01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.11.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.10.2018
01.10.2016 - 31.12.2017
01.01.2016 - 30.09.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
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01.10.2014 - 28.02.2015
01.01.2012 - 30.09.2014
01.11.2011 - 31.12.2011
01.09.2011 - 31.10.2011
01.07.2010 - 31.08.2011
01.03.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 28.02.2010
01.07.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.10.2003 - 31.12.2006
01.07.2003 - 30.09.2003
01.02.2001 - 30.06.2003
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1

Ordinanza

sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF) del 17 febbraio 2010 (Stato 1° marzo 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale
del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1

Obiettivi 1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell'economicità, dell'efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.

2

Esso si impegna affinché l'aliquota d'imposizione, l'aliquota fiscale e la quota d'incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). 3 In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti: a. finanze della Confederazione: 1. equilibrare le entrate e le uscite secondo le regole del freno all'indebitamento sull'arco di un ciclo congiunturale,

2. verificare periodicamente la necessità dei sussidi; b. imposte:

1. conformare il regime fiscale in modo da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell'universalità, dell'uguaglianza, della semplicità e dell'imposizione secondo la capacità economica, RU 2010 635

1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

172.215.1

Consiglio federale e Amministrazione federale 2

172.215.1

2. migliorare i fattori di localizzazione fiscali tenendo conto del consenso internazionale;

c. politica della piazza finanziaria: contribuire a mantenere la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera; d. dogane: all'atto della riscossione dei tributi e dell'adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire una circolazione delle persone e delle merci per quanto possibile efficiente; e.

alcol: conformare il controllo del mercato dell'alcol in modo tale che gli obiettivi fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica; f.

gestione dell'Amministrazione: 1. rafforzare l'orientamento ai risultati nella gestione dell'Amministrazione,

2. coordinare la gestione dei rischi dell'Amministrazione federale, 3. garantire la gestione degli enti esterni incaricati di compiti amministrativi secondo i principi del governo d'impresa;

g. personale federale: 1. condurre una politica del personale che sia all'avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi, 2. garantire una previdenza personale adeguata; h. prestazioni trasversali: soddisfare, all'insegna dell'economicità, della sostenibilità e della qualità, le esigenze comprovate dell'Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica;

i.

prestazioni relative al supporto: garantire la fornitura economica di attività ripetitive e standardizzate tramite centri di servizi.

4

Nel perseguire questi obiettivi, il DFF tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. In particolare difende - in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3 (economia esterna), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) - nei confronti dell'estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.


Art. 2

Principi delle attività dipartimentali Il DFF osserva i principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), rispetta il principio della sussidiarietà dell'attività dello Stato e si basa sui i seguenti principi: 3

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Organizzazione del DFF. O 3

172.215.1

a. collabora con l'economia, i partner sociali e i Cantoni; b. tiene conto delle esigenze dei cittadini; c. promuove soluzioni sostenibili e semplici dal punto di vista amministrativo; d. adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze dei clienti;

e. persegue una politica in materia di informazione e di comunicazione chiara e aperta.


Art. 3

Competenza speciale

1

Il DFF persegue e giudica le infrazioni alle disposizioni penali della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e delle leggi sui mercati finanziari giusta l'articolo 1 LFINMA (art. 50 cpv. 1 LFINMA).

2

Esso applica nel suo settore di competenze la legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità.

3

Il DFF istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75 cpv. 2 della LF del 20 dic. 19686 sulla procedura amministrativa).


Art. 4

Disposizioni comuni all'insieme delle unità amministrative 1

Le unità amministrative del DFF menzionate nel capitolo 2 hanno, nel loro settore di competenze, facoltà di ricorrere al Tribunale federale.

2

Gli obiettivi di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 25 servono alle unità amministrative del DFF quali linee direttive per l'esercizio delle competenze e l'adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.

Capitolo 2:

Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale Sezione 1: Segreteria generale, delegato federale al plurilinguismo e vigilanza interna7

Art. 5

Segreteria generale8

La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l'articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali: 4 RS

956.1

5 RS

170.32

6 RS

172.021

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 feb. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 615).

8

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Consiglio federale e Amministrazione federale 4

172.215.1

a. sostiene il capo del Dipartimento quale membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento;

b. pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento; c. è responsabile della ricerca e della pianificazione delle informazioni, nonché della comunicazione a livello di Dipartimento; d.9 mette a disposizione servizi logistici e coordina, d'intesa con gli uffici, le esigenze in materia di risorse all'interno del Dipartimento; dbis.10 accompagna la legislazione a livello dipartimentale ed elabora gli atti normativi in ambito di regolamentazione nazionale dei mercati finanziari;

g.11 fornisce prestazioni amministrative alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e all'Organo strategia informatica della Confederazione; f. fornisce alle unità amministrative del DFF prestazioni di sostegno in ambito di traduzione;

g.12 fornisce prestazioni amministrative alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e all'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC).


Art. 6


13

Delegato federale al plurilinguismo 1

Il delegato federale al plurilinguismo è subordinato alla SG.

2

Svolge i compiti che gli sono assegnati dall'ordinanza del 4 giugno 201014 sulle lingue.

a15 Vigilanza interna

1

Su mandato del capo del Dipartimento e conformemente alle sue direttive, la vigilanza interna svolge verifiche sull'attività amministrativa nel DFF.

2

A livello amministrativo è aggregata alla SG.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

10 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

12 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 dic. 2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6093).

13 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

14 RS

411.11

15 Introdotto dal n. I dell'O del 18 feb. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 615).

Organizzazione del DFF. O 5

172.215.1

Sezione 2:

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

Art. 7

Obiettivi e funzioni

1

La SFI persegue i seguenti obiettivi: a. essa difende in particolare in collaborazione con il DFAE, il DEFR (economia esterna), la BNS e la FINMA nei confronti dell'estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;

b.16 promuove la competitività internazionale e l'integrità della piazza finanziaria svizzera nonché l'accesso a mercati finanziari esteri e la stabilità del settore finanziario svizzero e contribuisce, tenendo conto del consenso internazionale, a migliorare i fattori di localizzazione fiscali.

2

Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni: a. sostiene il DFF e il Consiglio federale nel coordinamento e nella gestione strategica in questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, nonché in questioni doganali internazionali per quanto non siano oggetto di questioni di politica economica estera di competenza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO); b.17 elabora le basi delle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione internazionale dei mercati finanziari; c.18 elabora atti normativi in ambito di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e di assistenza amministrativa in materia fiscale; d. è responsabile per le questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali e conduce i relativi negoziati a livello internazionale; e. elabora le direttive relative alle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali per l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e per l'Amministrazione federale delle dogane (AFD);

f. rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali;

g.19 cura le relazioni della Confederazione con la BNS in materia di cooperazione monetaria internazionale e di stabilità dei mercati finanziari nonché

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

Consiglio federale e Amministrazione federale 6

172.215.1

con la FINMA in ambito di politica dei mercati finanziari e di regolamentazione internazionale dei mercati finanziari; h.20 cura i contatti con le associazioni di categoria e con le autorità estere nel suo settore di competenza; i.21 informa sulle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.

Sezione 3: Amministrazione federale delle finanze

Art. 8

Obiettivi e funzioni

1

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi: a. garantisce una visione d'insieme sulle finanze della Confederazione; b. prepara il consuntivo e - tenuto conto delle esigenze della politica economica - il preventivo nonché il piano finanziario all'attenzione del Consiglio federale;

c. si impegna a gestire in modo efficace i crediti e le uscite e a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull'allestimento dei preventivi, della pianificazione finanziaria e sulla preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;

d. si adopera per una gestione amministrativa orientata ai risultati e per un controllo sistematico in tutta l'Amministrazione federale e presso gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi;

e. provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria e della gestione della liquidità, alla costante solvibilità della Confederazione garantendole una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali; 2

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFF svolge in particolare le seguenti funzioni:

a. prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio; b. mette a disposizione basi e opzioni di politica finanziaria, in particolare per la conduzione della politica economica e monetaria; c. rappresenta, dopo aver consultato la SFI e la SECO, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare e monetarie, statistica finanziaria, gestione della tesoreria, contabilità e Public Corporate Governance;

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

21 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

Organizzazione del DFF. O 7

172.215.1

d. elabora atti normativi in ambito di: 1. diritto in materia di finanze pubbliche, 2.22 diritto monetario e riguardante la Banca nazionale, a meno che non attengano alla stabilità dei mercati finanziari.

e. rappresenta la Confederazione nella riscossione di pretese contestate e la difesa da pretese patrimoniali ingiustificate;

f.

coordina la gestione dei rischi e delle assicurazioni della Confederazione; g. cura le relazioni della Confederazione con la BNS per quanto non sia di competenza della SFI.


Art. 9

Disposizioni particolari

1

L'AFF adempie i seguenti compiti particolari: a. provvede alla raccolta di fondi e all'investimento di denaro della Confederazione;

b. elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale;

c. allestisce la statistica finanziaria delle amministrazioni pubbliche; d. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Finanze» del DFF.

2

L'AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell'Amministrazione federale. Emana le istruzioni necessarie. 3

Sono sottoposte all'AFF le seguenti unità:23 a. l'Ufficio centrale di compensazione; b. la Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli assegni familiari;

c. la Cassa svizzera di compensazione; d. l'Ufficio AI per assicurati all'estero; e. la Zecca svizzera (Swissmint).

4

Le unità di cui al capoverso 3 sono gestite mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP).24 22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

Consiglio federale e Amministrazione federale 8

172.215.1

Sezione 4: Ufficio federale del personale

Art. 10

Obiettivi e funzioni

1

L'Ufficio federale del personale (UFPER) persegue i seguenti obiettivi: a. pone le basi per una lungimirante politica della Confederazione in materia di personale e di previdenza; b. garantisce un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie e del personale;

c.25 promuove, all'interno dell'Amministrazione federale, la parità dei sessi; d.26 … e.27 garantisce una formazione e un perfezionamento del personale conformi alle esigenze e alla prassi; fa eccezione la formazione specializzata.

2

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFPER svolge in particolare le seguenti funzioni:

a. elabora, sviluppa e applica la politica del personale e di previdenza della Confederazione;

b. sviluppa le basi e gli strumenti per la gestione e l'attuazione della politica del personale e di previdenza in tutti i processi riguardanti il personale di tutta l'Amministrazione federale; c. mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, allestisce il preventivo delle uscite del personale ed è competente per il controllo in materia di politica del personale;

d. mette a disposizione un'offerta di formazione e perfezionamento per tutte le categorie di personale di tutta l'Amministrazione federale; e. è responsabile del Sistema informatizzato di gestione del personale per tutta l'Amministrazione federale; f. informa gli impiegati dell'Amministrazione federale nelle questioni relative al personale;

g. coordina e valuta le disposizioni in ambito di personale e di diritto previdenziale delle unità amministrative autonome.


Art. 11

Disposizioni particolari

1

L'UFPER adempie i seguenti compiti particolari: a. gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale; b. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Personale» del DFF; 25 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).

26 Abrogata dal n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

27 Introdotta dal n. II 3 dell'all. all'O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).

Organizzazione del DFF. O 9

172.215.1

c. gestisce il centro di formazione dell'Amministrazione federale.

2

Sono aggregati amministrativamente all'UFPER: a. il segretariato dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione;

b. l'Organo di mediazione per il personale federale.

Sezione 5: Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 12

Obiettivi e funzioni

1

L'AFC persegue i seguenti obiettivi: a. procura alla Confederazione la maggior parte delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti;

b. provvede alla riscossione, rispettosa dell'uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte e dei tributi federali di sua competenza; 2

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFC svolge in particolare le seguenti funzioni:

a. elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria; b. attua, insieme ai Cantoni, l'armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; c.28 informa sulle questioni fiscali nazionali e, d'intesa con la SFI, su questioni relative alla trasposizione del diritto fiscale internazionale.

d. fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l'evoluzione della fiscalità.


Art. 13


29

Compiti particolari

L'AFC adempie i seguenti compiti particolari: a. sostiene la SFI nella negoziazione di accordi internazionali in questioni fiscali e li applica. Coordina con la SFI i contatti necessari;

b. d'intesa con la SFI e nel rispetto delle sue direttive, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano dell'attuazione del diritto fiscale; c. riscuote per altri Stati le imposte alla fonte convenute in accordi internazionali;

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

Consiglio federale e Amministrazione federale 10

172.215.1

d. allestisce la statistica fiscale svizzera e gestisce la documentazione sui regimi fiscali svizzeri e, in collaborazione con la SFI, su su quelli esteri.

Sezione 6: Amministrazione federale delle dogane

Art. 14

Obiettivi e funzioni

1

L'AFD persegue i seguenti obiettivi: a. procura alla Confederazione una parte consistente delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti; b. gestisce il traffico merci al confine mediante procedure semplici ed economiche tenendo conto delle norme internazionali riconosciute dalla Svizzera concernenti i flussi delle merci;

c. previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo in tal modo alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione; 2

Per raggiungere i suoi obiettivi, l'AFD svolge in particolare le seguenti funzioni: a. sorveglia e controlla il traffico viaggiatori e il traffico merci attraverso il confine doganale;

b. garantisce la sicurezza nella zona di confine; c. riscuote i tributi doganali e i tributi dovuti in virtù di leggi federali di natura non doganale, per quanto lo prevedano i relativi atti normativi; d. partecipa all'applicazione di atti normativi della Confederazione di natura non doganale, per quanto questi lo prevedano; e. collabora con l'economia, in particolare per semplificare e accelerare le procedure d'imposizione doganale;

f. collabora con le amministrazioni doganali estere, in particolare per quanto concerne la coordinazione delle procedure d'imposizione doganale.


Art. 15

Compiti particolari

L'AFD adempie i seguenti compiti particolari: a. negozia, d'intesa con la SFI e nel rispetto delle sue direttive, trattati internazionali in materia doganale e li applica, per quanto non siano questioni di politica economica estera di competenza della SECO;

b. rappresenta, d'intesa con la SFI e la SECO e nel rispetto delle loro direttive, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni doganali.

Organizzazione del DFF. O 11

172.215.1

Sezione 7: Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

Art. 16

Obiettivi 1 L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue, quale fornitore di prestazioni nel settore dell'informatica e della telecomunicazione, i seguenti obiettivi: a. fornisce prestazioni nel settore dell'informatica e della telecomunicazione a sostegno dei processi lavorativi dei beneficiari delle prestazioni e garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; rispetta le direttive del Consiglio informatico della Confederazione (CIC); b. adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni; c. impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace.


Art. 17

Compiti L'UFIT adempie i seguenti compiti: a. sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per processi lavorativi specifici alla clientela;

b. sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per i processi di e-government, in particolare anche per la pubblicazione di informazioni in Internet; c. gestisce sistemi e applicazioni nonché i relativi centri di competenza; d. garantisce la gestione dei centri di calcolo per la prevenzione di catastrofi; e. mette la burotica a disposizione dei suoi clienti, la gestisce e sostiene gli utenti nella sua utilizzazione; f. garantisce l'interoperabilità della burotica in tutta l'Amministrazione federale;

g. garantisce le prestazioni di servizi relative alla comunicazione di dati e vocale all'interno dell'Amministrazione federale nonché il loro allacciamento a Internet;

h. offre ai clienti formazioni generiche e specifiche nel settore dell'informatica; i. collabora con organizzazioni che si occupano della fornitura di prestazioni informatiche e rappresenta la Confederazione in queste organizzazioni.


Art. 18

Disposizioni particolari

1

L'UFIT è gestito mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP).

2

L'UFIT fattura le prestazioni ai suoi clienti e provvede alla trasparenza dei costi nei confronti del DFF. 3 L'UFIT fornisce prestazioni trasversali secondo le direttive del CIC.

4

Esso può offrire le sue prestazioni ad altri servizi della Confederazione e, secondo le direttive della legislazione sulle finanze, anche a terzi.

Consiglio federale e Amministrazione federale 12

172.215.1

Sezione 8: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Art. 19

Obiettivi e funzioni

1

L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti obiettivi:

a. provvede, secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 5 dicembre 200830 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC), in particolare per gli spazi: 1. dell'Amministrazione federale,

2. dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento, 3. dei Tribunali federali, 4. delle rappresentanze svizzere all'estero; b. soddisfa, quale fornitore di prestazioni esclusivo, le esigenze in tutte le fasi del processo logistico: 1. dell'Amministrazione federale centrale, 2. delle commissioni decisionali, 3. delle unità aggregate a livello amministrativo all'Amministrazione federale.

2

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFCL svolge in particolare le seguenti funzioni:

a. provvede a una gestione immobiliare integrale; b. quale servizio centrale d'acquisto nel settore civile, garantisce nel settore della logistica l'approvvigionamento di base con prodotti standard e articoli d'assortimento; c. quale servizio centralizzato, diffonde pubblicazioni federali e stampati all'attenzione del pubblico e dell'Amministrazione federale; d. è competente dell'allestimento e della pubblicazione di dati federali.


Art. 20

Disposizioni particolari

1

L'UFCL adempie i seguenti compiti particolari: a. dirige la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e ne gestisce la segreteria; b. dirige la Commissione degli acquisti della Confederazione (CA) e ne gestisce la segreteria;

c.31 dirige il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP);

30 RS

172.010.21

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

Organizzazione del DFF. O 13

172.215.1

d. è l'autorità esecutiva della Confederazione secondo l'ordinanza del 27 novembre 200032 sui prodotti da costruzione e gestisce la segreteria della Commissione dei prodotti da costruzione.

2

Secondo le direttive della legislazione sulle finanze della Confederazione, esso può offrire prestazioni anche a terzi.

Sezione 9:33 Organo direzione informatica della Confederazione
a 1 L'organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) è un'unità amministrativa secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera d in combinato disposto con l'articolo 7 capoverso 2 OLOGA. 2

Esso è diretto dal delegato alla direzione informatica.

3

Persegue i seguenti obiettivi: a. porre le basi per un impiego efficace, adeguato, economico, orientato agli utenti e sicuro delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'Amministrazione federale; b. promuovere, per mezzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, un'amministrazione efficiente, vicina ai cittadini ed economica nei governi e nelle amministrazioni pubbliche di tutta la Svizzera;

c. sostenere l'esercizio sicuro di infrastrutture dell'informazione d'importanza vitale in Svizzera.

4

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'ODIC svolge in particolare i compiti e le funzioni menzionati nell'ordinanza del 9 dicembre 201134 sull'informatica nell'Amministrazione federale.

Capitolo 3:

Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata Sezione 1: Regìa federale degli alcool

Art. 21

Obiettivi e funzioni

1

La Regìa federale degli alcool (RFA) persegue i seguenti obiettivi nel settore delle bevande distillate:

a. procura alla Confederazione una parte delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti;

32 RS

933.01

33 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011 (RU 2011 3787). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 dic. 2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6093).

34 RS

172.010.58

Consiglio federale e Amministrazione federale 14

172.215.1

b. garantisce l'approvvigionamento nazionale di alcol ad alta gradazione per scopi industriali o destinato alla produzione di bevande o di generi voluttuari; c. contribuisce alla promozione della salute, in particolare nel settore della tutela dei minori;

2

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, la RFA svolge in particolare le seguenti funzioni:

a. rilascia concessioni a fabbricanti svizzeri; b. riscuote l'imposta sul consumo di bevande distillate destinate al consumo; c. applica le prescrizioni commerciali della legislazione sull'alcol; d. acquista, immagazzina e vende alcol ad alta gradazione. e. 35 …

Art. 22

Disposizioni particolari

1

La RFA adempie i seguenti compiti particolari: a. promuove, nell'applicazione della legislazione sull'alcol, lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Uffici federali, Cantoni, economia e organizzazioni per la prevenzione;

b. versa ai Cantoni la decima dell'alcol per scopi in ambito di prevenzione.

2

Per il commercio dell'alcol ad alta gradazione gestisce il centro di profitto «Alcosuisse».

Sezione 2: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Art. 23

1 La FINMA è l'autorità che vigila sui mercati finanziari.

2

Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella LFINMA36.

35 Abrogata dal n. II 1 dell'O del 31 ago. 2011, con effetto dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4325).

36 RS

956.1

Organizzazione del DFF. O 15

172.215.1

Sezione 3: Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Art. 24

1 La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua la previdenza professionale per i datori di lavoro di cui all'articolo 4 della legge del 20 dicembre 200637 su PUBLICA.

2

Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella legge su PUBLICA.

Sezione 4: Controllo federale delle finanze

Art. 25

Obiettivi e funzioni

1

Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione. 2

Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva: a. il Consiglio federale nella sua vigilanza sull'Amministrazione federale; b. il Parlamento nella sua alta vigilanza sull'Amministrazione e la giustizia.

3

Il CDF verifica che la gestione finanziaria sia regolare, legale ed economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge con l'esame delle finanze a tutti i livelli dell'esecuzione del preventivo.


Art. 26

Pareri all'attenzione del Consiglio federale Nell'ambito della procedura di corapporto il CDF può formulare autonomamente pareri all'attenzione del Consiglio federale.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 27

Regolamento interno

Il DFF emana un regolamento interno conformemente all'articolo 29 OLOGA.


Art. 28

Diritto previgente:

abrogazione

Ordinanza dell'11 dicembre 200038 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è abrogata.

37 RS

172.222.1

38 [RU

2001 267, 2003 1801 art. 19 2122 3687 all. n. II 1, 2007 1409, 2008 2181 n. II 1 5363 all. n. 2]

Consiglio federale e Amministrazione federale 16

172.215.1


Art. 29

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 30

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010.

Organizzazione del DFF. O 17

172.215.1

Allegato

(art. 29)

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …39 39 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 635.

Consiglio federale e Amministrazione federale 18

172.215.1