
Se non vi è motivo per l'apertura di una procedura delle indagini, il procuratore generale decide di non dare seguito alla denunzia.100 4 Ne devono essere informati la persona denunciata, se è nota, e il denunciante.101 98 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).
99 RS
173.110
100 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
101 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 27
312.0
5
La decisione è notificata alla vittima ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1991102 concernente l'aiuto alle vittime di reati. La vittima può impugnare la decisione, entro dieci giorni, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.103
Art. 101
104 1 In caso di sufficiente sospetto di reati di competenza della giurisdizione federale, il procuratore generale ordina per scritto l'apertura della procedura delle indagini.
2
Il procuratore generale e la polizia giudiziaria procedono alle indagini necessarie per identificare gli autori del reato e accertare i fatti essenziali nonché per assicurare le tracce dei reati e le prove e prendono gli altri provvedimenti indifferibili.
3
Se il reato è punibile soltanto a querela di parte, dev'esserne attesa la presentazione; sono fatti salvi i provvedimenti conservativi urgenti.
bis 105 La polizia giudiziaria può richiedere informazioni orali o scritte o interrogare persone tenute a dare informazioni. Chi ha il diritto di rifiutare la testimonianza deve prima essere avvertito della facoltà di non deporre.
Art. 102
106 1 L'imputato e la parte lesa possono chiedere al procuratore generale di procedere ad atti d'indagini.
2
Il procuratore generale decide circa le richieste. Sono fatti salvi gli articoli 18 capoversi 1 e 2 e 18bis capoverso 1.107
bis 108 1 Ogni persona può chiedere al Ministero pubblico della Confederazione quali dati che la concernono sono trattati dalla polizia giudiziaria.
102 RU
1992 2465, 1997 2952 n. III, 2002 2997, 2005 5685 all. n. 20. RU 2008 1667 art. 46].
Vedi ora la LF del 23 mar. 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 312.5).
103 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
105 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).
106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
107 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
108 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).
Procedura penale federale 28
312.0
2
Il procuratore generale della Confederazione può rifiutare l'informazione se: a. questa potrebbe compromettere le indagini; b. lo esigono interessi pubblici preponderanti, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione; o c. lo esigono interessi preponderanti di un terzo.
3
Ogni persona interessata può esigere che la polizia giudiziaria rettifichi dati inesatti109.
4
La prova dell'esattezza dei dati dev'essere fornita dalla polizia giudiziaria. Se non può essere provata né l'esattezza né l'inesattezza, ne vien fatta menzione negli atti.
ter 110 Se il procuratore generale della Confederazione respinge una domanda d'informazione, rettifica o distruzione, il richiedente può impugnare entro dieci giorni la decisione con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
quater 111 1 Prima che sia aperta l'istruzione preparatoria, i dati risultanti dalla procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria possono essere comunicati alle autorità e agli organi seguenti: a. al Consiglio federale; b. agli organi di polizia giudiziaria, alle autorità giudiziarie nonché ad altre autorità amministrative federali e cantonali incaricate di compiti di polizia112, se essi hanno bisogno dei dati per un procedimento; c. agli organi preposti alla protezione dello Stato e alla sicurezza militare; d. agli organi di polizia giudiziaria e ad altri organi amministrativi incaricati di compiti di polizia degli Stati esteri, nell'ambito dell'articolo 19 della legge federale del 19 giugno 1992113 sulla protezione dei dati; e. all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza114; f.115 all'Ufficio federale di polizia, nella misura in cui i dati siano necessari allo svolgimento dei suoi compiti nell'ambito delle leggi federali sull'assistenza 109 Testo rettificato dalla commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].
110 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).
111 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).
112 Testo rettificato dalla commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].
113 RS 235.1 114 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
115 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RS 361).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 29
312.0
giudiziaria in materia penale o nella misura in cui i dati devono essere registrati nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL; g. al Dipartimento federale di giustizia e polizia, se deve rilasciare l'autorizzazione necessaria per il perseguimento penale di un funzionario, come pure all'autorità preposta al funzionario, che deve prendere posizione in merito all'autorizzazione.
2
La comunicazione può essere rifiutata, limitata o vincolata ad oneri come in caso di assistenza giudiziaria (art. 27 cpv. 2 e 3).
3
Dati possono essere comunicati ad altre autorità o a persone private al fine di prevenire un pericolo imminente.
4
Sono salve le disposizioni in materia d'assistenza giudiziaria contenute in altre leggi in senso formale giusta l'articolo 3 lettera k della legge federale del 19 giugno 1992116 sulla protezione dei dati.
Art. 103
1 Le operazioni della polizia giudiziaria, particolarmente gli arresti e le perquisizioni, sono soggette alle disposizioni della presente legge, anche quando esse siano eseguite dalla polizia cantonale.
2
Il diritto dell'imputato arrestato di conferire col proprio difensore e il diritto di partecipare all'assunzione di prove sono retti dai principi applicabili all'istruzione preparatoria (art. 116-118).117 3 La polizia giudiziaria può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.
Sempreché la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge del 20 marzo 2008118 sulla coercizione.119
Art. 104
1 Il procuratore generale dirige le indagini preliminari.
2
Gli agenti della polizia giudiziaria gli fanno immediatamente rapporto, in via di servizio, intorno alle loro indagini e prendono le sue istruzioni.
Art. 105
Se si tratta di reati politici, la risoluzione per promuovere l'azione giudiziaria spetta
al Consiglio federale. Fino a questa risoluzione, il procuratore generale prende, in unione cogli agenti della polizia giudiziaria, le misure provvisionali necessarie.
116 RS 235.1. Ora: art. 3 lett. j.
117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
118 RS
364
119 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 364).
Procedura penale federale 30
312.0
bis 120 1 Gli atti della polizia giudiziaria possono essere impugnati con ricorso al procuratore generale.
2
Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli articoli 214-219.121 3 …122
Art. 106
1 Se non vi sono ragioni per aprire l'istruzione preparatoria, il procuratore generale sospende le indagini. L'imputato deve essere informato della sospensione. Si può rinunciare alla notifica soltanto se: a. il perseguimento penale o altri importanti interessi pubblici lo esigano, o b. terze persone siano altrimenti esposte a grave pericolo.123 1bis
Notifica parimenti questa sospensione alla parte lesa e agli aventi diritto secondo l'articolo 1 della legge federale del 23 marzo 2007124 concernente l'aiuto alle vittime di reati.125 Contro la sospensione delle indagini la parte lesa e la vittima possono ricorrere entro dieci giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.126 2 …127
Art. 107
128
Se la causa compete alla giurisdizione cantonale o se il procuratore generale deferisce alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di un caso di competenza della Corte penale, il procuratore generale trasmette gli atti all'autorità cantonale competente.
120 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).
121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
122 Abrogato dal n. I della LF del 22 dic. 2001 (RU 2001 3308; FF 1998 1095).
123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).
124 RS
312.5
125 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 23 mar. 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 312.5).
126 Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati [RU 1992 2465]. Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
127 Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6087 6088; FF 2006 3877).
128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 31
312.0
bis 129 1 Al termine della procedura federale o cantonale, il Ministero pubblico della Confederazione distrugge o archivia gli atti, nella misura in cui non debbano essere consegnati all'Archivio federale.
2
Il Ministero pubblico della Confederazione può utilizzare gli atti archiviati presso i suoi servizi o nell'Archivio federale per un'altra procedura e per scopi impersonali qualora esistano elementi concreti per presumere che tali atti potrebbero apportare chiarimenti.
3
Il Consiglio federale regola le modalità.
II. Dell'istruzione preparatoria
Art. 108
1 Il procuratore generale ordina al giudice istruttore di aprire l'istruzione preparatoria. Nella sua richiesta egli designa la persona dell'imputato e il reato di cui la s'incolpa. Comunica al giudice istruttore gli atti delle indagini preliminari e gli elementi di prova.
2
Il procuratore generale può ordinare che l'istruzione sia aperta anche contro uno sconosciuto.
Art. 109
Se il giudice istruttore decide di aprire l'istruzione preparatoria, ne dà avviso alla
Corte dei reclami penali.
Art. 110
1 Se il giudice istruttore dubita dell'ammissibilità di un'istruzione preparatoria, egli provoca una decisione della Corte dei reclami penali. Questa decide dopo aver udito il procuratore generale.
2
Se si tratta di reati politici, la risoluzione del Consiglio federale ha effetto obbligatorio per il giudice istruttore.
Art. 111
Il giudice istruttore può, d'ufficio o a richiesta del procuratore generale, estendere
l'istruzione preparatoria ad altri fatti e ad altre persone. Deve far indicare negli atti i motivi di questa estensione e portarli a conoscenza del procuratore generale e della Corte dei reclami penali.
129 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 1998; FF 1990 III 1001).
Procedura penale federale 32
312.0
Art. 112
Se l'imputato non può essere raggiunto dal giudice istruttore, questi ha il diritto, col
consenso del procuratore generale, di sospendere provvisoriamente l'istruzione preparatoria. In caso di divergenza di opinioni, decide la Corte dei reclami penali.
Art. 113
1 Il giudice istruttore prosegue le sue indagini quanto occorra al procuratore generale per decidere se debba mettere l'imputato in istato d'accusa o sospendere l'istruzione.
2
Egli raccoglie i mezzi di prova per il dibattimento.
Art. 114
1 Il processo verbale deve essere letto alle persone che hanno partecipato all'operazione. Esse lo sottoscrivono dopo avervi apportate le rettifiche e le aggiunte che loro fossero suggerite dalla lettura.
2
Se questa lettura fa nascere dubbi sull'esattezza del processo verbale, si deve procedere ad una nuova audizione.
3
Se qualcuno ricusa di sottoscriversi, ne vien fatta menzione nel verbale con indicazione del motivo.
Art. 115
1 L'imputato, la parte lesa ed il procuratore generale possono chiedere al giudice istruttore di procedere a determinati atti d'istruzione.130 Lo stesso diritto spetta alla parte lesa nella misura necessaria per la tutela delle sue ragioni civili.
2
Il giudice istruttore decide sulle richieste delle parti.
Art. 116
Il procuratore generale ha il diritto di esaminare gli atti. Quando lo scopo dell'istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere l'esame degli atti al difensore ed all'imputato; a quest'ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza.
Art. 117
L'imputato detenuto è autorizzato a conferire a voce e per iscritto col proprio difensore. Il giudice istruttore può, in via eccezionale, limitare o far cessare per un tempo determinato queste comunicazioni quando l'interesse dell'istruzione lo esiga.
Art. 118
Il giudice istruttore può, nella misura compatibile col buon andamento dell'istruzione, permettere al procuratore generale, al difensore e alla parte lesa di assistere 130 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 [RU 1992 2465].
Organizzazione giudiziaria in materia penale 33
312.0
all'interrogatorio dell'imputato. Alle stesse condizioni può permettere alle parti di esser presenti all'assunzione di prove.
Art. 119
1 Quando il giudice istruttore reputa raggiunto lo scopo dell'istruzione preparatoria, fissa alle parti un termine entro il quale possono chiedere un completamento d'istruzione. Su queste richieste, decide egli stesso.
2
Le parti hanno il diritto di prendere conoscenza degli atti completi; l'imputato, occorrendo, sotto sorveglianza.
3
Decise tutte le richieste, il giudice istruttore chiede l'istruzione preparatoria dandone avviso alla Corte dei reclami penali e trasmettendo al procuratore generale gli atti accompagnati dal suo rapporto finale.
III. Della desistenza dal procedimento e della messa in stato d'accusa131
Art. 120
132 1 Il procuratore generale può, nel corso dell'istruzione preparatoria o dopo la chiusura di essa, desistere dal procedimento.
2
La decisione di desistenza dal procedimento è motivata brevemente.
3
Essa è notificata:
1. all'imputato; 2. alla parte lesa; 3.133 agli aventi diritto secondo l'articolo 1 della legge federale del 23 marzo 2007134 concernente l'aiuto alle vittime di reati; 4. al giudice istruttore; 5. alla Corte dei reclami penali.
4
La parte lesa e la vittima, indipendentemente dal fatto che facciano valere pretese civili, possono, entro dieci giorni, impugnare la decisione di desistenza dal procedimento dinanzi alla Corte dei reclami penali.
131 Avanti art. 125. Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
132 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
133 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 23 mar. 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 312.5).
134 RS
312.5
Procedura penale federale 34
312.0
bis 135 1 In caso di decisione di desistenza dal procedimento, il procuratore generale è competente per la confisca di oggetti e beni patrimoniali. Egli notifica per scritto la decisione all'interessato e ne indica sommariamente i motivi.
2
La decisione di confisca può essere impugnata entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali.
Art. 121
136
Art. 122
1 All'imputato che è messo al beneficio della dichiarazione di non doversi procedere è assegnata, se ne fa domanda, un'indennità per pregiudizio risultante dal carcere preventivo o da altri atti dell'istruzione. L'indennità può essere negata qualora l'imputato abbia provocato o intralciato le operazioni dell'istruzione col proprio atteggiamento reprensibile o con la propria leggerezza.
2
Se il procedimento è stato provocato da dolo o da grave negligenza del denunziante o della parte lesa, questi possono essere condannati a rimborsare, in tutto o in parte, l'indennità alla Confederazione.
3
Il procuratore generale sottopone gli atti, per decisione, insieme con la sua proposta, alla Corte dei reclami penali. È dato modo alle persone in causa di presentare le loro osservazioni.137 4
Queste disposizioni si applicano altresì alla procedura per le indagini preliminari.
Art. 123
Se si scoprono nuove prove o nuovi fatti che rendono verosimile la colpevolezza
dell'imputato, il procuratore generale può ordinare la riapertura dell'istruzione.
Art. 124
Il procuratore generale deve prendere in custodia gli atti dell'istruzione sospesa.
Questi atti non possono essere esaminati se non allo scopo di salvaguardare un legittimo interesse. Se il procuratore generale ne rifiuta l'esame, la Corte dei reclami penali decide.
Art. 125
Se vi sono indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, il procuratore generale
emette l'atto d'accusa.
135 Introdotto dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
136 Abrogato dal n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).
137 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 35
312.0
Art. 126
138 1 L'atto d'accusa deve indicare: 1. l'accusato; 2. il reato imputatogli, con i suoi elementi di fatto e di diritto; 3. le disposizioni penali applicabili; 4. i mezzi di prova invocati per il dibattimento; 5. la composizione della Corte penale (art. 27 della LF del 4 ott. 2002139 sul Tribunale penale federale).
2
Esso non è motivato.
Art. 127
140 1 Il procuratore generale notifica l'atto d'accusa: 1. a ogni accusato e al suo difensore; 2. alla parte lesa; 3. alla vittima di un reato secondo l'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1991141 concernente l'aiuto alle vittime di reati; 4. alla Corte penale, insieme con gli atti; 5. al giudice istruttore.
2
L'atto d'accusa non è impugnabile.
Art. 128
a 134142 138 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
139 RS
173.71
140 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
141 RU
1992 2465, 1997 2952 n. III, 2002 2997, 2005 5685 all. n. 20. RU 2008 1667]. Vedi ora la LF del 23 mar. 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 312.5).
142 Abrogati dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).
Procedura penale federale 36
312.0
IV.143 Della preparazione del dibattimento
Art. 135
144
Art. 136
145 1 Se l'accusato non ha ancora un difensore, il presidente della Corte penale lo avverte che ha il diritto di designarlo.
2
Se l'accusato non fa uso di questo diritto entro il termine impartitogli, il presidente gli designa un difensore d'ufficio.
Art. 137
1 Il presidente fissa all'accusato e alla parte lesa un termine per indicare i mezzi di prova. Sì l'uno che l'altra sono tenuti a precisare nei loro memoriali i fatti che suffragano di prove. …146 2 Il presidente porta a conoscenza del procuratore generale i memoriali presentati dalle altre parti e gli fissa un termine per completare l'esposizione delle prove indicate nell'atto d'accusa.
3
Le parti hanno il diritto di esaminare gli atti; l'accusato, occorrendo, sotto sorveglianza. Il presidente prende le disposizioni necessarie.
Art. 138
1 Il presidente può ordinare d'ufficio la citazione di testimoni o di periti o l'assunzione di altre prove in vista del dibattimento.
2
Egli può rifiutare di citare testimoni o periti ovvero respingere altri mezzi di prova, se non li ritiene pertinenti. Le parti hanno, in questo caso, il diritto di rinnovare le loro richieste alla Corte.
3
Il presidente comunica alle parti la sua ordinanza circa le prove.
Art. 139
Se si prevede che una prova non potrà essere prodotta al dibattimento, per esempio a
cagione della malattia di un testimonio, o se è indicato di far eseguire prima del processo un'ispezione dall'autorità giudiziaria, il presidente o la Corte può ordinare che questa prova sia raccolta prima del dibattimento dalla Corte o per mezzo di uno o più giudici delegati o incaricati. È data facoltà, se possibile, alle parti di assistere 143 Nuovo testo. giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
144 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).
145 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
146 Ultimo per. abrogato dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati [RU 1992 2465].
Organizzazione giudiziaria in materia penale 37
312.0
all'operazione. Se non vi assistono, deve essere loro comunicato il processo verbale prima del dibattimento.
Art. 140
1 Il presidente fa circolare gli atti tra i membri della Corte penale.147 2
Egli stabilisce il luogo, il giorno e l'ora d'apertura del dibattimento.
3
Emette le citazioni; di regola, queste sono notificate al più tardi sette giorni prima del dibattimento.
4
L'accusato a piede libero è citato sotto comminatoria d'essere tradotto con la forza pubblica se rimane assente senza una giustificazione sufficiente.
Art. 141
148
La Corte penale può, se lo reputa utile e dopo aver consultato le parti, istituire dibattimenti distinti per singoli accusati.
…149
Art. 142
a 145 V. Del dibattimento150
Art. 146
1 Il presidente dirige il dibattimento e prende le disposizioni che non sono riservate alla Corte.
2
Il presidente e la Corte devono far emergere con tutti i mezzi legali la verità.
Art. 147
1 I giudici devono assistere al dibattimento per tutta la sua durata. L'accusato non può assentarsi dall'udienza se non col permesso o per ordine del presidente.
2
La Corte può, in via eccezionale, dispensare l'accusato dall'obbligo di comparire e permettergli di farsi rappresentare da un difensore.
147 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
148 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
149 Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).
150 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
Procedura penale federale 38
312.0
Art. 148
1 Il dibattimento avviene anche in assenza dell'accusato. Il difensore deve esservi nondimeno ammesso.
2
Se la Corte reputa necessaria la comparsa personale dell'accusato, rinvia il dibattimento. Essa raccoglie nondimeno le prove la cui produzione non consenta dilazione.
3
Il condannato in contumacia può, se è stato senza sua colpa impedito di presentarsi al dibattimento, chiedere per iscritto alla Corte penale, entro il termine di dieci giorni a contare da quello in cui ha avuto notizia della sentenza, che questa sia revocata. Se la richiesta è ammessa, si procede ad un nuovo dibattimento.
4
La richiesta non sospende l'esecuzione della sentenza che se la Corte o il suo presidente lo ordini.
Art. 149
Se il difensore non si presenta al dibattimento, questo viene dalla Corte rimandato. È
riservato l'articolo 25.
Art. 150
Il dibattimento ha luogo senza interruzioni. Il presidente può peraltro ordinare delle
brevi sospensioni.
Art. 151
Aperto il dibattimento, il presidente invita l'accusato a dichiarare le sue generalità:
nome, età, professione, domicilio e luogo d'origine.
Art. 152
1 Dopo l'appello dei testimoni e dei periti, il presidente invita i testimoni a ritirarsi nella sala loro riservata, vietando loro di intrattenersi sulla causa.
2
I periti assistono al dibattimento.
3
Fatto l'appello, il presidente può licenziare testimoni o periti per un tempo determinato.
Art. 153
Fatto l'appello dei testimoni, il presidente fa leggere l'atto d'accusa dal cancelliere.
Art. 154
1 Ciò fatto, il presidente chiede alle parti se desiderano proporre eccezioni circa la competenza o la composizione della Corte ovvero altre questioni pregiudiziali.
Organizzazione giudiziaria in materia penale 39
312.0
2
Resta riservato il diritto delle parti di proporre, sino alle fine del dibattimento, l'eccezione della cosa giudicata e quella di prescrizione, nonché gli incidenti per vizi di procedura che risultassero soltanto nel corso successivo del dibattimento stesso.
Art. 155
1 Risolte le questioni pregiudiziali, il presidente invita l'accusato a spiegarsi sui capi d'accusa.
2
Se l'accusato contraddice le sue dichiarazioni precedenti, queste possono essergli contrapposte.
3
Se l'accusato non compare, può essere data lettura delle sue dichiarazioni anteriori.
Art. 156
Se l'accusato confessa in modo fededegno il reato imputatogli nell'atto di accusa, la
Corte può, col consenso del procuratore generale e dell'accusato, rinunciare interamente o in parte all'assunzione delle prove.
Art. 157
1 Se è necessaria l'assunzione di prove, il presidente avverte anzitutto le parti ch'esse hanno diritto di chiedere il completamento dei mezzi di prova indicati prima del dibattimento.
2
Questo diritto può essere esercitato fino all'esaurimento della procedura probatoria.
La Corte vigila tuttavia a che il dibattimento non sia prolungato senza necessità.
3
La Corte può, sino alla fine del dibattimento, ordinare d'ufficio l'assunzione di altre prove.
Art. 158
1 Il presidente stabilisce l'ordine nel quale le prove devono essere assunte. Egli interroga i testimoni ed i periti.
2
Di regola, i testimoni citati a richiesta dell'accusato o del difensore sono interrogati da ultimo.
Art. 159
1 I giudici, il procuratore generale, la parte lesa, il difensore e l'accusato possono, per mezzo del presidente, fare ai testimoni e ai periti domande atte a chiarire circostanze della causa. Il presidente può accordare la facoltà di rivolgere direttamente queste domande. Nella stessa guisa, possono essere poste domande all'imputato.
2
La Corte decide le contestazioni circa l'ammissibilità di una domanda.
Procedura penale federale 40
312.0
Art. 160
Se un testimonio non ricorda esattamente una circostanza a proposito della quale ha
già precedentemente deposto, o se si mette in contraddizione con la precedente deposizione, può essergli letto il corrispondente brano della sua deposizione.
Art. 161
1 I periti esprimono oralmente il loro parere. Possono consultare le loro relazioni.
2
La Corte può far allontanare l'accusato dalla sala d'udienza, quando sia da temere che dando in presenza di lui un parere sul suo stato fisico o mentale, gliene possa derivare pregiudizio nella salute.
Art. 162
151
Art. 163
Il presidente non può congedare i testimoni e i periti prima della chiusura del dibattimento, senza il consenso delle parti.
Art. 164
1 Sarà data lettura dei documenti e dei processi verbali relativi alle ispezioni oculari.
2
Se un testimonio, un perito od un accusato è morto o se, per una ragione perentoria, non gli è possibile comparire nel dibattimento, può essere data lettura delle sue dichiarazioni.
Art. 165
Se, durante il dibattimento, il procuratore generale emette un nuovo atto d'accusa
motivato da un altro reato dell'accusato, la Corte penale può, col consenso di questo, giudicare nello stesso tempo il nuovo reato, purché essa ne sia competente.
Art. 166
Se il procuratore generale si convince nel corso del dibattimento che il fatto costituisce un altro reato o che è punibile con una pena maggiore di quanto avesse ammesso, egli può rettificare l'accusa. La Corte sente a questo proposito le parti.
Essa aggiorna, d'ufficio o a richiesta, il dibattimento, se reputa che all'accusa o alla difesa sia necessaria una più ampia preparazione.
Art. 167
1 Esaurita l'assunzione delle prove, il procuratore generale motiva le proprie conclusioni circa la colpevolezza e la pena.
151 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 41
312.0
2
Ha, in seguito, la parola la parte civile. Il procuratore generale è autorizzato, col consenso di essa, a rappresentarla.
3
Successivamente prende la parola la difesa.
4
Ogni parte ha diritto alla replica. Se per diversi accusati si presentano più difensori, il presidente può dar loro la parola una seconda volta, anche se il procuratore generale rinunzia alla replica.
5
L'accusato ha per ultimo la parola.
Art. 168
1 Se non è il caso di altri provvedimenti, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e ordina di procedere immediatamente alla deliberazione della sentenza.
2
La Corte pronuncia o l'assoluzione o la condanna dell'accusato. Se, per ragioni di procedura, l'accusato non può essere giudicato, il procedimento è sospeso.
3
La sentenza deve essere pronunciata a maggioranza.
Art. 169
1 La Corte non si pronuncia che sul fatto indicato nell'accusa.
2
Tiene conto delle risultanze della procedura preliminare e del dibattimento.152 3
Sull'attendibilità e sul valore delle prove raccolte, la Corte decide secondo il suo libero convincimento.
Art. 170
Se la Corte reputa che il fatto costituisce un altro reato o è punibile con una pena
maggiore di quella prevista dall'accusa, il presidente ne informa l'accusato avvertendolo che può difendersi da questa imputazione. La Corte aggiorna, d'ufficio o a richiesta, il dibattimento, se reputa che all'accusa o alla difesa sia necessaria una più ampia preparazione.
Art. 171
1 La Corte deduce dalla pena privativa della libertà il carcere preventivo sofferto, in quanto esso o il suo prolungamento non sia stato determinato dal contegno del condannato dopo il reato. In caso di condanna alla sola multa, essa può tener conto in equa misura della durata del carcere preventivo.
2
È considerata come carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso di un procedimento penale per i bisogni dell'istruttoria o per ragioni di sicurezza.
152 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
Procedura penale federale 42
312.0
Art. 172
1 Le spese del procedimento penale, comprese quelle delle indagini preliminari, dell'istruzione preparatoria, della messa in stato d'accusa e dell'attività requirente vanno a carico del condannato.153 La Corte può peraltro, per ragioni speciali, condonargliele interamente o in parte.
2
La Corte decide se e in quale misura più condannati rispondano solidalmente delle spese.
3
In caso di sospensione del procedimento secondo l'articolo 168, la Confederazione assume, di regola, le spese a proprio carico.
Art. 173
1 L'accusato assolto può essere condannato a pagare le spese causate dalla sua mancata comparsa ad un atto di procedura.
2
La Corte lo può anche condannare a pagare interamente o in parte delle spese, s'egli abbia determinato per sua colpa l'apertura dell'istruzione o se abbia con raggiri intralciato notevolmente il procedimento.
3
Queste disposizioni sono applicabili anche nel caso di sospensione del procedimento, nel senso dell'articolo 168.
Art. 174
Se la Corte respinge le pretese della parte civile, essa la può condannare a pagare le
spese di procedura che sono state causate dall'esame delle pretese stesse.
Art. 175
1 Se la Corte ammette interamente o parzialmente, o solo in massima, le pretese di diritto civile, essa condanna l'accusato, a richiesta della parte lesa, a rimborsare a quest'ultima interamente o in parte le proprie spese.
2
Se le pretese della parte civile sono respinte, questa deve, a richiesta dell'accusato, rimborsare una parte adeguata delle spese delle parti.
3
…154
Art. 176
In caso di assoluzione, la Corte decide, in conformità dell'articolo 122 capoverso 1,
sull'assegnazione di un'indennità all'accusato assolto.
153 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).
154 Abrogato dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati [RU 1992 2465].
Organizzazione giudiziaria in materia penale 43
312.0
Art. 177
Se il procedimento è stato provocato con dolo o per negligenza grave del denunciante, la Corte può condannarlo a rimborsare alla Confederazione, in tutto od in parte, le spese processuali e le indennità. Essa lo invita in precedenza, se è possibile, a far valere le sue ragioni.
Art. 178
Il presidente pronuncia la sentenza in udienza pubblica. Dà lettura del dispositivo,
comunica la parte essenziale dei considerandi e avverte le parti del diritto di ricorrere in cassazione al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della sentenza.155
Art. 179
1 La sentenza deve indicare: 1. il luogo e la data dei dibattimenti; 2. i nomi dei giudici, del rappresentante del Ministero pubblico, del cancelliere, dell'imputato e del suo difensore, della parte civile e del suo patrocinatore o rappresentante; 3. il reato specificato nell'atto di accusa; 4. le conclusioni delle parti.
2
La sentenza deve enunciare: 1. in caso di condanna: a. i fatti ritenuti provati; b. in quali di questi fatti sono stati ravvisati del reato; c. le circostanze che determinano la misura della pena; d. le disposizioni della legge che sono state applicate; e. il dispositivo;
2. in caso di assoluzione: a. la constatazione che il fatto imputato all'accusato non risulta provato o non è punibile;
b. il
dispositivo;
3. in caso di sospensione: a. le circostanze che motivano la sospensione; b. il dispositivo.
3
La sentenza deve contenere, in tutti e tre i casi, una decisione motivata concernente le spese e le conclusioni della parte civile.
155 Nuovo testo del per. giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).
Procedura penale federale 44
312.0
Art. 180
1 La redazione della sentenza con i considerandi deve essere compiuta, di regola, entro i dieci giorni da quando fu pronunciata.
2
Una copia deve essere mandata, esente da spese, a ciascuna delle parti.
3
Ove la sentenza non possa essere intimata né all'accusato né al suo difensore, ne sarà pubblicato il dispositivo nel Foglio federale.
Art. 181
156 1 Il processo verbale del dibattimento contiene: 1. l'indicazione del luogo e della data del dibattimento; 2. i nomi dei giudici, del rappresentante del Ministero pubblico, del cancelliere, dell'accusato e del suo difensore, della parte lesa e del suo patrocinatore o rappresentante nonché il reato indicato nell'atto d'accusa; 3. il riassunto delle dichiarazioni delle persone sentite e le domande importanti poste dal presidente, lo svolgimento del dibattimento e la constatazione dell'osservanza delle formalità prescritte, le istanze e le conclusioni delle parti, le decisioni prese in proposito e il dispositivo della sentenza.
2
Se il tenore di una dichiarazione è particolarmente importante, il presidente può ordinare, d'ufficio o su richiesta di una parte, che il processo verbale la riproduca integralmente.
VI. …157
Art. 182
a 209 VII. Delle pretese di diritto civile
Art. 210
158 1 Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere nella procedura penale federale. Esse sono giudicate dai tribunali penali federali nella misura in cui l'imputato non sia stato assolto o il procedimento abbandonato.
2
Il tribunale penale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.
156 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
157 Abrogato dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).
158 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 [RU 1992 2465].
Organizzazione giudiziaria in materia penale 45
312.0
3
Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare la parte lesa ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.
Art. 211
L'azione civile deve essere prodotta al più tardi all'apertura del dibattimento.
Art. 212
1 La nullità della sentenza penale pronunciata in seguito a domanda di revisione o a ricorso al Tribunale federale comporta la nullità della decisione sulle pretese di diritto civile.159 2 Se la causa penale è ripresa, l'azione civile può essere riproposta.
Art. 213
160 Il giudice istruttore e il presidente della Corte penale possono accordare alla parte lesa il gratuito patrocinio alle condizioni previste nell'articolo 64 capoversi 1, 2 e 4 della legge del 17 giugno 2005161 sul Tribunale federale.
Capo terzo: Dei mezzi di ricorso I. Del reclamo
Art. 214
1 È ammesso il reclamo contro le operazioni od omissioni del giudice istruttore.
2
Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui la operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno.
Art. 215
1 Il rappresentante legale dell'imputato può presentare reclamo di moto proprio.
2
Se l'imputato è detenuto, dev'esser posto in grado di esercitare il proprio diritto di reclamo.
159 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
160 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).
161 RS
173.110
Procedura penale federale 46
312.0
Art. 216
162 Il reclamo deve essere presentato per scritto al Tribunale penale federale. Il detenuto
può consegnarlo alla direzione delle carceri, la quale deve farlo pervenire immediatamente al Tribunale penale federale.
Art. 217
163 Il ricorso contro un atto del giudice istruttore dev'essere presentato entro cinque
giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Art. 218
Il reclamo non sospende l'esecuzione della disposizione impugnata se non nel caso
in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini.
Art. 219
1 Se il reclamo non appare senz'altro irricevibile o infondato, il presidente della Corte dei reclami penali o il giudice da questi designato lo notifica al giudice istruttore assegnandogli un termine per la risposta. Spirato questo termine, la Corte dei reclami penali decide.164 2 Se il reclamo è dichiarato fondato, la Corte dei reclami penali ordina le misure necessarie.165 3
…166
II.167 …
Art. 220
a 228 162 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
164 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
165 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
166 Abrogato dal n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).
167 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).
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312.0
III. Della revisione
Art. 229
La revisione di una sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale passata
in giudicato può essere domandata:168 1. a favore del condannato, in ogni tempo: a. se elementi di prova o fatti decisivi, che non sono stati sottoposti al tribunale giudicante, mettono in dubbio la colpevolezza dell'accusato o dimostrano che il reato da lui commesso era meno grave di quello per il quale è stato condannato;
b. se, dopo la condanna, è stata pronunciata una seconda sentenza penale inconciliabile con la prima; 2. contro l'accusato assolto o il condannato, fin tanto che il reato non sia prescritto, se i fatti o elementi di prova di carattere decisivo, che non sono stati sottoposti al tribunale giudicante, stabiliscono la sua colpevolezza o dimostrano che il reato commesso era più grave di quello per il quale è stato condannato, specialmente se, dopo la sentenza, egli ha fatto una confessione degna di fede;
3. se la sentenza è stata pronunciata in conseguenza di atti punibili; 4.169 se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una decisione definitiva una violazione della Convenzione del 4 novembre 1950170 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli, nella misura in cui un'indennità pecuniaria non sia atta a rimediare alle conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per rimediare a tali conseguenze; la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 di detta Convenzione.
Art. 230
1 Per ciò che concerne le pretese di diritto civile, la revisione può essere domandata: 1. nei casi previsti dall'articolo 229 numeri 1 lettera b e 3; 2. nei casi in cui non sono stati sottoposti al tribunale giudicante dei fatti o elementi di prova di carattere decisivo, tali da determinare una valutazione diversa delle pretese civili.
2
La revisione per i motivi indicati al numero 2 dev'essere domandata entro trenta giorni a contare da quello in cui sono stati scoperti. Essa non può più essere domandata spirati che siano dieci anni dalla intimazione della sentenza.
168 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
169 Introdotto dal n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. h; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
170 RS
0.101
Procedura penale federale 48
312.0
Art. 231
1 La revisione può essere domandata: a. dal procuratore generale; b.171 dal condannato o, dopo la sua morte, dai suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, dai fratelli e sorelle e dal coniuge o dal partner registrato;
c. dal danneggiato, se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime.172
2
È applicabile per analogia l'articolo 215.
Art. 232
1 La domanda di revisione deve essere presentata per scritto al Tribunale penale federale.173 2
Essa deve indicare i motivi e le prove che la giustificano.
3
La domanda di revisione sospende l'esecuzione della sentenza soltanto se la Corte penale lo ordina.174
Art. 233
175 Se la domanda di revisione è conforme alle norme della legge, la Corte penale la
notifica alle altre parti e assegna loro un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte.
Art. 234
176 La Corte penale ordina, se è il caso, l'assunzione di prove. Può incaricarne uno dei
suoi membri o rivolgersi, per rogatoria, all'autorità cantonale. La Corte dà alle parti la facoltà di assistere all'assunzione delle prove.
Art. 235
1 Esaurita l'assunzione delle prove, il presidente fissa alle parti un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte.
171 Nuovo testo giusta il n. 19 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).
172 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 [RU 1992 2465].
173 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
174 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
175 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
176 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 49
312.0
2
A richiesta di una parte, il presidente ordina una discussione orale. Le parti sono libere di comparire personalmente o di presentare per iscritto dei memoriali.
Art. 236
177
Se la domanda di revisione è fondata, la Corte penale annulla la sentenza e ne pronuncia una nuova
Art. 237
1 Se, nella procedura di revisione, il condannato è assolto o se il verdetto toglie il procedimento iniziato contro di lui, egli deve essere reintegrato in tutti i suoi diritti.
Le multe e le spese gli sono rimborsate. A sua richiesta, gli viene assegnata un'indennità adeguata, e la sentenza è pubblicata, a spese della Confederazione, nel Foglio federale e, se il tribunale lo reputa indicato, in altri giornali.
2
Se il condannato è morto, la Corte di cassazione può, a richiesta degli interessati, assegnare un'adeguata indennità alle persone verso le quali il condannato aveva obblighi di assistenza o che hanno subito un torto particolare a cagione della sua condanna.
Art. 238
1 Se la domanda di revisione è respinta, le spese di procedura possono essere messe a carico del richiedente.
2
Può essere assegnata un'indennità alla controparte.178 Capo quarto: Dell'esecuzione
Art. 239
1 Le decisioni della Corte penale divengono esecutive se: 1. il termine di ricorso al Tribunale federale è trascorso inutilizzato; 2. il ricorso non ha effetto sospensivo per legge o per pronuncia del Tribunale federale;
3. il Tribunale federale ha respinto il ricorso o lo ha dichiarato irricevibile.179 2
Quando si tratta di una pena di reclusione o d'un condannato che potrebbe sottrarsi all'esecuzione della pena o frapporvi ostacoli, il tribunale può ordinare l'immediata incarcerazione.
177 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
178 Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 [RU 1992 2465].
179 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
Procedura penale federale 50
312.0
Art. 240
1 Il Consiglio federale provvede che le sentenze e le decisioni delle giurisdizioni penali federali siano eseguite.
2
I Cantoni sono obbligati ad eseguire queste sentenze e decisioni.
3
La pena è fatta eseguire in conformità della legislazione cantonale, in quanto il diritto federale non disponga altrimenti. L'alta vigilanza spetta alla Confederazione.
Art. 241
1 Il tribunale giudicante designa il Cantone incaricato d'eseguire una pena privativa della libertà o una misura.180 2 La Confederazione rimborsa al Cantone le spese di mantenimento dei detenuti. La Corte dei reclami penali decide le contestazioni.
Art. 242
L'esecuzione della pena privativa della libertà è sospesa o interrotta dal Consiglio
federale se le condizioni di salute del condannato o altre circostanze speciali lo esigano.
Art. 243
1 Le autorità cantonali riscuotono le multe e ne versano l'importo alla cassa federale.
2
In caso di morte del condannato, la multa cade.
Art. 244
181
Art. 245
183 1 Alle spese e indennità nella procedura giudiziaria sono applicabili per analogia gli articoli 62-68 della legge del 17 giugno 2005184 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non contenga disposizioni contrarie.
180 Nuovo testo giusta il n. III 4 della LF del 18 mar. 1971 che modifica il CP, in vigore dal 1° lug. 1971 (RS 311.0 in fine, disp. fin. mod. 18 mar. 1971).
181 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).
182 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).
183 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).
184 RS
173.110
Organizzazione giudiziaria in materia penale 51
312.0
2
La tassa di giustizia è di 200 a 250 000 franchi. Se particolari motivi lo giustificano, il Tribunale penale federale può andare oltre il limite massimo, ma al massimo raddoppiarlo.
Art. 246
185 1 Sono prelevate spese procedurali per le indagini preliminari, per la procedura di ricorso secondo l'articolo 105bis capoverso 1, per l'istruzione preparatoria, per l'esercizio dei diritti di parte del procuratore generale della Confederazione nell'istruzione preparatoria nonché per la messa in stato d'accusa e l'attività requirente.
Tali spese comprendono gli emolumenti e gli esborsi causati dal procedimento, dalla messa in stato d'accusa e dall'attività requirente.
2
Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti e gli esborsi.
bis 186 1 In caso di rinuncia a procedere all'indagine preliminare, di sospensione dell'indagine preliminare o di sospensione dell'istruzione preparatoria, la cassa federale assume di regola le spese procedurali.
2
Le spese di cui al capoverso 1 possono essere messe a carico, interamente o in parte:
a. dell'imputato che ha determinato o complicato illecitamente e per sua colpa il procedimento;
b. del denunziante o della parte lesa che ha provocato o complicato con dolo o negligenza grave il procedimento.
3
Se il procuratore generale accoglie un ricorso ai sensi dell'articolo 105bis capoverso 1, la cassa federale assume le spese procedurali. Se respinge il ricorso interamente o in parte, il procuratore generale può metterle interamente o in parte a carico del ricorrente, se il ricorso è stato fatto in modo temerario o se il ricorrente ha intralciato notevolmente con raggiri il procedimento.
ter 187 1 Se una causa di diritto penale federale è delegata a un'autorità cantonale in virtù degli articoli 18 o 18bis, le spese del procedimento federale sono esposte e documentate separatamente negli atti.
2
Il giudice decide secondo il proprio diritto procedurale l'attribuzione di tali spese alle parti e ai terzi a favore della cassa federale.
185 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).
186 Introdotto dal n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).
187 Introdotto dal n. I 4 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).
Procedura penale federale 52
312.0
Parte terza: Procedura davanti ai tribunali cantonali in materia penale federale I. Disposizioni generali
Art. 247
1 Le autorità cantonali istruiscono e giudicano le cause di diritto penale federale che sono attribuite loro dalla legislazione federale o deferite loro dal procuratore generale.188 2 Esse applicano in questi casi il diritto penale federale.
3
Ove il diritto federale non disponga altrimenti, la causa viene istruita e la pena eseguita secondo le norme della legislazione cantonale. La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione delle pene.
Art. 248
Se la procedura penale del Cantone permette alla persona lesa di costituirsi parte
civile nel processo penale, la stessa facoltà le spetta anche per le cause di diritto penale federale.
Art. 249
L'autorità giudicante valuta liberamente le prove; essa non è vincolata da regole
concernenti le prove legali.
Art. 250
Il tribunale che, in caso di concorso di più reati o di più disposizioni penali, deve
applicare simultaneamente la legge penale della Confederazione e quella del Cantone, commisurerà la pena a norma dell'articolo 21189.
Art. 251
1 Le decisioni devono essere comunicate alle parti a voce o per iscritto. Se la comunicazione è stata fatta a voce, il processo verbale delle deliberazioni deve indicare quando essa è stata fatta.
2
In tutti i casi devono essere indicati i termini e le autorità di ricorso.
3
Alla parte che ne fa richiesta sarà rilasciata gratuitamente copia della decisione.
188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
189 L'art. 21 è abrogato. Ora: a norma dell'art. 68 n. 1 CP (RS 311.0).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 53
312.0
Art. 252
190 1 Nelle cause di diritto penale federale le autorità d'un Cantone devono prestare il loro concorso a quelle degli altri Cantoni, tanto durante il procedimento quanto per l'esecuzione della sentenza.
2
…191
3
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide le contestazioni circa il rifiuto di assistenza o il rimborso di spese.
Art. 253
1 La Confederazione non rimborsa nessuna spesa ai Cantoni.
2
Ove nessuna legge federale disponga altrimenti, l'importo delle multe è devoluto ai Cantoni.
II. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale deferite dal procuratore generale alle autorità cantonali 192
Art. 254
193 1 Se il procuratore generale deferisce una causa di diritto penale federale a un Cantone, il procedimento può essere chiuso soltanto con una sentenza o con una dichiarazione di non doversi procedere.
2
Se il reato è stato commesso in diversi Cantoni o all'estero, ovvero se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio in diversi Cantoni, il diritto e l'obbligo di istruire e giudicare la causa spettano al Cantone al quale il procuratore generale o la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale l'ha deferita.
Art. 255
194
Tutte le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate senza indugio al procuratore generale.
190 Vedi anche gli art. 352 e 357 CP (RS 311.0).
191 Abrogato (art. 354 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CP - RS 311.0).
192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
Procedura penale federale 54
312.0
Art. 256
195
Art. 257
196 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie loro occasionate dalla procedura investigatoria e dall'istruzione.
2
I particolari relativi all'indennizzo sono retti dall'articolo 17 capoversi 5-7.
III. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale attribuite dalla legislazione federale alle autorità cantonali
Art. 258
Se l'autorità federale competente chiede alle autorità cantonali di perseguire reati
contro leggi federali che conferiscono alla Confederazione un diritto di alta vigilanza, la giurisdizione del Cantone deve senz'altro aprire il procedimento e provvedere all'istruzione.
Art. 259
Nei casi di procedimento per reati contro leggi federali che conferiscono alla Confederazione un diritto particolare di alta vigilanza, il procuratore generale può ordinare indagini, se gli atti punibili sono stati totalmente o parzialmente commessi all'estero o in più Cantoni.
Art. 260
197
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide in merito a contestazioni tra procuratore generale della Confederazione e autorità cantonali preposte al procedimento penale inerenti alla competenza di indagine nei casi di criminalità economica e criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 340bis del Codice penale198.
a 261199 195 Abrogato dal n. I della LF del 22 dic. 2001 (RU 2001 3308; FF 1998 1095).
196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6087 6088; FF 2006 3877). Vedi anche le disp. trans. di detta modfica alla fine del presente testo.
197 Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 dic. 1999 (Nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071 3076; FF 1998 1095).
198 RS
311.0
199 Abrogati dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 55
312.0
Art. 262
1 e 2 …200
3
Per quanto concerne il foro in caso di reati commessi da più coautori, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può derogare alle norme dell'articolo 349 del Codice penale svizzero.201
Art. 263
1 e 2 …202
3
Per quanto concerne il foro in caso di concorso di reati, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può derogare alle norme dell'articolo 350 del Codice penale svizzero.203 4 …204
Art. 264
205
Art. 265
206 1 Il Consiglio federale può disporre, mediante ordinanza, che siano comunicate al procuratore generale o a un'altra autorità federale, immediatamente e senza spese, le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere emesse in cause di diritto penale federale.
2
In tutti gli altri casi il procuratore generale può esigere che gli sia comunicata per informazione, in copia integrale e senza spese, la sentenza o la dichiarazione di non doversi procedere.
IIIbis.207 …
bis a 265quinquies 200 Abrogati dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).
201 Nuovo testo giusta l'art. 399 lett. d CP, in vigore dal 1° gen. 1942 (RS 311.0).
202 Abrogati dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).
203 Nuovo testo giusta l'art. 399 lett. d CP, in vigore dal 1° gen. 1942 (RS 311.0).
204 Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).
205 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).
206 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095).
207 Introdotto dal n. II 1 della LF del 22 dic. 1999 (Nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU 2001 3071; FF 1998 1095). Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).
Procedura penale federale 56
312.0
IV.208 Del diritto di ricorso davanti alle autorità cantonali
Art. 266
Il procuratore generale può in ogni caso avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal
diritto cantonale contro sentenze, decisioni amministrative di carattere penale nonché dichiarazioni di non doversi procedere emesse dalle autorità cantonali se: a. ha deferito alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio della causa di diritto penale;
b. ha sostenuto l'accusa davanti ai tribunali cantonali; c. secondo l'articolo 265 capoverso 1 o un'altra legge federale, la decisione deve essere trasmessa al procuratore generale stesso o a un'altra autorità federale.
Art. 267
1 Se la decisione cantonale indica compiutamente i motivi su cui è fondata, il procuratore generale può ricorrere, entro venti giorni dalla comunicazione, all'autorità cantonale competente con atto scritto e motivato.
2
Altrimenti, il procuratore generale può, entro dieci giorni dalla comunicazione, chiedere all'autorità giudicante copia della decisione motivata. Quest'ultima è impugnabile ai sensi del capoverso 1.
3
Se la motivazione scritta è rilasciata d'ufficio successivamente, si applica il termine di ricorso di cui al capoverso 1.
V.209 …
Art. 268
a 278bis 208 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 dic. 1999 (Nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071 3076; FF 1998 1095).
209 Abrogato dal n. 10 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 57
312.0
Parte quarta: Contestazioni sulla competenza e sull'assistenza giudiziaria nazionale210
Art. 279
211 1 In caso di contestazioni sulla competenza tra la Confederazione e un Cantone o tra Cantoni, l'autorità di perseguimento penale adita per prima sottopone la questione alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2
La decisione inerente alla giurisdizione della Confederazione o di un Cantone pronunciata dall'autorità cantonale di perseguimento penale o dal procuratore generale della Confederazione può essere impugnata dinanzi alla Corte dei reclami penali; quest'ultima può essere adita anche in caso di ritardo nella pronuncia di una siffatta decisione. Gli articoli 214-219 si applicano per analogia.
3
In caso di contestazioni sull'assistenza giudiziaria nazionale, le autorità federali e cantonali interessate possono adire la Corte dei reclami penali.
Art. 280
a 320212 Parte quinta:213 …
Art. 321
a 326 Parte sesta: Riabilitazione. Sospensione della pena I. Della riabilitazione
Art. 327
a 330214
Art. 331
1 Se la sentenza è stata pronunciata dalla Corte penale, la domanda di riabilitazione deve essere presentata a tale Corte.215 2 Il presidente della Corte penale assume le informazioni necessarie.
3
Egli sottopone, per preavviso, la domanda e gli atti al procuratore generale.
210 Abrogata dal n. 2 dell'all. al DPA (RS 313.0). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
211 Abrogato dal n. 2 dell'all. al DPA (RS 313.0). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
212 Abrogati dal n. 2 dell'all. al DPA (RS 313.0).
213 Abrogata dal n. 2 dell'all. al DPA (RS 313.0).
214 Abrogati(o) dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).
215 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
Procedura penale federale 58
312.0
Art. 332
Se la Corte penale pronuncia la riabilitazione, la sua decisione viene comunicata al
governo del Cantone di domicilio del riabilitato, nonché al riabilitato stesso.
Art. 333
1 A domanda del riabilitato, la decisione della Corte penale è pubblicata nel Foglio federale ed in altri giornali.
2
Le spese della procedura di riabilitazione sono sopportate dal richiedente. Possono essere condonate, se questi provi il suo stato di povertà.
Art. 334
Se la sentenza è stata pronunciata dal tribunale di un Cantone, l'autorità cantonale
competente decide circa la domanda di riabilitazione in conformità delle disposizioni della presente legge.
II. Della sospensione della pena
Art. 335
a 338216
Art. 339
217
Art. 340
Se il tribunale deve applicare simultaneamente la legge penale della Confederazione
e quella di un Cantone, la sospensione dell'esecuzione della pena deve essere regolata dalle disposizioni della legge applicabile al reato più grave.
Art. 341
1 Nelle cause giudicate dalla Corte penale, la revoca è pronunciata, a richiesta del procuratore generale e dopo aver sentito il condannato, da tale Corte.218 2 I Cantoni designano le autorità competenti e regolano la procedura per la revoca nelle cause di diritto penale federale giudicate dalle loro autorità.
216 Abrogati(o) dall'art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).
217 Abrogato dal n. 2 dell'all. al DPA (RS 313.0).
218 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
Organizzazione giudiziaria in materia penale 59
312.0
Parte settima: Disposizioni finali
Art. 342
1 A contare dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie emanate dalla Confederazione e dai Cantoni.
2
Sono particolarmente abrogati: 1. la legge federale del 30 giugno 1849219 sul modo di procedere nei casi di contravvenzione alle leggi fiscali e di polizia della Confederazione; 2. la legge federale del 27 agosto 1851220 sulla procedura penale federale; 3. gli articoli 73 e 76 del Codice penale federale del 4 febbraio 1853221; 4. l'articolo 10 e il capitolo III (art. 105 a 174), nonché l'articolo 220 numero 2 della legge del 22 marzo 1893222 sull'organizzazione giudiziaria federale.
Art. 343
Con l'attuazione del Codice penale svizzero223, le disposizioni della presente legge
relative alla confisca (art. 71 e 72), alla competenza locale (art. 260 a 263), alla riabilitazione (art. 327 a 330) ed alla sospensione dell'esecuzione della pena (art. 335 a 338) saranno sostituite dalle corrispondenti disposizioni di esso Codice.
Art. 344
Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entrerà in vigore.
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 marzo 2007224 Se sono state fatte valere prima dell'entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007 e non hanno potuto essere indennizzate conformemente al diritto previgente, le spese straordinarie di cui agli articoli 17 capoverso 4 e 257 capoverso 1 occasionate ai Cantoni dopo il 1° gennaio 2002 sono indennizzate in applicazione della modifica del 23 marzo 2007.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1935225 219 [RU I 88, 28 127 art. 227 cpv. 2] 220 [RU II 734] 221 [RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6. RU 54 799 art. 398 cpv. 2 lett. a]
222 [RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv. 2, 44 749; CS 1 148 art. 16 lett. c e in fine, disp. fin. mod. 20 giu. 1947. CS 3 499 art. 169] 223 RS 311.0
224 RU
2007 6087; FF 2006 3877 225 DCF del 2 ott. 1934 (RU 50 842).
Procedura penale federale 60
312.0