01.07.2022 - * / In vigore
01.01.2021 - 30.06.2022
01.04.2020 - 31.12.2020
01.04.2019 - 31.03.2020
01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.05.2013 - 31.12.2014
01.01.2011 - 30.04.2013
01.01.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 31.07.2008
01.04.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.01.2004 - 31.12.2006
01.01.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
01.02.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 31.01.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
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1

Legge federale
sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (Stato 29 febbraio 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 103 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 19653, decreta:

Capo primo: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

1

La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale.

2

Sono autorità nel senso del capoverso 1: a.4

il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi
dell'amministrazione federale che da essi dipendono; b.5 gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19276; c.

gli istituti o le aziende federali autonomi; d.

le commissioni federali; e.

altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione
federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito
di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.

RU 1969 755

1

[CS 1 3]. A questa disposizione corrispondono ora gli art. 177 cpv. 3 e 187 cpv. 1 lett. d
della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF dell' 8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen.. 2000
(RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

3

FF 1965 II 901 4

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull'ordinamento
dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2265; FF 1971 II 1409).

5

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

6

RS 172.221.10 172.021

A. Campo
d'applicazione
I. Principio

Procedura amministrativa 2

172.021

3

Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono
applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti
la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È riservato l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti7 concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.8

Art. 2

1

Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.

2

Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri
esami di capacità.

3

Gli articoli 20 a 24 si applicano alla procedura delle commissioni di stima in materia d'espropriazione.


Art. 3

Non sono regolate dalla presente legge: a.

la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2
lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile
un ricorso direttamente ad un'autorità federale; b.

la procedura di prima istanza in materia di personale federale
concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la
promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente; c.

la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali
e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria; d.9 la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare,

la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37
come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della
legge militare del 3 febbraio 199510,11 la procedura militare di stima di prima istanza; 7

RS 831.10

8

Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore
dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

9

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991
(RU 1990 1882 1892; FF 1989 II 942).

10

RS 510.10

11

Nuovo testo della frase giusta il n. 1 dell'appendice alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e
sull'amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).

II. Eccezioni
1. Applicabilità
parziale

2. Inapplicabilità

Legge federale

3

172.021

e.

la procedura dello sdoganamento; ebis.12 la procedura di reclamo contro le emissioni radiotelevisive dinanzi all'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;

f.

la procedura di prima istanza in altre cause amministrative,
quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.


Art. 4

Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un
procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge.


Art. 5

1

Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:

a.

la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o
di obblighi;

b.

l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione
di diritti o di obblighi; c.

il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette
alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.

2

Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b, 46 lett. b, e 74 lett. b), le decisioni su ricorso (art. 61 e 70), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e
l'interpretazione (art. 69).

3

Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.


Art. 6

Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati
dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta
un rimedio di diritto contro la decisione.

12

Introdotta dall'art. 26 del DF del 7 ott. 1983 sull'autorità indipendente di ricorso in
materia radiotelevisiva [RU 1984 153]. Nuovo testo giusta l'art. 75 n. 3 della LF del
21 giu. 1991 sulla radiotelevisione in vigore dal 1° apr. 1992 (RS 784.40).

III. Disposizioni
completive

B. Definizioni
I. Decisioni

II. Parti

Procedura amministrativa 4

172.021

Capo secondo: Regole generali di procedura

Art. 7

1

L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza.

2

La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte.


Art. 8

1

L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente.

2

L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo.


Art. 9

1

L'autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti.

2

L'autorità che si reputa incompetente prende una decisione d'inammissibilità, qualora una parte ne affermi la competenza.

3

I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni o le autorità cantonali, sono decisi dall'autorità comune di vigilanza e, in caso di dubbio,
dal Consiglio federale.


Art. 10

1

Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:

a.

se hanno un interesse personale nella causa; b.

se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino
al terzo grado con una parte, oppure uniti a essa per matrimonio, promessa nuziale o adozione; c.

se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella
medesima causa;

d.

se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

2

Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo
concorso.

A. Competenza
I. Esame

II. Trasmissione
e scambio
d'opinioni

III. Contestazioni

B. Ricusazione

Legge federale

5

172.021


Art. 11

1

In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, semprechè non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare,
in quanto non sia escluso dall'urgenza di una inchiesta ufficiale; colui
che rappresenta o patrocina deve godere dei diritti civici.

2

L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.

3

Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.

a14 1

Se più di 20 parti agiscono con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, l'autorità può esigere che scelgano, per
il procedimento, uno o più rappresentanti.

2

Se non vi provvedono entro un congruo termine, l'autorità designa loro uno o più rappresentanti.

3

Le disposizioni sulle spese ripetibili nella procedura di ricorso si applicano per analogia alle spese di rappresentanza. La parte, contro la
quale sono dirette le petizioni deve, su ordine dell'autorità, anticipare
le spese per la rappresentanza ufficiale.


Art. 12

L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti
mezzi di prova:

a.

documenti;

b.

informazioni delle parti: c.

informazioni o testimonianze di terzi; d.

sopralluoghi;

e.

perizie.


Art. 13

1

Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: a.

in un procedimento da esse proposto; b.

in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; 13

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

14

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

C.13 Rappresentanza e patrocinio
I. In generale

II. Rappresentanza obbligatoria D. Accertamento
dei fatti
I. Principio

II. Cooperazione
delle parti

Procedura amministrativa 6

172.021

c.

in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più
estesi d'informazione o di rivelazione.

2

L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la
cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.


Art. 14

1

Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: a.

il Consiglio federale e i suoi dipartimenti; b.

la Divisione di giustizia del Dipartimento federale di giustizia
e polizia;

c.

le commissioni federali di ricorso e d'arbitrato; d.15 Le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli.

2

Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b e d affidano l'audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.16 3

Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale.


Art. 15

Ognuno è tenuto a testimoniare.


Art. 16

1

Il diritto di rifiutare la testimonianza è disciplinato nell'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge del 4 dicembre 194717 di procedura civile
federale.

2

Il depositario d'un segreto professionale o d'affari, nel senso dell'articolo 42 capoverso 2 della legge di procedura civile federale,
del 4 dicembre 194718 , può rifiutare di testimoniare in quanto un'altra
legge federale non lo obblighi.

3

Quando non si tratti di chiarire i fatti in un procedimento relativo alla sicurezza interna o esterna del Paese, le seguenti persone che partecipano alla pubblicazione di informazioni possono rifiutare la testimonianza sul contenuto e la fonte delle loro informazioni: 15

Introdotta dal n. 2 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996
(RS 251).

16

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal
1° lug. 1996 (RS 251).

17

RS 273

18

RS 273

III. Audizione
di testimoni
1. Competenza

2. Obbligo di testimoniare 3. Diritto di non
testimoniare

Legge federale

7

172.021

a.

i redattori, collaboratori, editori e stampatori di periodici,
come anche i loro ausiliari; b.

i redattori, i collaboratori e i responsabili di programmi radiofonici e televisivi, come anche i loro ausiliari.


Art. 17

Chiunque possa essere ascoltato come testimone deve anche collaborare all'assunzione di altre prove: egli deve, in particolare, produrre i
documenti in suo possesso.


Art. 18

1

Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive.

2

Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interrogatorio.

3

Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'interrogatorio, è applicabile l'articolo 28.


Art. 19

Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del
4 dicembre 194719 ; le sanzioni penali previste in detta legge contro le
parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo
60 della presente legge.


Art. 20

1

Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

2

Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.

3

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto del Cantone ove ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno
feriale seguente.

19

RS 273

4. Altri obblighi
dei testimoni

5. Diritti delle
parti

IV. Disposizioni
completive

E. Termini
I. Computo

Procedura amministrativa 8

172.021


Art. 21

1

Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero20 o una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

1bis

Gli scritti indirizzati all'Istituto federale della proprietà intellettuale21 non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.22 2

Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato.


Art. 22

1

Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato.

2

Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza.

a23 I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono: a.

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b.

dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c.

dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.


Art. 23

L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le
conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto
esse sono applicabili.


Art. 24

1

La restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua
colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento: entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto
omesso. Resta riservato l'articolo 32 capoverso 2.

20

Oggi: La Posta Svizzera (Posta).

21

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

22

Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d'invenzione,
in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

23

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

II. Osservanza

III. Proroga

IIIa. Sospensione
dei termini

IV. Conseguenze
dell'inosservanza

V. Restituzione
per inosservanza

Legge federale

9

172.021

2

Il capoverso I non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.24

Art. 25

1

L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od
obblighi di diritto pubblico.

2

La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.

3

Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento.


Art. 26

1

Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:

a.

le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; b.

tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; c.

le copie delle decisioni notificate.

2

L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle
tasse.


Art. 27

1

L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se: a.

un interesse pubblico importante della Confederazione o del
Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della
Confederazione, esiga l'osservanza del segreto; b.

un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto; c.

l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.

2

Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.

3

A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può
essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.

24

Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d'invenzione,
in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

F. Procedura
d'accertamento

G. Esame degli
atti
I. Principio

II. Eccezioni

Procedura amministrativa 10

172.021


Art. 28

L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e,
inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove
contrarie.


Art. 29

La parte ha il diritto d'essere sentita.


Art. 30

1

L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.

2

Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: a.

una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo
indipendente:

b.

una decisione impugnabile mediante opposizione; c.

una decisione interamente conforme alle domande delle parti; d.

una misura d'esecuzione; e.

altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi
sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.

a26 1

Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi,
l'autorità, prima di pronunciarsi, può pubblicare la petizione o il progetto di decisione, senza motivazione, in un foglio ufficiale e depositare contemporaneamente per pubblica consultazione la petizione o il
progetto di decisione motivato, indicando il luogo di de posito.

2

Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obiezioni.

3

Nella pubblicazione l'autorità avverte le parti riguardo all'obbligo di designare, se del caso, uno o più rappresentanti, come anche di pagare
le spese processuali e le spese ripetibili.

25

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

26

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

III. Opponibilità
degli atti soggetti
a segreto

H. Diritto di
audizione
I. Principio

II.25 Audizione
preliminare
1. In generale

2. Procedura speciale

Legge federale

11

172.021


Art. 31

Nelle cause in cui parecchie parti sostengono interessi contrari,
l'autorità sente ognuna sulle allegazioni della controparte che paiono
importanti e non sono favorevoli esclusivamente a un'altra parte.


Art. 32

1

Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.

2

Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.


Art. 33

1

L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.

2

Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può
subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le
spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.


Art. 34

1

L'autorità notifica le decisioni alle parti per scritto.

2

Essa può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa domanda seduta
stante; in questo caso, il termine di ricorso decorre dalla conferma
scritta.


Art. 35

1

Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.

2

L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per
interporlo.

3

L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorchè la decisione sia interamente conforme alle domande delle
parti e nessuna parte chieda la motivazione.

III. Audizione
della controparte

IV. Esame delle
allegazioni

V. Offerta di
prove

J. Notificazione
I. Per scritto
1. Principio

2. Motivazione e
indicazione del
rimedio giuridico

Procedura amministrativa 12

172.021


Art. 36

L'autorità può notificare le sue decisioni con la pubblicazione in un
foglio ufficiale:

a.

alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile; b.

alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante
raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta
nel luogo di dimora della stessa; c.27 in una causa con numerose parti; d.28 in una causa nella quale le parti non possano essere determinate tutte senza oneri eccessivi.


Art. 37

Le autorità federali notificano le decisioni nella lingua ufficiale in cui
le parti hanno presentato o presenterebbero le domande; le autorità
cantonali d'ultima istanza, nella lingua ufficiale prescritta dal diritto
cantonale.


Art. 38

Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.


Art. 39

L'autorità può eseguire la sua decisione se: a.

la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio
giuridico;

b.

la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo; c.

l'effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.


Art. 40


29

Le decisioni che intimano il pagamento di denaro o la prestazione di
garanzie sono eseguite in via di esecuzione conformemente alla legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento30.

27

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

28

Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

29

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

30

RS 281.1

II. Pubblicazione
ufficiale

III. Lingua

IV. Notificazione
difettosa

K. Esecuzione
I. Condizioni

II. Mezzi coattivi
1. Esecuzione
per debiti

Legge federale

13

172.021


Art. 41

1

Per eseguire le altre decisioni, l'autorità può valersi dei mezzi coattivi seguenti:

a.

l'esecuzione, a spese dell'obbligato, da parte dell'autorità che
ha preso la decisione o d'un terzo incaricato; le spese saranno
stabilite con decisione speciale; b.

l'esecuzione diretta contro l'obbligato stesso o i suoi beni; c.

il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da
un'altra legge federale; d.

il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell'autorità, secondo l'articolo 292 del Codice penale31, in mancanza
d'altra disposizione penale.

2

Prima di valersi d'un mezzo coattivo, l'autorità avverte l'obbligato e gli assegna un congruo termine per l'adempimento, comminandogli le
sanzioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d.

3

Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all'avvertimento e all'assegnazione del termine se vi sia pericolo nell'indugio.


Art. 42

L'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto
richiesto dalle circostanze.


Art. 43

I Cantoni assistono nell'esecuzione le autorità federali.

Capo terzo: Della procedura di ricorso in generale

Art. 44

La decisione soggiace a ricorso.


Art. 45

1

Le decisioni pregiudiziali e altre decisioni incidentali rese in un procedimento prima della decisione finale, e che possono cagionare un
pregiudizio irreparabile, sono impugnabili con ricorso a titolo indipendente.

2

Sono decisioni incidentali impugnabili a titolo indipendente, in particolare, le decisioni concernenti:

a.

la competenza (art. 9); 31

RS 311.0

2. Altri mezzi
coattivi

3. Conseguenza

III. Assistenza

A. Ammissibilità
del ricorso
I. Principio

II. Ricorso contro le decisioni
incidentali

Procedura amministrativa 14

172.021

b.

la ricusazione (art. 10); c.

la sospensione del procedimento; d.

l'obbligo d'informazione, di testimonianza o d'edizione e
l'esclusione di una parte dall'audizione dei testimoni (art. 13
a 19);

e.

il diniego d'esame degli atti (art. 27); f.

il rifiuto di assumere prove (art. 33); g.

i provvedimenti d'urgenza (art. 55 e 56); h.

il rifiuto del patrocinio gratuito (art. 65).

3

Per il resto, le decisioni incidentali possono essere impugnate solo mediante ricorso contro la decisione finale.


Art. 46

Non è ammissibile il ricorso contro: a.

le decisioni impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni; b.

le decisioni impugnabili mediante opposizione; c.

le decisioni degli organi militari di stima relative alla stima dei
danni alle colture e alla proprietà, quando le indennità reclamate sono inferiori a 1000 franchi, o relative alla stima
d'entrata di cose locate o requisite; d.

le decisioni definitive in virtù di altre leggi federali; e.

le decisioni incidentali, se la decisione finale non è impugnabile mediante ricorso.

f.32 le decisioni incidentali relative alla determinazione di un termine per scegliere uno o più rappresentanti e alla designazione
di uno o più rappresentanti.


Art. 47

1

Sono autorità di ricorso: a.

il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti; b.

altre autorità che il diritto federale designa come autorità di ricorso; c.

l'autorità di vigilanza, quando il diritto federale non designa
alcuna autorità di ricorso.

32

Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

B. Inammissibilità del ricorso C. Autorità di ricorso

Legge federale

15

172.021

2

Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le
ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il
ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici.33 3

Anche il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni sono autorità di ricorso immediatamente superiori ai sensi del capoverso 2; essi esaminano la censura dell'inadeguatezza se l'autorità inferiore non adita dal ricorrente avrebbe potuto esaminarla.

4

Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.

a34 Il dipartimento è la prima autorità di ricorso contro le decisioni degli
uffici federali, ad eccezione dei casi seguenti: a.

ricorso di diritto amministrativo inoltrato direttamente al Tribunale federale (art. 98 lett. c in fine OG); b.

ricorso a un'istanza particolare (art. 47 cpv. 1 lett. b); c.

ricorso per il quale la decisione non è deferita al dipartimento,
bensì all'autorità immediatamente superiore (art. 47 cpv. 2-4); d.

decisioni definitive (art. 46 lett. c e d e art. 74 lett. d ed e).


Art. 48

Ha diritto di ricorrere: a.

chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa;

b.

ogni altra persona, organismo o autorità, cui la legislazione federale riconosce il diritto di ricorrere.


Art. 49

Il ricorrente può far valere: a.

la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso
del potere di apprezzamento; b.

l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti;

33

Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 [RU 1979 114].

34

Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e
dell'Amministrazione, in vigore dal 1° ott. 1997 (RS 172.010).

C

bis

. Ricorsi

contro le decisioni degli uffici D. Diritto di
ricorrere

E. Motivi di ricorso

Procedura amministrativa 16

172.021

c.

l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando
un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.


Art. 50


35

Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni o, se si tratta di decisione incidentale, entro 10 giorni dalla notificazione della decisione;
rimane riservato il termine di 60 giorni giusta l'articolo 109 capoverso
2 della legge federale del 1° ottobre 192536 sulle dogane per il primo
ricorso contro lo sdoganamento.


Art. 51

1

L'atto di ricorso dev'essere depositato all'autorità di ricorso in due esemplari.

2

Mancando il secondo esemplare od occorrendole più di due esemplari conformemente all'articolo 57 capoverso 1, la autorità di ricorso
può esigere dal ricorrente la consegna immediata degli esemplari mancanti.

3

Essa li richiede con la comminatoria che, altrimenti, li farà copiare a spese del ricorrente.


Art. 52

1

L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

2

Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non
sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al
ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.

3

Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.


Art. 53

Se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel
ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 non è applicabile.

35

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 6 ott. 1972 che modifica la L sulle dogane, in
vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973 644 650; FF 1972 II 189).

36

RS 631.0

F. Termine di ricorso G. Atto di ricorso
I. Deposito

II. Contenuto e
forma

III. Complemento dei motivi

Legge federale

17

172.021


Art. 54

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricorso.


Art. 55

1

Il ricorso ha effetto sospensivo.

2

Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso oppure, se essa è un collegio, il suo presidente, ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.

3

L'autorità di ricorso o il suo presidente può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toltogli dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo dev'essere trattata immediatamente.

4

Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritardata, l'ente o l'istituto autonomo nel cui nome l'autorità ha stabilito
risponde del danno che ne deriva.

5

Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo.37

Art. 56

Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita può prendere, d'ufficio o
a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza, per conservare
provvisoriamente uno stato di fatto o di diritto.


Art. 57

1

Ove il ricorso non sembri a tutta prima inammissibile, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso,
alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.

2

Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.


Art. 58

1

L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

2

Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso.

37

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in
vigore dal 1° gen. 1979 (RS 961.01).

H. Altre regole
di procedura
fino a decisione
del ricorso
I. Principio

II. Provvedimenti
d'urgenza
1. Effetto sospensivo 2. Altri provvedimenti III. Scambio di
scritti

IV. Nuova decisione

Procedura amministrativa 18

172.021

3

Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 57 è
applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.


Art. 59

L'autorità di ricorso non può affidare l'istruzione del ricorso a persone
dell'autorità inferiore nè ad altre persone che abbiano avuto una parte
nell'elaborazione della decisione impugnata; l'articolo 47 capoversi 2
a 4 è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni
dell'autorità di ricorso.


Art. 60

L'autorità di ricorso può punire le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l'andamento della causa, con una
riprensione o con una multa disciplinare fino a 500 franchi.


Art. 61

1

L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.

2

La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.

3

Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.


Art. 62

1

L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.

2

Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione
impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a
meno che la modificazione giovi ad una controparte.

3

L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la
possibilità di esprimersi.

4

L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.


Art. 63

1

L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi,
di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo V. Astensione
obbligatoria

VI. Provvedimenti disciplinari J. Decisione
del ricorso
I. Contenuto
e forma

II. Modificazione
della decisione
impugnata

III. Spese processuali

Legge federale

19

172.021

parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.

2

Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore nè delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se
l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese
processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi
pecuniari di enti o d'istituti autonomi.

3

Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.

4

L'autorità di ricorso esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se
sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a
esigere l'anticipo di spese.38 5

Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.


Art. 64

1

L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.

2

Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in
quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.

3

Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.

4

L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente,
in quanto non possa essere riscossa.

5

Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle spese ripetibili.


Art. 65

1

L'autorità di ricorso oppure, se essa è un collegio, il suo presidente può, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dispensare dal pagare le
spese processuali la parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni
non sembrano a tutta prima dover avere esito sfavorevole.

2

Se la parte che si trova nel bisogno non è in grado di provvedere alla sua difesa, l'autorità di ricorso le può, inoltre, designare un av vocato.

38

Nuovo testo giusta il n. I 8.2 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993,
in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1634; FF 1993 IV 225).

IV. Spese ripetibili V. Patrocinio
gratuito

Procedura amministrativa 20

172.021

3

L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.

4

La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.

5

Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli onorari e delle spese.


Art. 66

1

L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione: a.

quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto; b.

quando la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 195039
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione.40 2

Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se questa: a.

allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti, oppure; b.

prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni, oppure; c.

prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o
76 sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli 26 a 28
sull'esame degli atti o gli articoli 29 a 33 sul diritto di essere
sentito.

3

I motivi indicati nel capoverso 2 non danno adito a revisione, se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima.


Art. 67

1

La domanda di revisione dev'essere indirizzata per scritto all'autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al
più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso;
l'articolo 51 è applicabile.

2

Dopo 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso, la revisione può essere domandata soltanto in virtù dell'articolo 66 capoverso 1.

39

RS 0.101

40

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

K. Revisione
I. Motivi

II. Domanda

Legge federale

21

172.021

3

Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione sono applicabili gli articoli 52 e 53: la domanda
deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e
le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.


Art. 68

1

L'autorità di ricorso, se entra nel merito della domanda di revisione e la giudica fondata, annulla la decisione e ne prende una nuova.

2

Alla domanda di revisione sono per il resto applicabili gli articoli 56, 57 e 59 a 65.


Art. 69

1

L'autorità di ricorso, a domanda d'una parte, interpreta la sua decisione allorchè contenga oscurità o contraddizioni nel dispositivo o tra
questo e i motivi.

2

Dall'interpretazione decorre un nuovo termine di ricorso.

3

L'autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso
sul dispositivo nè sul contenuto essenziale dei motivi.


Art. 70

1

La parte può, in ogni tempo, ricorrere per denegata o ritardata giustizia all'autorità di vigilanza contro l'autorità che ingiustamente abbia
negato o ritardato una decisione.

2

Se il ricorso è ammesso, la causa è rinviata, con istruzioni vincolanti, all'istanza precedente.

3

In questa procedura sono applicabili per analogia gli articoli 51, 57, 59, 60, 61 capoversi 2 e 3, e 63.


Art. 71

1

Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio
contro un'autorità.

2

Il denunziante non ha i diritti di parte.

III. Decisione

L. Interpretazione M. Ricorsi speciali
I. Ricorso per
denegata o ritardata giustizia II. Denunzia

Procedura amministrativa 22

172.021

Capo quarto: Autorità speciali41
a42 1 Se altre leggi federali lo prevedono, le commissioni di arbitrato giudicano come autorità di prima istanza e le commissioni federali di ricorso, come autorità di ricorso.

2 La procedura delle commissioni è determinata dalla presente legge.
Sono salvi gli articoli 2 e 3.

3 Nella misura in cui le commissioni giudichino come commissioni
arbitrali, il Consiglio federale può, se necessario, emanare disposizioni
derogatorie.

b 1 Le commissioni si compongono di sette giudici a meno che il diritto
federale non preveda un numero superiore.43 2 Esse giudicano nella composizione di cinque giudici le questioni giuridiche di importanza fondamentale e nella composizione di tre giudici, negli altri casi; il diritto federale può prevedere un giudice unico,
in particolare nel caso di ricorsi che, manifestamente, sono inammissibili, infondati o fondati o di ricorsi contro decisioni su pretese pecuniarie di esiguo valore litigioso.44 3 Il Consiglio federale nomina i presidenti, i vicepresidenti e gli altri
giudici. Bada affinché vi siano equamente rappresentate le minoranze
linguistiche e le diverse regioni del Paese. Provvede affinché nelle
commissioni, competenti in un settore particolare, siano equamente
rappresentati gli ambienti interessati.45 41

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

42

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413) e in vigore per la
Commissione federale della protezione dei dati dal 1° lug. 1993
(RS 173.110.01 art. 2 cpv. 3).

43

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413) e in vigore per la
Commissione federale della protezione dei dati dal 1° lug. 1993
(RS 173.110.01 art. 2 cpv. 3).

44

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413) e in vigore per la
Commissione federale della protezione dei dati dal 1° lug. 1993
(RS 173.110.01 art. 2 cpv. 3).

45

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1993
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 2; FF 1991 II 413). Il Consiglio federale e i
Dipartimenti eseguono dette disposizioni con effetto dal 1° gen. 1994, la Commissione
federale della protezione dei dati con effetto dal 1° lug. 1993.

A. Commissioni
federali di ricorso e di arbitrato
I. Competenza e
procedura

II. Organizzazione
1. Composizione
e nomina

Legge federale

23

172.021

4 Può designare un presidente comune per più commissioni e, se la
quantità di lavoro lo esige, nominale giudici a tempopieno.46 5 D'intesa con il presidente è istituita una segreteria per ogni commissione o in comune per più commissioni.47
c48 1 I giudici, nella loro attività, sono indipendenti e sottostanno unicamente alla legge.

2 I giudici non possono appartenere all'amministrazione federale.

3 Del rimanente, lo statuto dei giudici a tempo parziale è disciplinato
dal diritto federale applicabile ai membri delle commissioni extraparlamentari.

4 Il rapporto di servizio dei giudici a tempo pieno è determinato per
analogia secondo il diritto federale sul rapporto di servizio dei funzionari federali, nella misura in cui l'applicazione di tale diritto non possa
pregiudicare l'indipendenza giudiziaria; il Consiglio federale emana le
disposizioni necessarie. Può inoltre uniformare la durata in carica e il
limite di età per i giudici a tempo pieno e per quelli a tempo parziale.

5 Il personale delle segreterie delle commissioni è subordinato, per
questa sua attività, ai presidenti delle commissioni.

6 Il Consiglio federale esercita la sorveglianza amministrativa sulla
gestione delle commissioni; queste gli presentano annualmente un
rapporto sulla loro gestione a destinazione dell'Assemblea federale.

d49 Gli articoli 71b e 71c non si applicano alle commissioni seguenti, la
cui organizzazione è determinata esclusivamente dal diritto federale
applicabile in materia: 46

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1993
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 2; FF 1991 II 413). Il Consiglio federale e i
Dipartimenti eseguono dette disposizioni con effetto dal 1° gen. 1994, la Commissione
federale della protezione dei dati con effetto dal 1° lug. 1993.

47

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1993
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 2; FF 1991 II 413). Il Consiglio federale e i
Dipartimenti eseguono dette disposizioni con effetto dal 1° gen. 1994, la Commissione
federale della protezione dei dati con effetto dal 1° lug. 1993.

48

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413) e in vigore per la
Commissione federale della protezione dei dati dal 1° lug. 1993
(RS 173.110.01 art. 2 cpv. 3).

49

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1993
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 2; FF 1991 II 413). Il Consiglio federale e i
Dipartimenti eseguono dette disposizioni con effetto dal 1° gen. 1994, la Commissione
federale della protezione dei dati con effetto dal 1° lug. 1993.

2. Indipendenza

3. Eccezioni

Procedura amministrativa 24

172.021

a.

la commissione di arbitrato in materia di riscossione dei diritti
d'autore;

b.

le commissioni di ricorso in materia di visite sanitarie militari
e le commissioni di stima dell'amministrazione militare; c.

le commissioni di stima in materia d'espropriazione; d.

la commissione di stima e la commissione di ricorso per la bonifica della pianura della Linth; e.

l'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; f.

il tribunale arbitrale della commissione AVS/AI; g.

l'autorità di ricorso in materia di rimborso delle spese amministrative dell'assicurazione-disoccupazione; h.50 le commissioni regionali di ricorso in materia di contingentamento lattiero.


Art. 72

Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le decisioni: a.

dei suoi Dipartimenti e della Cancelleria federale; b.

d'altre autorità federali di cui il Consiglio federale è diretta
autorità di vigilanza; c.

degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi, se il diritto federale prevede il ricorso al Consiglio federale: d.52 delle ultime istanze cantonali.


Art. 73


53

50

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal
1° gen. 1999 (RS 910.1).

51

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

52

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali
alla nuova Costituzione federale, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416 418;
FF 1999 6784).

53

Abrogato dal n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla
nuova Costituzione federale (RU 2000 416; FF 1999 6784).

B.51 Consiglio
federale
I. Come autorità
di ricorso
1. Ammissibilità
del ricorso
a. In generale

b...

Legge federale

25

172.021


Art. 74

Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro: a.

le decisioni impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni; b.

le decisioni impugnabili mediante ricorso a un'altra autorità
federale o mediante opposizione: c.

le decisioni delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato: d.

...55

e.

le decisioni definitive in virtù di altre leggi federali.


Art. 75

1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la causa.

2

Se il ricorso concerne quel Dipartimento, il Consiglio federale incarica dell'istruzione un altro Dipartimento.

3

Il Dipartimento incaricato dell'istruzione presenta al Consiglio federale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso.


Art. 76


57

1

Il consigliere federale, contro il cui dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella decisione del Consiglio federale.

2

Il suo dipartimento può partecipare, nel procedimento del Consiglio federale, come un ricorrente e può inoltre prendere parte alla procedura di corapporto secondo l'articolo 54 della legge federale
sull'organizzazione dell'amministrazione59.

3

Se durante la procedura di corapporto sono addotti nuovi elementi di fatto o di diritto, il ricorrente, eventuali controparti o altri interessati
devono essere sentiti al riguardo.

54

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

55

Abrogata dal n. 1 dell'all. della LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).

56

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

57

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992
(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

58

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

59

[RU 1979 114, 1983 170, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1
1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770, 1995
978 4362 art. 1, 1996 1486 ; RS 1983 931 art. 59 n. 2, 1995 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1,
1996 546 all. n. 1 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora la L del 21 mar. 1997
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

2.54. Inammissibilità del ricorso 3.56 Istruzione
del ricorso

4.58 Astensione

Procedura amministrativa 26

172.021


Art. 77

Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 45 a 70.


Art. 78

1

Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima istanza, il Dipartimento competente per materia gli presenta una proposta di decisione.

2

Questo Dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale.

3

Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 7 a 43.


Art. 79

1

Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all'Assemblea federale se una legge federale lo prevede.63 2

Il ricorso dev'essere inviato all'Assemblea federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

3

Salvo ordinanza d'urgenza del Consiglio federale, il ricorso non ha effetto sospensivo.

Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 80

All'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a.

l'articolo 23bis della legge federale del 26 marzo 191464
sull'organizzazione dell'Amministrazione federale; b.

gli articoli 124 a 134, 158 e 164 della legge federale del 16 dicembre 194365 sull'organizzazione giudiziaria; c.

le disposizioni contrarie del diritto federale, con riserva delle
disposizioni completive di cui all'articolo 4.

60

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

61

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

62

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

63

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali
alla nuova Costituzione federale, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416 418;
FF 1999 6784).

64

[CS 1 247. RU 1979 114 art. 72 lett. a] 65

RS 173.110

5.60 Disposizioni completive
di procedura

II.61 Come giurisdizione unica o
di prima istanza

C.62 Assemblea
federale

A. Abrogazione
e adattamento di
disposizioni

Legge federale

27

172.021


Art. 81

La presente legge non è applicabile alle vertenze pendenti, al momento
della sua entrata in vigore, davanti ad autorità della giurisdizione amministrativa, né ai ricorsi o alle opposizioni contro decisioni emanate
prima della sua entrata in vigore; in questi casi si applicano le regole
di procedura e di competenza anteriori.


Art. 82

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra
in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 196966 Disposizione finale della modificazione del 18 marzo 199467 Il nuovo diritto è applicabile a tutti i ricorsi interposti all'autorità di ricorso dopo l'entrata in vigore della modificazione della presente legge
del 18 marzo 1994.

66

DCF del 10 set. 1969 (RU 1969 776).

67

RU 1994 1634 n. I 8.2 B. Disposizione
transitoria

C. Entrata in
vigore

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