01.03.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2015
01.03.2013 - 31.12.2014
01.01.2013 - 28.02.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.12.2010
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1

Ordinanza

sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) del 15 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 e 55 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati
finanziari (LFINMA); visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la riscossione degli emolumenti e delle tasse di vigilanza da parte della FINMA;

b. la costituzione di riserve da parte della FINMA.


Art. 2

Costi complessivi

I costi complessivi della FINMA comprendono: a. i costi che insorgono direttamente dalle sue attività di vigilanza nei singoli ambiti; e

b. i costi che essa non può imputare direttamente ad alcun ambito di vigilanza (costi strutturali).


Art. 3

Ripartizione dei costi 1

Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:

a. ambito delle banche e delle borse (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA); b. ambito degli investimenti collettivi di capitale (art. 15 cpv. 2 lett. b LFINMA);

RU 2008 5343 1 RS

956.1

2 RS

172.010

956.122

Vigilanza dei mercati finanziari 2

956.122

c. ambito delle imprese di assicurazione (art. 15 cpv. 2 lett. c LFINMA); d. ambito degli intermediari assicurativi non vincolati (art. 15 cpv. 2 lett. c LFINMA);

e. ambito degli organismi di autodisciplina (art. 15 cpv. 2 lett. d LFINMA); f. ambito degli intermediari finanziari direttamente sottoposti (art. 15 cpv. 2 lett. d LFINMA);

g. ambito delle società di audit (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA).

2

Ripartisce i costi strutturali fra gli ambiti di vigilanza in proporzione ai costi che sono loro direttamente imputati.


Art. 4

Emolumenti e tasse di vigilanza 1

I costi imputati a un ambito di vigilanza sono coperti in primo luogo dagli emolumenti riscossi in quell'ambito.

2

I costi di un ambito di vigilanza che non vengono coperti mediante la riscossione di emolumenti e le riserve che devono essere costituite da questo ambito di vigilanza sono coperti dalle tasse di vigilanza.

Capitolo 2: Emolumenti

Art. 5

Obbligo di pagare gli emolumenti 1

È assoggettato all'emolumento chiunque: a. occasiona una decisione; b. occasiona una procedura di vigilanza che si conclude senza una decisione o che viene archiviata; c. chiede una prestazione della FINMA.

2

Le autorità federali, cantonali e comunali non pagano emolumenti per le prestazioni fornite dalla FINMA nell'ambito dell'assistenza amministrativa e giudiziaria.


Art. 6

Ordinanza generale sugli emolumenti Sempreché la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20043 sugli emolumenti.


Art. 7

Esborsi Sono considerati esborsi anche i costi delle pubblicazioni prescritte dalla legge o ordinate dalla FINMA.

3 RS

172.041.1

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 3

956.122


Art. 8

Aliquote degli emolumenti 1

Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato.

2

La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.

3

Per decisioni, procedure di vigilanza e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.

4

La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare riveste in seno alla FINMA e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.

5

Per decisioni o procedure di vigilanza che si rivelano di portata straordinaria o che presentano difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato.


Art. 9

Supplemento sugli emolumenti La FINMA può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario per decisioni, procedure di vigilanza e prestazioni che, a richiesta, emana, esegue o fornisce d'urgenza o all'infuori del normale orario di lavoro.


Art. 10

Fatturazione e decisione relativa all'emolumento per le procedure di vigilanza Nel caso in cui una procedura di vigilanza si concluda senza una decisione, la fatturazione e la decisione relativa all'emolumento sono rette dalle disposizioni sulle prestazioni conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20044 sugli emolumenti.

Capitolo 3: Tasse di vigilanza Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11

Principio, portata e base di calcolo 1

La FINMA riscuote dagli assoggettati una tassa annua di vigilanza.

2

La tassa di vigilanza viene riscossa per ambito di vigilanza.

3

Essa è calcolata sulla base dei costi complessivi della FINMA per l'anno corrente e delle riserve che devono essere costituite.

4 RS

172.041.1

Vigilanza dei mercati finanziari 4

956.122


Art. 12

Tassa di base e tassa complementare 1

In tutti gli ambiti di vigilanza, la tassa di vigilanza comprende una tassa di base fissa e, ad eccezione degli intermediari assicurativi non vincolati, una tassa complementare variabile.

2

La tassa complementare copre i costi, sempreché questi ultimi non siano coperti con il provento della tassa di base.

3

...5


Art. 13

Inizio e fine dell'assoggettamento 1

L'assoggettamento inizia con il rilascio dell'autorizzazione, dell'abilitazione o del riconoscimento e termina con la loro revoca o con la liberazione dalla vigilanza.

2

Se l'assoggettamento non inizia o non termina contemporaneamente all'anno contabile, la tassa è dovuta pro rata temporis.


Art. 14

Riscossione della tassa 1

La FINMA riscuote le tasse di vigilanza in base ai suoi conti per l'anno corrente.

2

La FINMA può fatturare acconti.

3

Dopo la chiusura del suo conto annuale, la FINMA allestisce un conteggio finale per ogni assoggettato.

4

Se dai conti della FINMA risulta un'eccedenza o un disavanzo, l'importo corrispondente viene riportato, per ogni ambito di vigilanza, sull'anno contabile successivo.


Art. 15

Fatturazione, esigibilità, differimento e prescrizione 1

La FINMA allestisce fatture per le tasse.

2

In caso di contestazione della fattura, l'assoggettato può chiedere che venga emessa una decisione impugnabile.

3

Esigibilità, differimento e prescrizione sono retti dalle disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20046 sugli emolumenti.

Sezione 2: Ambito delle banche e delle borse

Art. 16

Tassa di base

1

La tassa di base ammonta annualmente a: a. 15 000 franchi per banche e centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie; b. 10 000 franchi per commercianti di valori mobiliari; 5

Abrogato dal n. I dell'O del 25 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

6 RS

172.041.1

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 5

956.122

c. 150 000 franchi forfettari per l'intera organizzazione Raiffeisen dell'Unione svizzera delle Banche Raiffeisen; d.7 40 000 franchi per le borse e le organizzazioni analoghe alle borse, per quanto il totale di bilancio ammonta ad almeno 10 milioni di franchi. Negli altri casi, la tassa di base ammonta a 5000 franchi.

2

Le banche, i commercianti di valori mobiliari, le borse e le organizzazioni analoghe alle borse esteri sono assoggettati alla tassa di base soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.

3

Le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie sono assoggettate soltanto alla tassa di base.


Art. 17

Tassa complementare

1

L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e dalla tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari.

2

I commercianti di valori mobiliari e le banche con statuto di commerciante di valori mobiliari devono versare la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e quella in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari; le banche senza il suddetto statuto, le borse e le organizzazioni analoghe alle borse devono versare soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio.8 3 Le banche, i commercianti di valori mobiliari, le borse e le organizzazioni analoghe alle borse esteri sono assoggettati alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.9


Art. 18


10

Tassa complementare in funzione del totale di bilancio 1

Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio è determinante il totale di bilancio della banca, del commerciante di valori mobiliari, della borsa o dell'organizzazione analoga alla borsa, così come è riportato dal conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

2

L'ammontare complessivo della tassa complementare versata dalle borse e dalle organizzazioni analoghe alle borse non deve superare il 2,5 per cento dell'importo della tassa complementare versato dall'intero ambito delle banche e delle borse.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

Vigilanza dei mercati finanziari 6

956.122


Art. 19

Tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari 1

Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti le chiusure dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, che devono essere annunciate alle borse conformemente all'ordinanza FINMA del 25 ottobre 200811 sulle borse.

2

e 3 ...12

Sezione 3: Investimenti collettivi di capitale

Art. 20

Tassa di base

1

La tassa di base ammonta annualmente a: a. 5000 franchi per le direzioni di fondi; b. 3000 franchi per le società di investimento a capitale variabile autogestite (SICAV), le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso (SICAF); c. 3000 franchi per rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, sempreché non siano né una banca, né un commerciante di valori mobiliari, né un'assicurazione, né la direzione di un fondo, né un gerente patrimoniale; d.13 1500 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri monocomparto;

e.14 1500 franchi per il primo segmento patrimoniale di un investimento collettivo di capitale svizzero o estero multi-comparto (fondi ombrello); 700 franchi per ogni ulteriore segmento, sino a concorrenza di un totale massimo di 20 000 franchi;

f. 3000 franchi per gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri e di investimenti collettivi di capitale esteri che sottostanno alla vigilanza della FINMA.

2

La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata: a. dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti; b. dalle SICAV;

c. dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. dalle SICAF.

11 RS

954.193

12 Abrogati dal n. I dell'O del 25 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 7

956.122

3

La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale esteri è dovuta dai suoi rappresentanti (art. 123 cpv. 1 della legge del 23 giu. 200615 sugli investimenti collettivi di capitale, LICol). Se per un investimento collettivo di capitale estero sono designati più rappresentanti, questi ultimi rispondono in solido.


Art. 21

Tassa complementare

1

La tassa complementare è finanziata per una metà dagli investimenti collettivi di capitale svizzeri e, per l'altra, dalle direzioni dei fondi e dai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

2

La tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata: a. dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti; b. dalle SICAV;

c. dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. dalle SICAF.


Art. 22

Tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri 1

Per il calcolo della tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è determinante il patrimonio amministrato (patrimonio netto) al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, così come è stato comunicato alla BNS.

2

Per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali, la tassa complementare ammonta a 20 000 franchi al massimo; per gli altri fondi per investimenti alternativi, i fondi immobiliari, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le SICAF a 30 000 franchi al massimo. Nel caso dei fondi ombrello questo limite si applica a ciascun segmento patrimoniale.

3

Per gli altri fondi per investimenti alternativi, i fondi immobiliari, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le SICAF, l'aliquota corrisponde a una volta e mezzo quella applicabile ai fondi in valori mobiliari e agli altri fondi per investimenti tradizionali.


Art. 23

Tassa complementare per le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale 1

Le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo e della grandezza dell'impresa.

2

Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti in parti uguali il ricavo lordo (tutte le indennità, come gli onorari e le commissioni) e le dimensioni dell'impresa (spese fisse), in base alla chiusura dei conti approvata dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

15 RS

951.31

Vigilanza dei mercati finanziari 8

956.122

Sezione 4: Imprese di assicurazione

Art. 24

Tassa di base

1

La tassa di base ammonta a: a. 3000 franchi per impresa di assicurazione; b. 1500 franchi per cassa malati sottoposta alla vigilanza della FINMA secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); c. 50 000 franchi per gruppo assicurativo; d. 70 000 franchi per conglomerato assicurativo.

2

La FINMA determina ogni anno, sulla base del calcolo dei costi di vigilanza assunti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati proporzionalmente al volume di premi di ciascun assoggettato, fino a quale importo totale di premi incassati l'assoggettato deve pagare soltanto la tassa di base. Per il calcolo sono determinanti i premi incassati nell'anno che precede l'anno di assoggettamento in base al conto annuale approvato dell'assoggettato.

3

La tassa di base dei gruppi e dei conglomerati assicurativi è versata dall'impresa che è designata come interlocutrice secondo l'articolo 191 capoverso 3 dell'ordinanza del 9 novembre 200517 sulla sorveglianza (OS).


Art. 25

Tassa complementare

1

L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di quattro quinti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati sottoposte alla vigilanza della FINMA conformemente alla LSA18, e in ragione di un quinto dai gruppi e dai conglomerati assicurativi.19 1bis Le imprese di assicurazione e le casse malati pagano una tassa complementare se i premi incassati superano la somma fissata dalla FINMA secondo l'articolo 24 capoverso 2.20 2 La tassa complementare dovuta da un'impresa di assicurazione o da una cassa malati è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al volume complessivo dei premi incassati. Il calcolo si basa sul conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

3

L'importo determinante dei premi incassati corrisponde: 16 RS

961.01

17 RS

961.011

18 RS

961.01

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 9

956.122

a. per le imprese di assicurazione che esercitano attività assicurative dirette: alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette in Svizzera, previa deduzione dell'affare ceduto; b.21 per le imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente attività di riassicurazione: a un quinto delle entrate dei premi provenienti dalle attività di riassicurazione, previa deduzione dell'affare retrocesso;

c. per le casse malati: alla metà delle entrate dei premi provenienti dai rami assicurativi sottoposti a vigilanza.

4

La tassa complementare dovuta da un gruppo o da un conglomerato assicurativo è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al totale lordo dei premi, contabilizzati nel mondo intero, incassati da tutti i gruppi e conglomerati assicurativi sottoposti alla sorveglianza svizzera sulle assicurazioni. La base di calcolo è costituita dal conto annuale consolidato e pubblicato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

5

È assoggettata alla tassa l'impresa che è designata come interlocutrice secondo l'articolo 191 capoverso 3 dell'OS22.


Art. 26

Costi degli intermediari assicurativi vincolati I costi per gli intermediari assicurativi vincolati a un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 43 capoverso 2 LSA23 sono assunti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati.

Sezione 5: Intermediari assicurativi non vincolati

Art. 27

1 Per ogni iscrizione nel registro gli intermediari assicurativi non vincolati a un'impresa di assicurazione versano una tassa di base annua di 150 franchi.

2

Sono determinanti le iscrizioni nel registro al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

Sezione 6: Organismi di autodisciplina

Art. 28


24

Tassa di base

La tassa di base ammonta a 3000 franchi per organismo di autodisciplina.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

22 RS

961.011

23 RS

961.01

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

Vigilanza dei mercati finanziari 10

956.122


Art. 29

Tassa complementare

1

L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo e dalla tassa complementare in funzione del numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati all'organismo di autodisciplina.

2

La tassa complementare dovuta da un organismo di autodisciplina è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione alla somma dei ricavi lordi di tutti gli organismi di autodisciplina e in funzione della sua quota di partecipazione al numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina.


Art. 30

Numero di intermediari finanziari affiliati Il numero di intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina è determinato il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.


Art. 31

Ricavo lordo

1

Il ricavo lordo comprende tutte le entrate risultanti da forniture e prestazioni secondo l'articolo 663 del Codice delle obbligazioni25, dedotto il ricavo: a. dai corsi di formazione offerti dagli organismi di autodisciplina; b. dalle revisioni ai sensi della legge del 10 ottobre 199726 sul riciclaggio di denaro (LRD);

c. da multe e pene convenzionali.

2

È determinante il risultato ottenuto alla chiusura dei conti dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

3

Per gli organismi di autodisciplina integrati nelle strutture commerciali di un'associazione professionale o di un'impresa e che non tengono una contabilità separata, ai fini del calcolo della tassa di sorveglianza è determinante la spesa lorda invece del ricavo lordo.

Sezione 7: Intermediari finanziari direttamente sottoposti

Art. 32

Tassa di base

La tassa di base ammonta a 500 franchi per intermediario finanziario direttamente sottoposto.

25 RS

220

26 RS

955.0

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 11

956.122


Art. 33

Tassa complementare

1

L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto per tre quarti dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo e per un quarto dalla tassa complementare in funzione del numero di relazioni d'affari continue.

2

La tassa complementare dovuta da un intermediario finanziario direttamente sottoposto è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione alla somma dei ricavi lordi di tutti gli intermediari finanziari direttamente sottoposti e della sua quota di partecipazione al numero complessivo delle relazioni d'affari continue di tutti gli intermediari finanziari direttamente sottoposti.

2bis

Il numero di relazioni d'affari continue è determinato il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.27 3 La tassa complementare di un intermediario finanziario direttamente sottoposto ammonta a 15 000 franchi al massimo.


Art. 34

Ricavo lordo

1

Il ricavo lordo comprende tutte le entrate risultanti da forniture e prestazioni secondo l'articolo 663 del Codice delle obbligazioni28, conseguite mediante attività sottoposte a vigilanza ai sensi della LRD29. Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di riduzioni sulle vendite.

2

Per le imprese commerciali è determinante il ricavo lordo. Esso comprende il ricavo della vendita dopo deduzione dei prezzi d'acquisto, ma senza deduzione di altre riduzioni sulle vendite.

3

È determinante il risultato ottenuto alla chiusura dei conti dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

Sezione 8: Società di audit

Art. 35


30

Tassa di base

1

La tassa di base annua per le società di audit ammonta a: a. 3000 franchi per le società che effettuano audit nell'ambito delle banche e delle borse ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a; b. 3000 franchi per le società che effettuano audit nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b;

c. 3000 franchi per le società che effettuano audit nell'ambito delle assicurazioni ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c.

27 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

28 RS

220

29 RS

955.0

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

Vigilanza dei mercati finanziari 12

956.122

2

Le società di audit che sono abilitate a effettuare audit in più ambiti di vigilanza secondo l'articolo 3 capoverso 1 devono versare la tassa di base per ciascun ambito.


Art. 36

Tassa complementare

1

Le società di audit versano la tassa complementare in funzione degli onorari realizzati per l'audit in relazione alla somma di tutti gli onorari per la revisione di tutte le società di audit. Gli onorari per l'audit delle società di audit la cui cifra d'affari per onorari non supera i 5 milioni di franchi non sono considerati nel calcolo della somma di tutti gli onorari per la revisione.31 2

Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti gli onorari per l'audit realizzati negli ambiti di vigilanza di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a-c, in base alla chiusura dei conti approvata dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.32 3 Le società di audit comunicano alla FINMA, entro nove mesi dall'ultima chiusura dei conti approvata, gli onorari realizzati per l'audit.

4

Le società di audit, la cui cifra d'affari per onorari non supera i 5 milioni di franchi, non pagano alcuna tassa complementare.

Capitolo 4: Riserve

Art. 37

La FINMA costituisce ogni anno riserve per ogni ambito di vigilanza corrispondenti al 10 per cento del totale dei suoi costi annui finché le riserve totali raggiungono o raggiungono di nuovo l'importo di un budget annuo.

Capitolo 5: Disposizioni transitorie e finali

Art. 38

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1

Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 2 dicembre 199633 sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche; b. l'ordinanza del 26 ottobre 200534 sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

33 [RU

1997 38, 2003 3701, 2006 4307 all. 7 n. 3 5343] 34 [RU

2005 5047]

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 13

956.122

2

L'OS35 è modificata come segue: Capitolo 2 del titolo nono (art. 209-214) Abrogato

Art. 39

Disposizione transitoria

Il diritto previgente si applica alla riscossione di emolumenti per le procedure che sono in sospeso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.


Art. 40

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

35 RS

961.011

Vigilanza dei mercati finanziari 14

956.122

Allegato

(art. 8 cpv. 1)

Tariffe quadro in franchi

1

Ambito delle banche e delle borse 1.1

Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto banca, commerciante di valori mobiliari, borsa o organizzazione analoga alla borsa (art. 2 e 3 della legge dell'8 nov. 193436 sulle banche, LBCR; art. 3 e 10 della legge del 24 mar. 199537 sulle borse, LBVM) 5 000-50 000

1.2

Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione complementare per banche o commercianti di valori mobiliari e decisione concernente una partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3ter LBCR; art. 10 cpv. 6 LBVM) 2 000-20 000

1.3

Decisione concernente il riconoscimento di un'agenzia di rating (art. 52 cpv. 1 dell'O del 26 sett. 200638 sui fondi propri, OFoP) 5 000-30 000

1.4

Decisione concernente la revoca dell'autorizzazione in quanto banca, commerciante di valori mobiliari, borsa o organizzazione analoga alla borsa (art. 37 LFINMA) 10 000-30 000

1.5

Decisione concernente il ritiro del riconoscimento di un'agenzia di rating (art. 52 cpv. 3 OFoP) 2 000-20 000

1.6

Decisione concernente la designazione della società di audit e il cambio della società di audit per una banca, un commerciante di valori mobiliari, una borsa o un'organizzazione analoga alla borsa (art. 25 cpv. 2 LFINMA) 3 000-30 000

1.7

Decisione concernente la modifica di statuti, contratti di società o regolamenti di una banca, un commerciante di valori mobiliari, una borsa o un'organizzazione analoga alla borsa (art. 3 cpv. 3 LBCR; art. 3 cpv. 5 e 4 cpv. 2 LBVM) 500-10 000

1.8

Decisione in relazione alla pubblicità delle partecipazioni secondo gli articoli 20 e 21 LBVM 3 000-30 000

36 RS

952.0

37 RS

954.1

38 RS

952.03

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 15

956.122

in franchi

1.9

Procedura relativa all'assoggettamento forzato di persone fisiche o giuridiche (art. 1 LBCR e art. 2, 3 e 10 LBVM in comb. disp. con art. 37 cpv. 3 LFINMA) 10 000-30 000

1.10

Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA) 2 000- 5 000

2

Ambito degli investimenti collettivi di capitale 2.1

Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto direzione di fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerente patrimoniale o banca depositaria (art. 13 LICol39)

3 000-30 000

2.2

Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri, sempreché non sia né una banca, né un commerciante di valori mobiliari, né un'impresa di assicurazione, né la direzione di un fondo, né un gerente patrimoniale (art. 13 LICol)


2 000-20 000

2.3

Decisione concernente l'approvazione della modifica dei documenti organizzativi (statuti, regolamento di organizzazione, regolamento di investimento, contratto della società) della direzione di un fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerente patrimoniale o di un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 15 cpv. 1 e 16 LICol)




500-10 000

2.4

Decisione concernente l'approvazione del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (fondi di investimento, SICAV, SICAF, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale) per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale (art. 15 cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2 LICol)




2 000-20 000

2.5

Decisione concernente l'approvazione della modifica del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (art. 16 e 27 LICol)

1 000-10 000

39 RS

951.31

Vigilanza dei mercati finanziari 16

956.122

in franchi

2.6

Decisione concernente l'approvazione della pubblicizzazione di un investimento collettivo di capitale estero per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale (art. 15 cpv. 1 lett. e in comb. disp. con art. 120 LICol) 2 000-20 000

2.7

Decisione concernente l'accertamento della legalità della modifica dei documenti di un investimento collettivo di capitale estero (art. 15 cpv. 1 lett. e LICol) 1 000-10 000

2.8

Decisione concernente l'autorizzazione ad avviare l'attività in qualità di distributore (art. 13 e 19 LICol) 1 000-10 000

2.9

Decisione concernente l'approvazione dell'attribuzione di mandati a periti per la stima di fondi immobiliari (art. 64 LICol) 1 000- 5 000

2.10

Decisione concernente la revoca di un'autorizzazione in quanto titolare dell'autorizzazione o di un'approvazione secondo la LICol (art. 37 LFINMA) 2 000-20 000

2.11

Procedura relativa all'assoggettamento forzato di persone fisiche o giuridiche (art. 2 e 6 LICo in comb. disp. con art. 37 cpv. 3 LFINMA) 10 000-30 000

2.12

Decisione concernente la designazione della società di audit e il cambio della società di audit (art. 25 cpv. 2 LFINMA) 3 000-30 000

2.13

Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA) 2 000- 5 000

3

Ambito delle imprese di assicurazione 3.1

Decisione concernente il conferimento dell'autorizzazione ad avviare l'attività assicurativa (art. 3 cpv. 1 e art. 4 LSA40) 5 000-40 000

3.2

Decisione concernente il conferimento dell'autorizzazione a esercitare l'attività in un ulteriore ramo assicurativo (art. 3 cpv. 1 e art. 4 LSA) 2 000-10 000

3.3

Decisione concernente l'approvazione di tariffe e condizioni generali d'assicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. r LSA) 1 000-10 000

3.4

Decisione concernente le partecipazioni e i trasferimenti nonché le modifiche del piano d'esercizio in relazione con tali transazioni (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 2, 21 e 62 LSA) 5 000-50 000

40 RS

961.01

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 17

956.122

in franchi

3.5

Decisioni concernenti altre modifiche del piano d'esercizio e modifiche nell'attività e nell'organizzazione dell'azienda (art. 4 cpv. 2, 11 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LSA; art. 11 cpv. 1, 13 cpv. 2, 19 cpv. 2 e 99 cpv. 2 OS41)

500-12 500

3.6

Decisioni in relazione al patrimonio vincolato e alle disposizioni sugli investimenti (art. 70-95 OS) 500-12 500

3.7

Controlli in loco, ispezioni (art. 47 cpv. 1 LSA) 5 000-50 000

3.8

Provvedimenti conservativi (art. 51 ss. LSA) 1 000-10 000

3.9

Decisioni in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 60 LSA) 500-10 000

3.10

Procedura relativa all'assoggettamento forzato di persone fisiche o giuridiche (imprese di assicurazione, gruppi, conglomerati; art. 2 LSA in comb. disp. con art. 37 cpv. 3 LFINMA)

2 000-20 000

3.11

Attestazioni di solvibilità e altre attestazioni (art. 1 LSA) 1 000

3.12

Mandati di esami agli uffici di revisione e a terzi (art. 29 cpv. 3 e 46 cpv. 2 LSA) 500- 5 000

3.13

Verifica dei rapporti annuali (art. 25 LSA) 5 000-10 000

4

Ambito degli intermediari assicurativi 4.1

Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, per persona fisica (art. 43 cpv. 1 LSA) 300

4.2

Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, per persona giuridica (art. 43 cpv. 1 LSA) 200- 300

4.3

Intervento in caso di attività d'intermediazione proibite (art. 41 e 51 cpv. 2 lett. g LSA; acc. del 19 dic. 199642 con il Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta) 500-10 000

4.4

Controlli in loco, ispezioni (art. 47 cpv. 1 LSA) 2 000-30 000

5

Ambito degli organismi di autodisciplina 5.1

Procedura di riconoscimento (art. 18 cpv. 1 lett. a e art. 24 ss. LRD43) 9 000-20 000

5.2

Mutazioni (art. 24 cpv. 1 lett. a e c, e art. 24 s. LRD) 200-10 000

5.3

Revisioni (art. 18 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LRD) 3 000-20 000

41 RS

961.011

42 RS

0.961.514

43 RS

955.0

Vigilanza dei mercati finanziari 18

956.122

in franchi

5.4

Provvedimenti, compresa la revoca del riconoscimento (art. 18 cpv. 1 lett. a e 20 LRD, nonché art. 31 e 37 LFINMA) 150-20 000

5.5

Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA) 500- 5 000

6

Ambito degli intermediari finanziari direttamente sottoposti 6.1

Procedura di autorizzazione (art. 14 LRD) 500-10 000

6.2

Mutazioni (art. 14 e 18 lett. b LRD) 200- 2 000

6.3

Provvedimenti, compresa la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione (art. 20 LRD, nonché art. 31 e 37 LFINMA) 200-20 000

6.4

Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA) 100- 1 000

6.5

Procedura relativa all'assoggettamento forzato di persone fisiche o giuridiche e alla liquidazione (art. 2 cpv. 3 LRD) 100-30 000

7

Ambito delle società di audit 7.1

Abilitazione di una società di audit (art. 26 cpv. 1 LFINMA) 10 000-50 000

7.2

Abilitazione di una società di audit per la verifica dei gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 26 cpv. 1 LFINMA) 2 000-20 000

7.3

Abilitazione di una società di audit per la verifica secondo l'articolo 19b LRD 200- 800

7.4

Decisione concernente la revoca dell'abilitazione in quanto società di audit (art. 37 LFINMA) 3 000-30 000

7.5

Decisione concernente la revoca dell'abilitazione in quanto società di audit secondo l'articolo 19b LRD (art. 37 LFINMA) 800-10 000

7.6

Abilitazione degli auditor responsabili (art. 26 cpv. 2 LFINMA) 1 000-10 000

7.7

Abilitazione degli auditor responsabili per la verifica dei gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 26 cpv. 2 LFINMA) 500- 5 000

7.8

Decisione concernente la revoca dell'abilitazione in quanto auditor responsabile (art. 26 cpv. 2 LFINMA) 1 000-20 000

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA 19

956.122

in franchi

8 Emolumenti generali

8.1

Decisione secondo gli articoli 29, 31-36 LFINMA e l'articolo 35 capoverso 3 LBVM 5 000-50 000

8.2

Decisione concernente una richiesta secondo l'articolo 42 o 43 LFINMA o l'articolo 38 LBVM 3 000-15 000

Vigilanza dei mercati finanziari 20

956.122