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946.513.7

Ordinanza
sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia
nel campo dell'accreditamento

(Oemo-Acc)

del 10 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16 della legge federale del 6 ottobre 19951 sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),

ordina:

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) o del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) nel campo dell'accreditamento.2

2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20043 sugli emolumenti.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3463).

3 RS 172.041.1

Art. 1a4 Obbligo di pagare gli emolumenti

1 Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione nel campo dell'accreditamento deve pagare un emolumento.5

2 L'obbligo di pagare gli emolumenti si applica anche ai Cantoni ed ai Comuni.

4 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5757).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3463).

Art. 2 Supplemento

La SECO6 può riscuotere i seguenti supplementi:

a.
fino al 50 per cento per attività effettuate, a richiesta, d'urgenza o fuori delle ore normali di lavoro; e
b.
fino al 100 per cento per attività per il cui disbrigo vengono sfruttate particolari esperienze da attività precedenti in modo che senza tale supplemento la persona assoggettata abbia facilitazioni finanziarie ingiustificate in rapporto a casi simili precedenti.

6 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 37 Disborsi

1 I disborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e vengono calcolati separatamente.

2 Sono considerate disborsi in particolare le spese supplementari relative a una singola attività assoggettata, segnatamente le spese per materiali sperimentali speciali, impianti completivi, documentazione speciale e software utilizzabili una sola volta.

3 In caso di riutilizzazione di materiali sperimentali speciali, impianti completivi, documentazione speciale e software, i disborsi possono essere suddivisi tra i richiedenti.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3463).

Art. 4 Preventivo

La SECO informa anticipatamente la persona assoggettata circa l'ammontare delle spese presumibili.

Art. 5 Fatture parziali

1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali.

2 Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento.

3 In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta.

Art. 68 Emolumenti secondo il tempo impiegato

La tariffa dell'emolumento per un'ora di lavoro ammonta a:

franchi

a.

per il personale del settore amministrativo

130.-

b.

per i periti principali del settore accreditamento

220.-

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3463).

Art. 7 Emolumento d'iscrizione

1 Con la domanda di accreditamento il richiedente deve pagare un emolumento d'iscrizione di 1500 franchi per i lavori pertinenti (apertura dell'incartamento, documentazione, informazioni).9

2 L'emolumento è fatturato immediatamente dopo il deposito della domanda.

3 In caso d'interruzione della procedura d'accreditamento è addebitato l'intero emolumento d'iscrizione.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3463).

Art. 810 Emolumento annuo

1 Per i lavori amministrativi ricorrenti annualmente in favore degli organismi accreditati la SECO riscuote ogni anno un emolumento, segnatamente per:

a.
l'aggiornamento dell'incartamento degli organismi accreditati;
b.
la rappresentanza degli interessi degli organismi accreditati in Svizzera e all'estero;
c.
il sostegno e l'informazione degli organismi accreditati.

2 Ammontare dell'emolumento annuo per:

franchi

a.

gli organismi di ispezione e di certificazione per prodotti e persone nonché per i produttori di materiale di riferimento

3850.-

b.

i laboratori di taratura e i laboratori di prova tipo A

2000.-

c.

i laboratori di prova tipo B

2450.-

d.

i laboratori di prova tipo C, gli organizzatori di prove di attitudine e gli organismi di certificazione del personale

3100.-

e.

gli organismi di certificazione per sistemi di gestione

2000.-

f.

e per ciascun certificato valido supplementare

25.-

3 I laboratori di taratura, i laboratori di prova, gli organismi d'ispezione e gli organismi di certificazione per prodotti e persone pagano un importo aggiuntivo annuo di 500 franchi per ogni sede.

4 Le organizzazioni con più organismi accreditati secondo il capoverso 2 lettere a-d usufruiscono dei seguenti ribassi:

a.
20 per cento dell'emolumento annuo, se hanno due organismi;
b.
30 per cento dell'emolumento annuo, se hanno tre o più organismi.

5 Gli emolumenti annui non possono superare i 35 000 franchi per organizzazione.

6 In caso di rinuncia di un organismo all'accreditamento o di revoca dell'accreditamento gli emolumenti per l'anno corrente devono essere pagati pro rata temporis entro 60 giorni dopo la rinuncia all'accreditamento o dopo il passaggio in giudicato della revoca.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3463).