01.01.2025 - *
01.05.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.08.2023 - 30.04.2024
23.01.2023 - 31.07.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.05.2022
01.11.2020 - 31.12.2020
01.12.2019 - 31.10.2020
15.04.2018 - 30.11.2019
01.03.2018 - 14.04.2018
01.11.2015 - 28.02.2018
01.01.2015 - 31.10.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.06.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
15.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 14.07.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.11.2007 - 31.12.2007
01.09.2007 - 31.10.2007
01.01.2007 - 31.08.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.02.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.01.2004
01.01.2003 - 30.06.2003
01.01.2001 - 31.12.2002
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01.04.2000 - 30.06.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
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1

Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale
di giustizia e polizia
(Org-DFGP)

del 17 novembre 1999 (Stato 13 febbraio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina:

Capitolo 1: Dipartimento

Art. 1

Obiettivi e campi di attività 1 Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: a.

proteggere la sicurezza interna e i beni giuridici dell'ente pubblico e della
popolazione, in particolare mediante la creazione di basi giuridiche nazionali
e internazionali e il coordinamento tra i Cantoni; b.

creare le condizioni quadro di diritto federale atte a garantire la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti politici e il corretto funzionamento della giustizia; c.3

creare basi giuridiche e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico
ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle operazioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più deboli; d.

sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli
stranieri e dell'asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto
equilibrato tra popolazione residente svizzera e straniera, delle esigenze del
mercato del lavoro, delle capacità di accoglienza, degli obblighi di diritto
internazionale pubblico e della tradizione umanitaria della Svizzera.

RU 2000 291

1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

172.213.1

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2

172.213.1

2 I punti principali dell'attività del Dipartimento sono i seguenti: a.

legislazione: il Dipartimento dirige i progetti legislativi che non rientrano nel
campo di attività di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Segue
inoltre tutti i progetti legislativi della Confederazione; b.

polizia e sicurezza: il Dipartimento assolve i compiti di polizia preventiva e
giudiziaria della Confederazione e altri compiti in materia di sicurezza civile; c.

migrazione: il Dipartimento attua la politica svizzera in materia di stranieri e
di asilo e la coordina, d'intesa con i dipartimenti interessati, con le politiche
degli altri Stati europei; d.4 ...

e.

ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d'intesa
con il Dipartimento federale dell'economia (DFE), le basi di diritto privato
nei settori del diritto contrattuale e delle imprese, della proprietà intellettuale
e delle assicurazioni private; f.

metrologia e accreditamento: il Dipartimento elabora le basi metrologiche,
vigila sull'esecuzione nei Cantoni e gestisce il Servizio d'accreditamento
svizzero.


Art. 2

Principi che reggono le attività del Dipartimento Oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), nel perseguimento dei suoi obiettivi e nell'esercizio delle sue attività il Dipartimento osserva
in particolare i principi seguenti: a.

nell'ambito delle sue attività principali, persegue l'armonizzazione sul piano
nazionale e internazionale tenendo conto dei principi federalistici e delle
esigenze dei Cantoni particolarmente interessati; b.

collabora con le associazioni economiche, le parti sociali e le organizzazioni
senza fini di lucro;

c.

nei suoi campi di attività, si adopera per instaurare una collaborazione efficace sul piano nazionale e internazionale.


Art. 3

Competenze speciali

Il Dipartimento decide in merito: a.

al perseguimento giudiziario di reati politici; in casi concernenti le relazioni
con l'estero, decide previa consultazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); può sottoporre al Consiglio federale casi di particolare
importanza;

b.

all'istituzione della Commissione consultiva per le questioni dei rifugiati
(art. 114 della L del 26 giu. 19985 sull'asilo).

4

Abrogata dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

5 RS

142.31

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 3

172.213.1

Capitolo 2:
Uffici e altre unità dell
'Amministrazione federale centrale Sezione 1: Segreteria generale

Art. 4

1 La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume le
funzioni centrali seguenti: a.

sostiene il capo del Dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento; b.

avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento; c.

provvede affinché le pianificazioni del Dipartimento siano integrate in quelle
del Consiglio federale, rappresenta il Dipartimento presso gli organi competenti e assicura il coordinamento interdipartimentale; d.

esercita la vigilanza sugli uffici secondo le istruzioni del capo del Dipartimento; e.

elabora la politica del Dipartimento in materia di informazione e informa il
pubblico e gli altri servizi federali, in modo veritiero e tempestivo e tenendo
conto delle aspettative dei cittadini, circa gli affari del Dipartimento; f.

organizza una logistica efficiente in seno al Dipartimento, mette a disposizione servizi logistici e fornisce prestazioni informatiche a livello dipartimentale e nazionale; g.

istruisce i ricorsi interposti contro uffici del Dipartimento.

2 Alla Segreteria generale sono aggregati amministrativamente la Commissione federale delle case da gioco e il suo segretariato.6 Sezione 2: Disposizioni comuni a tutti gli uffici

Art. 5

1 Per le unità amministrative del Dipartimento, gli obiettivi di cui agli articoli 6, 9,
12, 15, 19 e 22 fungono da linee direttive per l'esercizio delle competenze e
l'adempimento dei compiti loro conferiti dalla legislazione federale.7 2 Di principio, gli uffici elaborano gli atti normativi nazionali e internazionali che
rientrano nel loro campo di attività; in ambito internazionale lavorano d'intesa con il
DFAE e il DFE (economia esterna).

3 Nei relativi campi di attività, assolvono i compiti esecutivi loro assegnati dagli atti
normativi nazionali e internazionali di cui al capoverso 2.

6 Introdotto

dall'art. 125 n. 2 dell'O del 23 feb. 2000 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 935.521).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 4

172.213.1

4 Nell'ambito dei loro compiti e degli obiettivi di politica estera del Paese, rappresentano la Svizzera in seno a organizzazioni internazionali, d'intesa con il DFAE, il
DFE (economia esterna) e, se del caso, con altri dipartimenti e uffici federali, e partecipano ai lavori di gruppi di esperti nazionali e internazionali e all'elaborazione e
all'esecuzione di trattati internazionali.

5 D'intesa con il DFAE, il Dipartimento stabilisce in quali campi di attività gli uffici
sono autorizzati a comunicare con ambasciate e consolati svizzeri e con autorità e
servizi esteri.

Sezione 3: Ufficio federale di giustizia

Art. 6

Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità competente e centro di prestazioni della Confederazione8 per le questioni giuridiche, tenuto conto delle competenze degli altri dipartimenti. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti: a.

creare condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale e lo sviluppo economico del Paese; b.

rafforzare l'ordinamento federalistico, segnatamente per quanto concerne i
diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto in Svizzera; c.

elaborare normative federali appropriate, comprensibili, prive di contraddizioni e conformi al diritto di rango superiore; d.

partecipare alla creazione di un ordine internazionale pacifico e all'armonizzazione dell'evoluzione del diritto in Europa; e.

preservare e garantire le conoscenze giuridiche in seno all'Amministrazione
federale e promuovere la comprensione del diritto.

2 Per conseguire tali obiettivi, l'UFG svolge le funzioni seguenti: a.

vigila sulla legalità degli atti normativi, dei decreti e delle decisioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale,
segnatamente per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali e dei
principi dello Stato di diritto, dell'ordinamento federalistico delle competenze e di altri principi costituzionali; b.

segue l'evoluzione del diritto in Svizzera e all'estero, fornisce alle autorità
competenti consulenze specialistiche in materia di diritto federale e di politica giuridica e propone soluzioni tempestive e appropriate.


Art. 7

Compiti in dettaglio

1 Nei settori elencati qui di seguito, l'UFG prepara gli atti normativi in collaborazione con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all'elaborazione
dei necessari strumenti internazionali: 8

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 265).

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 5

172.213.1

a.

diritto costituzionale, segnatamente le norme fondamentali dello Stato di diritto, dello Stato federale e della democrazia, come pure ulteriori ambiti costituzionali che non competono ad altri uffici federali, incluse l'elaborazione
e l'esecuzione di accordi in materia di diritti dell'uomo in collaborazione
con il DFAE;

b.

diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto internazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di
esecuzione forzata, le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e
sul registro fondiario, il diritto fondiario rurale e quello concernente l'affitto
agricolo nonché le norme sull'acquisto di fondi da parte di persone
all'estero; è fatto salvo il diritto dei beni immateriali; c.9

diritto penale e procedura penale (fatti salvi il diritto penale militare e il diritto penale accessorio), inclusi il diritto internazionale penale e il diritto internazionale in materia di procedura penale e di esecuzione delle pene,
l'esecuzione delle pene e delle misure e l'aiuto alle vittime di reati violenti; d.10 organizzazione e procedura dei tribunali federali, collaborazione con tribunali esteri e internazionali, procedura amministrativa, protezione generale
dei dati, diritto della stampa, settore delle lotterie, aiuto sociale agli Svizzeri
all'estero e ulteriori settori del diritto pubblico che non competono ad altri
uffici federali.

2 Nei settori di cui al capoverso 1, l'UFG fornisce informazioni giuridiche ed elabora perizie all'attenzione dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale.

3 Controlla tutti i progetti di atti normativi sotto il profilo della costituzionalità e
della legalità, della conformità al diritto nazionale e internazionale vigente e della
compatibilità con lo stesso, della correttezza materiale e, in collaborazione con la
Cancelleria federale (CaF), dell'adeguatezza dal punto di vista della tecnica legislativa e della redazione.

4 Sviluppa principi metodologici per l'elaborazione di atti normativi e la valutazione
di misure statuali, in particolare per quanto concerne la loro efficacia ed economicità, e provvede affinché sussistano adeguate possibilità di perfezionamento.

5 Elabora i messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale alle costituzioni cantonali e prepara l'approvazione di atti normativi cantonali nei settori di cui
al capoverso 1.

6 Prepara i rapporti del Consiglio federale relativi alle domande di grazia di cui agli
articoli 394 e 395 del Codice penale11 (CP).

6a Garantisce rapidamente un'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale,
amministrativa, civile e commerciale e decide sulle domande d'assistenza giudiziaria, d'estradizione, di consegna nonché sul perseguimento e l'esecuzione penali in
via sostitutiva. 12

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 265).

11 RS

311.0

12

Introdotto dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 6

172.213.1

7 È l'autorità centrale della Confederazione per quanto concerne il rapimento internazionale di minori, la protezione internazionale dei minorenni, le pratiche internazionali in materia di pensioni alimentari, le cause internazionali di diritto successorio e l'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale.13 8 Istruisce i ricorsi su cui decide il Consiglio federale, fatti salvi i ricorsi contro il
Dipartimento, i ricorsi contro misure locali concernenti la circolazione stradale
(art. 3 cpv. 4 della LF del 19 dic. 195814 sulla circolazione stradale), i ricorsi sulle
votazioni (art. 81 della LF del 17 dic. 197615 sui diritti politici) e i ricorsi per violazione di trattati internazionali concernenti la libera circolazione delle persone e il
domicilio (art. 13 cpv. 1).

9 Rappresenta la Svizzera nelle procedure di ricorso dinanzi alla Corte europea dei
diritti dell'uomo e al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura. A tal fine può
far capo a consulenti.16 10 Esegue le convenzioni in materia di diritto internazionale privato e di procedura
civile, nella misura in cui non siano di competenza di altri uffici federali.

11 Gestisce un servizio responsabile del trattamento elettronico dei dati giuridici.


Art. 8

Disposizioni speciali 1 L'UFG dirige tra l'altro: a.

l'Ufficio federale dello stato civile; b.

l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario,
incluso l'Ufficio svizzero del registro del naviglio; c.

l'Ufficio del registro di commercio; d.17 insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni un casellario giudiziale informatizzato.

2 I compiti e le competenze degli uffici di cui al capoverso 1 sono disciplinati in atti
normativi speciali18.

Sezione 4: Ufficio federale di polizia

Art. 9

Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale di polizia (UFP) è l'autorità competente della Confederazione19
in materia di polizia. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti:20 13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 265).

14 RS

741.01

15 RS

161.1

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

17

Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

18 RS

211.112.1, 211.432.1, 221.411 19

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 265). Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 7

172.213.1

a.

salvaguardare la sicurezza interna della Svizzera; b.

lottare contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento
è di competenza della Confederazione; c.

proteggere autorità, edifici e informazioni posti sotto la responsabilità della
Confederazione e persone ed edifici per i quali sussiste un obbligo di protezione in virtù del diritto internazionale pubblico; d.21 ...

2 Per conseguire tali obiettivi, l'UFP svolge le funzioni seguenti: a.

esegue misure volte a tutelare la sicurezza interna, nella misura in cui tale
compito debba essere assolto dalla Confederazione e non sia demandato a un
altro organo;

b.

assolve i compiti di polizia giudiziaria della Confederazione; c.

coordina e sostiene le inchieste intercantonali e internazionali; d.

dirige gli Uffici centrali di polizia criminale conformemente al diritto nazionale e internazionale; e.22 dirige il Servizio di sicurezza federale; f.23 ...

g.24 fatte salve disposizioni speciali derogatorie, è il servizio federale competente in materia di documenti di legittimazione, di armi e di esplosivi; h.25 dirige le ricerche di persone scomparse in Svizzera e all'estero; i.

gestisce una centrale di annuncio e di trasmissione; j.26 dirige il Servizio di coordinamento nel settore dei permessi d'identità e di legittimazione.


Art. 10

Compiti speciali

1 ...27

2 Oltre ai servizi attribuitigli dalla legge28, dirige l'Ufficio centrale di cui all'articolo 39 della legge federale del 20 giugno 199729 sulle armi, gli accessori di armi e
le munizioni.

21

Abrogata dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

23

Abrogata dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

26

Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

27

Abrogato dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

28

O del 18 ago. 1999 concernente il trasferimento di servizi del Ministero pubblico della
Confederazione all'Ufficio federale di polizia, RU 1999 2446; l'attribuzione mediante
una legge formale ha luogo nel termine di cui all'articolo 64 LOGA.

29 RS

514.54

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 8

172.213.1

3 Fornisce prestazioni a favore delle autorità federali e cantonali di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale e sviluppa nuove prestazioni di tal genere.

4 Collabora sul piano tecnico, nei settori della formazione, dell'organizzazione e
della tecnologia, con autorità svizzere ed estere di sicurezza e di polizia e sostiene
tali autorità.

5 D'intesa con il DFAE, organizza e coordina operazioni di polizia all'estero nell'ambito di misure di mantenimento della pace e di buoni uffici.

6 Compila la statistica criminale di polizia e pubblica il Monitore svizzero di polizia.

7 Rappresenta la Svizzera presso INTERPOL.

8 Assolve compiti di polizia degli stranieri concernenti la sicurezza interna.

9 ...30


Art. 11

Competenze speciali

1 L'UFP è competente a vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che compromettono
la sicurezza interna o esterna del Paese. Previa consultazione del DFAE, trasmette i
casi politicamente rilevanti e le proposte di espulsione dalla Svizzera secondo
l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale31 al Dipartimento, che li può
sottoporre per decisione al Consiglio federale.

2 L'UFP è competente a trattare domande e richieste d'informazioni su questioni di
polizia, a gestire le relazioni internazionali di polizia in materia di assistenza amministrativa e ad assicurare la collaborazione in materia di polizia con i tribunali internazionali.32 3 Dirige le ricerche di persone e cose in Svizzera e all'estero.33 Sezione 5: Ufficio federale degli stranieri

Art. 12

Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) è l'autorità competente della Confederazione in materia di immigrazione ed emigrazione, di diritto degli stranieri e di cittadinanza svizzera. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti: a.

garantire una politica degli stranieri coerente, segnatamente per quanto concerne:
1.

l'ammissione e la dimora di stranieri in esecuzione degli obblighi di diritto internazionale pubblico e tenuto conto di motivi umanitari e del ricongiungimento familiare, 30

Abrogato dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

31 RS

101

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 9

172.213.1

2.

l'ammissione di manodopera straniera, tenuto conto degli interessi globali dell'economia, delle possibilità di integrazione professionale e sociale a lungo termine e delle esigenze scientifiche e culturali della Svizzera; b.

creare condizioni quadro favorevoli all'integrazione della popolazione straniera residente in Svizzera e a uno sviluppo demografico e sociale equilibrato.

2 Per conseguire tali obiettivi, l'UFDS svolge le funzioni seguenti: a.

congiuntamente con il DFAE e l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR), analizza l'evoluzione migratoria sul piano nazionale e internazionale ed elabora
basi decisionali per la politica del Consiglio federale in materia di migrazione; b.

in collaborazione con il DFAE e altri servizi federali interessati, elabora le
basi della politica svizzera in materia di visti, sviluppa strategie di lotta contro gli abusi nel settore del diritto degli stranieri tenendo conto della situazione internazionale e attua tali strategie; c.

in collaborazione con il DFE, valuta gli interessi globali dell'economia nel
settore della politica degli stranieri; d.

esegue le misure in materia di diritto degli stranieri e pianifica il controllo
degli stranieri ai valichi di frontiera; e. esercita la vigilanza sull'esecuzione del diritto degli stranieri nei Cantoni; f. tratta tutte le questioni concernenti la cittadinanza svizzera.


Art. 13

Compiti speciali

1 L'UFDS istruisce i ricorsi interposti al Consiglio federale per violazione di trattati
internazionali concernenti la libera circolazione delle persone e il domicilio.

2 Gestisce inoltre un servizio d'informazione e di consulenza per le persone che intendono emigrare e per il collocamento di praticanti.


Art. 14

Competenze speciali

1 L'UFDS è autorizzato a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cittadinanza svizzera.

2 È autorizzato a interporre ricorsi di diritto amministrativo contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza.

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 10

172.213.1

Sezione 6: Ufficio federale delle assicurazioni private

Art. 15

Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) è l'autorità competente della
Confederazione per le questioni concernenti le assicurazioni private. Esso persegue
in particolare gli obiettivi seguenti: a.

provvedere affinché gli istituti d'assicurazione sottoposti alla sorveglianza
degli assicuratori possano fornire durevolmente e in qualsiasi momento ai
loro assicurati le prestazioni assicurative dovute (mantenimento della solvibilità); b.

vigilare affinché tali istituti si attengano alle pertinenti norme giuridiche e
non commettano abusi nei confronti degli assicurati; c.

promuovere uno sviluppo favorevole, sul piano nazionale e internazionale,
del settore delle assicurazioni private.

2 Per conseguire tali obiettivi, l'UFAP svolge le funzioni seguenti: a.

esercita la sorveglianza sugli istituti d'assicurazione privati. In tale ambito
esegue tra l'altro le procedure di autorizzazione, valuta la solvibilità degli
istituti assicurativi, in particolare il loro sostrato tecnico, finanziario, giuridico e organizzativo, e dispone se del caso misure di risanamento; b.

unitamente ad altri servizi federali, elabora le basi giuridiche concernenti la
sorveglianza degli assicuratori e il contratto d'assicurazione. In tale ambito,
tiene debitamente conto delle esigenze della società, in particolare di quelle
degli assicurati e degli assicuratori; c.

segue l'evoluzione nazionale e internazionale in materia di sorveglianza degli assicuratori e di contratto d'assicurazione e provvede affinché il diritto
svizzero vi sia adeguato.


Art. 16

Compiti speciali

Oltre alle sue funzioni principali, l'UFAP assolve i compiti seguenti: a.

pubblica annualmente un rapporto sui risultati degli istituti d'assicurazione
privati e sulle sue attività; b.

risponde a domande concernenti il diritto in materia di sorveglianza delle assicurazioni private e di contratto d'assicurazione; c.

raccoglie e pubblica periodicamente le decisioni dei tribunali svizzeri concernenti controversie di diritto privato in materia di assicurazioni; d.

rappresenta la Svizzera in seno all'Associazione internazionale delle autorità
di sorveglianza assicurativa e partecipa all'elaborazione di norme internazionali nel settore della sorveglianza delle assicurazioni.

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 11

172.213.1


Sezione 7:34 ... Art. 17 e 18

Sezione 8: Ufficio federale di metrologia e d'acreditamento35

Art. 19

Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale di metrologia e d'accreditamento (metas)36 è l'autorità competente della Confederazione in materia di metrologia e di valutazione della conformità.37 Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti: a.

garantire misurazioni corrette e conformi alla legge al fine di tutelare le persone e l'ambiente; b.

mettere a disposizione le infrastrutture e le competenze metrologiche e di
valutazione della conformità necessarie all'economia svizzera o assicurarne
la mediazione.

2 Per conseguire tali obiettivi, il metas assolve le funzioni seguenti: a.

elabora criteri di misurazione nazionali fondati sulle norme internazionali e
conformi allo stato della tecnica, gestisce i laboratori e gli istituti necessari a
tal fine e compie le ricerche tecnico scientifiche e i lavori di sviluppo necessari; b.

provvede affinché le misurazioni necessarie nel commercio e per i settori
della salute, della sicurezza pubblica e dell'ambiente possano essere effettuate con il grado di precisione necessario al Paese e secondo criteri riconosciuti; c.

mette a disposizione dell'economia e della ricerca svizzere unità di misura
valide a livello internazionale e sufficientemente precise e offre loro possibilità di misurazione speciali e altre prestazioni metrologiche; d.

gestisce il Servizio d'accreditamento svizzero, che accredita in Svizzera laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità pubblici o privati secondo criteri riconosciuti a livello internazionale.


Art. 20

Compiti speciali

1 Oltre alle sue funzioni principali, il metas assolve i compiti seguenti: a.

aiuta altri servizi federali e i Cantoni a risolvere problemi metrologici; 34

Abrogata dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1849).

35

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 265). Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

36

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 265). Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

37

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 265).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 12

172.213.1

b.

sostiene le autorità di designazione nella valutazione delle competenze specialistiche degli organismi di valutazione della conformità; c.

assicura il segretariato della Commissione federale di metrologia e della
Commissione federale d'accreditamento.

2 Il metas rappresenta la Svizzera in seno alla Conferenza generale dei pesi e delle
misure conformemente al Trattato del 20 maggio 187538 sullo stabilimento di un
Ufficio internazionale di pesi e misure.

3 Rappresenta inoltre la Svizzera in seno al Comitato dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale conformemente alla Convenzione del 12 ottobre 195539
istitutiva di un'Organizzazione internazionale di metrologia legale.


Art. 21

Competenze speciali

1 Il metas è competente per la designazione di laboratori di prova e di organismi di
valutazione della conformità di strumenti e procedure di misurazione nell'ambito di
accordi internazionali.

2 È inoltre competente per la nomina di periti nel settore dell'accreditamento.

Sezione 9: Ufficio federale dei rifugiati

Art. 22

Obiettivi e funzioni

L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) attua la politica svizzera in materia di asilo e
di rifugiati secondo i principi definiti dall'Assemblea federale e dal Consiglio federale e garantisce in particolare una politica coerente in materia di ammissione e di
ritorno. In tale ambito, esso svolge le funzioni seguenti: a.

congiuntamente con il DFAE e l'UFDS, analizza l'evoluzione migratoria sul
piano nazionale e internazionale ed elabora basi decisionali per la politica
del Consiglio federale in materia di migrazione; b.

decide in merito alla concessione o al rifiuto dell'asilo, alla concessione di
protezione, all'ammissione provvisoria e all'allontanamento dalla Svizzera; c.

assicura la coordinazione in seno all'Amministrazione federale e con i Cantoni e le organizzazioni svizzere e internazionali in questioni concernenti
l'asilo e i rifugiati; d.

d'intesa con il DFAE, partecipa all'armonizzazione e all'attuazione della
politica internazionale in materia di asilo e di rifugiati; e.

applica le disposizioni concernenti il finanziamento delle spese amministrative e di assistenza, versa i sussidi corrispondenti e ne controlla l'utilizzazione; 38 RS

0.941.291

39 RS

0.941.290

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 13

172.213.1

f.

in collaborazione con il DFAE, prepara la definizione della politica in materia di ritorno, fornisce aiuto al ritorno e al reinserimento e sostiene i Cantoni
nel finanziamento di progetti di aiuto al ritorno e di programmi occupazionali di utilità pubblica; g.

sostiene i Cantoni nell'esecuzione di allontanamenti.


Art. 23

Compiti speciali

Oltre alle sue funzioni principali, l'UFR assolve i compiti seguenti: a.

prepara, d'intesa con il DFAE, trattati internazionali sulla riammissione e il
transito ed esegue tali trattati ; b.

rilascia documenti di legittimazione per rifugiati, persone sprovviste di documenti e apolidi.


Art. 24

Competenze speciali

L'UFR è competente in materia di riconoscimento di apolidi.

Capitolo 3: Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata Sezione 1: Ministero pubblico della Confederazione

Art. 25

Obiettivi e funzioni

1 Quale autorità inquirente e d'accusa della Confederazione, il Ministero pubblico
della Confederazione (MPC) si occupa dei reati il cui perseguimento compete alla
Confederazione. Contribuisce al perseguimento nazionale e internazionale di reati.

2 Assolve, su mandato del Consiglio federale, i compiti relativi all'esecuzione di
sentenze delle giurisdizioni penali federali e sottopone al Dipartimento proposte
concernenti il perseguimento di reati politici.


Art. 26

Competenze speciali

Al MPC competono le decisioni amministrative seguenti: a.

esecuzione di sentenze della Corte penale federale; b.

delega a un Cantone di una causa penale di competenza della Confederazione; c.

riunione di cause penali presso un'autorità federale o cantonale; d.

decisione circa l'autorizzazione di perseguire penalmente funzionari federali,
nella misura in cui tale decisione sia delegata al MPC dall'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 dicembre 195840 concernente la legge sulla responsabilità; 40 RS

170.321

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 14

172.213.1

e.

componimento di conflitti di competenza tra Cantoni in procedimenti contro
fanciulli e adolescenti (art. 372 CP41).


Art. 27

Disposizioni speciali Il Dipartimento mette a disposizione del MPC le infrastrutture necessarie e gestisce
le risorse. Le corrispondenti disposizioni concernenti l'Amministrazione federale
centrale si applicano per analogia al MPC.

Sezione 2: Istituto svizzero di diritto comparato

Art. 28

1 Quale centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, di diritto estero e di diritto internazionale, l'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC)
rende accessibili ad autorità e privati informazioni sul diritto estero e redige perizie
su questioni giuridiche che rientrano nel suo campo d'attività.

2 Il suo statuto, i suoi compiti e la sua organizzazione sono retti dalla legge federale
del 6 ottobre 197842 sull'Istituto svizzero di diritto comparato.

Sezione 3: Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 29

1 Conformemente alla legge federale del 24 marzo 199543 sullo statuto e sui compiti
dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), l'IPI è l'autorità competente
della Confederazione in materia di diritto dei beni immateriali. Esso assolve i suoi
compiti conformemente alle leggi e agli accordi internazionali vigenti44.

2 L'IPI assolve i compiti relativi a questioni economiche generali e gli altri compiti
affidatigli dal Consiglio federale sotto la vigilanza del Dipartimento.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 30

Diritto vigente: abrogazione e modifica L'abrogazione e la modifica del diritto vigente figurano nell'allegato.


Art. 31

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

41 RS

311.0

42 RS

425.1

43 RS

172.010.31

44 RS

172.010.31, 231-232.23, 0.231-0.232.162

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 15

172.213.1

Allegato

(art. 30)

Diritto vigente: abrogazione e modifica I

L'atto normativo seguente è abrogato: Ordinanza del 7 settembre 197745 sulla rappresentanza del Consiglio federale davanti alla Corte e Commissione europee dei diritti dell'uomo II

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue: 1. Ordinanza dell'11 agosto 199946 concernente la Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo

...

2. Ordinanza del 9 maggio 197947 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli
uffici

Abrogati

3. Ordinanza del 28 marzo 199048 sulle competenze delegate ai dipartimenti e agli

Abrogati

45 [RU

1977 1549]

46 RS

142.317. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

47 [RU

1979 684, 1983 1051, 1987 1026, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 lett. b 366 art. 31 cpv. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 243
all. n. 3 291 all. n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1244 art. 12 n. 1 1837 art. 19 n. 1] 48 [RU

1990 606 1591 n. I 3, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv. 3, 2000 243 all. n. 4 291 all. n. II 3 1239 art. 12 n. 2 1837 art. 19 n. 2]

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 16

172.213.1

...

5. Ordinanza del 25 novembre 199850 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Allegato

Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale
Dipartimento federale di giustizia e polizia 1.

Unità dell'Amministrazione federale centrale:
Ufficio federale di polizia
Bundesamt für Polizeiwesen
Office fédéral de la police
Uffizi federal da polizia e
Ufficio federale delle assicurazioni private
Bundesamt für Privatversicherungswesen
Office fédéral des assurances privées
Uffizi federal d'assicuranzas privatas
sono sostituiti da:
Ufficio federale di polizia
Bundesamt für Polizei
Office fédéral de la police
Uffizi federal da polizia e
Ufficio federale delle assicurazioni private
Bundesamt für Privatversicherungen
Office fédéral des assurances privées
Uffizi federal d'assicuranzas privatas 49 RS

170.321. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

50 RS

172.010.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 17

172.213.1

2.

Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:
Ministero pubblico della Confederazione
Bundesanwaltschaft
Ministère public de la Confédération
Procura publica federala è trasferito da «1. Unità dell'Amministrazione federale centrale» a «2. Unità
dell'Amministrazione federale decentralizzata».

6. Ordinanza del 25 febbraio 199851 sul materiale bellico Sostituzione di un'espressione Negli articoli 13 capoverso 2, 14 capoverso 1 e 20 e nel titolo dell'articolo 20,
l'espressione
«Ministero pubblico della Confederazione» è sostituita da «Ufficio
federale di polizia».


7. Ordinanza del 14 novembre 197352 sulla navigazione aerea Art. 122c
cpv. 3
...

...

...


Art. 89
cpv. 2-6
Abrogati

51 RS

514.511

52 RS

748.01. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

53 RS

941.411. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 18

172.213.1