01.01.2022 - * / In vigore
01.01.2013 - 31.12.2021
01.08.2006 - 31.12.2012
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01.01.2005 - 31.07.2006
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1

Ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm) dell'8 settembre 2004 (Stato 2 novembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 46a della legge sull'organizzazione del Governo e
dell'Amministrazione del 21 marzo 19771 (LOGA), ordina:

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza stabilisce i principi secondo cui l'Amministrazione federale riscuote gli emolumenti per le sue decisioni e prestazioni.

2

La riscossione di emolumenti per le decisioni e le prestazioni del Consiglio federale si conforma alla presente ordinanza.

3

La presente ordinanza non si applica alle prestazioni commerciali accessorie effettuate dalle unità organizzative in concorrenza con privati.

4

Sono fatte salve le normative di diritto speciale. Possono essere emanate deroghe per quanto siano necessarie a un ambito amministrativo.


Art. 2

Obbligo di pagare gli emolumenti 1

Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione deve pagare un emolumento.

2

Se più persone hanno congiuntamente occasionato una decisione o domandato una prestazione esse rispondono solidalmente dell'emolumento.


Art. 3

Rinuncia alla riscossione degli emolumenti 1

L'Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantonali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità.

2

È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se: a. vi è un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione; oppure

b. si tratta di decisioni o prestazioni che comportano un dispendio irrilevante, segnatamente di semplici informazioni.

RU 2004 4471 1 RS

172.010

172.041.1

Tasse e spese riscosse secondo il diritto federale 2

172.041.1


Art. 4

Base di calcolo degli emolumenti 1

Gli emolumenti vengono calcolati in modo che il provento totale dei medesimi non ecceda i costi complessivi di un'unità amministrativa.

2

I costi complessivi si compongono: a. dei costi diretti di personale dell'unità amministrativa; b. dei costi diretti di posti di lavoro dell'unità amministrativa, come i costi di manutenzione e di esercizio, nonché dei costi di ammortamento degli edifici, dei mobili, delle attrezzature, degli apparecchi e delle macchine utilizzati; c. di una quota adeguata dei costi delle prestazioni dei servizi centrali (costi generali), di massima un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale; d. dei costi speciali di materiale e di esercizio.

3

L'amministrazione federale delle finanze (AFF) calcola ogni anno i costi diretti di personale e di posti di lavoro dell'Amministrazione federale.


Art. 5

Determinazione delle aliquote degli emolumenti 1

Le aliquote degli emolumenti sono stabilite secondo il dispendio di tempo o forfetariamente.

2

Per la determinazione delle aliquote degli emolumenti vengono presi in considerazione l'interesse pubblico e l'interesse o il tornaconto della persona tenuta a pagarli.

3

Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza può essere previsto un supplemento di diritto speciale all'aliquota ordinaria dell'emolumento.


Art. 6

Esborsi 1 Gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e vengono calcolati separatamente.

2

I seguenti costi sono considerati esborsi: a. i costi per la consultazione di terzi; b. i costi per l'acquisizione di documenti; c. i costi di trasmissione e di comunicazione; d. i costi di viaggio e di trasporto.


Art. 7

Determinazione dell'emolumento in casi singoli 1

In casi singoli l'unità amministrativa stabilisce l'emolumento entro i limiti dell'aliquota determinante.

2

Essa prende in considerazione le circostanze concrete.

Ordinanza generale sugli emolumenti 3

172.041.1


Art. 8

Partecipazione di più unità amministrative 1

Se più unità amministrative partecipano all'emanazione di una decisione o alla fornitura di una prestazione, ognuna di esse stabilisce l'emolumento per il proprio dispendio in base al disciplinamento determinante degli emolumenti e lo comunica all'unità responsabile.

2

L'unità amministrativa responsabile determina l'emolumento complessivo secondo l'articolo 7 capoverso 2.

3

Essa è competente per la fatturazione o la decisione relativa all'emolumento complessivo.


Art. 9

Costi presumibili

Se una decisione o una prestazione esige un dispendio straordinario, l'unità amministrativa informa precedentemente la persona tenuta a pagare l'emolumento sul suo importo presumibile.


Art. 10

Anticipo e pagamento anticipato L'unità amministrativa può, in casi fondati, segnatamente in caso di domicilio all'estero o di morosità, esigere dalla persona tenuta a pagare l'emolumento un anticipo adeguato o il pagamento anticipato.


Art. 11

Fatturazione e decisione relativa all'emolumento in caso di prestazioni 1

L'unità amministrativa allestisce la fattura dell'emolumento immediatamente dopo la fornitura della prestazione.

2

In caso di controversia sulla fattura emana una decisione relativa all'emolumento.

3

La procedura è disciplinata dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.


Art. 12

Esigibilità 1 L'emolumento è esigibile: a. nel caso di decisioni: con il loro passaggio in giudicato; b. nel caso di prestazioni: al momento della fatturazione; c. nel caso di una fattura contestata: con il passaggio in giudicato della decisione relativa all'emolumento 2

Il termine di pagamento è di trenta giorni a decorrere dall'inizio dell'esigibilità. In casi speciali l'unità amministrativa può prorogare il termine di pagamento.

3

Trascorso infruttuoso il termine di pagamento, l'unità amministrativa concede alla persona tenuta a pagare l'emolumento, di massima mediante lettera raccomandata, un termine supplementare di 20 giorni, con l'indicazione che alla scadenza di siffatto termine supplementare l'AFF è incaricata della riscossione del credito.

Tasse e spese riscosse secondo il diritto federale 4

172.041.1

4

Con la fissazione del termine supplementare la persona tenuta a pagare l'emolumento è costituita in mora. L'interesse di mora è del 5 per cento.


Art. 13

Differimento, riduzione e condono L'unità amministrativa può differire, ridurre o condonare l'emolumento per indigenza della persona tenuta a pagare l'emolumento o per altri motivi importanti.


Art. 14

Prescrizione 1 Il credito si prescrive in cinque anni dall'inizio dell'esigibilità.

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto dell'amministrazione inteso a far valere il credito presso la persona tenuta a pagarlo.

3

Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.


Art. 15

Diritto previgente:

modifica

L'ordinanza dell'11 giugno 19902 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 41 ...


Art. 16

Disposizioni transitorie

Le ordinanze di diritto speciale della Confederazione in materia di emolumenti devono essere adeguate alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2006.


Art. 17

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

2 [RU

1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 I 42 3043, 1999 1167 all. n. 5, 2000 198 art. 32 n. 1, 2001 267 art. 33 n. 2, 2003 537. RU 2006 1295 art. 76]