Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le modalità di riscossione, mediante il contrassegno, della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali.
741.711
del 24 agosto 2011 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 16 capoverso 2 e 18 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20101
sul contrassegno stradale (LUSN),
ordina:
La presente ordinanza disciplina le modalità di riscossione, mediante il contrassegno, della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali.
(art. 9 LUSN)
1 Il contrassegno può essere acquistato presso:
2 Il contrassegno può essere venduto o messo in circolazione al più presto il 1° dicembre dell'anno precedente.
(art. 7 LUSN)
1 Il contrassegno dev'essere integro e va incollato direttamente sul veicolo.
2 Esso deve essere apposto nei seguenti punti:
3 Il contrassegno è considerato annullato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 LUSN se:
1 Se il parabrezza sul quale è correttamente incollato un contrassegno valido è danneggiato e deve essere sostituito, occorre apporre un nuovo contrassegno.
2 La DGD può stipulare un accordo con l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni nel quale sono disciplinate la sostituzione e il rimborso del contrassegno in caso di sostituzione del parabrezza.
3 Se i costi di sostituzione del contrassegno non sono assunti da una compagnia d'assicurazioni, l'ufficio di servizio dell'AFD sostituisce il contrassegno dietro presentazione del vecchio contrassegno e della fattura relativa alla sostituzione del parabrezza.
(art. 9 LUSN)
1 I Cantoni effettuano periodicamente il conteggio con la DGD conformemente alle sue istruzioni.
2 L'anno contabile va dal 1° dicembre al 30 novembre.
3 La DGD può eseguire le verifiche necessarie.
(art. 11 LUSN)
1 Gli organi di controllo istituiti dall'AFD o dai Cantoni possono fermare i veicoli ed entrarvi al fine di verificare la validità del contrassegno.
2 In caso di contravvenzione, tali organi di controllo possono chiedere i documenti di legittimazione del conducente per accertarne l'identità.
(art. 14 LUSN)
1 In caso di contravvenzione, la persona assoggettata deve acquistare un contrassegno se per il periodo di tassazione non possiede un contrassegno, ne possiede uno annullato o non lo porta con sé. Immediatamente dopo l'acquisto, il contrassegno deve essere incollato sul veicolo conformemente all'articolo 3.
2 Se la persona assoggettata porta con sé nel veicolo un contrassegno non annullato, deve incollarlo immediatamente sul veicolo conformemente all'articolo 3.
3 Se non è stato possibile fermare il veicolo o identificarne il conducente, il detentore del veicolo deve provare all'organo di controllo, entro 30 giorni, che nel frattempo il contrassegno è stato incollato sul veicolo conformemente all'articolo 3.
2 Abrogato dall'all. 3 n. 2 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).
1 L'esecuzione della presente ordinanza compete all'AFD e ai Cantoni.
2 La DGD è l'ente centrale preposto al conteggio e l'organo di sorveglianza.
3 Essa emana le istruzioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.
L'ordinanza del 26 ottobre 19943 concernente una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è abrogata.
3 [RU 1994 2518, 1995 4425 all. 1 n. II 13]
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
…4
4 Le mod. possono essere consultate alla RU 2011 4111.
Ai contrassegni 2011 sono applicabili, fino al 31 gennaio 2012, le disposizioni dell'ordinanza del 26 ottobre 19945 sul contrassegno stradale.
5 [RU 1994 2518, 1995 4425 all. 1 n. II 13]
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2011.
6 Abrogato dall'all. 3 n. 2 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).