01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.11.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.10.2018
01.10.2016 - 31.12.2017
01.01.2016 - 30.09.2016
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01.03.2015 - 31.12.2015
01.10.2014 - 28.02.2015
01.01.2012 - 30.09.2014
01.11.2011 - 31.12.2011
01.09.2011 - 31.10.2011
01.07.2010 - 31.08.2011
01.03.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 28.02.2010
01.07.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.10.2003 - 31.12.2006
01.07.2003 - 30.09.2003
01.02.2001 - 30.06.2003
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1

Ordinanza

sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF) del 17 febbraio 2010 (Stato 1° gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale
del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1

Obiettivi 1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell'economicità, dell'efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.

2

Esso si impegna affinché l'aliquota d'imposizione, l'aliquota fiscale e la quota d'incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). 3 In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti: a. finanze della Confederazione: 1. equilibrare le entrate e le uscite secondo le regole del freno all'indebitamento sull'arco di un ciclo congiunturale,

2. verificare periodicamente la necessità dei sussidi; b. imposte:

1. conformare il regime fiscale in modo da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell'universalità, dell'uguaglianza, della semplicità e dell'imposizione secondo la capacità economica, RU 2010 635

1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

172.215.1

Consiglio federale e Amministrazione federale 2

172.215.1

2. migliorare i fattori di localizzazione fiscali tenendo conto del consenso internazionale;

c. politica della piazza finanziaria: contribuire a mantenere la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera; d. dogane: all'atto della riscossione dei tributi e dell'adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire una circolazione delle persone e delle merci per quanto possibile efficiente; e.

alcol: conformare il controllo del mercato dell'alcol in modo tale che gli obiettivi fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica; f.

gestione dell'Amministrazione: 1. rafforzare l'orientamento ai risultati nella gestione dell'Amministrazione,

2. coordinare la gestione dei rischi dell'Amministrazione federale, 3. garantire la gestione degli enti esterni incaricati di compiti amministrativi secondo i principi del governo d'impresa;

g. personale federale: 1. condurre una politica del personale che sia all'avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi, 2. garantire una previdenza personale adeguata; h. prestazioni trasversali: soddisfare, all'insegna dell'economicità, della sostenibilità e della qualità, le esigenze comprovate dell'Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica;

i.

prestazioni relative al supporto: garantire la fornitura economica di attività ripetitive e standardizzate tramite centri di servizi.

4

Nel perseguire questi obiettivi, il DFF tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. In particolare difende - in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3 (economia esterna), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) - nei confronti dell'estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.


Art. 2

Principi delle attività dipartimentali Il DFF osserva i principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), rispetta il principio della sussidiarietà dell'attività dello Stato e si basa sui i seguenti principi: 3

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Organizzazione del DFF. O 3

172.215.1

a. collabora con l'economia, i partner sociali e i Cantoni; b. tiene conto delle esigenze dei cittadini; c. promuove soluzioni sostenibili e semplici dal punto di vista amministrativo; d. adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze dei clienti;

e. persegue una politica in materia di informazione e di comunicazione chiara e aperta.


Art. 3

Competenza speciale

1

Il DFF persegue e giudica le infrazioni alle disposizioni penali della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e delle leggi sui mercati finanziari giusta l'articolo 1 LFINMA (art. 50 cpv. 1 LFINMA).

2

Esso applica nel suo settore di competenze la legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità.

3

Il DFF istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75 cpv. 2 della LF del 20 dic. 19686 sulla procedura amministrativa).


Art. 4

Disposizioni comuni all'insieme delle unità amministrative 1

Le unità amministrative del DFF menzionate nel capitolo 2 hanno, nel loro settore di competenze, facoltà di ricorrere al Tribunale federale.

2

Gli obiettivi di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 25 servono alle unità amministrative del DFF quali linee direttive per l'esercizio delle competenze e l'adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.

Capitolo 2:

Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale Sezione 1: Segreteria generale, delegato federale al plurilinguismo e vigilanza interna7

Art. 5

Segreteria generale8

La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l'articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali: 4 RS

956.1

5 RS

170.32

6 RS

172.021

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 feb. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 615).

8

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Consiglio federale e Amministrazione federale 4

172.215.1

a. sostiene il capo del Dipartimento quale membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento;

b. pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento; c. è responsabile della ricerca e della pianificazione delle informazioni, nonché della comunicazione a livello di Dipartimento; d.9 mette a disposizione servizi logistici e coordina, d'intesa con gli uffici, le esigenze in materia di risorse all'interno del Dipartimento; dbis.10 accompagna la legislazione a livello dipartimentale ed elabora gli atti normativi in ambito di regolamentazione nazionale dei mercati finanziari;

g.11 fornisce prestazioni amministrative alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e all'Organo strategia informatica della Confederazione; f. fornisce alle unità amministrative del DFF prestazioni di sostegno in ambito di traduzione;

g.12 fornisce prestazioni amministrative alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e all'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC).


Art. 6


13

Delegato federale al plurilinguismo 1

Il delegato federale al plurilinguismo è subordinato alla SG.

2

Svolge i compiti che gli sono assegnati dall'ordinanza del 4 giugno 201014 sulle lingue.

a15 Vigilanza interna

1

Su mandato del capo del Dipartimento e conformemente alle sue direttive, la vigilanza interna svolge verifiche sull'attività amministrativa nel DFF.

2

A livello amministrativo è aggregata alla SG.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

10 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

12 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 dic. 2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6093).

13 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

14 RS

411.11

15 Introdotto dal n. I dell'O del 18 feb. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 615).

Organizzazione del DFF. O 5

172.215.1

Sezione 2:

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

Art. 7

Obiettivi e funzioni

1

La SFI persegue i seguenti obiettivi: a. essa difende in particolare in collaborazione con il DFAE, il DEFR (economia esterna), la BNS e la FINMA nei confronti dell'estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;

b.16 promuove la competitività internazionale e l'integrità della piazza finanziaria svizzera nonché l'accesso a mercati finanziari esteri e la stabilità del settore finanziario svizzero e contribuisce, tenendo conto del consenso internazionale, a migliorare i fattori di localizzazione fiscali.

2

Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni: a. sostiene il DFF e il Consiglio federale nel coordinamento e nella gestione strategica in questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, nonché in questioni doganali internazionali per quanto non siano oggetto di questioni di politica economica estera di competenza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO); b.17 elabora le basi delle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione internazionale dei mercati finanziari; c.18 elabora atti normativi in ambito di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e di assistenza amministrativa in materia fiscale; d. è responsabile per le questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali e conduce i relativi negoziati a livello internazionale; e. elabora le direttive relative alle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali per l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e per l'Amministrazione federale delle dogane (AFD);

f. rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali;

g.19 cura le relazioni della Confederazione con la BNS in materia di cooperazione monetaria internazionale e di stabilità dei mercati finanziari nonché

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

Consiglio federale e Amministrazione federale 6

172.215.1

con la FINMA in ambito di politica dei mercati finanziari e di regolamentazione internazionale dei mercati finanziari; h.20 cura i contatti con le associazioni di categoria e con le autorità estere nel suo settore di competenza; i.21 informa sulle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.

Sezione 3: Amministrazione federale delle finanze

Art. 8

Obiettivi e funzioni

1

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi: a. garantisce una visione d'insieme sulle finanze della Confederazione; b. prepara il consuntivo e - tenuto conto delle esigenze della politica economica - il preventivo nonché il piano finanziario all'attenzione del Consiglio federale;

c. si impegna a gestire in modo efficace i crediti e le uscite e a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull'allestimento dei preventivi, della pianificazione finanziaria e sulla preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;

d. si adopera per una gestione amministrativa orientata ai risultati e per un controllo sistematico in tutta l'Amministrazione federale e presso gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi;

e. provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria e della gestione della liquidità, alla costante solvibilità della Confederazione garantendole una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali; 2

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFF svolge in particolare le seguenti funzioni:

a. prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio; b. mette a disposizione basi e opzioni di politica finanziaria, in particolare per la conduzione della politica economica e monetaria; c. rappresenta, dopo aver consultato la SFI e la SECO, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare e monetarie, statistica finanziaria, gestione della tesoreria, contabilità e Public Corporate Governance;

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

21 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

Organizzazione del DFF. O 7

172.215.1

d. elabora atti normativi in ambito di: 1. diritto in materia di finanze pubbliche, 2.22 diritto monetario e riguardante la Banca nazionale, a meno che non attengano alla stabilità dei mercati finanziari.

e. rappresenta la Confederazione nella riscossione di pretese contestate e la difesa da pretese patrimoniali ingiustificate;

f.23 coordina la gestione dei rischi ed è competente per la gestione assicurativa centralizzata nella Confederazione; g. cura le relazioni della Confederazione con la BNS per quanto non sia di competenza della SFI.


Art. 9

Disposizioni particolari

1

L'AFF adempie i seguenti compiti particolari: a. provvede alla raccolta di fondi e all'investimento di denaro della Confederazione;

b. elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale;

c. allestisce la statistica finanziaria delle amministrazioni pubbliche; d. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Finanze» del DFF; e.24 autorizza a nome del DFF la conclusione di contratti assicurativi.

2

L'AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell'Amministrazione federale. Emana le istruzioni necessarie. 3

Sono sottoposte all'AFF le seguenti unità:25 a. l'Ufficio centrale di compensazione; b. la Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli assegni familiari;

c. la Cassa svizzera di compensazione; d. l'Ufficio AI per assicurati all'estero; e. la Zecca svizzera (Swissmint).

4

...26

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2241).

24 Introdotta dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2241).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

26 Abrogato dal n. 2 dell'all. all'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Consiglio federale e Amministrazione federale 8

172.215.1

Sezione 4: Ufficio federale del personale

Art. 10

Obiettivi e funzioni

1

L'Ufficio federale del personale (UFPER) persegue i seguenti obiettivi: a. pone le basi per una lungimirante politica della Confederazione in materia di personale e di previdenza; b. garantisce un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie e del personale;

c.27 promuove, all'interno dell'Amministrazione federale, la parità dei sessi; d.28 … e.29 garantisce una formazione e un perfezionamento del personale conformi alle esigenze e alla prassi; fa eccezione la formazione specializzata.

2

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFPER svolge in particolare le seguenti funzioni:

a. elabora, sviluppa e applica la politica del personale e di previdenza della Confederazione;

b. sviluppa le basi e gli strumenti per la gestione e l'attuazione della politica del personale e di previdenza in tutti i processi riguardanti il personale di tutta l'Amministrazione federale; c. mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, allestisce il preventivo delle uscite del personale ed è competente per il controllo in materia di politica del personale;

d. mette a disposizione un'offerta di formazione e perfezionamento per tutte le categorie di personale di tutta l'Amministrazione federale; e. è responsabile del Sistema informatizzato di gestione del personale per tutta l'Amministrazione federale; f. informa gli impiegati dell'Amministrazione federale nelle questioni relative al personale;

g. coordina e valuta le disposizioni in ambito di personale e di diritto previdenziale delle unità amministrative autonome.


Art. 11

Disposizioni particolari

1

L'UFPER adempie i seguenti compiti particolari: a. gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale; 27 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).

28 Abrogata dal n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

29 Introdotta dal n. II 3 dell'all. all'O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).

Organizzazione del DFF. O 9

172.215.1

b. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Personale» del DFF; c. gestisce il centro di formazione dell'Amministrazione federale.

2

Sono aggregati amministrativamente all'UFPER: a. il segretariato dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione;

b. l'Organo di mediazione per il personale federale.

Sezione 5: Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 12

Obiettivi e funzioni

1

L'AFC persegue i seguenti obiettivi: a. procura alla Confederazione la maggior parte delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti;

b. provvede alla riscossione, rispettosa dell'uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte e dei tributi federali di sua competenza; 2

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFC svolge in particolare le seguenti funzioni:

a. elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria; b. attua, insieme ai Cantoni, l'armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; c.30 informa sulle questioni fiscali nazionali e, d'intesa con la SFI, su questioni relative alla trasposizione del diritto fiscale internazionale.

d. fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l'evoluzione della fiscalità.


Art. 13


31

Compiti particolari

L'AFC adempie i seguenti compiti particolari: a. sostiene la SFI nella negoziazione di accordi internazionali in questioni fiscali e li applica. Coordina con la SFI i contatti necessari;

b. d'intesa con la SFI e nel rispetto delle sue direttive, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano dell'attuazione del diritto fiscale; c. riscuote per altri Stati le imposte alla fonte convenute in accordi internazionali;

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

Consiglio federale e Amministrazione federale 10

172.215.1

d. allestisce la statistica fiscale svizzera e gestisce la documentazione sui regimi fiscali svizzeri e, in collaborazione con la SFI, su su quelli esteri.

Sezione 6: Amministrazione federale delle dogane

Art. 14

Obiettivi e funzioni

1

L'AFD persegue i seguenti obiettivi: a. procura alla Confederazione una parte consistente delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti; b. gestisce il traffico merci al confine mediante procedure semplici ed economiche tenendo conto delle norme internazionali riconosciute dalla Svizzera concernenti i flussi delle merci;

c. previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo in tal modo alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione; 2

Per raggiungere i suoi obiettivi, l'AFD svolge in particolare le seguenti funzioni: a. sorveglia e controlla il traffico viaggiatori e il traffico merci attraverso il confine doganale;

b. garantisce la sicurezza nella zona di confine; c. riscuote i tributi doganali e i tributi dovuti in virtù di leggi federali di natura non doganale, per quanto lo prevedano i relativi atti normativi; d. partecipa all'applicazione di atti normativi della Confederazione di natura non doganale, per quanto questi lo prevedano; e. collabora con l'economia, in particolare per semplificare e accelerare le procedure d'imposizione doganale;

f. collabora con le amministrazioni doganali estere, in particolare per quanto concerne la coordinazione delle procedure d'imposizione doganale.


Art. 15

Compiti particolari

L'AFD adempie i seguenti compiti particolari: a. negozia, d'intesa con la SFI e nel rispetto delle sue direttive, trattati internazionali in materia doganale e li applica, per quanto non siano questioni di politica economica estera di competenza della SECO;

b. rappresenta, d'intesa con la SFI e la SECO e nel rispetto delle loro direttive, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni doganali.

Organizzazione del DFF. O 11

172.215.1

Sezione 7: Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

Art. 16

Obiettivi 1 L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue, quale fornitore di prestazioni nel settore dell'informatica e della telecomunicazione, i seguenti obiettivi: a. fornisce prestazioni nel settore dell'informatica e della telecomunicazione a sostegno dei processi lavorativi dei beneficiari delle prestazioni e garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; rispetta le direttive del Consiglio informatico della Confederazione (CIC); b. adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni; c. impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace.


Art. 17

Compiti L'UFIT adempie i seguenti compiti: a. sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per processi lavorativi specifici alla clientela;

b. sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per i processi di e-government, in particolare anche per la pubblicazione di informazioni in Internet; c. gestisce sistemi e applicazioni nonché i relativi centri di competenza; d. garantisce la gestione dei centri di calcolo per la prevenzione di catastrofi; e. mette la burotica a disposizione dei suoi clienti, la gestisce e sostiene gli utenti nella sua utilizzazione; f. garantisce l'interoperabilità della burotica in tutta l'Amministrazione federale;

g. garantisce le prestazioni di servizi relative alla comunicazione di dati e vocale all'interno dell'Amministrazione federale nonché il loro allacciamento a Internet;

h. offre ai clienti formazioni generiche e specifiche nel settore dell'informatica; i. collabora con organizzazioni che si occupano della fornitura di prestazioni informatiche e rappresenta la Confederazione in queste organizzazioni.

Consiglio federale e Amministrazione federale 12

172.215.1


Art. 18

Disposizioni particolari

1

...32

2

L'UFIT fattura le prestazioni ai suoi clienti e provvede alla trasparenza dei costi nei confronti del DFF.33 3 L'UFIT fornisce prestazioni trasversali secondo le direttive del CIC.

4

Esso può offrire le sue prestazioni ad altri servizi della Confederazione e, secondo le direttive della legislazione sulle finanze, anche a terzi.

Sezione 8: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Art. 19

Obiettivi e funzioni

1

L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti obiettivi:

a. provvede, secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 5 dicembre 200834 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC), in particolare per gli spazi: 1. dell'Amministrazione federale,

2. dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento, 3. dei Tribunali federali, 4. delle rappresentanze svizzere all'estero; b. soddisfa, quale fornitore di prestazioni esclusivo, le esigenze in tutte le fasi del processo logistico: 1. dell'Amministrazione federale centrale, 2. delle commissioni decisionali, 3. delle unità aggregate a livello amministrativo all'Amministrazione federale.

2

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFCL svolge in particolare le seguenti funzioni:

a. provvede a una gestione immobiliare integrale; b. quale servizio centrale d'acquisto nel settore civile, garantisce nel settore della logistica l'approvvigionamento di base con prodotti standard e articoli d'assortimento; 32 Abrogato dal n. 2 dell'all. all'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

33 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

34 RS

172.010.21

Organizzazione del DFF. O 13

172.215.1

c. quale servizio centralizzato, diffonde pubblicazioni federali e stampati all'attenzione del pubblico e dell'Amministrazione federale; d. è competente dell'allestimento e della pubblicazione di dati federali.


Art. 20

Disposizioni particolari

1

L'UFCL adempie i seguenti compiti particolari: a. dirige la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e ne gestisce la segreteria; b. dirige la Commissione degli acquisti della Confederazione (CA) e ne gestisce la segreteria;

c.35 dirige il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP);

d. è l'autorità esecutiva della Confederazione secondo l'ordinanza del 27 novembre 200036 sui prodotti da costruzione e gestisce la segreteria della Commissione dei prodotti da costruzione.

2

Secondo le direttive della legislazione sulle finanze della Confederazione, esso può offrire prestazioni anche a terzi.

Sezione 9:37 Organo direzione informatica della Confederazione
a 1 L'organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) è un'unità amministrativa secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera d in combinato disposto con l'articolo 7 capoverso 2 OLOGA. 2

Esso è diretto dal delegato alla direzione informatica.

3

Persegue i seguenti obiettivi: a. porre le basi per un impiego efficace, adeguato, economico, orientato agli utenti e sicuro delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'Amministrazione federale; b. promuovere, per mezzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, un'amministrazione efficiente, vicina ai cittadini ed economica nei governi e nelle amministrazioni pubbliche di tutta la Svizzera;

c. sostenere l'esercizio sicuro di infrastrutture dell'informazione d'importanza vitale in Svizzera.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

36 RS

933.01

37 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011 (RU 2011 3787). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 dic. 2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6093).

Consiglio federale e Amministrazione federale 14

172.215.1

4

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'ODIC svolge in particolare i compiti e le funzioni menzionati nell'ordinanza del 9 dicembre 201138 sull'informatica nell'Amministrazione federale.

Capitolo 3:

Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata Sezione 1: Regìa federale degli alcool

Art. 21

Obiettivi e funzioni

1

La Regìa federale degli alcool (RFA) persegue i seguenti obiettivi nel settore delle bevande distillate:

a. procura alla Confederazione una parte delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti;

b. garantisce l'approvvigionamento nazionale di alcol ad alta gradazione per scopi industriali o destinato alla produzione di bevande o di generi voluttuari; c. contribuisce alla promozione della salute, in particolare nel settore della tutela dei minori;

2

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, la RFA svolge in particolare le seguenti funzioni:

a. rilascia concessioni a fabbricanti svizzeri; b. riscuote l'imposta sul consumo di bevande distillate destinate al consumo; c. applica le prescrizioni commerciali della legislazione sull'alcol; d. acquista, immagazzina e vende alcol ad alta gradazione. e. 39 …

Art. 22

Disposizioni particolari

1

La RFA adempie i seguenti compiti particolari: a. promuove, nell'applicazione della legislazione sull'alcol, lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Uffici federali, Cantoni, economia e organizzazioni per la prevenzione;

b. versa ai Cantoni la decima dell'alcol per scopi in ambito di prevenzione.

2

Per il commercio dell'alcol ad alta gradazione gestisce il centro di profitto «Alcosuisse». 3

Sotto il profilo amministrativo è aggregata all'AFD.40 38 RS

172.010.58

39 Abrogata dal n. II 1 dell'O del 31 ago. 2011, con effetto dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4325).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2241).

Organizzazione del DFF. O 15

172.215.1

Sezione 2: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Art. 23

1 La FINMA è l'autorità che vigila sui mercati finanziari.

2

Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella LFINMA41.

Sezione 3: Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Art. 24

1 La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua la previdenza professionale per i datori di lavoro di cui all'articolo 4 della legge del 20 dicembre 200642 su PUBLICA.

2

Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella legge su PUBLICA.

Sezione 4: Controllo federale delle finanze

Art. 25

Obiettivi e funzioni

1

Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione. 2

Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva: a. il Consiglio federale nella sua vigilanza sull'Amministrazione federale; b. il Parlamento nella sua alta vigilanza sull'Amministrazione e la giustizia.

3

Il CDF verifica che la gestione finanziaria sia regolare, legale ed economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge con l'esame delle finanze a tutti i livelli dell'esecuzione del preventivo.


Art. 26

Pareri all'attenzione del Consiglio federale Nell'ambito della procedura di corapporto il CDF può formulare autonomamente pareri all'attenzione del Consiglio federale.

41 RS

956.1

42 RS

172.222.1

Consiglio federale e Amministrazione federale 16

172.215.1

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 27

Regolamento interno

Il DFF emana un regolamento interno conformemente all'articolo 29 OLOGA.


Art. 28

Diritto previgente:

abrogazione

Ordinanza dell'11 dicembre 200043 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è abrogata.


Art. 29

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 30

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010.

43 [RU

2001 267, 2003 1801 art. 19 2122 3687 all. n. II 1, 2007 1409, 2008 2181 n. II 1 5363 all. n. 2]

Organizzazione del DFF. O 17

172.215.1

Allegato

(art. 29)

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …44 44 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 635.

Consiglio federale e Amministrazione federale 18

172.215.1