01.01.2025 - *
01.05.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.08.2023 - 30.04.2024
23.01.2023 - 31.07.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.05.2022
01.11.2020 - 31.12.2020
01.12.2019 - 31.10.2020
15.04.2018 - 30.11.2019
01.03.2018 - 14.04.2018
01.11.2015 - 28.02.2018
01.01.2015 - 31.10.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.06.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
15.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 14.07.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
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01.11.2007 - 31.12.2007
01.09.2007 - 31.10.2007
01.01.2007 - 31.08.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.02.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.01.2004
01.01.2003 - 30.06.2003
01.01.2001 - 31.12.2002
01.07.2000 - 31.12.2000
01.04.2000 - 30.06.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
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1

Ordinanza

sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP) del 17 novembre 1999 (Stato 1° gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Capitolo 1: Dipartimento

Art. 1

Obiettivi e campi di attività 1

Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti:

a. proteggere la sicurezza interna e i beni giuridici dell'ente pubblico e della popolazione, in particolare mediante la creazione di basi giuridiche nazionali e internazionali e il coordinamento tra i Cantoni; b. creare le condizioni quadro di diritto federale atte a garantire la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti politici e il corretto funzionamento della giustizia; c.3 creare basi giuridiche e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle operazioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più deboli; d. sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli stranieri e dell'asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione residente svizzera e straniera, delle esigenze del mercato del lavoro, delle capacità di accoglienza, degli obblighi di diritto internazionale pubblico e della tradizione umanitaria della Svizzera.

RU 2000 291

1

RS 172.010

2 RS

172.010.1

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

172.213.1

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2

172.213.1

2

I punti principali dell'attività del Dipartimento sono i seguenti: a. legislazione: il Dipartimento dirige i progetti legislativi che non rientrano nel campo di attività di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Segue inoltre tutti i progetti legislativi della Confederazione; b. polizia e sicurezza: il Dipartimento assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione e altri compiti in materia di sicurezza civile; c. migrazione: il Dipartimento attua la politica svizzera in materia di stranieri e di asilo e la coordina, d'intesa con i dipartimenti interessati, con le politiche degli altri Stati europei; d. ...4 e.5 ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia (DFE), le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese nonché della proprietà intellettuale; f.6 metrologia: il Dipartimento elabora le basi metrologiche e vigila sull'esecuzione nei Cantoni.


Art. 2

Principi che reggono le attività del Dipartimento Oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), nel perseguimento dei suoi obiettivi e nell'esercizio delle sue attività il Dipartimento osserva in particolare i principi seguenti: a. nell'ambito delle sue attività principali, persegue l'armonizzazione sul piano nazionale e internazionale tenendo conto dei principi federalistici e delle esigenze dei Cantoni particolarmente interessati; b. collabora con le associazioni economiche, le parti sociali e le organizzazioni senza fini di lucro;

c. nei suoi campi di attività, si adopera per instaurare una collaborazione efficace sul piano nazionale e internazionale.


Art. 3

Competenze speciali

Il Dipartimento decide in merito: a. al perseguimento giudiziario di reati politici; in casi concernenti le relazioni con l'estero, decide previa consultazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); può sottoporre al Consiglio federale casi di particolare importanza; b. ...7

4

Abrogata dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

5

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2122).

6

Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

7

Abrogata dal n. I dell'O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 3

172.213.1

Capitolo 2:

Uffici e altre unità dell'Amministrazione federale centrale Sezione 1: Segreteria generale

Art. 4

1 La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume le funzioni centrali seguenti: a. sostiene il capo del Dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento; b. avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento; c. provvede affinché le pianificazioni del Dipartimento siano integrate in quelle del Consiglio federale, rappresenta il Dipartimento presso gli organi competenti e assicura il coordinamento interdipartimentale; d. esercita la vigilanza sugli uffici secondo le istruzioni del capo del Dipartimento;

e. elabora la politica del Dipartimento in materia di informazione e informa il pubblico e gli altri servizi federali, in modo veritiero e tempestivo e tenendo conto delle aspettative dei cittadini, circa gli affari del Dipartimento; f. organizza una logistica efficiente in seno al Dipartimento, mette a disposizione servizi logistici e fornisce prestazioni informatiche a livello dipartimentale e nazionale;

g. istruisce i ricorsi interposti contro uffici del Dipartimento.

2

Alla Segreteria generale sono aggregati amministrativamente la Commissione federale delle case da gioco e il suo segretariato.8 3 Il servizio incaricato della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 6 ottobre 20009 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) è subordinato alla Segreteria generale sul piano amministrativo.

Esso svolge i compiti di cui agli articoli 11-15 LSCPT autonomamente e senza ricevere istruzioni dal Dipartimento.10 8 [RU

2000 766]

9 RS

780.1

10 Introdotto dal n. II 2 dell'O del 22 ago. 2007 (RU 2007 3967).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 4

172.213.1

Sezione 2: Disposizioni comuni a tutti gli uffici

Art. 5

1 Per le unità amministrative del Dipartimento, gli obiettivi di cui agli articoli 6, 9, 12, 15, 19 e 22 fungono da linee direttive per l'esercizio delle competenze e l'adempimento dei compiti loro conferiti dalla legislazione federale.11 2 Di principio, gli uffici elaborano gli atti normativi nazionali e internazionali che rientrano nel loro campo di attività; in ambito internazionale lavorano d'intesa con il DFAE e il DFE (economia esterna).

3

Nei relativi campi di attività, assolvono i compiti esecutivi loro assegnati dagli atti normativi nazionali e internazionali di cui al capoverso 2.

4

Nell'ambito dei loro compiti e degli obiettivi di politica estera del Paese, rappresentano la Svizzera in seno a organizzazioni internazionali, d'intesa con il DFAE, il DFE (economia esterna) e, se del caso, con altri dipartimenti e uffici federali, e partecipano ai lavori di gruppi di esperti nazionali e internazionali e all'elaborazione e all'esecuzione di trattati internazionali.

5

D'intesa con il DFAE, il Dipartimento stabilisce in quali campi di attività gli uffici sono autorizzati a comunicare con ambasciate e consolati svizzeri e con autorità e servizi esteri.

Sezione 3: Ufficio federale di giustizia

Art. 6

Obiettivi e funzioni

1

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità competente e centro di prestazioni della Confederazione12 per le questioni giuridiche, tenuto conto delle competenze degli altri dipartimenti. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

a. creare condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale e lo sviluppo economico del Paese;

b. rafforzare l'ordinamento federalistico, segnatamente per quanto concerne i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto in Svizzera; c. elaborare normative federali appropriate, comprensibili, prive di contraddizioni e conformi al diritto di rango superiore;

d. partecipare alla creazione di un ordine internazionale pacifico e all'armonizzazione dell'evoluzione del diritto in Europa;

e. preservare e garantire le conoscenze giuridiche in seno all'Amministrazione federale e promuovere la comprensione del diritto.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

12 Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 265).

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 5

172.213.1

2

Per conseguire tali obiettivi, l'UFG svolge le funzioni seguenti: a. vigila sulla legalità degli atti normativi, dei decreti e delle decisioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, segnatamente per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto, dell'ordinamento federalistico delle competenze e di altri principi costituzionali;

b. segue l'evoluzione del diritto in Svizzera e all'estero, fornisce alle autorità competenti consulenze specialistiche in materia di diritto federale e di politica giuridica e propone soluzioni tempestive e appropriate.


Art. 7

Compiti in dettaglio

1

Nei settori elencati qui di seguito, l'UFG prepara gli atti normativi in collaborazione con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all'elaborazione dei necessari strumenti internazionali:

a. diritto costituzionale, segnatamente le norme fondamentali dello Stato di diritto, dello Stato federale e della democrazia, come pure ulteriori ambiti costituzionali che non competono ad altri uffici federali, incluse l'elaborazione e l'esecuzione di accordi in materia di diritti dell'uomo in collaborazione con il DFAE; b. diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto internazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario, il diritto fondiario rurale e quello concernente l'affitto agricolo nonché le norme sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero; è fatto salvo il diritto dei beni immateriali;

c.13 diritto penale e procedura penale (fatti salvi il diritto penale militare e il diritto penale accessorio), inclusi il diritto internazionale penale e il diritto internazionale in materia di procedura penale e di esecuzione delle pene, l'esecuzione delle pene e delle misure e l'aiuto alle vittime di reati violenti;

d.14 organizzazione e procedura dei tribunali federali, collaborazione con tribunali esteri e internazionali, procedura amministrativa, protezione generale dei dati, diritto della stampa, settore delle lotterie, aiuto sociale agli Svizzeri all'estero e ulteriori settori del diritto pubblico che non competono ad altri uffici federali.

2

Nei settori di cui al capoverso 1, l'UFG fornisce informazioni giuridiche ed elabora perizie all'attenzione dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale.

3

Controlla tutti i progetti di atti normativi sotto il profilo della costituzionalità e della legalità, della conformità al diritto nazionale e internazionale vigente e della compatibilità con lo stesso, della correttezza materiale e, in collaborazione con la 13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 265).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 6

172.213.1

Cancelleria federale (CaF), dell'adeguatezza dal punto di vista della tecnica legislativa e della redazione.

4

Sviluppa principi metodologici per l'elaborazione di atti normativi e la valutazione di misure statuali, in particolare per quanto concerne la loro efficacia ed economicità, e provvede affinché sussistano adeguate possibilità di perfezionamento.

5

Elabora i messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale alle costituzioni cantonali e prepara l'approvazione di atti normativi cantonali nei settori di cui al capoverso 1.

6

Prepara i rapporti del Consiglio federale relativi alle domande di grazia di cui agli articoli 394 e 395 del Codice penale15 (CP).

6a

Garantisce rapidamente un'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale e decide sulle domande d'assistenza giudiziaria, d'estradizione, di consegna nonché sul perseguimento e l'esecuzione penali in via sostitutiva.16 7 È l'autorità centrale della Confederazione per quanto concerne il rapimento internazionale di minori, la protezione internazionale dei minorenni, le pratiche internazionali in materia di pensioni alimentari, le cause internazionali di diritto successorio e l'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale.17 8

Istruisce i ricorsi su cui decide il Consiglio federale, fatti salvi i ricorsi contro il Dipartimento, i ricorsi contro misure locali concernenti la circolazione stradale (art. 3 cpv. 4 della LF del 19 dic. 195818 sulla circolazione stradale), i ricorsi sulle votazioni (art. 81 della LF del 17 dic. 197619 sui diritti politici) e i ricorsi per violazione di trattati internazionali concernenti la libera circolazione delle persone e il domicilio (art. 13 cpv. 1).

9

Rappresenta la Svizzera nelle procedure di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura. A tal fine può far capo a consulenti.20 10 Esegue le convenzioni in materia di diritto internazionale privato e di procedura civile, nella misura in cui non siano di competenza di altri uffici federali.

11

Gestisce un servizio responsabile del trattamento elettronico dei dati giuridici.


Art. 8

Disposizioni speciali

1

L'UFG dirige tra l'altro: a. l'Ufficio federale dello stato civile; b. l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, incluso l'Ufficio svizzero del registro del naviglio; 15 RS

311.0. Vedi ora gli art. 381 e 382.

16 Introdotto dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 265).

18 RS

741.01

19 RS

161.1

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 7

172.213.1

c. l'Ufficio del registro di commercio; d.21 insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni un casellario giudiziale informatizzato.

2

I compiti e le competenze degli uffici di cui al capoverso 1 sono disciplinati in atti normativi speciali22.

Sezione 4:23 Ufficio federale di polizia

Art. 9

Obiettivi e funzioni

1

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è l'autorità competente della Confederazione in materia di polizia e di servizio d'informazione interno. Esso persegue, mediante provvedimenti preventivi, repressivi e collaterali, in particolare gli obiettivi seguenti:24 a. proteggere lo Stato di diritto svizzero e i suoi fondamenti democratici; b. salvaguardare la sicurezza interna della Svizzera; c. lottare contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento è di competenza della Confederazione; d.25 proteggere le autorità e gli edifici della Confederazione nonché le persone e gli edifici per i quali sussiste un obbligo di protezione in virtù del diritto internazionale pubblico; e.26 intrattenere e potenziare i contatti con i servizi d'informazione e le autorità di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale esteri e internazionali.

2

Per conseguire tali obiettivi, fedpol svolge le funzioni seguenti: a. dirige il servizio d'informazione interno; b. attua misure volte a tutelare la sicurezza interna, per quanto tali compiti rientrino nelle competenze della Confederazione, e dirige a tal fine 1. il Centro di analisi per questioni nell'ambito della sicurezza interna, 2. il Centro federale di situazione;

c. è l'autorità di polizia giudiziaria della Confederazione; d. coordina e sostiene le indagini intercantonali e internazionali; e. dirige gli Uffici centrali di polizia criminale conformemente al diritto nazionale e internazionale;

21 Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

22 RS

211.112.2, 211.432.1, 221.411, 331 23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 8

172.213.1

f.

garantisce lo scambio di informazioni di polizia a livello internazionale con i partner esteri e gli organi internazionali; g. fornisce prestazioni a favore delle autorità federali e cantonali di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale e si adopera per l'ulteriore sviluppo di prestazioni di tal genere; h. garantisce una strategia cooperativa unitaria, partecipa a strumenti di polizia internazionali e promuove il loro sviluppo, rappresenta gli interessi di polizia del Paese in seno a organi nazionali, internazionali e sovranazionali e collabora sul piano tecnico, nei settori della formazione, dell'organizzazione e della tecnologia, con autorità svizzere ed estere di sicurezza e di polizia e sostiene tali autorità; i.

valuta la minaccia a cui sono esposte le persone e gli edifici che ha l'incarico di proteggere e ordina le misure di protezione necessarie.27

Art. 10

Compiti speciali

1

Fedpol dirige:

a. gli Uffici centrali seguenti: 1.28 armi, 2. materiale nucleare,

3. materiale

bellico,

4. esplosivi e pirotecnica; b. il Servizio informazione sul controllo dei beni; c. l'Ufficio centrale nazionale INTERPOL; d.29 il centro nazionale di contatto con Europol; e.30 la Centrale d'allarme per ricevere le comunicazioni e gli allarmi provenienti dagli edifici civili della Confederazione, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette; f.31 il Centro audizioni della Confederazione; g.32 l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; h.33 il servizio comune di coordinazione della Confederazione e dei Cantoni per la lotta contro la criminalità su Internet, l'individuazione dell'abuso punibile di Internet, la coordinazione delle procedure d'indagine e l'analisi della criminalità su Internet (SCOCI); 27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

30 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

31 Originaria

lett.

e.

32 Originaria lett. f.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 9

172.213.1

i.34 il centro di situazione e d'analisi in materia di servizio d'informazione della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI.

2

Dirige il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti con la partecipazione di tutti i servizi federali e cantonali interessati e a questo scopo dirige il relativo ufficio centrale.

3

Fatte salve speciali disposizioni derogatorie, è il servizio federale competente in materia di documenti di legittimazione e dirige il Servizio di coordinazione nell'ambito dei documenti d'identità e di legittimazione.

4

Adempie i compiti in materia di diritto degli stranieri connessi alla sicurezza interna.35 5

Stabilisce i requisiti degli addetti alla sicurezza del traffico aereo, dirige la loro formazione ed è responsabile del loro impiego. Elabora rapporti di analisi sui rischi e sulle minacce che riguardano il loro impiego.36 6 Illustra la situazione della sicurezza e assicura la prontezza d'intervento permanente dei suoi stati maggiori di crisi.

7

Assicura la prontezza d'intervento permanente dello Stato maggiore Presa d'ostaggi e ricatto e, in caso d'intervento, ne dirige il nucleo operativo.

8

Gestisce i sistemi d'informazione nei settori della polizia, del perseguimento penale e della sicurezza interna.

9

D'intesa con il DFAE, organizza e coordina le operazioni di polizia all'estero per promuovere la pace e rafforzare il rispetto dei diritti umani.

10

Tratta questioni e domande d'informazioni in materia di polizia, guida le relazioni internazionali di polizia e cura la collaborazione di polizia con i tribunali internazionali.

11

Dirige dal punto di vista amministrativo i centri comuni di cooperazione doganale e di polizia di Ginevra e Chiasso.37 12 D'intesa con il DFAE, è responsabile dell'invio, dell'impiego e della direzione degli addetti di polizia. È fatto salvo il potere d'impartire istruzioni del capomissione.38 13 Contribuisce al rilevamento e alla valutazione dei dati importanti in materia di sicurezza in occasione dei controlli di sicurezza relativi alle persone.39 14 Esercita la vigilanza sui laboratori forensi di analisi del DNA e sui laboratori che allestiscono profili del DNA in materia civile e amministrativa.40 34 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

37 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

38 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

39 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 10

172.213.1

15

D'intesa con il DFAE e le autorità cantonali, dirige e coordina gli interventi del Disaster Victim Identification Team (DVI) svizzero all'estero.41

Art. 11

Competenze speciali

1

Fedpol è competente per pronunciare divieti d'entrata in Svizzera nei riguardi di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna del Paese. Previa consultazione del DFAE, trasmette i casi politicamente rilevanti e le proposte di espulsione dalla Svizzera secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale42 al Dipartimento; quest'ultimo li può sottoporre per decisione al Consiglio federale.43 2 Dirige, in Svizzera e all'estero, le ricerche di persone e di cose nonché di persone scomparse.

3

È l'autorità di decisione per i documenti d'identità richiesti all'estero secondo la legge del 22 giugno 200144 sui documenti d'identità.

4

Prende provvedimenti in collaborazione con i Cantoni per prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.45 5 È responsabile della messa al sicuro, del sequestro e della confisca del materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza.46 Sezione 5:47 Ufficio federale della migrazione

Art. 12

Obiettivi e funzioni

1

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) è l'autorità competente della Confederazione in materia di immigrazione ed emigrazione, di diritto degli stranieri, di diritto d'asilo e dei rifugiati nonché di cittadinanza svizzera. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

a. garantire una politica degli stranieri coerente, segnatamente per quanto concerne: 1. l'ammissione e la dimora di stranieri in esecuzione degli obblighi di

diritto internazionale pubblico e tenuto conto di motivi umanitari e del ricongiungimento familiare, 2. l'ammissione di manodopera straniera, tenuto conto degli interessi globali dell'economia, delle possibilità di integrazione professionale e sociale a lungo termine e delle esigenze scientifiche e culturali della Svizzera;

41 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

42 RS

101

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

44 RS

143.1

45 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

46 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4813).

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 11

172.213.1

b. attuare la politica svizzera in materia di asilo e di rifugiati secondo i principi definiti dalle Camere federali e dal Consiglio federale e garantire in particolare una politica coerente in materia di ammissione e di ritorno; c. creare condizioni quadro favorevoli all'integrazione della popolazione straniera residente in Svizzera e a uno sviluppo demografico e sociale equilibrato.

2

Per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 nei settori degli stranieri e della cittadinanza svizzera, l'UFM svolge le funzioni seguenti: a. in collaborazione con il DFAE e altri servizi federali interessati, elabora le basi della politica svizzera in materia di visti, sviluppa strategie di lotta contro gli abusi nel settore del diritto degli stranieri tenendo conto della situazione internazionale e attua tali strategie; b. in collaborazione con il DFE, valuta gli interessi globali dell'economia nel settore della politica degli stranieri; c. esegue le misure in materia di diritto degli stranieri e pianifica il controllo degli stranieri ai valichi di frontiera; d. esercita la vigilanza sull'esecuzione del diritto degli stranieri nei Cantoni; e. tratta tutte le questioni concernenti la cittadinanza svizzera.

3

Per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 nei settori dell'asilo e dei rifugiati, l'UFM svolge le funzioni seguenti: a. decide in merito alla concessione o al rifiuto dell'asilo, alla concessione di protezione, all'ammissione provvisoria e all'allontanamento dalla Svizzera; b. assicura la coordinazione in seno all'Amministrazione federale e con i Cantoni e le organizzazioni svizzere e internazionali in questioni concernenti l'asilo e i rifugiati;

c. d'intesa con il DFAE, partecipa all'armonizzazione e all'attuazione della politica internazionale in materia di asilo e di rifugiati; d. applica le disposizioni concernenti il finanziamento delle spese amministrative e di assistenza, versa i sussidi corrispondenti e ne controlla l'utilizzazione;

e. in collaborazione con il DFAE, prepara la definizione della politica in materia di ritorno, fornisce aiuto al ritorno e al reinserimento e sostiene i Cantoni nel finanziamento di progetti di aiuto al ritorno e di programmi occupazionali di utilità pubblica;

f.

sostiene i Cantoni nell'esecuzione di allontanamenti.

4

Congiuntamente con il DFAE, l'UFM analizza l'evoluzione migratoria sul piano nazionale e internazionale ed elabora le basi decisionali per la politica del Consiglio federale in materia di migrazione.

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 12

172.213.1


Art. 13

Compiti speciali

1

L'UFM istruisce i ricorsi interposti al Consiglio federale per violazione di trattati internazionali concernenti la libera circolazione delle persone e il domicilio.

2

Prepara, d'intesa con il DFAE, trattati internazionali sulla riammissione e il transito nonché su partenariati in materia di migrazione e li esegue.48 3

Rilascia documenti di legittimazione per rifugiati, persone sprovviste di documenti e apolidi.

4

Gestisce un servizio d'informazione e di consulenza per le persone che intendono emigrare e per il collocamento di praticanti.


Art. 14

Competenze speciali

1

L'UFM è autorizzato a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cittadinanza svizzera.

2

È autorizzato a interporre ricorso presso il Tribunale federale contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza.49 3 È competente in materia di riconoscimento di apolidi.

Sezione 6:50 ...

Art. 15

e 16 Sezione 7:51 ...

Art. 17

e 18 48 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

49 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

50 Abrogata dal n. II 2 dell'O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2122).

51 Abrogata dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 13

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Sezione 8: Ufficio federale di metrologia52

Art. 19

Obiettivi e funzioni

1

L'Ufficio federale di metrologia (METAS) è l'autorità competente della Confederazione in materia di metrologia.53 Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

a. garantire misurazioni corrette e conformi alla legge al fine di tutelare le persone e l'ambiente;

b. mettere a disposizione le infrastrutture e le competenze metrologiche e di valutazione della conformità necessarie all'economia svizzera o assicurarne la mediazione.

2

Per conseguire tali obiettivi, il METAS assolve le funzioni seguenti:54 a. elabora criteri di misurazione nazionali fondati sulle norme internazionali e conformi allo stato della tecnica, gestisce i laboratori e gli istituti necessari a tal fine e compie le ricerche tecnico scientifiche e i lavori di sviluppo necessari; b. provvede affinché le misurazioni necessarie nel commercio e per i settori della salute, della sicurezza pubblica e dell'ambiente possano essere effettuate con il grado di precisione necessario al Paese e secondo criteri riconosciuti; c. mette a disposizione dell'economia e della ricerca svizzere unità di misura valide a livello internazionale e sufficientemente precise e offre loro possibilità di misurazione speciali e altre prestazioni metrologiche; d. ...55


Art. 20

Compiti speciali

1

Oltre alle sue funzioni principali, il METAS assolve i compiti seguenti:56 a. aiuta altri servizi federali e i Cantoni a risolvere problemi metrologici; b. ...57 c.58 assicura il segretariato della Commissione federale di metrologia.

2

Il METAS59 rappresenta la Svizzera in seno alla Conferenza generale dei pesi e delle misure conformemente al Trattato del 20 maggio 187560 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure.

52 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

53 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

54 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

55 Abrogata dal n. III 2 dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

56 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

57 Abrogata dal n. III 2 dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

58 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

59 Nuova abbraviazione giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 265). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 14

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3

Rappresenta inoltre la Svizzera in seno al Comitato dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale conformemente alla Convenzione del 12 ottobre 195561 istitutiva di un'Organizzazione internazionale di metrologia legale.


Art. 21

Competenze speciali

1

Il METAS è competente per la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità di strumenti e procedure di misurazione nell'ambito di accordi internazionali.

2

...62

Sezione 9:63 ...

Art. 22

a 24 Capitolo 3: Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata Sezione 1: Ministero pubblico della Confederazione

Art. 25

Obiettivi e funzioni

1

Quale autorità inquirente e d'accusa della Confederazione, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) si occupa dei reati il cui perseguimento compete alla Confederazione. Contribuisce al perseguimento nazionale e internazionale di reati.

2

Assolve, su mandato del Consiglio federale, i compiti relativi all'esecuzione di sentenze delle giurisdizioni penali federali e sottopone al Dipartimento proposte concernenti il perseguimento di reati politici.


Art. 26

Competenze speciali

Al MPC competono le decisioni amministrative seguenti: a. esecuzione di sentenze della Corte penale federale; b. e c. ...64 60 RS

0.941.291

61 RS

0.941.290

62 Abrogato dal n. III 2 dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089).

63 Abrogata dal n. I dell'O del 3 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4813).

64 Abrogate dal n. I dell'O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

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d.65 decisione circa l'autorizzazione di perseguire penalmente funzionari federali, nella misura in cui tale decisione sia delegata al MPC dall'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 dicembre 195866 concernente la legge sulla responsabilità; e. ...67.


Art. 27

Disposizioni speciali

Il Dipartimento mette a disposizione del MPC le infrastrutture necessarie e gestisce le risorse. Le corrispondenti disposizioni concernenti l'Amministrazione federale centrale si applicano per analogia al MPC.

Sezione 2: Istituto svizzero di diritto comparato

Art. 28

1 Quale centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, di diritto estero e di diritto internazionale, l'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) rende accessibili ad autorità e privati informazioni sul diritto estero e redige perizie su questioni giuridiche che rientrano nel suo campo d'attività.

2

Il suo statuto, i suoi compiti e la sua organizzazione sono retti dalla legge federale del 6 ottobre 197868 sull'Istituto svizzero di diritto comparato.

Sezione 3: Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 29

1 Conformemente alla legge federale del 24 marzo 199569 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), l'IPI è l'autorità competente della Confederazione in materia di diritto dei beni immateriali. Esso assolve i suoi compiti conformemente alle leggi e agli accordi internazionali vigenti70.

2

L'IPI assolve i compiti relativi a questioni economiche generali e gli altri compiti affidatigli dal Consiglio federale sotto la vigilanza del Dipartimento.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

66 RS

170.321

67 Abrogata dal n. II 10 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

68 RS

425.1

69 RS

172.010.31

70 RS

172.010.31, 231-232.23, 0.231-0.232.162

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 16

172.213.1

3

L'IPI è autorizzato, nella sua sfera di competenze, a presentare ricorso davanti al Tribunale federale.71 Sezione 4:72 Autorità federale di sorveglianza dei revisori
a 1 L'Autorità federale di sorveglianza dei revisori è l'autorità specializzata della Confederazione per l'abilitazione di persone fisiche e imprese di revisione a fornire servizi di revisione previsti dalla legge, per la sorveglianza degli organi di revisione di società con azioni quotate in borsa e per la concessione dell'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia di sorveglianza dei revisori.

2

Il suo statuto, i suoi compiti e le sue competenze nonché la sua organizzazione si basano sulla legge del 16 dicembre 200573 sui revisori, sull'ordinanza del 22 agosto 200774 sui revisori e sui pertinenti accordi internazionali.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 30

Diritto vigente: abrogazione e modifica L'abrogazione e la modifica del diritto vigente figurano nell'allegato.


Art. 31

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

71 Introdotto dal n. II 10 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

72 Introdotta dal n. II 2 dell'all. all'O del 22 ago. 2007 sui revisori (RS 221.302.3).

73 RS

221.302

74 RS

221.302

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Allegato

(art. 30)

Diritto vigente: abrogazione e modifica I

L'atto normativo seguente è abrogato: Ordinanza del 7 settembre 197775 sulla rappresentanza del Consiglio federale davanti alla Corte e Commissione europee dei diritti dell'uomo II

1977 1549]

76 [RU

1999 2413, 2000 291, 2001 2197, 2004 1659. RU 2006 4705 n. I 1] 77 [RU

1979 684, 1983 1051, 1987 1026, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 lett. b 366 art. 31 cpv. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 243 all. n. 3 291 all. n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1244 art. 12 n. 1 1837 art. 19 n. 1] 78 [RU

1990 606 1591 n. I 3, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv. 3, 2000 243 all. n. 4 291 all. n. II 3 1239 art. 12 n. 2 1837 art. 19 n. 2]

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5. Ordinanza del 25 novembre 199880 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Allegato ...

6. Ordinanza del 25 febbraio 199881 sul materiale bellico Sostituzione di un'espressione Negli articoli 13 capoverso 2, 14 capoverso 1 e 20 e nel titolo dell'articolo 20, l'espressione «Ministero pubblico della Confederazione» è sostituita da «Ufficio federale di polizia».

7.


Ordinanza del 14 novembre 197382 sulla navigazione aerea Art. 122c
cpv. 3
...

79 RS

170.321. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

80 RS

172.010.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

81 RS

514.511

82 RS

748.01. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

83 [RU

1980 536, 1990 1982, 1998 993, 2000 187 art. 21 n. 9. RU 2001 334 art. 120]

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 19

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Art. 89
cpv. 2-6 Abrogati

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