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916.371

Ordinanza
concernente il mercato delle uova

(Ordinanza sulle uova, OU)

del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2022) (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 13 della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari (LDerr),3

ordina:

1 RS 910.1

2 RS 817.0

3 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 14

La presente ordinanza si applica alle uova di volatili in guscio, ai prodotti di uova essiccati e ad altri prodotti di uova delle voci di tariffa riportate nell'allegato 1 numero 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 20115 sulle importazioni agricole.

4 Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 9 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

5 RS 916.01

Sezione 2: Importazione

Art. 2 Importazione di uova destinate al consumo e di uova di trasformazione

1 Per quanto riguarda le uova di galline Gallus domesticus, le quote del contingente doganale parziale per le uova destinate al consumo e per le uova di trasformazione sono assegnate secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale d'importazione.6

2 Le uova destinate al consumo che non provengono da galline Gallus domesticus possono essere importate senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.

6 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 58 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Art. 4 Mercati7

1 Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importate, all'aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo 50 chilogrammi lordi di uova destinate al consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza permesso generale di importazione (PGI) e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.8

2 Le uova destinate al consumo provenienti dalle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex, che conformemente al lodo di Territet sono esenti da dazi, possono essere importate senza PGI e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.

3 L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)9 esegue le presenti disposizioni.

7 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 58 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

8 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 58 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

9 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 510 Disposizioni per uova di trasformazione secondo l'impiego

Le uova di trasformazione importate ADC devono essere trasformate in prodotti di uova; la trasformazione deve essere documentata. Alle importazioni si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 14 della legge del 18 marzo 200511 sulle dogane e degli articoli 50 e seguenti dell'ordinanza del 1° novembre 200612 sulle dogane.

10 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 58 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

11 RS 631.0

12 RS 631.01

Sezione 3: Stampigliatura delle uova di galline Gallus domesticus

Art. 6

1 Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova da cova e le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova completamente colorate.13

2 La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di produzione, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice ISO 2 secondo l'elenco dei Paesi stilato per la statistica del commercio estero nella tariffa d'uso14 nella versione del 1° gennaio 2015.15

3 L'esecuzione delle presenti disposizioni è disciplinata dalla legislazione in materia di derrate alimentari. L' UDSC le applica nell'ambito dell'imposizione doganale, le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari negli altri casi.16

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3061).

14 La tariffa d'uso può essere consultata e ordinata presso la Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.

15 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).

16 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 58 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Sezione 4: Contributi

Art. 7 Contributi a provvedimenti di valorizzazione

1 In caso di eccedenze stagionali possono essere versati contributi, entro i limiti dei crediti stanziati, per azioni di spezzatura e di riduzione dei prezzi di uova svizzere destinate al consumo.

2 Tutte le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede in Svizzera possono partecipare alle azioni.

3 Sentite le cerchie interessate, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) decide sull'importo del contributo, la durata dell'azione, il quantitativo minimo di uova destinate al consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica l'azione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

4 I contributi non devono superare un terzo del valore di mercato del prodotto agricolo all'inizio dell'azione.

Art. 817

17 Abrogato dall'all. 9 n. 13 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 9 Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, in quanto essa non preveda altrimenti.

Art. 1018

18 Abrogato dal n. IV 73 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Allegato20

20 Abrogato dall'all. 7 n. 9 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).