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Ordinanza
sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) del 26 settembre 2008 (Stato 1° gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 32e capoversi 1, 2 e 5 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione
dell'ambiente (LPAmb); visto l'articolo 57 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, ordina: Capitolo 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina: a. la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all'estero; b. l'utilizzazione del ricavato della tassa ai fini della concessione di indennità per: 1. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati, 2. l'indagine di siti che risultano non inquinati.
Capitolo 2: Tassa
Art. 2
Obbligo di pagare la tassa 1
Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera.
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Chiunque esporta rifiuti destinati al deposito definitivo deve versare una tassa. La tassa si applica anche ai rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all'estero. L'obbligo viene meno se la quota depositata a titolo definitivo è inferiore al 15 per cento della quantità di rifiuti esportata.
3
Non sottostanno alla tassa il deposito definitivo e l'esportazione per il deposito definitivo di materiale di scavo e di sgombero non inquinato in: RU 2008 4771
1 RS
814.01
2 RS
172.010
814.681
Protezione dell'equilibrio ecologico 2
814.681
a. discariche in cui viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; b. altre discariche se il materiale di scavo e di sgombero non inquinato è separato dagli altri rifiuti in modo tale da rendere impossibile uno scambio di inquinanti.
Art. 3
Aliquota della
tassa
1
L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta: a. per le discariche per materiali inerti: a 3 fr./t; b. per le discariche per sostanze residue: a 17 fr./t; c. per le discariche reattore: a 15 fr./t.
2
L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente all'estero ammonta: a. per il deposito in discariche sotterranee: a 22 fr./t; b. per il deposito in altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati in una discarica in Svizzera.
3
Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) verifica le aliquote della tassa almeno ogni cinque anni.
Art. 4
Sorgere del credito fiscale Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito in Svizzera o al momento dell'esportazione.
Art. 5
Dichiarazione della tassa 1
Chiunque è soggetto alla tassa deve inoltrare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell'anno civile precedente.
2
La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l'ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l'UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone. 3 La dichiarazione costituisce la base per stabilire l'ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.
4
Chiunque è soggetto alla tassa deve conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.
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Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all'anno sull'ammontare della tassa dovuta.
Tassa per il risanamento dei siti contaminati 3
814.681
Art. 6
Tassazione e termine di pagamento 1
L'UFAM stabilisce l'ammontare della tassa mediante decisione.
2
Il termine di pagamento è di 30 giorni.
3
In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora del 3,5 per cento all'anno.
Art. 7
Riscossione posticipata
Se, per errore, l'UFAM ha fissato una tassa troppo bassa, esso esige il pagamento posticipato dell'importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.
Art. 8
Prescrizione 1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.
2
Il termine di prescrizione s'interrompe e decorre da capo: a. quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
b. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa.
3
Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.
Capitolo 3: Indennità Sezione 1: Condizioni per le indennità
Art. 9
Principio 1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per:
a. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; b. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e
c. l'indagine di siti che risultano non inquinati.
2
La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti.
Protezione dell'equilibrio ecologico 4
814.681
Art. 10
Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza 1
Per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza di siti inquinati vengono concesse indennità soltanto:
a. se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997; b. se una richiesta d'indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all'UFAM entro il 31 dicembre 2010.
2
Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza: a. nel caso in cui i costi d'indagine o di sorveglianza computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;
b. nel caso in cui i costi d'indagine o di sorveglianza computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.
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Per provvedimenti d'indagine di siti che risultano non inquinati, vengono concesse indennità soltanto se le indagini sono iniziate dopo il 1° novembre 2006.
Art. 11
Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti di risanamento 1
La Confederazione concede indennità per provvedimenti di risanamento soltanto: a. se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997; b. se una richiesta d'indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all'UFAM entro il 31 dicembre 2010.
2
Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento: a. nel caso in cui i costi di risanamento computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato; b. nel caso in cui i costi di risanamento computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.
Sezione 2: Costi computabili
Art. 12
Costi computabili per i siti che non devono essere risanati 1
Per costi d'indagine computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:
Tassa per il risanamento dei siti contaminati 5
814.681
a. accertamento di non inquinamento di siti iscritti o suscettibili d'iscrizione nel catasto;
b. indagine preliminare di siti che devono essere sottoposti a indagine secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 26 agosto 19983 sui siti contaminati (OSiti).
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Per costi di sorveglianza computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti secondo l'articolo 13 capoverso 1 OSiti: a. pianificazione dei provvedimenti di sorveglianza; b. costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di installazioni per la sorveglianza;
c. prelievo di campioni e analisi.
Art. 13
Costi computabili per i siti che devono essere risanati Per costi computabili nel caso di siti che devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti: a. indagine preliminare (art. 7 OSiti4) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti) nonché sorveglianza (art. 13 cpv. 2 lett. b OSiti) secondo l'articolo 12 capoverso 2; b. elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti); c. decontaminazione, incluso lo smaltimento di rifiuti (art. 16 lett. a OSiti); d. costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di impianti e installazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l'ambiente (art. 16 lett. b OSiti);
e. prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 cpv. 1 OSiti).
Sezione 3: Procedura
Art. 14
Consultazione dell'UFAM
1
Il Cantone consulta l'UFAM prima di ordinare un provvedimento d'indagine, di sorveglianza o di risanamento.
2
La consultazione dell'UFAM di cui al capoverso 1 non è necessaria se risulta soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 3.
3 RS
814.680
4 RS
814.680
Protezione dell'equilibrio ecologico 6
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Art. 15
Richiesta d'indennità
Il Cantone inoltra all'UFAM una richiesta d'indennità. Essa deve contenere: a. la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli articoli 911;
b. i dati di base e gli elementi sostanziali del progetto; c. la valutazione da parte delle autorità che i provvedimenti sono conformi alle esigenze ecologiche, corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica; d. i probabili costi dei provvedimenti e i probabili costi computabili; e. una copia della decisione riguardante la ripartizione dei costi o eventualmente la ripartizione dei costi debitamente motivata se il responsabile non è identificabile oppure è insolvente.
Art. 16
Assegnazione e versamento delle indennità 1
Se le condizioni sono soddisfatte, l'UFAM assegna un'indennità, entro i limiti dei mezzi disponibili, e ne fissa il probabile ammontare.
2
Esso decide il versamento delle indennità se: a. dispone di un elenco, verificato dal Cantone, dell'insieme dei costi computabili effettivamente generati dai provvedimenti;
b. il ricavato della tassa è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario.
3
Se i provvedimenti sono stati avviati prima dell'assegnazione, l'UFAM può concedere un'indennità, in applicazione dell'articolo 26 capoverso 3 secondo periodo della legge del 5 ottobre 19905 sugli aiuti finanziari e le indennità, segnatamente se:
a. un provvedimento d'indagine, di sorveglianza o di risanamento costa meno di 250 000 franchi; o b. nel corso di lavori edili o di provvedimenti secondo l'OSiti6 emergono nuovi dati sull'inquinamento del sito o sui costi dei provvedimenti necessari.
4
Qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario, al momento del versamento l'UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell'ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all'onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni successivi.
5 RS
616.1
6 RS
814.680
Tassa per il risanamento dei siti contaminati 7
814.681
Capitolo 4: Esecuzione
Art. 17
Competenze 1 L'UFAM esegue la presente ordinanza e fornisce ogni anno informazioni sulla tassa riscossa e sulle indennità versate.
2
Esso può delegare interamente o parzialmente l'esame della dichiarazione della tassa (art. 5 cpv. 3) a enti di diritto pubblico o a privati. Il controllo è finanziato con il ricavato della tassa.
3
I Cantoni sostengono l'UFAM nell'esecuzione della presente ordinanza. In particolare, provvedono a informarlo tempestivamente quando accertano che persone soggette all'obbligo di pagare la tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.
Art. 18
7
Art. 19
Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.
Art. 20
Disposizione transitoria
1
La presente ordinanza si applica anche alle procedure avviate prima della sua entrata in vigore ma non ancora concluse con una decisione passata in giudicato.
2
Non sottostanno alla tassa: a. il deposito definitivo e l'esportazione per il deposito definitivo di materiale di scavo e di sgombero non inquinato in discariche per materiali inerti entro il 31 dicembre 2013; b. i rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all'estero entro il 31 dicembre 2009.
Art. 21
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
7
Abrogato dal n. I 7.3 dell'O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
Protezione dell'equilibrio ecologico 8
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Allegato
(art. 19)
Abrogazione e modifica del diritto vigente I
L'ordinanza del 5 aprile 20008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati è abrogata.
II
Le ordinanze sotto riportate sono modificate come segue: …9 8 [RU
2000 1398, 2007 4525 n. II. 6] 9
La mod. può essere consultata alla RU 2008 4771.