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RU 1978 900; FF 1976 II 1

Testo ufficiale italiano

Trattato di cooperazione
in materia di brevetti

(PCT)

Conchiuso a Washington il 19 giugno 1970
Approvato dall'Assemblea federale il 29 novembre 19761
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 settembre 1977
Entrato in vigore per la Svizzera il 24 gennaio 1978

(Stato 23 agosto 2022)

1 Art. 1 n. 2 del DF del 29 nov. 1976 (RU 1977 1709).

Gli Stati contraenti,

Desiderosi di contribuire allo sviluppo della scienza e della tecnica,

Desiderosi di migliorare la protezione legale delle invenzioni,

Desiderosi di semplificare e rendere meno costoso l'ottenimento della protezione delle invenzioni quando questa sia desiderata in parecchi paesi,

Desiderosi di facilitare e accelerare per tutti l'accesso alle informazioni tecniche contenute nei documenti che descrivono nuove invenzioni,

Desiderosi di stimolare e accelerare il progresso economico dei paesi in sviluppo apprestando provvedimenti destinati ad accrescere l'efficacia dei loro sistemi legali di protezione delle invenzioni, siano essi nazionali o regionali, permettendo a detti paesi di accedere facilmente alle informazioni relative all'ottenimento di soluzioni tecniche adattate ai loro bisogni specifici e aiutandoli ad accedere alla tecnologia moderna in costante progresso,

Convinti che la cooperazione internazionale renderà molto più facile la realizzazione di questi scopi,

Hanno concluso il seguente trattato:

Disposizioni introduttive

Art. 1 Costituzione di una unione

1) Gli Stati che fanno parte del presente trattato (denominati in seguito «Stati contraenti») sono costituiti in unione per la cooperazione nell'ambito del deposito, della ricerca e dell'esame delle domande di protezione delle invenzioni, nonché per la prestazione di servizi tecnici speciali. Questa unione è denominata Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti.

2) Nessuna disposizione del presente trattato potrà essere interpretata come limitazione dei diritti previsti dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale2 a favore dei cittadini dei paesi membri di questa convenzione o delle persone domiciliate in questi paesi.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente trattato e del regolamento d'esecuzione3, e salvo diverso esplicito disposto:

i)
si deve intendere per «domanda» una domanda di protezione per un'invenzione; ogni riferimento ad una «domanda» va inteso quale riferimento alle domande di brevetto d'invenzione, di certificati di autore d'invenzione, di certificati di utilità, di modelli di utilità, di brevetti completivi, di certificati completivi, di certificati di autore completivi e di certificati di utilità completivi;
ii)
ogni riferimento a un «brevetto» va inteso quale riferimento ai brevetti d'invenzione, ai certificati di autore d'invenzione, ai certificati di utilità, ai modelli di utilità, ai brevetti completivi, ai certificati completivi, ai certificati d'autore d'invenzione completivi e ai certificati di utilità completivi;
iii)
si deve intendere per «brevetto nazionale» un brevetto rilasciato da una amministrazione nazionale;
iv)
si deve intendere per «brevetto regionale» un brevetto rilasciato da una amministrazione nazionale o intergovernativa abilitata a rilasciare brevetti aventi effetto in più di uno Stato;
v)
si deve intendere per «domanda regionale» una domanda di brevetto regionale;
vi)
ogni riferimento a una «domanda nazionale» va inteso quale riferimento alle domande di brevetti nazionali e di brevetti regionali diverse da quelle depositate conformemente al presente trattato;
vii)
si deve intendere per «domanda internazionale» una domanda depositata conformemente al presente trattato;
viii)
ogni riferimento a una «domanda» va inteso come riferimento alle domande internazionali e nazionali;
ix)
ogni riferimento a un «brevetto» va inteso quale riferimento ai brevetti nazionali e regionali;
x)
ogni riferimento alla «legislazione nazionale» va inteso come riferimento alla legislazione nazionale di uno Stato contraente oppure, qualora si tratti di una domanda regionale o di un brevetto regionale, al trattato che prevede il deposito di domande regionali o il rilascio di brevetti regionali;
xi)
si intende per «data di priorità» per il computo dei termini:
a)
quando la domanda internazionale comprende una rivendicazione di priorità secondo l'articolo 8, la data del deposito della domanda la cui priorità è rivendicata;
b)
quando la domanda internazionale comprende più rivendicazioni di priorità secondo l'articolo 8, la data del deposito della domanda più vecchia la cui priorità è rivendicata;
c)
quando la domanda internazionale non comporta alcuna rivendicazione di priorità secondo l'articolo 8, la data del deposito internazionale di questa domanda;
xii)
si deve intendere per «ufficio nazionale» l'amministrazione governativa di uno Stato contraente incaricata di rilasciare dei brevetti; ogni riferimento a un «ufficio nazionale» va pure inteso quale riferimento a ogni amministrazione intergovernativa incaricata da più Stati di rilasciare dei brevetti regionali, a condizione che uno almeno di questi Stati sia uno Stato contraente e che questi Stati abbiano autorizzato detta amministrazione ad assumere gli obblighi e a esercitare i poteri che il presente trattato e il regolamento d'esecuzione attribuiscono agli uffici nazionali;
xiii)
si deve intendere per «ufficio designato» l'ufficio nazionale dello Stato designato dal depositante conformemente al capitolo 1 del presente trattato, nonché ogni ufficio che agisca per questo Stato;
viv)
si deve intendere per «ufficio eletto» l'ufficio nazionale dello Stato eletto dal depositante conformemente al capitolo Il del presente trattato, nonché ogni ufficio che agisca per questo Stato;
xv)
si deve intendere per «ufficio ricevente» l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa dove la domanda è stata depositata;
xvi)
si deve intendere per «Unione» l'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti;
xvii) si deve intendere per «Assemblea» l'Assemblea dell'Unione;
xviii) si deve intendere per «Organizzazione» l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
xix)
si deve intendere per «Ufficio internazionale» l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione e, finché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI);
xx)
si deve intendere per «Direttore generale» il Direttore generale dell'Organizzazione e, finché i BIRPI esisteranno, il Direttore generale dei BIRPI.

Capitolo I
Domanda internazionale e ricerca internazionale

Art. 3 Domanda internazionale

1) Le domande di protezione delle invenzioni in ogni Stato contraente possono essere depositate come domande internazionali ai sensi del presente trattato.

2) Una domanda internazionale deve contenere, conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione4, una richiesta, una descrizione, una o più rivendicazioni, uno o più disegni (ove siano richiesti) e un estratto.

3) L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica; esso non può venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per valutare l'estensione della protezione richiesta.

4) La domanda internazionale:

i)
deve essere redatta in una delle lingue prescritte;
ii)
deve rispondere ai requisiti formali prescritti;
iii)
deve soddisfare alla prescritta esigenza di unità dell'invenzione;
iv)
è assoggettata al versamento delle tasse prescritte.
Art. 4 Richiesta

1) La richiesta deve contenere:

i)
una istanza per il trattamento della domanda internazionale conformemente al presente trattato;
ii)
la designazione dello o degli Stati contraenti nei quali la protezione dell'invenzione è domandata in base alla domanda internazionale («Stati designati»); se il depositante può o desidera ottenere, per ogni Stato designato, un brevetto regionale in luogo di un brevetto nazionale, egli deve precisarlo nella richiesta; se il depositante non può, per via di un trattato relativo a un brevetto regionale, , limitare la sua domanda ad alcuni degli Stati che fanno parte di questo trattato, la designazione di uno di questi Stati, unitamente all'indicazione del desiderio di ottenere un brevetto regionale, equivale a una designazione di tutti questi Stati; se, secondo la legislazione nazionale dello Stato designato, la designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda regionale, questa designazione vale anche come indicazione del desiderio di ottenere un brevetto regionale;
iii)
il nome e gli altri dati prescritti relativi al depositante e al mandatario (se vi sia);
iv)
il titolo dell'invenzione;
v)
il nome dell'inventore e gli altri dati prescritti che lo concernono, nel caso in cui la legislazione di almeno uno degli Stati designati esiga che tali indicazioni siano fornite all'atto del deposito di una domanda nazionale; negli altri casi, queste indicazioni possono figurare sia nella richiesta, sia in comunicazioni singole indirizzate a ciascun ufficio designato la cui legislazione nazionale esiga queste indicazioni ma permetta che esse siano fornite dopo il deposito della domanda nazionale.

2) Per ogni designazione vanno versate, nel termine prescritto, le tasse prescritte.

3) Se il depositante non domanda altri titoli di protezione previsti dall'articolo 43, la designazione significa che la protezione domandata consiste nel rilascio di un brevetto da parte dello Stato designato o per questo Stato. L'articolo 2.ii) non è applicabile ai fini del presente paragrafo.

4) L'assenza, nella richiesta, del nome dell'inventore e di altri dati concernenti l'inventore non ha conseguenza alcuna negli Stati designati la cui legislazione, pur esigendo queste indicazioni, permette che esse vengano fornite dopo il deposito della domanda nazionale. L'assenza di queste indicazioni in una separata comunicazione non ha conseguenza alcuna negli Stati designati in cui queste indicazioni non sono richieste dalla legislazione nazionale.

Art. 5 Descrizione

La descrizione deve esporre l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo affinché ogni persona esperta possa attuarla.

Art. 6 Rivendicazioni

La o le rivendicazioni devono definire l'oggetto per il quale si domanda la protezione. Le rivendicazioni devono essere chiare e concise. Esse devono fondarsi interamente sulla descrizione.

Art. 7 Disegni

1) Fatto salvo il paragrafo 2.ii), occorre fornire disegni se essi sono necessari per l'intelligenza dell'invenzione.

2) Se l'invenzione è tale da poter essere illustrata con disegni, pur non essendo essi necessari per la sua intelligenza:

i)
il depositante può includere tali disegni nella domanda internazionale all'atto del suo deposito;
ii)
ogni ufficio designato può esigere che il depositante fornisca tali disegni nel termine prescritto.
Art. 8 Rivendicazione di priorità

1) La domanda internazionale può contenere una dichiarazione, conforme alle prescrizioni del regolamento d'esecuzione5, che rivendichi la priorità di una o più domande anteriori depositate in o per ogni Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale6.

2)
a) Fatto salvo il comma b), le condizioni e gli effetti di ogni rivendicazione di priorità presentata conformemente al paragrafo 1) sono quelli previsti dall'articolo 4 dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale7.
b)
La domanda internazionale che rivendica la priorità di una o più domande anteriori depositate in o per uno Stato contraente, può designare questo Stato. Se la domanda internazionale rivendica la priorità di una o più domande nazionali depositate in o per uno Stato designato o la priorità di una domanda internazionale che aveva designato un solo Stato, le condizioni e gli effetti prodotti dalla rivendicazione di priorità in questo Stato sono quelli previsti dalla legislazione nazionale di quest'ultimo.
Art. 9 Depositante

1) Ogni persona domiciliata in uno Stato contraente e ogni cittadino di uno Stato contraente possono depositare una domanda internazionale.

2) L'Assemblea può decidere di permettere alle persone domiciliate in ogni Paese facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale8 ma non del presente trattato, nonché ai cittadini di detto Paese, di depositare domande internazionali.

3) Le nozioni di domicilio e di nazionalità, nonché l'applicazione di queste nozioni nei casi in cui vi siano più depositanti o i depositanti non siano i medesimi per tutti gli Stati designati, sono definite nel regolamento d'esecuzione9.

Art. 10 Ufficio ricevente

La domanda internazionale deve essere depositata presso l'ufficio ricevente prescritto, che la controlla e la tratta conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione10.

Art. 11 Data del deposito ed effetti della domanda internazionale

1) L'ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale la data di ricevimento della domanda internazionale, sempre che esso costati che, all'atto del ricevimento:

i)
il depositante non è manifestamente sprovvisto, per motivi di domicilio o di nazionalità, del diritto di depositare una domanda internazionale presso l'ufficio ricevente;
ii)
la domanda internazionale è redatta nella lingua prescritta;
iii)
la domanda internazionale contiene almeno gli elementi seguenti:
a)
una indicazione secondo la quale essa è stata depositata quale domanda internazionale;
b)
la designazione di almeno uno Stato contraente;
c)
il nome del depositante, indicato nel modo prescritto;
d)
una parte che, a prima vista, sembri costituire una descrizione;
e)
una parte che, a prima vista, sembri costituire una o delle rivendicazioni.
2)
a) Se l'ufficio ricevente costata che la domanda internazionale non risponde, all'atto del ricevimento, alle condizioni elencate al paragrafo 1), esso invita il depositante, conformemente al regolamento d'esecuzione11, a fare la necessaria correzione.
b)
Se il depositante ottempera a questo invito, conformemente al regolamento d'esecuzione, l'ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale, la data di ricevimento della correzione richiesta.

3) Fatto salvo l'articolo 64.4), ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti i) a iii) del paragrafo 1), ed alla quale è stata riconosciuta una data dei deposito internazionale, ha, a decorrere dalla data del deposito internazionale, gli effetti di un deposito nazionale regolare in ciascuno degli Stati designati; questa data va intesa quale data di deposito effettiva in ciascun Stato designato.

4) Ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti i) a iii) del paragrafo 1), è considerata come avente valore di un deposito nazionale regolare ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale12.

Art. 12 Trasmissione della domanda internazionale all'Ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale

1) Un esemplare della domanda internazionale è conservato dall'ufficio ricevente («copia per l'ufficio ricevente»), un esemplare («esemplare originale») è trasmesso all'Ufficio internazionale e un altro esemplare («copia di ricerca») è trasmesso all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale di cui all'articolo 16, conformemente al regolamento d'esecuzione13.

2) L'esemplare originale è considerato come l'esemplare autentico della domanda internazionale.

3) La domanda internazionale è considerata come ritirata se l'Ufficio internazionale non riceve l'esemplare originale nel termine prescritto.

Art. 13 Possibilità per gli uffici designati di ricevere copia della domanda internazionale

1) Ogni ufficio designato può richiedere all'Ufficio internazionale una copia della domanda internazionale prima della comunicazione prevista nell'articolo 20; trascorso un anno a decorrere dalla data di priorità, l'Ufficio internazionale gli rimette questa copia il più presto possibile.

2)
a) Il depositante può, in qualsiasi momento, rimettere una copia della sua domanda internazionale a ogni ufficio designato.
b)
Il depositante può, in qualsiasi momento, domandare all'Ufficio internazionale di rimettere una copia della sua domanda internazionale a ogni ufficio designato; l'Ufficio internazionale rimette questa copia a detto ufficio il più presto possibile.
c)
Ogni ufficio nazionale può notificare all'Ufficio internazionale che non desidera ricevere le copie di cui al comma b); in tal caso, detto comma non è applicabile per questo ufficio.
Art. 14 Irregolarità nella domanda internazionale
1)
a) L'ufficio ricevente accerta che la domanda internazionale:
i)
sia firmata conformemente al regolamento d'esecuzione14;
ii)
contenga i dati prescritti relativi al depositante;
iii)
contenga un titolo;
iv)
contenga un estratto;
v)
soddisfi, nella misura prevista dal regolamento d'esecuzione, i requisiti formali prescritti.
b)
Se l'ufficio ricevente costata che una di queste prescrizioni non è soddisfatta invita il depositante a correggere la domanda internazionale nel termine prescritto; se il depositante non ottempera, questa domanda è considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara.

2) Se la domanda internazionale fa riferimento a disegni che non sono acclusi alla domanda, l'ufficio ricevente ne avverte il depositante, il quale può consegnare questi disegni nel termine prescritto; la data del deposito internazionale è allora quella del giorno in cui detti disegni pervengono all'ufficio ricevente. In caso contrario, qualsiasi riferimento a tali disegni è considerato come inesistente.

3)
a) Se l'ufficio ricevente costata che le tasse prescritte dall'articolo 3.4) iv) non sono state versate nel termine prescritto o che la tassa prescritta dall'articolo 4.2) non è stata versata per alcuno degli Stati designati, la domanda internazionale è considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara.
b)
Se l'ufficio ricevente costata che la tassa prescritta dall'articolo 4.2) è stata versata nel termine prescritto per uno o per alcuni Stati designati (ma non per tutti), la designazione di quelli fra i detti Stati per i quali la tassa non è stata versata nel termine prescritto è considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara.

4) Se, dopo aver riconosciuto alla domanda internazionale una data di deposito internazionale, l'ufficio ricevente costata, entro il termine prescritto, che una qualsiasi delle condizioni elencate nei punti i) a iii) dell'articolo 11. 1) non era soddisfatta a tale data, questa domanda è considerata come ritirata e l'ufficio lo dichiara.

Art. 15 Ricerca internazionale

1) Ogni domanda internazionale forma oggetto di una ricerca internazionale.

2) Scopo della ricerca internazionale è di scoprire lo stato della tecnica pertinente.

3) La ricerca internazionale viene eseguita sulla base delle rivendicazioni, tenuto debito conto della descrizione e dei disegni (se vi siano).

4) L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale prevista nell'articolo 16 si sforza di scoprire lo stato della tecnica pertinente nella misura massima consentitale dal suoi mezzi e deve, in ogni caso, consultare la documentazione specifica nel regolamento d'esecuzione 1).

5)
a) Il titolare di una domanda nazionale depositata presso l'ufficio nazionale di uno Stato contraente o presso l'ufficio che agisce per tale Stato può, qualora la legislazione nazionale di questo Stato lo consenta e nelle condizioni previste da questa legislazione, domandare che una ricerca simile a una ricerca internazionale («ricerca di tipo internazionale») sia eseguita per questa domanda.
b)
L'ufficio nazionale di uno Stato contraente o l'ufficio che agisce per tale Stato può, qualora la legislazione nazionale di questo Stato lo consenta, assoggettare a una ricerca di tipo internazionale ogni domanda nazionale depositata presso di esso.
c)
La ricerca di tipo internazionale è eseguita dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, prevista dall'articolo 16, che sarebbe competente per una ricerca internazionale se la domanda nazionale fosse una domanda internazionale depositata presso l'ufficio indicato nei commi a) e b). Se la domanda nazionale è redatta in una lingua nella quale l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima di non poter trattare la domanda, la ricerca di tipo internazionale è eseguita fondandosi su una traduzione approntata dal depositante in una delle lingue prescritte per le domande internazionali che detta amministrazione si è impegnata di accettare per le domande internazionali. La domanda nazionale e la traduzione, qualora sia richiesta, devono essere presentate nella forma prescritta per le domande internazionali.
Art. 16 Amministrazione incaricata della ricerca internazionale

1) La ricerca internazionale è eseguita da un'amministrazione incaricata della ricerca internazionale; questa amministrazione può essere sia un ufficio nazionale sia un'organizzazione intergovernativa, quale l'Istituto internazionale dei brevetti, le cui attribuzioni comprendono la redazione di rapporti di ricerca documentaria sullo stato della tecnica relativo a invenzioni oggetto di domande di brevetto.

2) Se, in attesa della istituzione di un'amministrazione unica incaricata della ricerca internazionale, esistono più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale, ogni ufficio ricevente specifica, conformemente alle disposizioni dell'accordo citato nel paragrafo 3)b), quale o quali di queste amministrazioni saranno competenti per eseguire la ricerca per le domande internazionali depositate presso detto ufficio.

3)
a) Le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale sono nominate dall'Assemblea. Ogni ufficio nazionale e ogni organizzazione intergovernativa che soddisfano alle esigenze previste nel comma e) possono essere nominati come amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
b) La nomina è subordinata al consenso dell'ufficio nazionale o dell'organizzazione intergovernativa interessati e alla conclusione di un accordo, che l'Assemblea deve approvare, tra detto ufficio o detta organizzazione e l'Ufficio internazionale. Questo accordo specifica diritti e obblighi delle parti e contiene in particolare l'impegno formale di detto ufficio o di detta organizzazione ad applicare e osservare tutte le regole comuni della ricerca internazionale.
c)
Il regolamento d'esecuzione15 prescrive le esigenze minime, in particolare per quanto concerne il personale e la documentazione, alle quali ogni ufficio o organizzazione deve soddisfare prima che possa essere nominato e alle quali deve continuare a soddisfare finché resti nominato.
d)
La nomina vale per un periodo determinato, che può essere prolungato.
e)
Prima di decidere in merito alla nomina di un ufficio nazionale o di una organizzazione intergovernativa o In merito al prolungamento o alla revoca della nomina, l'Assemblea sente l'ufficio o l'organizzazione interessati e domanda il parere del Comitato di cooperazione tecnica di cui all'articolo 56, non appena esso sia stato istituito.
Art. 17 Procedura in seno all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale

1) La procedura in seno all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale è stabilita dal presente trattato, dal regolamento d'esecuzione16 e dall'accordo che l'Ufficio internazionale conclude, conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione, con detta amministrazione.

2)
a) Se l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima:
i)
che la domanda internazionale concerne un oggetto per il quale essa non è tenuta, secondo il regolamento d'esecuzione, a eseguire una ricerca, e decide in tal caso di non procedere alla ricerca, o
ii)
che la descrizione, le rivendicazioni o i disegni non rispondono alle condizioni prescritte, in misura tale da consentire una ricerca significativa,
essa lo dichiara e notifica al depositante e all'Ufficio internazionale che non verrà redatto alcun rapporto di ricerca.
b)
Se una delle situazioni menzionate nel comma a) esiste soltanto ‑nei riguardi di talune rivendicazioni, il rapporto di ricerca internazionale ne fa stato e, per quanto concerne le altre rivendicazioni, viene redatto conformemente all'articolo 18.
3)
a) Se l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima che la domanda internazionale non soddisfa all'esigenza di unità dell'invenzione così come definita nel regolamento d'esecuzione, essa invita il depositante a pagare delle tasse addizionali. L'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale redige il rapporto di ricerca internazionale per le parti della domanda internazionale che concernono l'invenzione menzionata in primo luogo nelle rivendicazioni («invenzione principale») e, se le tasse addizionali richieste sono state versate nel termine prescritto, per le parti della domanda internazionale che concernono le invenzioni per le quali dette tasse sono state versate.
b)
La legislazione nazionale di ogni Stato designato può prescrivere che, quando l'ufficio nazionale di questo Stato stima giustificato l'invito, menzionato nel comma a), dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, e quando il depositante non ha versato tutte le tasse addizionali, le parti della domanda internazionale che non hanno formato oggetto di una ricerca sono considerate come ritirate per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante versi una tassa particolare all'ufficio nazionale di detto Stato.
Art. 18 Rapporto di ricerca internazionale

1) Il rapporto di ricerca internazionale è redatto nel termine prescritto e nella forma prescritta.

2) Il rapporto di ricerca internazionale, subito dopo la sua redazione, è trasmesso dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale al depositante e all'Ufficio internazionale.

3) Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2) a) è tradotto conformemente al regolamento d'esecuzione17. Le traduzioni sono predisposte dall'Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità.

Art. 19 Modificazione delle rivendicazioni presso l'Ufficio internazionale

1) Il depositante, ricevuto il rapporto di ricerca internazionale, ha il diritto di modificare una volta le rivendicazioni della domanda internazionale depositando modificazioni presso l'Ufficio internazionale nel termine prescritto. Egli può allegarvi una breve dichiarazione, in conformità al regolamento d'esecuzione18, che esplichi le modificazioni e che precisi gli effetti che queste ultime possono avere sulla descrizione e sui disegni.

2) Le modificazioni non devono andare al di là dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata.

3) L'inosservanza delle disposizioni del paragrafo 2) non ha conseguenze negli Stati designati la cui legislazione nazionale consente che le modificazioni vadano al di là dell'esposizione dell'invenzione.

Art. 20 Comunicazione agli uffici designati
1)
a) La domanda internazionale, assieme al rapporto di ricerca internazionale [ivi compresa ogni indicazione prevista nell'articolo 17.2)b)] o alla dichiarazione citata nell'articolo 17.2)a), è comunicata, conformemente al regolamento d'esecuzione19, a ogni ufficio designato che non abbia rinunciato, in tutto o in parte, a questa comunicazione.
b)
La comunicazione comprende la traduzione (come prescritta) di detto rapporto o di detta dichiarazione.

2) Se le rivendicazioni sono state modificate secondo l'articolo 19.1), la comunicazione deve contenere sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e nella forma modificata sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e precisare le modificazioni apportate; essa deve inoltre, all'occorrenza, contenere la dichiarazione di cui all'articolo 19.1).

3) A richiesta dell'ufficio designato o del depositante, l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale invia loro, conformemente al regolamento d'esecuzione, copia dei documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale.

Art. 21 Pubblicazione internazionale

1) L'Ufficio internazionale pubblica le domande internazionali.

2)
a) Fatte salve le eccezioni previste nel comma b) e nell'articolo 64.3), la pubblicazione internazionale della domanda internazionale avviene in breve termine dopo la scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorità di tale domanda.
b)
Il depositante può domandare all'Ufficio internazionale di pubblicare la sua domanda internazionale in qualsiasi momento prima della scadenza del termine citato nel comma a). L'Ufficio internazionale procede, in conseguenza, in conformità al regolamento d'esecuzione20.

3) Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2)a) viene pubblicato conformemente al regolamento d'esecuzione.

4) La lingua e la forma della pubblicazione internazionale, nonché altri dettagli, sono stabiliti dal regolamento d'esecuzione.

5) Non si procede alla pubblicazione internazionale se la domanda internazionale è ritirata o considerata come ritirata prima della conclusione dei preparativi tecnici della pubblicazione.

6) Se l'Ufficio internazionale stima che la domanda internazionale contiene espressioni o disegni contrari al buon costume o all'ordine pubblico, o dichiarazioni denigratorie ai sensi del regolamento d'esecuzione, esso può omettere tali espressioni, disegni o dichiarazioni nelle sue pubblicazioni indicando il posto e il numero delle parole o dei disegni omessi. Esso fornisce, a richiesta, copie speciali delle parti omesse.

Art. 22 Copie, traduzioni e tasse per gli uffici designati

1) Il depositante consegna a ciascun ufficio designato una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all'articolo 20 sia già avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di tale domanda e gli versa (ove sia il caso) la tassa nazionale al più tardi alla scadenza di un termine di trenta mesi a decorrere dalla data di priorità. Nel caso in cui il nome dell'inventore e le altre indicazioni ad esso relative, prescritte dalla legislazione dello Stato designato, non sono richieste all'atto del deposito di una domanda nazionale, il depositante deve, se esse non figurano già nella richiesta, comunicarle all'Ufficio nazionale di detto Stato o all'ufficio che agisce per esso al più tardi alla scadenza di un termine di trenta mesi a decorrere dalla data di priorità.21

2) Quando l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale dichiari, conformemente all'articolo 17.2) a), che non verrà redatto alcun rapporto di ricerca internazionale, il termine per l'adempimento degli atti menzionati nel paragrafo 1) del presente articolo è il medesimo di quello previsto dal paragrafo 1).22

3) La legislazione di ogni Stato contraente può stabilire, per l'adempimento degli atti menzionati nei paragrafi 1) e 2), termini che scadono dopo quelli indicati in detti paragrafi.

21 Nuovo testo giusta il n. I della mod. del 3 ott. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2005 1507).

22 Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore il 1° gen. 1985 (RU 1984 1538).

Art. 23 Sospensione della procedura nazionale

1) Nessun ufficio designato tratta o esamina la domanda internazionale prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22.

2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio designato può, a richiesta esplicita del depositante, trattare o esaminare la domanda internazionale in qualsiasi momento.

Art. 24 Possibile perdita degli effetti negli Stati designati

1) Fatto salvo l'articolo 25 nel caso di cui al seguente punto ii), gli effetti della domanda internazionale previsti nell'articolo 11.3) cessano in ogni Stato designato, con le medesime conseguenze del ritiro di una domanda nazionale in questo Stato:

i)
se il depositante ritira la sua domanda internazionale o la designazione di questo Stato;
ii)
se la domanda internazionale è considerata come ritirata in base agli articoli 12.3), 14.1)b), 14.3)a) o 14.4), o se la designazione di questo Stato è considerata come ritirata in base all'articolo 14.3)b);
iii)
se il depositante non adempie, nel termine applicabile, gli atti menzionati nell'articolo 22.

2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio designato può mantenere gli effetti previsti nell'articolo 11.3) anche quando non sia richiesto che tali effetti siano mantenuti in virtù dell'articolo 25.2).

Art. 25 Revisione da parte degli uffici designati
1)
a) Se l'ufficio ricevente rifiuta di accordare una data di deposito internazionale o dichiara che la domanda internazionale è considerata come ritirata, o se l'Ufficio internazionale fa una costatazione secondo l'articolo 12.3), quest'ultimo Ufficio, a richiesta del depositante, invia in breve termine a ogni ufficio designato indicato dal depositante copia di qualsiasi documento contenuto nella pratica.
b)
Se l'ufficio ricevente dichiara che la designazione di uno Stato è considerata come ritirata, l'Ufficio internazionale, a richiesta del depositante, invia in breve termine all'ufficio nazionale di detto Stato copia di ogni documento contenuto nell'inserto.
c)
Le richieste fatte in base ai commi a) o b) devono essere presentate nel termine prescritto.
2)
a) Fatte salve le disposizioni del comma b), ogni ufficio designato, qualora la tassa nazionale (ove sia il caso) sia stata versata e la traduzione appropriata (come prescritta) sia stata consegnata nel termine prescritto, decide se il rifiuto, la dichiarazione o la costatazione menzionati nel paragrafo 1) erano giustificati ai sensi del presente trattato e dei regolamento d'esecuzione23; se l'ufficio designato costata che il rifiuto o la dichiarazione risultano da un errore o da una omissione dell'ufficio ricevente, o che la costatazione risulta da un errore o da una omissione dell'Ufficio internazionale, esso tratta la domanda internazionale, per quanto concerne i suoi effetti nello Stato dell'ufficio designato, come se tale errore od omissione non fosse avvenuto.
b)
Se l'esemplare originale perviene all'Ufficio internazionale dopo la scadenza del termine prescritto dall'articolo 12.3) a causa di un errore o di una omissione del depositante, il comma a) non si applica che nelle circostanze menzionate nell'articolo 48.2).
Art. 26 Possibilità di correzione presso gli uffici designati

Nessun ufficio designato può respingere una domanda internazionale per il motivo che essa non risponde alle condizioni del presente trattato e del regolamento d'esecuzione24 senza dare dapprima al depositante l'occasione di correggere detta domanda nella misura e secondo la procedura prevista dalla legislazione nazionale per situazioni identiche o comparabili relative a domande nazionali.

Art. 27 Esigenze nazionali

1) Nessuna legislazione nazionale può esigere che la domanda internazionale soddisfi, nella forma e nel contenuto, requisiti diversi da quelli previsti dal presente trattato e dal regolamento d'esecuzione25 o a requisiti supplementari.

2) Le disposizioni del paragrafo 1) non potranno ostacolare l'applicazione dell'articolo 7.2) né impedire ad alcuna legislazione nazionale, dopo che sia avviato presso l'ufficio designato il trattamento della domanda internazionale, di esigere:

i)
se il depositante è una persona giuridica, l'indicazione del nome di un dirigente di quest'ultima autorizzato a rappresentarla;
ii)
la presentazione di documenti, che non appartengono alla domanda internazionale, ma che costituiscono la prova di citazioni o dichiarazioni che figurino in detta domanda, ivi compresa la conferma della domanda internazionale mediante la firma del depositante, quando la domanda sia stata firmata, all'atto del deposito, dal suo rappresentante o dal suo mandatario.

3) Se, nei riguardi di uno Stato designato, il depositante non ha veste, secondo la legislazione nazionale di questo Stato, per depositare una domanda nazionale non essendo egli l'inventore, la domanda internazionale può essere respinta dall'ufficio designato.

4) Se la legislazione nazionale prevede, per quanto concerne la forma e il contenuto delle domande nazionali, condizioni che, dal punto di vista dei depositanti, sono più favorevoli di quelle previste dal presente trattato e dal regolamento d'esecuzione per le domande internazionali, l'ufficio nazionale, i tribunali e gli altri organi competenti dello Stato designato o che agiscono per esso possono applicare le prime condizioni, in luogo e vece delle ultime, alle domande internazionali, salvo che il depositante richieda che le condizioni previste dal presente trattato e dal regolamento d'esecuzione siano applicate alla sua domanda internazionale.

5) Nulla nel presente trattato e nel regolamento d'esecuzione può essere inteso nel senso di una limitazione alla libertà di uno Stato contraente di prescrivere ogni condizione materiale di brevettabilità che esso desideri. In particolare, ogni disposizione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione concernente la definizione dello stato della tecnica deve intendersi esclusivamente ai fini della procedura internazionale; pertanto, ogni Stato contraente è libero di applicare, per la determinazione della brevettabilità di un'invenzione che forma l'oggetto di una domanda internazionale, i criteri della sua legislazione nazionale relativi allo stato della tecnica e ad altre condizioni di brevettabilità che non costituiscono esigenze relative alla forma e al contenuto delle domande.

6) La legislazione nazionale può esigere che il depositante fornisca prove in merito a ogni condizione materiale di brevettabilità che essa prescrive.

7) Ogni ufficio ricevente, nonché ogni ufficio designato che abbia avviato il trattamento della domanda internazionale, può applicare le disposizioni della sua legislazione nazionale relative all'obbligo, per il depositante, di farsi rappresentare da un mandatario autorizzato presso detto ufficio e di indicare obbligatoriamente un indirizzo di servizio nello Stato designato per il ricevimento di notificazioni.

8) Nulla nel presente trattato e nel regolamento d'esecuzione può essere inteso nel senso di una limitazione alla libertà di uno Stato contraente di applicare i provvedimenti che stima necessari in materia di difesa nazionale o di limitare, per la protezione dei suoi interessi economici, il diritto dei suoi cittadini o delle persone domiciliate sul suo territorio di depositare domande internazionali.

Art. 28 Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici designati

1) Il depositante deve avere la possibilità di modificare le rivendicazioni , la descrizione e i disegni, entro il termine prescritto, presso ogni ufficio designato. Nessun ufficio designato può rilasciare il brevetto o rifiutare il rilascio prima della scadenza di questo termine, salvo accordo esplicito del depositante.

2) Le modificazioni non devono andare al di là dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata, a meno che la legislazione nazionale dello Stato designato non lo consenta esplicitamente.

3) Le modificazioni devono essere conformi alla legislazione nazionale dello Stato designato per tutto ciò che non è stabilito dal presente trattato o dal regolamento d'esecuzione26.

4) Se l'ufficio designato esige una traduzione della domanda internazionale, le modificazioni devono essere fatte nella lingua della traduzione.

Art. 29 Effetti della pubblicazione internazionale

1) Per quanto concerne la protezione dei diritti del depositante in uno Stato designato, gli effetti della pubblicazione internazionale di una domanda internazionale in questo Stato, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2) a 4), sono identici a quelli che la legislazione nazionale di questo Stato attribuisce alla pubblicazione nazionale obbligatoria di domande nazionali non esaminate come tali.

2) Se la lingua della pubblicazione internazionale è diversa da quella delle pubblicazioni richieste dalla legislazione nazionale dello Stato designato, questa legislazione nazionale può prevedere che gli effetti previsti al paragrafo 1) non si producano che a decorrere dalla data in cui:

i)
una traduzione in quest'ultima lingua è pubblicata conformemente alla legislazione nazionale; o
ii)
una traduzione in quest'ultima lingua è messa a disposizione del pubblico per visione, conformemente alla legislazione nazionale; o
iii)
una traduzione in quest'ultima lingua è trasmessa dal depositante all'utilizzatore non autorizzato, - effettivo o eventuale -, dell'invenzione che forma l'oggetto della domanda internazionale; o
iv)
due atti previsti ai punti i) e iii) o i due atti previsti ai punti ii) e iii) sono stati effettuati.

3) La legislazione nazionale di ogni Stato designato può prevedere che quando la pubblicazione internazionale sia stata fatta, a richiesta del depositante, prima della scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorità, gli effetti previsti nel paragrafo 1) non si producano che a partire dalla scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorità.

4) La legislazione nazionale di ogni Stato designato può prevedere che gli effetti previsti nel paragrafo 1) non si producano che a partire dalla data di ricevimento, da parte del suo ufficio nazionale o dell'ufficio che agisce per questo Stato, di un esemplare della pubblicazione, fatta conformemente all' articolo 21, della domanda internazionale. Questo ufficio pubblica, il più presto possibile, la data di ricevimento nel suo bollettino.

Art. 30 Carattere confidenziale della domanda internazionale
1)
a) Fatto salvo il comma b), l'Ufficio internazionale e le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale non devono permettere ad alcuna persona o amministrazione di accedere alla domanda internazionale prima della sua pubblicazione internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante.
b)
Il comma a) non è applicabile alle trasmissioni all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale, alle trasmissioni previste nell'articolo 13 né alle comunicazioni previste nell'articolo 20.
2)
a) Nessun ufficio nazionale può permettere a terzi di accedere alla domanda internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, prima della più remota delle date qui appresso indicate:
i)
data della pubblicazione internazionale della domanda internazionale;
ii)
data di ricevimento della comunicazione della domanda internazionale secondo l'articolo 20;
iii)
data di ricevimento di una copia della domanda internazionale secondo l'articolo 22.
b)
Il comma a) non vieta a un ufficio nazionale di comunicare a terzi di essere stato designato né di pubblicare questo fatto. Questa comunicazione o pubblicazione può tuttavia contenere soltanto le seguenti indicazioni: designazione dell'ufficio ricevente, nome del depositante, data del depositante internazionale, numero della domanda internazionale e titolo dell'invenzione.
c)
Il comma a) non vieta a un ufficio designato di permettere alle autorità giudiziarie di accedere alla domanda internazionale.

3) Il paragrafo 2)a) si applica a ogni ufficio ricevente, salvo per quanto concerne le trasmissioni previste nell'articolo 12.1).

4) Ai sensi del presente articolo, il termine «accedere» comprende tutti i mezzi mediante i quali i terzi possono prender conoscenza e perciò anche le comunicazioni personali e la pubblicazione generale; tuttavia, nessun ufficio nazionale può pubblicare una domanda internazionale o la sua traduzione prima che sia avvenuta la pubblicazione internazionale o prima della scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorità qualora la pubblicazione internazionale non sia avvenuta alla scadenza di questo termine.

Capitolo II
Esame preliminare internazionale

Art. 31 Richiesta di esame preliminare internazionale

1) A richiesta del depositante, la domanda internazionale viene sottoposta ad un esame preliminare internazionale in conformità alle disposizioni che seguono e al regolamento d'esecuzione27.

2)
a) Ogni depositante che, ai sensi del regolamento d'esecuzione, è domiciliato in uno Stato contraente vincolato dal capitolo Il o è un cittadino di tale Stato, e la cui domanda internazionale è stata depositata presso l'ufficio ricevente di questo Stato o che agisce per conto di questo Stato, può presentare una richiesta di esame preliminare internazionale.
b)
L'Assemblea può decidere di permettere alle persone autorizzate a depositare domande internazionali di presentare richieste di esame preliminare internazionale anche se sono domiciliate in uno Stato non contraente o non vincolato dal capitolo Il o hanno la nazionalità di tale Stato.

3) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere fatta separatamente dalla domanda internazionale. Essa deve contenere indicazioni prescritte ed essere redatta nella lingua e nella forma prescritte.

4)
a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve indicare lo o gli Stati contraenti ove il depositante intende utilizzare i risultati dell'esame preliminare internazionale («Stati eletti»). Altri Stati contraenti possono essere eletti successivamente., Possono essere eletti soltanto Stati contraenti già designati conformemente all'articolo 4.
b)
I depositanti di cui al paragrafo 2)a) possono eleggere qualsiasi Stato contraente vincolato dal capitolo ‑11. 1 depositanti di cui al paragrafo 2)b) possono eleggere soltanto Stati contraenti vincolati dal capitolo Il che si siano dichiarati disposti a essere eletti da tali depositanti.

5) Per la richiesta di esame preliminare internazionale vanno versate, nel termine prescritto, le tasse prescritte.

6)
a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere presentata all'amministrazione competente, incaricata dell'esame preliminare internazionale citata nell'articolo 32.
b)
Ogni elezione successiva deve essere presentata all'Ufficio internazionale.

7) Ogni ufficio eletto riceve notificazione della sua elezione.

Art. 32 Amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

1) L'esame preliminare internazionale è eseguito dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

2) Per le richieste di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2)a) e all'articolo 31.2)b), l'ufficio ricevente o l'Assemblea, rispettivamente, precisa, in conformità alle disposizioni dell'accordo applicabile concluso tra l'amministrazione o le amministrazioni interessate incaricate dell'esame preliminare internazionale e l'Ufficio internazionale, quale o quali fra queste amministrazioni saranno competenti per eseguire l'esame preliminare.

3) Le disposizioni dell'articolo 16.3) sono applicabili, mutatis mutandis, alle amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale.

Art. 33 Esame preliminare internazionale

1) L'oggetto dell'esame preliminare internazionale è di formulare un giudizio preliminare e non impegnativo circa le questioni se l'invenzione per la quale la protezione è richiesta sembra essere nuova, implicare un'attività inventiva (non essere evidente) ed essere atta ad avere applicazione industriale.

2) Ai fini dell'esame preliminare internazionale, l'invenzione per la quale è richiesta la protezione è considerata come nuova se non si trovano anteriorità nello stato della tecnica, come definito nel regolamento d'esecuzione28.

3) Ai fini dell'esame preliminare internazionale, si deve considerare che l'invenzione per la quale è richiesta la protezione implica un'attività inventiva se, considerato lo stato della tecnica come definito nel regolamento d'esecuzione, essa non è, alla data pertinente prescritta, evidente per una persona esperta della materia.

4) Ai fini dell'esame preliminare internazionale, l'invenzione per la quale è richiesta la protezione è considerata come atta ad avere applicazione industriale se, conformemente alla sua natura, essa può essere prodotta o utilizzata (nel senso tecnologico) in un qualsiasi genere di industria. Il termine «industria» deve essere inteso nel senso più largo, come nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale29.

5) I criteri sovraesposti servono solo ai fini dell'esame preliminare internazionale. Ogni Stato contraente può applicare criteri supplementari o differenti per decidere se, in questo Stato, l'invenzione è brevettabile o no.

6) L'esame preliminare internazionale deve tener conto di tutti i documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale. Esso può prendere in considerazione qualsiasi altro documento considerato pertinente nella fattispecie.

Art. 34 Procedura in seno l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

1) La procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale è stabilita dal presente trattato, dal regolamento d'esecuzione30 e dall'accordo che l'Ufficio internazionale conclude, con detta amministrazione.

2)
a) Il depositante ha il diritto di comunicare, verbalmente e per iscritto, con l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
b)
Il depositante ha il diritto di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni nel modo prescritto e nel termine prescritto, prima della redazione del rapporto di esame preliminare internazionale. Le modificazioni non devono andare al di là dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata.
c)
Il depositante riceve dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale almeno un parere scritto, salvo che detta amministrazione stimi che tutte le condizioni che seguono sono soddisfatte:
i)
l'invenzione risponde ai criteri citati nell'articolo 33.1);
ii)
la domanda internazionale soddisfa le condizioni del presente trattato e del regolamento d'esecuzione nei limiti entro i quali esse sono controllate da detta amministrazione;
iii)
non si prevede di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 35.2), ultima frase.
d)
Il depositante può rispondere al parere scritto.
3)
a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima che la domanda internazionale non soddisfa l'esigenza di unità dell'invenzione come definito nel regolamento d'esecuzione, essa può invitare il depositante, a scelta di quest'ultimo, sia a limitare le rivendicazioni in modo da soddisfare questo requisito sia a pagare delle tasse supplementari.
b)
La legislazione nazionale di ogni Stato eletto può prevedere che, qualora il depositante decida di limitare le rivendicazioni ai sensi del comma a), le parti della domanda internazionale che, in conseguenza della limitazione, non formano oggetto di un esame preliminare internazionale sono considerate come ritirate per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante non versi una tassa particolare all'ufficio nazionale di detto Stato.
c)
Se il depositante non ottempera entro il termine prescritto all'invito menzionato nel comma a), l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale redige un rapporto di esame preliminare internazionale sulle parti della domanda internazionale che riguardano ciò che sembra costituire l'invenzione principale e, su questo punto, fornisce indicazioni nel rapporto. La legislazione nazionale di ogni Stato eletto può prevedere che, quando il suo ufficio nazionale stimi giustificato l'invito dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare, le parti della domanda internazionale che non riguardano l'invenzione principale siano considerate come ritirate, per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante non versi una tassa particolare a questo ufficio.
4)
a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima:
i)
che la domanda internazionale concerne un oggetto per il quale essa non è tenuta, secondo il regolamento d'esecuzione, a eseguire un esame preliminare internazionale e decide in tal caso di non eseguire tale esame, o
ii)
che la descrizione, le rivendicazioni o i disegni non sono chiari, o che le rivendicazioni non si fondano in maniera adeguata sulla descrizione, cosicché non è possibile farsi una opinione valida circa la novità, l'attività inventiva (non evidenza) o l'applicazione industriale dell'invenzione per la quale la protezione è richiesta,
essa non esamina le questioni previste nell'articolo 33.1) e fa conoscere al depositante detta opinione e i relativi motivi.
b)
Se l'una o l'altra delle situazioni menzionate nel comma a) esiste soltanto per talune rivendicazioni o in relazione a talune rivendicazioni, le disposizioni di questo comma vanno applicate unicamente a tali rivendicazioni.
Art. 35 Rapporto di esame preliminare internazionale

1) Il rapporto di esame preliminare internazionale è redatto entro il termine prescritto e nella forma prescritta.

2) Il rapporto di esame preliminare internazionale non contiene dichiarazione alcuna circa la questione di sapere se l'invenzione, per la quale la protezione è richiesta, è o sembra essere brevettabile o no nei riguardi di una qualsiasi legislazione nazionale. Esso dichiara, fatto salvo il paragrafo 3, relativamente a ogni rivendicazione, se questa rivendicazione sembra soddisfare i criteri di novità, di attività inventiva (non evidenza) e di applicazione industriale, come definiti a fini dell'esame preliminare internazionale nell'articolo 33.1) a 4). Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla citazione dei documenti che sembrano comprovare il giudizio espresso e da tutte le spiegazioni che possono imporsi nella fattispecie. In questa dichiarazione devono essere ugualmente annesse le altre osservazioni previste dal regolamento d'esecuzione31.

3)
a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima, all'atto della redazione del rapporto di esame preliminare internazionale, che una qualunque delle situazioni menzionate nell'articolo 34.4) a) esiste, essa ne fa stato nel rapporto indicando i motivi. Il rapporto non deve contenere alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo 2).
b)
Se esiste una delle situazioni menzionate nell'articolo 34.4) b), il rapporto di esame preliminare internazionale contiene, per le rivendicazioni in questione, l'indicazione prevista nel comma a) e, per le altre rivendicazioni, la dichiarazione indicata nel paragrafo 2).
Art. 36 Trasmissione, traduzione e comunicazione del rapporto di esame preliminare internazionale

1) Il rapporto di esame preliminare internazionale viene trasmesso, assieme agli allegati prescritti, al depositante e all'Ufficio internazionale.

2)
a) Il rapporto di esame preliminare internazionale e i suoi allegati sono tradotti nelle lingue prescritte.
b)
Ogni traduzione di detto rapporto è preparata dall'Ufficio internazionale stesso o sotto la sua responsabilità; ogni traduzione degli allegati è preparata dal depositante.
3)
a) Il rapporto di esame preliminare internazionale, con la sua traduzione (come prescritta) e i suoi allegati (nella lingua d'origine), è comunicato dall'Ufficio internazionale a ogni ufficio eletto.
b)
La traduzione prescritta degli allegati è trasmessa, entro il termine prescritto, dal depositante agli uffici eletti.

4) L'articolo 20.3) è applicabile, mutatis mutandis, alle copie di ogni documento citato nel rapporto di esame preliminare internazionale e che non è stato citato nel rapporto di ricerca internazionale.

Art. 37 Ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o di elezioni

1) Il depositante può ritirare tutte le elezioni o parte di esse.

2) Se il ritiro concerne tutti gli Stati eletti, la domanda di esame preliminare internazionale è considerata come ritirata.

3)
a) Ogni ritiro deve essere notificato all'Ufficio internazionale.
b)
L'Ufficio internazionale notifica il ritiro agli uffici eletti interessati e all' amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
4)
a) Fatto salvo il comma b), il ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o della elezione di uno Stato contraente è, qualora la legislazione di questo Stato non disponga diversamente, considerato come ritiro della domanda internazionale per quanto concerne questo Stato.
b)
Il ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o della elezione non è considerato come ritiro della domanda internazionale se esso è effettuato prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22; tuttavia, ogni Stato contraente può prevedere nella sua legislazione nazionale che ciò avverrà soltanto se il suo ufficio nazionale avrà ricevuto, entro detto termine, la copia della domanda internazionale, una traduzione (come prescritta) di detta domanda e la tassa nazionale.
Art. 38 Carattere confidenziale dell'esame preliminare internazionale

1) Salvo richiesta o autorizzazione del depositante, l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare non devono permettere in nessun momento ad alcuna persona o amministrazione - eccettuati gli uffici eletti, dopo che sia stato redatto il rapporto di esame preliminare internazionale - di accedere, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 30.4), all'inserto dell'esame preliminare internazionale.

2) Fatti salvi il paragrafo 1) e gli articoli 36.1) e 3) e 37.3)b), l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale non possono, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, fornire alcuna informazione relativa al rilascio o al rifiuto del rilascio di un rapporto di esame preliminare internazionale oppure al ritiro o al mantenimento della domanda di esame preliminare internazionale o di una elezione qualsiasi.

Art. 39 Copie, traduzioni e tasse per gli uffici eletti
1)
a)32 Se l'elezione di uno Stato contraente è stata effettuata prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di priorità, l'articolo 22 non è applicabile a questo Stato; il depositante rimette ad ogni ufficio eletto una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all'articolo 20 sia già avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di questa domanda e gli versa (ove occorra) la tassa nazionale al più tardi alla scadenza di un termine di trenta mesi a decorrere dalla data di priorità.
b)
Ogni legislazione nazionale può stabilire, per l'adempimento degli atti menzionati nel comma a), dei termini che scadono dopo quello indicato in detto comma.

2) Gli effetti previsti nell'articolo 11.3) cessano nello Stato eletto con conseguenze identiche a quelle che derivano dal ritiro di una domanda nazionale in questo Stato, qualora il depositante non compia gli atti menzionati nel paragrafo 1)a) entro il termine applicabile secondo il paragrafo l)a) o b).

3) Ogni ufficio eletto può mantenere gli effetti previsti nell'articolo 11.3) anche nel caso in cui il depositante non soddisfi le condizioni previste nel paragrafo l)a) o b).

32 Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore il 1° gen. 1985 (RU 1984 1538).

Art. 40 Sospensione dell'esame nazionale e delle altre procedure

1) Se l'elezione di uno Stato contraente è effettuata prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di priorità, l'articolo 23 non è applicabile a questo Stato e il suo ufficio nazionale, o ogni ufficio che agisca per questo Stato, non esegue l'esame e non dà inizio ad alcun'altra procedura relativa alla domanda internazionale, fatto salvo il paragrafo 2), prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39.

2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio eletto può, in qualsiasi momento, a richiesta esplicita del depositante, eseguire l'esame e dar inizio a qualsiasi altra procedura relativa alla domanda internazionale.

Art. 41 Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici eletti

1) Il depositante deve avere la possibilità di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni, entro il termine prescritto, presso ogni ufficio eletto. Nessun ufficio eletto può rilasciare un brevetto o rifiutarne il rilascio prima della scadenza di questo termine, salvo accordo esplicito del depositante.

2) Le modificazioni non devono andare al di là dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata, a meno che la legislazione nazionale dello Stato non lo consenta esplicitamente.

3) Le modificazioni devono essere conformi alla legislazione nazionale dello Stato eletto per tutto ciò che non è stabilito dal presente trattato o dal regolamento d'esecuzione33.

4) Se l'ufficio eletto esige una traduzione della domanda internazionale, le modificazioni devono essere fatte nella lingua della traduzione.

Art. 42 Risultato dell'esame nazionale degli uffici eletti

Gli uffici eletti che ricevono il rapporto di esame preliminare internazionale non possono esigere che il depositante consegni loro copie di documenti relativi all'esame della medesima domanda internazionale fatto presso un altro ufficio eletto o fornisca loro informazioni circa il contenuto di tali documenti.

Capitolo III
Disposizioni comuni

Art. 43 Richiesta di taluni titoli di protezione

Il depositante può indicare, conformemente al regolamento d'esecuzione34, che la sua domanda internazionale mira al rilascio di un certificato di autore d'invenzione, di un certificato di utilità o di un modello di utilità e non a quello di un brevetto, oppure al rilascio di un brevetto o certificato completivo, di un certificato di autore d'invenzione completivo o di un certificato di utilità completivo, in ogni Stato designato o eletto la cui legislazione prevede il rilascio di certificati di autore d'invenzione, di certificati di utilità, di modelli di utilità, di brevetti o certificati completivi, di certificati di autore d'invenzione completivi o di certificati di utilità completivi; gli effetti derivanti da questa indicazione sono determinati dalla scelta fatta dal depositante. Ai fini del presente articolo e di ogni regola ad esso relativa, l'articolo 2.ii) non è applicabile.

Art. 44 Richiesta di due titoli di protezione

Per ogni Stato designato o eletto la cui legislazione consente che una domanda tendente al rilascio di un brevetto o di uno degli altri titoli di protezione menzionati nell'articolo 43 possa anche mirare al rilascio di un altro di questi titoli di protezione, il depositante può indicare, conformemente al regolamento d'esecuzione35, i due titoli di protezione di cui desidera il rilascio; gli effetti che ne derivano sono determinati dalle indicazioni del depositante. Ai fini del presente articolo, l'articolo 2.ii) non è applicabile.

Art. 45 Trattato di brevetto regionale

1) Ogni trattato che prevede il rilascio di un brevetto regionale («trattato di brevetto regionale») e che conceda a tutte le persone, autorizzate dall'articolo 9 a depositare domande internazionali, il diritto di depositare domande per il rilascio di brevetti regionali, può stipulare che le domande internazionali contenenti la designazione o l'elezione di uno Stato facente parte tanto del trattato di brevetto regionale che del presente trattato possono essere depositate in vista del rilascio di brevetti regionali.

2) La legislazione nazionale di un tale Stato designato o eletto può prevedere che ogni designazione o elezione di detto Stato nella domanda internazionale sarà considerata come indicazione del desiderio del depositante di ottenere un brevetto regionale conformemente al trattato di brevetto regionale.

Art. 46 Traduzione scorretta della domanda internazionale

Se, a causa di una traduzione scorretta della domanda internazionale, la portata di un brevetto rilasciato in base a questa domanda è maggiore di quella della domanda internazionale nella sua lingua d'origine, le autorità competenti dello Stato contraente considerato possono limitare adeguatamente e con effetto retroattivo la portata del brevetto e dichiarare che esso è nullo e come non avvenuto nella misura in cui la sua portata oltrepassa quella della domanda internazionale nella sua lingua d'origine.

Art. 47 Termini

1) Le norme per il computo dei termini previsti nel presente trattato sono fissate dal regolamento d'esecuzione36.

2)
a) Tutti i termini stabiliti nei capitoli 1 e Il del presente trattato possono essere modificati, indipendentemente da ogni revisione secondo l'articolo 60, mediante decisione degli Stati contraenti.
b)
La decisione è presa dall'Assemblea o con voto per corrispondenza e deve essere unanime.
c)
I dettagli della procedura sono stabiliti dal regolamento d'esecuzione.
Art. 48 Inosservanza di taluni termini

1) Se un termine stabilito nel presente trattato o nel regolamento d'esecuzione37 non è osservato a causa di interruzione dei servizi postali, di smarrimento o di ritardo inevitabili del corriere postale, questo termine è considerato come osservato nei casi previsti nel regolamento d'esecuzione purché siano fornite le dovute prove e soddisfatte le altre condizioni prescritte in detto regolamento.

2)
a) Ogni Stato contraente deve, per quanto lo concerne, scusare per motivi ammessi dalla sua legislazione un ritardo nell'osservanza di un termine.
b)
Ogni Stato contraente può, per quanto lo concerne, scusare per motivi diversi da quelli menzionati nel comma a) un ritardo nell'osservanza di un termine.
Art. 49 Diritto di esercitare presso amministrazioni internazionali

Avvocati, agenti di brevetti o altre persone , che abbiano il diritto d'esercitare presso l'ufficio nazionale presso il quale la domanda internazionale è stata depositata, hanno il diritto di esercitare, per quanto concerne questa domanda, presso l'Ufficio internazionale, l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale.

Capitolo IV
Servizi tecnici

Art. 50 Servizi d'informazione sui brevetti

1) L'Ufficio internazionale può fornire servizi (denominati nel presente articolo «servizi d'informazione»), dando informazioni tecniche nonché altre informazioni pertinenti di cui dispone, sulla base di documenti pubblicati, principalmente di brevetti e di domande pubblicate.

2) L'Ufficio internazionale può fornire questi servizi d'informazione sia direttamente sia per il tramite di una o più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o di altre istituzioni specializzate, nazionali o internazionali, con le quali esso abbia potuto concludere accordi.

3) I servizi d'informazione sono organizzati in modo da facilitare particolarmente l'acquisizione, da parte degli Stati contraenti che sono Paesi in sviluppo, delle conoscenze tecniche e della tecnologia, ivi compreso il «know‑how» pubblicato disponibile.

4) I servizi d'informazione possono essere ottenuti dai governi degli Stati contraenti, dai loro cittadini e dalle persone domiciliate sul loro territorio. L'Assemblea può decidere l'estensione di detti servizi ad altri interessati.

5)
a) Ogni servizio deve essere fornito ai governi degli Stati contraenti a prezzo di costo; tuttavia se si tratta di governi di Stati contraenti che sono Paesi in sviluppo, il servizio è fornito a un prezzo inferiore a quello di costo qualora la differenza possa essere coperta dai benefici realizzati sulla prestazione di servizi a destinatari che non siano governi di Stati contraenti o dai mezzi menzionati nell'articolo 51.4).
b)
Il prezzo di costo di cui al comma a) deve essere inteso come importo delle spese che si aggiungono a quelle che l'ufficio nazionale o l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale debbono comunque sostenere per svolgere i loro compiti.

6) I dettagli relativi all'applicazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell'Assemblea e, entro i limiti da essa stabiliti, dai gruppi di lavoro che potrà istituire a tal fine.

7) Se lo stima necessario, l'Assemblea raccomanda altri modi di finanziamento per completare quelli previsti nel paragrafo 5).

Art. 51 Assistenza tecnica

1) L'Assemblea istituisce un Comitato di assistenza tecnica (denominato nel presente articolo «il Comitato»).

2)
a) I membri del Comitato sono scelti tra gli Stati contraenti curando che i Paesi in sviluppo vi siano rappresentati in modo adeguato.
b)
E Direttore generale invita, di propria iniziativa o a richiesta del Comitato, rappresentanti delle organizzazioni intergovernative che si occupano di assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo a partecipare ai lavori del Comitato.
3)
a) Il Comitato ha il compito di organizzare e sorvegliare l'assistenza concessa agli Stati contraenti che sono Paesi in sviluppo, allo scopo di sviluppare i loro sistemi di brevetti, sia a livello nazionale sia a livello regionale.
b)
L'assistenza tecnica comprende in particolare la formazione di specialisti, la messa a disposizione di esperti e la fornitura di attrezzature didattiche e di lavoro.

4) Per il finanziamento di progetti che rientrano nel quadro del presente articolo, l'Ufficio internazionale cerca di concludere accordi, da un canto con organizzazioni internazionali di finanziamento e con organizzazioni intergovernative, in particolare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, le agenzie e gli istituti specializzati delle Nazioni Unite competenti in materia di assistenza tecnica, e, d'altro canto, con i governi degli Stati beneficiari dell'assistenza tecnica.

5) I dettagli relativi all'applicazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell'Assemblea e, entro i limiti da essa stabiliti, dai gruppi di lavoro che essa potrà istituire a tal fine.

Art. 52 Rapporti con le altre disposizioni del trattato

Nessuna disposizione del presente capitolo tocca le disposizioni finanziarie figuranti negli altri capitoli del presente trattato. Queste disposizioni non sono applicabili al presente capitolo né alla sua attuazione.

Capitolo V
Disposizioni amministrative

Art. 53 Assemblea
1)
a) L'Assemblea, fatto salvo l'articolo 57.8), è composta degli Stati contraenti.
b)
Il governo di ogni Stato contraente è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.
2)
a) L'Assemblea:
i)
tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione del presente trattato;
ii)
svolge i compiti che le sono esplicitamente attribuiti in altre disposizioni del presente trattato;
iii)
impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;
iv)
esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale relative all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni di competenza dell'Unione;
v)
esamina e approva i rapporti e le attività del Comitato esecutivo istituito conformemente al paragrafo 9) e gli impartisce direttive;
vi)
stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione e ne approva i conti di chiusura;
vii)
adotta il regolamento finanziario dell'Unione;
viii)
istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione;
ix)
decide quali Stati non contraenti e, fatto salvo il paragrafo 8, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi come osservatori alle‑ sue riunioni;
x)
intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione e svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente trattato.
b)
Sulle questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

3) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.

4) Ciascun Stato contraente dispone di un voto.

5)
a) La metà degli Stati contraenti costituisce il quorum.
b)
Ancorché il quorum non sia raggiunto, l'Assemblea può deliberare; tuttavia, le deliberazioni, eccettuate quelle concementi la procedura, divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal regolamento d'esecuzione38.
6)
a) Fatti salvi gli articoli 47.2)b), 58.2)b), 58.3) e 61.2)b), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
b)
L'astensione non è considerata voto.

7) Se si tratta di questioni che interessano esclusivamente gli Stati vincolati dal capitolo 11, ogni riferimento agli Stati contraenti figurante nei paragrafi 4), 5) e 6) è da considerare come valevole solamente per gli Stati vincolati dal capitolo 11.

8) Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell' esame preliminare internazionale è ammessa come osservatore alle riunioni dell'Assemblea.

9) Allorché vi saranno più di quaranta Stati contraenti, l'Assemblea istituirà un Comitato esecutivo. Ogni riferimento al Comitato esecutivo fatto nel presente trattato o nel regolamento d'esecuzione va inteso con riferimento a quando detto Comitato sarà istituito.

10) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si pronuncia, nei limiti del programma e del bilancio preventivo triennale, sui programmi e sui bilanci preventivi annuali preparati dal Direttore generale.

11) a)39 L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
b)40
L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore generale a domanda del Comitato esecutivo o a domanda di un quarto degli Stati contraenti.

12) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

38 RS 0.232.141.11

39 Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore il 3 mag. 1984 (RU 1984 566).

40 Originaria lett. c).

Art. 54 Comitato esecutivo

1) Dopo la sua istituzione da parte dell'Assemblea, il Comitato esecutivo sarà assoggettato alle disposizioni che seguono.

2)
a) Fatto salvo l'articolo 57.8), il Comitato esecutivo è composto degli Stati eletti dall'Assemblea tra i propri membri.
b)
Il governo di ogni Stato membro del Comitato esecutivo è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.

3) Il numero degli Stati membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero degli Stati membri dell'Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione.

4) Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di un'equa ripartizione geografica.

5)
a) I membri dei Comitato esecutivo restano in funzione dalla chiusura della sessione dell'Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea.
b)
I membri dei Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo di due terzi di essi.
c)
L'Assemblea stabilisce le modalità dell'elezione e della rielezione eventuale dei membri del Comitato esecutivo.
6)
a) Il Comitato esecutivo:
i)
prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea;
ii)
sottopone all'Assemblea le proposte relative ai progetti del programma e del bilancio preventivo biennale41 dell'Unione preparati dal Direttore generale;
iii) 42
...
iv)
sottopone all'Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti;
v)
prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da parte del Direttore generale, dei programma dell'Unione giusta le decisioni dell' Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima;
vi)
svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro del presente trattato.
b)
Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dal l'Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
7)
a) Il Comitato si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
b)
Il Comitato esecutivo è convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale sia per propria iniziativa sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.
8)
a) Ciascun Stato membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.
b)
La metà degli Stati membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum.
c)
Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi.
d)
L'astensione non è considerata voto.
e)
Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.

9) Gli Stati contraenti che non siano membri del Comitato esecutivo, nonché ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell' esame preliminare internazionale, sono ammessi alle riunioni del Comitato esecutivo come osservatori.

10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.

41 Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore il 3 mag. 1984 (RU 1984 566).

42 Abrogata dalla mod. entrata in vigore il 3 mag. 1984 (RU 1984 566).

Art. 55 Ufficio internazionale

1) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio internazionale.

2) L'Ufficio internazionale funge da segreteria dei diversi organi dell'Unione.

3) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione e la rappresenta.

4) L'Ufficio internazionale pubblica una gazzetta e le altre pubblicazioni indicate dal regolamento d'esecuzione43 o dall'Assemblea.

5) Il regolamento d'esecuzione precisa i servizi che gli uffici nazionali devono prestare per aiutare l'Ufficio internazionale, le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale a svolgere i compiti previsti dal presente trattato.

6) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro istituito conformemente al presente trattato o al regolamento d'esecuzione. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è d'ufficio, segretario di questi organi.

7)
a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea e in collaborazione con il Comitato esecutivo, le conferenze di revisione.
b)
L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
c)
Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.

8) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Art. 56 Comitato di cooperazione tecnica

1) L'Assemblea istituisce un Comitato di cooperazione tecnica (denominato nel presente articolo «il Comitato»).

2)
a) L'Assemblea stabilisce la composizione del Comitato e ne nomina i membri, curando che i Paesi in sviluppo siano equamente rappresentati.
b)
Le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale sono ex officio membri del Comitato. Allorché una tale amministrazione è l'ufficio nazionale di uno Stato contraente, questo non può avere altri rappresentanti nel Comitato.
c)
Se il numero degli Stati contraenti lo consente, il numero globale dei membri del Comitato è superiore al doppio del numero dei membri ex officio.
d)
Il Direttore generale, di propria iniziativa o a richiesta del Comitato, invita rappresentanti delle organizzazioni interessate a partecipare alle discussioni che le interessano.

3) Scopo del Comitato è di contribuire, mediante pareri e raccomandazioni:

i)
a migliorare costantemente i servizi previsti dal presente trattato;
ii)
a ottenere, sino a quando vi saranno più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e più amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale, che la loro documentazione e i loro metodi di lavoro siano quanto più possibile uniformi e che i loro rapporti abbiano uniformemente il più alto livello qualitativo possibile;
iii)
a risolvere, invitatovi dall'Assemblea o dal Comitato esecutivo, i problemi tecnici particolari alla istituzione di una sola amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

4) Ogni Stato contraente e ogni organizzazione internazionale interessata possono domandare per iscritto al Comitato di occuparsi di questioni che rientrano nelle sue competenze.

5) Il Comitato può indirizzare i suoi pareri e le ‑sue raccomandazioni al Direttore generale o, per il tramite di quest'ultimo, all'Assemblea, al Comitato esecutivo, a tutte le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale o a talune di esse e a tutti gli uffici riceventi o a taluni di essi.

6)
a) Il Direttore generale trasmette senza eccezioni al Comitato esecutivo il testo di tutti i pareri e di tutte le raccomandazioni del Comitato. Egli può aggiungervi i suoi commenti.
b)
Il Comitato esecutivo può esprimere le sue opinioni circa i pareri o le raccomandazioni o qualsiasi altra attività del Comitato e può invitare quest'ultimo a studiare questioni rientranti nella sua competenza e a presentare una relazione in merito. Il Comitato esecutivo può sottoporre all'Assemblea, con adeguati commenti, i pareri, le raccomandazioni e le relazioni del Comitato.

7) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, i riferimenti ad esso fatti nel paragrafo 6) vanno intesi come fatti all'Assemblea.

8) L'assemblea stabilisce i dettagli relativi alla procedura del Comitato.

Art. 57 Finanze
1)
a) L'Unione ha un bilancio preventivo.
b)
Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, nonché il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle unioni amministrate dall'Organizzazione.
c)
Sono considerate come comuni alle unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione bensì anche a un'altra o ad altre unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa.

2) Il bilancio dell'Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall'Organizzazione.

3) Fatto salvo il paragrafo 5), il bilancio dell'Unione è finanziato dalle seguenti entrate:

i)
le tasse e le somme dovute per i servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione;
ii)
i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iii)
i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
iv)
i canoni d'affitto, gli interessi e altri diversi proventi.

4) L'ammontare delle tasse e somme dovute all'Ufficio internazionale come anche il prezzo di vendita delle sue pubblicazioni sono stabiliti in modo da coprire normalmente tutte le spese sostenute dall'Ufficio internazionale per amministrare il presente trattato.

5)
a) Se un esercizio finanziario si chiude con un disavanzo, gli Stati membri, fatti salvi i commi b) e c), versano contributi per coprire questo disavanzo.
b)
L'Assemblea fissa l'ammontare del contributo di ciascun Stato contraente tenendo debito conto del numero di domande internazionali pervenute da ognuno di essi durante l'anno considerato.
c)
Se il disavanzo può essere provvisoriamente coperto, totalmente o in parte, da altri mezzi, l'Assemblea può decidere di riportare il disavanzo coperto in tal modo e di non chiedere contributi agli Stati contraenti.
d)
Se la situazione finanziaria dell'Unione lo permette, l'Assemblea può decidere che tutti i contributi versati dagli Stati contraenti giusta il comma a) saranno loro rimborsati.
e)
Qualora uno Stato contraente non abbia versato il suo contributo giusta il comma b) entro due anni a decorrere dalla data alla quale esso era esigibile secondo la decisione dell'Assemblea, esso non potrà esercitare il suo diritto di voto in alcun organo dell'Unione. Tuttavia, ogni organo dell'Unione può autorizzare tale Stato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno all'organo stesso fintanto che quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.

6) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità pratiche del regolamento finanziario.

7)
a) L'Unione possiede un fondo di cassa costituito mediante un versamento unico effettuato da ciascun Stato contraente. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea prende i provvedimenti necessari per l'aumento. Se una parte di questo fondo non è più necessaria, essa viene rimborsata agli Stati contraenti.
b)
L'ammontare del versamento iniziale di ciascun Stato contraente a tale fondo o della sua partecipazione a un aumento di esso è stabilito dall'Assemblea in base ai principi simili a quelli previsti nel paragrafo 5)b).
c)
Le modalità di versamento sono stabilite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'organizzazione.
d)
Ogni rimborso è proporzionale agli importi versati da ciascun Stato contraente, tenuto debito conto delle date di questi versamenti.
8)
a) L'accordo di sede concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l'Organizzazione deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Stato conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Stato e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, questo Stato dispone ex officio di un seggio in seno all'Assemblea e al Comitato esecutivo.
b)
Lo Stato di cui al comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.

9) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati contraenti oppure da revisori esterni. Essi sono designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

Art. 58 Regolamento d'esecuzione

1) Il regolamento d'esecuzione44 annesso al presente trattato contiene regole concernenti:

i)
le questioni in merito alle quali il presente trattato rinvia esplicitamente al regolamento d'esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni;
ii)
tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo;
iii)
tutti i dettagli utili per l'esecuzione delle disposizioni del presente trattato;
2)
a) L'Assemblea può modificare il regolamento d'esecuzione.
b)
Fatto salvo il paragrafo 3), le modificazioni esigono la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.
3)
a) Il regolamento d'esecuzione precisa quali sono le regole che possono essere modificate:
i)
soltanto mediante decisione unanime, o
ii)
soltanto a condizione che non vi sia opposizione né da parte di uno degli Stati contraenti il cui ufficio nazionale funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale, né - allorquando tale amministrazione è una organizzazione intergovernativa - da parte dello Stato contraente membro di questa organizzazione autorizzato a questo effetto dagli altri Stati membri riuniti in seno all'organo competente di questa organizzazione.
b)
Per poter sottrarre, in avvenire, una di queste regole alle esigenze indicate, occorre che siano soddisfatte, secondo il caso, le condizioni menzionate nel comma a)i) o a)ii).
c)
Per poter includere, in avvenire, una qualsiasi regola nell'una o nell'altra categoria menzionata nel comma a) occorre l'unanime consenso.

4) Il regolamento d'esecuzione prevede che il Direttore generale stabilisca direttive amministrative sotto il controllo dell'Assemblea.

5) In caso di divergenza tra il testo del trattato e quello del regolamento d'esecuzione, fa fede il primo testo.

Capitolo VI
Controversie

Art. 59 Controversie

Fatto salvo l'articolo 64.5), ogni controversia tra due o più Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione45, che non sarà composta mediante negoziati, potrà venir deferita, da uno qualunque degli Stati interessati, alla Corte internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme allo Statuto della Corte46, a meno che gli Stati interessati non concordino un altro modo per dirimerla.

L'Ufficio internazionale sarà informato dallo Stato contraente attore del deferimento della controversia alla Corte e ne darà notizia agli altri Stati contraenti.

Capitolo VII
Revisione e modificazioni

Art. 60 Revisione del trattato

1) Il presente trattato può essere sottoposto a revisioni periodiche mediante conferenze speciali degli Stati contraenti.

2) La convocazione di una conferenza di revisione è decisa dall'Assemblea.

3) Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell' esame preliminare internazionale è ammessa come osservatore a tutte le conferenze di revisione.

4) Gli articoli 53.5), 9) e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia secondo le disposizioni dell'articolo 61.

Art. 61 Modificazione di talune disposizioni del trattato
1)
a) Proposte di modificazione degli articoli 53.5), 9) e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 possono essere presentate da ogni Stato membro dell'Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale.
b)
Il Direttore generale comunica queste proposte agli Stati contraenti almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.
2)
a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) è adottata dall'Assemblea.
b)
La maggioranza richiesta è di tre quarti dei voti espressi.
3)
a) Ogni modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti degli Stati che erano membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione è stata adottata.
b)
Ogni modificazione di detti articoli accettata in tal modo vincola tutti gli Stati che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione entra in vigore, restando inteso che ogni modificazione che accresca gli obblighi finanziari degli Stati contraenti vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
c)
Ogni modificazione accettata conformemente al comma a) vincola tutti gli Stati che divengono membri dell'Assemblea dopo la data della sua entrata in vigore conformemente al comma a).

Capitolo VIII
Clausole finali

Art. 62 Modalità secondo le quali gli Stati possono divenire parti del trattato

1) Qualsiasi Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale può entrare a far parte del presente trattato:

i)
con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure,
ii)
con il deposito di uno strumento di adesione.

2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

3) Sono applicabili al presente trattato le disposizioni dell'articolo 24 dell' Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale47.

4) Il paragrafo 3) non potrà in alcun caso essere interpretato come implicante il riconoscimento o l'accettazione tacita da parte di un qualunque Stato contraente della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale il presente trattato è reso applicabile da un altro Stato contraente in virtù del detto paragrafo.

Art. 63 Entrata in vigore del trattato
1)
a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3), il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo che otto Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, purché quattro almeno di detti Stati soddisfino una delle condizioni seguenti:
i)
il numero delle domande depositate in questo Stato è superiore a 40 000 secondo le più recenti statistiche annuali pubblicate dall'Ufficio internazionale;
ii)
i cittadini di questo Stato o le persone che vi sono domiciliate hanno depositato, secondo le più recenti statistiche annuali pubblicate dall'Ufficio internazionale, almeno 1000 domande in un Paese straniero;
iii)
l'ufficio nazionale di questo Stato ha ricevuto secondo le più recenti statistiche annuali dell'Ufficio internazionale, almeno 10 000 domande da parte di cittadini di Paesi stranieri o di persone domiciliate in tali Paesi.
b)
A fini del presente paragrafo, l'espressione «domande» non abbraccia le domande di modelli di utilità.

2) Fatto salvo il paragrafo 3), qualsiasi Stato che non faccia parte del presente trattato al momento dell'entrata in vigore secondo il paragrafo 1) è vincolato dal presente trattato tre mesi dopo la data in cui esso ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

3) Le disposizioni del capitolo Il e le regole corrispondenti del regolamento d'esecuzione48 annesso al presente trattato saranno tuttavia applicabili soltanto dalla data in cui tre Stati che soddisfano almeno una delle condizioni elencate nel paragrafo 1) sono divenuti parti del presente trattato senza dichiarare, secondo l'articolo 64.1), che non intendono essere vincolati dalle disposizioni del capitolo 11. Questa data non può tuttavia essere anteriore a quella dell' entrata in vigore iniziale secondo il paragrafo 1).

Art. 64 Riserve
1)
a) Ogni Stato può dichiarare che non è vincolato dalle disposizioni del capitolo II.
b)
Gli Stati che fanno una dichiarazione secondo il comma a) non sono vincolati dalle disposizioni del capitolo Il e dalle disposizioni corrispondenti del regolamento d'esecuzione49.
2)
a) Ogni Stato che non abbia fatto una dichiarazione secondo il paragrafo 1)a) può dichiarare che:
i)
non è vincolato dalle disposizioni dell'articolo 39.1) concernente la consegna di una copia della domanda internazionale e di una traduzione (come prescritta) della domanda;
ii)
l'obbligo di sospendere l'esame nazionale figurante nell'articolo 40, non impedisce la pubblicazione, da parte del suo ufficio nazionale o per il tramite di esso, della domanda internazionale o di una traduzione della medesima, restando tuttavia inteso che questo Stato non è esonerato dagli obblighi previsti negli articoli 30 e 38.
b)
Gli Stati che fanno una tale dichiarazione non sono vincolati che in conseguenza.
3)
a) Ogni Stato può dichiarare che, per quanto lo riguarda, la pubblicazione internazionale di domande internazionali non è richiesta.
b)
Qualora, allo scadere di un termine di 18 mesi a decorrere dalla data di priorità, la domanda internazionale non contenga che la designazione di Stati che hanno fatto dichiarazioni secondo il comma a), la domanda internazionale non è pubblicata conformemente all'articolo 21.2).
c)
Qualora siano applicabili le disposizioni del comma b), la domanda internazionale viene nondimeno pubblicata dall'Ufficio internazionale:
i)
a richiesta del depositante: conformemente al regolamento d'esecuzione;
ii)
allorché una domanda nazionale o un brevetto fondati sulla domanda internazionale sono pubblicati dall'ufficio nazionale di ogni Stato designato che ha fatto una dichiarazione secondo il comma a) o per conto di tale ufficio: in breve termine dopo questa pubblicazione ma non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di priorità.
4)
a) Ogni Stato la cui legislazione attribuisce ai suoi brevetti un effetto sullo stato della tecnica a contare da una data anteriore a quella della pubblicazione ma non assimila, ai fini dello stato della tecnica, la data di priorità rivendicata secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale50 alla data del deposito effettivo in questo Stato, può dichiarare che il deposito fuori del suo territorio di una domanda internazionale che lo designa non è assimilato a un deposito effettivo sul suo territorio ai fini dello stato della tecnica.
b)
Ogni Stato che fa la dichiarazione di cui al comma a) non sarà, in tale misura, vincolato dall'articolo 11.3).
c)
Ogni Stato che fa la dichiarazione di cui al comma a) deve dichiarare contemporaneamente per iscritto a contare da quale data e a quali condizioni si produce, sul suo territorio, l'effetto sullo stato della tecnica di ogni domanda internazionale che lo designa. Questa dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento mediante notificazione al Direttore generale.

5) Ogni Stato può dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 59. Per quanto concerne le controversie tra uno Stato contraente che abbia fatto tale dichiarazione e qualsiasi altro Stato contraente, le disposizioni dell'articolo 59 non sono applicabili.

6)
a) Ogni dichiarazione secondo il presente articolo va fatta per iscritto. Essa può essere fatta nel momento della firma del presente trattato, del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, oppure, salvo nel caso di cui al paragrafo 5), più tardi e in qualsiasi momento mediante notificazione al Direttore generale. Nel caso di tale notificazione, la dichiarazione ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale e non ha effetto per le domande internazionali depositate prima della scadenza di questo periodo di sei mesi.
b)
Ogni dichiarazione fatta secondo il presente articolo può essere ritirata in qualunque momento mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro diviene effettivo tre mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale e, allorché si tratti del ritiro d'una dichiarazione secondo il paragrafo 3), non ha effetto per le domande internazionali depositate prima della scadenza di questo periodo di tre mesi.

7) Non sono ammesse altre riserve al presente trattato oltre quelle elencate nei paragrafi 1 a 5.

Art. 65 Applicazione progressiva

1) Se l'accordo concluso con una amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale prevede, a titolo transitorio, una limitazione del numero o del tipo delle domande internazionali che questa amministrazione s'impegna a trattare, l'Assemblea prende i provvedimenti necessari per l'applicazione progressiva del presente trattato e del regolamento d'esecuzione51 a determinate categorie di domande internazionali. Questa disposizione è parimenti applicabile alle domande di ricerca di tipo internazionale secondo l'articolo 15.5).

2) L'Assemblea stabilisce le date a partire dalle quali, fatto salvo il paragrafo 1), le domande internazionali possono essere depositate e le domande di esame preliminare possono essere presentate. Queste date non possono essere posteriori al sesto mese che segue, secondo il caso, l'entrata in vigore del presente trattato conformemente alle disposizioni dell'articolo 63.1) o l'applicazione del capitolo Il conformemente all'articolo 63.3).

Art. 66 Denuncia

1) Ogni Stato contraente potrà denunciare il presente trattato mediante notificazione al Direttore generale.

2) La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale. Questa denuncia non altera gli effetti della domanda internazionale nello Stato che effettua la denuncia se la domanda è stata depositata prima della scadenza di questo periodo di sei mesi e, qualora lo Stato in causa sia stato eletto, se l'elezione è stata effettuata prima della scadenza di questo medesimo periodo.

Art. 67 Firma e lingue
1)
a) Il presente trattato è firmato in un solo originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo egualmente fede.
b)
Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l'Assemblea potrà indicare.

2) Il presente trattato rimane aperto alla firma, a Washington, fino al 31 dicembre 1970.

Art. 68 Funzioni del depositario

1) L'originale del presente trattato, quando non è più aperto alla firma è depositato presso il Direttore generale.

2) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente trattato e del regolamento d'esecuzione52 ad esso allegato, ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale53 e, al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.

3) Il Direttore generale fa registrare il presente trattato presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modificazione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione ai governi di tutti gli Stati contraenti e al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.

Art. 69 Notificazioni

Il Direttore generale notifica ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale54:

i)
le firme apposte secondo l'articolo 62;
ii)
il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 62;
iii)
la data di entrata in vigore del presente trattato e la data a decorrere dalla quale il capitolo Il è applicabile secondo l'articolo 63.3);
iv)
le dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 64.1) a 5);
v)
il ritiro di dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 64.6)b);
vi)
le denunce ricevute in applicazione dell'articolo 66;
vii)
le dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 31.4).

Firme

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato.

Fatto a Washington il diciannove giugno millenovecentosettanta.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 23 agosto 202255

55 RU 1978 900; 1979 159; 1124; 1981 78, 1755; 1982 1291; 1984 566; 1985 1469; 1987 706; 1988 1832; 1989 633; 1990 851; 1991 966; 1995 4044; 2004 2587; 2005 1507; 2006 2113; 2007 1335; 2009 2537; 2011 3545; 2014 967; 2019 2189; 2022 464. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

4 luglio

1995 A

4 ottobre

1995

Algeria*

8 dicembre

1999

8 marzo

2000

Angola

27 settembre

2007 A

27 dicembre

2007

Antigua e Barbuda

17 dicembre

1999 A

17 marzo

2000

Arabia Saudita

3 maggio

2013 A

3 agosto

2013

Armenia*

17 maggio

1994 S

25 dicembre

1991

Australia

31 dicembre

1979 A

31 marzo

1980

Austria

23 gennaio

1979

23 aprile

1979

Azerbaigian

25 settembre

1995 A

25 dicembre

1995

Bahrein*

18 dicembre

2006 A

18 marzo

2007

Barbados

12 dicembre

1984 A

12 marzo

1985

Belarus*

14 aprile

1993 S

25 dicembre

1991

Belgio

14 settembre

1981

14 dicembre

1981

Belize

17 marzo

2000 A

17 giugno

2000

Benin

26 novembre

1986 A

26 febbraio

1987

Bosnia e Erzegovina

7 giugno

1996 A

7 settembre

1996

Botswana

30 luglio

2003 A

30 ottobre

2003

Brasile

9 gennaio

1978

9 aprile

1978

Brunei

24 aprile

2012 A

24 luglio

2012

Bulgaria

21 febbraio

1984 A

21 maggio

1984

Burkina Faso

21 dicembre

1988 A

21 marzo

1989

Cambogia*

8 settembre

2016 A

8 dicembre

2016

Camerun

15 marzo

1973 A

24 gennaio

1978

Canada

2 ottobre

1989

2 gennaio

1990

Capo Verde

6 aprile

2022 A

6 luglio

2022

Ceca, Repubblica

18 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Ciad

12 febbraio

1974 A

24 gennaio

1978

Cile*

2 marzo

2009 A

2 giugno

2009

Cina a

1° ottobre

1993 A

1° gennaio

1994

Hong Kong

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

1° gennaio

1998 A

1° aprile

1998

Colombia

29 novembre

2000 A

28 febbraio

2001

Comore

3 gennaio

2005 A

3 aprile

2005

Congo (Brazzaville)

8 agosto

1977 A

24 gennaio

1978

Corea (Nord)

8 aprile

1980 A

8 luglio

1980

Corea (Sud)

10 maggio

1984 A

10 agosto

1984

Costa Rica

3 maggio

1999 A

3 agosto

1999

Côte d'Ivoire

31 gennaio

1991

30 aprile

1991

Croazia

1° aprile

1998 A

1° luglio

1998

Cuba*

16 aprile

1996 A

16 luglio

1996

Danimarca

1° settembre

1978

1° dicembre

1978

Dominica

7 maggio

1999 A

7 agosto

1999

Dominicana, Repubblica

28 febbraio

2007 A

28 maggio

2007

Ecuador

7 febbraio

2001 A

7 maggio

2001

Egitto

6 giugno

2003

6 settembre

2003

El Salvador

17 maggio

2006 A

17 agosto

2006

Emirati Arabi Uniti

10 dicembre

1998 A

10 marzo

1999

Estonia

24 maggio

1994 A

24 agosto

1994

Eswatini

20 giugno

1994 A

20 settembre

1994

Filippine

17 maggio

2001

17 agosto

2001

Finlandia*

1° luglio

1980

1° ottobre

1980

Francia*

25 novembre

1977

25 febbraio

1978

Dipartimenti e territori d'oltre
mare*

25 novembre

1977

25 febbraio

1978

Gabon

6 marzo

1975 A

24 gennaio

1978

Gambia

9 settembre

1997 A

9 dicembre

1997

Georgia*

18 gennaio

1994 S

25 dicembre

1991

Germania

19 luglio

1976

24 gennaio

1978

Ghana

26 novembre

1996 A

26 febbraio

1997

Giamaica

10 novembre

2021 A

10 febbraio

2022

Giappone

1° luglio

1978

1° ottobre

1978

Gibuti

23 giugno

2016 A

23 settembre

2016

Giordania

9 marzo

2017 A

9 giugno

2017

Grecia

9 luglio

1990 A

9 ottobre

1990

Grenada

22 giugno

1998 A

22 settembre

1998

Guatemala

14 giugno

2006 A

14 ottobre

2006

Guinea

27 febbraio

1991 A

27 maggio

1991

Guinea equatoriale

17 aprile

2001 A

17 luglio

2001

Guinea-Bissau

12 settembre

1997 A

12 dicembre

1997

Honduras

20 marzo

2006 A

20 giugno

2006

India*

7 settembre

1998 A

7 dicembre

1998

Indonesia*

5 giugno

1997 A

5 settembre

1997

Iran*

4 luglio

2013

4 ottobre

2013

Iraq

31 gennaio

2022 A

30 aprile

2022

Irlanda

1° maggio

1992

1° agosto

1992

Islanda

23 dicembre

1994 A

23 marzo

1995

Israele

1° marzo

1996

1° giugno

1996

Italia

28 dicembre

1984

28 marzo

1985

Kazakstan*

16 febbraio

1993 S

25 dicembre

1991

Kenya

8 marzo

1994 A

8 giugno

1994

Kirghizistan*

14 febbraio

1994 S

25 dicembre

1991

Kuwait

9 giugno

2016 A

9 settembre

2016

Laos*

14 marzo

2006 A

14 giugno

2006

Lesotho

21 luglio

1995 A

21 ottobre

1995

Lettonia

7 giugno

1993 A

7 settembre

1993

Liberia

27 maggio

1994 A

27 agosto

1994

Libia

15 giugno

2005 A

15 settembre

2005

Liechtenstein

19 dicembre

1979 A

19 marzo

1980

Lituania

5 aprile

1994 A

5 luglio

1994

Lussemburgo

31 gennaio

1978

30 aprile

1978

Macedonia del Nord

10 maggio

1995 A

10 agosto

1995

Madagascar

27 marzo

1972

24 gennaio

1978

Malawi

16 maggio

1972 A

24 gennaio

1978

Malaysia*

16 maggio

2006 A

16 agosto

2006

Mali

19 luglio

1984 A

19 ottobre

1984

Malta*

1° dicembre

2006 A

1° marzo

2007

Marocco

8 luglio

1999 A

8 ottobre

1999

Mauritania

13 gennaio

1983 A

13 aprile

1983

Messico

1° ottobre

1994 A

1° gennaio

1995

Moldova*

14 febbraio

1994 S

25 dicembre

1991

Monaco

22 marzo

1979

22 giugno

1979

Mongolia

27 febbraio

1991 A

27 maggio

1991

Montenegro

4 dicembre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico*

18 febbraio

2000 A

18 maggio

2000

Namibia

1° ottobre

2003 A

1° gennaio

2004

Nicaragua

6 dicembre

2002 A

6 marzo

2003

Niger

21 dicembre

1992 A

21 marzo

1993

Nigeria

8 febbraio

2005 A

8 maggio

2005

Norvegia*

1° ottobre

1979

1° gennaio

1980

Nuova Zelanda

1° settembre

1992 A

1° dicembre

1992

Oman

26 luglio

2001 A

26 ottobre

2001

Paesi Bassi

10 aprile

1979

10 luglio

1979

Aruba

10 aprile

1979

10 luglio

1979

Curaçao

10 aprile

1979

10 luglio

1979

Parte caraibica
(Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)

10 aprile

1979

10 luglio

1979

Sint Maarten

10 aprile

1979

10 luglio

1979

Panama

7 giugno

2012 A

7 settembre

2012

Papua Nuova Guinea

14 marzo

2003 A

14 giugno

2003

Perù

6 marzo

2009 A

6 giugno

2009

Polonia*

25 settembre

1990 A

25 dicembre

1990

Portogallo

24 agosto

1992 A

24 novembre

1992

Qatar*

3 maggio

2011 A

3 agosto

2011

Regno Unito*

24 ottobre

1977

24 gennaio

1978

Gibilterra

1° ottobre

2020

1° gennaio

2021

Guernesey

23 dicembre

2020

23 marzo

2021

Isola di Man

27 luglio

1983

29 ottobre

1983

Rep. Centrafricana

15 settembre

1971 A

24 gennaio

1978

Romania*

23 aprile

1979

23 luglio

1979

Ruanda

31 maggio

2011 A

31 agosto

2011

Russia*

29 dicembre

1977

29 marzo

1978

Saint Kitts e Nevis

27 luglio

2005 A

27 ottobre

2005

Saint Lucia*

30 maggio

1996 A

30 agosto

1996

Saint Vincent e Grenadine

6 maggio

2002 A

6 agosto

2002

Samoa*

2 ottobre

2019 A

2 gennaio

2020

San Marino

14 settembre

2004 A

14 dicembre

2004

São Tomé e Príncipe

3 aprile

2008 A

3 luglio

2008

Seicelle

7 agosto

2002 A

7 novembre

2002

Senegal

8 marzo

1972

24 gennaio

1978

Serbia

1° novembre

1996

1° febbraio

1997

Sierra Leone

17 marzo

1997 A

17 giugno

1997

Singapore

23 novembre

1994 A

23 febbraio

1995

Siria

26 marzo

2003

26 giugno

2003

Slovacchia

30 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Slovenia

1° dicembre

1993 A

1° marzo

1994

Spagna

16 agosto

1989 A

16 novembre

1989

Sri Lanka

26 novembre

1981 A

26 febbraio

1982

Stati Uniti*

26 novembre

1975

24 gennaio

1978

Tutti i territori di cui gli Stati
Uniti garantiscono le relazioni
internazionali

26 novembre

1975

24 gennaio

1978

Sudafrica*

16 dicembre

1998 A

16 marzo

1999

Sudan

16 gennaio

1984 A

16 aprile

1984

Svezia*

17 febbraio

1978

17 maggio

1978

Svizzera

14 settembre

1977

24 gennaio

1978

Tagikistan*

14 febbraio

1994 S

25 dicembre

1991

Tanzania

14 giugno

1999 A

14 settembre

1999

Thailandia*

24 settembre

2009 A

24 dicembre

2009

Togo

28 gennaio

1975

24 gennaio

1978

Trinidad e Tobago

10 dicembre

1993 A

10 marzo

1994

Tunisia*

10 settembre

2001 A

10 dicembre

2001

Turchia

1° ottobre

1995 A

1° gennaio

1996

Turkmenistan*

1° marzo

1995 S

25 dicembre

1991

Ucraina*

21 settembre

1992 S

25 dicembre

1991

Uganda

9 novembre

1994 A

9 febbraio

1995

Ungheria*

27 marzo

1980

27 giugno

1980

Uzbekistan*

18 agosto

1993 S

25 dicembre

1991

Vietnam

10 dicembre

1992 A

10 marzo

1993

Zambia

15 agosto

2001 A

15 novembre

2001

Zimbabwe

11 marzo

1997 A

11 giugno

1997

*
Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI): www.wipo.int/treaties/fr/registration/pct/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Il trattato non s'applica al Macao.