01.09.2023 - * / In vigore
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1

Ordinanza

sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) del 29 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione
del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Sezione 1: Obiettivi, funzioni principali e principi operativi

Art. 1

Obiettivi e funzioni principali 1

La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Governo e funge da tramite tra il Governo, l'Amministrazione, l'Assemblea federale e il pubblico.

2

La Cancelleria federale si adopera presso il Consiglio federale e i dipartimenti affinché la prassi decisionale del Governo sia coerente e improntata a lungo termine e affinché il principio della collegialità sia rispettato.

3

La Cancelleria federale esercita le funzioni di cui agli articoli 30 e 32-34 LOGA, in particolare le seguenti funzioni principali: a. sostiene il Consiglio federale e il presidente della Confederazione nella loro attività governativa e provvede affinché le decisioni siano preparate in condizioni ottimali; b. in collaborazione con i dipartimenti, prepara i documenti che permettono una politica di governo lungimirante e coerente e ne esamina la realizzazione; c. garantisce una politica d'informazione e di comunicazione a lungo termine e coordinata a livello governativo e provvede affinché le informazioni sulle decisioni del Consiglio federale siano comunicate il più rapidamente possibile.

RU 2008 5153 1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

172.210.10

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2

172.210.10

4

La Cancelleria federale adempie inoltre i compiti d'esecuzione che le assegna la legislazione; in particolare: a. provvede affinché i diritti popolari possano essere esercitati conformemente alla Costituzione federale3 e alla legislazione sui diritti politici e affinché tutte le votazioni e elezioni federali si svolgano correttamente; b. pubblica, con la massima sollecitudine e la qualità richiesta, i testi giuridici e gli altri documenti da pubblicare in virtù della legislazione federale sulle pubblicazioni ufficiali; c. fornisce le prestazioni di traduzione, terminologia e coordinamento previste dall'ordinanza del 19 giugno 19954 sulla traduzione nell'amministrazione generale della Confederazione ed esegue i compiti affidatile dalla legislazione sulle lingue.


Art. 2

Principi operativi

Oltre ai principi generali dell'attività amministrativa e della direzione dell'Amministrazione (art. 11 e 12 OLOGA), la Cancelleria federale rispetta segnatamente i principi operativi seguenti: a. fornisce le proprie prestazioni puntualmente e tenendo conto dei bisogni dei destinatari;

b. provvede affinché le soluzioni siano amministrativamente semplici e le procedure concise e trasparenti;

c. è un partner affidabile per il Governo, l'Amministrazione, l'Assemblea federale e il pubblico e si presenta in modo coerente;

d. promuove il Governo elettronico.

Sezione 2: Competenze particolari

Art. 3

Prestazioni linguistiche 1

La Cancelleria federale si impegna a favore del plurilinguismo nell'Amministrazione federale e si adopera per la parità delle lingue ufficiali.

2

Nelle lingue ufficiali, la Cancelleria federale assicura la qualità dei testi destinati alla pubblicazione e di altri testi importanti.


Art. 4

Supporto legislativo e settori giuridici 1

La Cancelleria federale assicura la qualità della legislazione della Confederazione.

In particolare:

3 RS

101

4 RS

172.081

Organizzazione della Cancelleria federale 3

172.210.10

a. formula i principi che presiedono alla redazione formale degli atti normativi e provvede affinché siano rispettati; b. in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia, provvede affinché gli atti normativi della Confederazione concordino per quanto concerne il contenuto e la forma in tutte le lingue ufficiali, siano adeguati al contenuto e ai destinatari, siano coerenti e comprensibili per il cittadino.

2

La Cancelleria federale prepara ed esegue le leggi e le ordinanze nei seguenti settori:

a. diritto in materia di organizzazione dell'amministrazione; b. diritto in materia di procedura di consultazione; c. diritto in materia di pubblicazioni ufficiali; d. diritti politici.

3

All'interno dell'Amministrazione federale, la Cancelleria federale è competente per le questioni relative al diritto parlamentare. In questo ambito prepara in particolare i pareri del Consiglio federale.


Art. 5

Pubblicazione di elenchi e dati personali 1

La Cancelleria federale pubblica l'Annuario federale. Questo contiene: a. i nomi dei membri dell'Assemblea federale; b. i nomi dei membri dei tribunali della Confederazione; c. i nomi dei membri del Consiglio federale e il nome del cancelliere della Confederazione;

d. nomi, funzioni, indirizzi, numeri di telefono e di fax nonché gli indirizzi e-mail delle persone che ricoprono le principali funzioni in seno all'Amministrazione federale, ai Servizi del Parlamento e ad altre importanti organizzazioni di diritto pubblico che svolgono compiti amministrativi della Confederazione.

2

Nell'ambito della pubblicazione elettronica dell'Annuario federale, la Cancelleria federale permette l'accesso in linea ai dati di altre persone soltanto se risulta opportuno e necessario tenuto conto della funzione svolta da queste ultime.

3

La Cancelleria federale può pubblicare organigrammi e altri elenchi o delegarne la pubblicazione ad altre unità amministrative.

4

La Cancelleria federale può rendere accessibili in linea all'interno dell'Amministrazione dati personali quali:

a. il cognome e il nome; b. la funzione;

c. il titolo e l'appellativo ufficiale; d. la lingua ufficiale utilizzata; e. i numeri di telefono e di fax;

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 4

172.210.10

f.

gli indirizzi postale ed elettronico; g. i protocolli di comunicazione utilizzati e parti di informazioni codificate.

5

La Cancelleria federale permette a persone esterne all'Amministrazione l'accesso in linea ai dati personali degli impiegati dell'Amministrazione federale che fungono da interlocutori per i terzi, nella misura in cui la loro funzione lo esiga.

6

Su proposta dell'interessato, la Cancelleria federale può rendere accessibili in linea altri dati personali legati direttamente alla funzione. L'interessato deve essere reso attento ai rischi della procedura in linea. L'interessato può revocare in ogni momento il proprio consenso alla pubblicazione estesa dei propri dati.


Art. 6

Pubblicazione della giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione nonché di studi, valutazioni e rapporti esterni5 1

In collaborazione con i servizi interessati, la Cancelleria federale pubblica i testi concernenti il diritto federale di importanza fondamentale per la giurisprudenza delle autorità amministrative e d'interesse generale per il pubblico e che emanano segnatamente dal Consiglio federale, dai dipartimenti o dalla Cancelleria federale oppure da un'altra unità dell'Amministrazione federale (Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione, GAAC). Pubblica regolarmente la GAAC in forma elettronica.

2

La Cancelleria federale offre una piattaforma centralizzata per la pubblicazione di studi, valutazioni e rapporti realizzati fuori dell'Amministrazione. Con la pubblicazione sono in particolare fornite indicazioni relative al servizio mandante, al mandatario, alle spese e al bilancio gravato. La pubblicazione avviene in modo decentralizzato e compete ai dipartimenti e agli uffici federali.6
a7 Portale elettronico delle autorità La Cancelleria federale può rendere accessibile al pubblico per via elettronica l'offerta di informazioni e le prestazioni delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché di altre organizzazioni che adempiono compiti statali.

La collaborazione tra Confederazione e Cantoni e la partecipazione finanziaria dei Cantoni sono disciplinate da convenzioni di diritto pubblico.


Art. 7

Altre competenze in materia di informazione e comunicazione 1

La Cancelleria federale sostiene i dipartimenti e gli uffici federali che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro compiti in materia di comunicazione.

2

La Cancelleria federale cura l'uniformità dell'identità visiva dell'Amministrazione federale.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6177).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6177).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6177).

Organizzazione della Cancelleria federale 5

172.210.10

3

Essa gestisce il Centro media di Palazzo federale.

4

In collaborazione con i Servizi del Parlamento, la Cancelleria federale gestisce il Forum politico Käfigturm.

5

La Cancelleria federale rappresenta gli interessi dei dipartimenti in seno alla Biblioteca del Parlamento.


Art. 8

Legalizzazioni Nell'ambito delle legalizzazioni la Cancelleria federale è competente per le operazioni seguenti: a. autenticazione della firma apposta in calce a un documento da unità amministrative dell'Amministrazione federale, comprese le ambasciate e i consolati svizzeri, dalle missioni diplomatiche e dai consolati esteri in Svizzera, dalle cancellerie di Stato cantonali e da organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico nell'interesse dell'intero Paese;

b. apposizione della postilla conformemente all'articolo 2 della Convenzione internazionale dell'Aia del 5 ottobre 19618 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri e al decreto federale del 27 aprile 19729 che approva detta Convenzione.


Art. 9

Situazioni particolari o straordinarie 1

La Cancelleria federale assicura la formazione dell'Amministrazione federale in materia di gestione delle crisi.

2

Alla Cancelleria federale compete l'organizzazione dell'allarme dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione in caso di evento grave.

3

La Cancelleria federale provvede, unitamente al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, a mantenere l'efficienza operativa dei centri di comando protetti della Confederazione.

Sezione 3:

Unità amministrativa dell'Amministrazione federale decentralizzata

Art. 10

1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) è aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

2

La sua organizzazione e i suoi compiti sono retti dalla legislazione sulla protezione dei dati.

8 RS

0.172.030.4

9 RU

1973 348

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 6

172.210.10

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 11

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 5 maggio 199910 sull'organizzazione della Cancelleria federale è abrogata.


Art. 12

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 13

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2009.

10 [RU

1999 1757, 2002 2827 n. III, 2004 4521, 2007 349 4477]

Organizzazione della Cancelleria federale 7

172.210.10

Allegato

(art. 12)


Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 17 novembre 200411 sulle pubblicazioni ufficiali Art. 16a

Art. 29 cpv. 32. Ordinanza del 10 settembre 196912 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa Art. 183. Ordinanza del 19 giugno 199513 sulla traduzione nell'amministrazione generale della Confederazione Titolo prima dell'art. 12a


Art. 12a

… 11 RS

170.512.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

12 RS

172.041.0. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

13 RS

172.081. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 8

172.210.10

Titolo prima dell'art. 13

Titolo prima dell'art. 16