01.01.2019 - * / In vigore
01.07.2017 - 31.12.2018
01.02.2015 - 30.06.2017
01.10.2012 - 31.01.2015
01.01.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.12.2011
01.08.2010 - 31.10.2011
01.01.2010 - 31.07.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.08.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
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1

Ordinanza

sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Org-DATEC) del 6 dicembre 1999 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 43 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19971
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); visto l'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Capitolo 1: Dipartimento

Art. 1

Obiettivi e campi di attività 1

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) contribuisce, negli ambiti politici di sua competenza, allo sviluppo sostenibile della Svizzera. 2

Esso persegue i seguenti obiettivi: a. proteggere e preservare le risorse vitali naturali (sostenibilità ecologica); b. nell'interesse della popolazione e dell'economia, offrire prestazioni attrattive nei settori dei trasporti, dell'energia, delle acque, della posta, delle telecomunicazioni e dei media elettronici (sostenibilità economica); c. garantire a tutte le cerchie della popolazione e a tutte le regioni le stesse condizioni d'accesso alle risorse vitali naturali e ai servizi pubblici nonché la protezione delle persone contro i pericoli e i rischi per la salute (sostenibilità sociale).

3

Al Dipartimento compete la gestione dei seguenti campi di attività: a. trasporti terrestri, fluviali, lacustri e aerei; b. rilevamento e utilizzazione delle risorse idriche e rilevamento geologico del sottosuolo;

c. approvvigionamento energetico;

d. media elettronici, telecomunicazioni e poste; RU 2000 243

1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

172.217.1

Cancelleria federale e dipartimenti federali 2

172.217.1

e. protezione

dell'ambiente;

f.

protezione contro i pericoli naturali.

g.3 ordinamento del territorio e sviluppo territoriale.


Art. 2

Principi che reggono le attività del Dipartimento Oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), nel perseguimento dei suoi obiettivi e nell'esecuzione delle sue attività il Dipartimento osserva in particolare i seguenti principi: a. collabora strettamente con i Cantoni, i Comuni, l'economia e i partner sociali;

b. rispetta il principio della sussidiarietà e vigila affinché le soluzioni siano amministrativamente semplici e le procedure rapide; c. si impegna in tutti i campi di attività a favore di un'armonizzazione internazionale, in particolare a livello europeo.


Art. 3


4

Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi di cui agli articoli 6-12a fungono, per le unità amministrative del Dipartimento, da linee direttive per l'adempimento dei compiti e l'esercizio delle competenze sancite dalla legislazione federale.


Art. 4

Cooperazione

Nell'adempimento dei loro compiti e nell'ambito degli obiettivi di politica estera del Paese, le unità amministrative, d'intesa con gli altri dipartimenti e uffici federali, rappresentano la Svizzera in seno a organizzazioni internazionali e partecipano ai lavori di gruppi d'esperti attivi a livello nazionale e internazionale nonché all'elaborazione e all'esecuzione di trattati internazionali.

Capitolo 2: Uffici e altre unità dell'Amministrazione federale centrale Sezione 1: Segreteria generale

Art. 5

1 A livello dipartimentale, la Segreteria generale svolge le funzioni definite nell'articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:

a. preparazione ed esecuzione delle decisioni del capo del Dipartimento; b. strategia, pianificazione, supervisione e coordinamento; c. ricerca di informazioni, pianificazione dell'informazione e comunicazione; 3

Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2611).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2611).

Organizzazione del DATEC 3

172.217.1

d. gestione delle risorse e della logistica; e. applicazione del diritto, giurisprudenza, consulenza giuridica e accompagnamento dei lavori legislativi effettuati in seno al Dipartimento.

2

Essa svolge inoltre i seguenti compiti: a. 5 ...

b. assume i compiti sovrani conformemente alla legge del 30 aprile 19976 sulle poste e alla legge del 30 aprile 19977 sull'organizzazione delle poste; c. nei settori di competenza del Dipartimento, tutela gli interessi del proprietario nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese a economia mista;

d. assicura la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni di cui all'articolo 44 della legge del 30 aprile 19978 sulle telecomunicazioni (LTC).

Sezione 2: Uffici

Art. 6

Ufficio federale dei trasporti 1

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è l'autorità competente in materia di trasporti pubblici terrestri.

2

Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. aumentare la quota dei trasporti pubblici terrestri nel trasporto nazionale di viaggiatori garantendo un'offerta attrattiva e conforme ai bisogni; b. raccordare la rete ferroviaria svizzera alla rete europea ad alta velocità per il trasporto internazionale di viaggiatori; c. aumentare la quota del traffico merci ferroviario trasferendo i trasporti a lunga distanza e attraverso le Alpi dalla strada alla rotaia;

d. adeguare l'infrastruttura ferroviaria alle esigenze attuali sfruttando le capacità infrastrutturali disponibili e costruendo nuove tratte ferroviarie;

e. aumentare l'efficienza dei trasporti pubblici; f. garantire la sicurezza dei trasporti ferroviari, funiviari, stradali, fluviali e lacustri subordinati a una concessione o a un'autorizzazione federale, soprattutto esercitando la sorveglianza sull'esercizio, sugli impianti e sui veicoli delle imprese dei trasporti pubblici.

3

Per conseguire tali obiettivi, l'UFT svolge le seguenti funzioni: 5

Abrogata dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2611).

6 RS

783.0

7 RS

783.1

8 RS

784.10

Cancelleria federale e dipartimenti federali 4

172.217.1

a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dei trasporti pubblici, fatte salve l'aviazione e la costruzione delle strade e delle idrovie; b. tratta tutte le ordinazioni effettuate presso le FFS e le altre imprese di trasporto;

c. integra la politica svizzera dei trasporti pubblici e le disposizioni che regolano l'accesso al mercato svizzero del trasporto stradale nella politica e nella normativa europee in materia;

d. decide se autorizzare imprese di trasporto stradale a effettuare il trasporto di viaggiatori e di merci.


Art. 7

Ufficio federale dell'aviazione civile 1

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) è l'autorità competente in materia di aviazione civile pubblica e privata. 2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. garantire un livello di sicurezza elevato nell'aviazione civile svizzera; b. garantire un'offerta attrattiva e conforme ai bisogni nel settore dell'aviazione civile rafforzando la competitività delle imprese svizzere di trasporto aereo a livello nazionale e internazionale; c. garantire che la Svizzera svolga a lungo termine un ruolo attivo nel traffico aereo internazionale.

3

Per conseguire tali obiettivi, l'UFAC svolge le seguenti funzioni: a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dell'aviazione civile svizzera;

b. esercita la sorveglianza sull'infrastruttura, il materiale, il personale aeronautico e le imprese di trasporto aereo e rilascia le relative autorizzazioni;

c. esercita la direzione strategica dei servizi civili della sicurezza aerea; d. negozia ed esegue trattati internazionali atti a garantire diritti di trasporto nel traffico aereo internazionale; e. ordina e controlla misure di sicurezza intese a prevenire gli attentati contro l'aviazione civile.


Art. 8

Ufficio federale delle acque e della geologia 1

L'Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG) è l'autorità competente in materia di acque e di geologia. 2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. approntare le basi idrologiche e geologiche necessarie allo sviluppo sostenibile;

Organizzazione del DATEC 5

172.217.1

b. garantire la protezione contro le piene e, nell'ambito dei compiti della Confederazione, la protezione contro i terremoti; c. garantire l'utilizzazione sostenibile della forza idrica; d. garantire un livello di sicurezza elevato nel settore degli impianti di accumulazione;

e. nell'ambito della cooperazione internazionale, garantire l'armonizzazione delle norme tecniche e delle norme di sicurezza relative alla navigazione sul Reno.

3

Per conseguire tali obiettivi, l'UFAEG svolge le seguenti funzioni: a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dell'economia delle acque. Tali decisioni concernono in particolare la regolazione dei laghi, l'impiego delle forze idriche, l'accumulazione con impianti di pompaggio, le idrovie interne e la navigazione a grande tonnellaggio in collegamento con il mare;

b. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore della polizia delle opere idrauliche. Tali decisioni concernono in particolare la protezione contro le piene e la sorveglianza della sicurezza degli impianti di accumulazione;

c. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore della protezione contro i terremoti; d. procede a rilevamenti idrologici e geologici, in particolare nell'interesse della protezione dell'ambiente, dell'economia delle acque e della pianificazione e della costruzione di opere pubbliche; e. appronta i dati fondamentali sulle condizioni idrologiche e geologiche del Paese e assicura il rilevamento geologico della Svizzera.


Art. 9

Ufficio federale dell'energia 1

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) è l'autorità competente in materia di approvvigionamento energetico e uso dell'energia. 2

Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. creare le premesse per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico;

b. aumentare l'efficacia dell'uso dell'energia e la quota delle fonti energetiche rinnovabili nel consumo totale di energia; c. garantire un livello di sicurezza elevato nell'impiego dell'energia nucleare, nel trasporto e nella distribuzione di elettricità e di combustibili e carburanti in forma gassosa e liquida; d. aumentare l'efficienza dell'approvvigionamento energetico tutelando nel contempo la competitività delle imprese incaricate di tale approvvigionamento.

Cancelleria federale e dipartimenti federali 6

172.217.1

3

Per conseguire tali obiettivi, l'UFE svolge le seguenti funzioni: a. prepara e applica le decisioni per una politica energetica coerente. Questo implica in particolare la preparazione e l'esecuzione di atti normativi e di programmi in materia di politica energetica; b. promuove l'uso economico e razionale dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili mediante progetti di ricerca e sviluppo, impianti pilota e di dimostrazione, sovvenzioni, consulenza e misure facoltative; c. esamina questioni inerenti all'economia e alla tecnica energetiche; d. prepara e rilascia le autorizzazioni e controlla l'osservanza delle norme di sicurezza nel campo dell'energia nucleare; e. autorizza gli impianti di trasporto in condotta e ne assicura la sorveglianza; f. autorizza gli impianti elettrici, nella misura in cui non sono di competenza dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.


Art. 10

Ufficio federale delle strade 1

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) è l'autorità competente in materia di infrastruttura stradale e di traffico stradale privato. 2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. completare la costruzione e garantire il mantenimento di una rete di strade nazionali sicura, economica ed efficiente; b. assicurare il funzionamento della rete delle strade nazionali e la sua integrazione nella rete stradale transeuropea;

c. garantire a persone e veicoli l'accesso alla circolazione stradale; d. migliorare la sicurezza di tutti gli utenti e veicoli del traffico stradale; e. ridurre l'inquinamento ambientale causato dal traffico stradale.

3

Per conseguire tali obiettivi, l'USTRA svolge le seguenti funzioni: a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore del traffico stradale, compreso il trasporto di merci su strada e la sicurezza a livello nazionale e internazionale. Tali decisioni concernono in particolare la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali, l'esecuzione della regolamentazione relativa all'impiego della quota dell'imposta sugli oli minerali destinata al traffico stradale, le esigenze imposte ai veicoli e alle persone nel traffico stradale, il comportamento nel traffico stradale, i percorsi pedonali e i sentieri, le piste ciclabili e le vie di comunicazione storiche (traffico lento); b. esercita l'alta vigilanza sulle strade d'importanza nazionale;

Organizzazione del DATEC 7

172.217.1

c. istruisce i ricorsi presentati al Consiglio federale contro misure locali concernenti la circolazione (art. 3 cpv. 4 della LF del 19 dic. 19589 sulla circolazione stradale; LCStr).


Art. 11

Ufficio federale delle comunicazioni 1

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è l'autorità competente in materia di telecomunicazioni e di comunicazione elettronica di massa e individuale.

2

Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. garantire a livello nazionale un servizio universale che tenga conto delle esigenze della società dell'informazione, della varietà giornalistica e dell'informazione politica e promuova il pluralismo culturale; b. consentire una concorrenza efficace che comporti servizi di comunicazione competitivi.

3

Per conseguire tali obiettivi, l'UFCOM svolge le seguenti funzioni: a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore delle comunicazioni. Tali decisioni concernono segnatamente la sorveglianza sul settore delle concessioni radiotelevisive, compresa la vigilanza finanziaria sulla Società svizzera di radiotelevisione e la sorveglianza dell'Ufficio di riscossione dei canoni radiotelevisivi; b. garantisce le necessarie risorse di frequenze nel settore delle comunicazioni nonché i diritti di utilizzazione svizzeri e le posizioni orbitali dei satelliti per il settore delle telecomunicazioni. In particolare esso si occupa della pianificazione e della gestione delle risorse di frequenze, del rilascio di concessioni per servizi di telecomunicazione e di radiocomunicazione come pure della loro sorveglianza; c. assicura la conformità degli impianti di telecomunicazione alle norme tecniche nell'ambito delle procedure per l'accesso al mercato e si occupa della sorveglianza del mercato in questo settore;

d. prepara le decisioni all'attenzione della Commissione delle comunicazioni (art. 16), in particolare per quanto riguarda i piani di attribuzione delle frequenze, l'assegnazione degli elementi di indirizzo, la portabilità dei numeri, il rilascio di concessioni a fornitori di servizi di telecomunicazione, la Carrier Selection e l'interconnessione.


Art. 12

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio 1

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) è l'autorità competente in materia di protezione dell'ambiente.

2

Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

9 RS

741.01

Cancelleria federale e dipartimenti federali 8

172.217.1

a. garantire la conservazione a lungo termine e l'utilizzazione sostenibile delle risorse vitali naturali (suolo, acqua, foreste, aria, clima, diversità biologica e paesaggistica) nonché l'eliminazione dei danni loro arrecati; b. assicurare la protezione delle persone dall'inquinamento eccessivo (provocato segnatamente dal rumore, dalle sostanze e dagli organismi nocivi, dalle radiazioni non ionizzanti, dai rifiuti, dai siti contaminati e dagli incidenti rilevanti), dalle valanghe, dagli scoscendimenti, dall'erosione e dalla caduta di pietre.

3

Per conseguire tali obiettivi, l'UFAFP svolge le seguenti funzioni: a. prepara e applica le decisioni per una politica ambientale globale e coerente; b. informa sulla situazione in materia di protezione dell'ambiente ed esegue un monitoraggio ambientale; c. sorveglia e coordina l'esecuzione del diritto ambientale e vi partecipa, segnatamente per quanto concerne la valutazione degli effetti nell'ottica dell'impatto sull'ambiente; d. sviluppa strumenti di economia di mercato e collabora con l'economia; e. ricerca la cooperazione sul piano internazionale.

a10 Ufficio federale dello sviluppo territoriale 1

L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE) è l'autorità competente in materia di pianificazione del territorio nonché per il coordinamento dei trasporti e dello sviluppo sostenibile.

2

Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. promuovere lo sviluppo sostenibile; b. assicurare un'utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo e un ordinato insediamento del territorio nonché creare le premesse per l'integrazione della Svizzera nel contesto territoriale europeo;

c. equilibrare le diverse esigenze di protezione e di utilizzazione; d. rafforzare il sistema urbano svizzero e strutturare gli agglomerati; e. interconnettere la città e la campagna e prendere in considerazione le esigenze delle regioni rurali;

f.

coordinare i modi di trasporto.

3

Per conseguire tali obiettivi, l'USTE svolge le seguenti funzioni: a. elabora i fondamenti e le strategie nei settori dello sviluppo del territorio, della coordinazione dei trasporti e dello sviluppo sostenibile; 10 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2611).

Organizzazione del DATEC 9

172.217.1

b. provvede affinché nell'adempimento dei compiti della Confederazione la ponderazione degli interessi si orienti ai principi della sostenibilità e sostiene gli sforzi volti a proteggere, e se del caso ripristinare, un paesaggio intatto; c. provvede, nell'adempimento dei compiti d'incidenza territoriale e sui trasporti, al coordinamento in seno alla Confederazione. In particolare, partecipa all'elaborazione di concezioni e piani settoriali della Confederazione, elabora le basi generali per la pianificazione e la politica dei trasporti in vista di una politica coordinata dei trasporti della Confederazione e si impegna per una migliore considerazione del principio dello sviluppo sostenibile nelle politiche settoriali della Confederazione; d. coopera in tutto il suo ambito di attività, segnatamente con i Cantoni; e. contribuisce attivamente alla sistemazione dei centri urbani e degli agglomerati e partecipa alle misure di compensazione nelle aree rurali;

f.

cerca la cooperazione internazionale, partecipa ai lavori degli organi europei di coordinamento e assume in seno alla Confederazione la responsabilità per la cooperazione transnazionale nel campo dello sviluppo territoriale, nel settore della coordinazione dei trasporti nonché per l'attuazione della Convenzione delle Alpi; g. provvede con i Cantoni a un'esecuzione corretta del diritto in materia di pianificazione del territorio.

Capitolo 3: Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata Sezione 1: Unità aggregate amministrativamente al Dipartimento

Art. 13

Organi d'inchiesta indipendenti L'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni ferroviari (art. 25 della LF del 21 dic. 194811 sulla navigazione aerea; LNA) e l'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni ferroviari (art. 15 della LF del 20 dic. 195712 sulle ferrovie; LFerr) sono aggregati amministrativamente alla Segreteria generale.

a13 Autorità di regolazione postale L'autorità di regolazione postale (art. 40 dell'O del 26 nov. 200314 sulle poste, OPO) è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale.

11 RS

748.0

12 RS

742.101

13 Introdotto dall'art. 46 dell'O del 26 nov. 2003 sulle poste, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 783.01).

14 RS

783.01

Cancelleria federale e dipartimenti federali 10

172.217.1


Art. 14

Segreterie delle commissioni indipendenti 1

La segreteria dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale. 2 La segreteria della Commissione delle comunicazioni è aggregata amministrativamente all'UFCOM.

3

La segreteria della Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria è aggregata amministrativamente all'UFT.

Sezione 2: Commissioni federali

Art. 15

Istanze di ricorso

1

La Commissione federale sugli infortuni aeronautici (art. 26 LNA15) è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale. 2 L'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (art. 58 della LF del 21 giu. 199116 sulla radiotelevisione; LRTV) è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale.


Art. 16

Commissione delle comunicazioni La Commissione delle comunicazioni (art. 56 LTC17) è aggregata amministrativamente all'UFCOM.


Art. 17

Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria La Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria (art. 40a LFerr18) è aggregata amministrativamente all'UFT.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 18

Diritto vigente: abrogazione e modifica Il diritto vigente è abrogato o modificato conformemente all'allegato.


Art. 19

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

15 RS

748.0

16 RS

784.40

17 RS

784.10

18 RS

742.101

Organizzazione del DATEC 11

172.217.1

Allegato

(art. 18)

Diritto vigente: abrogazione e modifica 1. L'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 12 giugno 199519 sul Servizio idrologico e geologico nazionale è abrogata.

2. L'ordinanza del 25 novembre 199820 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue: Allegato ...

1995 3186]

20 RS

172.010.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

21 [RU

1979 684, 1983 1051, 1987 1026, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 lett. b 366 art. 31 cpv. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 291 all. n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1239 art. 12 n. 1 1837 art. 19 n. 1. RU 2001 267 art. 32 lett.

a]

22 [RU

1990 606 1591 n. I 3, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv. 3, 2000 291 all. n. II 3 1239 art. 12 n. 2 1837 art. 19 n. 2. RU 2001 267 art. 32 lett. c]

Cancelleria federale e dipartimenti federali 12

172.217.1


5. L'ordinanza del 2 novembre 199423 sulla sistemazione dei corsi d'acqua è modificata come segue: Art. 18a
...


Art. 26
cpv. 2 ...
6. L'ordinanza del 13 novembre 196224 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1 Nell'articolo 67 capoverso 9 l'espressione «Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni» è sostituita da «Ufficio federale delle strade (USTRA)». 2 Negli articoli 77 capoverso 3, 83 capoverso 2 terzo periodo e 84 capoverso 1 l'espressione «Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni» è sostituita da «USTRA». 3 Nell'articolo 78 capoverso 3 l'espressione «Ufficio federale delle strade (USTRA)» è sostituita da «USTRA».
4


Concerne soltanto il testo francese. Art. 83
cpv. 3 ...
Art. 97 cpv. 1 secondo periodo ... 7. Il regolamento dell'11 gennaio 191825 concernente l'impianto e la tenuta del registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione è modificato come segue: Titolo prima dell'articolo 21a ... Art. 21 a ... 23 RS

721.100.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

24 RS

741.11. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

25 RS

742.211.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Organizzazione del DATEC 13

172.217.1

8. L'ordinanza del 5 settembre 197926 sulla segnaletica stradale è modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1 Negli articoli 12 capoverso 3, 29 capoverso 1, 58 capoverso 4 lettera c, 61, 89 capoverso 8 e 109 capoverso 2 l'espressione «DATEC» è sostituita da «USTRA».

2

Nell'articolo 108 capoverso 1 l'espressione «DFGP» è sostituita da «DATEC».


Art. 115
...
9. L'ordinanza del 18 dicembre 199127 concernente le strade di grande transito è modificata come segue: Art. 6 cpv. 2 ... 10. L'ordinanza del 20 novembre 195928 sull'assicurazione dei veicoli è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Negli articoli 76a capoverso 1 primo periodo, nell'allegato 2 lettera A numero 2, nell'allegato 3 lettera A numero 2 lettera d e numero 7 l'espressione «Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni» è sostituita da «Ufficio federale delle strade».

11. L'ordinanza del 27 ottobre 197629 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1 Negli articoli 14 capoverso 4, 17c, 19 capoversi 3 e 4 lettera d, 50 capoverso 1, 51 capoverso 1 periodo introduttivo e capoverso 4, 55 capoverso 3, 57 secondo periodo, 83 capoversi 1 secondo periodo e 4, 133, 137 capoverso 2, 141 capoverso 1 secondo periodo e 150 capoverso 6 l'espressione «Dipartimento» è sostituita da «Ufficio federale». 2 Nell'articolo 3 capoverso 3 lettera h l'espressione «Ufficio federale delle strade (USTRA)» è sostituita da «Ufficio federale».

3

Nell'articolo 150 capoversi 2 e 7 l'espressione «USTRA» è sostituita da «Ufficio federale».

26 RS

741.21. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

27 RS

741.272. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

28 RS

741.31. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

29 RS

741.51. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Cancelleria federale e dipartimenti federali 14

172.217.1

4

Negli articoli 17 capoverso 3, 43 capoverso 3, 45 capoversi 1, 5 e 7, 50 capoverso 1, 59 capoverso 1, 74 capoverso 1 lettera a numero 2, 75 capoverso 5, 92 capoverso 4, 116 capoverso 5, 118 capoversi 1 periodo introduttivo, 1bis, 2, 3 e 4, 121 capoversi 4 e 6, 127 capoverso 4, 128 capoverso 1 e 129 capoverso 1 l'espressione «Ufficio federale delle strade» è sostituita da «Ufficio federale».

30 RS

741.511. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

31 RS

822.222. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.