01.07.2023 - * / In vigore
01.12.2021 - 30.06.2023
01.07.2019 - 30.11.2021
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2017 - 31.12.2018
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2014 - 30.06.2016
01.07.2011 - 31.12.2013
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01.07.2008 - 30.06.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2005 - 31.12.2006
01.07.2002 - 30.06.2005
01.01.2002 - 30.06.2002
01.01.2000 - 31.12.2001
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1

Regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI) del 28 aprile 1997 (Stato 1° luglio 2011) Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997 L'Istituto federale della proprietà intellettuale, visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19951
sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), ordina:

Art. 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alle tasse che l'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) riscuote per la sua attività autonoma; sono salve le convenzioni internazionali applicabili.


Art. 2

Determinazione delle tasse 1

Le tasse che devono essere pagate giusta la LIPI, come anche giusta la legge del 9 ottobre 19922 sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 19923 sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 20014 sul design (LDes), la legge del 25 giugno 19545 sui brevetti (LBI), la legge del 20 marzo 20096 sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell'allegato.7 2 Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l'Istituto può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo giusta il numero V dell'allegato e gli esborsi.8 3 Il Consiglio d'Istituto può adeguare le tariffe all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo all'inizio di ogni esercizio finanziario dell'Istituto, sempre che dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento l'aumento sia pari o superiore al 5 per cento.9 RU 1997 2173

1

RS 172.010.31 2 RS

231.2

3 RS

232.11

4 RS

232.12

5 RS

232.14

6 RS

935.62

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI dell'8 giu. 2010, approvato dal CF l'11 mag.

2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2251).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI dell'11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323).

9

Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).

232.148

Proprietà industriale 2

232.148


Art. 3

Pagamento

1

Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'Istituto.

2

Sono salve le disposizioni della legge del 9 ottobre 199210 sulle topografie, della legge del 28 agosto 199211 sulla protezione dei marchi, della legge del 5 ottobre 200112 sul design13, della LBI14 e delle rispettive ordinanze.


Art. 4

Modi di pagamento

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri: a. mediante addebito su un conto corrente aperto presso l'Istituto; b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'Istituto.


Art. 5

Dati inerenti al pagamento 1

Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua nonché i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento.

2

Se i dati necessari mancano, l'Istituto invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l'oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall'Istituto, il pagamento è considerato non avvenuto.15


Art. 6

Data e validità del pagamento 1

È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell'Istituto è stato accreditato.

2

Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'Istituto.16 3 Per gli ordini di pagamento con data di valuta oltre il termine di pagamento (art. 3) il capoverso 2 non si applica.

4

…17

10

RS 231.2

11

RS 232.11

12 RS

232.12

13 Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'IPI dell'11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag.

2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323).

14

RS 232.14

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott.

2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott.

2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

17 Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).

Tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale 3

232.148

a18 Pagamento mediante carta di credito 1

In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in cui l'Istituto riceve l'autorizzazione di addebitare. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto dell'Istituto.

2

Se, in seguito a un reclamo del titolare della carta, l'Istituto è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa alla società emittente della carta di credito, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l'Istituto può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest'ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.


Art. 7

Pagamento tempestivo

1

Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L'Istituto può rinunciare a pretendere il versamento della somma mancante se questa è di entità esigua.19 2 La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.

3

Se l'avere in conto non è sufficiente il giorno dell'addebitamento, il pagamento è comunque considerato effettuato se l'intero ammontare era coperto il giorno del pagamento e la somma mancante è stata pagata entro il termine stabilito dall'Istituto.


Art. 8


20


a21 Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica 1

Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l'Istituto può accordare una riduzione delle tasse.

2

La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.22 18 Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 22 mag. 2001, approvato dal CF il 5 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2385).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar.

2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).

20 Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

21 Introdotto dal n. I del R dell'IPI del 15 mag. 1999, approvato dal CF l'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2632).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott.

2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

Proprietà industriale 4

232.148


Art. 9

Disposizioni transitorie 1

L'ammontare e le modalità di pagamento delle tasse dovute per un evento antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento si fondano sul diritto previgente.

2

Se una tassa è pagata, a torto, secondo il diritto previgente, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento il termine di pagamento è ritenuto osservato se il saldo è versato entro il termine stabilito dall'Istituto.

3

…23


Art. 10

Entrata in

vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

23 Abrogato dal n. VI dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale 5

232.148

Allegato24

(art. 2 cpv. 1)

I. Tasse riscosse in materia di marchi Articolo Oggetto

Fr.

Art. 28 cpv. 3 Art. 18 cpv. 1 LPM25 OPM26

Tassa di deposito

550.Art. 18 cpv. 2

OPM

Tassa di classe

100.Art. 18a

OPM

Tassa per la procedura d'esame accelerata 400.Art. 31 cpv. 2

LPM

Tassa d'opposizione 800.Art. 10 cpv. 2 Art. 26 cpv. 4

LPM OPM

Tassa di proroga

550.Art. 26 cpv. 5

OPM

- supplemento

50.Art. 17a

OPM

Tassa di proseguimento della procedura 100.Art. 45 cpv. 2 Art. 47 cpv. 4

LPM OPM

Tassa nazionale per la richiesta di una registrazione internazionale 100.Art. 45 cpv. 2 Art. 8 cpv. 7

LPM PM27

Tassa individuale per la designazione della Svizzera - per tre classi

350.- per ogni classe supplementare

50.per il rinnovo

350.24 Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il

14 mar. 2008 (RU 2008 1897). Aggiornato dai n. I delle O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvate dal CF il 21 mag. 2008 (RU 2008 2431 2623) e dal n. II dell'O dell'IPI dell'8 giu. 2011, approvato dal CF l'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2251).

25 RS

232.11

26 O del 23 dic. 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.111).

27 Prot. del 27 giu. 1989 relativo all'Acc. di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4).

Proprietà industriale 6

232.148

II. Emolumenti riscossi in materia di design Articolo Oggetto

Fr.

Art. 17 cpv. 1

ODes28

Emolumento di registrazione Art. 19 cpv. 2 Art. 17 cpv. 2 lett. a LDes29
ODes

- Emolumento di base per il primo periodo di protezione (1°-5° anno) - per un design depositato separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo - per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

200.100.-

ma al massimo

700.Art. 17 cpv. 2 lett. b

ODes

- Emolumento di pubblicazione per ogni ulteriore raffigurazione, dalla seconda 20.Art. 21 cpv. 3

ODes

Emolumento per il rinnovo della protezione - per il secondo periodo (6°-10° anno), il terzo periodo (11°-15° anno), il quarto periodo (16°-20° anno) e il quinto periodo (21°-25° anno) per ogni periodo di protezione: - per un design depositato separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo - per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

200.100.-

ma al massimo

700.Art. 21 cpv. 3

ODes

- Emolumento supplementare in caso di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione 50.Art. 31 cpv. 2

LDes

Emolumento per il proseguimento della procedura 100.28 O dell'8 mar. 2002 sul design (RS 232.121).

29 RS

232.12

Tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale 7

232.148

III. Tasse riscosse in materia di brevetti d'invenzione Articolo

Oggetto Fr.

Art. 138 cpv. 1
lett. c Art. 17a cpv. 1
lett. a Art. 49 cpv. 1 Art. 118 cpv. 1
lett. a Art. 124 cpv. 1 lett. c LBI30
OBI31 OBI
OBI
OBI

Tassa di deposito

200.Art. 17a cpv. 1
lett. b Art. 53a cpv. 2
Art. 61a cpv. 2 OBI OBI OBI

Tassa di rivendicazione per ogni rivendicazione a contare dall'undicesima 50.Art. 53 cpv. 1 Art. 57 cpv. 2 Art. 59 cpv. 2

OBI OBI OBI

Tassa di ricerca

500.Art. 17a cpv. 1
lett. c Art. 61a OBI OBI

Tassa d'esame

500.Art. 63 cpv. 2 OBI

Tassa per la procedura d'esame accelerata 200.Art. 73 cpv. 2

OBI

Tassa d'opposizione 800.Art. 17a cpv. 1
lett. e Art. 18 Art. 18a cpv. 3
Art. 118 cpv. 2
Art. 118a
Art. 18 cpv. 3

OBI OBI OBI OBI OBI

OBI

Tassa annuale - Per il 9° anno a contare dal deposito fino al 20° anno a contare dal deposito, annualmente - per il 7° e 8° anno a contare dal deposito, annualmente - per il 5° e 6° anno a contare dal deposito, annualmente soprattassa

310.200.-

100.50.-

Art. 46a cpv. 2 LBI Tassa di proseguimento della procedura 100.Art. 15 cpv. 2

OBI

Tassa di reintegrazione 500.Art. 96 cpv. 3 OBI

Tassa per il trattamento di una dichiarazione di rinuncia parziale 500.Art. 133 cpv. 2
Art. 121 cpv. 1

LBI OBI

Tassa di trasmissione 100.30 RS

232.14

31 RS

232.141

Proprietà industriale 8

232.148

Articolo

Oggetto Fr.

Art. 140h cpv. 1 LBI Tassa di deposito per certificati di protezione complementari 2500.Art. 140h Art. 127l

LBI OBI

Tasse annuali per certificati di protezione complementari per il 1° anno fino al 5° anno, annualmente 310.Art. 127l cpv. 3 LBI

- soprattassa

50.IIIa. Emolumenti riscossi in virtù della legge sui consulenti in brevetti

Articolo Oggetto

Fr.

Art. 12 cpv. 1 Art. 19 cpv. 1 LCB32 LCB

Emolumento per l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti 200.IV. Tasse per le topografie

Articolo Oggetto

Fr.

Art. 14 cpv. 2

LTo33

Tassa per il deposito della domanda d'iscrizione 450.V. Tassa diverse di cancelleria

Oggetto

Fr.

Autenticazione da parte della Cancelleria federale spese

Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 2, secondo il tempo impiegato - inoltre per ogni periodo di cinque minuti già iniziato 15.Soprattassa per richieste urgenti

fino al 50 %

della tassa dovuta

32 RS

935.62

33 RS

231.2

Tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale 9

232.148

Va. Tasse riscosse in materia di diritto d'autore Articolo

Oggetto Fr.

Art. 13 cpv. 1

LIPI

Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione - per ogni periodo di 5 minuti già iniziato 15.Ricorso a esperti esterni

spese

Proprietà industriale 10

232.148