01.07.2022 - * / In vigore
01.01.2021 - 30.06.2022
01.04.2020 - 31.12.2020
01.04.2019 - 31.03.2020
01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.05.2013 - 31.12.2014
01.01.2011 - 30.04.2013
01.01.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 31.07.2008
01.04.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.01.2004 - 31.12.2006
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01.01.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
01.02.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 31.01.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
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1

Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (Stato 9 dicembre 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 103 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 19653, decreta: Capo primo: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

1 La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale.

2

Sono autorità nel senso del capoverso 1: a.4 il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono;

b.5 gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19276; c. gli istituti o le aziende federali autonomi; d. le commissioni federali; e. altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.

3

Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono RU 1969 755

1

[CS 1 3]. A questa disposizione corrispondono ora gli art. 177 cpv. 3 e 187 cpv. 1 lett. d della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

3

FF 1965 II 901 4

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2265; FF 1971 II 1409).

5

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

6 RS

172.221.10. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

172.021

A. Campo

d'applicazione I. Principio

Procedura amministrativa 2

172.021

applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19467 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.8 9

Art. 2

1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.

2

Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.

3

Gli articoli 20 a 24 si applicano alla procedura delle commissioni di stima in materia d'espropriazione.


Art. 3

Non sono regolate dalla presente legge: a. la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale; b. la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente; c. la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria; d.10 la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare,

7 RS

831.10

8 Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

9

Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

10

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882 1892; FF 1989 II 942).

II. Eccezioni 1. Applicabilità parziale

2. Inapplicabilità

Legge federale

3

172.021

la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199511,12 ...13 dbis.14 la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200015 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile; e. la procedura dello sdoganamento; ebis.16 la procedura di reclamo contro le emissioni radiotelevisive dinanzi all'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; f. la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.


Art. 4

Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un
procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge.


Art. 5

1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:

a. la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;

b. l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; c. il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.

2

Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45), le decisioni su opposizione 11

RS 510.10

12

Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dell'appendice alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).

13 Lemma abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RS 2003 3957 3969; FF 2002 768).

14 Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

15 RS

830.1

16

Introdotta dall'art. 26 del DF del 7 ott. 1983 sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva [RU 1984 153]. Nuovo testo giusta l'art. 75 n. 3 della LF del 21 giu. 1991 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 1992 (RS 784.40).

III. Disposizioni

completive

B. Definizioni I. Decisioni

Procedura amministrativa 4

172.021

(art. 30 cpv. 2 lett. b, 46 lett. b, e 74 lett. b), le decisioni su ricorso ???(art. 61 e 70), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).

3

Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.


Art. 6

Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati
dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

Capo secondo: Regole generali di procedura

Art. 7

1 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza.

2

La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte.


Art. 8

1 L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente.

2

L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo.


Art. 9

1 L'autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti.

2

L'autorità che si reputa incompetente prende una decisione d'inammissibilità, qualora una parte ne affermi la competenza.

3

I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni o le autorità cantonali, sono decisi dall'autorità comune di vigilanza e, in caso di dubbio, dal Consiglio federale.

II. Parti

A. Competenza I. Esame II. Trasmissione

e scambio

d'opinioni

III. Contestazioni

Legge federale

5

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Art. 10

1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:

a. se hanno un interesse personale nella causa; b. se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte, oppure uniti a essa per matrimonio, promessa nuziale o adozione; c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;

d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

2

Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.


Art. 11

1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di una inchiesta ufficiale; colui che rappresenta o patrocina deve godere dei diritti civici.

2

L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.

3

Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.

a18 1 Se più di 20 parti agiscono con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, l'autorità può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti.

2

Se non vi provvedono entro un congruo termine, l'autorità designa loro uno o più rappresentanti.

3

Le disposizioni sulle spese ripetibili nella procedura di ricorso si applicano per analogia alle spese di rappresentanza. La parte, contro la quale sono dirette le petizioni deve, su ordine dell'autorità, anticipare le spese per la rappresentanza ufficiale.

17

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

18

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

B. Ricusazione

C.17 Rappresentanza e

patrocinio I. In generale II. Rappresentanza

obbligatoria

Procedura amministrativa 6

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Art. 12

L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti
mezzi di prova:

a. documenti; b. informazioni delle parti: c. informazioni o testimonianze di terzi; d. sopralluoghi; e. perizie.


Art. 13

1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: a. in un procedimento da esse proposto; b. in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;

c. in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.

2

L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.


Art. 14

1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: a. il Consiglio federale e i suoi dipartimenti; b. la Divisione di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia;

c. le commissioni federali di ricorso e d'arbitrato; d.19 Le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli.

2

Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b e d affidano l'audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.20 3

Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale.

19

Introdotta dal n. 2 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 251).

20

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 251).

D. Accertamento

dei fatti I. Principio II. Cooperazione

delle parti

III. Audizione

di testimoni 1. Competenza

Legge federale

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Art. 15

Ognuno è tenuto a testimoniare.


Art. 16

1 Il diritto di rifiutare la testimonianza è disciplinato nell'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge del 4 dicembre 194721 di procedura civile federale. 2 Il depositario d'un segreto professionale o d'affari, nel senso dell'articolo 42 capoverso 2 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194722, può rifiutare di testimoniare in quanto un'altra legge federale non lo obblighi.

3

...23


Art. 17
Chiunque possa essere ascoltato come testimone deve anche collaborare all'assunzione di altre prove: egli deve, in particolare, produrre i documenti in suo possesso.


Art. 18

1 Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive. 2 Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interrogatorio.

3

Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'interrogatorio, è applicabile l'articolo 28.


Art. 19

Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli
articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194724 ; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.

21

RS 273

22

RS 273

23 Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2000 concernente l'adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale (RU 2001 118; FF 1999 6784).

24

RS 273

2. Obbligo di

testimoniare

3. Diritto di non

testimoniare

4. Altri obblighi

dei testimoni

5. Diritti delle

parti

IV. Disposizioni

completive

Procedura amministrativa 8

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Art. 20

1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

2

Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.

3

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.


Art. 21

1 Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero25 o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

1bis

Gli scritti indirizzati all'Istituto federale della proprietà intellettuale26 non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.27 2

Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato.


Art. 22

1 Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato.

2

Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza.

a28 I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono: a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

25

Oggi: La Posta Svizzera (Posta).

26 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

27

Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

28

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

E. Termini I. Computo II. Osservanza

III. Proroga

IIIa. Sospensione

dei termini

Legge federale

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Art. 23

L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le
conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili.


Art. 24

1 La restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento: entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso. Resta riservato l'articolo 32 capoverso 2.

2

Il capoverso I non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.29

Art. 25

1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.

2

La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.

3

Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento.


Art. 26

1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:

a. le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; b. tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; c. le copie delle decisioni notificate.

2

L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

29

Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

IV. Conseguenze

dell'inosservanza

V. Restituzione

per inosservanza

F. Procedura

d'accertamento

G. Esame degli

atti I. Principio

Procedura amministrativa 10

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Art. 27

1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se: a. un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto; b. un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto;

c. l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.

2

Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.

3

A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.


Art. 28

L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato
contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.


Art. 29

La parte ha il diritto d'essere sentita.


Art. 30

1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.

2

Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: a. una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente:

b. una decisione impugnabile mediante opposizione; c. una decisione interamente conforme alle domande delle parti; d. una misura d'esecuzione; e. altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.

30

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

II. Eccezioni

III. Opponibilità

degli atti soggetti a segreto

H. Diritto di

audizione I. Principio II.30 Audizione

preliminare 1. In generale

Legge federale

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a31 1 Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi, l'autorità, prima di pronunciarsi, può pubblicare la petizione o il progetto di decisione, senza motivazione, in un foglio ufficiale e depositare contemporaneamente per pubblica consultazione la petizione o il progetto di decisione motivato, indicando il luogo di deposito.

2

Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obiezioni.

3

Nella pubblicazione l'autorità avverte le parti riguardo all'obbligo di designare, se del caso, uno o più rappresentanti, come anche di pagare le spese processuali e le spese ripetibili.


Art. 31
Nelle cause in cui parecchie parti sostengono interessi contrari, l'autorità sente ognuna sulle allegazioni della controparte che paiono importanti e non sono favorevoli esclusivamente a un'altra parte.


Art. 32

1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.

2

Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.


Art. 33

1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.

2

Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.


Art. 34

1 L'autorità notifica le decisioni alle parti per scritto.

2

Essa può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa domanda seduta

31

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

2. Procedura

speciale

III. Audizione

della controparte

IV. Esame delle

allegazioni

V. Offerta di

prove

I. Per scritto 1. Principio J. Notificazione

Procedura amministrativa 12

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stante; in questo caso, il termine di ricorso decorre dalla conferma scritta.


Art. 35

1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.

2

L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

3

L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.


Art. 36

L'autorità può notificare le sue decisioni con la pubblicazione in un
foglio ufficiale:

a. alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile;

b. alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa; c.32 in una causa con numerose parti; d.33 in una causa nella quale le parti non possano essere determinate tutte senza oneri eccessivi.


Art. 37

Le autorità federali notificano le decisioni nella lingua ufficiale in cui
le parti hanno presentato o presenterebbero le domande; le autorità cantonali d'ultima istanza, nella lingua ufficiale prescritta dal diritto cantonale.


Art. 38
Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.

32

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

33

Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

2. Motivazione e

indicazione del

rimedio giuridico

II. Pubblicazione

ufficiale

III. Lingua

IV. Notificazione difettosa

Legge federale

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172.021


Art. 39

L'autorità può eseguire la sua decisione se: a. la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giuridico;

b. la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo; c. l'effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.


Art. 40

34 Le decisioni che intimano il pagamento di denaro o la prestazione di garanzie sono eseguite in via di esecuzione conformemente alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento35.


Art. 41

1 Per eseguire le altre decisioni, l'autorità può valersi dei mezzi coattivi seguenti:

a. l'esecuzione, a spese dell'obbligato, da parte dell'autorità che ha preso la decisione o d'un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale; b. l'esecuzione diretta contro l'obbligato stesso o i suoi beni; c. il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da un'altra legge federale; d. il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell'autorità, secondo l'articolo 292 del Codice penale36, in mancanza d'altra disposizione penale.

2

Prima di valersi d'un mezzo coattivo, l'autorità avverte l'obbligato e gli assegna un congruo termine per l'adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d.

3

Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all'avvertimento e all'assegnazione del termine se vi sia pericolo nell'indugio.


Art. 42

L'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto
richiesto dalle circostanze.

34

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

35

RS 281.1

36

RS 311.0

K. Esecuzione I. Condizioni II. Mezzi coattivi
1. Esecuzione

per debiti

2. Altri mezzi

coattivi

3. Conseguenza

Procedura amministrativa 14

172.021


Art. 43

I Cantoni assistono nell'esecuzione le autorità federali.

Capo terzo: Della procedura di ricorso in generale

Art. 44

La decisione soggiace a ricorso.


Art. 45

1 Le decisioni pregiudiziali e altre decisioni incidentali rese in un procedimento prima della decisione finale, e che possono cagionare un pregiudizio irreparabile, sono impugnabili con ricorso a titolo indipendente.

2

Sono decisioni incidentali impugnabili a titolo indipendente, in particolare, le decisioni concernenti:

a. la competenza (art. 9); b. la ricusazione (art. 10); c. la sospensione del procedimento; d. l'obbligo d'informazione, di testimonianza o d'edizione e l'esclusione di una parte dall'audizione dei testimoni (art. 13 a 19); e. il diniego d'esame degli atti (art. 27); f.

il rifiuto di assumere prove (art. 33); g. i provvedimenti d'urgenza (art. 55 e 56); h. il rifiuto del patrocinio gratuito (art. 65).

3

Per il resto, le decisioni incidentali possono essere impugnate solo mediante ricorso contro la decisione finale.


Art. 46

Non è ammissibile il ricorso contro: a. le decisioni impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni;

b. le decisioni impugnabili mediante opposizione; III. Assistenza

A. Ammissibilità

del ricorso I. Principio II. Ricorso

contro le

decisioni

incidentali

B. Inammissibilità del ricorso

Legge federale

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c.37 le decisioni degli organi militari di stima relative alla stima d'entrata di cose locate o requisite; d. le decisioni definitive in virtù di altre leggi federali; e. le decisioni incidentali, se la decisione finale non è impugnabile mediante ricorso.

f.38 le decisioni incidentali relative alla determinazione di un termine per scegliere uno o più rappresentanti e alla designazione di uno o più rappresentanti.


Art. 47

1 Sono autorità di ricorso: a. il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti; b. altre autorità che il diritto federale designa come autorità di ricorso;

c. l'autorità di vigilanza, quando il diritto federale non designa alcuna autorità di ricorso.

2

Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici.39 3 Anche il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni sono autorità di ricorso immediatamente superiori ai sensi del capoverso 2; essi esaminano la censura dell'inadeguatezza se l'autorità inferiore non adita dal ricorrente avrebbe potuto esaminarla.

4

Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.

37 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 2003 3957 3969; FF 2002 768).

38

Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

39

Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 [RU 1979 114].

C. Autorità di

ricorso

Procedura amministrativa 16

172.021

a40 Il dipartimento è la prima autorità di ricorso contro le decisioni degli uffici federali, ad eccezione dei casi seguenti: a. ricorso di diritto amministrativo inoltrato direttamente al Tribunale federale (art. 98 lett. c in fine della LF del 16 dic.

194341 sull'organizzazione giudiziaria, OG); b. ricorso a un'istanza particolare (art. 47 cpv. 1 lett. b); c. ricorso per il quale la decisione non è deferita al dipartimento, bensì all'autorità immediatamente superiore (art. 47 cpv. 2-4); d. decisioni definitive (art. 46 lett. c e d e art. 74 lett. d ed e).


Art. 48

Ha diritto di ricorrere: a. chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa; b. ogni altra persona, organismo o autorità, cui la legislazione federale riconosce il diritto di ricorrere.


Art. 49

Il ricorrente può far valere: a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;

c. l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.


Art. 50

42 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni o, se si tratta di decisione incidentale, entro 10 giorni dalla notificazione della decisione; rimane riservato il termine di 60 giorni giusta l'articolo 109 capoverso 2 della legge federale del 1° ottobre 192543 sulle dogane per il primo ricorso contro lo sdoganamento.

40

Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, in vigore dal 1° ott. 1997 (RS 172.010).

41 RS

173.110

42

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 6 ott. 1972 che modifica la L sulle dogane, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973 644 650; FF 1972 II 189).

43

RS 631.0

Cbis. Ricorsi

contro le

decisioni degli

uffici

D. Diritto di

ricorrere

E. Motivi di

ricorso

F. Termine di

ricorso

Legge federale

17

172.021


Art. 51

1 L'atto di ricorso dev'essere depositato all'autorità di ricorso in due esemplari.

2

Mancando il secondo esemplare od occorrendole più di due esemplari conformemente all'articolo 57 capoverso 1, la autorità di ricorso può esigere dal ricorrente la consegna immediata degli esemplari mancanti.

3

Essa li richiede con la comminatoria che, altrimenti, li farà copiare a spese del ricorrente.


Art. 52

1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

2

Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.

3

Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.


Art. 53

Se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo
esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 non è applicabile.


Art. 54

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisione impugnata, passa all'autorità di ricorso.


Art. 55

1 Il ricorso ha effetto sospensivo.

2

Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso oppure, se essa è un collegio, il suo presidente, ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.

G. Atto di

ricorso I. Deposito II. Contenuto e

forma

III. Complemento dei motivi

H. Altre regole

di procedura

fino a decisione

del ricorso I. Principio II. Provvedimenti d'urgenza 1. Effetto

sospensivo

Procedura amministrativa 18

172.021

3

L'autorità di ricorso o il suo presidente può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toltogli dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo dev'essere trattata immediatamente.

4

Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritardata, l'ente o l'istituto autonomo nel cui nome l'autorità ha stabilito risponde del danno che ne deriva.

5

Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo.44

Art. 56

Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita può prendere, d'ufficio o a
domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza, per conservare provvisoriamente uno stato di fatto o di diritto.


Art. 57

1 Ove il ricorso non sembri a tutta prima inammissibile, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.

2

Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.


Art. 58

1 L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

2

Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso.

3

Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.


Art. 59

L'autorità di ricorso non può affidare l'istruzione del ricorso a persone
dell'autorità inferiore ne ad altre persone che abbiano avuto una parte nell'elaborazione della decisione impugnata; l'articolo 47 capoversi 2 44

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RS 961.01).

2. Altri provve

dimenti

III. Scambio di

scritti

IV. Nuova

decisione

V. Astensione

obbligatoria

Legge federale

19

172.021

a 4 è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell'autorità di ricorso.


Art. 60

L'autorità di ricorso può punire le parti o i loro rappresentanti che
offendono le convenienze o turbano l'andamento della causa, con una riprensione o con una multa disciplinare fino a 500 franchi.


Art. 61

1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.

2

La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.

3

Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.


Art. 62

1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.

2

Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.

3

L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.

4

L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.


Art. 63

1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.

2

Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.

VI. Provvedimenti

disciplinari

J. Decisione

del ricorso I. Contenuto e forma

II. Modificazione della deci-

sione impugnata

III. Spese

processuali

Procedura amministrativa 20

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3

Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.

4

L'autorità di ricorso esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo di spese.45 5 Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.


Art. 64

1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.

2

Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.

3

Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. 4 L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.

5

Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle spese ripetibili.


Art. 65

1 L'autorità di ricorso oppure, se essa è un collegio, il suo presidente può, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dispensare dal pagare le spese processuali la parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano a tutta prima dover avere esito sfavorevole.

2

Se la parte che si trova nel bisogno non è in grado di provvedere alla sua difesa, l'autorità di ricorso le può, inoltre, designare un avvocato.

3

L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.

4

La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.

5

Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli onorari e delle spese.

45

Nuovo testo giusta il n. I 8.2 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1634; FF 1993 IV 225).

IV. Spese

ripetibili

V. Patrocinio

gratuito

Legge federale

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Art. 66

1 L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione: a. quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto; b. quando la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 195046 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione.47 2

Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se questa: a. allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti, oppure; b. prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni, oppure;

c. prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli 26 a 28 sull'esame degli atti o gli articoli 29 a 33 sul diritto di essere sentito.

3

I motivi indicati nel capoverso 2 non danno adito a revisione, se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima.


Art. 67

1 La domanda di revisione dev'essere indirizzata per scritto all'autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso; l'articolo 51 è applicabile.

2

Dopo 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso, la revisione può essere domandata soltanto in virtù dell'articolo 66 capoverso 1.

3

Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione sono applicabili gli articoli 52 e 53: la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.

46

RS 0.101

47

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

K. Revisione I. Motivi II. Domanda

Procedura amministrativa 22

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Art. 68

1 L'autorità di ricorso, se entra nel merito della domanda di revisione e la giudica fondata, annulla la decisione e ne prende una nuova.

2

Alla domanda di revisione sono per il resto applicabili gli articoli 56, 57 e 59 a 65.


Art. 69

1 L'autorità di ricorso, a domanda d'una parte, interpreta la sua decisione allorché contenga oscurità o contraddizioni nel dispositivo o tra questo e i motivi.

2

Dall'interpretazione decorre un nuovo termine di ricorso.

3

L'autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo ne sul contenuto essenziale dei motivi.


Art. 70

1 La parte può, in ogni tempo, ricorrere per denegata o ritardata giustizia all'autorità di vigilanza contro l'autorità che ingiustamente abbia negato o ritardato una decisione.

2

Se il ricorso è ammesso, la causa è rinviata, con istruzioni vincolanti, all'istanza precedente.

3

In questa procedura sono applicabili per analogia gli articoli 51, 57, 59, 60, 61 capoversi 2 e 3, e 63.


Art. 71

1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. 2 Il denunziante non ha i diritti di parte.

III. Decisione

L. Interpretazione

M. Ricorsi

speciali I. Ricorso per denegata o

ritardata giustizia II. Denunzia

Legge federale

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Capo quarto: Autorità speciali48
a49 1 Se altre leggi federali lo prevedono, le commissioni di arbitrato giudicano come autorità di prima istanza e le commissioni federali di ricorso, come autorità di ricorso.

2

La procedura delle commissioni è determinata dalla presente legge.

Sono salvi gli articoli 2 e 3.

3

Nella misura in cui le commissioni giudichino come commissioni arbitrali, il Consiglio federale può, se necessario, emanare disposizioni derogatorie.

b 1 Le commissioni si compongono di sette giudici a meno che il diritto federale non preveda un numero superiore.50 2 Esse giudicano nella composizione di cinque giudici le questioni giuridiche di importanza fondamentale e nella composizione di tre giudici, negli altri casi; il diritto federale può prevedere un giudice unico, in particolare nel caso di ricorsi che, manifestamente, sono inammissibili, infondati o fondati o di ricorsi contro decisioni su pretese pecuniarie di esiguo valore litigioso.51 3 Il Consiglio federale nomina i presidenti, i vicepresidenti e gli altri giudici. Bada affinché vi siano equamente rappresentate le minoranze linguistiche e le diverse regioni del Paese. Provvede affinché nelle commissioni, competenti in un settore particolare, siano equamente rappresentati gli ambienti interessati.52 48

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

49

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413) e in vigore per la Commissione federale della protezione dei dati dal 1° lug. 1993 (RS 173.110.01 art. 2 cpv. 3).

50

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413) e in vigore per la Commissione federale della protezione dei dati dal 1° lug. 1993 (RS 173.110.01 art. 2 cpv. 3).

51

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413) e in vigore per la Commissione federale della protezione dei dati dal 1° lug. 1993 (RS 173.110.01 art. 2 cpv. 3).

52

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1993 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 2; FF 1991 II 413). Il Consiglio federale e i Dipartimenti eseguono dette disposizioni con effetto dal 1° gen. 1994, la Commissione federale della protezione dei dati con effetto dal 1° lug. 1993.

A. Commissioni

federali di

ricorso e di

arbitrato I. Competenza e procedura

II. Organizzazione 1. Composizione

e nomina

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4

Può designare un presidente comune per più commissioni e, se la quantità di lavoro lo esige, nominale giudici a tempo pieno.53 5 D'intesa con il presidente è istituita una segreteria per ogni commissione o in comune per più commissioni.54

c55 1 I giudici, nella loro attività, sono indipendenti e sottostanno unicamente alla legge.

2

I giudici non possono appartenere all'amministrazione federale.

3

Del rimanente, lo statuto dei giudici a tempo parziale è disciplinato dal diritto federale applicabile ai membri delle commissioni extraparlamentari.

4

I giudici sono nominati per un periodo di quattro anni. Il Consiglio federale disciplina il rapporto di lavoro dei giudici a tempo pieno entro i limiti della legge sul personale federale del 24 marzo 200056; tutela in particolare l'indipendenza dei giudici.57 5 Il personale delle segreterie delle commissioni è subordinato, per questa sua attività, ai presidenti delle commissioni.

6

Il Consiglio federale esercita la sorveglianza amministrativa sulla gestione delle commissioni; queste gli presentano annualmente un rapporto sulla loro gestione a destinazione dell'Assemblea federale.

d58 Gli articoli 71b e 71c non si applicano alle commissioni seguenti, la cui organizzazione è determinata esclusivamente dal diritto federale applicabile in materia: 53

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1993 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 2; FF 1991 II 413). Il Consiglio federale e i Dipartimenti eseguono dette disposizioni con effetto dal 1° gen. 1994, la Commissione federale della protezione dei dati con effetto dal 1° lug. 1993.

54

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1993 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 2; FF 1991 II 413). Il Consiglio federale e i Dipartimenti eseguono dette disposizioni con effetto dal 1° gen. 1994, la Commissione federale della protezione dei dati con effetto dal 1° lug. 1993.

55

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413) e in vigore per la Commissione federale della protezione dei dati dal 1° lug. 1993 (RS 173.110.01 art. 2 cpv. 3).

56 RS

172.220.1

57

Nuovo testo giusta l'art. 40 n. 1 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale, in vigore dal 1° gen. 2001 per le FFS e dal 1° gen. 2002 per l'Amministrazione federale e per la Posta (RS 172.220.1).

58

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1993 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 2; FF 1991 II 413). Il Consiglio federale e i Dipartimenti eseguono dette disposizioni con effetto dal 1° gen. 1994, la Commissione federale della protezione dei dati con effetto dal 1° lug. 1993.

2. Indipendenza

3. Eccezioni

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25

172.021

a. la commissione di arbitrato in materia di riscossione dei diritti d'autore;

b. le commissioni di ricorso in materia di visite sanitarie militari e le commissioni di stima dell'amministrazione militare; c. le commissioni di stima in materia d'espropriazione; d. la commissione di stima e la commissione di ricorso per la bonifica della pianura della Linth; e. l'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; f.

il tribunale arbitrale della commissione AVS/AI; g. l'autorità di ricorso in materia di rimborso delle spese amministrative dell'assicurazione-disoccupazione;

h.59 le commissioni regionali di ricorso in materia di contingentamento lattiero;

i.60 la Commissione di ricorso dei PF (art. 37a della L del 4 ott.

199161 sui PF).


Art. 72

Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le decisioni: a. dei suoi Dipartimenti e della Cancelleria federale; b. d'altre autorità federali di cui il Consiglio federale è diretta autorità di vigilanza; c. degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi, se il diritto federale prevede il ricorso al Consiglio federale: d.63 delle ultime istanze cantonali.


Art. 73


64

59 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 910.1).

60 Introdotta dall'art. 40 cpv. 2 n. 3 della LF del 4 ott. 1991 sui PF (RS 414.110), nel testo della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265 4276; FF 2002 3125).

61 RS

414.110

62

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

63 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416 418; FF 1999 6784).

64 Abrogato dal n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale (RU 2000 416; FF 1999 6784).

B.62 Consiglio

federale I. Come autorità di ricorso 1. Ammissibilità del ricorso a. In generale b...

Procedura amministrativa 26

172.021


Art. 74

Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro: a. le decisioni impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni;

b. le decisioni impugnabili mediante ricorso a un'altra autorità federale o mediante opposizione: c. le decisioni delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato: d. ...66 e. le decisioni definitive in virtù di altre leggi federali.


Art. 75

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la causa.

2

Se il ricorso concerne quel Dipartimento, il Consiglio federale incarica dell'istruzione un altro Dipartimento.

3

Il Dipartimento incaricato dell'istruzione presenta al Consiglio federale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso.


Art. 76

68 1 Il consigliere federale, contro il cui dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella decisione del Consiglio federale.

2

Il suo dipartimento può partecipare, nel procedimento del Consiglio federale, come un ricorrente e può inoltre prendere parte alla procedura di corapporto secondo l'articolo 54 della legge federale sull'organizzazione dell'amministrazione70.

3

Se durante la procedura di corapporto sono addotti nuovi elementi di fatto o di diritto, il ricorrente, eventuali controparti o altri interessati devono essere sentiti al riguardo.

65

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

66

Abrogata dal n. 1 dell'all. della LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).

67

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

68

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

69

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

70

[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1 4362 art. 1 ,1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora la L del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

2.65. Inammissibilità del

ricorso

3.67 Istruzione

del ricorso

4.69 Astensione

Legge federale

27

172.021


Art. 77

Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 45 a 70.


Art. 78

1 Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima istanza, il Dipartimento competente per materia gli presenta una proposta di decisione.

2

Questo Dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale.

3

Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 7 a 43.


Art. 79

1 Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all'Assemblea federale se una legge federale lo prevede.74 2 Il ricorso dev'essere inviato all'Assemblea federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

3

Salvo ordinanza d'urgenza del Consiglio federale, il ricorso non ha effetto sospensivo.

Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 80

All'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a. l'articolo

23bis della legge federale del 26 marzo 191475 sull'organizzazione dell'Amministrazione federale; b. gli articoli 124 a 134, 158 e 164 OG76 ; c. le disposizioni contrarie del diritto federale, con riserva delle disposizioni completive di cui all'articolo 4.

71

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

72

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

73

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

74 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416 418; FF 1999 6784).

75

[CS 1 247. RU 1979 114 art. 72 lett. a] 76

RS 173.110

5.71 Disposizioni

completive di

procedura

II.72 Come giurisdizione unica o

di prima istanza

C.73 Assemblea

federale

A. Abrogazione

e adattamento di

disposizioni

Procedura amministrativa 28

172.021


Art. 81

La presente legge non è applicabile alle vertenze pendenti, al momento
della sua entrata in vigore, davanti ad autorità della giurisdizione amministrativa, né ai ricorsi o alle opposizioni contro decisioni emanate prima della sua entrata in vigore; in questi casi si applicano le regole di procedura e di competenza anteriori.


Art. 82

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra
in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 196977 Disposizione finale della modificazione del 18 marzo 199478 Il nuovo diritto è applicabile a tutti i ricorsi interposti all'autorità di ricorso dopo l'entrata in vigore della modificazione della presente legge del 18 marzo 1994.

77

DCF del 10 set. 1969 (RU 1969 776).

78

RU 1994 1634 n. I 8.2 B. Disposizione

transitoria

C. Entrata in

vigore