Abrogato per 01.01.2006

01.08.2005 - 01.01.2006
01.05.2004 - 31.07.2005
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01.05.2002 - 30.04.2004
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1

Ordinanza

sugli oggetti d'uso (OUso) del 1° marzo 1995 (Stato 2 marzo 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 37 e 38 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari,
l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente e l'articolo 4 della legge federale del 19 marzo 19763 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, ordina: Capitolo l: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

Le prescrizioni di questa ordinanza sono applicabili: a. alla fabbricazione, al trattamento, al deposito, al trasporto ed alla consegna di oggetti d'uso;

b. alla caratterizzazione e alla relativa pubblicità di oggetti d'uso.


Art. 2

Principio

1

Gli oggetti d'uso non devono, nell'impiego a cui sono destinati o in quello abitualmente presunto, mettere in pericolo la salute.

2

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può fissare in una ordinanza (allegato 1) le esigenze igienico-microbiologiche per gli oggetti d'uso.


Art. 3

Indicazioni sugli oggetti d'uso 1

La designazione, la pubblicità, la presentazione e l'imballaggio di oggetti d'uso (etichette, contenitori, prospetti ecc.) devono essere tali da escludere il pericolo di un impiego dell'oggetto che sia dannoso alla salute.

2

Sono vietate per gli oggetti d'uso le allusioni di ogni genere ad un'azione curativa, lenitiva o profilattica (p.es. proprietà medicinali o terapeutiche, azione disinfettante od antiinfiammatoria, raccomandazioni mediche).

RU 1995 1643 1

RS 817.0

2

RS 814.01

3

RS 819.1

817.04

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 2

817.04

3

Sono autorizzate le indicazioni relative alle proprietà anticarie per prodotti di cura dentaria e della cavità orale.

4

Le indicazioni richieste per la caratterizzazione degli oggetti d'uso devono: a. essere apposte in un punto ben visibile ed in caratteri facilmente leggibili ed indelebili;

b. essere redatte in almeno una lingua ufficiale.


Art. 4

Test di mercato

1

L'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale) può autorizzare un test di mercato per gli oggetti d'uso che non soddisfano le prescrizioni di questa ordinanza.

Il rilascio dell'autorizzazione avviene dopo aver sentito la competente autorità cantonale di esecuzione.

2

Nell'autorizzazione sono fissati le condizioni e gli oneri per il test di mercato, il quale deve garantire la protezione della salute. L'autorizzazione dev'essere limitata nel tempo e va pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Capitolo 2: Materiali ed oggetti Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 5

Definizione

Materiali ed oggetti sono quegli oggetti d'uso, che, come prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto con derrate alimentari. Non sono considerati come materiali ed oggetti le sostanze di ricopertura per derrate alimentari, come formaggi, preparazioni di carne e salumi o frutta, che formano un tutto unico con le derrate alimentari e che vengono consumate con queste ultime.


Art. 6

Esigenze generali

I materiali e gli oggetti possono cedere alle derrate alimentari delle sostanze solo in quantità che sono innocue per la salute e tecnicamente inevitabili e che non causano una modifica della composizione o un'alterazione delle qualità organolettiche delle derrate alimentari.


Art. 7

Caratterizzazione

1

Sui materiali e gli oggetti che non sono ancora stati a contatto con derrate alimentari devono figurare al momento della consegna ai consumatori le seguenti indicazioni:4

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 669).

Oggetti d'uso

3

817.04

a. un riferimento all'uso al quale sono destinati (p. es. l'indicazione «per derrate alimentari» oppure un pictogramma appropriato);

b. un riferimento alle condizioni particolari per l'uso, in quanto ciò sia necessario;

c. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo oppure la marca depositata della persona che fabbrica, importa o vende il materiale e l'oggetto.

2

Le indicazioni secondo il capoverso 1 possono anche essere apposte sull'imballaggio, su un'etichetta o un cartellino, situati nelle immediate vicinanze del materiale o dell'oggetto; l'indicazione secondo il capoverso 1 lettera c può essere apposta su un cartellino unicamente qualora essa, per ragioni tecniche, non possa essere apposta direttamente sul materiale od oggetto.

3

Se i materiali e gli oggetti non vengono consegnati direttamente ai consumatori, le indicazioni possono figurare sui materiali od oggetti, sui documenti di accompagnamento, sulle etichette oppure sulle confezioni.

4

Si può rinunciare alle indicazioni secondo il capoverso 1 lettera a, se i materiali e gli oggetti, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto di derrate alimentari.

Sezione 2: Materiali ed oggetti di metallo o leghe metalliche

Art. 8

Esigenze particolari

1

I materiali e gli oggetti non devono essere composti di piombo, cadmio o zinco oppure di loro leghe. Questo divieto vale anche per i materiali e gli oggetti muniti di rivestimento. Sono ammesse leghe di ottone esenti da piombo.5 2 Il materiale e gli oggetti di stagno devono essere composti di almeno 90 per cento in massa di stagno e possono contenere al massimo 0,5 per cento in massa di piombo ed al massimo 0,05 per cento in massa di cadmio (valori limite).

3

I materiali e gli oggetti di rame o di sue leghe devono essere muniti di un rivestimento duraturo. Sono eccettuati quelli che documentatamente non costituiscono pericolo di intossicazione (p. es. recipienti per cuocere caramello, per sbattere a neve le uova, per fabbricare formaggi, birra ed acquaviti, tubazioni per acqua potabile, rubinetterie).

4

I materiali e gli oggetti, che sono destinati alla produzione di succhi di frutta o di verdura, non devono cedere ai succhi più di 10 mg di alluminio per litro (valore tollerato).

5

Gli apparecchi metallici per la mescita di bevande contenenti acidi, come vino, birra ecc. (p. es. tubazioni, sifoni, rubinetti di mescita) non possono essere fatti di nichelio od essere nichelati.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 144).

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 4

817.04


Art. 9

Rivestimenti metallici 1

I materiali e gli oggetti di metallo o di leghe metalliche non possono essere zincati o rivestiti di cadmio o di sue leghe. L'impiego di parti metalliche zincate che entrano in contatto con derrate alimentari secche non acide è consentito. Le tubazioni per acqua potabile possono essere zincate.6 2 Lo stagno per saldature o stagnature dev'essere composto di almeno 97 per cento in massa di stagno e può contenere al massimo 0,05 per cento in massa di piombo (valore limite). È fatta eccezione per lo stagno usato per la saldatura delle scatole di conserve.

3

Il rivestimento di materiali ed oggetti stagnati, nichelati, cromati, argentati, indorati o rivestiti con altri metalli, deve essere sempre mantenuto in buono stato.

Sezione 3: Materiali e oggetti di plastica

Art. 10

Definizioni 1 I materiali e oggetti di plastica sono materiali e oggetti: a. costituiti esclusivamente di materia plastica; oppure b. costituiti di due o più strati, ognuno di essi esclusivamente di materia plastica, che sono congiunti con adesivi od in altro modo.

2

Per materie plastiche si intendono polimeri macromolecolari, fabbricati con monomeri ed altre sostanze di base oppure mediante modificazione chimica di macromolecole naturali. Non sono materie plastiche: a. le pellicole (film) di cellulosa rigenerata, con o senza laccatura; b. la carta ed il cartone, anche se essi sono modificati con aggiunta di materie plastiche;

c. le resine scambiatrici di ioni; d. gli elastomeri ed il caucciù naturale o sintetico; e. i rivestimenti di: 1. cera di paraffina, sintetica compresa, nonché cera microcristallina, 2. miscele delle cere menzionate al numero 1, tra di loro o con materie plastiche.


Art. 11

Esigenze particolari

1

Il DFI regola in un'ordinanza (allegato 1) l'ammissibilità delle sostanze, emana degli elenchi delle sostanze ammesse e fissa i valori limite di migrazione, nonché le esigenze particolari.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 669).

Oggetti d'uso

5

817.04

2

L'Ufficio federale può ammettere, su istanza motivata, ulteriori sostanze. L'autorizzazione dev'essere limitata nel tempo e va pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.


Art. 12

Rivestimenti e vernici di plastica Le materie plastiche che vengono usate per rivestire, verniciare, laccare, stratificare o impregnare materiali ed oggetti devono soddisfare per analogia le esigenze per i materiali e gli oggetti di plastica (art. 11 cpv. 1).


Art. 13


7

Obbligo di informare

Chi fabbrica, elabora o importa materiali sintetici secondo l'articolo 10 capoverso 2 deve comunicare all'Ufficio federale, di propria iniziativa e senza indugio, ogni nuova conoscenza in merito a proprietà nocive alla salute di tali sostanze.

Sezione 4:

Materiali ed oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata (cellofan)

Art. 14

Definizione

1

Le pellicole di cellulosa rigenerata (cellofan) sono fogli sottili, prodotti con cellulosa raffinata, ottenuta da legno o cotone non riciclati. Esse possono essere ricoperte da un rivestimento su una o su entrambe le facce.

2

Per soddisfare determinate esigenze tecnologiche, possono essere aggiunte ai fogli di cellulosa rigenerata, nella massa od in superficie, delle sostanze appropriate.


Art. 15

Esigenze particolari

1

Il DFI regola in un'ordinanza (allegato 1) l'ammissibilità delle sostanze, emana elenchi delle sostanze ammesse e fissa i valori limite di migrazione ed altre esigenze particolari.

2

L'Ufficio federale può ammettere, su istanza motivata, ulteriori sostanze. L'autorizzazione dev'essere limitata nel tempo e va pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.


Art. 16


8

Obbligo di informare

Chi fabbrica, elabora o importa pellicole in cellulosa rigenerata secondo l'articolo 14 capoverso 1 deve comunicare all'Ufficio federale, di propria iniziativa e senza indugio, ogni nuova conoscenza in merito a proprietà nocive alla salute di tali sostanze.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 144).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 144).

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 6

817.04

Sezione 5: Oggetti di ceramica, vetro, smalto e materiali simili

Art. 17

1 Le parti di oggetti in ceramica, vetro, smalto e materiali simili, che vengono a contatto con derrate alimentari, a una temperatura di 22°C e per una durata di 24 ore, possono cedere ad acido acetico al 4 per cento del volume (rilascio di piombo e cadmio) i seguenti quantitativi massimi (valori limite) di piombo e cadmio:9 a. oggetti non riempibili o riempibili, di profondità interna fino a 25 mm: piombo: 0,8

mg/dm2

cadmio: 0,07

mg/dm2

b. oggetti riempibili, di profondità interna superiore a 25 mm: piombo: 4,0

mg/dm2

cadmio: 0,3

mg/dm2

c. utensili per cottura o cottura al forno, contenitori e recipienti di conservazione il cui volume di riempimento è superiore a 3 litri:

piombo: 1,5

mg/dm2

cadmio: 0,1

mg/dm2

2

Se un oggetto si compone di recipiente e coperchio, entrambi sono esaminati alle medesime condizioni. La somma dei due valori di rilascio per il piombo e per il cadmio viene riferita alla superficie (cpv.1 lett. a) oppure al volume (cpv. 1 lett. b e c) del solo recipiente. Per la valutazione valgono i valori limite in mg/dm2 o mg/l stabiliti nel capoverso 1 per il recipiente corrispondente.10 Sezione 6: Materiali ed oggetti di carta e di cartone

Art. 18

1 I materiali e gli oggetti di carta e di cartone devono avere una consistenza tale, da permettere di staccare in modo ineccepibile le derrate alimentari dai materiali e dagli oggetti stessi.

2

La carta usata non può essere impiegata per avvolgere od imballare le derrate alimentari a contatto diretto, ad eccezione della frutta e della verdura che non liberano succo, nonché per le uova. Gli scarti nuovi di fabbricazione non sono considerati carta usata.

3

L'Ufficio federale può autorizzare delle deroghe al capoverso 2. Le autorizzazioni vanno pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 144).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 144).

Oggetti d'uso

7

817.04

Sezione 7: Altri materiali e oggetti

Art. 19

Paraffine e cere

Le paraffine e le cere, destinate alla fabbricazione di contenitori che vengono a contatto immediato con derrate alimentari, devono essere conformi alle esigenze della Pharmacopoea Helvetica, editio septima11 ed essere prive di sostanze cancerogene.


Art. 20

Coloranti

Per dipingere le parti di materiali od oggetti che vengono a contatto con derrate alimentari, possono essere usati: a. i coloranti ammessi dal DFI per le derrate alimentari; b. il solfato di bario; c. le lacche coloranti alla barite, prive di carbonato di bario e di composti solubili di bario;

d. l'ossido di cromo III; e. il rame e le sue leghe.

Capitolo 3: Cosmetici Sezione 1: Definizione ed esigenze

Art. 21

Definizione

1

I cosmetici sono sostanze o preparazioni, che sono destinate a venire a contatto esterno con diverse parti del corpo umano (epidermide, capelli, sistema pilifero, unghie, labbra, regioni genitali esterne) oppure con i denti o le mucose della cavità orale. Essi servono esclusivamente o soprattutto a proteggerle, a mantenerle in buono stato, a pulirle, a profumarle od a deodorarle oppure a modificarne l'aspetto.

2

Essi agiscono localmente sulla pelle sana ed i suoi organi, sulle mucose della bocca o delle regioni genitali esterne oppure sui denti. Le sostanze in essi contenute non devono, se assorbite, esplicare alcuna azione interna.

3

Per cosmetici si intendono segnatamente gli oggetti menzionati nell'allegato 2 della presente ordinanza.


Art. 22

Sostanze ammesse

1

Il DFI regola in un'ordinanza (allegato 1) l'ammissibilità delle sostanze. Esso può inoltre fissare le esigenze di purezza dei cosmetici.

11

Ora: nona edizione. Non pubblicata nella RU; ottenibile presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 8

817.04

2

A richiesta motivata, l'Ufficio federale può ammettere ulteriori sostanze.

L'autorizzazione è di durata limitata ed è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.12
a13 Imballaggi per cosmetici Gli imballaggi destinati ai cosmetici possono cedere a questi prodotti solo sostanze in quantità trascurabili per quanto concerne gli effetti sulla salute e tecnicamente inevitabili. Inoltre, tali sostanze non devono apportare alcuna modifica alla composizione o alle proprietà organolettiche dei cosmetici.

Sezione 2: Indicazioni sui cosmetici

Art. 23

1 Sugli imballaggi dei cosmetici devono figurare al momento della consegna ai consumatori le seguenti indicazioni:14 a. la composizione, in ordine decrescente dei quantitativi, secondo una nomenclatura usuale (p. es. INCI, INN); i quantitativi inferiori all'1 per cento in massa possono essere indicati in un ordine a piacimento dopo quelli superiori all'1 per cento;

b. la destinazione d'impiego, in quanto essa non sia deducibile dalla presentazione del prodotto;

c. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo oppure una marca depositata del fabbricante, dell'importatore o del venditore, domiciliato in Svizzera, oppure di una persona responsabile della commercializzazione del prodotto, residente in Svizzera; d. la data (mese, anno) fino alla quale il cosmetico conserva le sue qualità specifiche, in condizioni appropriate di conservazione (data minima di conservabilità); se la conservabilità minima è superiore a 30 mesi, si può rinunciare all'indicazione della data minima di conservabilità;

e. le condizioni di conservazione, nella misura in cui senza tali indicazioni non sia possibile garantire la conservabilità indicata; f.

il numero della partita della merce; g. le precauzioni particolari per l'uso; queste indicazioni devono figurare nelle tre lingue ufficiali e devono risaltare nettamente rispetto al testo rimanente.

2

Se per ragioni pratiche le indicazioni secondo il capoverso 1 lettere a e g non possono essere apposte sull'imballaggio, esse devono figurare su un foglietto compiegato oppure in un posto accessibile ai consumatori prima dell'acquisto.

12 Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 144).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 144).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 669).

Oggetti d'uso

9

817.04

3

L'imballaggio di campioni non deve portare obbligatoriamente le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera a.

4

Nell'elenco degli ingredienti (composizione) menzionato nel capoverso 1 lettera a le composizioni aromatizzanti possono figurare sotto la designazione «profumo» o «aroma».

Capitolo 4:

Oggetti a contatto con le mucose, la pelle, i capelli od i peli

Art. 24

Esigenze generali

1

Gli oggetti, che, nell'impiego a cui sono destinati o in quello abitualmente presunto, vengono a contatto con la pelle, i peli o le mucose della bocca o delle zone genitali esterne (indumenti, gioielli, parrucche, spazzolini da denti, stuzzicadenti, fili dentari, posate, pannolini ecc.) non devono cedere sostanze in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana.

2

...15

3

Agli oggetti secondo il capoverso 1 possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, profumanti o deodoranti. È vietata l'aggiunta di sostanze che conferiscano agli oggetti effetti farmacologici, quali la nicotina o disinfettanti16.


Art. 25


17

Oggetti contenenti nichelio 1

Gli oggetti contenenti nichelio che, secondo la loro destinazione, restano per lungo tempo a stretto contatto con la pelle (p. es. anelli, orecchini, fibbie di cinture, borchie su pantaloni o armature di occhiali) non devono cedere più di 0,5 µg di nichelio per cm2 e settimana (valore limite). Se tali oggetti sono provvisti di un rivestimento, quest'ultimo dev'essere di qualità tale che il valore limite non venga superato durante un periodo di uso normale dell'oggetto di almeno due anni (valore limite).

2

I perni sterili che vengono introdotti nei lobi perforati degli orecchi o in altre parti del corpo perforate, durante l'epitelizzazione della ferita causata dalla perforazione, non devono contenere più di 0,05 per cento in massa di nichelio (valore limite). Lo stesso vale per le parti di dispositivi di chiusura di detti perni.


Art. 26

Materiali tessili

1

Sono materiali tessili: a. gli oggetti tessili che per la loro destinazione vengono portati direttamente od indirettamente a contatto del corpo. come indumenti, parrucche, abiti da carnevale ecc.; 15 Abrogato dal n. I dell'O del 27 mar. 2002 (RU 2002 669).

16 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 144).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 669).

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 10

817.04

b. gli oggetti tessili destinati all'arredamento od al rivestimento di locali (biancheria da letto, tovaglie, tessuti da mobilio, tappeti, tende ecc.).

2

Il DFI fissa in un'ordinanza (allegato 1) le esigenze valevoli per gli oggetti secondo il capoverso 1, ne regola l'apprezzamento dell'infiammabilità e della combustibilità ed emana prescrizioni sulle diciture che devono figurare su tali oggetti.

a18 Coloranti azoici

Gli oggetti secondo l'allegato 3 lista A non devono contenere coloranti azoici che, a causa di una dissociazione riduttiva di uno o più gruppi azoici, possono emettere per chilogrammo di prodotto più di 30 mg di ammini aromatici secondo l'allegato 3 lista B (valore limite).

Capitolo 5: Oggetti d'uso per bambini ...19

Art. 27

Giocattoli

1

Per giocattoli si intendono tutti gli oggetti d'uso che sono concepiti o devono chiaramente servire per essere adoperati per giocare dai bambini di età fino ai 14 anni.

2

...20

3

Il DFI regola in un'ordinanza (allegato 1): a. le esigenze per la sicurezza dei giocattoli; b. le iscrizioni sui giocattoli; c.21 la delimitazione rispetto agli oggetti che non sono considerati giocattoli.


Art. 28

Oggetti per poppanti e bambini piccoli 1

I poppatoi per biberon e le tettarelle possono cedere ad un simulatore di saliva i seguenti quantitativi massimi di sostanze: a. 0,01 mg di N-nitrosamine per kg di parti di elastomero o gomma; b. 0,1 mg di sostanze N-nitrosificabili per kg di parti di elastomero o gomma.

2

Il contenuto di zinco degli oggetti menzionati nel capoverso 1 può essere al massimo di 0,5 per cento in massa (valore limite).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2002 (RU 2002 669). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1111).

19 Abrogata dal n. I dell'O del 27 mar. 2002 (RU 2002 669).

20 Abrogato dal n. I dell'O del 27 mar. 2002 (RU 2002 669).

21 Introdotta dal n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 669).

Oggetti d'uso

11

817.04

3

I biberon per poppanti e bambini piccoli devono recare un'avvertenza che metta in guardia dai danni ai denti dovuti al consumo prolungato di bevande zuccherate o agrodolci (suzione continua). L'avvertenza deve figurare nelle tre lingue ufficiali.22 4 I succhiotti e le tettarelle, gli anelli di dentizione, i giocattoli in materiale plastico con parti destinate a essere messe in bocca o che potrebbero verosimilmente esserlo, possono contenere al massimo lo 0,1 per cento in massa di esteri dell'acido ftalico (valore limite).23 Capitolo 6:24 Colori per dipingere, articoli per disegno e pittura25

Art. 29

Campo d'applicazione

Le disposizioni di questo capitolo sono applicabili agli articoli per pittura e disegno, come matite a grafite e a colori, penne di fibre e a biglia, colori ad acquarello e gessetti per colorare (gessetti a cera, a olio e asciutti) e gomme per cancellare.26 Esse non sono applicabili agli inchiostri, all'inchiostro di China, alle vernici correttrici, alle colle ed ai diluenti.


Art. 30

Esigenze particolari

1

Per la fabbricazione di oggetti secondo l'articolo 29 non devono essere impiegate sostanze (coloranti, pigmenti, solventi, plastificanti, sostanze di carica e conservanti) in quantitativi od in modo tali da mettere in pericolo la salute. La dose letale acuta per via orale (art. 4 cpv. 4 dell'O del 19 set. 198327 sui veleni) della formulazione totale non dev'essere inferiore a 2000 mg/kg di peso corporeo.

2

È permesso aromatizzare o profumare tali oggetti unicamente per coprire odori sgradevoli. A tale scopo non devono essere usate sostanze che richiamino delle derrate alimentari, per esempio aroma di mela.

3

Le allusioni come «non tossico» o «esente da veleni» non sono ammesse.


Art. 31

Rivestimenti di colori per dipingere e di articoli per disegno o pittura I rivestimenti delle matite a grafite, delle matite a colori, delle penne a fibre, delle penne a biglia e a feltro, dei pennelli e di oggetti simili devono essere resistenti alla saliva e, nei test standardizzati, possono cedere al massimo le seguenti quantità di sostanze tossiche (valori limite):28 22 Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 669).

23 Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 669).

Vedi anche le disp. trans. di detta modificazione alla fine del presente testo.

24 Originaria sez. 2 del cap. 5.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 669).

26 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 669).

27

RS 813.01

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 144).

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 12

817.04

- antimonio

60 mg/kg di rivestimento - arsenico

25 mg/kg di rivestimento bario

1000 mg/kg di rivestimento - piombo

90 mg/kg di rivestimento - cadmio

75 mg/kg di rivestimento - cromo

60 mg/kg di rivestimento - mercurio

60 mg/kg di rivestimento somma delle amine aromatiche, dosate come anilina, eccettuate quelle menzionate qui appresso

100 mg/kg di rivestimento somma di benzidina, 2-aminonaftalina, 4-aminobifenile ed altre amine aventi la stessa azione biologica

10 mg/kg di rivestimento

Art. 32

Colori ad acquarello

In riferimento al peso del campione non trattato (prima di una eventuale estrazione di grasso, olio o sostanze simili), nei test standardizzati i colori ad acquarello possono cedere al massimo le seguenti quantità di sostanze tossiche (valori limite):29 - antimonio

60 mg/kg

- arsenico

25 mg/kg

- bario

1000

mg/kg

- piombo

90 mg/kg

- cadmio

75 mg/kg

- cromo

60 mg/kg

- mercurio

60 mg/kg

somma delle amine aromatiche, dosate come anilina, eccettuate quelle menzionate qui appresso

50 mg/kg

somma di benzidina, 2-aminonaftalina, 4-aminobifenile ed altre amine aventi la stessa azione biologica

5 mg/kg


Art. 33


30

Mine, gessetti

Le mine di matite a grafite e di matite a colori, le matite per le materie plastiche, i gessetti, gli inchiostri per penne a biglia e per matite di fibra nonché gli articoli 29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 144).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 669).

Oggetti d'uso

13

817.04

simili possono cedere i quantitativi massimi di sostanze tossiche solubili indicate nell'articolo 32, riferite al peso del campione non trattato (prima di eventuale estrazione di grasso, olio e sostanze simili).

Capitolo 7:31 Altri oggetti d'uso

Art. 34

Generatori aerosol

1

I generatori aerosol (bombole spray) sono recipienti, non riutilizzabili, di metallo, vetro o materia plastica ed il loro contenuto di gas compresso, liquefatto o sciolto sotto pressione, unitamente o no ad un liquido, una pasta od una polvere. Sono muniti di un dispositivo di prelievo che permette la fuoriuscita del contenuto sotto forma di gas o di particelle solide o liquide in sospensione gassosa oppure sotto forma di schiuma, di pasta, di polvere od allo stato liquido. Possono essere costituiti di uno o più scomparti.

2

Il DFI può emanare in un'ordinanza (allegato 1) prescrizioni sulla natura dei recipienti, sui propellenti, sull'etichettatura, sulle precauzioni di sicurezza per prevenire danni alla salute ed incidenti, nonché sul controllo ufficiale ed il controllo in proprio.


Art. 35

Candele ed articoli simili Le candele, i bastoncini fumiganti e gli oggetti simili possono emanare, durante il processo di combustione, delle sostanze o delle miscele di sostanze unicamente in quantitativi che non mettano in pericolo la salute.


Art. 36

Fiammiferi

1

È vietato consegnare ai consumatori dei fiammiferi con fosforo bianco.

2

I fiammiferi possono essere venduti unicamente in imballaggi, pacchetti e scatole recanti la ditta del fabbricante o la sua marca depositata.

3

L'imballaggio posto a diretto contatto con i fiammiferi (scatola, bustine di fiammiferi da staccare ecc.) dev'essere di materiale resistente e tale da garantire un'adeguata protezione. Sono riservate le prescrizioni dell'allegato 1 dell'ordinanza del 5 novembre 198632 sul trasporto pubblico.


Art. 37

Articolo per scherzi

1

Gli articoli per scherzi e gli oggetti destinati a scopi simili non devono contenere sostanze pericolose per la salute. Sono segnatamente vietate le seguenti sostanze: a. le

parti

metalliche;

b. la polvere della corteccia di Panama (Quillaja saponaria) ed i suoi derivati contenenti saponine;

31 Originario

cap.

6.

32

RS 742.401

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 14

817.04

c. la polvere della radice dell'elleboro verde e nero (Helleborus viridis - Helleborus niger);

d. la polvere della radice del veratro bianco e nero (Veratrum album -Veratrum niger);

e. la benzidina e suoi derivati; f. la o-nitrobenzaldeide;

g. il solfuro d'ammonio, l'idrogensolfuro d'ammonio ed i polisolfuri d'ammonio;

h. gli esteri volatili dell'acido bromacetico: bromacetato di metile, bromacetato di etile, bromacetato di propile e bromacetato di butile.

2

Sono vietati gli articoli, per i quali, a causa della loro forma, del loro odore, del loro aspetto ecc., è prevedibile che essi possano venir confusi, in particolar modo dai bambini, con delle derrate alimentari, e quindi possono essere succhiati od ingeriti, mettendo in tal modo in pericolo la salute.

Capitolo 8:33 Informazione

Art. 38

Le autorità cantonali di esecuzione informano l'Ufficio federale sulle contestazioni di oggetti d'uso da esse intimate, quando: a. esiste un pericolo acuto per la salute; b. gli oggetti contestati sono stati consegnati ad un numero imprecisato di consumatori ed è minacciata la popolazione di parecchi Cantoni.

Capitolo 9:34 Disposizioni finali

Art. 39

Disposizioni transitorie 1

Gli oggetti d'uso possono essere ancora fabbricati, caratterizzati, imballati ed importati secondo il vecchio diritto fino al 30 giugno 1997. Essi possono essere ancora consegnati ai consumatori fino al 30 giugno 1998.

2

Per i valori limite di microorganismi in oggetti d'uso, fissati dal DFI (art. 2 cpv. 2) valgono, in deroga al capoverso 1, le disposizioni transitorie fissate dal DFI.

3

Le autorizzazioni rilasciate per durata illimitata secondo il vecchio diritto devono essere rinnovate entro il 30 giugno 1998. Le autorizzazioni non rinnovate entro tale termine sono considerate scadute.

33 Originario

cap.

7.

34 Originario

cap.

8.

Oggetti d'uso

15

817.04


Art. 40

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.

Disposizioni finali della modificazione del 19 dicembre 199735 Gli oggetti d'uso possono ancora essere consegnati al consumatore secondo il diritto anteriore (versione del 1° marzo 199536) sino al 31 dicembre 1999.

Disposizioni finali della modificazione del 27 marzo 200237 1

Gli oggetti d'uso possono essere ancora fabbricati, imballati, caratterizzati, importati e consegnati ai consumatori secondo il vecchio diritto fino al 30 aprile 2004.

2

Il termine transitorio non è applicabile all'art. 28 cpv. 4.

Disposizioni finali della modificazione del 15 dicembre 200338 I prodotti tessili che contengono fibre riciclate e possono emettere ammini aromatici provenienti dalla tintura di tali fibre possono essere consegnati ai consumatori soltanto fino al 31 dicembre 2004, sempre che il prodotto tessile non contenga più di 70 mg di ammini aromatici per chilogrammo (valore limite).

35 RU

1998 144

36 RU

1995 1643

37 RU

2002 669

38 RU

2004 1111

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 16

817.04

Allegato 1

Lista delle ordinanze del Dipartimento, promulgate in virtù delle disposizioni di delega della presente ordinanza a. ad articolo 2, capoverso 2: Ordinanza sui requisiti igienico-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d'uso, dei locali, degli impianti e del personale39 b. ad articolo 11 capoverso 1: Ordinanza sui materiali ed oggetti di plastica40 c. ad articolo 15 capoverso 1: Ordinanza sulle pellicole di cellulosa rigenerata41 d. ad articolo 22:

Ordinanza sui cosmetici42 e. ad articolo 26 capoverso 2: Ordinanza sulla combustibilità dei materiali tessili43 f.

ad articolo 27 capoverso 3: Ordinanza sulla sicurezza dei giocattoli44 g. ad articolo 34 capoverso 2: Ordinanza sui generatori aerosol45 39

RS 817.051

40

RS 817.041.1 41

RS 817.041.5 42

RS 817.042.1 43

RS 817.043.1 44

RS 817.044.1 45

RS 817.045.1

Oggetti d'uso

17

817.04

Allegato 246 (art. 21 cpv. 3)

Lista indicativa per categorie di cosmetici Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la cura della pelle (mani, piedi, viso ecc.)

Maschere di bellezza (esclusi i prodotti per l'abrasione superficiale della pelle per via chimica)

Fondotinta (liquidi, paste, ciprie)

Cipria per il trucco, polveri per il dopobagno e per l'igiene personale

Saponi da toeletta, saponi deodoranti ecc.

Profumi, acque da toeletta e acqua di Colonia

Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel ecc.)

Prodotti per la depilazione

Deodoranti e antitraspiranti

Prodotti per la cura dei capelli: -

tinture capillari e decoloranti prodotti per l'ondulazione, la sbrogliatura e il fissaggio

prodotti per la messa in piega

prodotti per pulitura (lozioni, polveri, shampoo)

prodotti di cura (lozioni, creme, oli)

prodotti per l'acconciatura (lozioni, lacche, gel, schiume, brillantine)

Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni ecc.)

Prodotti per il trucco del viso e degli occhi e per struccare

Prodotti per la cura e il trucco delle labbra

Prodotti per la cura dei denti e della bocca

Prodotti adesivi (per ciglia e unghie, parrucche e posticci)

Prodotti per la cura e il trucco delle unghie

Prodotti per le cure intime esterne

46 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 669).

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 18

817.04

- Prodotti

solari

Prodotti per abbronzamento senza sole

Prodotti per schiarire la pelle

- Prodotti

antirughe

Sostanze repellenti per gli insetti

Oggetti d'uso

19

817.04

Allegato 347 (art. 26a)

A. Oggetti d'uso che non possono contenere coloranti azoici ai sensi dell'articolo 26a Prodotti tessili e di pelletteria che rimangono in contatto diretto per lungo tempo con il corpo umano come: a. abiti, lenzuola, sacchi a pelo, fazzoletti, posticci, parrucche, copricapo, pannolini e altri oggetti per la toeletta;

b. scarpe, guanti, cinturini di orologi da polso, cinture, borsette, portamonete e portafogli, cartelle portadocumenti, fodere di sedie; c. giocattoli in tessuto o in pelle e giocattoli con abiti in tessuto o in pelle; d. fili e tessuti destinati alla consegna ai consumatori.

B. Lista degli ammini aromatici di cui all'articolo 26a Numero

Numero CAS Numero d'indice Numero CE

Nome della sostanza 1 92-67-1

612-072-00-6

202-177-1 bifenil-4-ammine 4-aminobifenile

xenilammina

2 92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidina

3 95-69-2

202-441-6

4-cloro-o-toluidina 4 91-59-8

612-022-00-3

202-080-4 2-naftilammina 5 97-56-3

611-006-00-3

202-591-2 o-ammino-azotoluene 4-ammino-2',3-dimetilazobenzene 4-o-tolilazo-o-toluidina 6 99-55-8

202-765-8

5-nitro-o-toluidina 7 106-47-8

612-137-00-9 203-401-0 4-cloranilina 8 615-05-4

210-406-1

4-metossi-m-fenilendiammina 9 101-77-9

612-051-00-1

202-974-4 4,4'-metilendianilina 4,4'-diamminodifenilmetano 10 91-94-1

612-068-00-4

202-109-0 3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorodifenil4,4'-ilenediammina

11 119-90-4

612-036-00-X 204-355-4 3,3'-dimetilbenzidina o-dianisidina

12 119-93-7

612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina

13 838-88-0

612-085-00-7

212-658-8 4,4'-metilenedi-o-toluidina 14 120-71-8

204-419-1

6-metossi-m-toluidina p-cresidina

47 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1111).

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 20

817.04

Numero

Numero CAS Numero d'indice Numero CE

Nome della sostanza 15 101-14-4

612-078-00-9 202-918-9 4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina 16 101-80-4

202-977-0

4,4'-ossidianilina

17 139-65-1

205-307-9

4,4'-tiodianilina

18 95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidina

2-amminotoluene

19 95-80-7

612-099-00-3 202-453-1 4-metil-m-fenilendiammina 20 137-17-7

205-282-0

2,4,5-trimetilanilina 21 90-04-0

612-035-00-4

201-963-1 o-anisidina 2-metossianilina

22 60-09-3

611-008-00-4

200-453-6 4-amminoazobenzene