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172.021

Legge federale
sulla procedura amministrativa

(PA)1

del 20 dicembre 1968 (Stato 1° gennaio 2021)

1 Abbreviazione introdotta dall'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 103 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 19654,

decreta:

2 [CS 1 3]. A questa disp. corrispondono ora gli art. 177 cpv. 3 e 187 cpv. 1 lett. d della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

4 FF 1965 II 901

Capo primo: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

1 La presente legge si applica alla procedura negli affari am­mi­nistra­tivi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità ammi­ni­strativa federale.

2 Sono autorità nel senso del capoverso 1:

a.5
il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria fe­de­rale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono;
b.6
gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277;
c.
gli istituti o le aziende federali autonomi;
cbis.8
il Tribunale amministrativo federale;
d.
le commissioni federali;
e.
altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione fe­de­rale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.

3 Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 con­cer­nenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concer­nente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assi­curazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di com­pensazione.10 11

5 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2265; FF 1971 II 1409).

6 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

7 [CS 1 453; RU 1958 1489 art. 27 lett. c, 1997 2465 all. n. 4, 2000 411 n. II 1853, 2001 894 art. 39 cpv. 1 2197 art. 2 3292 art. 2. RU 2008 3437 n. I 1]. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

8 Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

9 RS 831.10

10 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

11 Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

Art. 2

1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.

2 Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.

3 In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13

4 La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tri­bu­nale amministrativo federale non vi deroghi.15

12 RS 711

13 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

14 RS 173.32

15 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 3

Non sono regolate dalla presente legge:

a.
la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 let­tera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale;
b.
la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la pro­mozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al pro­ce­di­mento penale contro l'agente;
c.
la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria;
d.16
la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia mili­tare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l'arti­colo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199517,18 ...19;
dbis.20
la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
e.22
la procedura d'imposizione doganale;
ebis.23 ...
f.
la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quan­do la loro natura esige di dirimerle sul posto con deci­sione im­mediatamente esecutiva.

16 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).

17 RS 510.10

18 Nuovo testo del per. giusta l'appendice n. 1 della LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

19 Lemma abrogato dall'all. n. 1 della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

20 Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

21 RS 830.1

22 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

23 Introdotta dall'art. 26 del DF del 7 ott. 1983 sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (RU 1984 153; FF 1981 III 85). Abrogata dall'all. n. II 1 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

Art. 4

Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedi­mento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge.

Art. 5

1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fon­dati sul diritto pubblico federale e concernenti:

a.
la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.
l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'esten­sione di diritti o di obbli­ghi;
c.
il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'ac­cer­ta­mento di diritti o di obblighi.

2 Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24

3 Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.

24 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 6

Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

Capo secondo: Regole generali di procedura

Art. 7

1 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza.

2 La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte.

Art. 8

1 L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella compe­tente.

2 L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo.

Art. 9

1 L'autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti.

2 L'autorità che si reputa incompetente prende una decisione d'inam­missibilità, qualora una parte ne affermi la competenza.

3 I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorità cantonali, sono decisi dall'autorità comune di vigilanza o, se non ve n'è una, dal Consiglio federale.25

25 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 10

1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:

a.
se hanno un interesse personale nella causa;
b.26
se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
bbis.27
se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
c.
se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d.
se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

2 Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.

26 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

27 Introdotta dall'all. n. 5 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

28 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

Art. 11

1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29

2 L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.

3 Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentan­te.

29 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 11a30

1 Se più di 20 parti agiscono con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, l'autorità può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti.

2 Se non vi provvedono entro un congruo termine, l'autorità designa loro uno o più rappresentanti.

3 Le disposizioni sulle spese ripetibili nella procedura di ricorso si appli­cano per ana­logia alle spese di rappresentanza. La parte, contro la quale sono dirette le petizioni deve, su ordine dell'autorità, anti­ci­pare le spese per la rappresentanza ufficiale.

30 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

Art. 11b31

1 Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute a comunicare all'autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti di­rettamente nello Stato in questione.32

2 Le parti possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. Per le notificazioni per via elettronica il Consiglio federale può prevedere che le parti forniscano altre indicazioni.

31 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

32 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 1 del DF del 28 set. 2018 concernente l'approvazione e l'attuazione della Conv. n. 94 del Consiglio d'Europa sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 975; FF 2017 5061).

Art. 12

L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:

a.
documenti;
b.
informazioni delle parti;
c.
informazioni o testimonianze di terzi;
d.
sopralluoghi;
e.
perizie.
Art. 13

1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:

a.
in un procedimento da esse proposto;
b.
in un altro procedimento, se propongono domande in­di­pen­denti;
c.
in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.

1bis L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autoriz­zato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvo­cati.34

2 L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei pro­cedimenti men­zionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragione­volmente esigibile.

33 RS 935.61

34 Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).

Art. 14

1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:

a.
il Consiglio federale e i suoi dipartimenti;
b.
l'Ufficio federale di giustizia35 del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
c.36
il Tribunale amministrativo federale;
d.37
le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli;
e.38
l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;
f.39
l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
g.40
l'Amministrazione federale delle contribuzioni;
h.41
la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.

2 Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d‒f e h affidano l'audizione dei testi­moni a un impiegato idoneo.42

3 Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, in­ca­ri­cate d'un'inchiesta ufficiale.

35 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

36 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

37 Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546; FF 1995 I 389).

38 Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

39 Introdotta dall'all. n. 1 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

40 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).

41 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

42 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).


Art. 15

Ognuno è tenuto a testimoniare.

Art. 16

1 Il diritto di rifiutare la testimonianza è disciplinato nell'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge federale del 4 dicembre 194743 di procedura civile federale.

1bis Il mediatore può rifiutare di testimoniare su fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività secondo l'articolo 33b.44

2 Il depositario d'un segreto professionale o d'affari, nel senso dell'arti­colo 42 capo­verso 2 della legge di procedura civile fede­rale del 4 dicembre 1947, può rifiutare di testimoniare in quanto un'altra legge federale non lo obblighi.

3 ...45

43 RS 273

44 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

45 Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2000 concernente l'adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale, con effetto dal 1° feb. 2001 (RU 2001 118; FF 1999 6784).

Art. 17

Chiunque possa essere ascoltato come testimone deve anche col­la­bo­rare all'assunzione di altre prove: egli deve, in particolare, pro­durre i docu­menti in suo possesso. È fatto salvo l'articolo 51a della legge del 4 dicembre 194746 di procedura civile federale.47

46 RS 273

47 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).

Art. 18

1 Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive.

2 Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può av­venire in assenza delle parti, e a queste può essere nega­to l'esame dei processi verbali d'interrogatorio.

3 Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'in­ter­ro­ga­torio, è applicabile l'articolo 28.

Art. 19

Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli arti­coli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'arti­colo 60 della presente legge.

48 RS 273

Art. 20

1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

2 Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.

2bis Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49

3 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50

49 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

50 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

51 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 21

1 Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'in­di­rizzo di que­sta, a un ufficio postale svizzero52 o una rap­pre­sen­tanza diploma­tica o consolare svizze­ra al più tardi l'ultimo giorno del termine.

1bis Gli scritti indirizzati all'Istituto federale della proprietà in­tel­let­tuale53 non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rap­pre­sentanza diplomatica o con­solare svizzera.54

2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il ter­mine è reputato osservato.

3 Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità.55

52 Oggi: La Posta Svizzera (Posta).

53 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

54 Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

55 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 21a56

1 Gli atti scritti possono essere trasmessi all'autorità per via elettro­nica.

2 La parte o il suo rappresentante deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201657 sulla firma elettronica.

3 Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.

4 Il Consiglio federale disciplina:

a.
il formato degli atti scritti e dei relativi allegati;
b.
le modalità di trasmissione;
c.
le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

56 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, (RU 2006 2197; FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).

57 RS 943.03

Art. 22

1 Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato.

2 Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi suffi­cienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza.

Art. 22a58

1 I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono:

a.
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno succes­sivo alla Pasqua incluso;
b.
dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c.59
dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

2 Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:

a.
l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b.
gli appalti pubblici.60

58 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

59 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

60 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 2197; FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l'all. 7 n. II 1 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).


Art. 23

L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili.

Art. 24

1 Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; rimane salvo l'arti­colo 32 capoverso 2.61

2 Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell'Istituto federale della proprietà in­tel­let­tuale.62

61 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

62 Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 25

1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, ac­cer­tare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obbli­ghi di diritto pubblico.

2 La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.

3 Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento.

Art. 25a63

1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'auto­rità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:

a.
ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
b.
elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
c.
accerti l'illiceità di atti materiali.

2 L'autorità pronuncia mediante decisione formale.

63 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 26

1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esami­nare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, desi­gnata da questa, gli atti seguen­ti:

a.
le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b.
tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c.
le copie delle decisioni notificate.

1bis Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64

2 L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

64 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 27

1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:

a.
un interesse pubblico importante della Confederazione o del Can­tone, in partico­lare la sicurezza interna o esterna della Confede­razione, esiga l'osservanza del se­greto;
b.
un interesse privato importante, in particolare d'una con­tro­parte, esiga l'osser­vanza del segreto;
c.
l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.

2 Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.

3 A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notifi­catele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.

Art. 28

L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oral­mente o per scritto il con­tenuto essenziale quanto alla con­te­stazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indi­care prove contrarie.

Art. 29

La parte ha il diritto d'essere sentita.

65 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

Art. 30

1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.

2 Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere:

a.
una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente:
b.
una decisione impugnabile mediante opposizione;
c.
una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
d.
una misura d'esecuzione;
e.
altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'in­dugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra di­sposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere pre­liminarmente sentite.

Art. 30a66

1 Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri ecces­sivi, l'autorità, prima di pronuncia­rsi, può pubblicare la petizione o il proget­to di decisione, senza motivazione, in un foglio ufficiale e deposi­tare contemporaneamente per pubblica consultazione la peti­zione o il pro­getto di decisione motivato, indicando il luogo di de­po­sito.

2 Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obie­zioni.

3 Nella pubblicazione l'autorità avverte le parti riguardo all'obbligo di designare, se del caso, uno o più rappresentanti, come anche di pagare le spese processuali e le spese ripetibili.

66 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

Art. 31

Nelle cause in cui parecchie parti sostengono interessi contrari, l'auto­rità sente ognuna sulle allegazioni della controparte che paiono importanti e non sono favorevoli esclusi­vamente a un'altra parte.

Art. 32

1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.

2 Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino deci­sive.

Art. 33

1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.

2 Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.


Art. 33a67

1 Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni.

2 Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

3 Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.

4 Per il resto, l'autorità ordina una traduzione se necessario.

67 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 33b68

1 D'intesa con le parti, l'autorità può sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d'accordo sul contenuto della decisione. L'accordo dovrebbe includere una clausola secondo cui le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese.

2 Al fine di promuovere la riuscita dell'accordo, l'autorità può designare come mediatore una persona fisica neutrale e sperimentata.

3 Il mediatore è vincolato soltanto alla legge e al mandato conferitogli dall'autorità. Può assumere prove; per procedere a ispezioni oculari, perizie ed esami testimoniali abbisogna tuttavia dell'autorizzazione dell'autorità.

4 L'autorità recepisce l'accordo nella sua decisione, se non è viziato ai sensi dell'articolo 49.

5 Se l'accordo riesce, l'autorità non riscuote spese procedurali. Se l'accordo fallisce, l'autorità può rinunciare ad addossare alle parti le spese della mediazione, sempre che gli interessi in causa lo giustifichino.

6 Una parte può esigere in ogni tempo la revoca della sospensione del procedimento.

68 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 34

1 L'autorità notifica le decisioni alle parti per scritto.

1bis Previo assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201669 sulla firma elettronica. Il Consiglio fede­rale disciplina:

a.
la firma da utilizzare;
b.
il formato della decisione e dei relativi allegati;
c.
le modalità di trasmissione;
d.
il momento in cui la decisione è considerata notificata.70

2 L'autorità può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa domanda seduta stante; in questo caso, il termine di impugnazione decorre dalla conferma scritta.71

69 RS 943.03

70 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 2197; FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).

71 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 35

1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere desi­gnate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.

2 L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuri­­dico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

3 L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la deci­sione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.

Art. 36

L'autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione in un foglio uffi­ciale:72

a.
alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante rag­giun­gibile;
b.73
alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in viola­zione dell'articolo 11b capoverso 1, non abbia designato un recapito in Svizzera;
c.74
in una causa con numerose parti;
d.75
in una causa nella quale le parti non possano essere determi­nate tutte senza oneri eccessivi.

72 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

73 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

74 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

75 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

Art. 38

Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pre­giu­di­zio.

Art. 39

L'autorità può eseguire la sua decisione se:

a.
la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giu­ridico;
b.
la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammis­si­bile non ha ef­fetto sospensivo;
c.
l'effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.
Art. 4077

Le decisioni che intimano il pagamento di denaro o la prestazione di garan­zie sono eseguite in via di esecuzione con­for­me­mente alla legge federale dell'11 aprile 188978 sulla esecuzione e sul fal­li­mento.

77 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

78 RS 281.1

Art. 41

1 Per eseguire le altre decisioni, l'autorità può valersi dei mezzi ­coat­tivi seguenti:

a.
l'esecuzione, a spese dell'obbligato, da parte dell'autorità che ha preso la decisione o d'un terzo incaricato; le spese saranno sta­bi­lite con decisione speciale;
b.
l'esecuzione diretta contro l'obbligato stesso o i suoi beni;
c.
il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da un'altra legge federale;
d.
il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell'au­to­rità, secondo l'articolo 292 del Codice penale79, in mancanza d'altra di­sposizione penale.

2 Prima di valersi d'un mezzo coattivo, l'autorità avverte l'obbligato e gli assegna un congruo termine per l'adempimento, com­mi­nan­dogli le san­zioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d.

3 Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all'avverti­mento e all'asse­gnazione del termine se vi sia pericolo nell'indugio.

Art. 42

L'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quan­to richiesto dalle circostanze.

Art. 43

I Cantoni assistono nell'esecuzione le autorità federali.

Capo terzo: Della procedura di ricorso in generale

80 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 44

La decisione soggiace a ricorso.

Art. 4581

1 È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione.

2 Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente.

81 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 4682

1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:

a.
tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b.
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

2 Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.

82 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 46a83

Può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiusta­mente l'emanazione di una decisione impugnabile.

83 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).


Art. 47

1 Sono autorità di ricorso:

a.
il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
b.84
il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 200585 sul Tribunale amministra­tivo federale;
c.86
altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
d.87
l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.

2 Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso im­me­dia­ta­mente supe­riore; il ricorrente ne è reso attento nel­l'indicazione dei rimedi giu­ridici.88

3 ...89

4 Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del ca­po­verso 2.

84 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

85 RS 173.32

86 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

87 Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

88 Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'ammi­nistrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114; FF 1975 I 1441).

89 Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 47a90

90 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RU 1997 2022; FF 1996 V 1). Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).


Art. 4891

1 Ha diritto di ricorrere chi:

a.
ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b.
è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c.
ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla mo­dificazione della stessa.

2 Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.

91 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).


Art. 49

Il ricorrente può far valere:

a.
la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile­vanti;
c.
l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'au­torità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.

Art. 5092

1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

2 Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

92 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 52

1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'in­di­ca­zione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rap­pre­sen­tante; devono essere allegati la decisione impugnata e i do­cu­menti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

2 Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso as­se­gna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.

3 Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, de­cor­rendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclu­sioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ri­corso.

Art. 53

Se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigo­no, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per com­ple­tare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 non è applica­bile.

Art. 54

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricorso.


Art. 55

1 Il ricorso ha effetto sospensivo.

2 Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istru­zione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.94

3 L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toltogli dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è trattata senza indugio.95

4 Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di resti­tuzione dell'effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritar­data, l'ente o l'istituto autonomo nel cui nome l'autorità ha stabi­lito ri­sponde del danno che ne deriva.

5 Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo.96

94 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

95 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

96 Introdotto dall'all. n. 5 della L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1836; FF 1976 II 859).

Art. 5697

Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati.

97 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 57

1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'au­torità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, as­segna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'au­torità inferiore a produrre gli atti.98

2 Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulte­riore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.

98 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).


Art. 58

1 L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesami­nare la decisione impugnata.

2 Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso.

3 Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia dive­nuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente diffe­rente.

Art. 59

L'autorità di ricorso non può affidare l'istruzione del ricorso a persone dell'autorità inferiore ne ad altre persone che abbiano avuto una parte nell'elaborazione della decisione impugnata; l'articolo 47 capoversi 2 a 4 è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell'autorità di ricorso.


Art. 6099

1 L'autorità di ricorso può punire con l'ammonimento o con la multa disciplinare fino a 500 franchi le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l'andamento della causa.

2 In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo rappresentante possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 1000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 3000 franchi.

3 Il presidente d'udienza può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano ai suoi ordini e punirle con la multa disciplinare fino a 500 franchi.

99 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).



Art. 61

1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.

2 La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.

3 Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.

Art. 62

1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.

2 Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione im­pu­gnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un ac­cer­ta­mento inesat­to o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la de­ci­sione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modifi­cazione giovi ad una controparte.

3 L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.

4 L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.


Art. 63

1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consi­stenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo par­zialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si pos­sono condonare le spese processuali.

2 Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna inte­ressi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.

3 Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese pro­ces­suali che abbia cagionato violando le regole di procedura.

4 L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100

4bis La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:

a.
da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecu­niario;
b.
da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105

100 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

101 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

102 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

103 RS 173.32

104 RS 173.71

105 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).


Art. 64

1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.

2 Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccom­bente.

3 Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipen­denti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.

4 L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deci­so, risponde dell'indennità addossata a una controparte soc­com­bente, in quanto non possa essere riscossa.

5 Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripeti­bili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109

106 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

107 RS 173.32

108 RS 173.71

109 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

Art. 65

1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110

2 Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111

3 L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico con­for­me­mente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.

4 La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.

5 Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'orga­nizzazione delle autorità penali.115

110 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

111 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

112 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

113 RS 173.32

114 RS 173.71

115 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

Art. 66116

1 L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede al­la revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.

2 Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:

a.
la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti;
b.
la parte prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclu­sioni;
c.
la parte prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli 26-28 sull'esame degli atti o gli articoli 29-33 sul diritto di essere sentiti; oppure
d.
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950117 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda­mentali (CEDU) o i suoi protocolli118 sono stati violati, per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguen­ze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.

3 I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a-c non danno adito a revi­sione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima.

116 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

117 RS 0.101

118 RS 0.101.06, 0.101.07, 0.101.09, 0.101.093, 0.101.094

Art. 67

1 La domanda di revisione dev'essere indirizzata per scritto al­l'au­torità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro dieci anni dalla notificazione della decisione del ricorso.119

1bis Nel caso dell'articolo 66 capoverso 2 lettera d, la domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sen­tenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo l'articolo 44 CEDU120 è divenuta definitiva.121

2 Dopo dieci anni dalla notificazione della decisione del ricorso, la revi­sione può essere domandata soltanto in virtù dell'articolo 66 capo­verso 1.

3 Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione sono applicabili gli articoli 52 e 53: la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.

119 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

120 RS 0.101

121 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 68

1 L'autorità di ricorso, se entra nel merito della domanda di revisione e la giudica fondata, annulla la decisione e ne prende una nuova.

2 Alla domanda di revisione sono per il resto applicabili gli articoli 56, 57 e 59 a 65.

Art. 69

1 L'autorità di ricorso, a domanda d'una parte, interpreta la sua deci­sione allorché contenga oscurità o contraddizioni nel dispositivo o tra questo e i motivi.

2 Dall'interpretazione decorre un nuovo termine di ricorso.

3 L'autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrit­tura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo ne sul contenuto essenziale dei motivi.

Art. 71

1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità.

2 Il denunziante non ha i diritti di parte.

Capo quarto: Autorità speciali123

123 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).


Art. 72125

Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro:

a.
le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.
le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale.

125 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 73126

Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni:

a.
dei Dipartimenti e della Cancelleria federale;
b.
degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali auto­nomi;
c.
delle autorità cantonali di ultima istanza.

126 Abrogato dal n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale (RU 2000 416; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 74127

Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro le decisioni impugnabili mediante ricorso a un'altra autorità federale o mediante opposizione.

127 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

128 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 75

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la causa.

2 Se il ricorso concerne quel Dipartimento, il Consiglio federale inca­rica dell'istruzione un altro Dipartimento.

3 Il Dipartimento incaricato dell'istruzione presenta al Consiglio fede­rale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le compe­tenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso.

129 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 76130

1 Il consigliere federale, contro il cui dipartimento è diretto il ri­corso, si astiene nella decisione del Consiglio federale.

2 Il suo dipartimento può partecipare, nel procedimento del Consiglio federale, come un ricorrente e può inoltre prendere parte alla pro­ce­dura di corapporto secondo l'articolo 54 della legge federale del 19 settembre 1978131 sull'organizza­zione dell'amministrazione.

3 Se durante la procedura di corapporto sono addotti nuovi elementi di fatto o di diritto, il ricorrente, eventuali controparti o altri in­teressati devono essere sentiti al riguardo.

130 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

131 [RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1 4362 art. 1 ,1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora la L del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

132 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della lla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 77

Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 45 a 70.

133 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Art. 78

1 Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima istanza, il Dipartimento competente per materia gli presenta una propo­sta di decisione.

2 Questo Dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale.

3 Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 7 a 43.

134 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Art. 79

1 Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all'Assemblea federale se una legge federale lo prevede.135

2 Il ricorso dev'essere inviato all'Assemblea federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

3 Salvo ordinanza d'urgenza del Consiglio federale, il ricorso non ha effetto sospensivo.

135 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416; FF 1999 6784).

Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 80

All'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a.
l'articolo 23bis della legge federale del 26 marzo 1914136 sull'orga­nizzazione dell'Amministrazione federale;
b.
gli articoli 124 a 134, 158 e 164 della legge federale del 16 dicembre 1943137 sull'organizzazione giudiziaria (OG);
c.
le disposizioni contrarie del diritto federale, con riserva delle di­sposizioni completive di cui all'articolo 4.

136 [CS 1 247. RU 1979 114 art. 72 lett. a]

137 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 lett. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

Art. 81

La presente legge non è applicabile alle vertenze pendenti, al momen­to della sua entrata in vigore, davanti ad autorità della giu­risdizione ammi­nistrativa, né ai ricorsi o alle opposizioni contro decisioni emanate prima della sua entrata in vigore; in questi casi si applicano le regole di proce­dura e di competenza anteriori.


Art. 82

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1969138

138 DCF del 10 set. 1969

Disposizione finale della modifica del 18 marzo 1994139

139 RU 1994 1634 n. I 8.2

Il nuovo diritto è applicabile a tutti i ricorsi interposti all'autorità di ricorso dopo l'entrata in vigore della modificazione della presente legge del 18 marzo 1994.

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005140

140 RU 2006 2197 all. n. 10

Nei dieci anni successivi all'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2005, il Consiglio federale può limitare ai procedimenti davanti a determinate autorità la possibilità di trasmettere atti scritti per via elettronica.