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273

Legge di procedura civile federale

del 4 dicembre 1947 (Stato 1° maggio 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 106 a 114 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 1947,

decreta:

1 [CS 1 3 ]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 143-145, 168 cpv. 1 e 188-191 (en­trato in vigore che sia il relativo DF dell'8 ott. 1999 sulla riforma giudi­ziaria; FF 1999 7454: art. 188-191c) della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719; FF 1999 8431 8512).

Titolo primo: Campo di applicazione della legge e competenza



Art. 13

1 La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'arti­colo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF).

2 Essa è completata dalle norme dei capitoli 1, 2 e 6 LTF, in quanto non vi deroghino le disposizioni seguenti.

3 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

4 RS 173.110

Art. 2

1 L'azione può essere promossa al Tribunale federale solo quando, secondo il diritto federale o il diritto cantonale, un tribunale svizzero è competente per territorio.

2 La proroga di giurisdizione a favore di un tribunale svizzero non vin­cola il Tribunale federale, il quale può, d'ufficio, dichiarare l'azione inammissibile. Il Tribunale federale ha però l'obbligo di giu­dicare la causa quando una parte ha il domicilio, la dimora abituale o una sta­bile organizzazione in Svizzera ovvero se, giusta la legge fede­rale del 18 di­cembre 19875 sul diritto internazionale privato, all'og­getto liti­gioso dev'essere applicato il diritto svizzero.6

5 RS 291

6 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto internazionale privato, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1776; FF 1983 I 239).

Titolo secondo: Principi generali di procedura


Art. 3

1 Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali.

2 Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indi­chino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all'ac­cer­tamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpel­lare le parti per­so­nalmente in ogni stadio della causa.

Art. 4

1 Il giudice e le parti devono servirsi di una delle lingue ufficiali della Confedera­zione.7

2 Ove occorra, il giudice ordina la traduzione.

7 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla legge del 5 ott. 2007 sulle lingue, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6605; FF 2006 8229 8295).


Art. 5

1 Un giudice delegato dirige lo scambio degli allegati scritti e prepara la causa per il dibattimento principale.

2 Egli stabilisce le garanzie e le anticipazioni per spese giudiziarie e ripetibili che le parti devono fornire giusta gli articoli 62 e 63 LTF8.9 Egli decide sulle spese giudiziarie quando la lite termina prima del dibattimento principale mediante transazione giudiziale o desistenza e, in quest'ultimo caso, fissa l'ammontare alle ripetibili.

3 Un secondo giudice deve intervenire all'audizione dei testimoni, all'ispezione oculare e all'interrogatorio delle parti.

8 RS 173.110

9 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).


Art. 6

1 Il giudice può disporre che il processo sia sospeso per ragioni di opportunità, in particolar modo quando si deve risolvere un'altra con­testa­zione la cui definizione può influire sulla decisione della causa.

2 Il processo è sospeso per legge nei casi specialmente previsti, come pure per la morte di una parte.

3 In quest'ultimo caso il giudice può disporre che il processo sia ripre­so quando la rinuncia all'eredità non è più possibile o è stata ordinata la liquidazione d'ufficio. I processi urgenti possono essere ripresi an­che prima dal rappresentante dell'eredità.

4 Se il giudice non ottiene, né dalla comunione ereditaria né dalla con­troparte, le indicazioni necessarie sulla legittimazione degli eredi a con­tinuare il processo, la causa viene stralciata dal ruolo.

Art. 7

1 Il verbale è steso seduta stante. Esso deve contenere le conclusioni delle parti, le disposizioni del giudice, come pure l'essenziale delle alle­gazioni di fatto che non si trovano nelle memorie delle parti, le risul­tanze dell'ispezione oculare e dell'interrogatorio delle parti, non­ché le deposizioni dei testimoni e dei periti.

2 Il segretario legge o dà da leggere le deposizioni alle parti, ai testi­moni e ai periti che le hanno fatte, i quali le devono sottoscrivere. Alla fine dell'udienza egli legge alle parti, su loro domanda, il rimanente del ver­bale, per le eventuali modificazioni; di questa lettura è fatta menzione a verbale.

3 I verbali stenografici saranno accompagnati da trascrizioni certifi­cate conformi dal cancelliere.

Art. 8

1 Terminata la causa, i documenti sono restituiti, contro ricevuta, a chi li ha prodotti.

2 L'inserto giudiziario, contenente gli allegati delle parti, le procure dei loro rappresentanti, le ordinanze e le comunicazioni del giudice, i ver­bali e la sentenza, è depositato in archivio.

Titolo terzo: Termini, notifiche, omissione di atti processuali e restituzione in intero




Art. 9

Il giudice fissa i termini che non sono previsti dalla legge ed emette le citazioni.


Art. 10

1 Le comunicazioni giudiziali sono notificate alla parte; se la parte ha un procuratore, esse sono notificate a quest'ultimo. Se una parte è te­nuta a comparire personalmente, la citazione deve indicarlo.

2 Le ordinanze e le sentenze sono di regola notificate per mezzo della posta, nel modo previsto per gli atti giudiziali; possono essere notifi­cate anche in altro modo, contro ricevuta.

3 Per le notifiche da fare all'estero, si procede secondo i trattati inter­­nazionali; in mancanza di questi, la notifica è fatta per il tramite del Dipartimento federale di giustizia e polizia.


Art. 11

1 Se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto, la notifica si fa median­te pubblicazione. Tuttavia la notifica della petizione mediante pubbli­ca­zione avviene solo dopo che l'attore ha eseguito infruttuosamente le indagini che si possono esigere da lui per conoscere l'indirizzo del conve­nuto.

2 La pubblicazione è ammissibile anche nel caso in cui è da presumere che una notifica all'estero non può essere eseguita.

3 La pubblicazione avviene mediante inserzione nel Foglio federale e, se il giudice lo ritiene opportuno, anche in altri fogli. Quale giorno della notifica vale quello in cui esce il Foglio federale.

Art. 12

1 Salvo disposizione contraria della legge, l'omissione di un atto pro­ces­suale ha la sola conseguenza che la causa continua il suo corso senza l'atto omesso.

2 Se una parte non compare, l'udienza ha nondimeno luogo. Tuttavia le precedenti allegazioni della parte non comparsa sono tenute in consi­de­razione.

3 Quando, per l'omissione di un atto scritto o per la mancata comparsa di una parte, allegazioni di fatto della controparte sono rimaste incon­te­state, la prova relativa deve essere ordinata se esistono motivi di dubi­tare della loro esattezza.

4 Alla parte non comparsa è notificata una copia del verbale. Tuttavia questa notifica non è fatta nel caso in cui essa dovesse avvenire me­dian­te la pubblicazione, giusta l'articolo 11.

5 Se ambedue le parti non compaiono per il giorno stabilito, il giudice le invita a giustificarsi. Se la loro assenza risulta ingiustificata, egli può stralciare la causa dal ruolo e mettere a carico di ciascuna di esse la me­tà delle spese.

Art. 13

1 La restituzione in intero, per inosservanza di un termine o per man­cata comparsa, è accordata se l'istante o il suo procuratore fu, senza sua colpa, impedito di agire o di comparire. L'istanza deve essere pre­sentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Trattan­dosi dell'inosservanza di un termine, l'atto omesso deve essere com­piuto entro questi dieci giorni. L'istanza deve rendere plausibile l'im­pedi­mento.

2 La restituzione in intero è negata se è manifestamente irrilevante per l'esito del processo.

3 Sull'istanza statuisce il giudice delegato, quando questi ha ordinato l'atto omesso, negli altri casi il tribunale.

Titolo quarto: Parti e partecipazione di terzi al processo



Art. 14

Una parte può stare in giudizio se ha l'esercizio dei diritti civili.

Art. 15

1 Chi rende verosimile un proprio interesse giuridico a che una lite ver­tente tra altre persone sia vinta da una parte, può intervenire per assi­stere quest'ultima. Sull'ammissibilità dell'intervento decide il giu­dice delegato; se l'intervento è chiesto in sede di dibattimento princi­pale, il tribunale. Entro dieci giorni, la decisione del giudice può esse­re deferita al tribunale.

2 L'intervenuto può proporre, in quanto lo stadio della procedura lo con­senta, tutte le azioni e le eccezioni e compiere tutti gli atti giudi­ziali che non sono in contrasto con quelli della parte che assiste.

3 Tuttavia l'intervenuto può procedere indipendentemente da detta parte se, in virtù del diritto sostanziale, la sentenza avrà effetto diret­tamente sui suoi rapporti giuridici con la parte avversaria.

4 Il giudice deve dare conoscenza delle sue ordinanze anche all'inter­ve­nuto; se l'intervenuto procede in modo indipendente, tutte le notifi­che devono essere fatte a lui come alla parte che assiste.


Art. 16

1 Quando una parte denuncia una lite ad un terzo contro il quale repu­ta avere, se essa soccombe, un'azione in garanzia o in risarcimento di danni, o verso il quale essa ritiene che potrebbe essere chiamata a rispondere dell'esito del processo, questo terzo può, senza dover rende­re verosimile il proprio interesse, intervenire per assistere il denun­ciante.

2 Pari diritto spetta anche ai terzi ai quali il chiamato in causa denun­cia alla sua volta la lite alle stesse condizioni.

3 Quando la denuncia della lite è notificata dal giudice, essa indica i motivi di siffatta notifica e lo stadio del processo.


Art. 17

1 La sostituzione di parte è ammessa solo col consenso della contro­parte.

2 La parte che si ritira è solidalmente responsabile, con quella che la sostituisce, delle spese giudiziarie fatte fino alla sostituzione.

3 Il cambiamento di persone per successione universale o in virtù di disposizioni legali speciali non costituisce sostituzione di parte.

Art. 18

1 Fatto salvo l'articolo 41 LTF10, le parti possono stare in giudizio personalmente o farsi rappresentare da un patrocinatore ai sensi dell'articolo 40 LTF.11

2 Le norme del Codice delle obbligazioni12, circa i limiti e l'estinzione della facoltà di rappresentanza, regolano anche gli effetti della procura rispetto al tribunale.

3 Gli atti processuali compiuti da un rappresentante non autorizzato e non ratificati dal rappresentato, devono essere annullati d'ufficio. Le spese processuali sono a carico del rappresentante.

10 RS 173.110

11 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

12 RS 220

Titolo quinto: Scambio degli allegati scritti


Art. 19

1 Le parti espongono in una sola volta tutte le loro ragioni e pretese, indicando i mezzi di azione e di difesa. È riservato l'articolo 30 capo­verso 1.

2 La fattispecie e i mezzi di prova possono ancora essere completati nel corso dello scambio ulteriore di allegati, se questo ha luogo, e oralmente nel dibattimento preparatorio fino all'inizio dell'assunzione delle prove. Essi possono essere successivamente completati soltanto nel caso che il ritardo sia scusabile o se possono essere presi in consi­derazione d'uffi­cio nuovi dati e mezzi, in conformità dell'articolo 3 capoverso 2 periodo 2. La stessa limitazione vale per la parte che non ha prodotto una me­moria entro il termine fissato.

3 Le spese cagionate dal ritardo sono a carico della parte che era in grado di produrre i nuovi mezzi di prova in tempo utile.

Art. 21

1 La causa è iniziata mediante il deposito della petizione scritta presso il Tribunale federale.

2 Il tribunale resta competente anche se i fatti sui quali si fonda la sua competenza sono modificati successivamente. L'alienazione dell'og­getto litigioso o la cessione del diritto in contestazione, in corso di causa, non modifica la legittimazione attiva e passiva.

3 Nel rimanente, la litispendenza non impedisce la modificazione dello stato di fatto esistente al momento del deposito della petizione.

Art. 22

La petizione è inammissibile quando l'azione è già pendente o è già stata oggetto di una sentenza passata in giudicato.

Art. 23

La petizione deve contenere:

a.
il nome, il domicilio e la designazione esatta delle parti;
b.
le conclusioni dell'attore;
c.
i dati determinanti la competenza del Tribunale federale;
d.
l'esposizione chiara dei fatti idonei a giustificare le conclusioni (art. 19);
e.
l'enunciazione esatta, per ciascun fatto, dei mezzi di prova, con ri­chiamo dei numeri degli annessi (lett. f);
f.
l'elenco numerato degli annessi;
g.
la data e la firma dell'estensore dell'atto.



Art. 24

1 L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è com­pe­tente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richie­sta per pretese accessorie.

2 Più persone possono agire o essere convenute con la stessa peti­zione:

a.
se esiste tra loro una comunione giuridica in relazione con l'og­getto litigioso o se i loro diritti o le loro obbligazioni derivano da una stessa causa materiale e giuridica. Il giudice può chia­mare in causa un terzo che faccia parte della comunione giuri­dica. Il chia­mato in causa diventa parte in lite;
b.
se pretese di eguale natura, che si fondano su di una causa mate­riale e giuridica essenzialmente dello stesso genere, formano l'og­getto di una lite, semprechè la competenza del Tribunale federale esista per ognuna di esse.

3 Quando lo reputa necessario, il giudice può ordinare d'ufficio, in ogni stadio della procedura, la disgiunzione delle cause.


Art. 25

Per accertare l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto di diritto può esse­re proposta un'azione, quando l'attore ha un interesse giuridico all'accer­tamento immediato.

Art. 26

1 L'attore può modificare le sue conclusioni formulando altre o più ampie pretese, purché siano in relazione con quelle precedenti.

2 L'allegazione di fatti nuovi per motivare conclusioni modificate è limi­tata dall'articolo 19 capoversi 2 e 3.


Art. 27

1 L'attore può ritirare la petizione prima che sia notificata al conve­nuto. Il giudice delegato lo avverte di questa facoltà quando la peti­zione è inammissibile per vizio di forma.

2 Se, entro i venti giorni, la petizione è introdotta di nuovo e il vizio tolto, l'inizio della litispendenza è fatto risalire al giorno del deposito della prima. Lo stesso vale nel caso in cui il tribunale ha dichiarato la petizione inammissibile per vizio di forma.

3 Dopo la notifica, la petizione può essere ritirata soltanto se vi con­sente il convenuto; in mancanza di questo consenso, il ritiro della pe­tizione vale come desistenza. È riservato l'articolo 73 capoverso 3.


Art. 28

1 La petizione è notificata al convenuto fissandogli un termine per la risposta.

2 Se il convenuto richiede che siano fornite garanzie per le spese ripetibili, giusta l'articolo 62 capoverso 2 LTF14, il termine è sospeso.15 Se la richiesta è respinta o se le garanzie sono state fornite, il giudice fissa un nuovo termine per la risposta.

14 RS 173.110

15 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).


Art. 29

La risposta deve contenere:

a.
tutte le eccezioni contro l'ammissibilità della petizione, con la mo­tivazione;
b.
le conclusioni sul merito;
c.
la domanda riconvenzionale (art. 31), se il convenuto la pro­pone;
d.
la risposta ai fatti enunciati nella petizione e l'esposizione chiara dei fatti che motivano le conclusioni (art. 19). La motivazione della domanda riconvenzionale può essere aggiunta alla risposta o pre­sentata separatamente;
e.
l'enunciazione esatta, per ciascun fatto, delle prove e contro­prove, con richiamo dei numeri dell'elenco degli annessi (lett. f), come pure delle obiezioni alle prove invocate dall'attore;
f.
l'elenco numerato degli annessi;
g.
la data e la firma dell'estensore dell'atto.
Art. 30

1 Il giudice delegato può ordinare che la risposta sia limitata alla que­stione dell'ammissibilità della petizione, se esistono dubbi seri a que­sto proposito o se il convenuto immediatamente dopo la notifica della peti­zione fa valere seri motivi al riguardo.

2 Se la limitazione risulta in seguito infondata, lo scambio degli alle­gati scritti è completato.


Art. 31

1 Il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale per le pretese giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica.16 La sua pretesa deve avere una connes­sione giuridica con la do­manda principale, oppure le due pre­tese devono essere compensabili.

2 La domanda riconvenzionale rimane pendente anche quando la domanda principale diviene caduca.

16 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).


Art. 32

1 La risposta è notificata all'attore fissandogli, se è il caso, un termine per rispondere alla domanda riconvenzionale. Sono applicabili, per analogia, gli articoli 28 e 29 lettere a, b e d a g.

2 Il giudice delegato ordina una replica se appare necessario che l'at­tore si spieghi per iscritto sulle allegazioni della risposta. Nelle stesse con­dizioni può essere assegnato un termine al convenuto per presen­tare una duplica.


Art. 33

1 Ciascuna delle parti deve aggiungere al suo allegato, in un inserto numerato progressivamente, i documenti ch'essa produce a titolo di prova e, in caso di riferimento ai registri pubblici, i relativi estratti autenticati. Rimane riservata la dispensa di produzione prevista nell'articolo 53. Se gli annessi sono voluminosi, i punti citati devono essere precisati.

2 Quando una parte non possiede documenti dei quali intende valersi, indica il nome e l'indirizzo del detentore. Nello stesso modo sono desi­gnati i testimoni notificati.

Titolo sesto: Procedura preparatoria

Art. 34

1 Terminato lo scambio degli allegati scritti, il giudice delegato apre la procedura preparatoria.

2 Quando è stata ordinata una limitazione della risposta secondo l'arti­colo 30 o una misura siffatta si riveli ormai opportuna, si abbrevia in conformità la procedura preparatoria. L'istruzione può essere limitata ad una sola questione di merito, se la soluzione di questa mette pre­sumi­bilmente fine alla lite.

Art. 35

1 Nel dibattimento preparatorio orale il giudice delegato discute con le parti l'oggetto della lite e, se necessario, induce a precisare, rettificare, semplificare o completare le loro allegazioni. Di regola le parti sono convocate personalmente a questo dibattimento.

2 Il giudice delegato procede in seguito all'assunzione delle prove.

3 L'assunzione delle prove è rinviata al dibattimento principale quando ragioni particolari esigono che il tribunale prenda direttamente cono­scenza dei fatti della causa.

4 Il giudice delegato può prescindere dal dibattimento preparatorio orale se le parti vi consentono.

Titolo settimo: Prova

1. Disposizioni generali

Art. 36

1 L'assunzione delle prove è ammissibile soltanto per accertare fatti rilevanti e contestati, salvo, per questi ultimi, il caso in cui si deve inda­gare d'ufficio la situazione di fatto e riservato l'articolo 12 capo­verso 3.

2 Tenendo conto dell'insieme delle allegazioni d'una parte e del suo con­tegno nel corso del processo, il giudice decide se, in mancanza di una ammissione formale, un fatto debba essere ritenuto come conte­stato da essa.

3 Il giudice apprezza liberamente in quale misura la confessione, che è stata revocata o modificata con aggiunte o restrizioni, perde di valore.

4 Parimente egli decide in quale misura una confessione stragiudiziale rende superflua la prova.


Art. 37

Il giudice non è vincolato dai mezzi di prova offerti dalle parti; egli prende in considerazione soltanto quelli necessari. Il giudice può valer­si di mezzi di prova che le parti non hanno offerto.


Art. 38

Le parti hanno il diritto di assistere all'assunzione delle prove e di pren­dere visione dei documenti prodotti. Quando la salvaguardia di segreti di affari d'una parte o d'un terzo lo esige, il giudice prende co­noscenza della prova, escludendo la controparte o ambedue le parti.

Art. 39

Se delle prove devono essere assunte all'estero, vi si procede mediante rogatoria. Nel caso in cui la prova possa essere assunta da un agente diplomatico o consolare svizzero, la richiesta dovrà essere diretta a lui.


Art. 40

Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esem­pio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di ri­spon­dere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova ri­chiesti.

Art. 41

Il giudice delegato prende le misure idonee ad assicurare le prove in pericolo di scomparire. Prima del deposito della petizione, questo com­pito spetta alla giurisdizione cantonale.

2. Mezzi di prova

a. Testimoni

Art. 42

1 Possono rifiutare di deporre:

a.17
la persona interrogata su fatti la cui rivelazione esporrebbe a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato lei stessa o:
1.
il suo coniuge, il suo partner registrato o la persona con cui convive di fatto,
2.
i suoi parenti o affini in linea retta e in secondo grado della linea collaterale;
a.bis 18
le persone nei confronti delle quali, secondo l'articolo 27bis del Codice penale19, non possono essere inflitte pene né presi prov­vedimenti processuali qualora rifiutino di testimoniare;
b.
le persone menzionate nell'articolo 321 numero 1 del Codice pena­le, se si tratta di fatti che, secondo quest'articolo, con­cernono il segreto professionale, salvo che l'interessato ab­bia dato il suo consenso alla rivelazione del segreto.

2 Il giudice può dispensare il testimonio dalla rivelazione di altri se­greti professionali, come pure di un segreto d'affari quando, anche tenuto conto delle misure precauzionali dell'articolo 38, l'interesse del testi­mo­nio a mantenere il segreto supera l'interesse della parte a rive­larlo.

3 Per quanto concerne l'obbligo dei funzionari di deporre su fatti di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni, sono applicabili le disposizioni restrittive del diritto amministrativo federale o canto­nale.

17 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

18 Introdotta dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2000 concernente l'adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 118; FF 1999 6784).

19 RS 311.0. Ora: l'art. 28a.

Art. 43

La citazione deve enunciare sommariamente i fatti sui quali il testi­mo­nio sarà udito e menzionare il suo diritto ad un'indennità e le con­se­guenze dell'assenza ingiustificata.


Art. 44

1 Il testimonio che si prevale del diritto di non deporre non è liberato dall'obbligo di ottemperare alla citazione, eccetto che questa sia stata formalmente revocata.

2 Il testimonio non comparso senza sufficiente giustificazione è con­dan­nato al pagamento delle spese causate dalla sua assenza. Egli può essere condotto con la forza all'udienza.

3 Il testimonio che, citato una seconda volta, non compare senza giu­sti­ficazione sufficiente o, nonostante la comminatoria di sanzioni pe­nali, rifiuta senza legittimo motivo di deporre è punito con l'arresto sino a dieci giorni o con la multa sino a 300 franchi.20

4 Sul diritto di non deporre e sull'inflizione della pena per disobbe­dienza decide il giudice delegato; in sede di dibattimento principale, il tribu­nale.

20 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2−6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 45

1 Ciascun testimonio è esaminato in modo che gli altri testi da sentire non siano presenti. Se le sue dichiarazioni sono in contraddizione con quelle d'altri testimoni, egli può essere messo a confronto con essi.

2 Al testimonio dev'essere richiamato, quando occorre, il suo diritto di non deporre; egli sarà esortato a dire la verità e ammonito sulle san­zioni che l'articolo 307 del Codice penale21 prevede per la falsa testimonianza.


Art. 46

Il testimonio è interrogato dal giudice. Le parti hanno la facoltà di chie­dere che il testimonio precisi e completi la sua deposizione; il giudice decide sull'ammissibilità delle domande proposte.

Art. 47

A scanso di spese sproporzionate, l'audizione può essere affidata al giu­dice cantonale del domicilio del testimonio. Sono applicabili le norme della procedura cantonale.

Art. 48

Il testimonio ha diritto al rimborso delle spese necessarie di viaggio. Inoltre può chiedere di essere risarcito per la perdita di guadagno, e cioè totalmente se deve fare assegnamento su di esso; altrimenti, se­condo l'equo apprezzamento del giudice.

Art. 49

Il giudice può raccogliere presso autorità e, eccezionalmente, anche presso privati informazioni scritte. Secondo il suo prudente criterio, decide se esse costituiscono prova sufficiente o se abbisognano della con­ferma mediante deposizione giudiziale.

b. Documenti



Art. 50

1 Ciascuna parte è obbligata a produrre in giudizio i documenti in suo possesso. Se nega di possedere un documento, può essere invitata, sotto comminatoria di sanzioni penali, secondo l'articolo 64, ad indi­care il luogo ove esso si trova.

2 Il giudice apprezza, secondo l'articolo 40, l'atteggiamento della parte che rifiuta di produrre un documento o d'indicare ove esso si trova o che intenzionalmente lo fa scomparire o lo rende inutilizzabile.

Art. 51

1 I terzi sono obbligati a produrre in giudizio i documenti in loro pos­ses­so. Essi sono dispensati da quest'obbligo se si tratta di documenti rela­tivi a fatti sui quali potrebbero rifiutarsi di deporre come testimoni in virtù dell'articolo 42. Se il rifiuto è fondato solo per singole parti d'un documento che possono essere rese invisibili con l'apposizione di sug­gelli o in altro modo, l'obbligo di produzione sussiste usando que­sta cautela.

2 Il terzo che contesta di possedere un documento può essere udito come testimonio per indicare ove esso si trova.

3 Il giudice applica per analogia l'articolo 44 capoversi 3 e 4 a chi non ottempera all'invito di produrre un documento o rifiuta di produrlo.

4 Sono riservate le disposizioni speciali che disciplinano la produzione dei documenti delle amministrazioni pubbliche della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 51a22

L'obbligo di edizione non comprende la produzione di documenti inerenti ai contatti tra la parte o un terzo e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200023 sugli avvocati.

22 Introdotto dal n. I 5 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).

23 RS 935.61

Art. 52

1 Il documento dev'essere prodotto in originale oppure in copia autentica, fotografica o elettronica. Il giudice ha la facoltà di chiedere la produzione dell'originale.24

2 Con l'autorizzazione del giudice, i punti non destinati a far prova pos­sono essere resi invisibili al giudice e alle parti con l'apposizione di sug­gelli o in altro modo.

24 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

Art. 53

I documenti che, per loro natura, non possono essere prodotti in giu­di­zio, o la cui produzione lederebbe gli interessi legittimi di terzi, pos­sono essere consultati dove si trovano.

Art. 54

1 Se l'autenticità d'un documento è contestata e appare effettivamente dubbia, il giudice ordina le prove necessarie.

2 Se per la falsificazione d'un documento è in corso un procedimento penale, il giudice può sospendere il processo sino al termine di detto procedimento.

c. Ispezione oculare


Art. 55

1 Le parti hanno l'obbligo di consentire un'ispezione sulla loro persona e sulle cose in loro possesso. Il giudice apprezza, conformemente all'arti­colo 40, la loro eventuale opposizione.

2 I terzi hanno l'obbligo di consentire un'ispezione sulle cose in loro possesso, se non sono in diritto di rifiutarsi in virtù dell'articolo 42 applicabile per analogia. Un rifiuto ingiustificato ha per conseguenza le sanzioni previste dall'articolo 44 capoversi 3 e 4. Il giudice può inoltre chiedere l'aiuto della polizia per ottenere l'accesso agli im­mobili.

3 Se la cosa da ispezionare può essere portata al tribunale, essa è pro­dotta nello stesso modo di un documento.


Art. 56

1 Quando occorre, il giudice cita all'ispezione oculare i testimoni ed i periti.

2 Il giudice, che non stimi necessaria od opportuna la sua personale con­statazione del fatto, può ordinare che l'ispezione oculare sia ese­guita dal solo perito.

3 Le parti non partecipano all'ispezione se la salvaguardia di un segre­to conformemente all'articolo 38 periodo 2 o la natura della visita lo esi­gono

d. Periti

Art. 57

1 Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'in­dagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella mi­sura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sot­toposte.

2 Il giudice dà possibilità alle parti di esprimersi sulle questioni sotto­poste ai periti e di proporre modificazioni ed aggiunte ad esse.

Art. 58

1 Ai periti si applicano per analogia i motivi di ricusazione di cui all'articolo 34 LTF25.26

2 Il giudice dà alle parti la possibilità di presentare le loro obiezioni con­tro le persone che intende nominare quali periti.

25 RS 173.110

26 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

Art. 59

1 Il perito deve prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità. Egli è avvertito di questo dovere al momen­to della sua nomina.

2 Il perito che adempie con negligenza il proprio ufficio è punibile con una multa disciplinare conformemente all'articolo 33 capoverso 1 LTF27.28

27 RS 173.110

28 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

Art. 60

1 Il perito deve presentare il suo referto motivato, o per iscritto, entro un termine da stabilire, o verbalmente, ad una udienza; in questo caso è steso processo verbale. Se sono stati nominati più periti, essi redigo­no in comune il loro referto, purché i loro pareri concordino; in caso di di­ver­genza, presentano referti separati. Se il referto risponde ai re­qui­siti necessari, viene trasmesso in copia alle parti. Esse possono proporne la completazione o la dilucidazione o chiedere una nuova perizia.

2 Il giudice formula oralmente in udienza o per iscritto i quesiti che ritiene necessari a dilucidare o completare il referto. Egli può far capo ad altri periti quando reputa insufficiente il referto. È applicabile l'ar­ticolo 58.

Art. 61

Il perito ha diritto al rimborso delle sue spese, come pure ad un ono­rario secondo il libero apprezzamento del giudice.

e. Interrogatorio delle parti


Art. 62

1 Per provare un fatto, il giudice può sottoporre una parte di all'inter­ro­gatorio. Se si tratta d'un fatto di cui ambedue le parti possono avere conoscenza, egli interrogherà l'una e l'altra.

2 Prima di interrogare le parti, il giudice le esorta a dire la verità e le avverte che potranno essere obbligate a ripetere le loro dichiarazioni sotto comminatoria di pena. L'articolo 46 è applicabile per analogia.



Art. 63

1 La parte che è patrocinata in giudizio dal suo rappresentante legale è interrogata personalmente se è capace di discernimento o se ha consta­tato essa stessa il fatto; in caso contrario, si udirà il suo rappre­sentante.

2 Se la parte in causa è una persona giuridica, il giudice designa, tra i membri appartenenti agli organi sociali, quello che deve essere inter­ro­gato; trattandosi di una società in nome collettivo o in accomandita il giudice designa il socio da interrogare.

3 Nel caso d'una massa fallimentare, il giudice può interrogare come parte tanto l'amministratore, quanto il fallito.

Art. 64

1 Se lo reputa opportuno in base al risultato dell'interrogatorio delle parti, il giudice può obbligare una di esse, sotto comminatoria di pena, a ripetere le sue dichiarazioni su fatti determinati.

2 Prima di procedere al nuovo interrogatorio, egli deve esortare la parte a dire la verità ed ammonirla sulle sanzioni che l'articolo 306 del Co­dice penale29 prevede per la falsa dichiarazione in giudi­zio.

Art. 65

1 Il giudice apprezza liberamente la forza probante delle dichiarazioni delle parti.

2 Se una parte, benché citata personalmente, non compare senza suf­fi­ciente giustificazione, o se rifiuta di rispondere, il giudice apprezza quest'atteggiamento in conformità dell'articolo 40.

Titolo ottavo: Dibattimento principale

Art. 66

1 Le parti sono avvisate della chiusura della procedura preparatoria.

2 Il presidente della sezione emette le citazioni a comparire davanti al tribunale.

3 È applicabile per analogia l'articolo 34 capoverso 2.


Art. 67

1 Il tribunale assume le prove che, in virtù dell'articolo 35 capoverso 3, sono state rinviate al dibattimento principale.

2 Su domanda presentata entro dieci giorni dalla chiusura della proce­dura preparatoria, o d'ufficio fino al termine del dibattimento princi­pale, il tribunale può completare le prove assunte dal giudice delegato. Il tri­bunale può anche assumerle nuovamente, quando esistono parti­colari motivi, specialmente quando un accertamento diretto appare indi­cato.

3 Il tribunale può, su domanda o d'ufficio, rimandare la causa al giudi­ce delegato affinché ne completi l'istruttoria.


Art. 68

1 Se il tribunale reputa che le prove sono complete, dà la parola alle parti per motivare le loro conclusioni e presentare la replica e la du­plica.

2 Se il tribunale procede ulteriormente ad un complemento d'istrutto­ria, può permettere nuove arringhe.

3 Nei limiti del possibile, la deliberazione e la votazione seguiranno subito dopo il dibattimento.


Art. 69

1 Il tribunale statuisce d'ufficio sulle spese processuali giusta gli articoli 65, 66 e 68 LTF30.31

2 Il tribunale decide, secondo il suo apprezzamento, se, in caso di più at­tori o convenuti, essi sopportano le spese o ne possono chiedere la rifu­sione solidalmente ed in quale misura nei loro rapporti interni, oppu­re per quote uguali, oppure proporzionalmente al loro interesse nella causa. Statuisce altresì in quale misura l'intervenuto contribuisce alle spese giudiziarie e a quelle dell'avversario della parte ch'esso so­stiene o può farsi rifondere da questo le sue proprie spese.

3 Le parti presentano, prima della sentenza, una nota specificata delle loro spese.

30 RS 173.110

31 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

Art. 70

1 La sentenza è pronunciata seduta stante. Consenzienti le parti, può essere comunicata loro per iscritto.

2 Un esemplare della sentenza coi motivi completi è notificato a cia­scu­na parte.

3 Se una parte è assente, le è comunicato immediatamente il disposi­tivo della sentenza. Non si notifica un esemplare della sentenza coi motivi completi, quando è necessaria la pubblicazione in virtù dell'ar­ticolo 11. In questo caso la sentenza viene invece inclusa nell'inserto giudiziario, merizionando la data di questa operazione.


Art. 71

1 La sentenza acquista forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere stata pronunciata.

2 La forza di cosa giudicata si estende anche alla decisione sulla esi­stenza o l'inesistenza del credito che è opposto in via d'eccezione alla domanda, fino all'importo col quale la compensazione deve aver luogo.

Titolo nono: Fine del processo senza sentenza

Art. 72

Quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, di­chiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.



Art. 73

1 La transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure la desistenza d'una parta, terminano il processo.

2 La transazione giudiziale può anche estendersi a punti i quali, benché estranei al processo, sono litigiosi tra le parti o tra una parte e un terzo, in quanto ciò agevoli la fine del processo.

3 Quando in via d'eccezione il convenuto allega che la pretesa è ine­si­gibile o dipende da una condizione od oppone un vizio di forma, l'at­tore può ritirare la sua azione riservando d'introdurla di nuovo do­po che la pretesa sarà esigibile, la condizione adempita o il vizio di forma tolto.

4 La transazione giudiziale e la desistenza sono esecutive come la sen­tenza.

Titolo decimo: Esecuzione

Art. 74

1 La sentenza è immediatamente esecutiva.

2 La sentenza, che fa dipendere la condanna di una parte da una con­di­zione o da una controprestazione, è esecutiva quando il Tribunale fede­rale ha accertato che la condizione si è verificata o che la contro­presta­zione è stata fornita. Il tribunale procede a quest'accertamento a doman­da dell'avente diritto, dopo aver udito l'obbligato, fatte d'ufficio le indagini necessarie, e senza dibattimento.


Art. 75

La sentenza che condanna una parte al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione d'una garanzia pecuniaria è eseguita secondo le norme della legge federale dell'11 aprile 188932 sull'esecuzione e sul fallimento.


Art. 76

1 La sentenza che condanna dei privati a compiere un atto prevede d'uf­ficio la comminatoria che, nel caso in cui non ottemperassero all'in­giun­zione entro il termine fissato, essi incorrono nelle pene per la di­sobbe­dienza, previste dall'articolo 292 del Codice penale33. La sen­tenza che ingiunge ad una parte di astenersi da un atto commina la stessa pena per ogni contravvenzione a questo divieto.

2 Il procedimento penale ha luogo a querela dell'avente diritto con­for­memente agli articoli 28 a 3134 del Codice penale. È im­pre­giu­dicato il diritto di ottenere l'esecuzione della sentenza.

3 Invece di iniziare o proseguire in via forzata l'esecuzione o nel caso in cui l'esecuzione non ha esito, l'avente diritto può richiedere il ri­sarci­mento del danno per inadempimento.

33 RS 311.0

34 Ora: gli art. 30-33.


Art. 77

1 L'esecuzione delle sentenze spetta al Consiglio federale.

2 A richiesta dell'avente diritto, il Consiglio federale prende, per mezzo dell'autorità cantonale o direttamente, tutte le misure occor­renti; può in modo particolare far togliere dalla polizia la cosa da resti­tuire, far com­piere da un terzo degli atti che non richiedono l'in­ter­vento perso­nale dell'obbligato e sopprimere lo stato di fatto contra­rio ad un divieto di fare, valendosi all'occorrenza dell'assistenza della po­lizia, ordinare l'in­tervento della stessa per costringere l'obbligato a tollerare un atto.

3 L'avente diritto anticipa le spese rese necessarie da siffatte misure; dopo l'esecuzione, il Consiglio federale condanna l'obbligato al rim­borso di queste spese.


Art. 78

1 Quando il convenuto è condannato a fare una dichiarazione di volon­tà, la sentenza sostituisce la dichiarazione. Se questa dipende da una con­dizione o da una controprestazione, la sentenza produce effet­to quando è intervenuto l'accertamento previsto dall'articolo 74 capo­verso 2.

2 Quando la dichiarazione di volontà concerne un diritto che dev'es­sere iscritto nel registro fondiario, il giudice conferisce nella sentenza l'au­torizzazione di eseguire l'iscrizione, conformemente agli articoli 18 e 19 del regolamento del 22 febbraio 191035 per il registro fondia­rio.

Titolo undecimo: Provvedimenti d'urgenza

Art. 79

1 Il giudice può ordinare provvedimenti d'urgenza:

a.
per tutelare il possessore contro ogni atto d'usurpazione o di tur­bativa e far rientrare una parte in possesso di una cosa indebita­mente ritenuta;
b.
per impedire un danno difficilmente riparabile e imminente, in modo particolare il danno derivante dalla mutazione, prima che sia introdotta l'azione o in corso di causa, dello stato di fatto esi­stente.

2 Non possono essere presi provvedimenti d'urgenza per la sicurezza di crediti sottoposti alla legge federale dell'11 aprile 188936 sull'ese­cu­zione e sul fallimento.

Art. 80

1 Prima dell'introduzione dell'azione, i provvedimenti d'urgenza sono ordinati dal presidente della sezione; iniziata la causa, sono ordinati dal giudice delegato e, al dibattimento principale dal tribunale.

2 L'ordinanza relativa ai provvedimenti d'urgenza può essere deferita al tribunale nel termine di dieci giorni. Il ricorso ha effetto sospensivo sol­tanto se è espressamente conferito.

Art. 81

1 La domanda di provvedimenti d'urgenza dev'essere presentata per iscritto. Nella procedura preparatoria o al dibattimento principale essa può essere fatta oralmente.

2 L'istante deve rendere verosimili i fatti idonei a giustificare i prov­ve­dimenti d'urgenza.

3 La parte contro la quale i provvedimenti d'urgenza sono diretti deve poter essere intesa. Quando vi è pericolo nella dilazione, il giudice può ordinare misure provvisorie non appena presentata la domanda.


Art. 82

1 Se i provvedimenti d'urgenza sono ordinati prima dell'inizio della causa, può essere assegnato all'istante un termine per proporre l'azione.

2 Il giudice deve esigere che l'istante fornisca garanzie se i provvedi­menti d'urgenza o le misure provvisorie sono tali da cagionare danno alla parte avversaria.


Art. 83

1 I provvedimenti d'urgenza e le misure provvisorie sono eseguiti co­me sentenze.

2 Il giudice può, di moto proprio o a domanda delle parti, riformare una sua decisione quando le circostanze sono mutate.

3 Egli revoca i provvedimenti d'urgenza quando in seguito si rivelano ingiustificati o quando l'istante non ha fatto uso del termine assegnato per proporre azione.

4 L'articolo 80 capoverso 2 è applicabile per analogia alle decisioni in materia di modificazione o di annullamento d'un provvedimento d'ur­genza.


Art. 84

1 I danni causati dai provvedimenti d'urgenza o dalle misure provvi­so­rie devono essere riparati, se la pretesa per la quale sono stati ordi­nati non esisteva o non era esigibile.

2 Il Tribunale federale è competente a giudicare l'azione per risarci­mento di danni.

3 Se l'istante ha fornito una garanzia, essa gli è restituita solo quando è accertato che non sarà proposta un'azione per risarcimento di danni. Nel caso di incertezza, il giudice può assegnare all'interessato un ter­mine per proporre l'azione.


Art. 85

Sono riservate le disposizioni speciali d'altre leggi federali in materia di provvedimenti d'urgenza.

Titolo dodicesimo: Disposizioni finali e transitorie

Art. 86

L'articolo 139 della legge federale del 16 dicembre 194337 sull'orga­niz­zazione giudiziaria è abrogato nei limiti in cui concerne la revi­sione delle sentenze emanate dal Tribunale federale come giurisdi­zione unica in materia civile.

37 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

Art. 87

1 Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

2 Da quella data è abrogata la legge di procedura civile federale del 22 novembre 185038.

3 I processi iniziati sono terminati nelle forme della legge anteriore. Gli articoli 3, 19 e 26 della nuova legge si applicano però per analo­gia.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 194839

38 [RU II 75, III 182 art. 2 n. 10, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 5; CS 3 499 art. 165]

39 DCF del 1° mag. 1948.