01.03.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
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1

Ordinanza

sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) del 15 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 e 55 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati
finanziari (LFINMA); visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la riscossione degli emolumenti e delle tasse di vigilanza da parte della FINMA;

b. la costituzione di riserve da parte della FINMA.


Art. 2

Costi complessivi

I costi complessivi della FINMA comprendono: a. i costi che insorgono direttamente dalle sue attività di vigilanza nei singoli ambiti; e

b. i costi che essa non può imputare direttamente ad alcun ambito di vigilanza (costi strutturali).


Art. 3

Ripartizione dei costi 1

Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:

a.3 ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA); RU 2008 5343

1 RS

956.1

2 RS

172.010

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).

956.122

Vigilanza dei mercati finanziari 2

956.122

abis.4 ambito delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA); ater.5 … aquater.6 ambito delle sedi di negoziazione (art. 15 cpv. 2 lett. abis LFINMA); aquinquies.7 ambito delle controparti centrali, dei depositari centrali, dei repertori di dati sulle negoziazioni e dei sistemi di pagamento (art. 15 cpv. 2 lett. abis LFINMA); b. ambito degli investimenti collettivi di capitale (art. 15 cpv. 2 lett. b LFINMA); c. ambito delle imprese di assicurazione (art. 15 cpv. 2 lett. c LFINMA); d. ambito degli intermediari assicurativi non vincolati (art. 15 cpv. 2 lett. c LFINMA);

e. ambito degli organismi di autodisciplina (art. 15 cpv. 2 lett. d LFINMA); f. ambito degli intermediari finanziari direttamente sottoposti (art. 15 cpv. 2 lett. d LFINMA);

g.8 ...

2

Ripartisce i costi strutturali fra gli ambiti di vigilanza in proporzione ai costi che sono loro direttamente imputati.


Art. 4

Emolumenti e tasse di vigilanza 1

I costi imputati a un ambito di vigilanza sono coperti in primo luogo dagli emolumenti riscossi in quell'ambito.

2

I costi di un ambito di vigilanza che non vengono coperti mediante la riscossione di emolumenti e le riserve che devono essere costituite da questo ambito di vigilanza sono coperti dalle tasse di vigilanza.

Capitolo 2: Emolumenti

Art. 5

Obbligo di pagare gli emolumenti 1

È assoggettato all'emolumento chiunque: a. occasiona una decisione; 4

Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).

5

Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010 (RU 2010 5597). Abrogata dal n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

6

Introdotta dal n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

7

Introdotta dal n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

8

Abrogata dal n. 5 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

O sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 3

956.122

b. occasiona una procedura di vigilanza che si conclude senza una decisione o che viene archiviata; c. chiede una prestazione della FINMA.

2

Le autorità federali, cantonali e comunali non pagano emolumenti per le prestazioni fornite dalla FINMA nell'ambito dell'assistenza amministrativa e giudiziaria.


Art. 6

Ordinanza generale sugli emolumenti Sempreché la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20049 sugli emolumenti.


Art. 7

Esborsi 1 Sono considerati esborsi anche i costi delle pubblicazioni prescritte dalla legge o ordinate dalla FINMA.

2

Alle riproduzioni si applica la tariffa di cui all'allegato.10

Art. 8

Aliquote degli emolumenti 1

Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato.

2

La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.

3

Per decisioni, procedure di vigilanza e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.

4

La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare riveste in seno alla FINMA e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.

5

Per decisioni o procedure di vigilanza che si rivelano di portata straordinaria o che presentano difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato.

6

Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto.11


Art. 9

Supplemento sugli emolumenti La FINMA può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario per decisioni, procedure di vigilanza e prestazioni che, a 9 RS

172.041.1

10 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).

11 Introdotto dal n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

Vigilanza dei mercati finanziari 4

956.122

richiesta, emana, esegue o fornisce d'urgenza o all'infuori del normale orario di lavoro.


Art. 10

Fatturazione e decisione relativa all'emolumento per le procedure di vigilanza Nel caso in cui una procedura di vigilanza si concluda senza una decisione, la fatturazione e la decisione relativa all'emolumento sono rette dalle disposizioni sulle prestazioni conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200412 sugli emolumenti.

Capitolo 3: Tasse di vigilanza Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11

Principio, portata e base di calcolo 1

La FINMA riscuote dagli assoggettati una tassa annua di vigilanza.

2

La tassa di vigilanza viene riscossa per ambito di vigilanza.

3

Essa è calcolata sulla base dei costi complessivi della FINMA per l'anno che precede l'anno di assoggettamento e delle riserve che devono essere costituite.13

Art. 12

Tassa di base e tassa complementare 1

In tutti gli ambiti di vigilanza, la tassa di vigilanza comprende una tassa di base fissa e una tassa complementare variabile, ad eccezione dell'ambito degli intermediari assicurativi non vincolati.14 2 La tassa complementare copre i costi, sempreché questi ultimi non siano coperti con il provento della tassa di base.

3

…15


Art. 13

Inizio e fine dell'assoggettamento 1

L'assoggettamento inizia con il rilascio dell'autorizzazione, dell'abilitazione o del riconoscimento e termina con la loro revoca o con la liberazione dalla vigilanza.

2

Se l'assoggettamento non inizia o non termina contemporaneamente all'anno contabile, la tassa è dovuta pro rata temporis.

12 RS

172.041.1

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).

15 Abrogato dal n. I dell'O del 25 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

O sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 5

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3

Alla fine dell'assoggettamento, un diritto al rimborso in virtù del capoverso 2 sorge solo a partire da un importo di 1000 franchi.16

Art. 14


17

Riscossione della tassa 1

La FINMA riscuote la tassa di vigilanza in base ai suoi conti per l'anno che precede l'anno di assoggettamento.

2

Dopo la chiusura del suo conto annuale, la FINMA allestisce un conteggio per ogni assoggettato.

3

Se dai conti della FINMA risulta un'eccedenza o un disavanzo, l'importo corrispondente viene riportato, per ogni ambito di vigilanza, sull'anno contabile successivo.


Art. 15

Fatturazione, esigibilità, differimento e prescrizione 1

La FINMA allestisce fatture per le tasse.

2

In caso di contestazione della fattura, l'assoggettato può chiedere che venga emessa una decisione impugnabile.

3

Esigibilità, differimento e prescrizione sono retti dalle disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200418 sugli emolumenti.

Sezione 2:19 Grandi banche, altre banche e commercianti di valori mobiliari20

Art. 16

Tassa di base

1

La tassa di base ammonta annualmente a: a. nell'ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario: 1. 500 000 franchi per grande banca, 2. 15 000 franchi per banca associata, 3. 10 000 franchi per commerciante di valori mobiliari associato;

b. nell'ambito delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari: 1. 15 000 franchi per banca, 2. 10 000 franchi per commerciante di valori mobiliari, 16 Introdotto dal n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).

18 RS

172.041.1

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).

20 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

Vigilanza dei mercati finanziari 6

956.122

3.21 150 000 franchi fortettari per più di dieci banche e commercianti di valori mobiliari facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 17 lettera a dell'ordinanza del 30 aprile 201422 sulle banche (OBCR); c.23 …

2

Le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie sono assoggettate soltanto alla tassa di base.24


Art. 17

Tassa complementare

1

L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e dalla tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari, tanto nell'ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario quanto in quello delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari.25 2 I commercianti di valori mobiliari e le banche con statuto di commerciante di valori mobiliari devono versare la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e la tassa in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari; le banche senza statuto di commerciante di valori mobiliari devono versare soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio.


Art. 18

Calcolo della tassa complementare 1

Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio è determinante il totale di bilancio dell'assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

2

Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, che devono essere annunciati alle borse conformemente all'ordinanza della FINMA del 3 dicembre 201526 sull'infrastruttura finanziaria.27 21 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

22 RS

952.02

23 Abrogata dal n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

24 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

25 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

26 RS

958.111

27 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

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Art. 19


28

Assoggettati esteri

Le banche estere e i commercianti di valori mobiliari esteri sono assoggettati alla tassa di base e alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.

Sezione 2a:29 Infrastrutture del mercato finanziario
a Tassa di base

1

La tassa di base per le infrastrutture del mercato finanziario ammonta annualmente a:

a. per le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione: 1. 300 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi, 2. 100 000 per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi, 3. 15 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi; b. per le controparti centrali: 1. 250 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio di almeno 50 milioni di franchi, 2. 100 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio inferiore a 50 milioni di franchi; c. 250 000 franchi per i depositari centrali; d. 60 000 franchi per i repertori di dati sulle negoziazioni; e. per i sistemi di pagamento autorizzati dalla FINMA secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 201530 sull'infrastruttura finanziaria: 1. 100 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo di

almeno 20 milioni di franchi, 2. 60 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo inferiore a 20 milioni di franchi.

b Tasse complementari

L'importo che deve essere finanziato con le tasse complementari è coperto come segue: 28 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

29 Introdotta dal n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

30 RS

958.1

Vigilanza dei mercati finanziari 8

956.122

a. nell'ambito delle infrastrutture del mercato finanziario di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera aquater, in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari; b. nell'ambito delle infrastrutture del mercato finanziario di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera aquinquies, in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.

c Calcolo delle tasse complementari 1

Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell'assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

2

Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, che devono essere annunciati alle borse conformemente all'ordinanza della FINMA del 3 dicembre 201531 sull'infrastruttura finanziaria.

d Ricavo lordo

Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b del Codice delle obbligazioni32.

Sezione 3: Investimenti collettivi di capitale

Art. 20

Tassa di base

1

La tassa di base ammonta annualmente a: a. per le direzioni di fondi: 1. 20 000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi, 2. 10 000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi, 3. 5000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi; b. per società di investimento a capitale variabile (SICAV) autogestite: 1. 20 000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi, 31 RS

958.111

32 RS

220

O sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 9

956.122

2. 10 000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi, 3. 5000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi; c. 5000 franchi per le SICAV con gestione di terzi, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso (SICAF); d. 5000 franchi per rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri; e. 1500 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri monocomparto;

f. 1500 franchi per il primo segmento patrimoniale di un investimento collettivo di capitale svizzero o estero multi-comparto (fondi ombrello); 700 franchi per ogni ulteriore segmento;

g. per gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri e di investimenti collettivi di capitale esteri che sottostanno alla vigilanza della FINMA: 1. 20 000 franchi per gerente patrimoniale con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi, 2. 10 000 franchi per gerente patrimoniale con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi, 3. 5000 franchi per gerente patrimoniale con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi; h. 5000 franchi per le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri.33

2

La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata: a. dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti; b. dalle SICAV;

c. dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. dalle SICAF.

3

La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale esteri è dovuta dai suoi rappresentanti (art. 123 cpv. 1 della legge del 23 giu. 200634 sugli investimenti collettivi di capitale, LICol). Se per un investimento collettivo di capitale estero sono designati più rappresentanti, questi ultimi rispondono in solido.

4

Il ricavo lordo si compone di tutte le indennità, come gli onorari e le commissioni.35

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).

34 RS

951.31

35 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).

Vigilanza dei mercati finanziari 10

956.122


Art. 21

Tassa complementare

1

La tassa complementare è versata in parti uguali: a. dagli investimenti collettivi di capitale svizzeri; b. dalle direzioni dei fondi, dai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, dalle SICAV autogestite e dalle banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri.36 2

La tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata: a. dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti; b. dalle SICAV;

c. dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. dalle SICAF.


Art. 22


37

Tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri 1

Per il calcolo della tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è determinante il patrimonio amministrato (patrimonio netto) al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, così come è stato comunicato alla BNS. 2 La tassa complementare ammonta a 50 000 franchi al massimo. Nel caso dei fondi ombrello questo limite massimo si applica a ciascun segmento patrimoniale.


Art. 23


38

Tassa complementare per le direzioni dei fondi, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, le SICAV autogestite e le banche depositarie 1

Le direzioni dei fondi, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e le SICAV autogestite versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo e delle dimensioni dell'impresa.

2

Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti in parti uguali il ricavo lordo (tutte le indennità, come gli onorari e le commissioni) e le dimensioni dell'impresa (spese fisse), in base alla chiusura dei conti approvata dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

3

Le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo. Quest'ultimo corrisponde alla commissione delle banche depositarie.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).

O sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 11

956.122

Sezione 4: Imprese di assicurazione

Art. 24

Tassa di base

1

La tassa di base ammonta a: a. 3000 franchi per impresa di assicurazione; b. 1500 franchi per cassa malati sottoposta alla vigilanza della FINMA secondo la legge del 17 dicembre 200439 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); c. 50 000 franchi per gruppo assicurativo; d. 70 000 franchi per conglomerato assicurativo.

2

La FINMA determina ogni anno, sulla base del calcolo dei costi di vigilanza assunti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati proporzionalmente al volume di premi di ciascun assoggettato, fino a quale importo totale di premi incassati l'assoggettato deve pagare soltanto la tassa di base. Per il calcolo sono determinanti i premi incassati nell'anno che precede l'anno di assoggettamento in base al conto annuale approvato dell'assoggettato.

3

La tassa di base dei gruppi e dei conglomerati assicurativi è versata dall'impresa che è designata come interlocutrice secondo l'articolo 191 capoverso 3 dell'ordinanza del 9 novembre 200540 sulla sorveglianza (OS).


Art. 25

Tassa complementare

1

L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di quattro quinti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati sottoposte alla vigilanza della FINMA conformemente alla LSA41, e in ragione di un quinto dai gruppi e dai conglomerati assicurativi.42 1bis Le imprese di assicurazione e le casse malati pagano una tassa complementare se i premi incassati superano la somma fissata dalla FINMA secondo l'articolo 24 capoverso 2.43 2 La tassa complementare dovuta da un'impresa di assicurazione o da una cassa malati è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al volume complessivo dei premi incassati. Il calcolo si basa sul conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

3

L'importo determinante dei premi incassati corrisponde: a.44 per le imprese di assicurazione che esercitano attività assicurative dirette: 39 RS

961.01

40 RS

961.011

41 RS

961.01

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).

Vigilanza dei mercati finanziari 12

956.122

1. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette in Svizzera, previa deduzione dell'affare ceduto, 2. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette che l'impresa stessa esercita all'estero a partire dalla Svizzera (libera prestazione di servizi), previa deduzione dell'affare ceduto, e 3. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette esercitate all'estero mediante intermediazione di una succursale all'estero, previa deduzione dell'affare ceduto;

b.45 per le imprese di assicurazione svizzere che esercitano attività di riassicurazione: a un quinto delle entrate dei premi provenienti dalle attività di riassicurazione, previa deduzione dell'affare retrocesso;

c. per le casse malati: alla metà delle entrate dei premi provenienti dai rami assicurativi sottoposti a vigilanza.

4

La tassa complementare dovuta da un gruppo o da un conglomerato assicurativo è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al totale lordo dei premi, contabilizzati nel mondo intero, incassati da tutti i gruppi e conglomerati assicurativi sottoposti alla sorveglianza svizzera sulle assicurazioni. La base di calcolo è costituita dal conto annuale consolidato e pubblicato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

5

È assoggettata alla tassa l'impresa che è designata come interlocutrice secondo l'articolo 191 capoverso 3 dell'OS46.


Art. 26

Costi degli intermediari assicurativi vincolati I costi per gli intermediari assicurativi vincolati a un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 43 capoverso 2 LSA47 sono assunti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati.

Sezione 5: Intermediari assicurativi non vincolati

Art. 27

1 Per ogni iscrizione nel registro, gli intermediari assicurativi non vincolati a un'impresa di assicurazione versano una tassa di vigilanza.48 1bis La tassa di vigilanza è calcolata in maniera che la sua somma copra i costi complessivi dell'ambito di vigilanza degli intermediari assicurativi non vincolati. Essa è ripartita in parti uguali tra il numero di iscrizioni nel registro.49

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).

46 RS

961.011

47 RS

961.01

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).

49 Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).

O sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 13

956.122

2

Sono determinanti le iscrizioni nel registro al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

Sezione 6: Organismi di autodisciplina

Art. 28


50

Tassa di base

La tassa di base ammonta a 3000 franchi per organismo di autodisciplina.


Art. 29

Tassa complementare

1

L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo e dalla tassa complementare in funzione del numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati all'organismo di autodisciplina.

2

La tassa complementare dovuta da un organismo di autodisciplina è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione alla somma dei ricavi lordi di tutti gli organismi di autodisciplina e in funzione della sua quota di partecipazione al numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina.


Art. 30

Numero di intermediari finanziari affiliati Il numero di intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina è determinato il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.


Art. 31

Ricavo lordo

1

Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b del Codice delle obbligazioni51, dedotti i ricavi:52 a. dai corsi di formazione offerti dagli organismi di autodisciplina; b. dalle revisioni ai sensi della legge del 10 ottobre 199753 sul riciclaggio di denaro (LRD);

c. da multe e pene convenzionali.

2

È determinante il risultato ottenuto alla chiusura dei conti dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

3

Per gli organismi di autodisciplina integrati nelle strutture commerciali di un'associazione professionale o di un'impresa e che non tengono una contabilità separata, ai fini del calcolo della tassa di sorveglianza è determinante la spesa lorda invece del ricavo lordo.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

51 RS 220

52 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

53 RS

955.0

Vigilanza dei mercati finanziari 14

956.122

Sezione 7: Intermediari finanziari direttamente sottoposti

Art. 32

Tassa di base

La tassa di base ammonta a 500 franchi per intermediario finanziario direttamente sottoposto.


Art. 33

Tassa complementare

1

L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto per tre quarti dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo e per un quarto dalla tassa complementare in funzione del numero di relazioni d'affari continue.

2

La tassa complementare dovuta da un intermediario finanziario direttamente sottoposto è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione alla somma dei ricavi lordi di tutti gli intermediari finanziari direttamente sottoposti e della sua quota di partecipazione al numero complessivo delle relazioni d'affari continue di tutti gli intermediari finanziari direttamente sottoposti.

2bis

Il numero di relazioni d'affari continue è determinato il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.54 3 La tassa complementare di un intermediario finanziario direttamente sottoposto ammonta a 50 000 franchi al massimo.55

Art. 34

Ricavo lordo

1

Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b del Codice delle obbligazioni56. Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di riduzioni sui ricavi.57 2 Gli intermediari finanziari direttamente sottoposti che esercitano un'attività commerciale possono dedurre le spese seguenti per il settore commerciale:

a. la variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione nonché i costi per il materiale, se il conto economico è compilato secondo il metodo del costo complessivo; b. i costi di acquisto o di produzione dei prodotti venduti, se il conto economico è compilato secondo il metodo del costo del venduto.58

3

È determinante il risultato ottenuto alla chiusura dei conti dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

54 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

55 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

56 RS 220

57 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

58 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

O sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 15

956.122

Sezione 8: ...

Art. 35

e 3659 Capitolo 4: Riserve

Art. 37

La FINMA costituisce ogni anno riserve per ogni ambito di vigilanza corrispondenti al 10 per cento del totale dei suoi costi annui finché le riserve totali raggiungono o raggiungono di nuovo l'importo di un budget annuo.

Capitolo 5: Disposizioni transitorie e finali

Art. 38

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1

Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 2 dicembre 199660 sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche; b. l'ordinanza del 26 ottobre 200561 sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

2

…62


Art. 39

Disposizione transitoria

Il diritto previgente si applica alla riscossione di emolumenti per le procedure che sono in sospeso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

a63 59 Abrogati dal n. 5 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

60 [RU

1997 38, 2003 3701, 2006 4307 all. 7 n. 3 5343] 61 [RU

2005 5047]

62 La mod. può essere consultata alla RU 2008 5343.

63 Introdotto dal n. 5 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari (RU 2014 4295). Abrogato dal n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

Vigilanza dei mercati finanziari 16

956.122

b64 Disposizione transitoria della modifica del 25 novembre 2015 1

Dal 1° gennaio 2016 alle infrastrutture del mercato finanziario di cui all'articolo 159 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 201565 sull'infrastruttura finanziaria si applicano per quanto concerne la riscossione della tassa di base e della tassa complementare gli articoli 19a-19d. 2

Le infrastrutture del mercato finanziario di cui all'articolo 159 capoverso 2 della legge sull'infrastruttura finanziaria sono assoggettate alla tassa a partire dal momento del loro riconoscimento o della loro autorizzazione.


Art. 40

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

64 Introdotto dal n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

65 RS 958.1

O sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 17

956.122

Allegato66

(art. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1) Tariffe quadro ed esborsi in franchi

1

Ambito delle banche 1.1

Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto banca o commerciante di valori mobiliari (art. 2 e 3 della legge dell'8 novembre 193467 sulle banche, LBCR; art. 10 della legge del 24 marzo 199568 sulle borse, LBVM) 10 000-100 000

1.2

Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione complementare per banche o commercianti di valori mobiliari e decisione concernente una partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3ter LBCR; art. 10 cpv. 6 LBVM) 3 000-30 000

1.3

Decisione concernente il riconoscimento di un'agenzia di rating (art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza del 1° giu. 201269 sui fondi propri, OFoP) 5 000-30 000

1.4

Decisione concernente il ritiro del riconoscimento di un'agenzia di rating (art. 6 cpv. 3 OFoP) 2 000-20 000

1.5 ...

1.6

Decisione concernente la modifica di statuti, contratti di società o regolamenti di una banca o di un commerciante di valori mobiliari (art. 3 cpv. 3 LBCR; art. 10 cpv. 6 LBVM) 500-10 000

1.7

Decisione in relazione a richieste di decisione preliminare, di deroghe o di agevolazioni in merito alla pubblicità delle partecipazioni secondo gli articoli 120 segg. della legge del 19 giugno 201570 sull'infrastruttura finanziaria 3 000-30 000

1.8

Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA) per rappresentanze di banche estere e commercianti di valori mobiliari esteri 500-1 000

66 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 nov. 2012 (RU 2012 6915). Aggiornato dal n. 1 dell'all. all'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607), dal n. 5 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari (RU 2014 4295) e dal n. 13 dell'all. 1 all'O del 25 nov.

2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

67 RS 952.0

68 RS 954.1

69 RS

952.03

70 RS 958.1

Vigilanza dei mercati finanziari 18

956.122

in franchi

1.9

Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA) per banche, commercianti di valori mobiliari nonché succursali di banche estere e di commercianti di valori mobiliari esteri 3 000-30 000

1.10 Comunicazione

della

prevista istituzione di una presenza o dell'avvio di un'attività all'estero (art. 3 cpv. 7 LBCR e art. 20 OBCR; art. 18 cpv. 5 LBVM) 3 000-30 000

2

Ambito degli investimenti collettivi di capitale 2.1

Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto direzione di fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerente patrimoniale o banca depositaria (art. 13 LICol71) 4 000-40 000

2.2

Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 13 LICol) 2000-20 000

2.3

Decisione concernente l'approvazione della modifica dei documenti organizzativi (statuti, regolamento di organizzazione, regolamento di investimento, contratto della società) della direzione di un fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerente patrimoniale o di un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 15 cpv. 1 e 16 LICol) 500-10 000

2.4

Decisione concernente l'approvazione del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (fondi di investimento, SICAV, SICAF, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale) per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale (art. 15 cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2 LICol) 2 000-20 000

2.5

Decisione concernente l'approvazione della modifica del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (art. 16 e 27 LICol) 1 000-10 000

71 RS

951.31

O sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 19

956.122

in franchi

2.6

Decisione concernente l'approvazione della distribuzione di un investimento collettivo di capitale estero a investitori non qualificati per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale (art. 15 cpv. 1 lett. e in comb. disp. con art. 120 LICol) 2 000-20 000

2.7

Decisione concernente l'accertamento della legalità della modifica dei documenti di un investimento collettivo di capitale estero (art. 15 cpv. 1 lett. e LICol) 500-10 000

2.8

Decisione concernente l'autorizzazione ad avviare l'attività in qualità di distributore (art. 13 LICol) 1 000-10 000

2.9

Decisione concernente l'approvazione dell'attribuzione di mandati a periti incaricati delle stime di fondi immobiliari (art. 64 LICol) 1 000-5 000

2.10 ...

2.11

Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA) 2 000-5 000

3

Ambito delle imprese di assicurazione 3.1

Decisione concernente il rilascio dell'autorizzazione ad avviare l'attività assicurativa (art. 3 cpv. 1 e 4 LSA72) 5 000-50 000

3.2

Decisione concernente il conferimento dell'autorizzazione a esercitare l'attività in un ulteriore ramo assicurativo (art. 3 cpv. 1 e 4 LSA) 2 000-10 000

3.3

Decisione concernente l'approvazione di tariffe e condizioni generali d'assicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. r LSA) 1 000-12 000

3.4

Decisione concernente l'approvazione di valori di liquidazione nell'assicurazione sulla vita al di fuori della previdenza professionale, per valore di liquidazione (art. 91 cpv. 2 della legge del 2 apr. 190873 sul contratto d'assicurazione, LCA e art. 127 OS74) 500-5 000

3.5

Decisione concernente l'approvazione di valori di liquidazione nella previdenza professionale (art. 91 cpv. 2 LCA e art. 127 OS) 1 000-12 000

3.6

Decisione concernente le partecipazioni e i trasferimenti nonché le modifiche del piano d'esercizio in relazione con tali transazioni (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 2, 21 e 62 LSA) 5 000-50 000

72 RS

961.01

73 RS

221.229.1

74 RS

961.011

Vigilanza dei mercati finanziari 20

956.122

in franchi

3.7

Decisioni concernenti altre modifiche del piano d'esercizio e modifiche nell'attività e nell'organizzazione (art. 4 cpv. 2, 11 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LSA; art. 11 cpv. 1, 13 cpv. 2, 19 cpv. 2 e 99 cpv. 2 OS) 500-12 500

3.8

Decisioni in relazione al patrimonio vincolato e alle disposizioni sugli investimenti (art. 70-95 OS) 500-12 500

3.9

Controlli in loco e ispezioni su ordine delle imprese di assicurazione (art. 47 cpv. 1 LSA) 5 000-50 000

3.10

Provvedimenti conservativi (art. 51 segg. LSA) 1 000-10 000

3.11

Decisione in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 60 LSA) 500-10 000

3.12

Attestazioni di solvibilità e altre attestazioni (art. 1 LSA) 300-1 000

3.13 ...

3.14

Verifiche speciali dei rapporti annuali (art. 25 LSA) 1 000-10 000

4

Ambito degli intermediari assicurativi 4.1

Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, per persona fisica (art. 43 cpv. 1 LSA) 300-3 000

4.2

Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, per persona giuridica (art. 43 cpv. 1 LSA) 300-3 000

4.3

Intervento in caso di attività d'intermediazione proibite (art. 41 e 51 cpv. 2 lett. g LSA; Acc. del 19 dic. 199675 con il Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa) 500-10 000

4.4

Controlli in loco e ispezioni (art. 47 cpv. 1 LSA) 2 000-30 000

5

Ambito degli organismi di autodisciplina 5.1

Procedura di riconoscimento (art. 18 cpv. 1 lett. a e art. 24 segg. LRD76) 9 000-20 000

5.2

Mutazioni (art. 24 cpv. 1 lett. a e c art. 24 seg. LRD) 200-10 000

5.3

Revisioni (art. 18 cpv. 1 lett. b e 2 LRD) 3 000-30 000

5.4

Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA) 500-5 000

75 RS

0.961.514

76 RS

955.0

O sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 21

956.122

in franchi

6 ...

7 ...

8 Emolumenti generali

8.1

Decisione concernente una richiesta secondo gli articoli 42 o 43 LFINMA 3 000-15 000

8.2

Tassa per il riconoscimento di decreti d'insolvenza esteri 3 000-10 000

9 Esborsi

9.1

I costi per le fotocopie ammontano a 50 centesimi per pagina

Vigilanza dei mercati finanziari 22

956.122