01.01.2016 - * / In vigore
01.01.2012 - 31.12.2015
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01.01.2009 - 31.12.2011
01.01.2001 - 31.12.2008
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1

Ordinanza

sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) del 26 settembre 2008 (Stato 1° gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 32e capoversi 1, 2 e 5 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione
dell'ambiente (LPAmb); visto l'articolo 57 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, ordina: Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina: a. la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all'estero; b. l'utilizzazione del ricavato della tassa ai fini della concessione di indennità per: 1. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati, 2. l'indagine di siti che risultano non inquinati.

Capitolo 2: Tassa

Art. 2

Obbligo di pagare la tassa 1

Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera.

2

Chiunque esporta rifiuti destinati al deposito definitivo deve versare una tassa. La tassa si applica anche ai rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all'estero. L'obbligo viene meno se la quota depositata a titolo definitivo è inferiore al 15 per cento della quantità di rifiuti esportata.

3

Non sottostanno alla tassa il deposito definitivo e l'esportazione per il deposito definitivo di materiale di scavo e di sgombero non inquinato in: RU 2008 4771

1 RS

814.01

2 RS

172.010

814.681

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.681

a. discariche in cui viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; b. altre discariche se il materiale di scavo e di sgombero non inquinato è separato dagli altri rifiuti in modo tale da rendere impossibile uno scambio di inquinanti.


Art. 3

Aliquota della

tassa

1

L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta: a. per le discariche per materiali inerti: a 3 fr./t; b. per le discariche per sostanze residue: a 17 fr./t; c. per le discariche reattore: a 15 fr./t.

2

L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente all'estero ammonta: a. per il deposito in discariche sotterranee: a 22 fr./t; b. per il deposito in altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati in una discarica in Svizzera.

3

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) verifica le aliquote della tassa almeno ogni cinque anni.


Art. 4

Sorgere del credito fiscale Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito in Svizzera o al momento dell'esportazione.


Art. 5

Dichiarazione della tassa 1

Chiunque è soggetto alla tassa deve inoltrare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell'anno civile precedente.

2

La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l'ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l'UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone. 3 La dichiarazione costituisce la base per stabilire l'ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.

4

Chiunque è soggetto alla tassa deve conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.

5

Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all'anno sull'ammontare della tassa dovuta.

Tassa per il risanamento dei siti contaminati 3

814.681


Art. 6

Tassazione e termine di pagamento 1

L'UFAM stabilisce l'ammontare della tassa mediante decisione.

2

Il termine di pagamento è di 30 giorni.

3

In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora del 3,5 per cento all'anno.


Art. 7

Riscossione posticipata

Se, per errore, l'UFAM ha fissato una tassa troppo bassa, esso esige il pagamento posticipato dell'importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.


Art. 8

Prescrizione 1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

2

Il termine di prescrizione s'interrompe e decorre da capo: a. quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;

b. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa.

3

Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

Capitolo 3: Indennità Sezione 1: Condizioni per le indennità

Art. 9

Principio 1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per:

a. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; b. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e

c. l'indagine di siti che risultano non inquinati.

2

La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti.

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.681


Art. 10

Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza 1

Per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza di siti inquinati vengono concesse indennità soltanto:

a. se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997; b. se una richiesta d'indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all'UFAM entro il 31 dicembre 2010.

2

Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza: a. nel caso in cui i costi d'indagine o di sorveglianza computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;

b. nel caso in cui i costi d'indagine o di sorveglianza computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.

3

Per provvedimenti d'indagine di siti che risultano non inquinati, vengono concesse indennità soltanto se le indagini sono iniziate dopo il 1° novembre 2006.


Art. 11

Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti di risanamento 1

La Confederazione concede indennità per provvedimenti di risanamento soltanto: a. se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997; b. se una richiesta d'indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all'UFAM entro il 31 dicembre 2010.

2

Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento: a. nel caso in cui i costi di risanamento computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato; b. nel caso in cui i costi di risanamento computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.

Sezione 2: Costi computabili

Art. 12

Costi computabili per i siti che non devono essere risanati 1

Per costi d'indagine computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

Tassa per il risanamento dei siti contaminati 5

814.681

a. accertamento di non inquinamento di siti iscritti o suscettibili d'iscrizione nel catasto;

b. indagine preliminare di siti che devono essere sottoposti a indagine secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 26 agosto 19983 sui siti contaminati (OSiti).

2

Per costi di sorveglianza computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti secondo l'articolo 13 capoverso 1 OSiti: a. pianificazione dei provvedimenti di sorveglianza; b. costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di installazioni per la sorveglianza;

c. prelievo di campioni e analisi.


Art. 13

Costi computabili per i siti che devono essere risanati Per costi computabili nel caso di siti che devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti: a. indagine preliminare (art. 7 OSiti4) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti) nonché sorveglianza (art. 13 cpv. 2 lett. b OSiti) secondo l'articolo 12 capoverso 2; b. elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti); c. decontaminazione, incluso lo smaltimento di rifiuti (art. 16 lett. a OSiti); d. costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di impianti e installazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l'ambiente (art. 16 lett. b OSiti);

e. prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 cpv. 1 OSiti).

Sezione 3: Procedura

Art. 14

Consultazione dell'UFAM

1

Il Cantone consulta l'UFAM prima di ordinare un provvedimento d'indagine, di sorveglianza o di risanamento.

2

La consultazione dell'UFAM di cui al capoverso 1 non è necessaria se risulta soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 3.

3 RS

814.680

4 RS

814.680

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.681


Art. 15

Richiesta d'indennità

Il Cantone inoltra all'UFAM una richiesta d'indennità. Essa deve contenere: a. la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli articoli 911;

b. i dati di base e gli elementi sostanziali del progetto; c. la valutazione da parte delle autorità che i provvedimenti sono conformi alle esigenze ecologiche, corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica; d. i probabili costi dei provvedimenti e i probabili costi computabili; e. una copia della decisione riguardante la ripartizione dei costi o eventualmente la ripartizione dei costi debitamente motivata se il responsabile non è identificabile oppure è insolvente.


Art. 16

Assegnazione e versamento delle indennità 1

Se le condizioni sono soddisfatte, l'UFAM assegna un'indennità, entro i limiti dei mezzi disponibili, e ne fissa il probabile ammontare.

2

Esso decide il versamento delle indennità se: a. dispone di un elenco, verificato dal Cantone, dell'insieme dei costi computabili effettivamente generati dai provvedimenti;

b. il ricavato della tassa è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario.

3

Se i provvedimenti sono stati avviati prima dell'assegnazione, l'UFAM può concedere un'indennità, in applicazione dell'articolo 26 capoverso 3 secondo periodo della legge del 5 ottobre 19905 sugli aiuti finanziari e le indennità, segnatamente se:

a. un provvedimento d'indagine, di sorveglianza o di risanamento costa meno di 250 000 franchi; o b. nel corso di lavori edili o di provvedimenti secondo l'OSiti6 emergono nuovi dati sull'inquinamento del sito o sui costi dei provvedimenti necessari.

4

Qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario, al momento del versamento l'UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell'ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all'onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni successivi.

5 RS

616.1

6 RS

814.680

Tassa per il risanamento dei siti contaminati 7

814.681

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 17

Competenze 1 L'UFAM esegue la presente ordinanza e fornisce ogni anno informazioni sulla tassa riscossa e sulle indennità versate.

2

Esso può delegare interamente o parzialmente l'esame della dichiarazione della tassa (art. 5 cpv. 3) a enti di diritto pubblico o a privati. Il controllo è finanziato con il ricavato della tassa.

3

I Cantoni sostengono l'UFAM nell'esecuzione della presente ordinanza. In particolare, provvedono a informarlo tempestivamente quando accertano che persone soggette all'obbligo di pagare la tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.


Art. 18


7

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 19

Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.


Art. 20

Disposizione transitoria

1

La presente ordinanza si applica anche alle procedure avviate prima della sua entrata in vigore ma non ancora concluse con una decisione passata in giudicato.

2

Non sottostanno alla tassa: a. il deposito definitivo e l'esportazione per il deposito definitivo di materiale di scavo e di sgombero non inquinato in discariche per materiali inerti entro il 31 dicembre 2013; b. i rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all'estero entro il 31 dicembre 2009.


Art. 21

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

7

Abrogato dal n. I 7.3 dell'O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.681

Allegato

(art. 19)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

L'ordinanza del 5 aprile 20008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati è abrogata.

II

Le ordinanze sotto riportate sono modificate come segue: …9 8 [RU

2000 1398, 2007 4525 n. II. 6] 9

La mod. può essere consultata alla RU 2008 4771.