1 Salvo disposizione contraria della legge, l'omissione di un atto processuale ha la sola conseguenza che la causa continua il suo corso senza l'atto omesso.
2 Se una parte non compare, l'udienza ha nondimeno luogo. Tuttavia le precedenti allegazioni della parte non comparsa sono tenute in considerazione.
3 Quando, per l'omissione di un atto scritto o per la mancata comparsa di una parte, allegazioni di fatto della controparte sono rimaste incontestate, la prova relativa deve essere ordinata se esistono motivi di dubitare della loro esattezza.
4 Alla parte non comparsa è notificata una copia del verbale. Tuttavia questa notifica non è fatta nel caso in cui essa dovesse avvenire mediante la pubblicazione, giusta l'articolo 11.
5 Se ambedue le parti non compaiono per il giorno stabilito, il giudice le invita a giustificarsi. Se la loro assenza risulta ingiustificata, egli può stralciare la causa dal ruolo e mettere a carico di ciascuna di esse la metà delle spese.