01.01.2019 - * / In vigore
01.07.2017 - 31.12.2018
01.02.2015 - 30.06.2017
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01.10.2012 - 31.01.2015
01.01.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.12.2011
01.08.2010 - 31.10.2011
01.01.2010 - 31.07.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.08.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.12.2005
01.11.2000 - 31.12.2003
01.01.2000 - 31.10.2000
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1

Ordinanza

sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Org-DATEC) del 6 dicembre 1999 (Stato 1° febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 43 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19971
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); visto l'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Capitolo 1: Dipartimento

Art. 1

Obiettivi e campi di attività 1

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) contribuisce, negli ambiti politici di sua competenza, allo sviluppo sostenibile della Svizzera.

2

Esso persegue i seguenti obiettivi: a. proteggere e preservare le risorse vitali naturali (sostenibilità ecologica); b. nell'interesse della popolazione e dell'economia, offrire prestazioni attrattive nei settori dei trasporti, dell'energia, delle acque, della posta, delle telecomunicazioni e dei media elettronici (sostenibilità economica); c. garantire a tutte le cerchie della popolazione e a tutte le regioni le stesse condizioni d'accesso alle risorse vitali naturali e ai servizi pubblici nonché la protezione delle persone contro i pericoli e i rischi per la salute (sostenibilità sociale).

3

Al DATEC compete la gestione dei seguenti campi di attività: a. trasporti terrestri, fluviali, lacustri e aerei; b.3 rilevamento e utilizzazione delle risorse idriche; c. approvvigionamento energetico;

d. media elettronici, telecomunicazioni e poste; RU 2000 243

1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441).

172.217.1

Cancelleria federale e Amministrazione federale 2

172.217.1

e.4 gestione sostenibile delle risorse naturali; f.

protezione contro i pericoli naturali.

g.5 ordinamento del territorio e sviluppo territoriale.


Art. 2

Principi che reggono le attività del DATEC Oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), nel perseguimento dei suoi obiettivi e nell'esecuzione delle sue attività il DATEC osserva in particolare i seguenti principi: a. collabora strettamente con i Cantoni, i Comuni, l'economia e i partner sociali;

b. rispetta il principio della sussidiarietà e vigila affinché le soluzioni siano amministrativamente semplici e le procedure rapide; c. si impegna in tutti i campi di attività a favore di un'armonizzazione internazionale, in particolare a livello europeo.


Art. 3


6

Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi di cui agli articoli 6-12a fungono, per le unità amministrative del DATEC, da linee direttive per l'adempimento dei compiti e l'esercizio delle competenze sancite dalla legislazione federale.


Art. 4

Cooperazione

Nell'adempimento dei loro compiti e nell'ambito degli obiettivi di politica estera del Paese, le unità amministrative, d'intesa con gli altri dipartimenti e uffici federali, rappresentano la Svizzera in seno a organizzazioni internazionali e partecipano ai lavori di gruppi d'esperti attivi a livello nazionale e internazionale nonché all'elaborazione e all'esecuzione di trattati internazionali.

Capitolo 2: Uffici e altre unità dell'Amministrazione federale centrale Sezione 1: Segreteria generale

Art. 5

1 A livello dipartimentale, la Segreteria generale svolge le funzioni definite nell'articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441).

5

Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2611).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2611).

Organizzazione del DATEC. O 3

172.217.1

a. preparazione ed esecuzione delle decisioni del capo del DATEC; b. strategia, pianificazione, supervisione e coordinamento; c. ricerca di informazioni, pianificazione dell'informazione e comunicazione; d. gestione delle risorse e della logistica; e. applicazione del diritto, giurisprudenza, consulenza giuridica e accompagnamento dei lavori legislativi effettuati in seno al DATEC.

2

Nei settori di competenza del DATEC, inoltre, la Segreteria tutela gli interessi del proprietario nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese a economia mista.7 Sezione 2: Uffici

Art. 6

Ufficio federale dei trasporti 1

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è l'autorità competente in materia di trasporti pubblici terrestri.

2

Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. aumentare la quota dei trasporti pubblici terrestri nel trasporto nazionale di viaggiatori garantendo un'offerta attrattiva e conforme ai bisogni; b. raccordare la rete ferroviaria svizzera alla rete europea ad alta velocità per il trasporto internazionale di viaggiatori; c. aumentare la quota del traffico merci ferroviario trasferendo i trasporti a lunga distanza e attraverso le Alpi dalla strada alla rotaia;

d. adeguare l'infrastruttura ferroviaria alle esigenze attuali sfruttando le capacità infrastrutturali disponibili e costruendo nuove tratte ferroviarie;

e. aumentare l'efficienza dei trasporti pubblici; f. garantire la sicurezza dei trasporti ferroviari, funiviari, stradali, fluviali e lacustri subordinati a una concessione o a un'autorizzazione federale, soprattutto esercitando la sorveglianza sull'esercizio, sugli impianti e sui veicoli delle imprese dei trasporti pubblici; g.8 nell'ambito della cooperazione internazionale, garantire l'armonizzazione delle norme tecniche e delle norme di sicurezza relative alla navigazione sul Reno.

3

Per conseguire tali obiettivi, l'UFT svolge le seguenti funzioni: 7

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

8

Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441).

Cancelleria federale e Amministrazione federale 4

172.217.1

a.9 prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dei trasporti pubblici, fatte salve l'aviazione e la costruzione delle strade;

abis.10 prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore delle idrovie interne e della navigazione a grande tonnellaggio in collegamento con il mare; b. tratta tutte le ordinazioni effettuate presso le FFS e le altre imprese di trasporto;

c. integra la politica svizzera dei trasporti pubblici e le disposizioni che regolano l'accesso al mercato svizzero del trasporto stradale nella politica e nella normativa europee in materia;

d. decide se autorizzare imprese di trasporto stradale a effettuare il trasporto di viaggiatori e di merci.


Art. 7

Ufficio federale dell'aviazione civile 1

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) è l'autorità competente in materia di aviazione civile pubblica e privata.

2

Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. garantire un livello di sicurezza elevato nell'aviazione civile svizzera; b. garantire un'offerta attrattiva e conforme ai bisogni nel settore dell'aviazione civile rafforzando la competitività delle imprese svizzere di trasporto aereo a livello nazionale e internazionale; c. garantire che la Svizzera svolga a lungo termine un ruolo attivo nel traffico aereo internazionale.

3

Per conseguire tali obiettivi, l'UFAC svolge le seguenti funzioni: a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dell'aviazione civile svizzera;

b. esercita la sorveglianza sull'infrastruttura, il materiale, il personale aeronautico e le imprese di trasporto aereo e rilascia le relative autorizzazioni;

c. esercita la direzione strategica dei servizi civili della sicurezza aerea; d. negozia ed esegue trattati internazionali atti a garantire diritti di trasporto nel traffico aereo internazionale; e. ordina e controlla misure di sicurezza intese a prevenire gli attentati contro l'aviazione civile.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441).

10 Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441).

Organizzazione del DATEC. O 5

172.217.1


Art. 8


11



Art. 9

Ufficio federale dell'energia 1

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) è l'autorità competente in materia di approvvigionamento energetico e uso dell'energia.

2

Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. creare le premesse per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico;

b. aumentare l'efficacia dell'uso dell'energia e la quota delle fonti energetiche rinnovabili nel consumo totale di energia; c.12 garantire un livello di sicurezza elevato nell'impiego dell'energia nucleare, nel settore degli impianti di accumulazione, nel trasporto e nella distribuzione di elettricità e di combustibili e carburanti in forma gassosa e liquida; d. aumentare l'efficienza dell'approvvigionamento energetico tutelando nel contempo la competitività delle imprese incaricate di tale approvvigionamento.

3

Per conseguire tali obiettivi, l'UFE svolge le seguenti funzioni: a. prepara e applica le decisioni per una politica energetica coerente. Questo implica in particolare la preparazione e l'esecuzione di atti normativi e di programmi in materia di politica energetica; abis.13 prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dell'utilizzazione della forza idrica, compresa l'accumulazione con impianti di pompaggio; b. promuove l'uso economico e razionale dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili mediante progetti di ricerca e sviluppo, impianti pilota e di dimostrazione, sovvenzioni, consulenza e misure facoltative; c. esamina questioni inerenti all'economia e alla tecnica energetiche; d.14 prepara e rilascia le autorizzazioni; e. autorizza gli impianti di trasporto in condotta e ne assicura la sorveglianza; f. autorizza gli impianti elettrici, nella misura in cui non sono di competenza dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte; g.15 esercita la vigilanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione.

11 Abrogato dal n. I dell'O del 26 ott. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441).

13 Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441).

14 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).

15 Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441).

Cancelleria federale e Amministrazione federale 6

172.217.1


Art. 10

Ufficio federale delle strade 1

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) è l'autorità competente in materia di infrastruttura stradale e di traffico stradale privato.

2

Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. completare la costruzione e garantire il mantenimento di una rete di strade nazionali sicura, economica ed efficiente; b. assicurare il funzionamento della rete delle strade nazionali e la sua integrazione nella rete stradale transeuropea;

c. garantire a persone e veicoli l'accesso alla circolazione stradale; d. migliorare la sicurezza di tutti gli utenti e veicoli del traffico stradale; e. ridurre l'inquinamento ambientale causato dal traffico stradale.

3

Per conseguire tali obiettivi, l'USTRA svolge le seguenti funzioni: a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore del traffico stradale, compreso il trasporto di merci su strada e la sicurezza a livello nazionale e internazionale. Tali decisioni concernono in particolare la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali, l'esecuzione della regolamentazione relativa all'impiego della quota dell'imposta sugli oli minerali destinata al traffico stradale, le esigenze imposte ai veicoli e alle persone nel traffico stradale, il comportamento nel traffico stradale, i percorsi pedonali e i sentieri, le piste ciclabili e le vie di comunicazione storiche (traffico lento); b.16 costruisce, mantiene e gestisce le strade nazionali ed esercita l'alta vigilanza sul completamento della rete delle strade nazionali approvata come anche sulle strade d'importanza nazionale.

c. …17

4

L'USTRA è autorizzato a presentare ricorso davanti al Tribunale federale contro disposizioni cantonali di ultima istanza che riguardano la legislazione sulla circolazione stradale. Le autorità cantonali devono notificare queste disposizioni all'USTRA. Nel suo ambito di competenza, l'USTRA è legittimato a ricorrere anche contro decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di appalti pubblici.18 19 16 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 4 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

17 Abrogata dal n. II 12 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

18 Per. introdotto dal n. II 2 dell'all. 4 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

19 Introdotto dal n. II 12 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Organizzazione del DATEC. O 7

172.217.1


Art. 11

Ufficio federale delle comunicazioni 1

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è l'autorità competente in materia di telecomunicazioni, di comunicazione elettronica di massa e individuale, nonché del settore postale.20 2

Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. garantire a livello nazionale un servizio universale che tenga conto delle esigenze della società dell'informazione, della varietà giornalistica e dell'informazione politica e promuova il pluralismo culturale;

b. consentire una concorrenza efficace che comporti servizi di comunicazione competitivi;

c.21 garantire a livello nazionale il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.

3

Per conseguire tali obiettivi, l'UFCOM svolge le seguenti funzioni: a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore delle comunicazioni. Tali decisioni concernono segnatamente la sorveglianza sul settore delle concessioni radiotelevisive, compresa la vigilanza finanziaria sulla Società svizzera di radiotelevisione e la sorveglianza dell'Ufficio di riscossione dei canoni radiotelevisivi; b. garantisce le necessarie risorse di frequenze nel settore delle comunicazioni nonché i diritti di utilizzazione svizzeri e le posizioni orbitali dei satelliti per il settore delle telecomunicazioni. In particolare esso si occupa della pianificazione e della gestione delle risorse di frequenze, del rilascio di concessioni per servizi di telecomunicazione e di radiocomunicazione come pure della loro sorveglianza; c. assicura la conformità degli impianti di telecomunicazione alle norme tecniche nell'ambito delle procedure per l'accesso al mercato e si occupa della sorveglianza del mercato in questo settore;

d. prepara le decisioni all'attenzione della Commissione delle comunicazioni (art. 16), in particolare per quanto riguarda i piani di attribuzione delle frequenze, l'assegnazione degli elementi di indirizzo, la portabilità dei numeri, il rilascio di concessioni a fornitori di servizi di telecomunicazione, la Carrier Selection e l'interconnessione; e.22 assicura la conformità degli apparecchi elettrici e degli impianti fissi alle prescrizioni sulla compatibilità elettromagnetica ed esercita la sorveglianza del mercato in questo settore; 20 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

21 Introdotta dal n. II 3 dell'all. 2 all'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

22 Introdotta dal n. II 1 dell'all. 3 all'O del 18 nov. 2009 sulla compatibilità elettromagnetica, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6243).

Cancelleria federale e Amministrazione federale 8

172.217.1

f.23 prepara le decisioni per una politica coerente nel settore dei servizi postali; g.24 svolge i compiti assegnatigli nell'ambito della promozione indiretta della stampa.


Art. 12


25

Ufficio federale dell'ambiente 1

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è l'autorità competente in materia di ambiente.

2

Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. garantire la conservazione a lungo termine e l'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali (suolo, acqua, foreste, aria, clima, diversità biologica e paesaggistica) ed eliminare i danni loro arrecati; b. assicurare la protezione delle persone dall'inquinamento eccessivo (provocato segnatamente dal rumore, dalle sostanze e dagli organismi nocivi, dalle radiazioni non ionizzanti, dai rifiuti, dai siti contaminati e dagli incidenti rilevanti);

c. assicurare la protezione delle persone e di beni importanti da pericoli idrologici e geologici (in particolare piene, terremoti, valanghe, scoscendimenti, erosioni e caduta di pietre).

3

Per conseguire tali obiettivi, l'UFAM svolge le seguenti funzioni: a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente orientata alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Ne fanno parte segnatamente l'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali nonché la protezione delle persone dai pericoli naturali e dell'ambiente dall'inquinamento eccessivo; b. quale base per la gestione delle risorse esegue un monitoraggio ambientale, informando sullo stato dell'ambiente e sulle possibilità di utilizzare le risorse naturali in modo equilibrato e di tutelarle.

a26 Ufficio federale dello sviluppo territoriale 1

L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE) è l'autorità competente in materia di pianificazione del territorio nonché per il coordinamento dei trasporti e dello sviluppo sostenibile.

2

Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. promuovere lo sviluppo sostenibile; 23 Introdotta dal n. II 3 dell'all. 2 all'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

24 Introdotta dal n. II 3 dell'all. 2 all'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2611).

Organizzazione del DATEC. O 9

172.217.1

b. assicurare un'utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo e un ordinato insediamento del territorio nonché creare le premesse per l'integrazione della Svizzera nel contesto territoriale europeo;

c. equilibrare le diverse esigenze di protezione e di utilizzazione; d. rafforzare il sistema urbano svizzero e strutturare gli agglomerati; e. interconnettere la città e la campagna e prendere in considerazione le esigenze delle regioni rurali;

f.

coordinare i modi di trasporto.

3

Per conseguire tali obiettivi, l'USTE svolge le seguenti funzioni: a. elabora i fondamenti e le strategie nei settori dello sviluppo del territorio, della coordinazione dei trasporti e dello sviluppo sostenibile; b. provvede affinché nell'adempimento dei compiti della Confederazione la ponderazione degli interessi si orienti ai principi della sostenibilità e sostiene gli sforzi volti a proteggere, e se del caso ripristinare, un paesaggio intatto; c. provvede, nell'adempimento dei compiti d'incidenza territoriale e sui trasporti, al coordinamento in seno alla Confederazione. In particolare, partecipa all'elaborazione di concezioni e piani settoriali della Confederazione, elabora le basi generali per la pianificazione e la politica dei trasporti in vista di una politica coordinata dei trasporti della Confederazione e si impegna per una migliore considerazione del principio dello sviluppo sostenibile nelle politiche settoriali della Confederazione;

d. coopera in tutto il suo ambito di attività, segnatamente con i Cantoni; e. contribuisce attivamente alla sistemazione dei centri urbani e degli agglomerati e partecipa alle misure di compensazione nelle aree rurali;

f.

cerca la cooperazione internazionale, partecipa ai lavori degli organi europei di coordinamento e assume in seno alla Confederazione la responsabilità per la cooperazione transnazionale nel campo dello sviluppo territoriale, nel settore della coordinazione dei trasporti nonché per l'attuazione della Convenzione delle Alpi; g. provvede con i Cantoni a un'esecuzione corretta del diritto in materia di pianificazione del territorio.

Cancelleria federale e Amministrazione federale 10

172.217.1

Capitolo 3:

Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata27

Art. 13


28

Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) secondo l'ordinanza del 17 dicembre 201429 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti è aggregato amministrativamente alla Segreteria generale.

a30

Art. 14


31

Commissione delle poste Sul piano amministrativo, la Commissione delle poste (art. 20 della L del 17 dic. 201032 sulle poste) è aggregata alla Segreteria generale.

a33 Ispettorato federale della sicurezza nucleare L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare è amministrativamente subordinato alla Segreteria generale.


Art. 15


34

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva L'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (art. 82-85 della LF del 24 mar. 200635 sulla radiotelevisione) è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale.


Art. 16


36

Commissione dell'energia elettrica La Commissione dell'energia elettrica (art. 21 della L del 23 mar. 200737 sull'approvvigionamento elettrico) è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale.

27 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

28 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 17 dic. 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 215).

29 RS

742.161

30 Introdotto dall'art. 46 dell'O del 26 nov. 2003 sulle poste (RU 2003 4753). Abrogato dal n. 6 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

31 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

32 RS

783.0

33 Introdotta dal n. II 3 dell'all. 2 all'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

34 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

35 RS

784.40

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6107).

37 RS

734.7

Organizzazione del DATEC. O 11

172.217.1


Art. 17


38

Commissione delle comunicazioni La Commissione delle comunicazioni (art. 56 della LF del 30 apr. 199739 sulle telecomunicazioni) è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale.

a40 Commissione di arbitrato in materia ferroviaria La Commissione di arbitrato in materia ferroviaria (art. 40a della LF del 20 dic.

195741 sulle ferrovie) è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 18

Diritto vigente: abrogazione e modifica Il diritto vigente è abrogato o modificato conformemente all'allegato.


Art. 19

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6107).

39 RS

784.10

40 Introdotto dal n. 6 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010 (RU 2010 3175). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6107).

41 RS

742.101

Cancelleria federale e Amministrazione federale 12

172.217.1

Allegato

(art. 18)

Diritto vigente: abrogazione e modifica 1. L'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 12 giugno 199542 sul Servizio idrologico e geologico nazionale è abrogata

2. a 13. …43 42 [RU

1995 3186]

43 Le mod. possono essere consultate alla RU 2000 243.