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741.711

Ordinanza
concernente la tassa per l'utilizzazione
delle strade nazionali

(Ordinanza sul contrassegno stradale, OUSN)

del 24 agosto 2011 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16 capoverso 2 e 18 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20101
sul contrassegno stradale (LUSN),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le modalità di riscossione, mediante il contras­segno, della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali.

Art. 2 Acquisto del contrassegno

(art. 9 LUSN)

1 Il contrassegno può essere acquistato presso:

a.
i punti di vendita designati dai Cantoni o da organizzazioni da essi incari­cate;
b.
gli uffici di servizio dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD);
c.
i punti di vendita all'estero designati da organizzazioni con le quali la Direzione generale delle dogane (DGD) ha concluso un pertinente accordo.

2 Il contrassegno può essere venduto o messo in circolazione al più presto il 1° dicembre dell'anno precedente.

Art. 3 Apposizione del contrassegno

(art. 7 LUSN)

1 Il contrassegno dev'essere integro e va incollato direttamente sul veicolo.

2 Esso deve essere apposto nei seguenti punti:

a.
su veicoli con parabrezza: sul lato interno del parabrezza in un punto ben visibile dall'esterno;
b.
su veicoli senza parabrezza, rimorchi e motoveicoli: su una parte facilmente accessibile e non intercambiabile.

3 Il contrassegno è considerato annullato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 LUSN se:

a.
non è stato apposto conformemente ai capoversi 1 o 2;
b.
esso o lo strato adesivo originale è stato alterato; o
c.
non è stato incollato sul veicolo con lo strato adesivo originale.
Art. 4 Rottura del parabrezza

1 Se il parabrezza sul quale è correttamente incollato un contrassegno valido è danneggiato e deve essere sostituito, occorre apporre un nuovo contrassegno.

2 La DGD può stipulare un accordo con l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni nel quale sono disciplinate la sostituzione e il rimborso del contrassegno in caso di sostituzione del parabrezza.

3 Se i costi di sostituzione del contrassegno non sono assunti da una compagnia d'assicurazioni, l'ufficio di servizio dell'AFD sostituisce il contrassegno dietro presentazione del vecchio contrassegno e della fattura relativa alla sostituzione del parabrezza.

Art. 5 Conteggio

(art. 9 LUSN)

1 I Cantoni effettuano periodicamente il conteggio con la DGD conformemente alle sue istruzioni.

2 L'anno contabile va dal 1° dicembre al 30 novembre.

3 La DGD può eseguire le verifiche necessarie.

Art. 6 Controlli

(art. 11 LUSN)

1 Gli organi di controllo istituiti dall'AFD o dai Cantoni possono fermare i veicoli ed entrarvi al fine di verificare la validità del contrassegno.

2 In caso di contravvenzione, tali organi di controllo possono chiedere i documenti di legittimazione del conducente per accertarne l'identità.

Art. 7 Contravvenzioni

(art. 14 LUSN)

1 In caso di contravvenzione, la persona assoggettata deve acquistare un contras­segno se per il periodo di tassazione non possiede un contrassegno, ne possiede uno annullato o non lo porta con sé. Immediatamente dopo l'acquisto, il contrassegno deve essere incollato sul veicolo conformemente all'articolo 3.

2 Se la persona assoggettata porta con sé nel veicolo un contrassegno non annullato, deve incollarlo immediatamente sul veicolo conformemente all'articolo 3.

3 Se non è stato possibile fermare il veicolo o identificarne il conducente, il deten­tore del veicolo deve provare all'organo di controllo, entro 30 giorni, che nel frattempo il contrassegno è stato incollato sul veicolo conformemente all'articolo 3.

Art. 82

2 Abrogato dall'all. 3 n. 2 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).

Art. 9 Esecuzione

1 L'esecuzione della presente ordinanza compete all'AFD e ai Cantoni.

2 La DGD è l'ente centrale preposto al conteggio e l'organo di sorveglianza.

3 Essa emana le istruzioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.

Allegato6

6 Abrogato dall'all. 3 n. 2 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).