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Ordinanza
sulla costruzione di una ferrovia transalpina

(Ordinanza sul transito alpino, OTrAl)

del 28 febbraio 2001 (Stato 1° marzo 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 17 capoverso 2 e 21 del decreto federale del 4 ottobre 19911
concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (decreto sul transito alpino),

ordina:

Capitolo 1: Organizzazione e compiti

Sezione 1: Costruttori

Art. 1 Competenze

1 I progetti della NFTA conformemente all'articolo 5bis del decreto sul transito alpino sono realizzati dalle seguenti imprese (costruttori):

a.
asse del San Gottardo: Ferrovie federali svizzere (FFS), mentre la progettazione e l'esecuzione dell'opera sono assegnate a un'organizzazione di progetto.
b.
asse del Lötschberg: BLS Ferrovia del Lötschberg SA (BLS), mentre la progettazione e l'esecuzione dell'opera sono assegnate a un'organizzazione di progetto.
c.
raccordo della Svizzera orientale (galleria di base dello Zimmerberg e collegamento tra la linea che costeggia la riva sinistra del lago di Zurigo e la linea del San Gottardo): FFS, mentre la progettazione e l'esecuzione dell'opera o parti di essa sono assegnate a un'organizzazione di progetto conformemente alla lettera a.
d.
ampliamento della tratta San Gallo-Arth-Goldau: FFS, Ferrovie del Sud-Est (SOB) e Ferrovie Lago di Costanza-Toggenburgo (BT).
e.
sistemazione Surselva: Ferrovie retiche (RhB) e Ferrovia Furka-Oberalp (FO).

2 Le FFS e la BLS eseguono inoltre l'adattamento al resto della rete ferroviaria conformemente all'articolo 9 del decreto sul transito alpino.

3 I costruttori attuano le istruzioni e gli obiettivi delle autorità federali e tengono conto degli interessi dei futuri gestori.

Art. 2 Utilizzazione dei crediti

1 Nella pianificazione e nell'esecuzione dei progetti della NFTA, i costruttori impiegano con parsimonia i mezzi finanziari stanziati dalla Confederazione.

2 I costruttori devono controllare costantemente i provvedimenti volti a rispettare i vari crediti d'opera conformemente al decreto dell'8 dicembre 19992 sul finanziamento del transito alpino e applicarli fatta salva una modifica di progetto subordinata ad autorizzazione. I lavori corrispondenti devono essere documentati.

3 Se si prevede che detti crediti d'opera non possono essere rispettati, i costruttori sono tenuti a sottoporre provvedimenti compensativi all'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale). In particolare, illustrano le conseguenze sull'ordinazione della Confederazione.

Art. 3 Contabilità

1 Ogni costruttore tiene una contabilità propria per la progettazione e l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c.

2 Salvo disposizione contraria delle istruzioni di cui all'articolo 9 o di altri atti emanati in virtù della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie o della legge federale del 20 marzo 19984 sulle Ferrovie federali svizzere, la contabilità è disciplinata dal Codice delle obbligazioni5.

Art. 4 Acquisti pubblici

L'aggiudicazione da parte dei costruttori di commesse di forniture, di servizi e di costruzioni nell'ambito del decreto sul transito alpino è retta, analogamente ai rispettivi acquisti delle FFS, dalla normativa federale sugli acquisti pubblici.

Art. 5 Accesso ai documenti e rilascio di informazioni; obbligo di notifica

1 I costruttori consentono alle autorità di vigilanza federali di accedere a tutti i documenti e le informano in modo completo. Previa autorizzazione della rispettiva autorità di vigilanza, hanno accesso ai documenti e alle informazioni anche i consulenti e i periti di cui agli articoli 10 e 14.

2 In caso di eventi con ripercussioni notevoli sulle prestazioni, sui costi e sulle scadenze, i costruttori informano senza indugio l'Ufficio federale e gli comunicano i provvedimenti adottati o previsti. I dettagli sono disciplinati nelle istruzioni di cui all'articolo 9.

Art. 6 Informazione

1 Nell'ambito della progettazione e dell'esecuzione dei singoli progetti della NFTA, i costruttori forniscono regolarmente informazioni e consulenza ai Cantoni, alle regioni e ai Comuni interessati. L'Ufficio federale e, se del caso, altri servizi federali devono essere coinvolti.

2 Previo accordo con l'Ufficio federale, ogni costruttore provvede all'informazione e alle relazioni pubbliche relative ai progetti che gli sono stati assegnati.

Art. 7 Convenzioni fra la Confederazione e i costruttori

1 La Confederazione disciplina mediante convenzioni i rapporti con i costruttori.

2 Le convenzioni comprendono in particolare le ordinazioni della Confederazione per i progetti di cui all'articolo 1.

3 Le convenzioni devono essere approvate dal Consiglio federale.

Sezione 2:
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni

Art. 8 Compiti

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha in particolare i seguenti compiti:

a.
rappresenta gli interessi della Confederazione in quanto committente dei progetti della NFTA;
b.
emana istruzioni relative alla sorveglianza e alla direzione dei progetti, nonché al rendiconto;
c.
con la partecipazione degli uffici interessati, conduce le trattative volte alla conclusione delle convenzioni fra la Confederazione e i costruttori, sempreché non deleghi tale compito all'Ufficio federale.
Art. 9 Istruzioni del Dipartimento

1 Le istruzioni del Dipartimento relative alla sorveglianza e alla direzione dei progetti nonché al rendiconto riguardano in particolare:

a.
la struttura uniforme e trasparente del programma NFTA;
b.
la struttura e la tenuta della contabilità;
c.
la forma, il contenuto e la periodicità del rendiconto.

2 D'intesa con il Dipartimento, l'Ufficio federale può ridurre in modo adeguato, in casi motivati, le esigenze relative alle istruzioni per i progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere d ed e.

Art. 10 Organo consultivo e commissioni

1 Per svolgere i propri compiti e preparare decisioni importanti, il Dipartimento può istituire un organo consultivo.

2 Può istituire commissioni conformemente all'ordinanza del 3 giugno 19966 sulle commissioni.

Sezione 3: Ufficio federale dei trasporti

Art. 11 Compiti

1 L'Ufficio federale assume tutti i compiti della Confederazione connessi con la realizzazione dei progetti della NFTA nell'ambito della direzione e sorveglianza dei progetti e del rendiconto conformemente al decreto sul transito alpino, se altri servizi federali non sono competenti in materia.

2 In particolare si occupa di:

a.
applicare le istruzioni del Dipartimento relative alla direzione e alla sorveglianza dei progetti, nonché al rendiconto;
b.
gestire e controllare i crediti approvati dal Parlamento a destinazione del Consiglio federale, compresa l'assegnazione dei mezzi finanziari nell'ambito dei crediti d'opera conformemente al decreto dell'8 dicembre 19997 sul finanziamento del transito alpino;
c.
amministrare il fondo per i grandi progetti ferroviari conformemente al relativo regolamento del 9 ottobre 19988, in particolare preparare le proposte annue di prelievo dal fondo che il Consiglio federale sottopone al Parlamento;
d.
determinare l'indice del rincaro conformemente all'articolo 12;
e.
rendere conto alla delegazione di vigilanza della NFTA (art. 20 cpv. 3 e 4 del decreto sul transito alpino) e ad altre commissioni parlamentari;
f.
decidere dell'applicazione di provvedimenti compensativi;
g.
istruire le procedure d'approvazione relative al piano settoriale e al progetto preliminare nonché, su incarico del Dipartimento, ai progetti messi in consultazione;
h.
coordinare i costruttori;
i.
coordinare i progetti della NFTA con i compiti di altri servizi federali.

3 Per il resto, nell'ambito della realizzazione dei progetti della NFTA, l'Ufficio federale svolge l'attività di sorveglianza che gli compete conformemente alla normativa in materia ferroviaria.

Art. 12 Rincaro

1 L'Ufficio federale determina l'indice del rincaro dopo aver sentito i costruttori e d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

2 In caso di commesse di costruzioni e di servizi, al momento dell'esecuzione occorre tenere conto del rincaro effettivo rispetto alla base di calcolo stipulata nel contratto.

Art. 13 Informazioni e relazioni pubbliche

1 L'Ufficio federale informa e consulta regolarmente i Governi dei Cantoni interessati.

2 Provvede in modo appropriato all'informazione e alle relazioni pubbliche nell'ambito della NFTA; in caso di necessità si accorda con il Dipartimento.

Art. 14 Sostegno esterno

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Ufficio federale può istituire gruppi di lavoro e gruppi peritali e, se del caso, avvalersi di ulteriori sostegni esterni.

Sezione 4: Controllo federale delle finanze

Art. 16 Coordinamento con attività di controllo di terzi

1 Sotto la direzione del CDF, l'Ufficio federale e il CDF si adoperano per coordinare i loro controlli con quelli degli organi di revisione dei costruttori.

2 Vi è uno scambio regolare di informazioni in merito ai risultati dei controlli.

Capitolo 2: Procedura

Sezione 1: Piano settoriale AlpTransit e progetti preliminari

Art. 17 Oggetto

1 Il piano settoriale comprende i principali elementi territoriali - in particolare i tracciati - dei progetti preliminari approvati, nonché delle altre componenti del programma NFTA conformemente all'articolo 8bis del decreto sul transito alpino.

2 Le esigenze formali e materiali del piano settoriale AlpTransit sono rette dall'articolo 15 dell'ordinanza del 28 giugno 20009 sulla pianificazione del territorio.

3 Il progetto preliminare comprende:

a.
un rapporto tecnico che giustifichi la variante scelta nonché, nei casi di cui all'articolo 19, un raffronto delle varianti;
b.
un programma di costruzione;
c.
un piano d'insieme 1:50 000;
d.
i piani di situazione 1:10 000;
e.
i profili longitudinali 1:1000/100;
f.
i profili trasversali caratteristici 1:200;
g.
i profili trasversali normali 1:50;
h.
le sezioni orizzontali e i profili longitudinali geologici;
i.
un rapporto di pianificazione del territorio sulla compatibilità del progetto preliminare con gli obiettivi, i principi e le pianificazioni ai sensi della legge federale del 22 giugno 197910 sulla pianificazione del territorio;
k.
un rapporto relativo all'esame dell'impatto sull'ambiente, seconda fase, compreso un concetto d'utilizzazione del materiale e un capitolato d'oneri per l'esame dell'impatto sull'ambiente, terza fase (indagine principale); e
l.
una valutazione dei costi con una precisione di +/- 20 per cento al massimo.
Art. 18 Grado di precisione

1 Il progetto preliminare dev'essere definito con i servizi federali e con i Cantoni in modo tale da evitare che durante la procedura di approvazione dei piani si registrino divergenze di oltre 100 m rispetto al tracciato delle tratte a cielo aperto, ai raccordi principali e alle aree dei terminali. Se per i tracciati sotterranei si prevedono divergenze maggiori, queste sono indicate e giustificate.

2 Il progetto preliminare deve essere conforme alle pertinenti disposizioni della normativa in materia ferroviaria e alle norme tecniche riconosciute.

Art. 19 Varianti

1 D'intesa con l'Ufficio federale, i costruttori possono presentare delle varianti se il tracciato non può essere definito con i servizi federali e con i Cantoni prima dell'elaborazione del progetto preliminare.

2 Per la stessa tratta possono essere presentate al massimo due varianti del progetto preliminare.

3 Entrambe le varianti devono essere presentate nello stesso stato di pianificazione. I tracciati previsti devono essere raffrontati, segnatamente per quanto concerne i costi, le conseguenze a livello d'esercizio, di tecnica e di scadenzario, nonché le ripercussioni sul territorio e sull'ambiente.

Art. 20 Procedura

1 Il progetto di piano settoriale e i documenti relativi al progetto preliminare di cui all'articolo 17 sono sottoposti alla consultazione dei Cantoni e dei Comuni e alla partecipazione della popolazione.

2 Fatte salve le disposizioni seguenti, la procedura di approvazione del piano settoriale e del progetto preliminare è retta dalla legge del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio e dalla relativa ordinanza del 28 giugno 200012.

Art. 21 Coinvolgimento dei Cantoni, dei Comuni e dei servizi federali

1 Di norma, il termine per la procedura di consultazione dei Cantoni è di tre mesi; tale termine può essere prorogato di un mese se motivi importanti lo giustificano.

2 Il Cantone sente i Comuni e le regioni di pianificazione interessati e nel parere trasmesso all'Ufficio federale si pronuncia anche sulle loro posizioni.

3 Il progetto di piano settoriale e i documenti relativi al progetto preliminare sono sottoposti contemporaneamente al Cantone e ai servizi federali interessati. Questi si pronunciano in merito entro un mese dalla consegna dei pareri dei Cantoni all'Ufficio federale.

Art. 22 Partecipazione della popolazione

1 Conformemente all'articolo 4 della legge del 22 giugno 197913 sulla pianificazione del territorio, la popolazione ha la possibilità di partecipare alla procedura di approvazione del piano settoriale e dei progetti preliminari.

2 A tal fine, il progetto di piano settoriale e i progetti preliminari sono esposti al pubblico durante 30 giorni nei Comuni interessati.

3 I pareri sul progetto di piano settoriale e sui progetti preliminari devono essere inoltrati all'Ufficio federale entro il termine fissato nella pubblicazione.

Art. 23 Approvazione

1 Il piano settoriale e il progetto preliminare sono sottoposti congiuntamente all'approvazione del Consiglio federale.

2 Eccezionalmente, il Consiglio federale può approvare parti del progetto preliminare e del piano settoriale se:

a.
non pregiudicano il tracciato in tratte non ancora definite; e
b.
la loro realizzazione costituisce una condizione indispensabile per rispettare i tempi di costruzione pianificati per le nuove linee.

Sezione 2: Progetti messi in consultazione

Art. 25 Procedura

1 La procedura di approvazione dei progetti messi in consultazione è retta dalla legge federale del 20 dicembre 195714 sulle ferrovie e dall'ordinanza del 2 febbraio 200015 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari.

2 L'approvazione dei piani di un progetto messo in consultazione presuppone l'approvazione del progetto preliminare.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 26 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1.
l'ordinanza del 30 novembre 199216 sulle competenze degli organi della Confederazione e delle ferrovie incaricati dell'esecuzione dei decreti federali sul transito alpino;
2.
l'ordinanza del 20 gennaio 199317 concernente l'approvazione dei progetti secondo il decreto federale sul transito alpino; e
3.
l'ordinanza del 1° settembre 199318 sui costi speciali di costruzione della ferrovia transalpina.