01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.04.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.03.2021
01.07.2016 - 31.12.2019
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01.01.2016 - 30.06.2016
01.11.2013 - 31.12.2015
01.01.2009 - 31.10.2013
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
29.05.2006 - 31.12.2006
01.10.2004 - 28.05.2006
01.01.2003 - 30.09.2004
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1

Ordinanza

sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) del 25 agosto 2004 (Stato 1° luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8a capoverso 5 e 41 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 19971 sul
riciclaggio di denaro (LRD); visti gli articoli 4 capoverso 1, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 19942 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC),3 ordina: Capitolo 1: Compiti

Art. 1

4 1 L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:

a. assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo; b. fungere da ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo; c. sensibilizzare gli intermediari finanziari sui problemi relativi al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo; d. informare il pubblico sull'evoluzione della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera mediante un rapporto annuale contenente dati statistici anonimizzati.

RU 2004 4181 1 RS 955.0

2 RS 360

3

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

955.23

Riciclaggio di denaro 2

955.23

2

Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione: a.5 riceve ed esamina le comunicazioni degli intermediari finanziari, degli organismi di autodisciplina, dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), della Commissione federale delle case da gioco, dei commercianti ai sensi dell'articolo 8a LRD nonché dei loro uffici di revisione;

b. procede agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati; c. decide in merito alla trasmissione di comunicazioni, notificazioni e altre informazioni alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale; d. scambia a livello nazionale e internazionale le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;

e. gestisce un sistema proprio di trattamento dei dati per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo (GEWA);

f.6 analizza i dati sul riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce statistiche anonimizzate che gli permettono di effettuare analisi operative e strategich; g.7 riceve informazioni dalle persone e dalle istituzioni di cui all'articolo 7 della legge federale del 18 dicembre 20158 concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP).

Capitolo 2: Trattamento di comunicazioni e informazioni9 Sezione 1: Registrazione

Art. 2


10

Provenienza dei dati

L'Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:11 a.12 di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 capoverso 1 e 11a LRD nonché 305ter capoverso 2 del Codice penale13 (CP); 5

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

6

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

7

Introdotta dal n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1943).

8 RS

196.1

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

10 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

13 RS 311.0

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O 3

955.23

b. di organismi di autodisciplina secondo l'articolo 27 capoverso 4 LRD; c. della FINMA secondo l'articolo 16 capoverso 1 LRD; d. della Commissione federale delle case da gioco secondo l'articolo 16 capoverso 1 LRD;

e.14 di commercianti nonché dei loro uffici di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1bis e 15 capoverso 5 LRD); f.15 secondo l'articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP16.


Art. 3

17 Analisi delle

comunicazioni

1

Le comunicazioni di cui all'articolo 2 lettere a d indicano almeno: a. il nome dell'intermediario finanziario o dell'autorità da cui proviene la comunicazione, con l'indicazione di una persona di contatto e di un numero diretto di telefono e telefax; b. le autorità di cui all'articolo 12 LRD che esercitano il controllo sull'intermediario finanziario;

c. i dati che consentono di identificare la controparte dell'intermediario finanziario conformemente all'articolo 3 LRD;

d. i dati che consentono di identificare l'avente economicamente diritto conformemente all'articolo 4 LRD;

e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell'intermediario finanziario; f.

i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto; g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d'affari, compresi il numero e la data di apertura dei conti interessati; h. una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d'affari.

2

Le comunicazioni ai sensi dell'articolo 2 lettera e contengono per analogia almeno i dati ai sensi del capoverso 1 lettere a, c e nonché h.

2bis

Se le persone e le istituzioni che effettuano una comunicazione secondo l'articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP18 non sono intermediari finanziari ai sensi della 14 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

15 Introdotta dal n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1943).

16 RS

196.1

17 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

18 RS

196.1

Riciclaggio di denaro 4

955.23

LRD, la loro comunicazione contiene almeno le informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera f, sempre che ne siano a conoscenza.19 3 Le comunicazioni sono redatte sull'apposito modulo stilato dall'Ufficio di comunicazione. I dati riguardanti la persona di contatto ai sensi del capoverso 1 lettera a possono essere indicati in un documento diverso dal modulo stilato dall'Ufficio di comunicazione.

4

I documenti relativi alle transazioni finanziarie e agli accertamenti richiesti e tutti gli altri documenti giustificativi sono allegati alla comunicazione.

5

Su richiesta, l'intermediario finanziario trasmette senza indugio all'Ufficio di comunicazione i documenti che permettono di seguire le tracce delle transazioni effettuate durante l'analisi svolta dallo stesso Ufficio.


Art. 4

20 Registrazione 1 Le comunicazioni e le informazioni degli intermediari finanziari sono registrate nel GEWA con l'indicazione della data d'invio. La data di registrazione serve al controllo dei termini.

2

Se la comunicazione riguarda più controparti, l'Ufficio di comunicazione può trattare le varie relazioni d'affari separatamente.

3

L'Ufficio di comunicazione conferma senza indugio il ricevimento di una comunicazione e indica il termine entro il quale deciderà se trasmettere la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 5 LRD.

4

In caso di trasmissione o di comunicazione conformemente all'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, l'Ufficio di comunicazione indica il periodo durante il quale rimane in vigore il blocco dei beni secondo l'articolo 10 capoverso 2 LRD.

Sezione 2: Analisi e accertamenti

Art. 5


21



Art. 6

Ricerca di informazioni ai sensi della LUC22 Per adempiere i suoi compiti legali, l'Ufficio di comunicazione può procurarsi le informazioni di cui all'articolo 3 lettere a-e LUC.

19 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1943).

20 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

21 Abrogato dal n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O 5

955.23


Art. 7

Collaborazione con le autorità e gli uffici 1

L'Ufficio di comunicazione può richiedere alle autorità e agli uffici di cui all'articolo 4 capoverso 1 LUC e all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LRD tutte le informazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all'adempimento dei suoi compiti legali.

L'Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se:23 a. la persona o la società interessata è o è stata oggetto di perseguimenti giudiziari o amministrativi;

b. la persona o la società è nota alle autorità di polizia; c.24 la persona oggetto della comunicazione ha un domicilio in Svizzera ed è autorizzata a soggiornarvi e a esercitarvi un'attività lucrativa; d.25 l'intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza della FINMA o della Commissione federale delle case da gioco.

2

Lo scambio di informazioni avviene oralmente, in forma elettronica o cartacea.

Sezione 3: Trasmissione

Art. 8

Denuncia alle autorità di perseguimento penale 1

Sulla base delle informazioni raccolte, l'Ufficio di comunicazione prende le misure di cui all'articolo 23 capoverso 4 LRD.

2

Le comunicazioni che non sono state trasmesse senza indugio alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 4 LRD possono essere trasmesse successivamente in qualsiasi momento se vi sono nuovi elementi in base ai quali l'Ufficio di comunicazione desume l'esistenza di un sospetto fondato.26

Art. 9

Informazione dell'intermediario finanziario 1

L'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario sui passi intrapresi.27 2

Se l'affare è stato trasmesso a un'autorità di perseguimento penale, non può essere fornita alcuna informazione all'intermediario finanziario senza una previa autorizzazione da parte dell'autorità in questione.

23 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

24 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

25 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

26 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

27 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

Riciclaggio di denaro 6

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Art. 10


28

Informazione

1

L'Ufficio di comunicazione può informare: a. gli intermediari finanziari: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera a;

b. gli organismi di autoregolazione: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera b; c. la FINMA: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera c; d. la Commissione federale delle case da gioco: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera d.29 2

Se constata che un intermediario finanziario non ha osservato i suoi obblighi di diligenza o i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, l'Ufficio di comunicazione può, conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LRD, trasmettere spontaneamente all'autorità di vigilanza competente le seguenti informazioni: a. il nome dell'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione; b. la data della comunicazione; c. l'importo dei valori patrimoniali interessati; d. la natura e il genere della violazione degli obblighi; e. l'autorità di perseguimento penale adita.

3

L'Ufficio di comunicazione può informare la competente autorità di perseguimento penale adita.


Art. 11


30

Capitolo 3: Cooperazione

Art. 12

Autorità nazionali

1

...31

2

Se è a conoscenza del fatto che un'autorità di perseguimento penale sta già conducendo un'inchiesta contro una o più persone menzionate nella domanda, l'Ufficio di comunicazione rinvia l'autorità richiedente all'autorità di perseguimento penale in questione per ottenere ulteriori informazioni.

28 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

29 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

30 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

31 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819) .

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O 7

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Art. 13

32 Autorità straniere

1

Alle condizioni di cui al capoverso 2, l'Ufficio di comunicazione può scambiare con le seguenti autorità straniere dati personali e informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo oppure trasmetterli spontaneamente alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell'adempimento dei loro compiti legali: a. autorità che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC;

b. autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell'Ufficio di comunicazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 30 LRD.

2

I dati personali e le informazioni ai sensi del capoverso 1 possono essere scambiati o trasmessi unicamente se: a. è necessario all'ottenimento delle informazioni di cui l'Ufficio di comunicazione ha bisogno;

b. non si tratta di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale; c. la domanda di assistenza amministrativa è motivata.

3

Gli articoli 6, 7 e 12 si applicano per analogia al trattamento delle domande di autorità straniere.

Capitolo 4: GEWA

Art. 14

Scopo L'Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d'informazione GEWA per: a. adempiere i suoi compiti legali d'informazione e di accertamento; b.33 procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo;

c. collaborare con le autorità federali e cantonali di perseguimento penale; d. collaborare con le autorità straniere analoghe e le autorità di perseguimento penale straniere;

e.34 collaborare con la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco; f.35 elaborare analisi strategiche sulla base di statistiche anonimizzate.

32 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

33 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

34 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

Riciclaggio di denaro 8

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Art. 15

Provenienza dei dati

I dati memorizzati nel GEWA provengono da: a.36 comunicazioni e informazioni secondo l'articolo 2; b. domande di assistenza amministrativa e giudiziaria secondo gli articoli 12 e 13;

c.37 comunicazioni delle autorità di polizia concernenti le indagini effettuate prima dell'apertura di un'istruzione; d.38 comunicazioni delle autorità federali e cantonali di perseguimento penale secondo l'articolo 29a LRD; e. comunicazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC, a condizione che servano all'adempimento dei compiti legali dell'Ufficio di comunicazione; f .39 elenchi di persone e società, allegati a risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU in relazione a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenenza alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo; g.40 elenchi di persone e società sospettate dalle autorità svizzere di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenere alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo; h. accertamenti effettuati dall'Ufficio di comunicazione stesso.


Art. 16

41 Dati trattati

1

Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel GEWA concernono:

a. le transazioni finanziarie sospette; b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che riciclino o tentino di riciclare denaro, che appartengano a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CP o che favoriscano il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies CP; 35 Introdotta dal n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

39 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

40 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

41 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O 9

955.23

c. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che preparino, commettano o favoriscano reati per i quali si presume siano atti preparatori del riciclaggio di denaro, o per i quali si presume il concorso di un'organizzazione ai sensi della lettera b.

2

I terzi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrati nel GEWA sempre che ciò serva agli scopi di cui all'articolo 14.


Art. 17

Codificazione La trasmissione dei dati del GEWA è codificata dall'inizio alla fine.


Art. 18

Struttura 1 La struttura della banca dati GEWA è modulare. Essa comprende: a.42 la gestione delle comunicazioni (gestione dei casi); b. la gestione degli altri affari; c. la gestione delle persone; d. la gestione degli intermediari finanziari; e. la gestione delle operazioni; f.

la gestione dei parametri; g. la

valutazione;

h. l'aggiornamento; i.

la gestione degli utenti.

2

Il catalogo dei dati che possono essere trattati nel GEWA è oggetto dell'allegato 1.


Art. 19

Sicurezza dei dati e aggiornamento 1

La sicurezza dei dati è retta dall'ordinanza del 14 giugno 199343 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 9 dicembre 201144 sull'informatica nell'Amministrazione federale.45 2 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) stabilisce in un regolamento di trattamento dei dati le misure tecniche e organizzative intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire l'aggiornamento automatico del trattamento dei dati.46 42 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

43 RS

235.11

44 RS

172.010.58

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

46 Nuovo testo giusta il n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Riciclaggio di denaro 10

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Art. 20


47

Accesso al GEWA

Hanno accesso al GEWA mediante una procedura di richiamo online: a. i collaboratori dell'Ufficio di comunicazione; b. le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.


Art. 21

e 2248 Capitolo 5:49 Dati statistici, rapporto annuale e analisi

Art. 23

1 Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l'Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata riguardante:

a. le comunicazioni ai sensi dell'articolo 2; b. le domande di informazioni provenienti da autorità straniere analoghe; c. le procedure successive alle comunicazioni.

2

La statistica contiene: a. per le comunicazioni ai sensi del capoverso 1 lettera a: dati sul numero, il contenuto, il tipo, la provenienza, i casi sospetti, la frequenza, il genere dei reati e sulle modalità di trattamento di tali comunicazioni da parte dell'Ufficio di comunicazione; b. per le domande di informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b: dati sul numero e la data di ricevimento delle domande, il Paese di provenienza e il numero di persone che sono oggetto della domanda; c. per le procedure ai sensi del capoverso 1 lettera c: dati sul numero delle comunicazioni trasmesse all'autorità di perseguimento penale e sull'esito della procedura.

3

L'Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale e rapporti d'analisi in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

47 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

48 Abrogati dal n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

49 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O 11

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Capitolo 6: Protezione e archiviazione dei dati

Art. 24

Controllo I dati personali sono trasmessi, su richiesta, alle autorità federali e cantonali di vigilanza e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza50 per l'esercizio delle loro funzioni di controllo.


Art. 25

Comunicazione di

dati

1

All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità e sull'attualità dei dati del GEWA. Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati. 2 Se i dati sono trasmessi ad autorità nazionali o straniere, l'Ufficio di comunicazione indica, mediante una formulazione sempre identica, che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro utilizzazione e trasmissione ad altre autorità sono subordinate al suo consenso scritto.


Art. 26

Restrizioni concernenti la comunicazione di dati 1

All'atto della comunicazione di dati provenienti dal GEWA vanno osservati i divieti di utilizzazione. Se l'Ufficio di comunicazione intende trasmettere al Paese d'origine o di provenienza dati di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera, si applicano le condizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 199951 sull'asilo. L'Ufficio di comunicazione può trasmettere al Paese d'origine o di provenienza dati concernenti persone ammesse provvisoriamente soltanto alle condizioni previste dall'articolo 6 della legge federale del 19 giugno 199252 sulla protezione dei dati e previa consultazione dell'Ufficio federale della migrazione.53 2 L'Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del GEWA qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.

50 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

51 RS

142.314

52 RS

235.1

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

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Art. 27


54



Art. 28

Durata della conservazione e cancellazione dei dati 1

L'Ufficio di comunicazione conserva i dati memorizzati nel GEWA per dieci anni al massimo a partire dalla loro registrazione. Le registrazioni sono cancellate singolarmente.

2

Se una persona figura in diverse registrazioni, l'Ufficio di comunicazione cancella soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. I dati relativi alla persona sono cancellati contemporaneamente all'ultima registrazione che la concerne.


Art. 29

Consegna di dati e documenti all'Archivio federale La consegna di dati e documenti dell'Ufficio di comunicazione all'Archivio federale è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 199855 sull'archiviazione e dalle relative ordinanze d'esecuzione56.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 30

Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza del 16 marzo 199857 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è abrogata.


Art. 31

58 Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

54 Abrogata dal n. I dell'O del 16 ott. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

55 RS

152.1

56 RS

152.11/.21

57 [RU

1998 905, 2000 1369 art. 30 n. 2, 2002 96 art. 30 111 art. 19 n. 2 4362, 2003 3687 all. n. II 6] 58 Nuovo testo giusta il n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

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Allegato 159 (art. 18 cpv. 2)

Catalogo dei dati A. Gestione delle comunicazioni (gestione dei casi) Sottocategoria «intermediario finanziario» 1. Numero di riferimento Sottocategoria «dati di base» 1. Numero della comunicazione (numerazione progressiva) 2. Data di

comunicazione

3. Data

di

registrazione

4. Genere di comunicazione 5. Modo di trasmissione 6. Cantone 7. Stato dell'affare

8. Categoria 9. Motivo del sospetto 10. Data di stato dell'affare 11. Data di decisione 12. Fatti 13. Motivazione 14. Misure 15. Decisione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro 16. Incarto principale/secondario 17. Reato preliminare (in Svizzera o all'estero) 18. Paese del reato preliminare 19. Richiesta UIF (sì/no) 20. Parole chiave 21. PPE (sì/no) Sottocategoria «gestione dell'importo totale» 1. Importo 2. Valuta

59 Aggiornato dal n. II dell'O del 16 ott. 2013 (RU 2013 3497) e dal n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

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3. Numero del conto 4. Tipo di

beni

5. Osservazioni 6. Importo totale in franchi svizzeri 7. Importo confiscato in franchi svizzeri Sottocategoria «persone coinvolte» 1. Ruolo 2. Compiti (indicare la fonte delle informazioni) 3. Data 4. Osservazioni Sottocategoria «autorità di perseguimento penale competente» 1. Abbreviazione

(Zcode)

2. Cantone 3. Designazione 4. Indirizzo 5. Numero postale e località 6. Lingua di

corrispondenza

Sottocategoria «decisione delle autorità di perseguimento penale» 1. Data 2. Tipo

di

decisione

3. Osservazioni 4. Motivo dell'abbandono del procedimento 5. Numero di riferimento 6. Articoli di natura penale B. Gestione di altri casi 1. Numero del caso (numerazione progressiva) 2. Data di

ricevimento

3. Data

di

registrazione

4. Categoria 4.1 Commercianti 4.2 Uffici di revisione 4.3 Altre informazioni

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5. Paese 6. Cantone 7. Riferimento 8. Osservazioni 9. Conti bancari

C. Gestione delle persone Sottocategoria principale «gestione delle persone» (persone fisiche) 1. Numero della persona (numerazione progressiva) 2. Cognome 3. Nome 4. Data di

nascita

5. Sesso 6. Luogo

d'origine

7. Nazionalità 8. Professione 9. Indirizzo 10. Numero postale e località in Svizzera 11. Numero postale e località all'estero 12. Paese 13. Telefono 14. Fax 15. Indirizzo e-mail 16. Osservazioni Sottocategoria secondaria «gestione delle persone» (falsa identità delle persone fisiche) 1. Cognome 2. Nome 3. Data di

nascita

Sottocategoria «gestione delle persone» (persone giuridiche) 1. Numero della persona (numerazione progressiva) 2. Cognome 3. Settore 4. Indirizzo

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5. Numero postale e località in Svizzera 6. Numero postale e località all'estero 7. Paese 8. Telefono 9. Fax 10. Indirizzo e-mail 11. Osservazioni Sottocategoria «gestione delle persone» (legami tra persone) 1. Ruolo 2. Osservazioni D. Gestione degli intermediari finanziari 1. Numero dell'intermediario (numerazione progressiva) 2. Impresa 3. Categoria 4. Lingua di

corrispondenza

5. Numero di licenza 6. Via 7. Numero postale e località 8. Cantone 9. Interlocutore 10. Telefono 11. Fax 12. Indirizzo e-mail 13. Osservazioni E. Gestione delle operazioni 1. Cognome 2. Osservazioni F. Conti

1. Tipo

di

conto

2. Numero del conto

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3. Data 4. Dettagli

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Allegato 260 60 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 2 all'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).