01.07.2021 - * / In vigore
01.01.2020 - 30.06.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
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01.03.2015 - 31.12.2015
01.07.2013 - 28.02.2015
01.01.2012 - 30.06.2013
01.03.2011 - 31.12.2011
01.10.2008 - 28.02.2011
01.07.2008 - 30.09.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.10.2006 - 31.12.2007
01.08.2005 - 30.09.2006
01.01.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.10.2001 - 31.12.2003
01.07.2001 - 30.09.2001
01.03.2001 - 30.06.2001
01.03.2000 - 28.02.2001
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1

Ordinanza

sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992 (Stato 1° gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti l'articolo 49 della legge federale del 4 ottobre 19911 sulle foreste (LFo)
e l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente, ordina: Capitolo 1: Definizioni

Art. 1

Foresta (art. 2 cpv. 43)

1

I Cantoni stabiliscono, entro i limiti seguenti, i valori per cui una superficie coperta da alberi è considerata foresta: a. superficie, incluso un margine idoneo: 200-800 m2 4; b. larghezza, incluso un margine idoneo: 10-12 metri; c. età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea: 10-20 anni.

2

Il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.


Art. 2

Pascoli alberati

(art. 2 cpv. 2)

I pascoli alberati sono superfici che servono all'allevamento di bestiame nonché alla selvicoltura sulle quali si alternano, in guisa di mosaico, estensioni boschive e pascoli aperti.


Art. 3

Impianti di sbarramento e terreni antistanti (art. 2 cpv. 3)

1

Gli impianti di sbarramento sono costruzioni che, impedendo all'acqua di scorrere in via naturale, formano l'accumulamento.

RU 1992 2538 1

RS 921.0

2

RS 814.01

3

Le indicazioni che seguono i tit. dei cap. e degli art., si riferiscono agli art. corrispondenti della legge sulle foreste.

4

RU 1993 706

921.01

Foreste

2

921.01

2

Per terreno immediatamente antistante ad un impianto di sbarramento si intende il terreno che confina a valle con l'impianto. Esso comprende in genere una striscia larga 10 metri.

Capitolo 2: Protezione delle foreste da interventi nocivi Sezione 1: Dissodamento

Art. 4

Definizione

(art. 4 e 12)

Non si considera dissodamento: a. l'impiego del suolo boschivo per edifici ed impianti forestali, nonché per piccoli edifici e piccoli impianti non forestali;

b. l'attribuzione di una foresta a zona protetta conformemente all'articolo 17 della legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio (LPT), se lo scopo della protezione è in sintonia con la conservazione della foresta.


Art. 5


6

Autorizzazione di dissodamento, deposito pubblico 1

La domanda di dissodamento si presenta all'autorità direttiva della Confederazione per le opere che competono alla Confederazione, e all'autorità responsabile in base al diritto cantonale per le opere che competono ai Cantoni.

2

L'autorità pubblica la domanda ed espone gli atti per la consultazione.

3

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)7 emana direttive concernenti il contenuto di una domanda di dissodamento.


Art. 6


8

Collaborazione tra l'UFAM e i Cantoni 1

Se la Confederazione è competente per autorizzare il dissodamento, la collaborazione dell'UFAM e dei Cantoni è retta dall'articolo 49 capoverso 2 LFo. I Cantoni sostengono le autorità federali nell'accertamento dei fatti.

2

Per il calcolo della superficie di dissodamento, determinante per l'obbligo di consultare l'UFAM (art. 6 cpv. 2 LFo), si sommano tutti i dissodamenti:

a. chiesti nella domanda di dissodamento; 5

RS 700

6

Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani), in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

7 Nuova

espressione

giusta n. I 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). Di detta mod.è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

8

Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Foreste. O

3

921.01

b. eseguiti per la stessa opera durante i 15 anni precedenti la domanda, o che possono essere ancora eseguiti.


Art. 7

Decisione di dissodamento 1

La decisione di dissodamento si pronuncia su: a. le superfici dei dissodamenti autorizzati e di quelli rifiutati, come pure i fondi interessati, con indicazione delle loro coordinate; b. il tipo e l'estensione dei provvedimenti compensativi e i fondi interessati da tali provvedimenti, con indicazione delle loro coordinate; c. i termini di validità dell'autorizzazione di dissodamento e i termini per l'adempimento degli obblighi ad esso legati, segnatamente quelli concernenti i provvedimenti compensativi; d. le opposizioni non regolate; e. altre eventuali condizioni ed oneri.

2

L'UFAM tiene una statistica dei dissodamenti autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni. I Cantoni mettono a disposizione dell'UFAM i dati necessari.9

Art. 8

Compenso in natura

(art. 7 cpv. 1)10

1

Il compenso in natura è fornito con la costituzione di una superficie forestale delle stesse dimensioni della superficie dissodata, in un luogo che presenta condizioni simili dal profilo qualitativo.

2

Il compenso in natura comprende il terreno occorrente, la messa a dimora di piante come pure tutte le misure necessarie alla garanzia durevole della superficie di compenso.

3

Le estensioni boschive spontanee e le superfici rimboschite volontariamente che non costituiscono ancora foresta possono essere riconosciute quale compenso in natura.

a11 Zone con superficie forestale in crescita (art. 7 cpv. 2 lett. a) Dopo aver consultato l'UFAM, i Cantoni designano le zone con superficie forestale in crescita. La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai Cantoni, si attiene in linea di principio alle unità topografiche e tiene conto dell'insediamento e dell'utilizzazione.

9

Introdotto dal n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani), in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

Foreste

4

921.01


Art. 9

Preservazione delle terre coltive e delle zone di pregio ecologico o paesistico particolare12 (art. 7 cpv. 2 lett. b) 1

Si può rinunciare al compenso in natura in particolare nel caso delle superfici per l'avvicendamento delle colture.13 2 Sono di pregio ecologico particolare segnatamente: a. i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis della legge federale del 1° luglio 196614 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);

b. i territori delimitati come zone naturali protette ai sensi dell'articolo 17 LPT.

3

Sono di pregio paesistico particolare segnatamente: a. gli oggetti d'importanza nazionale ai sensi dell'ordinanza del 10 agosto 197715 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP); b. le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 24sexies capoverso 5 della Costituzione federale16; c. i territori delimitati come zone protette ai sensi dell'articolo 17 LPT.

a17 Rinuncia al rimboschimento compensativo (art. 7 cpv. 3 lett. b) In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte da foresta.


Art. 10


18



Art. 11

Menzione nel registro fondiario e comunicazione19 1

Su indicazione dell'autorità forestale cantonale competente, nel registro fondiario va iscritto l'obbligo di: a. fornire un compenso in natura o di adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio;

b. effettuare un rimboschimento compensativo a posteriori in caso di cambiamenti dell'utilizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 4 LFo.20

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

14

RS 451

15

RS 451.11

16

[CS 1 3; RU 1988 352]. Questa disp. corrisponde ora all'art. 78 cpv. 5 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

18 Abrogato dal n. I dell'O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

19

RU 1993 706

Foreste. O

5

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2

I Cantoni sorvegliano tutti i provvedimenti compensativi e ne comunicano la realizzazione all'UFAM.

Sezione 2: Accertamento del carattere forestale21

Art. 12

Decisione d'accertamento del carattere forestale22 (art. 10 cpv. 1)

1

La decisione d'accertamento del carattere forestale stabilisce se una superficie coperta o non coperta da alberi è considerata foresta oppure no e ne indica le coordinate.

2

La decisione di accertamento indica in un piano l'ubicazione e l'estensione della foresta come pure l'ubicazione dei fondi interessati.

a23 Delimitazione di margini statici della foresta al di fuori delle zone edificabili (art. 10 cpv. 2 lett. b) Il Cantone designa nel piano direttore cantonale le zone nelle quali intende impedire l'incremento della foresta.

Sezione 3: Circolazione di veicoli a motore (art. 15 cpv. 1)

Art. 13

1 I veicoli a motore possono circolare su strade forestali a scopo di: a. salvataggio; b. controlli di polizia; c. esercitazioni militari;

d. realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali; 20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

22 Introdotta dal n. I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

23 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

Foreste

6

921.01

e.24 manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni.

2

I veicoli a motore possono circolare in foresta fuori dalle strade forestali soltanto qualora si rivelasse indispensabile alla realizzazione di uno degli scopi menzionati al capoverso 1.

3

Le manifestazioni con veicoli a motore su strade forestali e nel resto della foresta sono vietate.

Sezione 4: Edifici e impianti in foresta25
a26 Edifici e impianti forestali (art. 2 cpv. 2 lett. b e 11 cpv. 1) 1

Edifici e impianti forestali, quali capannoni, depositi coperti di legna da ardere e strade possono essere costruiti o trasformati con l'autorizzazione dell'autorità secondo l'articolo 22 LPT27.

2

L'autorizzazione è rilasciata solo se: a. gli edifici e gli impianti servono alla gestione regionale della foresta; b. il loro fabbisogno è dimostrato, l'ubicazione è appropriata e le dimensioni sono conformi alle condizioni regionali; e c. nessun interesse pubblico preponderante vi si oppone.

3

Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.


Art. 14

Coinvolgimento delle autorità forestali cantonali28 (art. 11 cpv. 1 e 16) 1

Prima di rilasciare autorizzazioni edilizie per edifici o impianti forestali in foresta, ai sensi dell'articolo 22 LPT, dev'essere sentita l'autorità forestale cantonale competente.

2

Le autorizzazioni eccezionali per piccoli edifici o piccoli impianti non forestali in foresta ai sensi dell'articolo 24 LPT possono essere rilasciate solo d'intesa con l'autorità forestale cantonale competente.

24 Nuovo testo giusta il n. II 61 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

27 RS 700

28 Introdotta dal n. I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

Foreste. O

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921.01

Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali

Art. 15

Documenti di base

1

I Cantoni elaborano i documenti di base per la protezione dalle catastrofi naturali.

Essi:

a. tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti per la protezione dalle catastrofi naturali (catasto delle opere di protezione);

b. documentano gli eventi dannosi (catasto degli eventi) e, se necessario, analizzano gli eventi dannosi di maggiore entità;

c. allestiscono carte dei pericoli e pianificazioni d'emergenza in caso di eventi dannosi e le aggiornano periodicamente.29 2

Nell'elaborazione dei documenti di base, i Cantoni tengono conto dei lavori svolti dai servizi specializzati della Confederazione e delle loro direttive tecniche.

3

I Cantoni tengono conto dei documenti di base in ogni attività d'incidenza territoriale, segnatamente nella pianificazione direttrice e d'utilizzazione.

4

Su richiesta, i Cantoni mettono i documenti di base a disposizione dell'UFAM e li rendono accessibili al pubblico in forma adeguata..30

Art. 16

Servizi di preallarme 1

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni istituiscono servizi di preallarme. Essi provvedono all'allestimento e alla gestione delle pertinenti stazioni di misurazione e sistemi d'informazione.

2

Nell'istituzione e nella gestione dei servizi di preallarme, i Cantoni tengono conto dei lavori svolti dai servizi specializzati della Confederazione e delle loro direttive tecniche.

3

I Cantoni provvedono affinché i dati delle stazioni di misurazione e dei sistemi d'informazione siano messi a disposizione dell'UFAM, se quest'ultimo li richiede, e resi accessibili al pubblico in forma adeguata.31

Art. 17

Premunizione di zone soggette a catastrofi naturali (art.

19)

1

La premunizione di zone soggette a catastrofi naturali comprende: 29 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).

30 Introdotto dal n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (RU 2007 5823).

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

31 Introdotto dal n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (RU 2007 5823).

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

Foreste

8

921.01

a. provvedimenti

selvicolturali;

b. provvedimenti edilizi per impedire danni causati da valanghe e, eccezionalmente, l'istallazione d'impianti per lo stacco preventivo di valanghe;

c. provvedimenti concomitanti negli alvei, in relazione alla conservazione della foresta (sistemazione idraulico-forestale); d. opere contro frane e scoscendimenti di terreno, corrispondenti drenaggi nonché provvedimenti di protezione contro l'erosione;

e. opere contro la caduta di pietre o massi, incluse le opere di contenimento ed eccezionalmente il brillamento preventivo di materiale pericolante; f.

spostamento d'edifici ed impianti minacciati in luoghi sicuri.

2

I lavori vanno combinati possibilmente con provvedimenti selvicolturali e di bioingegneria.

3

I Cantoni provvedono ad assicurare una pianificazione integrale che tenga conto segnatamente degli interessi di gestione della foresta, di protezione della natura e del paesaggio, della sistemazione dei corsi d'acqua, dell'agricoltura e della pianificazione del territorio.

Capitolo 4: Cura ed utilizzazione della foresta Sezione 1: Gestione della foresta

Art. 18

Pianificazione forestale (art. 20 cpv. 2)

1

I Cantoni emanano prescrizioni per la pianificazione della gestione forestale. Esse definiscono segnatamente: a. i tipi di piani e il loro contenuto; b. i responsabili della pianificazione; c. gli obiettivi della pianificazione; d. le modalità per il conseguimento e l'utilizzazione delle basi di pianificazione;

e. la procedura di pianificazione e di controllo; f.

il riesame periodico dei piani.

2

Nei documenti di pianificazione forestale si registrano almeno le condizioni stazionali, le funzioni della foresta nonché la loro ponderazione.

3

Nel caso di pianificazioni d'importanza sovraziendale, i Cantoni provvedono affinché la popolazione:

a. sia informata sugli scopi e sul decorso della pianificazione; b. possa partecipare adeguatamente; c. possa prenderne visione.

Foreste. O

9

921.01

4

Nei loro piani direttori, i Cantoni tengono conto dei risultati d'incidenza territoriale della pianificazione forestale.32

Art. 19

Provvedimenti selvicolturali (art.

20)

1

Sono provvedimenti selvicolturali tutti gli interventi di cura che contribuiscono a conservare o a ripristinare la continuità e la qualità del popolamento.

2

I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono: a. la cura del novelleto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al fine di ottenere popolamenti stabili; b. i provvedimenti specifici alla cura del novellame nella foresta giardinata e nelle altre foreste a più strati, nella foresta cedua composta o semplice come pure nel margine stratificato della foresta; c. i provvedimenti di protezione contro i danni causati dalla selvaggina; d. la costruzione di sentieri nelle zone di difficile accesso.

3

Sono provvedimenti di dirado e di ringiovanimento: a. la ripulitura della tagliata e la creazione di un nuovo soprassuolo nonché i provvedimenti collaterali necessari; b. l'utilizzazione del legname e l'esbosco.

4

Le cure minime per mantenere la funzione protettiva consistono in misure che si limitano ad assicurare durevolmente la continuità del popolamento; il legname viene lasciato o usato sul posto se ciò non arreca pericolo.


Art. 20

Taglio raso

(art.

22)

1

Per taglio raso si intende lo sgombero completo o quasi di un popolamento, in conseguenza del quale si instaurano sulla superficie tagliata condizioni ecologiche simili a quelle dei terreni aperti, o si causano considerevoli effetti nocivi per la stazione o i popolamenti vicini.

2

Non è taglio raso il solo sgombero del vecchio popolamento in seguito ad una ringiovanimento sufficiente e consolidato.

32 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Foreste

10

921.01

Sezione 2: Materiale di riproduzione forestale

Art. 21

Produzione e utilizzazione (art.

24)

1

I Cantoni provvedono all'approvigionamento con materiale di riproduzione forestale appropriato.

2

L'autorità forestale cantonale competente seleziona i popolamenti forestali da cui può essere ricavato materiale di riproduzione forestale. Essa annuncia all'UFAM i popolamenti di raccolta.

3

L'autorità forestale cantonale competente controlla la produzione a fini commerciali di sementi e parti di piante e rilascia certificati di provenienza.

4

A scopo forestale si può utilizzare esclusivamente materiale di riproduzione forestale di provenienza comprovata.

5

L'UFAM consiglia i Cantoni in merito: a. alla produzione, all'approvvigionamento e all'utilizzazione di materiale di riproduzione forestale; b. alla garanzia della molteplicità genetica; 6

L'UFAM tiene un catasto dei popolamenti di raccolta ed un catasto delle riserve genetiche.


Art. 22

Importazione e esportazione (art.

24)

1

L'importazione di materiale di riproduzione forestale soggiace all'autorizzazione dell'UFAM.

2

L'autorizzazione è rilasciata se: a. il materiale di riproduzione forestale è idoneo alla coltura e la sua provenienza è attestata da certificato ufficiale; o

b. l'importatore dichiara per scritto che il materiale di riproduzione forestale è utilizzato esclusivamente fuori della foresta.

2bis

Per l'autorizzazione dell'importazione di materiale di riproduzione forestale geneticamente modificato si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 10 settembre 200833 sull'emissione deliberata nell'ambiente; in questi casi sono tenute in considerazione pure le disposizioni della presente ordinanza.34 33 RS

814.911

34 Introdotto dall'art. 51 n. 3 dell'O del 28 feb. 2001 sulla protezione dei vegetali (RU 2001 1191). Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

Foreste. O

11

921.01

3

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)35 emana disposizioni concernenti la stesura di documenti d'esportazione di materiale di riproduzione forestale.


Art. 23

Gestione aziendale

(art.

24)

1

Gli essiccatoi forestali pubblici e privati, i vivai forestali e le aziende commerciali hanno l'obbligo di tenere un registro concernente la provenienza, la lavorazione, la riproduzione, la consegna e le scorte di materiale di riproduzione forestale.

2

Nelle offerte, sulle merci e nelle fatture essi informano gli acquirenti di materiale di riproduzione forestale in merito alla categoria e alla provenienza dello stesso.

3

L'UFAM controlla la gestione aziendale. Può avvalersi della collaborazione dei Cantoni.


Art. 24

Disposizioni tecniche 1

Il DATEC emana un'ordinanza concernente l'applicazione delle disposizioni della presente sezione.

2

Esso può prevedere la possibilità di importare e di utilizzare a fini scientifici materiale di riproduzione forestale le cui idoneità e provenienza non sono comprovate.

Sezione 3: Impiego di Sostanze pericolose per l'ambiente

Art. 25


36

L'impiego eccezionale di sostanze pericolose per l'ambiente nelle foreste è retto dall'ordinanza del 18 maggio 200537 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.


Art. 26

e 2738 35 Nuova

espressione

giusta n. I 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). Di detta mod.è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

36 Nuovo testo giusta il n. II 21 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della L sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

37 RS

814.81

38 Abrogati dal n. II 21 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della L sui prodotti chimici, con effetto dal 1° ago.

2005 (RU 2005 2695).

Foreste

12

921.01

Sezione 4: Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta

Art. 28

Prevenzione dei danni alla foresta (art. 26 e 27 cpv. 1) I Cantoni adottano segnatamente i seguenti provvedimenti contro le cause di danni che possono compromettere la conservazione della foresta (danni alla foresta): a. costruzione di impianti tecnici permanenti per la prevenzione di incendi; b. acquisto, esercizio, controllo e manutenzione di strumenti e istallazioni, quali trappole per bostrici ed alberi-esca, per combattere gli organismi nocivi; c. la ripulitura della tagliata, compresa la distruzione del materiale sgomberato, quando vi è pericolo di propagazione di parassiti o malattie; d. riduzione del carico fisico sul suolo.


Art. 29

Riparazione dei danni alla foresta (art. 26 e 27 cpv. 1) I Cantoni combattono le conseguenze di danni alla foresta con: a. il riassetto e, se necessario l'esbosco di alberi danneggiati; b.39 lo scortecciamento o il trattamento del legno che presenta un particolare rischio di propagazione di parassiti o malattie, eseguiti sul posto con prodotti fitosanitari ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 200540 sui prodotti fitosanitari, qualora, in via d'eccezione, il legname non possa essere trasportato in posti appropriati;

c. la ripulitura della tagliata, nonché l'utilizzazione e la distruzione della corteccia e dei rami, se esiste un rischio di propagazione di parassiti o di malattie;

d. lo sgombero di popolamenti giovani danneggiati.


Art. 30

Coordinazione, informazione e consulenza (art. 26 cpv. 3)

1

L'UFAM coordina i provvedimenti dei Cantoni per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta nei boschi di protezione e in caso di catastrofi forestali.41 2 L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie i seguenti compiti:

a. organizza, insieme con i servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati importanti ai fini della protezione della foresta42;

39 Nuovo testo giusta il n. II 21 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della L sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

40 RS

916.161

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3447).

42

RU 1993 706

Foreste. O

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b. informa sulla comparsa di organismi o di altri fattori che possono nuocere alla foresta;

c. presta consulenza ai servizi forestali cantonali in materia di protezione della foresta.

3

L'FNP collabora con il servizio fitosanitario federale.

4

Valgono inoltre le disposizioni dell'ordinanza del 28 febbraio 200143 sulla protezione dei vegetali.44

Sezione 5: Danni causati dalla selvaggina (art. 27 cpv. 2)

Art. 31

1 Se si producono danni causati dalla selvaggina nonostante la regolazione degli effettivi, si stabilisce un relativo piano di prevenzione.

2

Il piano di prevenzione comprende provvedimenti per il miglioramento degli spazi vitali (cura dei biotopi), la protezione della selvaggina da molestie, l'abbattimento di capi di selvaggina dannosi, nonché il controllo dell'efficacia dei provvedimenti assunti.

3

Il piano di prevenzione costituisce parte integrante della pianificazione forestale.

Capitolo 5: Formazione e documenti di base45 Sezione 1: Formazione di base e perfezionamento

Art. 32

Ingegneri forestali

(art. 29 cpv. 2)

1

I Politecnici federali offrono agli ingegneri forestali programmi di studio successivi alla formazione di base, coronati da diploma (perfezionamento).

2

L'UFAM, in collaborazione con i Politecnici federali, i Cantoni e le organizzazioni, istituzioni e associazioni professionali forestali, provvede al mantenimento delle conoscenze ed attitudini acquisite durante gli studi, come pure all'introduzione d'innovamenti teorici e pratici (perfezionamento professionale).

43 [RU

2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201 4477 n. IV 69, 2005 1103 1443 2603 art. 8 n. 2, 2006 2531, 2007 1469 all. 4 n. 55 2369 4477 4723 5823 n. II 20, 2008 4377 all. 5 n. 13 5865, 2009 2593 5435, 2010 1057. RU 2010 6167 art. 60 n. 1].

Vedi ora l'O del 27 ott. 2010 (RS 916.20).

44 Nuovo testo giusta l'art. 51 n. 3 dell'O del 28 feb. 2001 sulla protezione dei vegetali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1191).

45 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

Foreste

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Art. 33

46 Personale forestale

(art. 29 cpv. 4 e 51 cpv. 2) 1

I Cantoni curano:

a. la formazione professionale superiore dei forestali e gestiscono le scuole specializzate superiori necessarie a tale scopo; b. la formazione professionale continua del personale forestale in collaborazione con le organizzazioni competenti del mondo del lavoro.

2

Prima dell'emanazione o dell'approvazione di prescrizioni sulla formazione dei forestali ai sensi degli articoli 19 capoverso 1, 28 capoverso 2 e 29 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 200247 sulla formazione professionale è consultato l'UFAM.


Art. 34

Operai forestali

(art.

30)

1

I Cantoni organizzano in collaborazione con le organizzazioni agricole e forestali corsi tecnici e speciali per la mano d'opera forestale non qualificata e gli agricoltori.

2

I corsi vertono segnatamente su questioni concernenti la sicurezza sul lavoro.


Art. 35

Coordinazione e documentazione (art. 29 cpv. 1)

1

...48

2

L'UFAM gestisce un servizio centrale di coordinazione e documentazione per la formazione forestale.

Sezione 2:

Eleggibilità a funzioni superiori nel servizio forestale pubblico

Art. 36

49 Condizioni (art. 29 cpv. 3, 51 cpv. 2) Può essere nominato a capo di un Ufficio di circondario forestale o a un'altra funzione superiore del servizio forestale della Confederazione o di un Cantone chi: a. è titolare di un diploma nel settore forestale, rilasciato da una scuola universitaria svizzera, o di un titolo di studio estero riconosciuto come equivalente;

b. ha svolto una pratica forestale.

46 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O del 19 nov. 2003 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5047).

47 RS

412.10

48 Abrogato dal n. I 7.4 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 2006, in vigore il 1° ott. 2006 (RU 2006 3865).

Foreste. O

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Art. 37

Pratica forestale

1

Il Consiglio federale istituisce una commissione che provvede all'organizzazione della pratica forestale e che valuta le capacità professionali dei candidati.50 2 Il DATEC emana un regolamento concernente:51 a. l'ammissione alla pratica forestale, la sua organizzazione e la sua durata, i suoi scopi ed i requisiti per l'ottenimento del certificato di pratica; b.52 ...

c. la formazione e i compiti del corpo insegnante.

3

I Cantoni mettono a disposizione il numero necessario di posti di pratica e provvedono affinché i praticanti siano indennizzati adeguatamente.

Sezione 3:53 Rilevamenti
a (art. 33 e 34) 1

L'UFAM è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.

2

In collaborazione con l'FNP, rileva: a. nell'inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti l'ubicazione, le funzioni e lo stato delle foreste; b. nell'ambito di un programma di ricerca a lungo termine, il deterioramento degli ecosistemi forestali.

3

Informa le autorità e il pubblico in merito ai rilevamenti.

50 Nuovo testo giusta il n. I 7.4 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

51 Nuovo testo giusta il n. I 7.4 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

52 Abrogata dal n. I 7.4 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

53 Introdotta dal n. 13 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

Foreste

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Capitolo 6:54 Aiuti finanziari (senza crediti d'investimento) e indennità Sezione 1: Disposizioni generali55 (art. 35)

Art. 38

Gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione sono accordati soltanto se: a. i provvedimenti sono conformi alla pianificazione forestale; b. i provvedimenti sono necessari e appropriati; c. i provvedimenti sono consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche;

d. le altre condizioni poste dal diritto federale sono soddisfatte; e. il coordinamento con i pubblici interessi di altri settori è garantito; f.

la manutenzione successiva è garantita.

a56 Costi computabili

1

Per le indennità di cui all'articolo 39 capoversi 1 e 2 e all'articolo 40 capoverso 1 lettera c sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Vi rientrano le spese per la progettazione, l'acquisto del terreno, l'esecuzione e la terminazione.

2

Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte nonché i costi che possono essere addossati a terzi che, in modo determinante, sono usufruttuari o responsabili di danni.

54 Nuovo testo giusta il n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

55 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).

56 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).

Foreste. O

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Sezione 2: Provvedimenti

Art. 39


57

Protezione da catastrofi naturali (art.

36)

1

Le indennità per i provvedimenti e per l'allestimento dei documenti di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato ed è stabilito in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. all'entità e alla qualità dei provvedimenti e della pianificazione.

2

Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se i provvedimenti: a. interessano più di un Cantone; b. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali; c. richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure d. non erano prevedibili.

3

I contributi ai costi dei provvedimenti secondo il capoverso 2 sono compresi tra il 35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. al grado di attuazione di un esame completo dei rischi; c. all'entità e alla qualità dei provvedimenti e della pianificazione.

4

Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 3 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi dei provvedimenti.

5

Non è accordata alcuna indennità per: a.58 provvedimenti necessari per proteggere costruzioni e impianti che al momento della loro realizzazione: 1. sono stati edificati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni

notoriamente pericolose, e 2. non erano necessariamente legati a tale ubicazione; b. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.

57 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

58 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).

Foreste

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Art. 40

Bosco di protezione

(art.

37)

1

L'ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti necessari per garantire la funzione del bosco di protezione è stabilito in base:

a. al potenziale di pericolo e di danno; b. al numero di ettari di bosco di protezione da curare; c. all'entità e alla pianificazione dell'infrastruttura necessaria per la cura del bosco di protezione;

d. alla qualità della fornitura della prestazione.

2

L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.


Art. 41

Diversità biologica nella foresta (art. 38 cpv. 1 lett. a-d) 1

L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:

a. al numero di ettari occupati da riserve forestali da delimitare e da curare; b. al numero di ettari occupati da popolamenti giovani da curare; c. al numero di ettari occupati da spazi vitali, in particolare da margini forestali che servono per l'interconnessione; d. all'entità e alla qualità dei provvedimenti di promozione delle specie animali e vegetali che devono essere conservate in maniera prioritaria per la diversità biologica; e. al numero di ettari di superficie da delimitare con un'alta percentuale di soprassuolo vecchio e di legno morto al di fuori delle riserve forestali;

f. al numero di ettari occupati da superfici coltivate secondo forme tradizionali di gestione forestale da curare, come i pascoli alberati, le foreste cedue composte e semplici e le selve; g. alla qualità della fornitura della prestazione.

2

L'ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

3

Gli aiuti finanziari possono essere accordati soltanto se la protezione delle superfici ecologiche di cui al capoverso 1 lettere a e c-f è assicurata mediante contratti o altre soluzioni adeguate.

4

Gli aiuti finanziari per la cura dei popolamenti giovani possono essere accordati soltanto se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.

Foreste. O

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Art. 42

Produzione di materiale di riproduzione forestale (art. 38 cpv. 1 lett. e) 1

Per la produzione di materiale di riproduzione forestale, la Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo il cui ammontare è compreso tra il 30 e il 50 per cento dei costi dei provvedimenti.

2

L'aiuto finanziario è accordato per: a. provvedimenti edilizi concernenti gli essiccatoi; b. l'acquisto di attrezzature tecniche, macchine e apparecchi destinati alla produzione e al trattamento di sementi;

c. la gestione di semenzai e di centri di smistamento di semi che servono all'approvvigionamento di sementi controllate.

3

L'aiuto finanziario è assegnato se è stato presentato un progetto di costruzione o piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.


Art. 43

Economia forestale

(art.

38a)

1

L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilito:

a.59 per le basi di pianificazione dei Cantoni: in base all'estensione della superficie forestale cantonale e della superficie forestale interessata dalla pianificazione;

b.60 per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale: in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti di ottimizzazione previsti e attuati dal Cantone; c. per il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria: in base alla quantità di legname che il mercato non è al momento in grado di assorbire; d. in base alla qualità della fornitura della prestazione.

2

L'ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

3

Gli aiuti finanziari globali per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale sono accordati soltanto se: a. esiste un rapporto di cooperazione o un raggruppamento aziendale su base permanente;

59 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).

60 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).

Foreste

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b. è utilizzata e smistata congiuntamente una quantità di legname significativa dal punto di vista economico; e c. è tenuta una contabilità commerciale.


Art. 44

Promovimento della formazione professionale (art.

39)

1

Per la formazione e l'indennizzo degli insegnanti responsabili della pratica forestale secondo l'articolo 37, nonché per i corsi collaterali, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti.

2

A titolo di compensazione per i costi professionali della formazione pratica in loco del personale forestale, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sotto forma di importi forfettari pari al 10 per cento dei costi di formazione delle scuole forestali e dei corsi.

3

Per l'allestimento di materiale didattico destinato al personale forestale, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti.

4

Per i corsi, il materiale di corso e l'impiego di unità mobili per la formazione degli operai forestali, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti.


Art. 45

Ricerca e

sviluppo

(art.

31)

1

La Confederazione può accordare aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi per progetti di ricerca e di sviluppo dei quali non è mandante.

2

Essa può accordare aiuti finanziari nel singolo caso a istituzioni che promuovono e coordinano la ricerca e lo sviluppo, sino a concorrenza dell'importo fornito da terzi, a condizione che le sia riconosciuto un adeguato diritto di codecisione in seno alle stesse.

Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari globali


Art. 46

Domanda 1 Il Cantone presenta la domanda di indennità o aiuti finanziari globali all'UFAM.

2

La domanda contiene informazioni concernenti: a. gli obiettivi programmatici da raggiungere; b. i provvedimenti che saranno probabilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione; c. l'efficacia dei provvedimenti.

Foreste. O

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3

In caso di provvedimenti di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni interessati.


Art. 47

Accordo programmatico

1

L'UFAM stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

2

Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare: a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente; b. la prestazione del Cantone; c. i sussidi della Confederazione; d. il controlling.

3

L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

4

L'UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.


Art. 48

Pagamento Le indennità e gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.


Art. 49

Rendicontazione e controllo 1

Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM un rapporto sull'impiego dei sussidi globali.

2

L'UFAM controlla a campione: a. l'esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;

b. l'impiego dei sussidi versati.


Art. 50

Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 1

L'UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 49 cpv. 1); b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

2

Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l'UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

3

Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

Foreste

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4

Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 199061 sui sussidi (LSu).

Sezione 4:

Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso


Art. 51

Domande 1 Le domande di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso senza la partecipazione del Cantone devono essere presentate all'UFAM, tutte le altre al Cantone.

2

Il Cantone esamina le domande presentategli e le trasmette all'UFAM corredate della sua proposta motivata, delle autorizzazioni cantonali già rilasciate e della decisione di sussidio cantonale.

3

L'UFAM emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.


Art. 52

Concessione e pagamento dei sussidi 1

L'UFAM fissa l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione o stipula a tal fine un contratto con il beneficiario del sussidio.

2

L'UFAM paga i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.


Art. 53

Adempimento parziale o sottrazione allo scopo 1

Se, nonostante un'intimazione, il beneficiario di indennità o aiuti finanziari assegnati non esegue i provvedimenti previsti o lo fa solo in modo parziale, le indennità o gli aiuti finanziari non sono pagati o sono ridotti.

2

Se sono stati pagati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, nonostante un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è retta dall'articolo 28 LSu62.

3

Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l'UFAM esigere che il Cantone ordini la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento, stabilendo un termine adeguato.

4

Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall'articolo 29 LSu.


Art. 54

Rendicontazione e controllo Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l'articolo 49.

61 RS

616.1

62 RS

616.1

Foreste. O

23

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Art. 55

a 59 Abrogati Capitolo 7: Crediti d'investimento

Art. 60

Condizioni

1

Crediti d'investimento sono concessi se: a. l'investimento è necessario e idoneo alla protezione da catastrofi naturali o alla cura e all'utilizzazione della foresta; e b. la situazione finanziaria del richiedente lo esige.

2

L'onere totale che ne deriva dev'essere sopportabile per il richiedente.

3

Il richiedente deve esaurire le proprie capacità finanziarie e avvalersi delle prestazioni ricevute da terzi.

4

I crediti d'investimento non devono essere cumulati con crediti secondo la legge federale del 23 marzo 196263 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola o secondo la legge federale del 28 giugno 197464 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.

5

I Cantoni non ricevono alcun credito per i propri investimenti.

6

...65


Art. 61

Crediti federali

1

L'UFAM concede mutui globali al Cantone per il versamento di crediti d'investimento. Tali mutui sono senza interessi e limitati alla durata di 20 anni.

2

Il Cantone notifica annualmente all'UFAM le proprie occorrenze per l'anno successivo.

3

I mezzi a disposizione sono ripartiti in base al fabbisogno.66 63

[RU 1962 1323, 1967 806, 1972 2532, 1977 2249 n. I 961, 1991 362 n. II 52 857 all. n. 27, 1992 288 all. n. 47 2104. RU 1998 3033 all. lett. f] 64

[RU 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1991 857 all. n. 24, 1992 288 all. n. 43.

RU 1997 2995 art. 25]. Vedi ora: la LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale (RS 901.0) 65 Abrogato dal n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

66 Nuovo testo giusta il n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Foreste

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Art. 62

Domande

(art. 40 cpv. 3)

1

Le domande di crediti d'investimento sono presentate al Cantone.

2

Alla domanda si allegano: a. il piano generale di gestione; b. il conto di gestione; c. la ricapitolazione della situazione finanziaria del richiedente.

3

Le imprese che curano o utilizzano le foreste a titolo professionale e in qualità di mandatari allegano alla loro domanda il bilancio e il conto economico dei due ultimi anni.


Art. 63

Importo dei crediti ed interessi (art. 40 cpv. 1)

1

I crediti d'investimento sono concessi: a. come crediti di costruzione sino a concorrenza dell'80 per cento dei costi di costruzione;

b.67 per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti secondo gli articoli 39, 40 e 43.

c. per l'acquisto di veicoli, macchine e attrezzi forestali, sino a concorrenza dell'80 per cento dei costi; d. per la costruzione di impianti per l'esercizio forestale, sino a concorrenza dell'80 per cento dei costi.

2

I crediti d'investimento sono concessi generalmente senza interesse. Tuttavia, qualora l'onere totale del richiedente lo consenta, si stabilisce un tasso d'interesse idoneo.

3

Non si concedono mutui inferiori a franchi 10.000.-.


Art. 64

Durata, rimborso e domanda di restituzione (art.

40)

1

I crediti d'investimento sono concessi per una durata massima di 20 anni.

2

Le rate d'ammortamento sono stabilite secondo il genere di provvedimenti e in considerazione delle possibilità economiche del beneficiario del credito.

67 Nuovo testo giusta il n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Foreste. O

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3

Il rimborso inizia: a. un anno dopo la fine del progetto per gli investimenti ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettere a e b, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prima rata di credito; b. nell'anno civile successivo a quello del versamento, per gli altri investimenti.

4

Il debitore può, in ogni tempo e senza previa disdetta, rimborsare il mutuo parzialmente o interamente.

5

...68

6

Il rimborso di crediti o rate d'ammortamento esigibili sono addebitati di un interesse moratorio del 5 per cento.

Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 65

Esecuzione da parte della Confederazione (art.

49)

1

Il DATEC è autorizzato a svolgere autonomamente le pratiche concernenti l'esecuzione della LFo.

2

Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'UFAM e dei Cantoni è retta dall'articolo 49 capoverso 2 LFo; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.69

Art. 66

Esecuzione da parte dei Cantoni (art.

50)

1

I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione della LFo e della presente ordinanza entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

2

Essi comunicano all'UFAM le disposizioni e le decisioni in merito ai dissodamenti.70

68 Abrogato dal n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

69 Introdotto dal n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani), in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

70 Introdotto dal n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani), in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Foreste

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a71 Geoinformazione

L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 200872 sulla geoinformazione.

Sezione 2: Diritto previgente; abrogazione e modificazione

Art. 67

Abrogazioni

Sono abrogati:

a. l'ordinanza del 1° ottobre 196573 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste;

b. l'ordinanza del 23 maggio 197374 concernente l'eleggibilità dei funzionari forestali superiori;

c. l'ordinanza del 28 novembre 198875 sui provvedimenti straordinari per la conservazione della foresta; d. gli articoli 2-5 dell'ordinanza del 16 ottobre 195676 sulla protezione delle foreste;

e. il decreto del Consiglio federale del 16 ottobre 195677 concernente la provenienza e l'utilizzazione delle sementi forestali e delle piante forestali;

f. l'ordinanza del 22 giugno 197078 sui crediti forestali d'investimento nelle regioni di montagna.


Art. 68

Modificazioni

...79

71 Introdotto dal n. 13 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

72 RS

510.620

73

[RU 1965 862, 1971 1192, 1977 n. I 18.1, 1985 670 n. I 3, 685 n. I 6, 2022] 74

[RU 1973 964, 1987 608 art. 16 cpv. 1 lett. e] 75

[RU 1988 2057, 1990 874 n. I, II] 76

[RU 1956 1317, 1959 1680, 1977 2325 n. I 19, 1986 1254 art. 70 n. 3, 1987 2538, 1989 1124 art. 2 n. 2, 1992 1749 n. II 4. RU 1993 104 art. 42 lett. a] 77

[RU 1956 1325, 1959 1682, 1975 402 n. I 15, 1987 2538] 78

[RU 1970 764, 1978 1819] 79 Le mod. possono essere consultate alla RU 1992 2538.

Foreste. O

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Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 69

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993, ad eccezione degli articoli 60 a 64 e 67 lettera f.

2

Gli articoli 60 a 64 e 67 lettera f entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

Disposizione transitoria della modifica del 2 febbraio 200080 Le domande di dissodamento per le opere di competenza cantonale, pendenti il 1° gennaio 2000, sono giudicate in base al diritto previgente.

80 RU

2000 703

Foreste

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Allegato81

81 Abrogato dal n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).